CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 398

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Paolo TANCREDI, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Roberto Occhiuto.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, ricordando che al testo approvato al Senato, presso la III Commissione della Camera sono state abbinate tre proposte di legge di iniziativa parlamentare: A.C. 665 Santerini, A.C. 832 Marcon, e A.C. 2201 Spadoni. Nel corso dell'esame in Commissione sono state apportate modificazioni ed integrazioni al testo approvato dal Senato (per le quali rinvia all'articolato predisposto dagli uffici), che non sembrano assumere specifico rilievo avuto riguardo ai profili di interesse della XIV Commissione. Gli emendamenti hanno sostanzialmente riguardato gli istituti finanziari gestori dei crediti concessionali (articolo 8), gli obblighi di trasparenza e la stabilità degli stanziamenti indicati nel Documento triennale di programmazione (articolo 12); gli ambiti di autonomia dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (articolo 18); il ruolo della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (nuovo articolo 21-bis del nuovo Capo IV-bis); le organizzazioni Pag. 399della società civile ed altri soggetti senza finalità di lucro (articolo 25), la promozione del volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e l'organizzazione di corpi civili di pace (articolo 27, già articolo 26 del ddl).
  Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento, intende sottolineare l'importanza della approvazione di una riforma della disciplina generale sulla cooperazione, attualmente contenuta nella legge n. 49 del 1987, che rappresenta la realizzazione di un obiettivo a lungo perseguito (da oltre quindici anni) in materia di cooperazione internazionale e che fornisce un contributo decisivo – nella legislatura attuale – al rafforzamento della presenza internazionale dell'Italia. Si tratta peraltro di una riforma a lungo attesa da tutte le organizzazioni internazionali che operano nel settore della cooperazione allo sviluppo, come anche delle ONG e del mondo del non profit.
  Obiettivo del provvedimento è quello di adeguare la disciplina della cooperazione italiana alle mutate condizioni internazionali ed alle nuove esigenze emerse nel dibattito più recente sull'aiuto allo sviluppo. Sottolinea, in particolare, come, nell'ambito della cooperazione, si sia registrato un accresciuto protagonismo di impegni presi a livello multilaterale, tra cui la Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite, nonché, per i profili di interesse della XIV Commissione, l'affermarsi dell'Unione europea come il principale attore di cooperazione su scala mondiale.
  A questo riguardo evidenzia che l'obiettivo della politica di sviluppo dell'Unione europea – prevista all'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea (TUE) – mira alla progressiva eliminazione della povertà e all'integrazione dei paesi interessati nell'economia mondiale, nonché a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto e a perseguire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La cooperazione allo sviluppo condotta dall'Unione europea è complementare alle politiche degli Stati membri (articolo 208 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – TFUE) e si concerta con quelle di altri finanziatori a livello mondiale e organizzazioni internazionali (Banca mondiale, Fondo monetario internazionale). Sottolinea che attualmente, l'Unione europea è il principale partner dei paesi in via di sviluppo, in termini di aiuti, scambi commerciali e investimenti diretti. Nel 2013 l'UE ha devoluto complessivamente 56,5 miliardi di euro in aiuti pubblici allo sviluppo, riconfermandosi come il più grande donatore a livello internazionale. Ricordo che la fonte principale di finanziamento è il bilancio dell'UE, attraverso lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (regolamento (UE) N. 233/2014), che per il periodo 2014-2020 prevede una assegnazione finanziaria di 19.661 milioni di euro. Oltre al bilancio dell'UE, richiamo due specifici strumenti finanziari, costituiti dal Fondo europeo di sviluppo (FES), che si affida ai contributi degli Stati membri e che per il periodo di programmazione finanziaria 2014-2020 ha una dotazione di 30,5 miliardi di euro (a cui l'Italia contribuirà per il 12,53 per cento) e la Banca europea per gli investimenti (BEI), che concede prestiti nel quadro delle proprie attività esterne.
  Infine, richiama le conclusioni approvate dal Consiglio europeo del 26 e 27 giugno 2014 sugli obiettivi in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nelle quali si ravvisa – per l'Italia – l'esigenza di uno sforzo supplementare per raggiungere l'obiettivo fissato per gli Stati membri, entro il 2015, dello 0,7 percento del PIL da destinare agli aiuti allo sviluppo. Il livello di aiuti italiano nel 2013 si attesta infatti allo 0,16 per cento del PIL (pari a 2.450 milioni di euro), mentre dovrebbe raggiungere lo 0,7 per cento, pari a una stima di 11.306 milioni di euro. Da ultimo, ricorda che il programma della Presidenza italiana del Consiglio dell'UE, presentato al Parlamento europeo nella sessione del 2 luglio 2014, indica tra le priorità nelle politiche per lo sviluppo la definizione di una posizione comune dell'UE sull'Agenda per lo sviluppo post-2015; la promozione del tema della sicurezza alimentare; l'integrazione Pag. 400della dimensione migratoria; la riflessione sul ruolo del settore privato.
  In sintesi, l'A.C. 2498 si compone di 34 articoli suddivisi in sette Capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 3) contiene i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo. L'articolo 1 chiarisce che i principi ispiratori della cooperazione allo sviluppo – definita parte qualificante della politica estera italiana – sono delineati nella Carta delle Nazioni Unite, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e nell'articolo 11 della Costituzione. Tra le finalità previste rientrano lo sradicamento della povertà attraverso uno sviluppo sostenibile, la tutela dei diritti umani, l'uguaglianza di genere e la prevenzione dei conflitti. I destinatari dell'azione di cooperazione (articolo 2) sono le popolazioni, le organizzazioni e le associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner. Le iniziative di cooperazione dovranno rispettare i principi di efficacia concordati a livello internazionale, nonché quello di efficienza, di trasparenza e di economicità. Si afferma la preferenza, nelle attività di cooperazione, dell'uso di beni e servizi dei Paesi destinatari di iniziative, compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza, mentre si esclude che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente, per finanziare le attività di natura militare o le attività di cosiddetta «CIMIC», civil-military cooperation, svolte dai contingenti militari all'estero, nell'ambito di principi definiti in sede NATO. L'articolo 3 dispone che il Ministero degli affari esteri assume la denominazione «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» (MAECI).
  Il Capo II (articoli da 4 a 10) delimita gli ambiti di applicazione della legge, elencando le diverse tipologie di intervento di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS). L'articolo 5 delinea le modalità di partecipazione dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di istituzioni finanziarie multilaterali. L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e la partecipazione alla cooperazione indiretta. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel documento triennale di programmazione e di indirizzo, previsto all'articolo 12. L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali. Sempre in ambito bilaterale, l'articolo 8 prevede l'erogazione di crediti agevolati a stati di paesi partner, per il tramite di un istituto finanziario gestore, da individuare con procedura ad evidenza pubblica. Segnala che sul punto è stato presentato un emendamento che prevede che i crediti agevolati possano essere erogati da «uno o più» istituti. La concessione di crediti agevolati potrà avvenire anche in consorzio con enti o banche estere. L'articolo 9 disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali. L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 152 del 2005.
  Il Capo III (articoli da 11 a 16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione. L'articolo 11 attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica medesima; in materia è previsto il conferimento di una delega a un vice ministro. Le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo Pag. 401a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi restano di competenza del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. L'articolo 12 prevede che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo. Il Ministro degli esteri dovrà redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri. Le Commissioni parlamentari esprimono parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione (articolo 13). L'articolo 14 prevede un Allegato allo stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione che indichi tutti gli stanziamenti assegnati al finanziamento di politiche di APS. Al Rendiconto generale dello Stato andrà allegata una relazione contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti, oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati. L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui è attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. L'articolo 16 prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte i principali soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione, definito strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta.
  Il Capo IV (articoli da 17 a 21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo. L'articolo 17 – che costituisce una delle più rilevanti novità introdotte dal provvedimento – istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri, che opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. L'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione; inoltre, fornisce assistenza e supporto tecnico alle altre Amministrazioni pubbliche, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Nei commi da 5 a 12 si dispone in merito alla nomina del Direttore dell'Agenzia, al regolamento interno di contabilità, alle sedi – centrale e all'estero – dell'Agenzia, all'invio all'estero di personale dell'Agenzia, alla costituzione di una banca dati pubblica della cooperazione, all'adozione del codice etico in conformità con quello del MAECI. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il comma 13 rinvia infine ad un regolamento l'adozione dello Statuto per disciplinare le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, che vengono elencate. L'articolo 18 attribuisce autonomia di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili.. L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia, la cui dotazione organica non può superare il limite massimo di 200 unità. L'articolo 20 ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo (DGCS). L'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo a cui spetta l'approvazione di iniziative dell'Agenzia superiori a 2 milioni di euro, oltre la supervisione su quelle di importo inferiore sotto diretta responsabilità della Agenzia.
  Il Capo IV-bis definisce il ruolo ed i compiti della Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo (articolo 21-bis). Si tratta della novità più importante introdotta nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, in quanto nel testo definito dal Senato non era Pag. 402previsto un soggetto finanziatore pubblico. La disposizione, che si pone in linea con quanto avviene in molti Stati europei, prevede anche le opportune modifiche allo statuto della Cassa depositi e prestiti.
  Il Capo V (articoli da 22 a 28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali. L'articolo 22 stabilisce che il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo è costituito da soggetti pubblici e privati: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati standard. La partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici viene disciplinata nel dettaglio nell'articolo 23, mentre quella delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali nell'articolo 24. L'articolo 25 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con status consultivo da almeno quattro anni presso l'ECOSOC (Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite), prevedendone l'inserimento in un apposito elenco di soggetti che potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia. L'articolo 26 riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. L'articolo 27 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Si prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso l'istituto gestore di cui all'articolo 8 per la creazione di imprese miste o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese partner. L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali con governi dei paesi partner, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
  Il Capo VI contiene norme transitorie e finali. L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, agli impegni assunti a livello internazionale. L'articolo 30 elenca le abrogazioni espresse – in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia – e, fra queste, la legge n. 49 del 1987; sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 concernente l'organizzazione del Governo. L'articolo 30 reca disposizioni transitorie relative agli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione, alla operatività della DGCS, alla soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, con trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. L'articolo 32 riporta le norme sulla copertura finanziaria, valutando in 2,120 milioni gli oneri connessi all'adeguamento degli immobili da destinarsi alla sede della nuova Agenzia (nei quali ha attualmente sede l'Unità Tecnica Centrale della DGCS). Gli oneri derivanti dalle spese di personale dell'Agenzia in 5.309.446 euro per il 2015 e in euro 5.286.742 a decorrere dal 2006, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge sulla cooperazione attualmente in vigore (n. 49 del 1987), come determinati dalla tabella C della legge di stabilità 2014. L'articolo 33 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
  Rileva, in conclusione, l'importanza del provvedimento, in una fase nella quale il tema della cooperazione e dell'aiuto allo sviluppo appare strettamente connesso alle politiche internazionali. Si tratta inoltre di una riforma attesa da anni, ciò che giustifica i tempi ristretti del suo iter parlamentare. Rileva che i numerosi emendamenti proposti, sebbene impongano una terza lettura da parte del Senato, non stravolgono l'impianto del provvedimento.

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  Gea SCHIRÒ (PI) chiede al relatore alcuni chiarimenti.
  Si sofferma in primo luogo sul Capo III, articolo 11, che attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica medesima, e prevede il conferimento di una delega a un vice Ministro. Si chiede per quale motivo tale ultima disposizione, relativa alla delega ad un vice Ministro, debba essere prevista con legge.
  Richiama quindi i contenuti dell'articolo 16, che prevede l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, sul quale manifesta dei dubbi. Rileva infatti come l'indicazione di requisiti troppo puntuali faccia pensare ad un parterre predefinito dei soggetti chiamati a partecipare al Consiglio, e chiede chiarimenti sul punto.
  Chiede inoltre delucidazioni sull'articolo 19, riguardante il personale dell'Agenzia, e sulle norme di copertura di cui agli articoli 30, 31 e 32.
  Osserva quindi che l'articolo 22 non fa riferimento alle regioni autonome e che l'articolo 8, nel riferimento a crediti concessionali, appare eccessivamente generico.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta di chiarimenti avanzata dalla collega Schirò in ordine alle norme di copertura. Chiede in particolare delucidazioni circa la copertura degli oneri, pari a oltre 2 milioni di euro, connessi all'adeguamento degli immobili da destinarsi a sede della nuova agenzia.

  Paolo TANCREDI, presidente, osserva come le questioni relative alla copertura del provvedimento non appaiano di diretta competenza della XIV Commissione.
  Rileva quindi come vi sia a suo avviso, in materia di cooperazione allo sviluppo, un problema di attribuzione poiché le regioni continuano a legiferare in tale ambito benché l'articolo 117 della Costituzione attribuisca alla competenza esclusiva dello Stato la politica estera e i rapporti internazionali, e non richiami la cooperazione allo sviluppo, nemmeno tra le materie di legislazione concorrente. Il provvedimento in esame non affronta affatto la questione, e auspica che la riforma in corso del Titolo V della Carta costituzionale intervenga sul punto.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sulla necessità – che potrebbe essere oggetto di un rilievo nel parere della XIV Commissione – di una armonizzazione in sede europea delle politiche di cooperazione; ciò al fine di una maggiore efficacia ed efficienza delle politiche stesse.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, richiamate le competenze della XIV Commissione, fornisce alcune precisazioni in risposta ai colleghi intervenuti.
  Con riguardo alle osservazioni formulate dall'onorevole Schirò rileva in primo luogo, con riguardo all'articolo 11, che il riferimento al Vice Ministro va inteso come riferimento ad un delegato del Ministro. Si sarebbe potuto, in effetti, fare un più generico riferimento in tal senso; se si cambia denominazione al Ministero – sulla quale personalmente era contrario – appare del resto logica l'attribuzione delle competenze in materia di cooperazione allo sviluppo ad una specifica figura governativa. Si tratta in ogni caso di una disposizione che non solleva problemi sotto il profilo giuridico.
  Per quanto concerne poi l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 16, osserva che si tratta di uno strumento di partecipazione, consultazione e proposta, che si riunisce annualmente per esprimere i pareri di competenza. Si configura in tal modo una grande assise nella quale si acquisisce il consenso attraverso il coinvolgimento dei soggetti impegnati nel mondo della cooperazione.
  Circa le questioni di personale e copertura, richiamati dalle colleghe Schirò e Galgano, precisa che l'Agenzia si avvarrà di personale già in servizio presso altre amministrazioni.Pag. 404
  Tutt'altra questione è quella relativa agli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo, che sono richiamati dall'articolo 14.
  Precisa infine che laddove si richiamano le Regioni si intendono incluse anche quelle a statuto speciale e che l'articolo 8 fa riferimento ad una fondo rotativo già costituito presso il Ministero dell'Economia.
  Ritiene, infine pertinente l'osservazione dell'onorevole Tancredi ed ha egli stesso presentato una proposta emendativa in tal senso all'articolo 9, che disciplina la materia del partenariato territoriale. L'emendamento ha anche consentito di superare un ulteriore problema, connesso alla previsione che le regioni potessero operare iniziative di cooperazione solo con enti stranieri di equivalente o assimilabile rappresentatività. Tale criterio, eccessivamente restrittivo, è stato soppresso.
  Richiama comunque l'attenzione dei colleghi sul fatto che assai spesso, in Italia, le regioni hanno realizzati progetti di cooperazione allo sviluppo più efficacemente di quanto non abbia fatto lo Stato centrale.
  Ritiene senz'altro possibile inserire nelle premesse al parere un richiamo volto a sottolineare l'esigenza di favorire l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione internazionale per lo sviluppo, adottate dai singoli Stati membri dell'Unione europea, anche al fine di ridurre la dispersione delle risorse impegnate nei progetti di cooperazione allo sviluppo, nonché di aumentare l'efficacia delle iniziative adottate.

  Paolo TANCREDI (NCD), presidente, concorda con quanto detto dal relatore circa il ruolo delle regioni. Non si può tuttavia non ricordare che – a Costituzione vigente, sebbene non si sia sviluppato sul punto un significativo contenzioso costituzionale – le regioni non sono legittimate ad occuparsi di cooperazione internazionale. Auspica che la riforma del Titolo V in corso contribuisca a fare chiarezza sul punto.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) ritiene, concordando con l'onorevole Tancredi, che purtroppo in Italia il tema del ruolo delle regioni non sia affatto stato oggetto di dibattito costituzionale: chiunque spenda denaro pubblico dovrebbe infatti farlo in un quadro giuridico definito, sulla base di precise disposizioni costituzionali e legislative.

  Paolo ALLI (NCD), relatore, preso atto dei contenuti del dibattito svoltosi e rilevato che il provvedimento non reca profili problematici in ordine alla sua compatibilità con il diritto dell'Unione europea, formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Nuovo testo C. 2247 Causi ed altri e C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 luglio 2014.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che lo scorso 10 luglio la relatrice ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è avviato il dibattito.
  Invita quindi i colleghi ad intervenire, segnalando che la Commissione è chiamata ad esprimersi entro la settimana corrente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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