CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2014
280.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014 — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

   Francesco BOCCIA, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Emanuele Prataviera, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entrano a farne parte gli onorevoli Giancarlo Giorgetti e Vega Colonnese, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

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  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, rammenta che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e che la Commissione bilancio ha esaminato il testo iniziale del decreto-legge, esprimendo il prescritto parere. Fa presente che successivamente la Commissione di merito (Affari costituzionali) ha concluso l'esame del provvedimento, apportando modifiche al testo.
  Ricorda altresì che il testo iniziale del provvedimento (C. 2486) è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, rilevando che, con riferimento alle modifiche approvate dalla Commissione di merito, non risultano trasmesse relazioni tecniche.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la Commissione di merito non ha recepito le due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulate dalla Commissione bilancio sul testo originario del provvedimento nella seduta del 23 luglio 2014.
  Evidenzia che la prima condizione era volta, in particolare, a riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009; la seconda condizione, invece, era volta a riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II.
  Dal momento che, anche alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito durante l'esame in sede referente, tali condizioni appaiono ancora necessarie per garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, ritiene di poter confermarle anche con riferimento al testo all'esame dell'Assemblea.
  Passando all'esame delle sole modifiche della Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 3 (emendamento 1.14 nuova formulazione), concernente il trattenimento in servizio di magistrati, chiede di valutare la compatibilità finanziaria – alla luce degli effetti ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 – della norma, che sembrerebbe volta a precisare la portata normativa del comma 3, disponendo che vengano fatti salvi, nei termini già disciplinati dal testo originario del comma 3 medesimo, i trattenimenti in servizio dei magistrati pur se ancora non disposti alla data di entrata in vigore del decreto in esame. In particolare ritiene che andrebbe chiarito se nella quantificazione dei maggiori oneri connessi all'aumento delle cessazioni del personale che le norme dell'articolo 1, commi da 1 a 3, produrranno, siano state computate le richieste di trattenimento in servizio del personale di magistratura che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, non si erano ancora perfezionate ma che in virtù dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 503 del 1992, erano state formalmente richieste e presumibilmente istruite.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 3-bis (emendamento 1.87), relativo al trattenimenti in servizio del personale della scuola, rileva che la disposizione sembra volta a circoscrivere il trattenimento in servizio del personale della scuola entro la data massima del 31 agosto 2014. Ritiene che andrebbe chiarito se la disposizione possa determinare effetti onerosi connessi all'anticipo delle erogazioni di trattamento Pag. 88di fine servizio. Ciò anche alla luce delle specifiche dinamiche di assunzioni relative al comparto della scuola, che prevedono per i dipendenti che accedono al trattamento pensionistico, la integrale sostituzione con nuovi rapporti di lavoro.
  In merito agli articoli 1, comma 3-ter (emendamento 1.1 nuova formulazione), riguardante i consiglieri di Stato appartenenti al gruppo linguistico tedesco della provincia autonoma di Bolzano, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la compatibilità finanziaria – alla luce degli effetti onerosi ascritti ai commi da 1 a 3 dell'articolo 1 – della norma che prevede, fino alla successiva nomina dei Consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia di Bolzano, la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2015 di quelli già nominati alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ove abbiano raggiunto l'età per il collocamento in quiescenza.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 5 (emendamento 1.94 e subemendamento 0.1.94.100), concernente alla risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, rileva preliminarmente che – rispetto al testo iniziale del comma 5 – le modifiche introdotte provvedono a stabilizzare la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro o del contratto, ad esplicitare che la disciplina della risoluzione unilaterale non si applica al personale di magistratura e a subordinare l'applicazione della disciplina della risoluzione unilaterale, per i dirigenti medici e per i professori universitari, al raggiungimento di un'età pensionabile che consenta il collocamento in quiescenza senza penalizzazioni.
  Riguardo alle modifiche introdotte, ritiene che andrebbe confermata l'assenza di effetti finanziari già sostenuta dal Governo (nella relazione tecnica e nella documentazione RGS) con riferimento al testo iniziale del comma 5.
  In ordine all'articolo 1, commi da 6-bis a 6-quater (emendamento 1.41), concernenti le penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, osserva che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito riproducono l'articolo 2, comma 2, del testo unificato C. 224 (Requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico), su cui era stata presentata una relazione tecnica predisposta dall'INPS, e che la quantificazione degli oneri indicata in tale relazione tecnica non differisce da quella riportata dalle modifiche in esame. Rileva, tuttavia, che detta relazione tecnica è stata verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo cui la quantificazione risultava sottostimata in ragione del numero di soggetti potenzialmente interessati. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti chiarimenti dal Governo in ordine alla congruità della quantificazione indicata dal testo. Ritiene altresì che, per quanto attiene la riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, andrebbe chiarito se tale utilizzo possa pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  A proposito dell'articolo 1-bis (emendamenti 1.08 e 1.050), recante disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame ripropongono – con talune modificazioni e integrazioni – le norme di cui all'ulteriore testo unificato C. 249. Ricorda che su tale testo il Governo aveva presentato una relazione tecnica, verificata negativamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che quantificava oneri allineati con quanto previsto dal provvedimento in esame. Rileva altresì che la deroga prevista dalle disposizioni in esame è disposta, dal comma 1, sotto forma di novella all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, nella parte in cui tale norma prevede eccezioni all'applicazione del nuovo regime pensionistico non espressamente subordinate al rispetto di specifici limiti di spesa. Osserva che, peraltro, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo in esame dispone, al di fuori della novella legislativa, che il beneficio possa essere riconosciuto soltanto entro specifici limiti relativi sia al numero massimo di beneficiari (4 mila unità) sia agli Pag. 89oneri annuali derivanti dal provvedimento. A tal proposito, reputa che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che le disposizioni introdotte siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei predetti limiti finanziari, con riguardo all'effettiva riconducibilità a limiti di spesa prefissati di posizioni giuridiche costituite in capo ai potenziali beneficiari che, in un ambito come quello pensionistico, sembrano assumere caratteri tendenzialmente non comprimibili. Sempre con riferimento a tale profilo, giudica utile acquisire altresì chiarimenti in merito alla «procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola», espressamente richiamata dal comma 2. In particolare andrebbe precisato se la platea di soggetti così individuata riguardi tutti i potenziali destinatari del beneficio previsto dal testo in esame ovvero soltanto coloro che hanno manifestato l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento e risultano altresì in possesso dei requisiti previsti dal medesimo testo. Ritiene che, ove risulti confermata quest'ultima interpretazione – che sembrerebbe peraltro coerente con i dati inizialmente forniti dall'INPS circa la platea dei potenziali destinatari del provvedimento – la congruità dei limiti di spesa indicati andrebbe rapportata al numero effettivo delle domande che dovesse eccedere il limite massimo di 4 mila unità indicato dal testo, per effetto di un eventuale cambiamento nelle scelte dei potenziali beneficiari.
  In merito all'entità dei limiti finanziari individuati dal provvedimento, rileva che il comma 2 individua la procedura di monitoraggio per il rispetto dei limiti finanziari stabiliti. In particolare, si prevede che l'INPS definisca un elenco numerico delle domande dei lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e delle decorrenze previgenti al decreto-legge n. 201 del 2011, basato, ai fini dell'ordine di priorità, sul criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Anche in merito a tale aspetto ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l'effettiva possibilità di ricondurre l'intera disciplina entro specifici tetti di spesa, tenuto conto che il criterio previsto, basandosi su specifici requisiti soggettivi, appare maggiormente suscettibile di dar luogo a pretese difficilmente comprimibili all'interno di un limite complessivo finanziario, con possibili conseguenze in termini di contenzioso.
  Per quanto attiene al ricalcolo del trattamento pensionistico per le lavoratrici che in passato avevano optato per quello di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, ritiene che andrebbe chiarito da parte del Governo se detto ricalcolo è suscettibile di determinare effetti permanenti per la finanza pubblica che non appaiono scontati nell'ambito dei limiti di spesa previsti dal provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 1-ter (emendamento 1.07 e 1.050), concernente la pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 2, comma 4-bis (emendamento 2.23), concernente le modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri, pur rilevando preliminarmente il carattere ordinamentale della norma, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione circa i possibili effetti, in termini di riduzioni della spesa, di un prolungamento della procedura semplificata di approvazione dei regolamenti di organizzazione.
  In ordine all'articolo 3, comma 1 (emendamento 3.52), relativo alla misura del turn over consentito per i Corpi di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco, rammenta che la relazione tecnica, allegata al testo originario del decreto, chiarisce che l'autorizzazione ad alcune amministrazioni statali ad effettuare assunzioni sulla base del solo vincolo «della spesa sostenuta per il personale cessato», e non del doppio vincolo «della spesa e delle unità di personale», è concessa considerando che per dette amministrazioni Pag. 90non è previsto «un maturato economico». In altre parole il trattamento economico dei neoassunti, riferito alle posizioni per cui è bandito il concorso, sarebbe sostanzialmente analogo a quello in godimento da parte del personale cessato. Osserva che tale condizione non sussiste per il personale interessato dalla proposta emendativa, che gode di avanzamenti economici e di carriera basati, anche, sulla mera anzianità di servizio e che la norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 1 (emendamento 3.68), concernente la misura del turn over consentito alle amministrazioni dello Stato, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione sembrerebbe finalizzata a non applicare la normativa dettata dal comma 1 per le amministrazioni statali alle università che, peraltro, non rientrano tra le amministrazioni statali.
  In relazione all'articolo 3, comma 3-bis (emendamento 3.60), concernente le assunzioni presso pubbliche amministrazioni, rileva che la formulazione adottata consente l'assunzione di personale in caso di sussistenza di risorse finanziare e non condiziona né le assunzioni né la proroga dei contratti in essere al rispetto della vigente disciplina limitativa delle assunzioni a tempo determinato ed indeterminato. Osserva che la norma sembrerebbe, pertanto, recare oneri non quantificati e non coperti. Su tale questione considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riguardo all'articolo 3, commi da 3-ter a 3-octies (emendamento 3.84 e subemendamento 0.3.84.3), relativo alle assunzioni nel comparto sicurezza, evidenzia che la norma autorizza per il 2014 e il 2015 assunzioni nei ruoli iniziali delle Forze di Polizia mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi indetti per il 2013 e approvate entro il 31 ottobre 2014, in deroga all'articolo 2199 del Codice dell'Ordinamento militare. Segnala che la norma derogata reca la disciplina generale – in vigore dal 26 febbraio 2014 – dei concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare prevedendo, fino al 31 dicembre 2015, che per il reclutamento di tale personale i posti messi annualmente a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata, ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, prevedendo, altresì, che le procedure di selezione si concludano con la formazione di graduatorie di merito, all'interno delle quali i concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle medesime siano immessi direttamente nelle carriere iniziali dei Corpi di Polizia, secondo l'ordine di collocazione e nel numero corrispondente a misure minime percentuali variabili a seconda del Corpo di polizia stesso. Sul punto, posto che la norma è corredata di una clausola di invarianza finanziaria riferita alla finanza pubblica, anche ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), giudica opportuno acquisire dati ed elementi di quantificazione volti a verificarne la effettività. Osserva che i chiarimenti appaiono opportuni considerato che la norma, pur autorizzando le assunzioni per tutti i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare, prevede la copertura dei relativi oneri esclusivamente per le immissioni in servizio per gli assunti della Polizia di Stato (commi, 3-quater e 3-quinquies) e del Corpo di polizia penitenziaria (commi 3-sexies e 3-septies).
  In merito all'articolo 3, commi da 3-novies a 3-duodecies (emendamento 3.85), riguardante il personale dei vigili del fuoco, evidenzia che la norma prevede un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 1.030 unità, per un onere permanente determinato – con riferimento alle assunzioni da effettuare con ricorso a graduatorie di concorsi già effettuati – nel limite massimo complessivo di euro 130.843 per il 2014, di euro 24.276.826 per il 2015 e di euro 42.051.482 a decorrere dal 2016, a copertura del quale si provvede con corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale Pag. 91volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Reputa opportuno acquisire dal Governo i dati e gli elementi di quantificazione relativi agli oneri recati dalla disposizione con particolare riferimento alla proiezione temporale delle assunzioni, alla progressione di carriera del relativo personale, nonché alla parallela riduzione dei richiami in servizio del personale volontario. Rileva, altresì, l'opportunità di acquisire una valutazione del Governo circa i possibili effetti di irrigidimento operativo determinabili da una norma che incrementa la dotazione organica del personale di ruolo caratterizzato da uno status giuridico, da una carriera economica e da un protocollo d'impiego maggiormente strutturati rispetto a quelli del personale volontario (di cui si dispone una corrispondente riduzione dei richiami in servizio).
  In relazione all'articolo 3, comma 4-bis (emendamento 3.54), concernente le assunzioni di personale al Ministero della difesa, pur considerato che le somme poste a copertura appaiono congrue rispetto all'onere recato dalla disposizione, rileva comunque che la deroga alla normativa vigente finalizzata alla riduzione degli assetti amministrativi potrebbe determinare effetti emulativi da parte di altre amministrazioni, anch'esse interessate all'effettuazioni di assunzioni di vincitori di concorso a valere su posizioni di organico ormai soppresse. Sul punto giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 3, commi da 5-bis a 5-quater (emendamenti 3.39, 3.71, 3.14, 3.17, 3.35, 3.5), recante disposizioni in materia di vincoli assunzionali per gli enti locali, non ha nulla da osservare, in quanto la disposizione incide sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.
  Circa l'articolo 3, comma 9 (emendamento 3.53), in materia di lavori socialmente utili e di pubblica utilità e cantieri di lavoro, ritiene che andrebbe chiarito che i risparmi di spesa stimati in applicazione dall'articolo 9, comma 28, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 siano stati determinati includendo nel monte spesa soggetto a riduzione anche le somme finanziate con i meccanismi previsti dalla modifica in esame. In tale ipotesi la norma determinerebbe un aumento della massa spendibile da parte delle pubbliche amministrazioni a prescindere dalle fonti di finanziamento.
  Per quanto attiene all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis (emendamento 4.51), concernente la mobilità obbligatoria e volontaria, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione che consentano la verifica della previsione di invarianza finanziaria con riguardo alla riqualificazione professionale dei dipendenti interessati dai processi di mobilità, con specifico riferimento ai percorsi di formazione che si prevede eventualmente di attivare presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
  In ordine all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2 (emendamenti 4.26 e 4.45), concernente la mobilità territoriale di dipendenti di pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare.
  A proposito dell'articolo 4, comma 1, capoverso comma 2.3 (emendamento 4.58), relativo ai criteri per l'utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale, non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma appare volta a precisare il quadro delle priorità da assegnare all'utilizzo del predetto Fondo.
  Con riguardo all'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter (emendamenti identici 4.2, 4.50 e 4.83), concernente il personale scolastico collocato fuori ruolo, tenuto conto che le disposizioni in esame ripropongono i medesimi effetti onerosi già indicati per l'anno scolastico 2013/2014 dall'articolo 57-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 (di contenuto analogo), considera opportuno che il Governo chiarisca se la quantificazione dei predetti oneri possa considerarsi congrua alla luce del personale collocato attualmente fuori ruolo. Ritiene che andrebbe Pag. 92inoltre acquisito un chiarimento del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura degli oneri. Osserva, infatti, che, in base al testo iniziale del decreto-legge n. 69 del 2013, i risparmi connessi all'attuazione dell'articolo 58, comma 5, del medesimo decreto-legge (riduzione delle risorse per i servizi esternalizzati) risultavano integralmente utilizzati per la copertura delle maggiori spese derivanti da un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per gli enti di ricerca.
  Circa l'articolo 4 comma 1-quater (emendamento 4.3 nuova formulazione), riguardante la mobilità volontaria di personale militare presso ENAV SpA, premesso che l'ENAV non rileva ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, ritiene che andrebbe comunque escluso che dai transiti di personale previsti dalla norma possano derivare effetti finanziari di carattere indiretto suscettibili di riflettersi sugli equilibri di bilancio della medesima società (che è interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze).
  In merito all'articolo 5, comma 1, lettera b) (emendamenti 5.15, 5.14, 5.11 – nuova formulazione), in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la possibilità che il ricollocamento del personale in eccedenza nella qualifica originaria determini effetti onerosi rispetto alle previsioni scontate nei tendenziali di spesa.
  In relazione all'articolo 6 (emendamento 6.30), concernente la rendicontazione di eventuali rimborsi spese a soggetti in quiescenza titolari di incarichi gratuiti presso pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che i rimborsi spese siano comunque effettuati nell'ambito delle risorse disponibili delle pubbliche amministrazioni interessate.
  Circa l'articolo 7, comma 1-bis (emendamenti 7.31 e 7.52), relativo alla riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 3 (emendamento 7.12), concernente la riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riguardo all'articolo 9 (emendamento 9.74 e subemendamenti 0.9.74.100 e 0.9.74.101), riguardante la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, reputa opportuno acquisire un chiarimento circa la portata applicativa delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del nuovo articolo 9, che appaiono delineare modalità di ripartizione delle somme recuperate per spese legali a carico delle controparti, in caso di sentenza favorevole, reciprocamente non coerenti. Ritiene che occorra inoltre un chiarimento circa la portata finanziaria del nuovo articolo 9, considerato che all'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013, abrogato dalla disposizione in esame, erano ascritti effetti di risparmio.
  Per quel che riguarda l'articolo 10, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater (emendamento 10.32), relativo agli emolumenti in favore dei segretari comunali, segnala che la norma pone oneri a carico dei comuni apparentemente compensativi delle maggiori risorse loro attribuite ai sensi del comma 2 (che ha invece soppresso l'obbligo di riversamento all'erario del 10 per cento dei diritti di segreteria al fine della loro destinazione a un fondo in favore dei segretari comunali). Ritiene che andrebbe pertanto chiarito, sotto il profilo quantitativo, se gli oneri posti dalla norma a carico dei bilanci comunali siano di ammontare equivalente rispetto all'importo, di 4 milioni, quantificato dalla relazione tecnica con riferimento al predetto comma 2.
  A proposito dell'articolo 11, comma 2 (emendamento 11.45), concernente i dirigenti degli enti di ricerca, rileva che la norma consente il conferimento di incarichi dirigenziali da parte di enti appartenenti Pag. 93al comparto della ricerca nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Non formula osservazioni nel presupposto, su cui appare opportuna la conferma del Governo, che le risorse disponibili siano determinate non come mere disponibilità non altrimenti utilizzate, ma anche sulla base della vigente disciplina limitativa del turn over e delle spese di personale.
  In ordine all'articolo 11, commi da 4-bis a 4-quater (emendamenti 11.69, 11.73, 11.22, 11.79, 11.19 – nuova formulazione), recante deroghe inerenti le spese di personale per alcune categorie di comuni, osserva che la disposizione sembrerebbe incidere sulla composizione della spesa degli enti locali ma non sul relativo ammontare complessivo, che resta condizionato al rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno. Sul punto giudica opportuno acquisire una conferma del Governo.
  In merito all'articolo 12 (emendamenti 12.1 e 12.4), concernente la copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, ritiene che andrebbe preliminarmente acquisito un chiarimento circa i profili applicativi delle modifiche in esame. Rileva che non è evidente, infatti, se tali disposizioni siano finalizzate – mediante l'utilizzo delle risorse indicate dal testo – a garantire una copertura previdenziale al personale delle organizzazioni di volontariato che operano nei territori montani. Qualora tale ipotesi fosse confermata, ritiene che andrebbe chiarito se le predette risorse siano idonee per provvedere alla copertura dei relativi oneri. Osserva, infatti, che le modifiche estendono le finalità del Fondo per le coperture assicurative, senza tuttavia incrementarne le disponibilità, che la dotazione del Fondo è configurata dal testo come un limite di spesa, mentre la tipologia di onere (previdenziale) non appare coerente con tale definizione e che la copertura indicata dal testo (comma 2) è limitata a due anni, mentre gli oneri previdenziali sono commisurati, in termini temporali, alle corrispettive attività e prestazioni e che andrebbe quindi verificato se queste ultime siano effettivamente delimitabili entro il biennio.
  Sugli aspetti richiamati ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, anche al fine di valutare l'entità della spesa che si prevede di erogare per entrambe le finalità indicate dal testo (oneri assicurativi e previdenziali).
  Riguardo alla possibilità di riportare all'anno successivo le quote del Fondo non utilizzate nell'esercizio di riferimento, rileva che tale previsione configura una deroga al principio di annualità del bilancio e potrebbe alterare le stime scontate nei tendenziali ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento.
  Circa l'articolo 13 (emendamento 13.1), concernente gli incentivi per la progettazione, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In relazione all'articolo 13-bis (emendamento 13.02), riguardante i Fondi per la progettazione e l'innovazione, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti sui profili finanziari della disposizione. Segnala infatti che la previsione di un fondo, a valere sulle somme stanziate per la realizzazione delle opere, da destinare in parte a forme di incentivo per il personale incaricato dei lavori di progettazione e direzione delle opere e in parte alla realizzazione di banche dati, potrebbe determinare un aumento complessivo del costo di realizzazione delle opere. A questo riguardo rileva peraltro che la disposizione sembra sostanzialmente corrispondere al contenuto dei commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti pubblici, soppressi ai sensi del precedente articolo 13.
  In merito all'articolo 14, commi 3 e 3-bis (emendamento 14.12), sulle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, andrebbe chiarito se le spese per lo svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale relative all'anno 2014 siano già state contabilizzate con riferimento all'esercizio finanziario 2015. Infatti la formulazione originaria della norma non fissava un termine per la loro indizione. Con riferimento alla revisione della disciplina concernente le procedure Pag. 94di abilitazione scientifica, andrebbe chiarito se gli eventuali maggiori oneri derivanti da un incremento dei settori concorsuali possano essere compensati dalla riduzione delle spese derivante dall'utilizzo di commissari in servizio presso università italiane (invece che presso università di Paesi aderenti all'OCSE diversi dall'Italia).
  Riguardo all'articolo 15, comma 1 e 1-bis (emendamento 15.4), in materia di borse di studio per le scuole di specializzazione medica, andrebbe chiarito se la riarticolazione della durata dei corsi di specializzazione fissata dalle modifiche in esame consenta di contenere la spesa sostenuta per le borse di studio da corrispondere agli specializzandi entro i limiti fissati a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 16, comma 1 (emendamento 16.23), in materia di compensi nelle società controllate, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la riduzione delle indennità corrisposte ai membri dei consigli di amministrazioni compensi eventuali somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese documentate e della copertura assicurativa.
  Riguardo all'articolo 17, comma 1 (emendamenti 17.18 e 17.16), relativo al sistema informatico, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se l'introduzione della predetta specifica tecnica possa determinare la necessità di adempimenti non previsti, con conseguenti oneri per le amministrazioni pubbliche interessate. Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione dei termini prescritti per la predisposizione dei sistemi informatici in questione.
  In merito all'articolo 17, comma 2-bis (emendamento 17.10), che riguarda ulteriori dati inseriti nella banca dati del Dipartimento del tesoro, ritiene opportuno acquisire conferma che le nuove funzioni e i requisiti prescritti per la banca dati introdotti possano essere sostenuti a valere sulle attuali dotazioni finanziarie stanziate per la manutenzione ed evoluzione del software di gestione della medesima banca dati.
  Per quanto riguarda l'articolo 18, commi 1, 1-bis e 2 (emendamento 18.2), che prevede la soppressione delle sezioni staccate dei TAR, evidenzia che le modifiche apportate all'articolo 18, commi 1 e 2, limitano la soppressione delle sezioni staccate dei TAR, originariamente prevista in termini generali, a quella delle sezioni aventi sede in comuni che non sono sedi di corte d'appello. Sul punto non ha osservazioni da formulare, preso atto che al testo originario della norma non sono attribuiti effetti finanziari. Ritiene peraltro utile verificare se le modifiche siano suscettibili di determinare una diminuzione di eventuali risparmi stimati con riferimento al testo originario, benché non scontati ai fini dei saldi.
  Con riferimento all'articolo 18, comma 3 (emendamento 18.86 nuova formulazione), che reca disposizioni sul Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e Città metropolitana di Venezia, evidenzia che la norma, nel confermare la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il trasferimento delle relative funzioni, compiti ed attribuzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione di specifiche funzioni relative alla tutela idrogeologica della laguna di Venezia, già esercitate dal citato magistrato delle acque, da trasferire alla Città metropolitana di Venezia, con l'individuazione delle risorse umane e strumentali da assegnare alla medesima Città metropolitana in relazione a tali funzioni. A tale ultimo riguardo, rileva che siffatta traslazione di funzioni, compiti ed attribuzioni, nonché di risorse umane e strumentali viene disposta senza prevedere il trasferimento delle relative pertinenti risorse finanziare. Nel silenzio della norma, infatti, queste sono destinate a restare nella disponibilità delle strutture a cui fa capo, a normativa vigente, il magistrato delle acque, determinando potenzialmente un incremento delle esigenze di spesa nell'ambito delle amministrazioni riceventi. Effetti potenzialmente onerosi Pag. 95sono valutabili, altresì, con riferimento al fatto che il generale assetto organizzativo e funzionale della Città metropolitana di Venezia non appare attualmente ancora definito e, pertanto, le altre amministrazioni (provincia di Venezia e comuni della medesima provincia), che sono pienamente investite da tale processo di riorganizzazione generale, potrebbero essere chiamate a subentrare alle suddette funzioni di tutela idrogeologica della laguna di Venezia in un quadro di incertezza operativa e soprattutto finanziaria. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 19, commi 3, 5, 10 e 15 (emendamenti 19.18, 19.1, 19.44, 19.40, 19.46 e 19.49), che prevede l'attribuzione di funzioni all'Autorità anticorruzione, osserva che la modifica del comma 3, lettera a), comporta l'immissione nel ruolo unico dell'Autorità anticorruzione anche di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Poiché a fronte di tale previsione non sembrerebbe essere contemplata una rideterminazione (in riduzione) delle piante organiche delle amministrazioni di provenienza, appare necessario acquisire l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dal descritto meccanismo di ripartizione del personale. Riguardo alla modifica del comma 10 (premialità nella valutazione delle performance nelle pubbliche amministrazioni), andrebbe escluso che la nuova finalizzazione di spesa possa determinare, anche sotto il profilo temporale, un'alterazione degli effetti finanziari già scontati a normativa vigente. Ritiene utile, inoltre, acquisire dati circa l'entità delle risorse effettivamente conseguite (risparmi versati all'entrata) e impiegate (spese per incentivi al personale) sulla base dei piani di razionalizzazione amministrativa predisposti ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011. Infine, andrebbe chiarito se i nuovi compiti attribuiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) possano essere esercitati ad invarianza di oneri, come previsto dal comma 16 per tutte le norme dell'articolo in esame. Fa riferimento, in particolare, alle modifiche apportate dalla Commissione di merito ai commi 5 e 15. Tali modifiche riguardano: gli obblighi connessi alla trasmissione, da parte degli avvocati dello Stato, di segnalazioni su violazioni, anomalie o irregolarità in materia di contratti pubblici (comma 5); l'attribuzione all'ANAC delle funzioni attualmente esercitate dal Dipartimento della funzione pubblica in materia di trasparenza e di definizione dei modelli per i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (comma 15). Segnala che a fronte di quest'ultimo trasferimento di funzioni non viene previsto un corrispondente trasferimento di personale e di risorse finanziarie.
  In merito all'articolo 19, comma 14-bis (emendamento 19.86), che prevede disposizioni sul controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, poiché la modifica non prevede – contestualmente all'attribuzione delle funzioni indicate dal testo – il trasferimento (integrale o parziale) delle risorse in precedenza adibite alle medesime funzioni, andrebbe escluso che la previsione possa determinare un impatto amministrativo suscettibile di riflettersi sui fabbisogni finanziari della struttura interessata.
  Riguardo all'articolo 20, comma 1-bis (emendamento 20.10), che prevede una clausola di non onerosità, non ha osservazioni da formulare.
  Sull'articolo 21, comma 1 (emendamento 21.41), che prevede l'unificazione delle Scuole di formazione, non ha osservazioni da formulare, atteso quanto chiarito nella Nota della Ragioneria generale dello Stato circa le modalità di finanziamento della SNA.
  In merito all'articolo 21, comma 2 (emendamento 21.26 nuova formulazione), che disciplina la composizione del Comitato di gestione della SNA, atteso quanto specificato nella Nota della Ragioneria generale dello Stato circa le modalità di copertura delle spese del Comitato di gestione della SNA, ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo circa la compensatività delle eventuali maggiori spese di funzionamento con il Pag. 96venir meno delle spese della stessa categoria degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione.
  Riguardo all'articolo 21, comma 4 (emendamenti 21.7, 21.9, 21.21, 21.33 Identici nuova formulazione), sul trattamento dei docenti della SNA, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la compatibilità delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente e le modalità di finanziamento della SNA previste dal comma 6 del medesimo articolo 21.
  In merito all'articolo 21, comma 6 (emendamenti 21.10, 21.13, 21.24, 21.29, 21.36 Identici nuova formulazione), che prevede accordi tra la SNA e le amministrazioni degli organi soppressi, andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa la possibilità per la SNA di proseguire le attività già avviate dalle Scuole soppresse a fronte di una riduzione, pari al venti per cento versate all'entrata del bilancio dello Stato, delle risorse trasferite alla Scuola nazionale dell'amministrazione. In alternativa, andrebbe chiarito se, in mancanza di una esplicita clausola di invarianza complessiva, gli accordi tra la stessa SNA e le amministrazioni di riferimento degli organi soppressi possano avere effetti onerosi per queste ultime.
  Riguardo all'articolo 21-bis (emendamento 21.03), che reca disposizioni per la riorganizzazione del Ministero dell'interno, osserva che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 95 del 2012 ha affermato che la riduzione degli assetti amministrativi di cui all'articolo 2 è suscettibile di determinare risparmi di spesa verificabili a consuntivo. Rileva, altresì, che la medesima relazione tecnica svolge considerazioni sostanzialmente analoghe in relazione al riordino delle province di cui al successivo articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, riordino che non appare completato stante il differimento dei termini per la riorganizzazione delle strutture del Ministero dell'interno previsto dalle norme in esame. Considerato che a legislazione vigente il riordino dell'organizzazione del Ministero dell'interno avrebbe già dovuto essere completato, ritiene necessario chiarire se nei tendenziali di spesa per il 2014 e per il 2015 siano già stati registrati risparmi in relazione a tale riordino. Dovrebbe, altresì, essere chiarito se il processo di riordino, nel suo complesso, ossia riferito all'intera organizzazione governativa, possa subire ulteriori ritardi in connessione con il differimento applicativo previsto dalle norme in esame per le strutture che fanno riferimento al Ministero dell'interno.
  In merito all'articolo 22, commi 9 e 9-bis (emendamento 22.112 e subemendamenti 0.22.112.2 e 0.22.112.6), che recano disposizioni sulle sedi delle Autorità indipendenti e sui vincoli alle spese, considerato che – secondo la relazione tecnica riferita al testo iniziale – dalle norme del decreto-legge dovrebbero derivare risparmi (sia pure quantificabili soltanto a consuntivo), ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo circa l'adeguatezza delle nuove misure introdotte dalla Commissione di merito rispetto al conseguimento di analoghi obiettivi di risparmio. Per quanto concerne le trasferte, le missioni e gli incarichi di consulenza, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'introduzione di limiti di spesa ulteriori, rispetto a quelli già vigenti, nel presupposto che i nuovi vincoli vadano a sovrapporsi a quelli attualmente in vigore, senza pregiudicarne l'efficacia. Ricorda che ai limiti sulle spese per missioni e per consulenze erano stati a suo tempo ascritti effetti di risparmio, incorporati nella complessiva riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili (articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010). Non ha nulla da osservare, infine, riguardo alla disposta soppressione del comma 12, stante il suo contenuto ordinamentale.
  Per quanto riguarda l'articolo 23, comma 1, lettera f-bis) (emendamenti 23.48, 23.37 e 23.9), che prevede la gratuità degli incarichi amministrativi, andrebbe meglio specificato quali siano le fattispecie onerose (rimborsi spese o altre tipologie di oneri) connesse agli incarichi amministrativi provinciali che potranno Pag. 97incidere sul bilancio delle province. Infatti le risorse attribuite a tali enti dovrebbero tenere conto dei possibili oneri che potranno gravare sui rispettivi bilanci.
  In relazione all'articolo 23, comma 1, lettera f-ter) (emendamento 23.29 – nuova formulazione), che prevede un incentivo per favorire le fusioni dei comuni per incorporazione, andrebbe chiarito preliminarmente se la norma abbia natura interpretativa, dal momento che la disciplina vigente fa riferimento alla generalità delle fusioni, nelle quali sembrerebbero incluse anche quelle per incorporazione. Segnala inoltre che la norma non specifica se l'ammontare di 1,5 milioni di euro debba intendersi, come presumibile, quale importo massimo unitario. Ferma restando la neutralità finanziaria della disposizione, garantita dalla clausola di invarianza, risulterebbe utile, a fini conoscitivi, acquisire informazioni in merito all'ammontare complessivo delle risorse destinate all'incentivo in favore delle fusioni dei comuni deliberate successivamente al 2012 e alla relativa distribuzione tra le amministrazioni beneficiarie.
  Riguardo all'articolo 23, commi 1-ter e 1-quater (emendamento 23.66), che prevedono disposizioni relative alla città metropolitana di Venezia, segnala che la norma non specifica se il commissario previsto dal testo eserciterà il proprio mandato a titolo gratuito o se saranno corrisposti emolumenti.
  In merito all'articolo 23-bis (articolo aggiuntivo 19.04), che reca norme sull'acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine ai possibili effetti della modifica in esame, tenuto conto che, per i comuni istituiti a seguito di fusione, essa sospende l'efficacia di una disciplina alla quale erano stati associati risparmi (ancorché non quantificati).
  Per quanto riguarda l'articolo 23-ter (emendamento 23.07 nuova formulazione), che disciplina procedure inerenti gli acquisti centralizzati dei comuni, segnala che l'emendamento limita l'ambito operativo di una disposizione cui erano attribuiti effetti di efficientamento, benché in assenza di riflessi sui saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita una valutazione del Governo.
  Riguardo all'articolo 23-quater (emendamenti 23.06, 23.012 e 23.020), recante disposizioni finanziarie in materia di città metropolitane e province, andrebbe chiarito se la disposizione risulti suscettibile di determinare variazioni apprezzabili in termini di aumento degli oneri per interessi infrannuali.
  In merito all'articolo 23-quinquies (articolo aggiuntivo 23.04 e subemendamento 0.23.024.1), che prevede interventi per l'avvio dell'anno scolastico, non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte dalla Commissione.
  Riguardo all'articolo 24 (emendamento 24.12), che prevede una modulistica standard, andrebbe acquisita conferma che l'individuazione di forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni non determinino oneri per le amministrazioni interessate. Per quanto attiene alla qualificazione come livelli essenziali delle prestazioni degli accordi relativi alla modulistica per l'edilizia e per l'avvio di attività produttive, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che la modifica appare finalizzata a delimitare l'ambito applicativo della disposizione recata dal testo originario. Rammenta che, con riguardo al testo originario della norma in esame, con riferimento al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, è stato chiesto di precisare a quali accordi tale previsione faccia specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione. Sul punto, rileva che la documentazione tecnica, depositata dal Governo in V Commissione in risposta ai chiarimenti formulati, evidenzia che una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti Pag. 98locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni concerne la materia dell'edilizia e dell'avvio di attività produttive.
  In merito all'articolo 24, comma 3-bis (emendamento 24.29), recante disposizioni sul piano d'informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, evidenzia che la norma, a fronte di una previsione di natura programmatica che demanda all'adozione di un piano di informatizzazione la definizione di un sistema digitale uniforme per la presentazione di istanze alla pubblica amministrazione, impone, altresì, la completa informatizzazione delle procedure in questione entro 18 mesi (presumibilmente, dall'adozione del piano medesimo). Ritiene quindi necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa della norma, con specifico riferimento agli oneri connessi alle misure attuative del piano.
  Riguardo all'articolo 24-ter (emendamento 24.016), recante regole tecniche per l'attuazione della Agenda digitale, non ha osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.
  In merito all'articolo 24-quater (emendamento 24.016), recante disposizioni sui servizi in rete e sulle basi di dati delle pubbliche amministrazioni, non ha osservazioni, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.
  Per quanto riguarda l'articolo 24-quinquies (emendamento 24.016), che reca disposizioni sulle comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, non ha nulla da osservare, considerato il contenuto ordinamentale della disposizione.
  In merito all'articolo 25 (emendamento 25.1), recante norme in favore delle vittime del terrorismo, rileva che le disposizioni in esame estendono i benefici per le vittime di atti di terrorismo e loro familiari o eredi, sia incrementando i trattamenti e i trattamenti di fine rapporto (comunque denominati), sia ampliando la platea dei soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 3, comma 1-bis, della legge n. 206 del 2004. Rileva altresì che gli oneri connessi al maggior importo dei trattamenti pensionistici sono a carattere permanente. In proposito, ritiene necessario acquisire dati ed elementi volti a consentire la quantificazione dei maggiori oneri connessi all'ampliamento dei benefici connessi alle disposizioni in esame. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire chiarimenti circa i seguenti aspetti: il carattere eventualmente retroattivo dei maggiori benefici concessi in base alle norme in esame; la copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale è limitata al solo esercizio corrente, per un importo pari a 1 milione di euro. Viceversa, gli oneri connessi alle norme in esame sono, relativamente agli importi pensionistici, a carattere permanente e, relativamente al maggior importo dei trattamento di fine rapporto, comunque a carattere pluriennale, non essendo al momento valutabile la tempistica effettiva della maggiore erogazione prevista; la sostenibilità della copertura, a valere sul Fondo di solidarietà comunale, con impegni e programmi già avviati sulle medesime risorse.
  Riguardo all'articolo 27, comma 1, lettera a) (emendamento 27.2), che disciplina la copertura assicurativa degli esercenti la professione sanitaria, considera opportuno acquisire elementi al fine di verificare che le dotazioni del fondo, che rappresentano il limite per la costituzione di garanzie assicurative, siano tali da consentire l'estensione delle stesse ai casi di attività intramoenia. Andrebbe altresì acquisito l'avviso del Governo riguardo al rischio che la previsione di una copertura assicurativa ad attività di natura libero professionale privata possa determinare richieste emulative da parte di altri soggetti che svolgano attività di tipo libero professionale all'interno di strutture pubbliche, ad esempio per effetto di incarichi di consulenza.
  In merito all'articolo 27, comma 1-bis (emendamento 27.8), che prevede un obbligo di copertura assicurativa, ritiene necessario chiarire l'effettiva portata applicativa delle disposizioni anche al fine di escludere che le stesse possano implicare un aggravio di oneri assicurativi posti a carico della finanza pubblica ovvero determinare, di fatto, una traslazione a carico Pag. 99di soggetti della pubblica amministrazione (in particolare del Servizio sanitario nazionale) di obblighi assicurativi che gravano oggi su imprese o enti privati.
  Per quanto riguarda l'articolo 27-bis (emendamento 27.050 e subemendamento 0.27.050.4), che reca disposizioni relative ai danneggiati da trasfusione o da vaccinazioni obbligatorie, al fine di valutare se le somme già iscritte in bilancio nel periodo 2014-2017 in base alla legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi in ordine ai seguenti aspetti: numero dei soggetti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura transattiva entro la data del gennaio 2010; stima di massima del numero di quelli, tra tali soggetti, che potrebbero chiedere il riconoscimento a titolo di equa riparazione del danno di una somma di denaro per importi pari, rispettivamente, a 100.000 euro per danneggiati da trasfusioni e a 20.000 euro per danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; stima dell'ulteriore importo annuale che lo Stato sarebbe tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni in favore dei soggetti non ricompresi al punto precedente, cioè sia di coloro che intendono proseguire la procedura transattiva, sia di coloro che abbiano presentato domanda di adesione alla transazione in data successiva al gennaio 2010, sia di coloro che non abbiano presentato alcuna domanda di transazione e le cui richieste siano oggetto di giudizi tuttora pendenti.
  In merito all'articolo 28 (emendamento 28.21 – nuova formulazione), relativo alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, non ha osservazioni da formulare.
  Per quanto riguarda l'articolo 29 (emendamenti 29.4, 29.5 e 29.15), recante misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, non ritiene di dover formulare osservazioni, alla luce di quanto affermato dal Governo nella documentazione tecnica presentata durante l'esame del provvedimento.
  Riguardo all'articolo 30 (emendamenti 30.5, 30.9 e 30.10), recante disposizioni sull'Autorità nazionale anticorruzione e sull'Unità operativa speciale per Expo 2015, per quanto attiene alle modifiche in esame, non ha osservazioni da formulare relativamente ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 34 (emendamenti 34.2 e 34.3), recante disposizioni sulla contabilità speciale per Expo 2015, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la pubblicazione sul sito prevista dalle norme in esame, che sembra gravare sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, sia sostenibile nell'ambito delle medesime risorse.
  Per quanto riguarda l'articolo 37 (emendamenti 37.1 e 37.3), che reca disposizioni sulla trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione delle varianti in corso d'opera, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  In relazione all'articolo 38, comma 1-bis (emendamenti 38.1 e 42.5), che prevede l'obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, andrebbe chiarito se le modifiche, rendendo obbligatoria la sottoscrizione degli atti giudiziari con firma digitale, possano determinare effetti onerosi in conseguenza di un incremento della spesa per dotazioni e programmi informatici.
  In merito all'articolo 39, comma 3-bis (emendamento 39.43), recante disposizioni sull'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e sui prezzi di riferimento, rileva preliminarmente che alla disposizione soppressa non erano ascritti effetti finanziari. Ciò premesso, la soppressione del periodo in esame, che incentivava la concorrenza nei mercati di riferimento, appare suscettibile di determinare minori risparmi negli approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle amministrazioni competenti, come rilevato dalla stessa relazione tecnica presentata in sede di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.Pag. 100
  Riguardo all'articolo 40 (emendamento 40.26), che reca norme per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che alle disposizioni recate dall'articolo 40 non sono stati ascritti effetti finanziari.
  In merito all'articolo 50, comma 1-bis (emendamento 50.18), che reca norme sull'ufficio per il processo, osserva che la disposizione presenta profili problematici. In particolare:
   il testo attribuisce la qualifica di lavoratore a persone che hanno svolto un'attività di tirocinio e di perfezionamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari. Non è evidente se l'attribuzione di tale qualifica possa comportare acquisizione di diritti in materia previdenziale;
   si prevede la facoltà di prorogare rapporti che potrebbero essere già avviati da diversi mesi. Non appare evidente se tale proroga, insieme ad altri elementi quali la già menzionata attribuzione della qualifica di lavoratore, possa integrare fattispecie che impongano l'assunzione dei soggetti in questione;
   si prevede l'utilizzo di non specificatamente identificate risorse finanziarie disponibili consentendo, in tal modo, anche lo storno da capitoli destinati ad altre finalità e l'erosione di economie conseguite su somme destinate a utilizzazioni diverse. Ritiene necessario chiarire se tale eventualità possa intaccare l'efficacia di eventuali azioni intraprese nell'ambito del processo di spending review;
   non è fissato alcun criterio per determinare chi tra i tirocinanti, che sono stati selezionati solo per titoli, abbia diritto ad accedere a tale eventuale beneficio. Secondo il tenore letterale della norma, trattandosi di lavoratori, potrebbero innescarsi procedure contenziose, da parte degli altri aspiranti non selezionati, per la violazione del principio dell'accesso per concorso agli impieghi pubblici;
   la iterazione di provvedimenti volti a prolungare determinate prestazioni genera aspettative alla stabilizzazione e favorisce il ricrearsi di platee di personale precario che rappresentano potenziali oneri per assunzioni nel futuro e contro le quali più volte si sono espressi i Governi in carica negli ultimi anni. Su tali questioni considera necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Per quanto riguarda l'articolo 50-bis (emendamento 50.01), che prevede l'attribuzione di borse di studio, ritiene necessario acquisire una quantificazione degli oneri connessi all'erogazione della borsa di studio in esame. Andrebbe inoltre chiarito se la copertura di tali oneri debba intendersi riferita alla disposizione richiamata dal testo, ossia alla quota del Fondo unico giustizia destinata al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari. In tal caso, andrebbe valutata la compatibilità della nuova finalizzazione di spesa rispetto agli utilizzi già programmati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 51, comma 1 (emendamenti 51.5, 51.7 e 51.8), recante disposizioni sull'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, pur rilevando che la norma riguarda profili di carattere organizzativo, andrebbe chiarito, stanti le precisazioni recate dalla relazione illustrativa, se la riduzione dell'orario di apertura al pubblico prevista nel testo iniziale del decreto-legge fosse giustificata da precise necessità amministrative correlate all'avvio del processo telematico. In tale ottica un maggior impiego in attività rivolte al pubblico potrebbe rendere necessario un incremento della spesa sostenuta per il personale.
  Passando all'esame dei profili di copertura finanziaria, osserva quanto segue.
  In relazione all'articolo 1, commi 6-ter e 6-quater (emendamento Gnecchi 1.41 (nuova formulazione)), che prevedono penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, la disposizione prevede che, alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di cui al comma 6-bis, relative alla disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 Pag. 101anni di età – valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni di euro per l'anno 2015, in 7 milioni di euro per l'anno 2016, in 14 milioni di euro per l'anno 2017, in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provveda: quanto a 1 milione di euro per l'anno 2014, a 3 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che reca le necessarie disponibilità; quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, a 12 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). A tale riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 6-quater, considera opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Per quanto riguarda l'articolo 1-bis, commi 4 e 5 (Identici emendamenti Ghizzoni 1.08 (nuova formulazione) e Centemero 1.050 (nuova formulazione)), segnala che alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni previste per il collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, mediante l'incremento degli obiettivi di risparmio della spending review, nonché degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 1, commi 427 e 428, della legge n. 147 del 2013 – in misura pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014, a 105 milioni di euro per il 2015, a 101 milioni di euro per il 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 81 milioni di euro per l'anno 2018. Al riguardo, anche considerato che tale modalità di copertura è già prevista dall'articolo 1 del presente decreto-legge, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di prevedere un incremento degli obiettivi della spending review, e dei conseguenti accantonamenti di bilancio senza pregiudicare la funzionalità delle amministrazioni interessate.
  Riguardo all'articolo 1-ter (emendamento 1.07), che reca disposizioni sull'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, osserva che la disposizione prevede l'utilizzo per la copertura degli oneri connessi al rifinanziamento dell'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 9 milioni di euro per l'anno 2015, a 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019, delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge n. 147 del 2013 (capitolo 477 – Presidenza del Consiglio dei Ministri). In proposito rileva che, poiché il citato Fondo reca uno stanziamento per i soli anni 2014, 2015 e 2016, pari, rispettivamente, a 50, 40 e 30 milioni di euro, la disposizione provvede alla copertura degli oneri – per gli anni 2014 e 2015 e, per una parte di quelli relativi all'anno 2016 – mediante la riduzione del fondo medesimo, mentre per la restante parte degli oneri relativi all'anno 2016 e per quelli concernenti gli esercizi finanziari successivi, mediante l'utilizzo di una contabilità speciale appositamente istituita alimentata con risorse, pari complessivamente a 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, rivenienti dal medesimo Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria. È prevista altresì la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (capitolo 7593 – Pag. 102Ministero dell'economia e delle finanze) al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, in particolare quelli relativi al fabbisogno e all'indebitamento netto. Il predetto Fondo viene altresì rifinanziato nella misura complessiva di 33 milioni di euro negli anni 2014 e 2015, ai sensi del comma 6. In proposito, ritiene opportuno che il Governo, da un lato, confermi che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari rechi le necessarie disponibilità per gli anni successivi al 2016 e, dall'altro, fornisca un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dall'articolo in esame da cui risulti che l'effetto complessivamente prodotto dalle suddette disposizioni sui saldi di finanza pubblica possa consentire il rifinanziamento del Fondo stesso, negli anni 2014 e 2015.
  In merito all'articolo 3, commi 3-undecies e 3-duodecies (emendamento Governo 3.85), che prevede un incremento della dotazione organica dei Vigili del fuoco, osserva che la disposizione prevede l'utilizzo – per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nella misura di 130.843 euro per l'anno 2014, di 24.276.826 euro per l'anno 2015 e di 42.051.482 euro a decorrere dall'anno 2016. In merito a tali stanziamenti, rileva che gli stessi sono iscritti in bilancio come oneri inderogabili e, in parte, come spese obbligatorie. Fermo rimanendo che il successivo comma 3-quinquies, stabilisce il limite di spesa per l'impiego del personale volontario di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 139 del 2006, ritiene comunque opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare tali stanziamenti senza pregiudicare le risorse destinate ad assunzioni, in corso o già effettuate, di personale volontario.
  Riguardo all'articolo 3, comma 4-bis (emendamento Rosato 3.54 (nuova formulazione), relativo all'assunzione di assistenti tecnici degli arsenali militari, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri – pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro annui a decorrere dal 2015 – derivanti dall'assunzione dei vincitori per assistente tecnico del settore motoristico e meccanico degli arsenali e degli stabilimenti militari, reca le necessarie disponibilità.
  In merito all'articolo 4 comma 1-ter (identici emendamenti Centemero 4.2, Cozzolino 4.50 e Coscia 4.83 (nuova formulazione)), segnala che la disposizione prevede la copertura degli oneri derivanti dalla proroga all'anno scolastico 2014/2015 dei collocamenti fuori ruolo previsti per il personale della scuola ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012 – quantificati in 1,1 milioni di euro nel 2014 e in 2,2 milioni di euro nel 2015. In particolare, alla citata copertura si provvede utilizzando i risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, che prevede a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 che le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. Il citato articolo 58 dispone, altresì, la riduzione delle risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2014 e 49,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. In proposito osserva che i suddetti risparmi di spesa, poiché già incorporati nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente, non possono essere utilizzati a copertura di nuovi o maggiori oneri. Su tale aspetto, considera comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Pag. 103
  Riguardo all'articolo 9, comma 4 (emendamento 9.74 dei relatori) ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare l'ultimo periodo del comma 4 indicando espressamente che il 25 per cento delle somme recuperate in caso di sentenze favorevoli all'Avvocatura generale dello Stato da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge di stabilità per il 2014, sia previamente versata all'entrata del bilancio dello Stato.
  Per quanto riguarda l'articolo 12, comma 1-ter (emendamento Mantero 12.4) rileva che la disposizione prevede che le risorse del Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni eventualmente non utilizzate nell'anno 2014 restino nelle disponibilità del fondo stesso per l'anno 2015, e che la dotazione di quest'ultimo non utilizzata al 31 dicembre 2015 resti nella disponibilità del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Segnala che tale disposizione, pur rappresentando una deroga al principio di annualità del bilancio, non sembra suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dal momento che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL utilizza le risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione, per il quale tale deroga è già consentita ai sensi dell'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Segnala, tuttavia, che la formulazione della disposizione, nel prevedere che le somme non utilizzate restino «nella disponibilità», non appare pienamente conforme alla vigente disciplina contabile, ai sensi della quale si dovrebbe invece prevedere che tali somme sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. In proposito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 25, comma 5-quinquies (emendamento Bolognesi 25.1 (nuova formulazione)), ferme rimanendo le osservazioni formulate in precedenza in merito alla quantificazione degli oneri, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo – nella misura di 1 milione di euro – del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno) non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul suddetto Fondo.
  Riguardo all'articolo 27, comma 4 (emendamento Governo 27.050), segnala che la disposizione prevede che agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, recante una procedura per ristorare i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, si provveda nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, nello stato di previsione del Ministero della salute. Si tratta delle risorse iscritte nel capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, recante le somme necessarie per la liquidazione delle transazioni da stipulare con i predetti soggetti, che reca, sulla base del disegno di legge di assestamento per il 2014, risorse pari a 151.693.995 milioni di euro per l'anno 2014, 144.299.975 milioni di euro per l'anno 2015 e 144.629.376 milioni di euro per l'anno 2016. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a far fronte agli oneri che deriveranno dall'attuazione della presente disposizione, tenuto conto sia del numero delle domande di adesione alla procedura transattiva presentate entro il 19 gennaio 2010 sia delle somme da corrispondere a titolo di equa riparazione ai sensi della disposizione stessa. Inoltre, ancorché le risorse iscritte in bilancio siano spese rimodulabili di fattore legislativo, la procedura transattiva delineata dal comma 1, che prevede la liquidazione degli importi ai soggetti danneggiati entro il 31 dicembre 2017, dovrebbe comportare la necessità di una riclassificazione in bilancio delle risorse Pag. 104stesse come oneri inderogabili. Tale riclassificazione consentirebbe, infatti, di escludere che tali stanziamenti possano essere oggetto di future riduzioni. In merito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo. Infine, con riferimento alla formulazione della disposizione, considera opportuno che siano coordinate le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 4. In particolare, si potrebbe riformulare il comma 1, prevedendo che la liquidazione degli importi sia effettuata «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, iscritte ai sensi dell'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nello stato di previsione del Ministero della salute e si potrebbe sopprimere conseguentemente il comma 4.
  Riguardo all'articolo 50-bis (emendamento Ferranti 50.01), segnala che la disposizione prevede che agli ammessi allo stage per la formazione presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 – ai quali non è corrisposto alcun compenso ai sensi del comma 8 del suddetto articolo – sia attribuita una borsa di studio in misura non superiore a 400 euro mensili. All'attuazione della disposizione deve provvedersi nei limiti della quota del Fondo unico di giustizia assegnato al Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca una stima delle risorse utilizzabili a copertura, al fine di verificarne la congruità.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, riservandosi di fornire risposta alle questioni sollevate dal relatore nella prossima seduta, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL) esprime notevoli perplessità sulla copertura finanziaria del provvedimento, come anche appare evidente dalle considerazioni testé svolte dal relatore.
  In particolare, ritiene poco attendibili le coperture finanziarie basate su una revisione della spesa sempre annunciata e ancora non realizzata, a partire dai risparmi preventivati al riguardo dal decreto-legge «salva Italia» per proseguire con quelli di cui al decreto-legge n. 95 del 2012 e dei più recenti provvedimenti.
  Ricorda che l'Italia è uscita dalla procedura di infrazione in ambito UE sulla base degli impegni ad un progressivo rientro del deficit e del debito, basati anche e soprattutto su un processo impegnativo di revisione della spesa.
  Ritiene che un esempio lampante della mancata attuazione delle misure previste già a partire dal Governo Monti, come quelle sulla riduzione delle dotazioni organiche del personale pubblico, sia rappresentato dall'articolo 21-bis del decreto-legge in esame, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno.
  Osserva pertanto come la situazione finanziaria del nostro Paese stia notevolmente peggiorando, anche a causa della predisposizione di coperture finanziarie fittizie basate sulla spending review o su clausole di salvaguardia. Rileva quindi che, mentre nel passato si coprivano gli oneri finanziari derivanti dai provvedimenti legislativi tramite emissione di nuovi titoli di Stato, adesso si è passati all'utilizzo della prevista revisione della spesa o di clausole di salvaguardia.
  Sollecita infine il rappresentante del Governo a chiarire in maniera compiuta le questioni problematiche poste dal relatore sul provvedimento in esame.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata nelle giornata odierna.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 9.50.

Pag. 105

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali.
Testo unificato C. 2256 Zanda, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato e C. 2343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 luglio 2014.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, deposita alcune proposte emendative al provvedimento in oggetto (vedi allegato). Tiene ad evidenziare che esse sono volte a recuperare, a seguito di una più approfondita riflessione, alcune norme precedentemente espunte dal testo unificato in considerazione di rilievi della Ragioneria dello Stato.

   Francesco BOCCIA, presidente, comunica che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti è fissato per le ore 12 di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

  La seduta comincia alle 15.35.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

   Francesco BOCCIA, presidente, avverte che è tuttora in corso di svolgimento l'istruttoria necessaria alla predisposizione della proposta di parere sul testo del provvedimento. Propone pertanto di rinviare ulteriormente il seguito dell'esame e di convocare la Commissione per le 18 della giornata odierna, onde consentire all'Assemblea di iniziare l'esame del provvedimento alle 19.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, concorda con la proposta del presidente.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 29 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 18.55.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-A Governo ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

Pag. 106

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai diversi chiarimenti richiesti dal relatore, segnala che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge. Rileva che il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa presente che l'estensione, prevista dall'articolo 1, comma 5, dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari, previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS. Osserva che il comma 2 dell'articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa, con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università. Ritiene necessario che sia precisato, all'articolo 3, comma 3-ter, che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere, limitatamente ai commi 3-ter, 6-bis e 9, lettera b), riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva che le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riguardo all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, ritiene necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche. Segnala che gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, non possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo, tra l'altro, la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile. Rileva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire Pag. 107che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto. Rileva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite. Evidenzia che le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale. Fa presente che gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-bis, introdotte dalla Commissione di merito, relativi al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano. Rappresenta che le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa permanente e utilizzando il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, deve essere riformulata prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 37, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Osserva che le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria. Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1-bis, introdotte Pag. 108dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, deve essere riformulata in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo. Segnala che le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Infine, ritiene necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II.
  Sulle altre questioni evidenziate dal relatore nel corso della seduta antimeridiana, si riserva di esprimere le relative considerazioni, all'esito della formulazione della proposta di parere da parte del relatore.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;
    il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'estensione – prevista dall'articolo 1, comma 5 – dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS;
    il comma 2 dell'articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;
    le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente Pag. 109disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;
    appare necessario precisare all'articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere, limitatamente ai commi 3-ter, 6-bis e 9, lettera b), riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
    le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;
    gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, non possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l'altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;
    le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali; al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;Pag. 110
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere, riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;
    gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;
    le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-bis, introdotti dalla Commissione di merito, relativi al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;
    le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa permanente e utilizzando il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma, 319 della legge n. 228 del 2012;
    le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, deve essere riformulata prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 37, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, capoverso Art. 16-octies, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, deve essere riformulata in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo;
    le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori Pag. 111entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II;
   ritenuto che:
    la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-quater consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-ter per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;
    le disposizioni introdotte dall'articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, siano idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;
    l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis è assicurata non solo dall'incremento degli obiettivi della spending review, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;
    il comma 3 del predetto articolo 1-bis debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 4, determinati in via prudenziale in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;
    il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, che consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, deve essere riformulata in modo da indicare espressamente che le suddette assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse proprie di bilancio delle medesime università al netto dei risparmi già previsti a legislazione vigente;
    l'articolo 12 comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;
   rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009,Pag. 112
  esprime
   sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   all'articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente al medesimo articolo:
    al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente: Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2, con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti;Pag. 113
    all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore;
    all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;
    all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
    all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56 con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56;
    all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole da: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma con le seguenti: All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;
    all'articolo 4, sopprimere i commi 1-bis e 1-ter;
    all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare;
    all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinato anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativo alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani;
    all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;
    all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;
    all'articolo 16, comma 1, lettera
a) capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente;
    all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti: finanziarie;
    all'articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);
    all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”;
    all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;
    all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies, con il seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la Pag. 114spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
    all'articolo 50, comma 1-bis, capoverso Art. 16-octies, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dall'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;
    all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge n. 143 del 2008. I requisiti per l'attribuzione della borsa di studio prevista dal comma 8-bis, sono stabiliti sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. Nello stesso modo si procede per stabilire i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
    all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel concordare su gran parte dei rilievi testé formulati dal relatore, manifesta tuttavia contrarietà in merito ad alcune delle osservazioni contenute nella suddetta proposta di parere, riguardanti in particolare, l'idoneità della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-quater, le disposizioni introdotte dall'articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, in materia di stabilizzazione di particolari categorie del personale delle università, infine, il comma 1-bis dell'articolo 12, introdotto dalla Commissione di merito, che prevede che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere relativo alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani. Con specifico riferimento alla questione «Quota 96», sottolinea, inoltre, che, pur comprendendo l'esigenza di addivenire ad una adeguata soluzione, come più volte auspicato dalla Commissione di merito, sussistono, allo stato, diverse criticità in ordine alla idoneità della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, che ritiene possano essere eventualmente superate nell'ambito della prossima legge di stabilità.

  Giampaolo GALLI (PD), con riferimento alla questione «Quota 96», rileva che la copertura dei relativi oneri, prevista dal comma 6 dell'articolo 1-bis del provvedimento in esame, nel richiamare i commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge Pag. 115di stabilità per il 2014, delinea di fatto l'adozione di tagli lineari, dal momento che non sarà possibile procedere ad una revisione selettiva della spesa entro il 31 luglio 2014, come previsto dalle richiamate disposizioni della legge di stabilità.

  Guido GUIDESI (LNA), nel ricordare come il presidente Boccia, in più di un'occasione, avesse garantito ai gruppi parlamentari che la questione «Quota 96» avrebbe trovato idonea soluzione sotto il profilo finanziario, alla luce del parere contrario testé espresso dal rappresentante del Governo, lamenta la mancanza di coordinamento tra lo stesso Governo e la presidenza della Commissione bilancio. Chiede pertanto al presidente Boccia di fornire chiarimenti in merito.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel rispondere ai rilievi formulati dall'onorevole Guidesi, ricorda come il Ministero della funzione pubblica avesse espresso, nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione, parere favorevole sulle proposte emendative 1.08 e 1.050, che hanno introdotto il citato articolo 1-bis. Sottolinea, inoltre, che non rientra nelle sue prerogative influenzare, in questa sede, il parere espresso dal rappresentante del Governo, pur rilevando come le valutazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato rivestano natura politica, piuttosto che tecnica.

  Maino MARCHI (PD) rileva come l'articolo 3, comma 3-bis, del provvedimento, del quale il relatore richiede la soppressione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, appaia nella sua attuale formulazione di dubbia attuabilità, dal momento che non esistono a suo avviso università il cui indicatore di spesa di personale non sia superiore al 60 per cento. Con riguardo, invece, alla questione concernente «Quota 96», ricorda che le modalità di copertura individuate, per certi versi, possano apparire discutibili ma che, utilizzando tale criterio di giudizio, occorrerebbe allora considerare discutibile buona parte del contenuto del decreto-legge in esame e delle coperture ivi utilizzate. Nel ritenere che ad organi tecnici, quali la Ragioneria generale dello Stato, non debbano competere scelte e valutazioni di carattere politico, alla luce della particolare delicatezza del tema e del dibattito ampiamente svoltosi in merito tra le forze politiche, ritiene che la Commissione possa procedere ad approvare la proposta di parere del relatore, nonostante il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo sulle disposizioni di cui al citato articolo 1-bis.

  Giulio MARCON (SEL), nel condividere le osservazioni in precedenza svolte dal collega Guidesi, trova incomprensibile il parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in merito all'articolo 1-bis del provvedimento, anche alla luce anche degli impegni dallo stesso formalmente assunti in Parlamento attraverso l'approvazione di uno specifico ordine del giorno e della particolare rilevanza della questione. A suo giudizio, tale circostanza mette in luce la contraddizione in essere tra il Governo e le forze politiche della sua maggioranza parlamentare.

  Federico D'INCÀ (M5S), nel ricordare come il suo gruppo abbia attivamente collaborato per addivenire ad una soluzione della questione concernente i lavoratori di «Quota 96», esprime tuttavia perplessità, sul piano più complessivo, per le coperture finanziarie individuate, a titolo esemplificativo richiamando, in particolare, la copertura finanziaria a valere sulla riduzione del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012, come prevista da una delle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione contenute nella proposta di parere formulata dal relatore.

  Maria COSCIA (PD), con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, concernente il personale scolastico comandato, fa presente che in base ad una nota informale pervenuta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e Pag. 116della ricerca, le risorse poste a copertura dei relativi oneri sono da reperire a valere sui risparmi effettuati nell'ambito di vari capitoli di spesa dello stato di previsione del predetto Ministero.

  Maria MARZANA (M5S) osserva come il Governo avesse in precedenza assunto, presso le competenti sedi parlamentari, il formale impegno a risolvere proprio in occasione del decreto-legge di riforma della pubblica amministrazione attualmente in discussione, la questione relativa ai lavoratori di «Quota 96». Ritiene pertanto necessario mantenere nel testo del provvedimento l'articolo 1-bis, come introdotto nel corso dell'esame in sede referente, dal momento che non appare accettabile, come pure prospettato dall'intervento del sottosegretario Legnini, un rinvio temporale della soluzione di un problema così rilevante.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che alla Commissione bilancio compete l'espressione di un parere con riferimento ai soli profili finanziari del provvedimento, senza entrare nel merito delle singole disposizioni.

  Rocco PALESE (FI-PdL) rileva come il Governo non possa non tenere in debito conto la volontà, pressoché unanime, espressa dalle diverse forze politiche al fine di pervenire ad una soluzione della questione concernente i lavoratori di «Quota 96», tanto più che di tale questione, originata dalla «riforma Fornero», si discute oramai da più di un anno. Alla luce degli impegni in tal senso già assunti dagli organi parlamentari, il Governo è pertanto tenuto ad individuare le coperture finanziarie ritenute più idonee, in considerazione peraltro del fatto che diversi capitoli di spesa del bilancio dello Stato non risultano pienamente utilizzati.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Coscia, fa presente che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, interpellato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha attestato la sussistenza dei risparmi, con finalità di copertura finanziaria, di cui al comma 1-ter dell'articolo 4, i quali tuttavia risultano già destinati ad altra finalità dalla legislazione vigente. Inoltre, circa il Fondo nazionale integrativo per comuni montani richiamato dall'onorevole D'Incà, fa presente che lo stesso reca al momento le necessarie disponibilità. Con riguardo, invece, alla questione dei lavoratori di «Quota 96», ampiamente richiamata negli interventi sinora svolti, precisa che per quanto riguarda la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1-bis, comma 6, i termini sono esattamente quelli evidenziati dall'onorevole Galli, trattandosi in definitiva di tagli lineari, dal momento che non appare realisticamente possibile, entro il 31 luglio 2014, procedere ad una revisione selettiva della spesa, come previsto dai commi 427 e 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. Nel sottolineare come le valutazioni compiute dalla Ragioneria generale dello Stato siano sempre di carattere esclusivamente tecnico, ribadisce la contrarietà del Governo rispetto alla copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 1-bis del provvedimento in esame. Ciò nonostante, ritiene che il Parlamento sia libero di confermare l'impianto licenziato dalla Commissione di merito, assumendosene la responsabilità.

  Bruno TABACCI (Misto-CD), rilevata la delicatezza della questione concernente i lavoratori di «Quota 96», propone una possibile soluzione di compromesso, nel senso di mantenere la copertura finanziaria di cui al comma 6 dell'articolo 1-bis con riferimento agli oneri, pari a 35 milioni di euro, relativi all'anno 2014, rinviando l'individuazione della copertura finanziaria più idonea per gli oneri relativi agli anni 2015 e successivi al prossimo disegno di legge di stabilità.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI apprezza la proposta suggerita dall'onorevole Tabacci.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, ritiene che occorra apportare talune correzioni Pag. 117di carattere formale alla proposta di parere in precedenza formulata. Ritiene altresì che, alla luce della nota informale trasmessa dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, andrebbe espunta dalla proposta di parere la condizione volta a sopprimere i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento alle disposizioni da ultimo richiamate dal relatore, pur ribadendo le proprie perplessità in ordine ai profili di carattere finanziario, si rimette alle valutazioni compiute dal predetto Ministero.

  Giampaolo GALLI (PD) ritiene che l'eventuale approvazione da parte della Commissione del parere, nonostante la contrarietà espressa dal Governo con riferimento a talune specifiche disposizioni, costituisca un precedente di indubbia gravità. A suo avviso, in particolare, la questione concernente i lavoratori di «Quota 96» dovrebbe essere oggetto, alla luce delle criticità emerse sul piano finanziario, di ulteriore riflessione.

  Maino MARCHI (PD) osserva come in passato sia già accaduto che la Commissione abbia approvato il parere di competenza, anche in contrasto rispetto alle valutazioni del Governo. Rileva inoltre come non sia possibile rinviare la soluzione della questione concernente i lavoratori di «Quota 96» al prossimo disegno di legge di stabilità, dal momento che risulta già approvato dal Parlamento uno specifico ordine del giorno sulla materia.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula quindi la seguente nuova proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2486-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, e gli emendamenti ad esso riferiti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, relative al trattenimento in servizio di magistrati, come modificate dalla Commissione di merito, non alterano la quantificazione degli oneri prevista dal testo originario del decreto-legge;
    il trattenimento in servizio del personale della scuola di cui all'articolo 1, comma 3-bis, introdotto dalla Commissione di merito, non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'estensione – prevista dall'articolo 1, comma 5 – dell'istituto della risoluzione unilaterale anche ai professori e ricercatori universitari, deve essere riformulata con riferimento ai soli professori universitari previa decisione del Senato accademico e previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS;
    il comma 2 dell'articolo 1-ter, recante il rifinanziamento dell'accesso alla pensione anticipata per i giornalisti, deve essere riformulato in termini conformi all'originaria formulazione della proposta emendativa con riferimento alla quale è stata predisposta la relazione tecnica e sono stati, conseguentemente, quantificati i relativi oneri;
    le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alle modalità di emanazione dei regolamenti di organizzazione dei ministeri, come modificate dalla Commissione di merito, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    l'estensione ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco del criterio della spesa per il personale cessato, al fine delle immissioni in ruolo di cui all'articolo 3, comma 1, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    il comma 3-bis dell'articolo 3, introdotto dalla Commissione di merito, Pag. 118consente alle università di procedere alla stabilizzazione di particolari categorie del proprio personale, in deroga alla vigente disciplina in materia di limiti alle assunzioni, determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ancorché tale stabilizzazione sia disposta a valere sulle risorse di bilancio delle medesime università;
    appare necessario precisare all'articolo 3, comma 3-ter che le assunzioni nel comparto sicurezza avverranno nell'ambito delle autorizzazioni concesse dalla normativa vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 3, in materia di semplificazione e flessibilità del turn over, devono essere riformulate, limitatamente ai commi 6-bis e 9, lettera b), al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le restanti disposizioni di cui al suddetto articolo 3, invece, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso 1-bis, in materia di riqualificazione dei dipendenti trasferiti da un'amministrazione all'altra, appare necessario estendere la clausola di neutralità finanziaria, che il testo limita alla sola Scuola nazionale dell'amministrazione, a tutte le amministrazioni pubbliche;
    gli oneri derivanti dall'articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, in materia di personale scolastico collocato fuori ruolo, possono essere coperti a valere sui risparmi di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;
    le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-quater, in materia di mobilità volontaria di personale militare presso l'ENAV, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo tra l'altro la predisposizione di una apposita tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale militare e quello civile;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 5, in materia di ricollocamento di personale nella qualifica originaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, in quanto volte a consentire il mantenimento in bilancio delle somme del citato fondo, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;
    le disposizioni di cui all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, in quanto volte a consentire che le risorse non utilizzate per l'acquisto di beni possano essere utilizzate nei tre anni successivi per il perseguimento delle medesime finalità, sono suscettibili di determinare effetti negativi con riferimento all'indebitamento netto;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 14, in materia di procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 17, relative alla creazione di un sistema informatico di acquisizione dei dati relativi agli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, in materia di magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e nonché Venezia, come modificate dalla Commissione di merito, devono essere riformulate indicando esplicitamente che si provvederà al trasferimento delle risorse finanziare e non solo di quelle umane e strumentali, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni trasferite;
    le modifiche apportate dalla Commissione di merito all'articolo 21, recante disposizioni relative alla Scuola nazionale dell'amministrazione, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;Pag. 119
    le disposizioni di cui all'articolo 21-bis, in materia di riorganizzazione del Ministero dell'interno, devono essere riformulate al fine di tenere conto anche delle riduzioni del 10 per cento della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale;
    gli articoli 23-bis e 23-ter, introdotti dalla Commissione di merito, in materia di acquisizione di beni e servizi da parte dei comuni, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 23-quater, in materia di città metropolitane e province, devono essere riformulate al fine di tenere conto che lo slittamento al mese di novembre del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del contributo a carico delle province e delle città metropolitane di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 non garantirebbe la copertura finanziaria prevista dal suddetto decreto-legge;
    le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3-bis, introdotte dalla Commissione di merito, relative al piano di informatizzazione delle procedure di presentazione di istanze, devono essere riformulate eliminando il riferimento al limite temporale entro il quale deve essere predisposto il suddetto piano;
    le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 5-quinquies, devono essere riformulate prevedendo una autorizzazione di spesa formulata nei termini di un limite massimo pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2014, utilizzando per la relativa copertura il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge n. 228 del 2012;
    le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, concernenti l'obbligo di copertura assicurativa, devono essere riformulate prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 34, come modificate dalla Commissione di merito, recanti disposizioni in materia di contabilità speciale per EXPO 2015, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    l'articolo 37, come modificato dalla Commissione di merito, recante disposizioni in materia di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera, non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, in materia di obbligo di firma digitale per gli atti giudiziari, devono essere riformulate prevedendo un'espressa clausola di neutralità finanziaria;
    le disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono assunzioni a tempo determinato dei lavoratori che abbiano completato il tirocinio, devono essere riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 50-bis, introdotte dalla Commissione di merito, che prevedono l'attribuzione di borse di studio agli stagisti del Ministero della giustizia, devono essere riformulate in modo da indicare esplicitamente le risorse delle quali è previsto l'utilizzo;
    le disposizioni di cui all'articolo 51, come modificate dalla Commissione di merito, recanti modifiche all'orario di apertura al pubblico delle cancellerie, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    appare necessario riformulare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 53, comma 2, coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti “dalla presente legge” con quelle che dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, Pag. 120ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II;
   ritenuto che:
    la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 6-quater, consentirà comunque di provvedere agli oneri previsti dal comma 6-ter per effetto della disapplicazione delle penalizzazioni previste per le pensioni anticipate liquidate prima del compimento dei 62 anni di età;
    le disposizioni introdotte dall'articolo 1-bis, in materia di ricambio generazionale nel comparto della scuola, sono idonee ad assicurare l'effettivo rispetto dei limiti finanziari ivi previsti, giacché i destinatari del beneficio saranno esclusivamente coloro che, risultando in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni stesse, manifesteranno l'interesse ad avvalersi dell'accesso anticipato al pensionamento, tenuto conto dell'ordine di priorità tra i singoli richiedenti definito dall'INPS in funzione del criterio fondato sul calcolo della somma dell'età anagrafica e dell'età contributiva vantate dai richiedenti stessi alla data del 31 dicembre 2012;
    l'effettiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dal citato articolo 1-bis è assicurata non solo dall'incremento degli obiettivi della spending review, ma anche dal corrispondente incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato, che non potranno essere utilizzati fino a quando i predetti obiettivi non saranno effettivamente realizzati;
    il comma 3 del predetto articolo 1-bis debba essere riformulato in modo da chiarire che il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
    appare necessario prevedere una apposita copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, comma 4, determinati, in via prudenziale, in 600.000 euro annui a decorrere dal 2014;
    l'articolo 12 comma 1-bis, introdotto dalla Commissione di merito, deve essere riformulato specificando che il Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL delle coperture assicurative possa essere utilizzato, per una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, anche dalle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano la propria attività nei territori montani;
   rilevata la necessità di riformulare la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, prevedendo che il Fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, istituito ai sensi del precedente capoverso 2.3, considerata la particolare natura degli oneri a cui esso è destinato a far fronte, possa essere rideterminato, a decorrere dal 2015, dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009;
   rilevato che le disposizioni di cui all'articolo 16, in materia di compensi nelle società controllate, devono essere, limitatamente al comma 1, lettera a), capoverso 4, riformulate al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sia approvato l'emendamento 1.501 della Commissione, riformulato nei seguenti Pag. 121termini: Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e, non prima del raggiungimento del sessantottesimo anno di età, ai responsabili di struttura complessa. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì, previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, ai professori universitari, con decisione del Senato accademico, senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio e comunque non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato ha compiuto il sessantottesimo anno di età, nonché ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Per ciascun professore universitario nei cui confronti abbia adottato la decisione di cui al presente comma, la relativa università, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, procede prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore, con esclusione dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso la stessa università, o all'attivazione di almeno un nuovo contratto per ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   all'articolo 1-bis sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso, la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.;

  Conseguentemente al medesimo articolo:
    al comma 5, sostituire le parole: del presente articolo con le seguenti: dei commi 1, 2 e 3;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente: 7. Per l'attuazione del comma 4 è autorizzata la spesa di 600.000 euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
    all'articolo 1-ter, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981 n. 416, finanziati ai sensi del presente articolo sono erogati in favore di giornalisti dipendenti da aziende che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di ristrutturazione o riorganizzazione in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto e a condizione che prevedano, anche mediante integrazione dei piani di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale già presentati, la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali, coerenti con la realizzazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti. Tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.;
    all'articolo 3 comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al comparto della scuola e alle università si applica la normativa di settore.;
    all'articolo 3, sopprimere il comma 3-bis;
    all'articolo 3, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle Pag. 122assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.;
    all'articolo 3, comma 6-bis, sostituire le parole: fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 7 aprile 2014, n. 56. con le seguenti: alle medesime finalità e condizioni, fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.;
    all'articolo 3, comma 9, lettera b), sostituire le parole: trasferiti da altri soggetti pubblici o privati con le seguenti: aggiuntivi;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire le parole da: , la quale fino alla fine del comma, con le seguenti: All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
    all'articolo 4, comma 1, capoverso 2.4, secondo periodo, sostituire le parole: si provvede con le seguenti: il fondo di cui al comma 2.3 può essere rideterminato;
    all'articolo 4, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: età anagrafica aggiungere le seguenti: , nonché nei limiti della sostenibilità finanziaria consentita dal proprio bilancio. L'inquadramento del personale avviene sulla base di apposite tabelle di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal CCNL relativo al personale civile dell'ENAV spa e quelli del personale appartenente al corpo militare.;
    all'articolo 12, sostituire il comma 1-bis, con il seguente: 1-bis. Una quota non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 del Fondo di cui al comma 1 è destinata anche a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.;
    all'articolo 12, sopprimere il comma 1-ter;
    all'articolo 13-bis, comma 1, capoverso 7-quater, sopprimere l'ultimo periodo;
    all'articolo 16, comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire le parole: fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, con le seguenti: o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo.;
    all'articolo 18, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: risorse umane aggiungere le seguenti:, finanziarie;
    all'articolo 21-bis, comma 1, modificare le parole: lettera a) con le seguenti lettere a) e b);
    all'articolo 23-quater, sostituire le parole da: la parola fino alla fine del comma con le seguenti: le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “10 ottobre”;
    all'articolo 24, comma 3-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: entro diciotto mesi;
    all'articolo 25, sostituire il comma 5-quinquies con il seguente: 5-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter, e 5-quater è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.;
    all'articolo 27, comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;Pag. 123
    all'articolo 38, comma 1-bis, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.;
    all'articolo 50, sostituire il comma 1-bis con il seguente: 1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero, nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari.;
    all'articolo 50-bis, comma 1, sostituire il capoverso 8-ter, con il seguente: 8-ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare, determina annualmente l'ammontare delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 8-bis sulla base delle risorse disponibili di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio di cui al comma 8-bis, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica.;
    all'articolo 53, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui alla presente legge con le seguenti: di cui al presente capo».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore, precisando che l'autorizzazione di spesa di un milione di euro annui a decorrere dal 2014, come prevista dalla condizione del parere riferita all'articolo 25 del provvedimento, è da intendersi come limite massimo di spesa.

  La Commissione approva quindi la nuova proposta di parere del relatore.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.500, 1.501, 3.500, 6.500, 7.500, 9.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500 della Commissione. Al riguardo, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento 1.500 e parere favorevole sugli emendamenti 3.500, 6.500, 7.500, 15.500, 39.500, 40.500, 40.501, 40.502 e 50.500. Con riferimento all'emendamento 9.500, propone di esprimere parere favorevole, con la seguente condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente e considerati nei saldi tendenziali di finanza pubblica.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.10.

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