CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 499

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Il presidente Renato BALDUZZI avverte che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione il deputato Francesco Sanna, in sostituzione del deputato Umberto Del Basso De Caro, entrato a far parte del Governo.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e X della Camera).
  (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il decreto-legge in titolo, nel testo iniziale del Governo, in occasione della sua discussione al Senato, esprimendo parere favorevole con alcune osservazioni. Dopo aver evidenziato che le modifiche apportate dal Senato sono state molto numerose ed hanno considerevolmente ampliato la mole del provvedimento, avverte che la sua relazione si soffermerà unicamente su quelle, tra le modifiche introdotte dal Senato, che sono Pag. 500di più diretto e immediato interesse per la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  Riferisce quindi che il Senato ha inserito nel testo l'articolo 1-bis, che detta disposizioni varie in materia di semplificazioni e il cui comma 15 demanda alle regioni e alle province autonome l'individuazione di percorsi preferenziali per la pastorizia transumante nell'ambito dei ripari, degli argini e delle loro dipendenze, nonché delle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e dei pubblici canali e loro accessori.
  L'articolo 1-ter – inserito dal Senato – prevede l'istituzione di un quadro nazionale omogeneo in materia di consulenza aziendale in agricoltura e, al comma 5, demanda a un decreto ministeriale la definizione dei criteri per garantire la separatezza delle funzioni di consulenza e di controllo e l'istituzione di un Registro unico nazionale degli organismi di consulenza e del sistema di certificazione di qualità nazionale sull'efficacia ed efficienza dell'attività di consulenza svolta. Sul decreto è prevista l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del comma 6, poi, spetta alle regioni e alle province autonome di selezionare gli organismi di consulenza aziendale.
  L'articolo 7-quater – inserito dal Senato – riprende l'articolo 6 del disegno di legge cosiddetto «collegato agricoltura», che è all'esame del Senato (S. 1328) e sul quale questa Commissione ha avuto modo di esprimere il proprio parere. In particolare, si tratta della norma che istituisce presso il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali il Sistema informativo per il biologico (SIB), il quale, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), dovrà gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo. Prevede inoltre l'istituzione dell'Elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB. Si prevede che le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, debbano attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza, verrà utilizzato il SIB.
  Nell'articolo 10 – che prevede l'immediato subentro dei presidenti delle regioni nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per la mitigazione del rischio idrogeologico – il Senato ha inserito un comma 2-bis, che consente al presidente delle regione di delegare i propri compiti a un soggetto attuatore che dovrà operare sulla base di sue specifiche indicazioni.
  Nello stesso articolo 10 il Senato ha anche introdotto un comma 7-bis, in base al quale i comuni possono stipulare apposite convenzioni con i conduttori di aziende agricole ubicate su terreni al di sopra di mille metri di altitudine affinché siano svolte, con attrezzature private, piccole opere di pubblica utilità nelle aree limitrofe al fondo (piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura neve, regime delle acque superficiali).
  Sempre nell'articolo 10 è stato inserito un comma 13-bis, che toglie dall'elenco dei comuni che accedono al Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza nei territori colpiti da eventi emergenziali i comuni delle province di Genova e La Spezia, presumibilmente perché per essi non è stato dichiarato lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali dell'ottobre 2013.
  Il Senato ha inserito un articolo 10-bis, che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi sono individuati, su proposta della regione, dal Ministero dell'ambiente, sentita l'Autorità di bacino interessata, ove istituita, e il Dipartimento della Protezione civile nazionale, che valuta gli aspetti di rischio per l'incolumità Pag. 501delle persone. L'attuazione degli interventi è assicurata dal presidente della regione.
  All'articolo 11, il Senato ha interamente sostituito il comma 8, che dispone in merito al trasferimento o alla delega delle funzioni statali per la governance del Parco nazionale dello Stelvio. In particolare, le funzioni statali relative al Parco nazionale dello Stelvio sono attribuite, per la parte lombarda del Parco, alla regione Lombardia; e, per la parte situata nella regione Trentino-Alto Adige, alle province autonome di Trento e di Bolzano, che devono provvedere con norma di attuazione dello Statuto. Conseguentemente anche la Lombardia viene ammessa a partecipare alle intese previste dalla legge di stabilità 2014, la quale ha disposto che mediante intese tra lo Stato e le province autonome siano definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari in relazione al Parco nazionale dello Stelvio e che con apposite norme di attuazione si provveda al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Il Senato ha dettato anche disposizioni per la fase transitoria fino al raggiungimento dell'intesa e ha previsto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si provveda con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, integrato con la partecipazione dei presidenti delle province autonome e del presidente della Lombardia.
  L'articolo 12-quinquies, inserito dal Senato, interviene sulla disciplina autorizzativa delle attività di immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte. Si prevede tra l'altro che, qualora l'intervento da autorizzare sia assoggettato a VIA (valutazione di impatto ambientale), non solo nazionale, ma anche regionale, non devono essere più attivate le procedure autorizzative speciali previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 109 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  All'articolo 14, il Senato ha modificato il comma 1, introducendo una speciale disciplina per l'adozione, nella regione Lazio, di ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti, derogatoria della disciplina generale contenuta nell'articolo 191 del cosiddetto Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006).
  Nel medesimo articolo 14 il Senato ha introdotto un comma 3-bis, che differisce al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale – per le esigenze della regione Campania e nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione stessa – gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale possono aumentare la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento. La stessa finalità, e con la stessa scadenza temporale, è perseguita dal comma 8-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, che però estende le disposizioni in questione anche alla regione Lazio e che inoltre specifica che la norma è limitata ai rifiuti biodegradabili di cucine e mense e impone alle due regioni di provvedere alla realizzazione dei nuovi impianti di compostaggio entro e non oltre il 31 dicembre 2014.
  Sempre nell'articolo 14 il Senato ha inoltre introdotto un comma 3-ter, che autorizza per non più di sei mesi in Campania lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento, il deposito temporaneo e l'esercizio degli impianti dei rifiuti speciali classificati con i codici che vengono specificati: anche questo nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti della regione Campania.
  All'articolo 16, il Senato ha interamente sostituito il comma 1, in materia di cattura temporanea e inanellamento di uccelli impiegati nella caccia a fini di richiamo, prevedendo che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura e la cessione degli uccelli debba essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga di cui all'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992. Il Senato ha anche introdotto i commi 1-bis e 1-ter, che prevedono che Pag. 502entro sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta della Conferenza Stato-Regioni, previa acquisizione del parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, siano definiti i criteri per autorizzare mezzi e impianti di cattura conformi a quelli utilizzati in altri Paesi dell'Unione europea e non proibiti dalla disciplina europea sulla conservazione degli uccelli selvatici, le regole e le condizioni per l'esercizio dell'attività di controllo e le modalità di costituzione di apposite banche dati regionali e i criteri per l'impiego misurato. Entro i successivi sei mesi le regioni dovranno adeguare la propria normativa alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio.
  Il Senato ha introdotto, ancora, un articolo 18-bis, che demanda a un'intesa tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali – «sentita la Conferenza unificata» – l'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel (definiti come le strutture ricettive caratterizzate dalla composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale). L'intesa dovrà anche definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti. Peraltro una disposizione analoga è contenuta anche nel decreto-legge n. 83 del 2014 (cosiddetto Cultura).
  Nell'articolo 22 il Senato ha introdotto il comma 7-quinquies, che prevede che, alle regioni che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge siano ancora sottoposte al piano di rientro dai disavanzi sanitari o a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, le disposizioni relative al divieto di rilascio di certificazione (previste dall'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008) non si applichino in relazione ai debiti riferiti a fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. Pertanto anche tali regioni potranno certificare i propri debiti trascorso il lasso di tempo sopraindicato. Tale misura appare funzionale alla possibilità per le imprese creditrici di scontare i relativi crediti presso il sistema bancario.
  Il Senato ha introdotto anche un articolo 22-ter, che modifica disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime e dunque non più presenti nell'ordinamento. In particolare è differito al 31 dicembre 2014 il termine – scaduto a dicembre 2012 – che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 aveva stabilito per l'emanazione dei regolamenti di delegificazione che avrebbero dovuto individuare le disposizioni abrogate (e la nuova disciplina regolamentare) in quanto contrastanti con il principio ivi sancito secondo cui nell'attività economica è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge. Oltre a riaprire il termine per i regolamenti, l'articolo in esame prevede, in caso di mancata emanazione degli stessi, la diretta applicazione, a scelta dell'imprenditore, per l'esercizio di qualunque attività imprenditoriale, commerciale o artigianale degli istituti della segnalazione di inizio di attività (SCIA) e dell'autocertificazione con controlli successivi. Come detto, la disciplina oggetto di modifica (cioè il citato articolo 3, comma 3) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, con la sentenza n. 200 del 2012, in quanto la soppressione generalizzata delle normative statali incompatibili col principio di liberalizzazione appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali.
  L'articolo 22-quater, introdotto dal Senato, interviene in materia di liberalizzazione degli esercizi commerciali, limitando per le regioni e gli enti locali la possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, e precisamente circoscrivendola alle sole ipotesi di necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali.
  Il Senato ha inserito nell'articolo 23 un comma 3-bis che qualifica come «risorse essenziali per la sicurezza del sistema Pag. 503elettrico» tutte le unità di produzione di energia elettrica di potenza superiore a una certa soglia ubicate in Sicilia: questo fino all'entrata in operatività dell'elettrodotto «Sorgente-Rizziconi» operante tra la Sicilia e il Continente e degli altri interventi finalizzati al significativo incremento della capacità di interconnessione tra la rete elettrica siciliana e quella peninsulare.
  Nell'articolo 30 il Senato ha inserito disposizioni sui biocarburanti, stabilendo, tra l'altro, che entro il 31 ottobre 2014 le regioni devono prevedere specifiche semplificazioni per il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di metano e di adeguamento di quelli esistenti ai fini della distribuzione del metano.
  L'articolo 30-ter, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 29, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevedendo che i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero rivestano carattere strategico e costituiscano priorità a carattere nazionale, che rientrino nell'ambito dei progetti di riconversione industriale che interessano la produzione di energia da fonti rinnovabili e che debbano essere finalizzati anche al reimpiego dei lavoratori dipendenti delle imprese saccarifere italiane dismesse.
  Viene modificato anche il comma 2 dello stesso articolo 29, che prevedeva che il Comitato interministeriale che approva i progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero dispone anche le norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti e nomina, nei casi di particolare necessità, un commissario ad acta per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale con coordinamento del Comitato interministeriale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2013, ha stabilito che l'articolo 29 interviene nel campo della materia agricoltura, che è riservata alla competenza legislativa residuale delle regioni, per cui la citata norma del comma 2 – che attribuisce al Comitato interministeriale la facoltà di «disporre norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei suddetti progetti» – si pone in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Anche ad ipotizzare una chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato per assicurare il perseguimento degli interessi unitari, si configura, comunque – osserva la Corte – la necessità di un coinvolgimento e di una leale collaborazione con le regioni, non configurabile con un intervento unilaterale del comitato interministeriale.
  Nella nuova formulazione del comma 2, disposta dall'articolo 30-ter in esame, si prevede che il Comitato interministeriale nomini un Commissario ad acta qualora i procedimenti autorizzativi (in generale) non risultino ultimati e siano decorsi infruttuosamente i termini di legge per la loro conclusione, nonché per dare esecuzione agli accordi per la riconversione industriale sottoscritti.
  L'articolo 30-quinquies, introdotto dal Senato, interviene sulla disciplina del cosiddetto «bonus idrocarburi», la quale riconosce una compensazione, sotto forma di minor costo del carburante, a tutti i residenti delle regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto ambientale a vantaggio dell'intera collettività (articolo 45 della legge n. 99 del 2009). La modifica introdotta dall'articolo in esame consiste nell'esclusione degli impianti fissi offshore da quelli la cui presenza all'interno di una regione permette ai residenti di beneficiare della riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti, finanziata tramite l'apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
  In conclusione, non essendoci richieste di intervento, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), che riprende il parere già approvato dalla Commissione sul testo iniziale del decreto-legge, integrandolo per tenere conto delle modifiche apportate al decreto-legge dal Senato.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), riferendosi all'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere della Pag. 504relatrice, esprime l'avviso che sia preferibile che la Conferenza unificata esprima il semplice parere, anziché l'intesa, sull'istituzione del Sistema informativo nazionale per il biologico; diversamente si corre il rischio che il Sistema non veda mai la luce.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) si associa alle considerazioni del senatore Dalla Tor, sottolineando l'importanza del Sistema informativo nazionale per il biologico e la necessità che, in generale, i sistemi informativi abbiano scala nazionale, così da evitare che le informazioni siano rilevate in modo differente da territorio a territorio.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) esprime un giudizio contrario tanto sull'articolo 13 quanto sull'articolo 18-bis, segnalando che il primo equipara i valori-soglia di inquinamento per le aree militari a quelli previsti per le aree industriali; mentre il secondo favorisce la diffusione dei cosiddetti condhotel, che in molte parti del territorio sono serviti a eludere i vincoli posti nei piani urbanistici all'edificazione di nuove abitazioni. Infatti, trattandosi di complessi architettonici in parte residenziali e in parte alberghieri, è stato possibile realizzarli nelle aree riservate dai piani urbanistici alle strutture ricettive, salvo trasformarli dopo poco tempo in strutture solo residenziali.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), esprimendo il timore che le previsioni dell'articolo 1, comma 515, della legge di stabilità per il 2014, che l'articolo 11, comma 8, del decreto-legge in esame modifica, possano portare allo smembramento del Parco nazionale dello Stelvio, dichiara la sua contrarietà rispetto all'osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere, con la quale si chiede di specificare che i presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e il presidente della regione Lombardia hanno diritto di voto quando partecipano alla riunione del Consiglio dei ministri richiamata nel citato articolo 11, comma 8, per il caso di mancato raggiungimento delle intese in merito al Parco nazionale.

  Il presidente Renato BALDUZZI rileva come l'articolo 7-quater del decreto-legge riprenda l'articolo 6 del disegno di legge collegato cosiddetto «agricoltura», attualmente all'esame del Senato (S. 1328), e come, a sua volta, l'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere della relatrice riprenda il rilievo che su questo articolo 6 era stato formulato dalla Commissione nel parere espresso sul disegno di legge n. 1328. Poiché peraltro in quest'ultimo parere il rilievo in questione era posto come condizione, esprime l'avviso che l'osservazione di cui alla lettera c) dovrebbe essere trasformata in condizione, in modo da salvaguardare la coerenza delle deliberazioni della Commissione.
  Quanto alle considerazioni svolte dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna in merito alla medesima osservazione di cui alla lettera c), ritiene che siano meritevoli di attenzione, in quanto l'utilità di un Sistema informativo nazionale sul biologico è indiscutibile. Osserva peraltro che, se è vero che la materia del coordinamento statistico e informativo dei dati delle pubbliche amministrazioni è attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato, è anche vero che la richiesta di intesa su questo punto – non tanto sull'istituzione, quanto sull'integrazione del sistema informativo nazionale con quelli regionali – è ragionevole in quanto la materia dell'agricoltura rientra nella competenza legislativa residuale delle regioni e molte di esse hanno già realizzato propri sistemi informativi per il biologico. A parte questo, fa presente che nell'osservazione di cui alla lettera c) della proposta di parere della relatrice non si specifica se l'intesa che si auspica debba essere del tipo «debole», ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997, ovvero del tipo «forte», ai sensi della legge n. 131 del 2003, e deve pertanto intendersi che si tratti del tipo «debole», ossia di quel tipo di intesa il cui mancato raggiungimento non impedisce alla fine l'adozione dell'atto. Quindi, tutto considerato, ritiene che le preoccupazioni Pag. 505dei senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna potrebbero essere superate esplicitando che l'intesa che si auspica in materia di Sistema informativo per il biologico è quella ai sensi del decreto legislativo n. 281 del 1997.
  Quanto infine alle considerazioni del senatore Cotti, rileva che la questione dei valori-soglia di inquinamento per le aree militari esorbita dalle competenze della Commissione. Per quanto riguarda invece i condhotel, osserva che l'articolo 18-bis, comma 2, prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali nella definizione delle condizioni per la rimozione dei vincoli di destinazione alberghiera ai fini degli interventi edilizi sugli esercizi alberghieri in vista della creazione di unità abitative residenziali.
  Sempre con riferimento all'articolo 18-bis, invita la relatrice a valutare la possibilità di riformulare l'osservazione di cui alla lettera h) della sua proposta di parere, per chiedere alla Commissione di sopprimere, al comma 1, l'inciso «sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», atteso che il medesimo comma prevede che in materia di condhotel Stato, regioni e autonomie locali procedano d'intesa.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, condividendo, da una parte, le preoccupazioni manifestate dai senatori Dalla Tor e Dalla Zuanna e, dall'altra parte, ritenendo che le stesse possano essere superate dalle proposte avanzate dal presidente, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

  La seduta termina alle 8.40.

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