CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2014
282.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 300

SEDE REFERENTE

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.15.

Pag. 301

Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013.
C. 2541 Governo.
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
C. 2542 Governo.
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che tutte le Commissioni assegnatarie hanno trasmesso le relazioni di rispettiva competenza sui disegni di legge in esame, deliberando di riferire favorevolmente su detti provvedimenti. Segnala tuttavia che la relazione della X Commissione (Attività produttive) contiene osservazioni su entrambi i provvedimenti, mentre la XI Commissione (Lavoro) e la XIII Commissione (Agricoltura) hanno inserito una osservazione limitatamente al disegno di legge di assestamento. Rileva, altresì, che presso le Commissioni VIII (Ambiente) e XI (Lavoro) sono state presentate anche delle relazioni di minoranza e che le Commissioni assegnatarie non hanno approvato proposte emendative riferite ai provvedimenti in esame. Segnala infine che le relazioni sono in distribuzione.
  Con riferimento al disegno di legge recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013, avverte che non sono state presentate proposte emendative.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 2541, recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2013. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, con riferimento al disegno di legge recante Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014, segnala che sono state presentate le proposte emendative De Lorenzis Tab.10.1 e De Micheli Tab.13.1 (vedi allegato).
  Prima di passare all'esame degli emendamenti ricorda, per quanto riguarda l'ammissibilità delle proposte emendative, che essa viene effettuata sulla base dei medesimi criteri applicati per l'esame del disegno di legge di bilancio. In particolare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 196 del 2009, nell'ambito del disegno di legge di assestamento è possibile rimodulare in via compensativa, oltre alle spese di adeguamento al fabbisogno, anche gli stanziamenti relativi a spese rimodulabili determinati da disposizioni legislative sostanziali, purché la variazione avvenga tra programmi della stessa missione. In deroga alla predetta disposizione, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 ha previsto, limitatamente agli anni 2011-2015, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che, con il disegno di legge di bilancio, per motivate esigenze, possano essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra le missioni di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, comma 7, della medesima legge n. 196 del 2009. Fa presente pertanto che, alla luce dei criteri sopra richiamati, devono considerarsi ammissibili le due proposte emendative presentate.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula un invito al ritiro sull'emendamento De Lorenzis Tab.10.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento De Micheli Tab.13.1.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sull'emendamento De Lorenzis Tab.10.1 e, alla luce degli approfondimenti testé svolti, parere favorevole sull'emendamento De Micheli Tab.13.1.

Pag. 302

  Paola DE MICHELI (PD) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento Tab.13.1, relativo al finanziamento dell'acquisto di libri di testo per gli studenti ipovedenti, mediante l'incremento delle risorse iscritte nel capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento De Lorenzis Tab.10.1 e approva l'emendamento De Micheli Tab.13.1.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera quindi di conferire il mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2542, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, comunica che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 16.20.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.20.

DL 91/2014: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
C. 2568 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VIII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA, relatore, fa presente che il provvedimento, già approvato dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante norme urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea e che il testo iniziale del decreto-legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Rammenta che nel corso dell'esame presso il Senato è stata posta la questione di fiducia sull'emendamento del Governo 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge e che anche questo emendamento risulta corredato di relazione tecnica. Rileva che sono state inoltre trasmesse al Senato note tecniche predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze su alcune problematiche esaminate nel corso del dibattito e che, allo stato, non risultano invece pervenuti la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo aggiornati alla luce delle modifiche introdotte dal Senato.
  Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche richiamate, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 1, recante disposizioni in materia di controlli sulle imprese agricole, segnala di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 1-bis, concernente misure di semplificazione a favore degli imprenditori agricoli, tenuto conto, fra l'altro, dell'efficacia retroattiva delle norme di interpretazione autentica, rileva che la disposizione di cui al comma 16 di detto articolo appare suscettibile di determinare possibili effetti finanziari negativi con riferimento alle tariffe riscosse a Pag. 303fronte dei controlli sanitari già effettuati. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva di non avere osservazioni da formulare in riferimento ai restanti commi.
  In riferimento all'articolo 1-ter, concernente il sistema di consulenza aziendale in agricoltura, non formula osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla neutralità finanziaria delle attività di consulenza, di formazione e di aggiornamento, i cui costi dovrebbero essere sostenuti dagli operatori interessati, eventualmente con un accesso ai fondi comunitari destinati allo sviluppo del settore.
  Con riguardo all'articolo 1-quater, relativo al servizio integrato per la tutela dal patrimonio agroalimentare italiano, reputa che andrebbe esclusa l'eventualità di un disallineamento temporale fra i costi per il primo approntamento del sistema a carico di Unioncamere, ente facente parte dell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, e i ricavi per la prestazione del servizio a regime, con costi a carico degli utenti del nuovo servizio.
  Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni per il rilancio del settore vitivinicolo, rileva di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto che, come affermato dalla relazione tecnica, le entrate da sanzioni non costituivano un'entrata certa scontata in bilancio, mentre le disposizioni in esame, di natura essenzialmente semplificativa, appaiono suscettibili di determinare minori costi amministrativi.
  In ordine all'articolo 3, commi da 1 a 6, in materia di credito d'imposta in favore settore agricolo, poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, tuttavia, rappresenta che il credito d'imposta è riconosciuto per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due periodi d'imposta successivi e la copertura finanziaria è riconosciuta per le annualità 2014-2016. Sul punto, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in relazione alle spese sostenute nel 2017 da parte dei soggetti che hanno un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Segnala altresì che la norma non prevede una preventiva autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta che viene utilizzato in compensazione con modello F24. Sul punto, chiede maggiori chiarimenti circa le procedure applicabili che consentano, in presenza di un meccanismo di automatica fruizione del beneficio, il rispetto del limite di spesa a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 3, commi da 7 a 10, recante disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, rileva di non avere osservazioni da formulare in relazione a quanto esposto nella relazione tecnica. In merito all'articolo 4, concernente misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le competenze assegnate all'Ispettorato centrale repressione frodi prodotti agroalimentari possano essere svolte a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 5, commi da 1 a 12, riguardanti l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli, per quanto attiene i profili di quantificazione, rileva preliminarmente che l'onere è configurato come limite di spesa e che a presidio del rispetto di tale limite viene espressamente previsto un meccanismo di erogazione e monitoraggio dell'incentivo, nonché la reiezione delle istanze in caso di raggiungimento, valutato anche su base pluriennale, del limite finanziario indicato. Ciò premesso, osserva che la relazione tecnica fornisce i parametri utilizzati per la quantificazione delle risorse in esame. A tal riguardo, ritiene necessario acquisire i seguenti chiarimenti:
   per quanto attiene al numero dei lavoratori del settore agricolo interessati, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, la relazione tecnica afferma che il loro numero Pag. 304complessivo risulta di 315.808 unità. La predetta relazione riporta altresì la percentuale, pari al 67 per cento del totale, dei soggetti impiegati per meno di 102 giornate all'anno e, quindi, verosimilmente interessate al provvedimento in esame. La percentuale risultante è superiore alle 210.000 unità, cifra che si discosta da quella di circa 150.000 unità che sembra essere stata presa in esame dalla relazione tecnica come base per la quantificazione della platea interessata;
   con riferimento alla percentuale del 10 per cento, applicata al complesso dei 150.000 lavoratori come sopra individuati e riguardante le unità che sono in possesso delle condizioni contrattuali necessarie per godere degli incentivi, andrebbe esplicitata la ratio alla base di tale percentuale;
   con riferimento al complesso degli oneri stimati, il totale delle minori entrate contributive potrebbe essere sottostimato. Secondo i parametri utilizzati dalla relazione tecnica l'onere complessivo sembrerebbe attestarsi in circa 42 milioni di euro complessivi.

  Su tali aspetti giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.
  A proposito dell'articolo 5, commi 13 e 14, relativi alla deduzione IRAP nel settore agricolo, segnala che la relazione tecnica non fornisce tutti gli elementi necessari per consentire una verifica della quantificazione ma si limita ad illustrare la procedura adottata, indicando esclusivamente la platea di lavoratori complessivi potenzialmente interessati, e a fornire il risultato della elaborazione. Sul punto, pertanto, reputa opportuni dei chiarimenti in merito alle ipotesi adottate circa la ripartizione della platea fra lavoratori impiegati al centro nord e quelli impiegati al sud nonché la ripartizione tra giovani o donne e altre lavoratori. Ciò in considerazione del fatto che la misura della deduzione forfetaria spettante varia in funzione delle suddette caratteristiche.
  Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito al numero dei lavoratori utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Infatti, tenuto conto che tale dato è stato rilevato dal modello 770 relativo al 2011 sarebbe opportuno considerare, in via prudenziale, il possibile incremento dell'onere collegato ad un incremento del dato occupazionale. Ciò in considerazione del fatto che la norma introduce un'agevolazione a regime e che le imprese potrebbero essere incentivate a ricorrere in maggior misura al tipo di assunzione in argomento al fine di beneficiare della deduzione IRAP.
  Ritiene che maggiori informazioni andrebbero fornite anche in merito all'utilizzo, ai fini della quantificazione, dell'aliquota standard fissata dalla normativa vigente (1,7 per cento), tenuto conto che le regioni hanno la facoltà di variare la predetta aliquota. Nel caso di aliquota media effettiva superiore a quella utilizzata, infatti, si determinerebbe una maggiore perdita di gettito dovuta sia alla maggiore misura dell'aliquota d'imposta sia alla maggiore capienza da parte delle imprese ai fini della fruizione del beneficio. Sul punto chiede l'avviso del Governo.
  Ritiene che andrebbero inoltre fornite delle precisazioni in merito agli effetti della disposizione nelle regioni dai piani di rientro del deficit sanitario. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'ambito dei beneficiari introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prende atto di quanto indicato nella relazione tecnica.
  In ordine all'articolo 6, relativo alla rete del lavoro agricolo di qualità, preso atto della conferma fornita dal Governo durante l'esame al Senato circa la sostenibilità finanziarla degli adempimenti aggiuntivi a carico dell'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, giudica utile acquisire maggiori elementi di valutazione circa le risorse effettivamente preposte alle attività della cabina di regia, al fine di valutare la congruità delle stesse agli adempimenti aggiuntivi disposti dalle norme in esame in capo all'Istituto di previdenza.
  Con riferimento all'articolo 6-bis, recante disposizioni per i contratti di rete, per quanto riguarda l'accesso al Fondo Pag. 305rotativo, rileva che disposizioni in esame introducono una nuova finalizzazione su risorse già stanziate a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, su cui considera opportuno acquisire conferma, che detta ulteriore finalizzazione non pregiudichi la realizzazione di progetti già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'introduzione di specifiche priorità per le imprese agricole organizzate secondo il contratto di rete nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020, non formula osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  In relazione all'articolo 7, commi 1 e 2, concernenti detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure di carattere fiscale, segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Chiede, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati tenuto conto che si ipotizza che il 30 per cento dei contribuenti interessati pagherebbe un affitto corrispondente al valore minimo del range individuato in base ai dati MIPAAF, compreso tra un minimo di 250 euro ed un massimo di 1.000 euro, e che tale ipotesi, in base alla quale è determinata la detrazione IRPEF media, rileva ai fini della determinazione dell'onere per le classi fino a 15 ettari, e tenuto conto che la misura della detrazione massima (pari a 1.200 euro annui), invece, è stata applicata alla sola classe «oltre 15 ha» cui corrisponde il 29,4 per cento del totale dei contribuenti considerati dalla relazione tecnica, ipotesi che esclude che nella classe «da 10 a 15 euro» possano essere inclusi soggetti che fruirebbero della detrazione nella misura massima.
  Ritiene che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti in merito ai profili di cassa, tenuto conto che la norma consente la fruizione del beneficio anche in caso di incapienza. Evidenzia che, qualora tale fruizione sia consentita mediante compensazione con modello F24, gli effetti in termini di cassa potrebbero evidenziare un andamento diverso da quello costante indicato dalla relazione tecnica.
  Con riguardo all'articolo 7, comma 3, riguardante il reddito agrario e dominicale in caso di mancata coltivazione, segnala che alcune ipotesi adottate per la quantificazione degli effetti finanziari non appaiono supportate da elementi oggettivi. Chiede, pertanto, chiarimenti circa i criteri di prudenzialità adottati con particolare riferimento all'abbattimento del 50 per cento del maggiore reddito dominicale, che viene applicato sul reddito dominicale escluso dalla base imponibile secondo la normativa vigente e che, pertanto, rappresenta il 35 per cento di 32,2 milioni, nonché sull'aliquota media marginale IRPEF indicata in misura pari al 27 per cento.
  Reputa necessario ulteriori chiarimenti in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Non ritiene, infatti, chiare le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
   per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
   per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, cosiddetto federalismo regionale, «gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure Pag. 306per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi».

  Su tali aspetti chiede l'avviso del Governo.
  Con riguardo all'articolo 7, comma 4, concernente la rivalutazione del reddito agrario e dominicale, segnala che i parametri utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari risultano in linea con quelli adottati nella stima effettuata nella legge di stabilità 2013. Fa presente tuttavia che in tale sede, riferita ai dati delle dichiarazioni 2010, si era provveduto ad una riduzione prudenziale della base imponibile del 45 per cento per tenere conto dei terreni non soggetti ad IRPEF. Sul punto, pur considerano che i dati sono riferiti all'annualità 2012, considera opportune delle precisazioni dirette a chiarire se il valore utilizzato dalla relazione tecnica in esame per la quantificazione del maggior gettito tributario ascritto sia stato considerato al netto delle esclusioni dalla concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF.
  Giudica necessari ulteriori chiarimenti in merito alla iscrizione degli effetti nel prospetto riepilogativo, ai soli fini del fabbisogno e dell'indebitamento, del maggior gettito delle addizionali IRPEF. Ritiene non chiare, infatti, le motivazioni sottostanti la mancata iscrizione delle minori spese ai fini del saldo netto da finanziare in quanto:
   per quanto riguarda l'addizionale comunale IRPEF, tenuto conto che il patto di stabilità interno applicato agli enti locali rileva ai fini del saldo tra entrate e spese, gli effetti positivi sulla finanza pubblica si realizzano solo se alle maggiori entrate realizzate dagli enti locali corrisponde una riduzione di spesa per il bilancio dello Stato. Diversamente, infatti, considerando che gli enti locali spenderanno tali maggiori somme, non si producono effetti positivi sui saldi di finanza pubblica;
   per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF, si fa presente che ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 68 del 2011, cosiddetto federalismo regionale, «gli interventi statali sulle basi imponibili [...] sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi». Su tali aspetti chiede l'avviso del Governo.

  In merito all'articolo 7-bis, concernente misure a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa le previsioni sul volume delle agevolazioni erogabili in materia di imprenditoria agricola giovanile per il prossimo triennio e sulla congruità, pertanto, delle risorse disponibili a tal fine. Segnala di non avere osservazioni da formulare, inoltre, considerato che, come confermato anche dalla predetta relazione, gli oneri connessi alle summenzionate misure di agevolazione sono, in ogni modo, espressamente limitati all'entità delle risorse di cui al capoverso articolo 10-quater, previste a copertura dei medesimi.
  In ordine all'articolo 7-quater, recante disposizioni per l'agricoltura biologica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica a conferma che l'istituendo Sistema informativo per il biologico (SIB), anche con le sue interconnessioni previste a livello regionale, verrà disposto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Segnala di non avere osservazioni da formulare in merito all'articolo 7-quinquies, relativo all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari. A proposito dell'articolo 7-sexies, recante disposizioni in materia di limite per il trasferimento di denaro contante, ritiene di non avere osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che alla disposizione Pag. 307che ha introdotto la deroga per le spese relative al turismo, ossia l'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2012, non sono stati ascritti effetti finanziari.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare in relazione all'articolo 8-bis, in materia di contributo per il recupero di pneumatici fuori uso. Con riferimento all'articolo 9, riguardante interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici, ritiene che andrebbero acquisite ulteriori informazioni volte a confermare la neutralità finanziaria della disposizione su tutti i saldi di finanza pubblica. In particolare, con riferimento al saldo dell'indebitamento netto, osserva che andrebbe chiarito se effetti negativi possano derivare da un aumento degli investimenti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici da parte di istituzioni universitarie o AFAM, a valere sui finanziamenti del fondo. Osserva che mentre questi ultimi costituiscono partite finanziarie e non rilevano pertanto sul saldo in esame, il loro utilizzo per finalità di investimento da parte delle predette amministrazioni pubbliche, non soggette al patto di stabilità interno, potrebbe incidere negativamente sul saldo economico. Analogamente, ritiene che andrebbe chiarito se la prevista realizzazione di investimenti in edilizia scolastica da parte dei fondi di investimento chiusi, a valere sui finanziamenti del fondo in questione, possa determinare rischi di riclassificazione dei predetti fondi di investimento, o delle singole operazioni di investimento in edilizia scolastica da loro effettuati, all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. Ritiene che andrebbe, infine, chiarito se la riduzione degli interessi sui finanziamenti, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, risulti suscettibile di incidere negativamente sull'indebitamento netto e se ulteriori effetti negativi possano derivare da eventuali commissioni aggiuntive in favore del gestore del fondo.
  In merito all'articolo 10, concernente la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale, con riferimento al comma 7 rileva quanto segue:
   la legislazione previgente prevedeva che a capo dell'ispettorato fosse preposto un dirigente di livello generale coadiuvato da due dirigenti del medesimo livello, mentre la formulazione attuale dell'articolo 17 del decreto-legge n. 195 del 2009 si limita a stabilire che è istituita una direzione generale nel rispetto delle vigenti dotazioni organiche dei dirigenti;
   la relazione tecnica afferma che l'istituzione delle direzione generale non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto avverrà nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza però recare un esplicito riferimento alle dotazioni finanziarie;
   tanto la precedente quanto la nuova formulazione della norma modificata dal comma 7, ossia l'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009, conservano un periodo volto alla copertura degli oneri recati dalla disposizione medesima. Tuttavia, mentre la copertura prevista dalla normativa previgente appariva evidentemente preordinata alla copertura delle spese recate dall'incremento di tre unità della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia, la nuova formulazione non consente di comprendere la destinazione prevista per l'autorizzazione di spesa concessa.

  Ciò premesso, rileva di non avere osservazioni da formulare per quanto riguarda la posizione di vertice, dal momento che la retribuzione di posizione di un direttore generale del Ministero dell'ambiente appare essere analoga a quella corrisposta all'ispettore generale. Ritiene che, a fini conoscitivi, tuttavia risulterebbe utile che fosse chiarito se l'onere indicato dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 sia ancora collegato, anche a seguito della riformulazione recata dal comma 7 in esame, alla remunerazione di tre dirigenti di prima fascia ovvero se la spesa possa essere riarticolata, Pag. 308nell'utilizzo, in funzione della struttura organizzativa prescelta per la istituenda direzione generale.
  Rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce elementi volti a suffragare l'ipotesi che la facoltà della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un'apposita struttura di missione, ai sensi del comma 11, possa essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Segnala di non avere alcuna osservazione da formulare con riferimento alle disposizioni recate dal comma 9, che prevedono il completamento di alcuni interventi messa in sicurezza del territorio entro il 31 dicembre 2015. Rileva che sul punto la Ragioneria generale dello Stato ha chiarito che gli interventi in questione riguardano opere già programmate ed in corso di realizzazione, per le quali era già stato preventivato il mancato rispetto della conclusione nei termini previsti e che gli effetti della proroga sono, sempre secondo la Ragioneria generale dello Stato, già scontati sui saldi di finanza pubblica.
  Segnala di non avere osservazioni da formulare riguardo all'articolo 10, comma 7-bis, concernente l'esecuzione di opere minori di pubblica utilità.
  Con riguardo l'articolo 10, commi 12 e 13, concernente lo svolgimento di indagini sui terreni della Campania destinati all'agricoltura, prende atto che il Governo ha affermato, e ribadito nel corso dell'esame presso il Senato, che l'eventuale estensione dell'indagine sulla presenza di effetti contaminanti su ulteriori terreni potrà essere disposta nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, pertanto, non si hanno rilievi da formulare.
  In merito all'articolo 10, comma 12-bis, riguardante l'interconnessione del Corpo forestale con il Sistri, non formula osservazioni. Per quel che concerne l'articolo 10, commi da 13-bis a 13-quater, concernente gli interventi di ricostruzione in Liguria, rileva che le norme sembrano presupporre una corrispondenza fra la minore spesa di 6 milioni di euro e l'esclusione delle province di Genova e di La Spezia dall'elenco dei territori destinatari dei finanziamenti per la ricostruzione. Osserva che non sono disponibili i dati e gli elementi posti alla base di tale ipotesi di corrispondenza.
  In ordine alle nuove finalizzazioni di spesa previste dal testo non formula osservazioni, nel presupposto che le risorse in esame, di conto capitale, siano integralmente utilizzate nel 2014; diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra gli oneri e la relativa copertura finanziaria.
  In ordine all'articolo 10-bis, concernente l'utilizzo delle risorse contro il rischio idrogeologico, non formula osservazioni, considerato il carattere ordinamentale delle norme.
  Per quanto attiene all'articolo 11, commi da 1 a 4, recante disposizioni in materia di protezione di specie animali, di difesa del mare e di operatività del Parco nazionale delle Cinque Terre, segnala di non avere osservazioni da formulare, con riferimento al comma 2, preso atto di quanto chiarito dal Governo in prima lettura in ordine ai criteri adottati ai fini della quantificazione dell'onere, pari a 22 mila euro annui, recato dalla disposizione e in relazione all'effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura del medesimo onere. Non formula osservazioni con riferimento ai commi 1, 3, e 4, stante il contenuto ordinamentale delle relative disposizioni.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare circa la modifica apportata in prima lettura al testo del comma 3, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la sua natura ordinamentale e l'assenza, pertanto, di riflessi finanziari.
  In ordine all'articolo 11, comma 5, concernente i sistemi di protezione antincendio, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, nel presupposto, su cui appare utile acquisire conferma dal Governo, che il differimento dei termini in esame sia compatibile con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare per l'Italia l'apertura di una procedura di infrazione.
  Con riguardo all'articolo 11, comma 7, riguardante il libretto di centrale per gli Pag. 309impianti termici civili, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  In ordine all'articolo 11, comma 8, concernente la disciplina del trasferimento delle funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio, osserva che la norma non specifica che, a fronte del trasferimento delle funzioni statali alla regione Lombardia, con riferimento alla porzione di parco di sua competenza, si provveda al trasferimento di corrispondenti risorse e con conseguente adeguamento dei vincoli di spesa del patto di stabilità interno. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se gli oneri relativi a tali funzioni restino a carico della regione. In tal caso, osserva che la norma determinerebbe un aumento dei risparmi imposti alla regione stessa rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014; ove invece si prevedesse il trasferimento in capo alla regione Lombardia delle risorse statali inerenti le funzioni trasferite, si determinerebbero oneri non coperti sul bilancio dello Stato.
  Con riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano, segnala che la limitazione delle funzioni loro trasferite alla sola quota di parco che insiste sui rispettivi territori riduce corrispondentemente, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, gli oneri di cui si fanno carico le predette province a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se si mantenga in ogni caso l'invarianza della quota di risparmi imposta alle predette province ai sensi della citata legge di stabilità per il 2014. Osserva che andrebbe, in particolare, chiarito se tale invarianza sia ottenuta, ai sensi del comma 508 della citata legge di stabilità, a valere su un aumento della riserva erariale delle entrate spettanti alle predette province autonome, a compensazione del mancato accollo integrale, da parte delle stesse province, degli oneri inerenti il parco nazionale dello Stelvio.
  Con riferimento all'articolo 11, commi da 9 a 11, in materia di impianti termici civili, rileva che le disposizioni in esame sono a carattere prevalentemente ordinamentale, intervenendo sulle modalità di autorizzazione e di comunicazione in materia di impianti termici civili. Per quanto attiene alla dotazione di elementi utili al risparmio energetico relativa agli impianti termici in uso presso amministrazioni pubbliche, giudica utile acquisire dal Governo una valutazione circa i possibili oneri non previsti connessi all'adeguamento richiesto.
  In ordine all'articolo 11, commi da 12 a 13, concernente la gestione delle specie alloctone, non ha osservazione da formulare.
  Per quanto attiene all'articolo 12, commi da 1 a 3, relativo al numero dei componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale, osserva preliminarmente che, a suo parere, sarebbe opportuno che la variazione del numero di componenti di commissioni, comitati e simili sia disposta con norma di rango secondario. Osserva poi che l'articolo 27 della legge n. 136 del 1999 stabilisce che le somme che il committente è tenuto a versare per lo svolgimento della procedura di valutazione dell'impatto ambientale, destinate a garantire il funzionamento della Commissione di cui al testo in esame, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Rappresenta che le somme possono essere riutilizzate esclusivamente per le spese attinenti alla valutazione ambientale. Osserva che, da quanto premesso, si evince che le somme rimangono nella disponibilità del Ministero, che potrebbe utilizzarle anche per potenziare le capacità operative della commissione. Rileva che i risparmi ipotizzati dalla relazione tecnica apparirebbero dunque contabilizzabili solo a consuntivo in assenza di un meccanismo di versamento all'entrata della minore spesa ipotizzata. Su tale aspetto, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 4, concernente gli interventi di riqualificazione di edifici pubblici, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'accelerazione Pag. 310di spesa, che si determina, come affermato dalla relazione tecnica, in relazione all'introduzione delle norme in esame, non si producano effetti rilevanti sul saldo di fabbisogno.
  Riguardo all'articolo 12, comma 4-bis, in materia di semplificazione delle procedure in materia di ambiente, pur rilevando che le norme appaiono avere carattere ordinamentale, osserva che risulta opportuno che il Governo chiarisca se le stesse determino effettivamente una accelerazione di spesa e, in caso di risposta positiva, se tale accelerazione risulta già scontata nei tendenziali. Rileva che tale chiarimento è volto ad escludere eventuali effetti sul saldo di fabbisogno.
  In ordine all'articolo 12-bis, concernente i requisiti acustici passivi degli edifici, ritiene che andrebbero acquisiti elementi dal Governo volti a verificare se possa determinarsi l'esigenza per alcuni soggetti pubblici di anticipare risorse necessarie ad effettuare gli interventi di risanamento, ferma restando la garanzia di totale copertura da parte del costruttore o venditore.
  In ordine all'articolo 12-ter, recante disposizioni in materia di inquinamento acustico di aviosuperfici, eliporti e luoghi deputati ad attività sportive olimpiche in forma stabile, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte in materia di inquinamento acustico di avio superfici, di eliporti e di altri luoghi in cui si svolgono attività sportive in forma stabile.
  Per quel che concerne l'articolo 12-quater, inerente alla soppressione di una commissione ministeriale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a riarticolare le strutture del Ministero dell'ambiente per l'esercizio di competenza già assegnate a strutture del Ministero stesso a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 12-quinquies, recante disposizioni in materia d'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo ed attività di posa in mare di cavi e condotte, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale delle disposizioni introdotte finalizzate alla semplificazione delle procedure di valutazione d'impatto ambientale in materia d'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo ed attività di posa in mare di cavi e condotte.
  In relazione all'articolo 13, commi da 1 a 3-quinquies, in materia di bonifica di siti contaminati, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale delle disposizioni in esame. Con particolare riferimento alle integrazioni apportate al Senato, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al fatto che i costi per le attività di validazione previste in capo all'ARPA dal nuovo testo del comma 1, capoverso articolo 242-bis, comma 4, sono posti esplicitamente a carico del soggetto privato interessato alle attività di bonifica e, pertanto, dalla norma non discendono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Con riguardo ai nuovi articoli 242-ter e 242-quater e ai commi da 3-bis a 3-quinquies dell'articolo in esame, prende, altresì, atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica in merito al fatto che l'affidamento delle attività di censimento e mappatura dei suoli alle agenzie regionali e ai dipartimenti provinciali per la protezione dell'ambiente, non determinano effetti finanziari negativi, trattandosi di attività connesse a compiti istituzionalmente già affidati a tali Agenzie.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 4, inerente alle procedure autorizzative semplificate per il trattamento di specifiche tipologie di rifiuti, anche alla luce delle modifiche e integrazioni apportate alla norma in prima lettura al Senato, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, che appare trasparire dal dettato della medesima, che l'applicazione di meccanismi semplificati per l'individuazione delle attività di trattamento che consentono ad un rifiuto di non essere più considerato tale ai fini del suo riutilizzo avvenga nel rispetto di quanto a riguardo previsto nell'ordinamento europeo, Pag. 311con specifico riferimento ai regolamenti attuativi della direttiva 2008/98/UE.
  In merito all'articolo 13, comma 4-bis, recante disposizioni in materia di gestione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma Governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di sistemi collettivi di gestione dei RAEE con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo in materia ambientale e di concorrenza.
  Con riguardo all'articolo 13, comma 4-ter, in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto procedurale di tale disposizione e nel presupposto, sul quale ravvisa l'opportunità di una conferma governativa, della compatibilità delle disposizioni introdotte in materia di utilizzo di materia prima secondaria in attività di recupero di fondi stradali, ferroviari e aeroportuali con quanto specificamente previsto nell'ordinamento europeo.
  In ordine all'articolo 13, commi 5 e 6, concernente la gestione di rifiuti militari e bonifica di aree demaniali ad uso esclusivo delle Forze armate, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dal Governo in prima lettura circa la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo 7120 per le finalità di cui al comma 5, nonché in merito al fatto che i compiti attribuiti dal comma 5, lettera b), all'Istituto superiore di sanità, rientrando nelle sue competenze istituzionali, potranno essere svolti nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
  Segnala di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla disposta integrazione, di cui al comma 5, lettera b-bis), del contenuto dell'Allegato D alla parte IV del codice dell'ambiente in materia di classificazione di rifiuti, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la natura procedimentale della norma e l'assenza di effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.
  Rileva di non avere osservazioni da formulare con riferimento all'articolo 13, comma 7, recante norme urgenti per gli scarichi in acque superficiali e in fognature, e con riferimento all'articolo 13, comma 8, relativo al recupero di rifiuti radioattivi.
  Con riferimento all'articolo 13, comma 9, riguardante la destinazione risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione anche al finanziamento di interventi bonifica e messa in sicurezza di siti d'interesse nazionale, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, nel presupposto, su cui appare opportuna una conferma da parte del Governo, che le risorse del Fondo siano adeguate a far fronte agli impegni finora assunti dalle Amministrazioni competenti.
  In merito all'articolo 14, recante disposizioni sulle ordinanze contingibili e urgenti e sullo smaltimento dei rifiuti in Campania, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti con la documentazione tecnica fornita al Senato, rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione in merito ai seguenti profili:
   nell'ipotesi di requisizione in uso degli impianti e di avvalimento temporaneo del personale addetto, ai sensi del comma 1, andrebbe chiarito se sussista l'eventualità che si determinino oneri per la finanza pubblica nei casi in cui la situazione giuridico-finanziaria dell'impresa titolare degli impianti non consenta di porre a carico della stessa le relative spese. Rileva altresì che la relazione tecnica allegata al maxiemendamento fa riferimento al pagamento da parte del soggetto che effettua la requisizione degli oneri di gestione dell'impianto e del personale. In proposito, ritiene necessario un chiarimento al fine di escludere oneri per la finanza pubblica;
   riguardo alla nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti della Provincia di Salerno, posto che ai relativi oneri si fa fronte con le risorse Pag. 312stanziate per la realizzazione dell'opera, andrebbe chiarito se le spese per il finanziamento delle attività complessivamente svolte dal Commissario possano essere sostenute a valere sulle risorse disponibili per il termovalorizzatore senza pregiudicare la realizzazione della medesima opera.

  Considera altresì utile una conferma che le spese per il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) previste dal comma 2 possano essere imputate integralmente alle imprese interessate, assicurando comunque l'allineamento temporale tra oneri previsti e contributi versati dalle imprese.
  In merito alle ulteriori disposizioni introdotte dal Senato fa presente quanto segue:
   riguardo al comma 2-bis, la relazione tecnica precisa che gli oneri economici sono contenuti nell'ambito delle risorse disponibili, fino alla concorrenza delle risorse riassegnate nello stato di previsione del Ministero al netto di quanto già versato. In proposito, ritiene necessario disporre di una quantificazione, anche di massima, di detti oneri, con particolare riguardo all'indennizzo da corrispondere alla società concessionaria del SISTRI, nonché di elementi riguardo all'idoneità delle risorse disponibili a farvi fronte, anche sotto il profilo temporale;
   in merito ai commi 3-bis e 3-ter e da 8 ad 8-sexies, andrebbe acquisita conferma della compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, al fine di escludere oneri connessi ad eventuali procedure di infrazione.

  Riguardo all'articolo 15, recante disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale, anche alla luce delle modifiche approvate al Senato, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, queste sono volte a consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di valutazione d'impatto ambientale al fine di superare le censure mosse a tale riguardo da parte dalla Commissione Europea in sede delle procedure di infrazione attivate a carico dell'Italia.
  Per quanto riguarda l'articolo 15-bis, relativo alle semplificazioni in materia di rifiuti di imballaggio, pur preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma in esame, ritiene che andrebbe confermato che la definizione, mediante decreto ministeriale, delle modalità di semplificazione delle operazioni di trasporto, preparazione e stoccaggio per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nel quadro dei principi e criteri direttivi individuati dalla norma stessa, sarà comunque disposta nel rispetto di quanto prescritto dalla relativa disciplina europea, ciò al fine di escludere eventuali profili contenziosi, con possibili ricadute di natura finanziaria negativa.
  In merito all'articolo 16, commi da 1 a 3, recante modifiche alla normativa per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, non ha nulla da osservare, stante il contenuto procedurale delle norme in esame.
  Riguardo all'articolo 16, comma 3-bis, recante deroghe al divieto di caccia, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, del quale chiede conferma al Governo, che l'estensione delle deroghe alla caccia sui terreni coperti in tutto o in parte di neve in favore dell'attività venatoria di selezione agli ungulati, sia compatibile con quanto previsto nell'ambito dell'ordinamento europeo.
  In merito all'articolo 16, commi 4 e 5, recante modifiche alla normativa relativa all'istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 16, comma 5-bis, recante disposizioni sulla partecipazione del pubblico all'elaborazione di piani e programmi ambientali, non ha osservazioni da formulare, considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, queste sono volte a consentire il corretto recepimento di norme europee in materia di partecipazione del pubblico all'elaborazione Pag. 313di piani e programmi ambientali, al fine di superare le censure mosse a tale riguardo da parte dalla Commissione europea in sede di una procedura pre-contenziosa aperta nei confronti dell'Italia.
  In merito all'articolo 17, che reca modifiche alla normativa in materia ambientale e sulle procedure d'infrazione, non formula osservazioni, nel presupposto che le modifiche apportate alla normativa in vigore non comportino attività ulteriori in capo alle amministrazioni interessate, ovvero che le medesime possano essere svolte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 17-bis, che reca disposizioni in materia di società cooperative, rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa.
  Riguardo all'articolo 18, commi da 1 a 9, che reca disposizioni sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, segnala che, in base ad una verifica della procedura indicata dalla relazione tecnica, il valore del credito d'imposta indicato nel prospetto risulta lievemente inferiore a quello che si ottiene in base ai calcoli matematici e alle informazioni fornite. Ferma restando la necessità di acquisire chiarimenti in merito alla quantificazione effettuata, fa presente che appaiono inoltre necessari alcuni chiarimenti in merito alla scelta di alcuni parametri e, in particolare, ai suoi profili di prudenzialità. In proposito, tenuto conto che a fronte di investimenti ex post verificati con riferimento all'agevolazione introdotta per gli anni 2009-2010, pari a 22,3 miliardi di euro, la relazione tecnica quantifica il credito d'imposta in esame su un ammontare di investimenti di 8,2 miliardi, ossia meno del 40 per cento, fa presente quanto segue:
   sull'applicazione della riduzione del 10,6 per cento, dovuta all'andamento degli investimenti rilevati dall'Istat segnala che tale riduzione potrebbe essere stata determinata dai più elevati acquisti effettuati nel periodo interessato dall'agevolazione; in tale ipotesi, pertanto, sarebbe opportuno non applicare la suddetta riduzione in quanto la presenza di una agevolazione fiscale potrebbe, viceversa, incentivare l'acquisto dei beni interessati;
   sull'abbattimento di 1/3 operato per tenere conto della particolare contingenza economica e della difficoltà di accesso al credito segnala che, a fini prudenziali, sarebbe opportuno considerare in misura più limitata tale abbattimento anche alla luce del fatto che le previsioni macroeconomiche registrano, in linea generale, una seppur lieve ripresa dell'economia;
   sull'ulteriore abbattimento di 1/3 operato per tenere conto degli acquisti di importo inferiore a 10.000 euro, andrebbero considerati i possibili comportamenti dei soggetti beneficiari, i quali sarebbero incentivati ad acquistare beni di valore superiore al predetto tetto al fine di fruire del beneficio introdotto. Osserva che tali aspetti appaiono rilevanti anche ai fini della compensazione finanziaria degli oneri, tenuto conto che l'eventuale ricorso alla clausola di salvaguardia comporta una revisione del piano di investimenti da parte del CIPE e che tale meccanismo presenta maggiori difficoltà in presenza di maggiori scostamenti tra previsioni ed oneri rilevati dall'attività di monitoraggio. Fa presente, inoltre, che la relazione tecnica non considera gli effetti di minor gettito, in termini di imposte dirette ed IRAP, recati dai maggiori investimenti effettuati dai contribuenti che intendono beneficiare dell'agevolazione in esame. Segnala, infine, che la norma contenuta nel comma 7, in base al quale la indebita fruizione del credito d'imposta in relazione ad un bene trasferito fuori dall'Italia ovvero ceduto prima del secondo periodo d'imposta dall'acquisto determina l'obbligo di versare la quota fruita in sede di dichiarazione dei redditi, potrebbe incentivare comportamenti elusivi diretti a fruire del beneficio in una annualità salvo poi versare quanto indebitamento fruito, senza sanzioni né interessi, l'anno successivo insieme al saldo della dichiarazione dei redditi. Pag. 314
  In merito all'articolo 18, comma 9-bis, recante disposizioni sul finanziamento alle piccole e medie imprese, ritiene opportuno acquisire dei chiarimenti in merito alle modalità di copertura finanziaria previste dalla lettera b), anche alla luce delle questioni sollevate dalla Ragioneria generale dello Stato con la nota del 25 luglio 2014.
  Riguardo all'articolo 18-bis, recante misure a favore della riqualificazione degli esercizi alberghieri composti da una o più unità immobiliari, ritiene che andrebbe confermato che gli eventuali interventi edilizi sugli alberghi esistenti finalizzati alla realizzazione di unità abitative a destinazione residenziale siano esclusi dall'ambito di applicazione delle detrazioni IRPEF prevista in favore di lavori di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica. Inoltre, sul piano fiscale, fa presente che andrebbe precisato se all'esercizio del condhotel debba applicarsi il regime tributario previsto per l'attività alberghiera.
  Riguardo all'articolo 19, che reca modifiche alla disciplina ACE, in via preliminare, in merito alle modifiche apportata nel corso dell'esame in prima lettura, in particolare con riferimento al comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la modifica dell'ambito applicativo del beneficio di cui al comma 1, lettera a), che considera in luogo delle società ammesse alla quotazione dalla data di entrata in vigore del decreto in esame quelle già ammesse a quotazione ma le cui azioni sono negoziate dalla medesima data, possa modificare le ipotesi assunte alla base della stima degli effetti di gettito e conseguentemente la quantificazione degli stessi. Con riferimento, invece, all'estensione della agevolazione ACE, di cui al comma 1, lettera a), alle imprese con azioni ammesse alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione, non formula osservazioni alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica allegata al maxiemendamento. In merito alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata in sede di relazione tecnica allegata al testo originario, osserva quanto segue:
   con riferimento alla lettera a), rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Evidenzia tuttavia che la stima degli effetti di gettito appare riferita ad uno schema ipotetico caratterizzato da elementi di rigidità, ossia imprese che si quotano 10 per cento l'anno e incremento del capitale pari al 50 per cento dell'incremento del primo anno. Pur tenendo conto di quanto affermato nella nota del Dipartimento finanze, andrebbe valutata la possibilità, considerando anche il possibile effetto incentivante dell'agevolazione in esame, che la quantificazione degli effetti negativi sia suffragata da ipotesi che tengano conto di un maggior margine di flessibilità al fine di evitare una possibile sottostima degli effetti stessi. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo;
   con riferimento alla lettera b), rileva che la quantificazione non appare completamente verificabile. La relazione tecnica e la nota del Dipartimento finanze fanno riferimento, infatti, all'effettuazione di una verifica della capienza del credito nell'IRAP. Tuttavia, tale procedimento non appare immediatamente riscontrabile nel processo quantificativo. Ritiene pertanto opportuno, al fine di verificare la stima effettuata, che vengano forniti elementi di maggior dettaglio circa il procedimento adottato con particolare riferimento al confronto effettuato tra il credito spettante ogni anno e la capienza IRAP corrispondente;
   sempre con riferimento alla quantificazione degli effetti relativi al comma 1, lettera b), andrebbe, inoltre, acquisita una conferma in merito alla prudenzialità dell'ipotesi di non considerare i contribuenti facente parte di un consolidato fiscale.

  Infine, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura delle disposizioni in esame rileva:
   con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ritiene opportuno Pag. 315acquisire chiarimenti dal Governo volti a verificare che la dinamica di spesa per la nuova finalità indicata sia compatibile con quella scontata nel prospetto riepilogativo in relazione alle risorse del Fondo, i cui effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto risultano ridotti rispetto agli effetti scontati in termini di saldo netto da finanziare. Ritiene che andrebbe altresì confermata la compatibilità della predetta destinazione di spese con la programmazione del Fondo sviluppo e coesione;
   con riferimento all'aumento dell'aliquota di accisa sulla benzina, pur tenendo conto che lo stesso è a decorrere dal 2019, alla luce dei numerosi incrementi subiti recentemente dall'accisa – comma 487 della legge n. 228 del 2012 e articolo 61 del decreto-legge n. 69 del 2013 – ritiene che andrebbe valutato il possibile effetto negativo che un ulteriore aumento potrebbe provocare sul consumo con conseguenti effetti negativi sul gettito atteso. Sul punto, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Per quanto riguarda l'articolo 19-bis, che reca disposizioni sulle agenzie per le imprese, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, sebbene ravvisi l'opportunità di chiarire l'ambito applicativo del comma 4 sia dal punto di vista soggettivo, cosa si intenda per amministrazioni titolari di banche dati certificanti, che dal punto di vista funzionale, ossia modalità riferite a «garantire l'accesso». In tale ottica, osserva che l'assenza di oneri può essere ipotizzata nel caso in cui l'amministrazione certificante sia libera di fornire la documentazione richiesta sulla base delle tecnologie di cui materialmente dispone e non sia obbligata ad adottare individuate soluzione tecnologiche.
  In merito all'articolo 20, che prevede semplificazioni a favore della quotazione delle imprese e misure contabili, non ha osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni e nel presupposto, su cui ritiene opportuna una conferma, che dal finanziamento del OIC non possano in nessun caso derivare riflessi negativi per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 21, commi 1 e 2, recante misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. In proposito, rileva che le fattispecie in esame appaiono essere, almeno in parte, considerate ai fini della stima del maggior gettito atteso dall'applicazione dell'incremento dell'aliquota, a decorrere dal 1o luglio 2014, sui proventi finanziari di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014. Con riferimento a quanto affermato nella nota del Governo in merito all'effetto incentivante, ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto.
  In merito all'articolo 21, comma 2-bis, concernente i compensi agli amministratori, prende atto che la formulazione finale della disposizione ha recepito le considerazioni effettuate dalla relazione tecnica con riferimento all'emendamento 34.28 testo 2, ossia assenza di copertura finanziaria e rinvio ad un provvedimento per la individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati. In proposito, ritiene opportuno chiedere maggiori chiarimenti in merito ai profili finanziari in quanto, pur considerando che alle norme originarie non sono stati ascritti effetti, andrebbe verificata la presenza o meno di eventuali risparmi inclusa nei tendenziali di finanza pubblica. Ciò in considerazione del fatto che la procedura di individuazione delle società che rilasciano titoli scambiati nei mercati regolamentati rimessa ad apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze non sembrerebbe modificare l'ambito di applicazione della disposizione in esame che si applica, in ogni caso, alle società in possesso dei requisiti indicati dalla norma. Sul punto, chiede pertanto l'avviso del Governo.Pag. 316
  Riguardo all'articolo 21-bis, che reca una proroga dell'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria, non ha nulla da osservare.
  Per quanto riguarda l'articolo 22, commi da 1 a 7, che reca misure a favore del credito alle imprese, in merito ai commi 1 e 2, pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni in esame. Con riferimento a quanto affermato nella nota del Governo in merito all'effetto incentivante, ritiene che, in via prudenziale, andrebbero effettuate delle ipotesi al fine di valutare le eventuali conseguenze di minor gettito connesse ad un possibile effetto incentivante del beneficio introdotto. Non ha osservazioni in merito alle restanti disposizioni.
  In merito all'articolo 22, commi 7-bis e 7-ter, recante disposizioni per l'attuazione della sentenza del Tribunale UE 13/9/2013 – Poste Italiane, ritiene necessario acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti:
   in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'inclusione nei tendenziali della spesa autorizzata ai sensi del comma 1, pari a 535 milioni per il 2014, osserva che informazioni in merito non risultano desumibili dal Documento di economia e finanzia per il 2014. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito quale criterio contabile sia stato utilizzato per la relativa considerazione nell'ambito degli andamenti tendenziali. Osserva infatti che, sulla base dei criteri contabili comunitari, le sentenze di organi giurisdizionali nazionali e comunitari determinano effetti imputabili contabilmente nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione, a condizione che la stessa sia desumibile con sufficiente certezza dalla sentenza. Ritiene che andrebbe quindi chiarito se, sulla base di tale criterio, la quota dei 535 milioni di euro, corrispondente alla parte dell'obbligazione in conto capitale, sia imputabile all'esercizio 2013, in cui è stata emessa la sentenza, mentre la quota corrispondente alla spesa per interessi sia da ripartire tra il 2013 e il 2014 sulla base del maturato;
   con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi delle lettere a) e b), ritiene che andrebbe chiarito se la riduzione dei fondi destinati al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione possa pregiudicare in parte la finalità cui tali risorse sono destinate; in tal caso la disposizione potrebbe preludere a necessità di futuri rifinanziamenti al fine di consentire il completamento del processo di pagamento dei debiti pregressi della Pubblica amministrazione;
   con riferimento alle risorse utilizzate a copertura ai sensi della lettera c), andrebbe chiarito preliminarmente a quanto ammontino complessivamente i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo per il riscatto dei cosiddetti «Monti bonds». Ritiene che andrebbero inoltre forniti chiarimenti sulla correttezza della procedura di riversamento della posta in questione all'entrata del bilancio dello Stato, atteso che la corrispondente spesa sostenuta al momento della sottoscrizione dei titoli non venne computata tra le voci rilevanti ai fini del Saldo netto da finanziare.

  Per quanto riguarda l'articolo 22, comma 7-quinquies, recante disposizioni sulla certificazione e compensazione dei crediti, ritiene opportuna una conferma da parte del Governo che la procedura di certificazione in esame non determini riflessi negativi sulla determinazione del debito pubblico sul comparto regioni. Rinvia, in proposito, a quanto osservato con riferimento all'articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012, tenuto conto che la disposizione in esame amplia l'ambito applicativo della procedura di certificazione dei crediti di fornitura ivi prevista, per i debiti di nuova formazione.
  In merito all'articolo 22-bis, che reca norme in materia di SCIA ed autocertificazione, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto concerne l'articolo 22-quater, che dispone limitazioni all'apertura di esercizi commerciali, non ha osservazioni da formulare. Pag. 317
  Riguardo all'articolo 22-quinquies, che disciplina l'accesso al credito per le imprese commissariate, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 22-sexies, che disciplina il regime fiscale delle operazioni di raccolta effettuate da Cassa depositi e prestiti Spa, alla luce di quanto affermato nella nota introduttiva alla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alla compatibilità della disposizione in esame con la normativa comunitaria in materia di aiuti di stato al fine di evitare possibili effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal sorgere di contenziosi. Con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a) in esame, al fine di verificare quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti dalla stessa, considera opportuno acquisire maggiori elementi informativi con specifico riferimento alle operazioni che risulterebbero oggetto del regime fiscale in esame, tenuto conto che la relazione tecnica fa un generico riferimento alla possibilità concessa a Cassa depositi e prestiti Spa dalla legge di stabilità 2014 di emettere titoli non assistiti dalla garanzia dello Stato presso soggetti diversi da investitori istituzionali. In proposito, rileva che la legge di stabilità per il 2014 ha previsto la possibilità per Cassa depositi e prestiti di utilizzare le risorse del risparmio postale per il finanziamento di grandi imprese, comma 42, e di acquistare, con possibile garanzia dello Stato, titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso le piccole e medie imprese, comma 46.
  Riguardo all'articolo 23, che reca disposizioni sulla riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione, premesso che la norma non presenta effetti diretti per la finanza pubblica, evidenzia che la norma prevista dal testo originario modifica la finalizzazione dichiarata dalla disposizione di cui all'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge n. 145 del 2013, che destinava la riduzione degli oneri derivanti dagli incentivi alle fonti rinnovabili ad una riduzione dei prezzi e delle tariffe elettriche, prevedendo che tale riduzione sia concentrata in favore delle sole utenze in media tensione o con elevata potenza impegnata ed escludendo dal beneficio le utenze residenziali, di illuminazione pubblica, e con bassa potenza impegnata. Ritiene che andrebbe chiarito, in proposito, se possano derivarne riflessi indiretti sui parametri tariffari scontati nelle previsioni macroeconomiche tendenziali. Con riferimento alle modifiche apportate al Senato, ritiene che andrebbe chiarito se dall'attesa riduzione dei costi possano derivare benefici in termini di riduzioni tariffarie per la generalità degli utenti.
  In merito all'articolo 24, che disciplina l'esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico, rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di incentivi alla produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. In proposito, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 25, che reca disposizioni sugli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 26, che reca interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici, con riferimento al testo originario evidenzia profili problematici in merito:
   alla possibile insorgenza di un contenzioso in relazione alla rimodulazione al ribasso degli incentivi, attesa la sua applicabilità ad investimenti posti in essere negli esercizi pregressi sulla base di parametri di incentivazione prefissati dalla legge e ora modificati a posteriori;
   all'incremento dell'importo delle garanzie a carico dello Stato senza un corrispondente adeguamento degli stanziamenti Pag. 318posti a fronte dell'incremento del rischio di escussione delle predette garanzie;
   ai profili di conformità dell'intervento della Cassa depositi e prestiti rispetto all'attuale classificazione dell'ente nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della pubblica amministrazione.

  Segnala, infine, che l'effetto positivo, richiamato dalla relazione tecnica, sulle tariffe elettriche, in relazione alla minore pressione sui prezzi finali del peso degli incentivi, appare riferibile, ai sensi dell'articolo 23, ai soli clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica. Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato, ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che l'operazione di cessione prefigurata, di rilevante importo finanziario – non inferiore a 30 miliardi di euro ai sensi del comma 9, lettera b) – possa essere riclassificata come debito della pubblica amministrazione. In proposito, evidenzia quanto segue:
   i principali profili di rischio in tal senso attengono alla natura della controparte creditrice, nei rapporti con il GSE: agli attuali beneficiari degli incentivi, costituiti dai produttori di energia rinnovabile, subentra infatti un soggetto appartenente agli operatori finanziari. I debiti di natura finanziaria riconducibili a soggetti pubblici sono di norma computati nell'ambito del debito della pubblica amministrazione;
   l'importo retrocesso dal GSE al soggetto acquirente non risulterebbe commisurato alla produzione annua di energia rinnovabile, bensì prefissato, essendo prevista, ai sensi del comma 8, la facoltà per l'Autorità dell'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di riacquisire, anche per il tramite del GSE, i crediti vantati dal soggetto acquirente nei confronti del GSE stesso, dietro corresponsione di un importo predeterminato (pari alla rata annuale costante calcolata sulla base di un tasso di interesse T, corrispondente all'ammortamento finanziario del costo sostenuto per l'acquisto dei diritti di un arco temporale analogo a quello riconosciuto per la percezione degli incentivi). La corresponsione di un incentivo variabile sulla base della produzione effettiva di energia rinnovabile viene pertanto sostituita dalla corresponsione di una rata fissa, calcolata sulla base di un tasso di interesse, finalizzata all'ammortamento del debito contratto dal soggetto acquirente ai fini della corresponsione anticipata degli incentivi spettanti ai confronti dei produttori di energia rinnovabile. Ravvisa pertanto il rischio che il debito contratto dall'acquirente possa essere riclassificato in capo al soggetto pubblico chiamato, sebbene indirettamente, a rimborsarne le rate;
   ove il soggetto acquirente sia riconducibile, anche indirettamente, alla proprietà della pubblica amministrazione, andrebbe considerato il rischio che esso venga riclassificato all'interno del perimetro della pubblica amministrazione, perdendo quindi la natura di operatore finanziario. Tale rischio sembra emergere dalla circostanza che tale operatore sarebbe tenuto per legge a ricevere annualmente, a discrezione unilaterale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, non l'ammontare effettivo degli incentivi da lui stesso acquistati dai produttori, bensì l'importo sufficiente al rimborso delle obbligazioni da esso emesse per finanziare la corresponsione ai produttori del valore attuale degli incentivi acquistati. Osserva che ulteriori chiarimenti risulterebbero infine opportuni sulla quantificazione operata dalla relazione tecnica del beneficio, in termini di riduzione dell'esborso annuo per incentivi, derivante dalle diverse opzioni previste dall'articolo in esame. Fa presente che non è chiaro infatti se le stime operate considerino i soli impianti in essere alla data di entrata in vigore della disposizione o anche gli impianti realizzati a decorrere dall'esercizio in corso. Ricorda in ogni caso, analogamente a quanto fatto per il testo originario dell'articolo, che la Pag. 319destinazione di tali risparmi a riduzione della tariffa elettrica è già destinata, ai sensi dell'articolo 23, ai soli clienti di energia elettrica in media tensione o in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 16,5 kW, diversi dai clienti residenziali e dall'illuminazione pubblica.

  Riguardo all'articolo 27, che reca disposizioni relative al sistema tariffario dei dipendenti del settore elettrico, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 28, recante norme sul sistema elettrico per le isole minori non interconnesse, non ha osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che agli oneri di sistema relativi alla tariffazione elettrica non sono attribuiti effetti per la finanza pubblica. Con riferimento all'integrazione tariffaria da corrispondere alle imprese elettriche minori, segnala che dette integrazioni sono a carico della Cassa conguaglio per il settore elettrico e coperti a valere sulla componente UC4 della bolletta elettrica.
  Riguardo all'articolo 29, relativo al sistema tariffario elettrico delle Ferrovie dello Stato, rileva che le disposizioni in esame dispiegano essenzialmente effetti tra soggetti privati, senza oneri per la finanza pubblica, come sottolineato nella relazione tecnica e ribadito dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Per quanto attiene agli adempimenti a carico dell'Autorità per i trasporti, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli stessi, con particolare riferimento agli accertamenti a campione previsti dal comma 3, come modificato al Senato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda l'articolo 30, recante disposizioni sulla semplificazione amministrativa per interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili, non ha osservazioni, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 30-bis, recante disposizioni per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale, non ha osservazioni, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa il fatto che la norma, da un lato appare finalizzata a precisare la portata applicativa dell'articolo 15, comma 5, del codice dell'ambiente in merito ai criteri di quantificazione del rimborso dovuto dal distributore subentrante nella gestione del servizio di distribuzione di gas naturale al gestore uscente, dall'altro è volta a prorogare i termini delle date limite previste per l'avvio da parte dei comuni delle gare d'ambito per l'affidamento dei servizi di distribuzione di gas, per evitare che il superamento di tali termini perentori comporti sanzioni a carico degli enti locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, nonché l'attivazione dell'intervento sostitutivo delle regioni nei confronti delle medesime stazioni appaltanti.
  In merito all'articolo 30-ter, che reca disposizioni sull'utilizzo delle fonti rinnovabili nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato nella relazione tecnica. Con specifico riguardo alla eventuale nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione degli accordi sottoscritti ai fini della riconversione industriale del settore bieticolo-saccarifero, non ha osservazioni, considerato che la norma, al pari di quanto previsto dal vigente testo dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, prevede che al commissario non spetti alcun compenso, ossia gettoni o altra forma di emolumento, e che eventuali rimborsi di spese saranno a carico delle risorse destinate alla realizzazione dei progetti di riconversione.
  Riguardo agli articoli 30-quater e 30-quinquies, recanti disposizioni inerenti alla finalizzazione di risorse, e all'articolo 31 (soppresso), sulla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi, non ha nulla da osservare.
  In merito all'articolo 32, recante disposizioni sulla garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato, osserva che la garanzia rilasciata a prima domanda in favore di SACE Spa, a copertura Pag. 320di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e con rinuncia all'azione di regresso sulla stessa società, sembra avere una probabilità di escussione nettamente superiore alle garanzie riferite all'attività assicurativa di SACE s.p.a. già previste dalla normativa previgente. Queste ultime si limitano infatti ad assicurare che, ove SACE non possa provvedere a coprire i danni subiti dagli esportatori, subentri la garanzia dello Stato. L'eventualità di escussione di tale garanzia resta quindi circoscritta al caso di default o crisi temporanea di liquidità della stessa SACE. La garanzia prevista dalla norma in esame si attiva invece nel caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria attività assicurativa della società, gli indennizzi concentrati verso singole controparti, gruppi di controparti o paesi di destinazione superino una determinata soglia. Dal momento che gli indennizzi costituiscono una parte rilevante degli oneri di esercizio gravanti annualmente sul bilancio della stessa SACE Spa, la probabilità di attivazione effettiva della garanzia resta rimessa alla definizione del livello di soglia, da determinarsi con normativa secondaria. Ove tale soglia fosse fissata ad un livello tale da massimizzare l'utilizzo delle somme a tal fine stanziate, la garanzia in questione perderebbe la configurazione di contingent liabiliy, e acquisirebbe quella di una compensazione parziale, da parte dello Stato, degli oneri per indennizzi gravanti annualmente sul bilancio ordinario della SACE Spa. In tal caso, oltre che alle finalità di sostegno all’export indicate dalla relazione tecnica, osserva che la disposizione potrebbe risultare funzionale ad aumentare l'appetibilità delle azioni SACE nel caso di una loro eventuale dismissione da parte dell'attuale proprietario, ossia Cassa depositi e prestiti. Nell'eventualità prefigurata, ritiene che gli effetti della disposizione inciderebbero anche sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Fa presente che andrebbero pertanto forniti chiarimenti sui profili di rischio connessi all'effettiva probabilità di escussione della garanzia disposta dalla norma, nonché assicurazioni sul fondamento giuridico della disposizione che afferma la conformità della disciplina in esame con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.
  Quanto alla previsione di un premio in favore dello Stato, pagato da SACE a fronte della garanzia ottenuta e retrocesso alla stessa SACE a titolo di incremento della medesima garanzia, osserva che, in base ai criteri di contabilità pubblica, esso si presterebbe ad una contabilizzazione ex ante con effetti positivi sul saldo dell'indebitamento netto. Ritiene che andrebbe chiarito se tali effetti positivi non siano computati per difficoltà di stima del relativo ammontare o in quanto si tenga conto della probabile posta compensativa in uscita in caso di effettiva escussione della garanzia. Rileva che andrebbe inoltre chiarito se, considerata la durata decennale della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE Spa, si escluda che si rendano necessari rifinanziamenti del fondo a decorrere dal 2015, in quanto le garanzie prestate dallo Stato in favore della società dovranno necessariamente commisurarsi alle sole risorse versate dalla società stessa a titolo di premio. Fa presente che andrebbe inoltre chiarito se la clausola «fino ad un ammontare massimo compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia» risulti idonea a limitare l'intervento potenziale dello Stato entro i limiti dello stanziamento disposto. In caso contrario, segnala che andrebbe chiarito, anche in via orientativa, in quale rapporto si ponga l'importo della garanzia concessa dallo Stato rispetto all'ammontare delle dotazioni del fondo.
  In merito alla possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di affidare incarichi di studio e assistenza operativa, rileva l'insorgenza di un onere aggiuntivo da finanziare ad invarianza di risorse disponibili. Fa presente che andrebbe pertanto chiarito se sussista l'effettiva possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di non avvalersi della facoltà concessa dalla disposizione, utilizzando professionalità interne, al fine Pag. 321di assicurare che l'onere, formalmente configurato come facoltativo, non sia di fatto ineludibile.
  Riguardo all'articolo 32-bis, che regolamenta il regime IVA per le prestazioni del servizio postale universale, osserva che la disposizione, limitando l'ambito di esenzione IVA introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 40 del 2010, appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito tenuto conto che alla norma che ha introdotto l'esenzione sono attribuiti effetti positivi di gettito utilizzati per la compensazione finanziaria di norme onerose contenute nel medesimo articolo 2. In proposito, fa presente che il passaggio dal regime di imponibilità IVA al regime di esenzione non consente, ai soggetti che effettuano le operazioni attive in oggetto, la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti, in via assoluta o pro-quota. Il passaggio inverso, da regime di esenzione a regime di imponibilità, consentendo la richiamata detrazione, determina effetti negativi in termini di gettito IVA. Ritiene che andrebbe, quindi, acquisito un chiarimento circa la necessità di compensazione finanziaria degli effetti finanziari di minor gettito recati dalla stessa.
  Per quanto riguarda l'articolo 33, recante norme per la razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti, e l'articolo 33-bis, recante disposizioni in materia di società tra professionisti, non ha osservazioni per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 34, comma 1-bis, relativo all'imposta di bollo in materia di ricorsi al Presidente della Repubblica, pur considerando la modesta platea di soggetti interessati come indicato nella relazione tecnica, segnala l'opportunità di valutare i modesti effetti finanziari di minor gettito atteso, tenuto conto che la norma interviene a regime e che il beneficio introdotto potrebbe incentivare la presentazione di istanze da parte dei soggetti interessati.
  Per quanto riguarda l'articolo 34-bis, recante agevolazioni tributarie per la pesca professionale nelle acque interne e lagunari, pur preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura trascurabile degli effetti di minor gettito ascrivibili alla norma in esame, rileva l'opportunità che vengano, in proposito, forniti dati ed elementi quantitativi al fine di consentirne una stima di massima. segnala che la richiesta di chiarimenti appare opportuna, considerato la portata retroattiva della disposizione e che l'applicazione della stessa interesserà, tra l'altro, il cosiddetto mare interno, ossia lo spazio di mare interno alle linee di base o di bassa marea a partire delle quali vengono applicati i limiti delle acque territoriali e che include lagune e baie profonde, che stante la configurazione della costa italiana rischia di essere di non trascurabile dimensione.
  Per quanto attiene ai profili di copertura segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, comma 4-bis, rileva che la norma prevede il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa per lo sviluppo e l'adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione delle capitanerie di porto di cui all'articolo 2, comma 99, della legge n. 244 del 2007, nella misura di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al relativo onere si provvede mediante l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che reca le necessarie disponibilità. Con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la stessa andrebbe integrata con la consueta previsione in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
  Riguardo all'articolo 7-bis, comma 1, capoverso articolo 10-quater, ricorda che le risorse di cui al punto 2 della delibera del CIPE n. 62 del 2002, a valere sulle quali è prevista la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese agricole a totale partecipazione giovanile, ammontano a 85 milioni di euro e sono quelle che Sviluppo Italia Spa si è già impegnata a destinare alle suddette finalità.Pag. 322
  In merito all'articolo 8, che reca disposizioni finanziarie, rileva che la norma prevede l'utilizzo:
   ai sensi del comma 2, lettera a), dell'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità;
   ai sensi del comma 2, lettera b), delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, recante somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale (capitolo 7810 – stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali);
   ai sensi del comma 2, lettera c), del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca le necessarie disponibilità;
   ai sensi del comma 2, lettere d) ed e), delle maggiori entrate relative all'abrogazione delle agevolazioni IRPEF sul reddito agrario e dall'incremento dei coefficienti di rivalutazione per i redditi dominicali.

  Riguardo all'articolo 9, ricorda che le risorse di cui all'articolo 1, comma 1110, della legge n. 296 del 2006, a valere sulle quali, nel limite di 350 milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per l'efficientamento energetico, erano prima iscritte nel fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra (capitolo 7981 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) e sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 1, comma 1115, alla Cassa depositi e prestiti Spa, che con apposita convenzione ne definisce le modalità di gestione.
  In merito all'articolo 10, commi 13-bis, 13-ter e 13-quater, segnala che la disposizione prevede l'utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dalla riduzione, da 20 a 14 milioni di euro per l'anno 2014, delle risorse del fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (capitolo 7437 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) già destinate, ai sensi dell'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge n. 147 del 2013, alla ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni della Toscana e della Liguria (province di Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia) nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonché della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013. A tale fine, ricorda che la disposizione prevede anche la riduzione delle province alle quali destinare le suddette risorse. Segnala che, ai sensi del comma 13-ter, le suddette risorse vengono assegnate agli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Liguria nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014. Osserva che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali somme risultano ancora disponibili.
  Riguardo all'articolo 11, comma 2, segnala che la norma non indica esplicitamente la decorrenza dell'onere quantificato in 20.000 euro relativo al pagamento degli oneri di missione dei membri della commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150. Rappresenta che tale decorrenza può, tuttavia, desumersi dalla contestuale riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 179 del 2002, che è prevista a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione. Con riferimento alle risorse, relative ai programmi strategici di comunicazione ambientale, dei quali è previsto l'utilizzo mediante la riduzione della suddetta autorizzazione di spesa (capitolo 1083 – stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), ricorda che il Governo, durante l'esame presso la Commissione Pag. 323bilancio del Senato, ha chiarito che le stesse risultano disponibili e il loro utilizzo non pregiudicherà gli adempimenti già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 14, comma 2, segnala, dal punto di vista formale, che la clausola di neutralità finanziaria andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi contabile vigente facendo riferimento non solo agli «ulteriori oneri» per la finanza pubblica, ma «ai nuovi o maggiori oneri».
  Per quanto riguarda l'articolo 18, comma 9, segnala che il Governo, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, ha chiarito che l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta per gli investimenti in beni strutturali, valutati in 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e in 204 milioni di euro per l'anno 2019 (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) è di entità modesta rispetto al complesso della dotazione aggiuntiva del suddetto fondo pari a 54.810 milioni di euro e, pertanto, non dovrebbe compromettere «l'unitarietà e la complementarietà» delle originarie destinazioni. Con riferimento alla formulazione della clausola di salvaguardia, segnala l'opportunità di modificarla prevedendo che gli scostamenti rispetto alle previsioni per i quali si procede al monitoraggio sono quelli relativi agli oneri «di cui al presente comma».
  In merito all'articolo 18, comma 9-bis, capoverso 8-ter, segnala che le risorse relative al Fondo di rotazione per la crescita sostenibile sono iscritte nel capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Rileva che tale fondo presenta, nel disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, uno stanziamento pari a circa 124,8 milioni di euro per l'anno 2014 e a 50 milioni di euro per l'anno 2015.
  Riguardo all'articolo 19, comma 3, segnala che la copertura degli oneri derivanti dalle modifiche alla disciplina degli ACE (aiuto crescita economica) è disposta a valere:
   sulla riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella misura di 27,3 milioni di euro per il 2015, di 55 milioni di euro per il 2016, di 85,3 milioni di euro per il 2017 e 112,3 milioni di euro per il 2018;
   sulle entrate derivanti dall'aumento a decorrere dal 1o gennaio 2019, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota sull'accisa sul gasolio usato come carburante. L'aumento sarà disposto con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 e dovrà garantire maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro per il 2019, a 146,4 milioni di euro per il 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021.

  Con riferimento all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'articolo 18, comma 9.
  In merito all'articolo 22, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, rileva che la disposizione autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l'anno 2014 al fine di dare attuazione alla sentenza del tribunale dell'Unione europea del 13 settembre 2013 nella causa T525/08 di Poste italiane contro Commissione. Al relativo onere si provvede:
   quanto a 260 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto il rifinanziamento nella misura di 6.000 milioni del fondo per assicurare agli enti territoriali la liquidità necessaria per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili (capitolo 7398 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca su quali sezioni del Fondo – regioni, enti Pag. 324locali, Servizio sanitario nazionale – la riduzione sarà imputata e se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;
   quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, che ha disposto l'istituzione di un Fondo destinato all'estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2014 (capitolo 3084 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo di tali risorse possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime somme;
   quanto a 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. A tale proposito, ricorda che, nello stato di previsione dell'entrata, è previsto un capitolo per il versamento degli interessi derivanti dalla sottoscrizione dei suddetti strumenti finanziari (capitolo 3220), ma non è previsto uno specifico capitolo per i proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei medesimi strumenti.

  Riguardo all'articolo 32, comma 1, capoverso 9-bis, segnala che la disposizione prevede, a copertura del fondo per le garanzie rilasciate dallo Stato in favore di SACE Spa, istituito ai sensi del presente articolo, l'utilizzo, nella misura di 100 milioni di euro, delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, recante il fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse da destinare alla concessione delle garanzie rilasciate dallo Stato (capitolo 7590 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione disposta non risulti suscettibile di compromettere l'assolvimento di obbligazioni da parte dello Stato per garanzie in corso.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle numerose richieste di chiarimento del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme dell'Accordo considerate dalla relazione Pag. 325tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 15 dell'Accordo e agli articoli 3 e 4 del disegno di legge di ratifica, concernenti la cooperazione contro il terrorismo e la criminalità organizzata, osserva che la relazione tecnica qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento come limiti massimi di spesa, mentre il disegno di legge di ratifica li definisce quali previsioni di spesa, prevedendo conseguentemente una clausola di salvaguardia. Sul punto ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo.
  Giudica inoltre opportuno acquisire chiarimenti dal Governo riguardo ad alcuni elementi contenuti nella relazione tecnica. Fa riferimento, in particolare, ai seguenti aspetti:
   la diaria di missione all'estero viene riferita dalla relazione tecnica non ad una specifica qualifica o posizione, ma genericamente al personale della carriera dirigenziale o direttiva delle Forze di Polizia;
   ai fini della quantificazione, nell'ambito delle spese di viaggio viene incluso il supplemento del 5 per cento riconosciuto per i viaggi in aereo;
   le modalità di calcolo dell'onere derivante dall'attribuzione dell'assegno di lungo servizio all'estero (ALSE) e dell'indennità speciale aggiuntiva ad personam all'ufficiale delle Forze di Polizia, inviato per un periodo continuativo di 2 anni (rinnovabili) con funzioni di collegamento in Estonia.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 3 dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016, e che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Rileva che il comma 2 prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in euro 122.577 a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come rilevato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'Accordo, concernenti l'effettuazione di consultazioni tra rappresentanti, lo scambio di ufficiali di collegamento, la promozione di procedure di indagine e lo svolgimento di incontri congiunti e corsi di formazione.
  In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.
  Ritiene altresì opportuno che il Governo confermi che l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto Pag. 326al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia che gli oneri derivanti dal provvedimento in esame devono essere configurati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, come previsioni di spesa. Segnala altresì che nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate. Con riferimento all'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, sottolinea che essa non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni. Evidenzia, infine, che l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dalla suddetta clausola di salvaguardia, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2421 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    gli oneri derivanti dal provvedimento devono essere configurati, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, come previsioni di spesa;
    nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia, di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni;
    l'eventuale riduzione delle dotazioni iscritte nel programma “Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica” della missione “Ordine pubblico e sicurezza” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, prevista dalla suddetta clausola di salvaguardia, sarà applicata alle sole spese rimodulabili, in conformità alla vigente disciplina contabile,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 e abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

Pag. 327

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che, nella seduta del 24 luglio 2014, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti in relazione al provvedimento in esame, il rappresentante del Governo aveva depositato agli atti della Commissione tre note elaborate, rispettivamente, dalla Ragioneria generale dello Stato, dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane. Rileva, tuttavia, che dovrebbero ancora essere forniti chiarimenti circa la compatibilità delle entrate realizzate ai sensi dell'articolo 1, commi da 1 a 3, che hanno natura di una tantum, con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare invece tale natura, e quindi circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale potrebbe determinarsi un peggioramento.
  Segnala, inoltre, la necessità di chiarimenti con riferimento alla data di applicazione delle disposizioni che introducono il reato di riciclaggio. Ricorda infatti che l'articolo 1 del provvedimento consente una regolarizzazione volontaria per le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013, mentre il comma 2 dell'articolo 1-ter, ai fini del perfezionamento della predetta procedura di regolarizzazione, fa riferimento a comportamenti, dichiarati non punibili, commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 31 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 luglio 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame dello schema di decreto legislativo in discussione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giuseppe DE MITA (PI), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento delle commissioni censuarie a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (delega fiscale). Fa Pag. 328presente, altresì, che il testo in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  Riguardo al provvedimento in esame, rileva che, a regime, le spese sostenute per il funzionamento delle nuove commissioni censuarie appaiono di minore entità rispetto a quelle fronteggiate in applicazione della legislazione vigente, nell'ipotesi in cui il volume di attività non vari. Evidenzia tuttavia che il riordino delle Commissioni è disposto in attuazione di una delega fiscale che prevede la «riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati». In tale prospettiva, il mero raffronto tra la normativa vigente e le disposizioni recate dal testo in esame non esaurisce gli elementi di valutazione circa l'entità delle spese che la citata riforma del sistema estimativo potrà determinare. Rammenta che tali elementi non sono stati forniti né in sede di approvazione della legge di delega, posta a presupposto delle norme in esame, né a commento dell'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013 il quale, per consentire la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della citata delega in materia fiscale, ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.
  Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario acquisire una valutazione circa il livello di attività richiesto alle commissioni per l'attuazione del citato processo di riforma, a prescindere da ogni considerazione sul pregresso funzionamento delle commissione esistenti. Tale valutazione dovrebbe essere finalizzata a dimostrare che gli stanziamenti di cui al citato comma 286 siano effettivamente congrui.
  Rileva, inoltre, che il testo in esame, all'articolo 9, prevede l'introduzione di un ufficio di segreteria tecnica presso la commissione censuaria centrale per lo svolgimento delle funzioni di segreteria e di supporto tecnico. La struttura è individuata nell'ambito degli uffici centrali dell'Agenzia delle entrate. Considerato che la normativa vigente non appare dettare una disciplina che regolamenti un analogo ufficio, rileva che andrebbe chiarito con quali risorse finanziarie, umane e strumentali l'Agenzia delle entrate dovrà sostenere l'attività di tale struttura.
  Non ha osservazioni da formulare, infine, con riferimento alla facoltà attribuita al Ministro dell'economia e delle finanze di aumentare il numero delle sezioni di ciascuna delle commissioni censuarie, nel presupposto che tale facoltà possa essere esercitata compatibilmente con l'effettiva sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità per garantire il funzionamento di tali sezioni. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, a fronte degli oneri connessi allo svolgimento delle attività delle commissioni censuarie, che appaiono avere carattere permanente, sono previste a copertura risorse di carattere pluriennale, vale a dire quelle di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013. Tale comma, infatti, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 per la realizzazione della riforma del catasto in attuazione della delega in materia fiscale. In merito, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Ritiene, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca in quale capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono iscritte le risorse di cui al predetto articolo 1, comma 286.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

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COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 31 luglio 2014.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.
Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato, e C. 2343 Governo.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 16.45 alle 16.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.55 alle 17.

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