CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2014
276.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 10.35.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, recante norme urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Il decreto-legge reca, inoltre, modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di Pag. 49polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario anche minorile. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, recanti rimedi risarcitori per la violazione dell'articolo 3 della CEDU, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo chiarimenti in merito ai seguenti profili suscettibili di determinare elementi di sottostima dei potenziali oneri:
   la platea dei ricorrenti. Osserva, al riguardo, che non appaiono chiari gli elementi sottostanti la definizione della platea dei soggetti interessati ai risarcimenti, che la relazione tecnica valuta in circa 5 mila unità, di cui circa 3 mila con ricorso già pendente a Strasburgo. Ritiene che andrebbero pertanto esplicitati i parametri sottostanti tale quantificazione, con particolare riferimento al rapporto ipotizzato tra il numero dei nuovi ricorsi attesi e l'entità della popolazione carceraria potenzialmente interessata, alla quale andrebbero sommati i soggetti già detenuti negli anni scorsi che hanno scontato la pena inflitta. Fa presente che andrebbe altresì chiarito se, ai fini della determinazione della predetta platea, si sia tenuto conto esclusivamente degli spazi disponibili per ciascun detenuto sulla base delle percentuali di sovraffollamento riscontrate negli ultimi anni ovvero anche di altri elementi che potrebbero contribuire ad integrare la potenziale violazione dell'articolo 3 della CEDU;
   la durata della violazione da indennizzare. In proposito, rileva che la relazione tecnica considera un dato medio di 18 mesi, che però non risulta corredato di elementi di dettaglio riferiti alla popolazione carceraria ed ai periodi di detenzione media, anche residua, delle platee potenzialmente interessate dall'applicazione delle norme;
   l'importo del risarcimento indicato. Ritiene, infatti, che andrebbero esplicitati i parametri alla base della determinazione dell'importo indicato nel decreto-legge. Segnala, in proposito, che la somma di 8 euro è pari a meno della metà del risarcimento medio fissato dalla CEDU;
   l'importo delle spese, che risulta inferiore al dato medio liquidato dalla Corte EDU.

  Sui predetti profili ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di evitare una sottostima dell'onere effettivo derivante dal provvedimento. Rileva, infine, che l'assenza di un onere per gli anni successivi al 2016 sembra fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento possa trovare definitiva soluzione a decorrere dalla predetta data. Ritiene opportuno che siano esplicitati gli elementi che inducono a ritenere che entro il 2016 le condizioni carcerarie possano risultare tali da escludere ulteriori violazioni dell'articolo 3 della CEDU, precisando altresì se tale previsione trovi fondamento in particolare nelle misure di recente adottate in materia di esecuzione della pena e riduzione controllata della popolazione carceraria con il decreto-legge n. 78 del 2013 e con il decreto-legge n. 146 del 2013.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, recante disposizioni sugli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, pur rilevando che la proposta implica l'utilizzo di risorse di personale a titolo gratuito, ritiene che dovrebbe essere chiarito se la previsione in oggetto determini la necessità di estendere eventuali coperture assicurative esistenti in favore di ulteriori soggetti, con conseguenti oneri.
  Con riferimento all'articolo 3, recante obblighi di comunicazione concernenti procedimenti in materia di libertà personale, fa presente di non avere osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 4, recante applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, segnala di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 5, recante esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale, recante esecuzione Pag. 50di provvedimenti limitativi della libertà personale, ritiene opportuno acquisire elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità per le strutture interessate di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari delle disposizioni in esame senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 5-bis, recante norma transitoria sulla prima assegnazione dei magistrati, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 6, recante modifiche all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, rileva preliminarmente la necessità di una conferma, da parte del Governo, che la rimodulazione delle dotazioni organiche avvenga a valere su posti di organico non coperti e non indisponibili. Inoltre, osserva che l'ipotesi di neutralità finanziaria andrebbe verificata anche considerando l'evoluzione temporale della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla rimodulazione. In proposito, ritiene opportuno acquisire elementi di valutazione.
  Con riferimento all'articolo 6-bis, recante gestione dei programmi di edilizia penitenziaria, all'articolo 7, recante impiego del personale dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e all'articolo 8, recante ulteriore presupposto per l'applicazione della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, fa presente di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 9, recante disposizioni di natura finanziaria, in merito ai profili di copertura finanziaria, segnala preliminarmente che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei risarcimenti per accertata violazione degli standard minimi di vivibilità nelle strutture carcerarie, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, in 10 milioni di euro per l'anno 2015 e in 5,372 milioni di euro per l'anno 2016, prevede le seguenti modalità: quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014, dispone l'utilizzo delle somme versate, entro il 5 giugno 2014, all'entrata del bilancio dello Stato, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come previsto a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 – capitolo 3592, piano di gestione 14 del Ministero dello sviluppo economico – (comma 1, lettera a)); quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 5,372 milioni di euro per l'anno 2016, dispone l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica – capitolo 3075, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze – (comma 1, lettera b)). A tale proposito, nel rilevare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca le necessarie disponibilità, evidenzia l'opportunità che il Governo fornisca indicazioni in merito all'ammontare delle somme, già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, di cui si prevede l'utilizzo.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene necessario, invece, che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, che l'attuazione della clausola stessa non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre, fa presente che si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la predetta clausola agli articoli 1 e 2, per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'esplicita previsione di spesa, anziché, come indicato genericamente nel testo del provvedimento, alle disposizioni di cui al «presente decreto».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita preliminarmente una nota trasmessa dal Ministero della giustizia, contenente i chiarimenti richiesti dal relatore in ordine ai profili finanziari delle disposizioni Pag. 51recate dal provvedimento in esame. Nell'illustrare tale nota, fa presente che la stima dell'onere operata in sede di relazione tecnica riveste carattere di prudenzialità, sulla scorta dei dati in possesso del Ministero della giustizia, che non consentono una rappresentazione più analitica del presumibile impatto finanziario recato dal provvedimento, posto che gli elementi da prendere in considerazione sono assolutamente variabili quali, ad esempio, l'indice di sovraffollamento riscontrato negli ultimi anni, le ulteriori condizioni carcerarie, i residui di pena eventualmente da conteggiare, l'esito dell'accertamento delle violazioni della CEDU, che non potrà che essere valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza o dal giudice ordinario. Con riferimento all'importo del risarcimento di 8 euro giornalieri, quale parametro di riferimento per ogni giorno di detenzione, segnala che la misura è stata concordata con la stessa CEDU nel corso di un recente incontro con le autorità italiane e che l'assenza di oneri per gli anni successivi al 2016 è fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento dovrebbe ragionevolmente trovare soluzione entro tale anno, considerato il trend di costante diminuzione rilevato nell'ultimo anno dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Evidenzia come l'utilizzo degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, di cui all'articolo 2, comma 2, è totalmente gratuita e non comporterà un incremento degli oneri per coperture assicurative. Segnala che la previsione di cui all'articolo 5, secondo cui, tanto l'esecuzione di una pena detentiva quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva sono disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi se l'interessato non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, come si evince dalla relazione tecnica, risulta sostanzialmente neutra, stante la possibilità per gli istituti minorili, che non soffrono del problema del sovraffollamento, di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari della disposizione in esame. Osserva che la rimodulazione delle dotazioni organiche derivanti dalle modifiche all'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 6, non determinerà nuovi o maggiori oneri, posto che essa avverrà a valere sui posti in organico non coperti e non indisponibili e che è stata verificata la tendenziale compensazione nel corso del tempo dell'evoluzione della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla predetta rimodulazione. Segnala altresì che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate. Inoltre, rileva l'opportunità di riferire la clausola di salvaguardia finanziaria agli articoli 1 e 2, anziché all'intero provvedimento, giacché solo tali articoli recano un'esplicita previsione di spesa.
  Infine, tiene a precisare che l'ammontare delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, sono superiori a quelle di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a).

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile (C. 2496-A), e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;Pag. 52
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la stima dell'onere operata in sede di relazione tecnica riveste carattere di prudenzialità, sulla scorta dei dati in possesso del Ministero della giustizia, che non consentono una rappresentazione più analitica del presumibile impatto finanziario recato dal provvedimento, posto che gli elementi da prendere in considerazione sono assolutamente variabili quali, ad esempio, l'indice di sovraffollamento riscontrato negli ultimi anni, le ulteriori condizioni carcerarie, i residui di pena eventualmente da conteggiare, l'esito dell'accertamento delle violazioni della CEDU che non potrà che essere valutato caso per caso dal magistrato di sorveglianza o dal giudice ordinario;
    con riferimento all'importo del risarcimento di 8 euro giornalieri, quale parametro di riferimento per ogni giorno di detenzione, si segnala che la misura è stata concordata con la stessa CEDU nel corso di un recente incontro con le autorità italiane;
    l'assenza di oneri per gli anni successivi al 2016 è fondata sul presupposto che il problema del sovraffollamento dovrebbe ragionevolmente trovare soluzione entro tale anno, considerato il trend di costante diminuzione rilevato nell'ultimo anno dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
    l'utilizzo degli assistenti volontari dei magistrati di sorveglianza, di cui all'articolo 2, comma 2, è totalmente gratuita e non comporterà un incremento degli oneri per coperture assicurative;
    la previsione di cui all'articolo 5, secondo cui, tanto l'esecuzione di una pena detentiva, quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, sono disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi se l'interessato non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, come si evince dalla relazione tecnica, risulta sostanzialmente neutra, stante la possibilità per gli istituti minorili, che non soffrono del problema del sovraffollamento, di far fronte al possibile incremento dei soggetti destinatari della disposizione in esame;
    la rimodulazione delle dotazioni organiche derivanti dalle modifiche all'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 6, non determinerà nuovi o maggiori oneri, posto che essa avverrà a valere sui posti in organico non coperti e non indisponibili e che è stata verificata la tendenziale compensazione nel corso del tempo dell'evoluzione della spesa per le diverse qualifiche interessate dalla predetta rimodulazione;
    l'ammontare delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014, relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, sono superiori a quelle di cui si prevede l'utilizzo per finalità di copertura ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a);
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia finanziaria prevista dall'articolo 9, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate;
    appare opportuno riferire la clausola di salvaguardia finanziaria agli articoli 1 e 2, anziché all'intero provvedimento, giacché solo tali articoli recano un'esplicita previsione di spesa;
  esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: al presente decreto con le seguenti: agli articoli 1 e 2 del presente decreto».

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  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Guido GUIDESI (LNA) ritiene che la Commissione non sia, allo stato, nelle condizioni di esprimere il parere di competenza sul testo del provvedimento in titolo, in assenza di dati ed elementi certi in ordine alla esatta individuazione della platea dei potenziali beneficiari dei rimedi risarcitori previsti e degli oneri che ne conseguono.

  Maino MARCHI (PD), nel rilevare come la relazione tecnica allegata al provvedimento sia puntuale ed esaustiva, osserva che gli oneri derivanti dal provvedimento in titolo possono essere quantificati esclusivamente sulla base di stime prudenziali, atteso che non risulta possibile predeterminare con certezza il numero dei detenuti e degli internati che presenteranno il ricorso ai fini della tutela risarcitoria per violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Segnala, infine, che la mancata approvazione del provvedimento in esame determinerebbe maggiori oneri a carico della finanza pubblica, connessi alla impossibilità di pervenire a una effettiva riduzione della popolazione carceraria.

  Laura CASTELLI (M5S), nell'associarsi alle osservazioni svolte dall'onorevole Guidesi, ritiene che i dati forniti dal Governo in ordine alla platea dei potenziali ricorrenti e alla quantificazione degli oneri finanziari connessi al provvedimento siano lacunosi ed imprecisi. Esprime, inoltre, forti perplessità con riguardo alla mancata previsione di un onere per gli anni successivi al 2016, in quanto rileva come, a suo avviso, non vi sia alcuna certezza che in futuro le condizioni carcerarie risultino tali da escludere ulteriori violazioni dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur comprendendo le obiezioni sollevate dagli onorevoli Guidesi e Castelli, osserva come il Ministero della giustizia abbia precisato che, in relazione alle misure risarcitorie previste dal decreto-legge in esame, possa effettuarsi solo una stima dei relativi effetti finanziari e che, proprio in considerazione di ciò, il comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento stabilisce, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni finanziarie, l'attivazione di un'apposita clausola di salvaguardia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 22 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Di Lello 1.205, che incrementa da 8 a 15 euro la misura in cui è liquidato il risarcimento del danno, nei casi indicati dall'articolo 35-ter, comma 2, primo periodo, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 9;
   Molteni 6.2, che prevede l'incremento dell'organico del Corpo della Polizia penitenziaria, nella misura del 15 per cento per ciascun ruolo, provvedendo al relativo onere, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, quantificando e coprendo oneri di carattere permanente solo per un triennio;
   Molteni 9.1, che sopprime l'articolo 9 del provvedimento, recante la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2;
   Molteni 9.3, che sopprime, limitatamente all'anno 2014, la copertura finanziaria Pag. 54relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento;
   Molteni 9.4, che sopprime, limitatamente all'anno 2016, la copertura finanziaria relativa agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del provvedimento;
   Molteni 9.5, che sopprime la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 9, comma 2, del provvedimento;
   Molteni 9.0200, che prevede l'adozione di misure volte a garantire e rafforzare il controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia per l'esecuzione delle espulsioni, provvedendo al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, attraverso la riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili, nelle missioni di spesa di ciascun Ministero, quantificando e coprendo oneri di carattere permanente solo per un triennio.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   identici Ferraresi 1.1, Molteni 1.2 e Cirielli 1.200, Molteni 1.207, identici Ferraresi 2.1, Molteni 2.2 e Cirielli 2.200, Molteni 2.3, identici Molteni 2.10 e Cirielli 2.202, volte alla soppressione dei rimedi risarcitori, di cui all'articolo 1 del provvedimento, conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, nonché della relativa disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del provvedimento stesso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;
   Molteni 1.203, che, nel sostituire l'articolo 1, prevede un incremento dei fondi destinati agli ammortizzatori sociali in deroga e alla costituzione di un ulteriore contingente di esodati in misura pari alla copertura finanziaria di cui all'articolo 9. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;
   Molteni 1.20, 1.14, 1.11, 1.8, identici Molteni 1.5 e Cirielli 1.201, Molteni 1.38, 1.32, 1.29, 1.28, 1.26, 1.23, 1.22 e Cirielli 1.202, volte a inasprire i criteri in base ai quali è riconosciuta la riduzione di pene detentiva a titolo risarcitorio, come previsti dall'articolo 35-ter, comma 1, della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione di norme che consentono la riduzione della popolazione carceraria;
   Molteni 1.67, Di Lello 1.206, Molteni 1.71 e 1.69, volte a sopprimere il comma 3 dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, o a modificare il termine di sei mesi, in esso previsto, entro cui presentare l'azione risarcitoria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa comportare un'alterazione della quantificazione degli oneri ascritti al provvedimento, come determinati sulla base delle stime effettuate dalla relazione tecnica allegata;
   Di Lello 2.201, Molteni 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, 2.14 e 2.12, volte a modificare i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del provvedimento, entro cui è possibile presentare l'azione risarcitoria di cui all'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'attuazione delle proposte emendative possa comportare un'alterazione della quantificazione degli oneri ascritti al provvedimento, come determinati sulla base delle stime effettuate dalla relazione tecnica allegata; Pag. 55
   Ferraresi 6.0200, che prevede che l'Amministrazione penitenziaria proceda ad ulteriori assunzioni di personale di Polizia penitenziaria nella misura di 1.000 unità, provvedendo al relativo onere, pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, attraverso il corrispondente incremento degli obiettivi di risparmio derivanti dal processo di spending rewiev, di cui all'articolo 1, commi 427 e 428, dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Ferraresi 6.0201, che prevede che l'Amministrazione penitenziaria proceda ad ulteriori assunzioni di personale, socio-pedagogico e amministrativo-contabile, per un totale di 1.000 unità, provvedendo al relativo onere pari a 30 milioni di euro per il 2014 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, mediante la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2014, del canone annuo di concessione, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999, gravante sui titolari di emittenti di radiotelevisive private. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   identici Ferraresi 8.1, Molteni 8.2 e Cirielli 8.201, identici Ferraresi 8.3 e Molteni 8.4, Molteni 8.9 e 8.8, che sopprimono l'articolo 8, recante disposizioni finalizzate a prevenire ulteriori situazioni di sovraffollamento attraverso una modifica al codice di procedura penale, o ne modificano l'ambito di applicazione in senso restrittivo. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione delle proposte emendative possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica, conseguenti alla soppressione o alla modifica di norme volte alla riduzione della popolazione carceraria.

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, per quanto riguarda gli emendamenti ritenuti privi di idonea quantificazione o copertura, concorda con le valutazioni del relatore. Per quanto concerne gli emendamenti sui quali il relatore ha chiesto chiarimenti al Governo, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti segnalati, perché incidono negativamente sulla dinamica del sovraffollamento carcerario, o perché ampliano i termini per la richiesta risarcitoria, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, o, infine, perché determinano oneri la cui quantificazione o la cui copertura richiederebbero ulteriori e complessi approfondimenti.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.5, 1.8, 1.11, 1.14, 1.20, 1.22, 1.23, 1.26, 1.28, 1.29, 1.32, 1.38, 1.67, 1.69, 1.71, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.12, 2.14, 2.200, 2.201, 2.202, 6.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.8, 8.9, 8.201, 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, e sugli articoli aggiuntivi 6.0.200, 6.0.201, 9.0.200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, infine, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 luglio 2014.

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   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo e che quest'ultimo, nel depositare agli atti della Commissione una documentazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, si era riservato di fornire ulteriori elementi istruttori.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, al fine di fornire ulteriori elementi di valutazione, deposita agli atti della Commissione tre note elaborate, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia (vedi allegato 1).

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo.

   Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Nuovo testo unificato C. 101 e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, in data 10 luglio 2014, la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del testo unificato del provvedimento e ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo quanto tempo sia necessario per la predisposizione della predetta relazione e se disponga già di elementi istruttori per svolgere un primo approfondimento circa le conseguenze finanziarie del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel far presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta, al fine di superare i numerosi profili problematici dal punto di vista finanziario connessi al provvedimento in titolo, rappresenta l'esigenza che la Commissione di merito provveda a stralciare dallo stesso le disposizioni di carattere ordinamentale, anche in considerazione del fatto che esse potrebbero interferire con l'adozione dei decreti attuativi della delega fiscale.

   Francesco BOCCIA, presidente, pur prendendo atto di quanto testé dichiarato dal rappresentante del Governo, ritiene comunque necessario che il Governo predisponga entro breve termine una relazione tecnica sul testo del provvedimento, in modo che gli eventuali elementi di criticità, formalmente risultanti da tale relazione, possano essere tempestivamente segnalati alla XII Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 273 del 17 luglio 2014, a pagina 59, seconda colonna, venticinquesima riga, prima della parola: «ostative» aggiungere la seguente «non».

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