CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 luglio 2014
273.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 22 LUGLIO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 11.25.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 15 luglio 2014. Ricorda che in quell'occasione la Commissione ha espresso un parere favorevole formulando alcune condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Segnala che la Commissione di merito, nella medesima giornata, ha concluso l'esame del provvedimento, apportando talune modifiche al testo volte, tra l'altro, a recepire solo alcune delle condizioni formulate dalla Commissione bilancio. Rileva, pertanto, la necessità che il rappresentante del Governo fornisca chiarimenti in ordine alle questioni tuttora rimaste irrisolte, riservandosi di formulare successivamente una proposta di parere.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in risposta ai chiarimenti richiesti e a seguito di ulteriori approfondimenti svolti, fa presente quanto segue. Innanzitutto, al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA.
  Con riferimento all'articolo 12, comma 5, ritiene necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica.
  Segnala che, all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4.
  Rileva poi la necessità coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013.
  Osserva che il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2.
  Evidenzia che l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21.
  Ritiene necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Segnala inoltre la necessità di modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma Pag. 445, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate.
  Al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, ritiene necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti SpA.
  Fa presente che le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazione e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo.
  Rileva, infine, la necessità di precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, formula, quindi, la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2498-A Governo, approvato dal Senato, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto degli ulteriori elementi di informazione forniti dal Governo, secondo il quale:
    al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;
    all'articolo 12, comma 5, appare necessario specificare che gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo saranno quantificati sulla base di una programmazione triennale compatibile con le esigenze di finanza pubblica;
    all'articolo 17, comma 8, deve essere specificato che l'invio degli esperti della cooperazione di cui all'articolo 32, comma 4, avverrà nel limite delle risorse finanziarie assegnate all'Agenzia e nel limite massimo delle unità di personale previste dal medesimo comma 4;
    appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;
    il prospetto allegato alla relazione tecnica deve essere modificato indicando come retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, attualmente fissata in 247.504 euro annui, il nuovo limite massimo retributivo stabilito a legislazione vigente in 240.000 euro annui, modificando conseguentemente la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 32, comma 2;
    l'articolo 8, comma 1, prevedendo che le iniziative di cooperazione con crediti concessionali siano autorizzate dal Ministro dell'economia e delle finanze, consente al medesimo Ministero il controllo sulle erogazioni dei citati crediti a prescindere dall'eventuale riconoscimento del diritto di voto al proprio rappresentante in seno al Comitato di cui all'articolo 21;
    appare necessario prevedere che gli oneri della convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, siano posti a carico dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;Pag. 45
    appare necessario modificare gli articoli 22, comma 3, e 30, comma 5, specificando che la partecipazione della Cassa depositi e prestiti SpA al finanziamento delle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo avverrà previa stipula di un'apposita convenzione tra la suddetta Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze e nei limiti delle risorse dalla stessa individuate;
    al fine di assicurare il monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze sulle operazioni di cofinanziamento di cui all'articolo 22, comma 3, appare necessario prevedere che tali operazioni avvengano nel limita annuo stabilito con apposita convenzione stipulata dal suddetto Ministero con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
    le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 2, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, devono essere modificate nel senso di prevedere che gli oneri per l'impiego del personale volontario devono essere interamente a carico delle organizzazione e degli altri soggetti di cui al medesimo articolo;
    appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;
   esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 8, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, con le seguenti: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
    sostituire le parole: presso di esso con le seguenti: presso di essa;
    all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. Al fine della programmazione degli impegni internazionali a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento di cui al comma 1 del presente articolo.»;
   all'articolo 17, comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Previa autorizzazione del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, il direttore dell'Agenzia può, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 2, nonché del personale di cui all'articolo 32, comma 4, primo periodo, nel limite massimo delle unità ivi indicate.;
   all'articolo 18, comma 2, lettera e), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 20 per cento;
   all'articolo 22, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono a carico del bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo».

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo, al comma 3, dopo le parole:
può destinare aggiungere le seguenti:, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze,;
   all'articolo 31, comma 5:
    1) sostituire la lettera
a) con la seguente:
   «a) il secondo e il terzo periodo della lettera a) del comma 7 sono sostituiti dai seguenti: “L'utilizzo dei fondi di cui alla Pag. 46presente lettera è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Tali operazioni possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima Cassa e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b)”.»;
    2) sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) dopo il comma 11 è inserito il seguente: “11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalità per l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo”.»;
   all'articolo 28, comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26 possono impiegare il personale di cui al comma 1 del presente articolo anche a titolo volontario, senza la costituzione di un rapporto di lavoro. In questo caso l'inquadramento giuridico ed economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e successive modificazioni, con oneri integralmente a carico delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui al secondo periodo.;
   all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: valutati in euro 5.309.466 per l'anno 2015 fino alla fine del comma, con le seguenti: valutati in euro 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di parte corrente autorizzati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati dalla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 16 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riguardo alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Palazzotto 9.1, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, composta da dieci membri, senza specificare presso quale ente è istituita la stessa Commissione e senza prevedere che agli stessi non spetta alcun compenso, indennità, emolumento o rimborso spese comunque denominati;
   Marazziti 19.1, che prevede che, alla copertura dell'organico dell'Agenzia, si provvede anche mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge n. 49 del 1987, senza provvedere alla quantificazione degli oneri che ne derivano e alla relativa copertura finanziaria;
   Sibilia 0.22.80.1, che non appare pertinente rispetto al contenuto normativo del comma 3 dell'articolo 22, poiché prevede che la possibilità da parte della Cassa depositi e prestiti di destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità del provvedimento legislativo in esame, sia subordinata alla previa verifica del Ministro dell'economia e delle finanze «in linea con quanto previsto dalla legge di stabilità di riferimento»;Pag. 47
   Palazzotto 24.01, 24.02 e 24.03, che prevedono, tra l'altro, che le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti senza finalità di lucro, di cui all'articolo 25 del provvedimento, che operino nell'ambito del commercio equo e solidale, della finanza etica, dell'economia sociale e del volontariato, beneficino di non meglio definite agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, previa iscrizione ad appositi albi o registri a livello nazionale o regionale, senza tuttavia procedere né alla quantificazione degli oneri né alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Palazzotto 26.1, che stabilisce, tra l'altro, che le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative relative alla cooperazione allo sviluppo, che prevedono l'acquisto, il trasporto e la spedizione di beni all'estero nonché l'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né la relativa copertura finanziaria;
   Picchi 27.51, che riconosce ai soggetti titolari di reddito di impresa un credito d'imposta, nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ai fini della realizzazione delle iniziative di sviluppo finanziate dalla cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   Gigli 28.51, che stabilisce che le amministrazioni di provenienza del personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo possano, per comprovate esigenze, prevedere l'immissione in servizio di figure professionali di pari livello con contratto a tempo determinato, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla relativa copertura finanziaria;
   28.70 della Commissione e Grande 28.2, che, nel modificare il comma 2 dell'articolo 28, riconoscono al personale volontario un inquadramento giuridico ed economico parametrato a quello previsto per i volontari del servizio civile di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2002, suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Segnala che le suddette proposte emendative risultano comunque assorbite dalla condizione riferita al comma 2 del medesimo articolo, come formulata nel parere sul testo del provvedimento testé approvato dalla Commissione.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Marcon 10.6, che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri di un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace, composto da organizzazioni non governative ed altri soggetti di analoga natura. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Di Stefano 11.50, che prevede la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi partner. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Palazzotto 12.1, che, sostituendo l'articolo 12 e introducendo il nuovo articolo 12-bis, prevede l'adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, che deve contenere, tra l'altro, i finanziamenti alla cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire alla CPS italiana in sede di legge di stabilità. Inoltre, si prevede la redazione di un piano-Paese per ogni Paese destinatario di interventi di cooperazione allo sviluppo; ogni piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese interessato, con le organizzazioni locali Pag. 48della società civile e deve essere negoziato con i rappresentanti del governo del Paese partner. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Spadoni 13.01, che prevede l'istituzione del Fondo per la cooperazione internazionale, rifinanziato annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che le risorse del Fondo relative a ciascun esercizio non utilizzate al termine del medesimo esercizio, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra introdurre una deroga permanente al principio di annualità del bilancio;
   Marcon 15.1, che prevede l'istituzione del Fondo unico per la cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS), i cui stanziamenti sono determinati annualmente dalla legge di stabilità. Tra l'altro, si prevede che i residui non utilizzati al termine dell'esercizio possono essere utilizzati nell'esercizio finanziario successivo e che alla gestione finanziaria del Fondo unico provvede un istituto di credito scelto mediante gara pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra prorogare di un anno, con una disciplina a carattere permanente, il mantenimento dei residui in bilancio;
   Palazzotto 16.1, che, sostituendo l'articolo 16, prevede l'istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, i cui componenti eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. Osserva che non viene precisato che la partecipazione alle riunioni della Consulta e del relativo comitato direttivo non dà luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati, e che all'attuazione delle norme relative alla Consulta e al relativo comitato direttivo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Palazzotto 17.1, che, sostituendo l'articolo 17, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), con una disciplina, soprattutto sul piano organizzativo, che per vari aspetti si discosta da quella dell'articolo 17 del testo. Tra l'altro, si prevede che il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e rinnovabili una sola volta. Altro organo dell'ACS è il collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da altri cinque membri nominati con DPCM. Si stabilisce inoltre: che l'ACS è strutturata in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale; che la struttura dell'ACS comprende inoltre uffici tematici di staff del direttore generale; che il personale dell'ACS, il cui status è improntato ai requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità, è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Palazzotto 18.1, volto a sopprimere l'articolo 18, che attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed indica le risorse finanziarie ad essa attribuibili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;Pag. 49
   Gianluca Pini 19.50, che, nel sostituire la lettera a) del comma 2 dell'articolo 19, prevede che alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede mediante l'inquadramento degli esperti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e) della legge n. 49 del 1987. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Di Stefano 20.1, volto a sopprimere l'articolo 20, che prevede, tra l'altro, che con apposito regolamento si provvede, in coerenza con l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, a riordinare e coordinare le disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri, con conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Palazzotto 26.2, che prevede che siano da considerare organizzazioni non lucrative di utilità sociale le organizzazioni non governative e le altre associazioni iscritte all'albo ai sensi della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo umano e sostenibile, in tal modo estendendo alle stesse le agevolazioni fiscali relative alle erogazioni liberali nonché prevedendo che i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate in favore delle ONG siano deducibili. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare minori entrate a carico del bilancio dello Stato o se tali agevolazioni siano già previste a legislazione vigente;
   Locatelli 26.53, Sibilia 26.50, Picchi 26.54, Marcon 26.8, Santerini 26.9, che estendono, di fatto, anche alle organizzazioni e alle associazioni che si occupano di adozioni a distanza, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle organizzazioni del sud del mondo e agli enti autorizzati iscritti all'albo di cui all'articolo 39 della legge n. 184 del 1983 il riconoscimento, anche ai fini fiscali, della natura non commerciale delle attività svolte. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le attività svolte dai soggetti indicati dalle proposte emendative si considerino già, a legislazione vigente, come aventi natura non commerciale.

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 9.1, 0.22.80.1, 19.1, 24.01, 24.02, 24.03, 26.1, 27.51, 28.51, 28.70, 28.2, 10.6, 11.50, 12.1, 13.01, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 19.50, 20.1, 26.2, 26.8, 26.9, 26.53, 26.50 e 26.54, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 11.35.

Pag. 50

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio scorso il relatore aveva formulato una proposta di parere sulla quale il rappresentante del Governo si era riservato di svolgere i dovuti approfondimenti.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur concordando complessivamente con la proposta di parere formulata dal relatore nel corso della seduta del 10 luglio scorso, manifesta tuttavia perplessità rispetto all'osservazione di cui alla lettera b), riguardante la previsione di un premio in termini di spazi finanziari rispetto al patto di stabilità interno per «gli enti che accedono per la prima volta al nuovo metodo contabile», in quanto tale previsione presuppone un'entrata in vigore della riforma differenziata da parte degli enti territoriali che, nel tempo, comporterebbe incertezza e confusione nell'individuazione dell'ordinamento contabile dei singoli enti.
  Fa altresì presente che – con riferimento all'osservazione di cui alla lettera m), riguardante «la possibilità di apportare ulteriori modifiche ai princìpi contabili generali e applicati di cui agli allegati del decreto legislativo n. 118 del 2011, tramite fonte normativa di rango secondario, trattandosi di aspetti tecnico-contabili di dettaglio» – lo schema di decreto in esame già prevede l'introduzione nel predetto decreto legislativo di un nuovo articolo 3-bis, che disciplina le modalità di aggiornamento degli allegati al titolo primo del medesimo decreto legislativo n. 118 con decreto ministeriale, «in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali».

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ritiene opportuno che l'osservazione di cui alla lettera b), richiamata dal rappresentante del Governo, venga mantenuta nella proposta di parere, in considerazione del fatto che la stessa appare formulata in termini di mera facoltà per il Governo. Con riferimento, invece, all'osservazione di cui alla lettera m), ritiene che la medesima possa essere riformulata, anche sulla base dei rilievi espressi nella seduta odierna dal rappresentante del Governo, al fine di rendere esplicito il richiamo all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011, come introdotto dallo schema di decreto in esame, e di configurare il ricorso alla fonte di rango secondario per l'adozione di ulteriori modifiche al predetto decreto legislativo in termini di mera possibilità rimessa alla valutazione del Governo.
  Ciò premesso, formula quindi una nuova proposta di parere, volta a modificare l'osservazione di cui alla lettera m) nel senso da lui testé indicato (vedi allegato 1).

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, preso atto del carattere meramente eventuale delle previsioni recate dall'osservazione di cui alla lettera b), pur manifestando forti dubbi sulla effettiva realizzabilità delle previsioni stesse, concorda con la nuova proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.40.

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sui lavori della Commissione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI comunica di non essere ancora in possesso degli elementi per fornire un'esauriente risposta alle interrogazioni Fragomeli nn. 5-01408 e 5-01410, previste all'ordine del giorno. Pertanto chiede che ne sia rinviato lo svolgimento per il tempo necessario ad effettuare i necessari approfondimenti.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), prendendo atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, lamenta tuttavia il fatto che tali interrogazioni sono state presentate ormai da lungo tempo e che ulteriori ritardi nella trattazione delle stesse renderebbe del tutto inattuali gli argomenti trattati. Auspica pertanto che le risposte alle interrogazioni siano fornite nel più breve tempo possibile.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si impegna a fornire le risposte richieste entro la prossima settimana.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, osserva che il provvedimento è adottato in attuazione della legge n. 23 del 2014, recante delega per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, che all'articolo 7 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di semplificazione finalizzati – fra l'altro – alla revisione degli adempimenti superflui o che diano luogo a duplicazioni ovvero che risultino di scarsa utilità per l'amministrazione finanziaria ai fini delle attività di controllo e di accertamento (o comunque non conformi al principio di proporzionalità).
  Segnala in particolare che, in base all'articolo 16 della medesima legge, tutti i decreti legislativi devono essere adottati ad invarianza di effetti finanziari e in assenza di incrementi della pressione fiscale; sottolinea che il testo in esame è corredato di relazione tecnica e passa, quindi, all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 9, relativi alla dichiarazione precompilata, segnala che la relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono, in via sperimentale a partire dal 2015 (redditi 2014), la dichiarazione «precompilata» da parte dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno il requisito per presentare il modello 730. Oltre ad illustrare il contenuto delle norme, la relazione tecnica afferma che la specifica unità di monitoraggio da istituire ai sensi dell'articolo 1, comma 2, non comporterà nuovi oneri, in quanto all'attività di monitoraggio sui flussi informativi saranno dedicate in modo unitario e standardizzato risorse umane corrispondenti a quelle che già attualmente svolgono tale funzione all'interno di diverse strutture organizzative. Relativamente agli investimenti hardware e software necessari alla gestione, trattamento ed elaborazione dei dati contenuti nei flussi informativi si prevede l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto dei limiti di spesa già previsti, commisurati alla reale capacità operativa del partner tecnologico, si ipotizza solo una diversa distribuzione Pag. 52delle risorse tra i diversi progetti di automazione pianificati. La relazione tecnica afferma inoltre che l'adozione della dichiarazione precompilata non comporta oneri per il bilancio dello Stato, in quanto le disposizioni illustrate introducono nuove modalità con cui i contribuenti possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi. Per quanto riguarda la neutralità finanziaria indicata nell'articolo 9, comma 2, segnala come la relazione tecnica affermi che qualora nel corso dell'attuazione operativa di quanto previsto dalle disposizioni in materia di dichiarazione precompilata dovessero emergere oneri non preventivabili, l'eventuale copertura che si rendesse necessaria potrà essere comunque individuata nei risparmi gestionali derivanti dall'adozione di un sistema automatizzato di invio e ricezione della documentazione necessari al controllo ai CAF/professionisti anziché ai contribuenti e nei risparmi di spesa che potranno essere conseguiti, ove necessario, per effetto della rimodulazione dei compensi di cui all'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  Al riguardo, segnala che le disposizioni in esame attribuiscono all'Agenzia delle entrate una serie di nuove funzioni, da svolgere entro tempi stabiliti, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie ed umane già disponibili. Sul punto appaiono necessari chiarimenti, in quanto l'esercizio di nuove funzioni non previste a normativa vigente, se effettuato con risorse già disponibili, potrebbe comportare difficoltà sul piano operativo nello svolgimento di altre attività svolte dall'Agenzia delle entrate in applicazione di ulteriori funzioni ad essa già attribuite. Inoltre, in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di compensare eventuali ulteriori oneri non preventivabili con i risparmi di gestione realizzati dalla meccanizzazione e i risparmi per la rideterminazione dei compensi, rileva che, ferma restando la necessità di provvedere ad una stima dei possibili oneri e dei possibili risparmi, andrebbe verificata la compensatività tra gli stessi sia sul piano quantitativo che sul piano temporale. Ciò in considerazione del fatto che gli eventuali oneri potrebbero determinarsi nella fase di avvio e predisposizione delle dichiarazioni precompilate, mentre gli eventuali risparmi potrebbero conseguirsi solo nelle annualità successive.
  Per quanto concerne gli obblighi posti a carico delle aziende del settore sanitario (ASL, ospedali) dall'articolo 3, andrebbe a suo avviso verificata la possibilità per i soggetti interessati di svolgere le nuove funzioni senza dover sostenere ulteriori oneri. In merito alla definizione dei termini per la consegna della documentazione necessaria alla predisposizione delle dichiarazioni e per la presentazione delle dichiarazioni tramite CAF/professionisti, ritiene che andrebbe precisato se ed in quale misura tali modifiche possano comportare uno slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti.
  Infine, ritiene necessari chiarimenti in merito alla disciplina applicabile nell'ipotesi in cui, nella dichiarazione precompilata, siano stati commessi errori che determinino un vantaggio per il contribuente, ad esempio un onere detraibile o deducibile superiore, e quest'ultimo non provveda a rettificare il dato indicato dall'Agenzia delle entrate. Tali chiarimenti sono, a suo avviso, necessari in considerazione del fatto che l'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente potrebbe determinare un'attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'amministrazione finanziaria.
  Con riferimento all'articolo 10, in materia di spese di vitto e alloggio dei professionisti, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità di registrazione e di imputazione dei costi e dei ricavi nell'ipotesi in cui, a fronte di una spesa per vitto e alloggio anticipata dal professionista e documentata da apposita fattura a suo nome, egli provveda ad addebitare tali somme al committente. Infatti, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, i professionisti non dovranno riaddebitare in fattura tali spese al committente. Tale riaddebito avviene, in base alla normativa vigente, nel caso in cui Pag. 53la fattura di acquisto delle spese per vitto e alloggio sia emessa a carico del professionista: in tal modo, ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, è assicurata la neutralità dell'operazione (intera deducibilità del costo e intero riaddebito al committente). Qualora invece la fattura per spese di vitto e alloggio sia intestata direttamente al committente, il professionista non indica attualmente alcun valore nei documenti fiscali.
  Relativamente all'articolo 11, concernente le società tra professionisti, osserva che, secondo la relazione tecnica, la disposizione non comporta effetti in termini di gettito. Pertanto, non ha osservazioni da formulare.
  Con riguardo all'articolo 12, concernente la dichiarazione di successione, chiede chiarimenti in merito alle modalità applicative per la liquidazione, da parte dell'ufficio del registro, dell'imposta di successione relativa ai rimborsi fiscali erogati in data successiva alla presentazione della dichiarazione. In particolare, ritiene che andrebbe indicato come si intenda assicurare che l'ufficio del registro venga a conoscenza, in sede di liquidazione dell'imposta di successione, dei crediti fiscali vantati dal de cuius da cui originano i rimborsi non indicati nella dichiarazione di successione.
  Per quel che concerne la comunicazione relativa a spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 13, si segnala che l'obbligo di comunicazione che si intende abrogare consente all'Agenzia delle entrate di verificare il rispetto del tetto massimo di spesa ammesso al beneficio della detrazione IRPEF per spese di riqualificazione. La norma quindi, in caso di spese pluriennali, sembrerebbe limitare la verifica automatica del rispetto del limite di spesa ammessa alla detrazione, con conseguenti effetti in termini di gettito. In proposito reputa che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  Per quel che concerne i rimborsi IVA e gli altri crediti d'imposta nonché le disposizioni in materia di compensazione crediti di cui agli articoli 14, 15 e 16, in merito alla procedura dei rimborsi dei crediti IVA, fa presente che la semplificazione introdotta sembrerebbe suscettibile di determinare una riduzione dei tempi complessivi per la conclusione della procedura. Tenuto conto che, secondo la relazione tecnica, l'entità effettiva dei rimborsi eseguiti rimane quella stabilita in base agli stanziamenti fissati dalla normativa vigente, rileva che la predetta semplificazione appare irrilevante rispetto ai tempi di effettiva erogazione dei rimborsi da parte della Pubblica Amministrazione. In proposito ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che, in base a quanto evidenziato, aumenterebbero i tempi intercorrenti tra il riconoscimento del credito e la regolazione per cassa del medesimo.
  In ordine alla semplificazione per le società di cui agli articoli 17 e 18, non ha osservazioni da formulare circa l'articolo 17, tenuto conto il termine per l'esercizio dell'opzione viene anticipato rispetto alla normativa vigente (infatti le prime opzioni, per l'esercizio 2015, potranno essere esercitate nella dichiarazione relativa al 2014 presentata nel 2015).
  Riguardo all'articolo 18, chiede approfondimenti in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie.
  Circa gli articoli da 19 a 25, concernenti le semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, in merito alle modifiche apportate dall'articolo 21 in esame all'articolo 1 del decreto-legge n. 40 del 2013, con particolare riferimento alla limitazione dell'ambito applicativo della norma alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, giudica opportuno che il Governo chiarisca se le stesse possano pregiudicare l'acquisizione delle maggiori entrate ascritte originariamente alla disposizione oggetto di modifica. Non ha osservazioni da formulare circa le ulteriori disposizioni, data la natura semplificatoria delle stesse.
  In ordine all'eliminazione di adempimenti di cui agli articoli da 26 a 28 non Pag. 54ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che il venir meno dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie non sia suscettibile di determinare apprezzabili effetti di gettito.
  Riguardo alle semplificazioni e ai coordinamenti normativi di cui agli articoli da 29 a 34, con riferimento agli articoli 29 e 30, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la trascurabile entità degli effetti di gettito, reputa opportuno che il Governo fornisca una quantificazione degli stessi al fine di verificare il reale impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 31, rileva che, a legislazione vigente, il fornitore, nel caso di riduzione dell'imponibile del debitore per le cause indicate dalla disposizione (stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro) e del conseguente mancato pagamento del corrispettivo, ha la possibilità di recuperare solo parzialmente l'imposta assolta, mediante la deduzione della perdita su crediti, ai sensi dell'articolo 101 del TUIR. Segnala che la disposizione in esame, invece, consente il recupero integrale dell'imposta medesima mediante la detrazione della stessa ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Ritiene che andrebbe, pertanto, fornito un chiarimento in merito agli eventuali effetti di minor gettito che potrebbero discendere dalla disposizione in esame.
  Infine, con riferimento all'articolo 33, ritiene che andrebbero forniti maggiori elementi informativi al fine di escludere che la modifica dei criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili ad uso abitativo possa determinare effetti onerosi in termini di minor gettito.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in relazione alle diverse questioni richiamate dal relatore.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.30.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 luglio 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), che reca puntuali risposte alla maggior parte dei rilievi formulati dal relatore nella citata seduta. Tuttavia, al fine di acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alle restanti questioni sollevate dal relatore, chiede un rinvio del seguito dell'esame.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 55

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
C. 2080 Governo e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3), contenenti elementi informativi rispetto alle questioni evidenziate dal relatore nella precedente seduta del 9 luglio.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2080 Governo ed abb., recante Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la quantificazione degli oneri riferiti alle spese di traduzione di atti e documenti di cui all'articolo 17 del Trattato in termine di limite massimo e la decorrenza degli stessi dall'anno 2015, tiene conto di alcune pregresse esperienze verificate si su accordi di analoga natura;
    il calcolo della diaria di missione per gli accompagnatori tiene conto del fatto che il personale usufruirà di alloggio gratuito presso lo Stato ricevente ai sensi dell'articolo 15 dell'Accordo;
    alla copertura degli oneri connessi alle spese di pernottamento dei funzionari brasiliani inviati in Italia per seguire le procedure di trasferimento dei propri concittadini si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato;
    il personale accompagnatore inviato in missione in Brasile rientra tra le categorie di personale che ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 ancora beneficiano dell'attribuzione della diaria per missioni all'estero;
    nel calcolo del costo dei viaggi aerei, la relazione tecnica ha tenuto conto di una maggiorazione del 5 per cento del costo complessivo, in quanto il personale destinatario del provvedimento appartiene alle Forze di polizia o equiparate;
    le spese relative alle traduzioni previste dall'articolo 17 dell'accordo saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia nel capitolo 1380, recante oneri derivanti dalle ratifiche ed esecuzioni di accordi internazionali, iscritto in bilancio tra le spese di fabbisogno, anziché nel capitolo 1360 recante spese varie di giustizia, iscritto in bilancio tra le spese obbligatorie;
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;
    rilevata la necessità, in conformità alla vigente disciplina contabile, di esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;Pag. 56
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004.
C. 2125 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 4), contenente i chiarimenti richiesti con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore nella scorsa seduta.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2125 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della cultura, dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a Mostar il 19 luglio 2004;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri relativi all'ammontare dei contributi, al numero dei funzionari, alla frequenza e alla durata delle riunioni e all'entità delle borse di studio previsti dall'Accordo sono da considerarsi come tetti massimi;
    le riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 17 dell'Accordo si terranno ogni tre anni, alternativamente in Italia e in Bosnia Erzegovina, e il primo incontro si terrà nel 2016 in Bosnia Erzegovina;
    le attività inerenti gli scambi di informazioni e la cooperazione nel campo della cultura fisica e dello sport, di cui agli articoli 6, lettera a) e 14 dell'Accordo, potranno essere svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
    la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica è suscettibile di non pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;
   considerato che, come si evince dalla relazione tecnica, i programmi interessati dall'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del disegno di legge, in conformità a quanto indicato nella relazione tecnica, sono «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» Pag. 57e «Tutela dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, con riferimento ai profili di carattere finanziario evidenziati dal relatore nel corso della precedente seduta, rileva che le spese connesse ai rimborsi per i componenti della Commissione mista di cui all'articolo 4 dell'Accordo sono coerenti, per entità e con riferimento alla proiezione temporale, con le spese già scontate nei tendenziali.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 e abb.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge C. 2247, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, reca disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 3, concernente le misure per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, per quanto riguarda il meccanismo finanziario previsto – relativo alla destinazione delle entrate derivanti dalla procedura di regolarizzazione in esame –, tenuto conto che l'utilizzo delle entrate è subordinato alla effettiva realizzazione del relativo gettito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le modalità ed i tempi di utilizzo siano tali da non determinare effetti negativi sui diversi saldi di finanza pubblica. In proposito ritiene che andrebbe acquisita una conferma.
  Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se gli introiti utilizzati per le finalità indicate dalla norma si intendono o meno al netto degli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'Agenzia delle entrate per l'attivazione della procedura prevista dalla disciplina in esame.
  Infine, tenuto conto che le entrate realizzate hanno natura di una tantum, ritiene Pag. 58che andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità delle stesse con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare la medesima natura di una tantum, e, quindi, circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale la procedura indicata sembrerebbe suscettibile di determinare un peggioramento.
  Segnala inoltre che la formulazione della norma – nel testo originario – ripropone, con lievi modifiche, la disposizione contenuta nell'articolo 1, soppresso nel corso dell'esame parlamentare, del decreto-legge n. 4 del 2014. Osserva che la relazione illustrativa allegata al predetto provvedimento chiariva che la norma era finalizzata all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero e alla futura ottemperanza da parte dei contribuenti. Ciò premesso, relativamente alle modifiche introdotte nel corso dell'esame in Commissione di merito, dirette ad estendere l'ambito di applicazione del provvedimento, giudica necessario che siano forniti chiarimenti, al fine di valutarne i possibili effetti finanziari. Osserva, in particolare, che l'estensione alle società di capitali sembrerebbe suscettibile di ampliare considerevolmente l'ambito di intervento della disciplina. Tenuto conto che qualunque attività o investimento posseduti dalla società, che ha una propria personalità giuridica, deve trovare riscontro nella documentazione contabile e fiscale obbligatoria, qualunque sia l'origine delle risorse possedute dalla società e trasferite all'estero (da redditi realizzati, dismissioni di patrimonio, conferimenti, prestiti), reputa necessario acquisire elementi che consentano di valutare i possibili effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di accertamento fiscale. Ritiene che a fronte di tali effetti andrebbero altresì considerati – sul piano quantitativo e della possibile modulazione temporale – quelli di maggior gettito ordinario che si prevede di conseguire negli anni successivi alla definizione dell'attività di accertamento, a seguito dell'emersione di base imponibile. In proposito, segnala inoltre che è ancora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2013.
  Considera inoltre necessario acquisire chiarimenti in merito alla corretta interpretazione dell'ambito di applicazione del comma 1-bis, in base al quale la «procedura» prevista dal comma 1 può essere applicata «per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi (... ) commesse fino al 31 dicembre 2013». Data la formulazione della norma, andrebbe confermato che l'estensione sia riferita esclusivamente alle violazioni relative alle attività detenute all'estero.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 4, lettera a), concernente le assunzioni presso l'Agenzia delle entrate, reputa opportuno che il Governo chiarisca il numero delle assunzioni che si ipotizza di effettuare in base alla disposizione in esame, anche al fine di confermare la congruità della spesa autorizzata. Ciò in quanto, a differenza della precedente formulazione contenuta nel decreto-legge n. 4 del 2014, le assunzioni previste dalla norma in esame riguardano personale con specifiche qualifiche, espressamente indicate nel testo.
  In merito all'articolo 1, comma 4, lettera b), recante disposizioni concernenti il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia preliminarmente la necessità di un aggiornamento dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 4 del 2014, con particolare riferimento alle somme ancora disponibili per le finalità in esame.
  Osserva altresì che, mentre la richiamata norma della legge n. 244 del 2007 era finalizzata all'incremento del numero delle unità di personale in servizio presso l'Agenzia delle dogane, i residui fondi sembrerebbero ora destinati esclusivamente al miglioramento del trattamento economico di personale già in servizio (con finalità di perequazione dei trattamenti economici per personale impiegato in mansioni analoghe all'interno della stessa struttura amministrativa). Ritiene che andrebbe Pag. 59pertanto chiarito – sulla base delle effettive esigenze rispetto alle funzioni da espletare – se la necessità di ricorso ad assunzioni, cui le somme erano originariamente destinate, possa presentarsi in futuro.
  Ciò premesso, giudica opportuno, anche al fine di escludere l'eventualità di effetti finanziari non previsti, che il Governo chiarisca:
   se l'inquadramento all'interno di una nuova amministrazione, in esito a procedure di transito di qualsivoglia natura, con un trattamento economico di minor favore rispetto ai dipendenti già in servizio determini una disparità di trattamento che dovrà prima o poi essere sanata. In tale ipotesi, pur escludendo oneri in fase di prima applicazione, detti transiti costituirebbero la premessa per l'emersione di futuri oneri che andrebbero, per quanto possibile, valutati;
   se l'adeguamento disposto in favore del personale in esame possa costituire la premessa per eventuali richieste di carattere emulativo da parte di altre categorie di dipendenti.

  Riguardo all'articolo 1-bis, concernente l'indicazione di conti correnti e depositi esteri, pur considerando che in sede di introduzione, da parte del comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014, della disposizione oggetto della modifica in esame, alla stessa non furono ascritti effetti negativi, ritiene che andrebbe valutata la possibilità che la norma, nella sua attuale formulazione, possa dar luogo a comportamenti elusivi. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 1-ter, in materia di riciclaggio, in merito al comma 2, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame consentono una regolarizzazione volontaria con riferimento a violazioni commesse entro il 31 dicembre 2013. Osserva che la disposizione in esame fa invece riferimento a comportamenti, che vengono dichiarati non punibili, commessi, ai fini del perfezionamento della predetta procedura di regolarizzazione, successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015.
  In proposito non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire una conferma dal Governo – che per effetto delle disposizioni non siano configurabili eventuali effetti finanziari negativi.
  In relazione all'articolo 2, recante la copertura finanziaria, rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a), reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, pur avendo già acquisito per le vie brevi le valutazioni non ostative dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza sul provvedimento in discussione, ritiene tuttavia necessario acquisire su di esso anche le valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, tanto più che il provvedimento non risulta corredato di relazione tecnica.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.45 alle 14.50.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

INTERROGAZIONI

5-01408 Fragomeli: Sulla disciplina fiscale da applicare ai mutui contratti in relazione a beni degli enti locali trasferiti o assegnati a società partecipate.

5-01410 Fragomeli: Sull'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei prestiti ordinari concessi dalla Cassa depositi e prestiti in favore degli enti locali.

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