CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 357

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il viceministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro presso i call center presenti sul territorio italiano.
Sulla pubblicità dei lavori.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti.
(Svolgimento e conclusione).

  Walter RIZZETTO, presidente, introduce l'audizione, avvertendo che il Vice Pag. 358Ministro ha consegnato documenti, dei quali autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

  Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giorgio PICCOLO (PD), Luisella ALBANELLA (PD), Silvia CHIMIENTI (M5S) e Walter RIZZETTO, presidente.

  Il Vice Ministro Claudio DE VINCENTI, replicando, risponde ai quesiti posti.

  Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia il Vice Ministro per il contributo fornito all'indagine e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 13.20.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 10 luglio 2014 si è svolto il dibattito sul provvedimento ed è intervenuto, in sede di replica, il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Rughetti. Ricorda, inoltre, che la deliberazione di competenza della Commissione avrà luogo nella seduta già prevista al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  Marialuisa GNECCHI (PD) segnala le questioni che il suo gruppo reputa prioritarie, che auspica possano essere riprese dalla relatrice in sede di elaborazione della propria proposta di parere, trattandosi di salvaguardare la qualità dei servizi resi dalla pubblica amministrazione a favore dei cittadini. Fa riferimento, anzitutto, all'esigenza di favorire un maggiore ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione – tema sul quale fa notare che il suo gruppo si sarebbe aspettato di più dal Governo – introducendo misure tese a favore l'uscita dal lavoro dei dipendenti rendendo possibile l'ingresso dei giovani. Ritiene opportuno, peraltro, che la Commissione di merito valuti l'opportunità di adottare altri interventi in materia previdenziale che salvaguardino l'omogeneità di trattamento con i lavoratori del settore privato, cogliendo l'occasione anche per risolvere talune problematiche determinate dalla riforma Fornero e rimaste in sospeso a causa della mancanza di risorse. Fa riferimento, ad esempio, all'estensione anche ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici del regime agevolato di accesso al pensionamento previsto, per il settore privato, dall'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ritiene, peraltro, che occorra prevedere l'esclusione della riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, prescindendo Pag. 359dal requisito della prestazione effettiva di lavoro, richiesto dall'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14. Reputa, altresì, necessario affrontare la questione della cosiddetta opzione donna, dando la possibilità di avvalersi dell'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti previsti dalla entro il 31 dicembre 2015, nonché quella attinente alle ricongiunzioni onerose, consentendo altresì una valorizzazione completa dei contributi non utilizzati – in termini di reciprocità tra fondi diversi – per il calcolo della pensione, ai fini dell'erogazione di una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo. Giudica altresì opportuno valutare l'introduzione di norme tese a risolvere la questione di «quota 96», considerati anche gli impegni assunti in Assemblea dal Governo sul punto e il sostegno unanime registrato in occasione della discussione delle proposte di legge relative ai lavoratori «esodati». Fa presente che in ogni caso il suo gruppo continuerà a battersi per individuare una soluzione a tali importanti questioni previdenziali, anche nell'ambito dell'esame della prossima legge di stabilità.
  Manifesta poi preoccupazione per gli effetti negativi che potrebbero produrre le norme relative procedure di mobilità e al demansionamento dei dipendenti, paventando il rischio di una estensione di tale regime anche al settore privato. Ritiene altresì opportuno che la Commissione di merito valuti l'opportunità di escludere dalle riduzioni le aspettative ed i permessi non retribuiti, considerando altresì l'opportunità di prevedere che, attraverso il confronto sindacale, i distacchi e i permessi siano ridotti in modo differenziato, tenendo comunque fermi i risparmi complessivi derivanti dalla loro riduzione.
  Esprime perplessità sul processo di accentramento delle funzioni delle Authority contenuto nel provvedimento in esame, nonostante faccia presente che il suo gruppo si ritiene a favore di adeguati ed equilibrati processi di razionalizzazione.
  Giudica quindi opportuno confermare il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico, evitando di incorrere nella tentazione di «legificare» materie destinate alla contrattazione tra le parti. A tale proposito, ritiene necessario dare tempestivamente corso alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  In conclusione, a fronte dell'impossibilità per la XI Commissione di affrontare tale questioni direttamente in sede referente, auspica che il relatore possa predisporre un parere rinforzato elaborato e complesso che possa portare la Commissione di merito a interventi concreti di modifica del testo.

  Sergio PIZZOLANTE (NCD) fa notare che tra le questioni sollevate dal deputato Gnecchi manca un richiamo critico agli interventi di legificazione recati dal decreto-legge in materia di trattamento economico e normativo dei dipendenti pubblici, tematica a più riprese sollevata durante il dibattito anche da esponenti del Partito Democratico. Ritiene fondamentale, quindi, che il relatore sviluppi tale tema nella sua proposta di parere, prevedendo una specifica condizione che spinga la Commissione di merito a rimettere la disciplina di tali aspetti alla contrattazione collettiva, in coerenza con il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro nel settore pubblico.

  Renata POLVERINI (FI-PdL) ritiene grave che il Governo, venendo meno agli impegni assunti in materia di ripresa delle procedure contrattuali e negoziali – quantomeno per la parte normativa – renda vano, con un colpo solo, il lungo percorso di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, che è sempre stato basato sulla valorizzazione dell'autonomia sindacale. Si chiede polemicamente se non sia il caso, in Pag. 360epoca di spending review, di eliminare del tutto un organismo come l'ARAN, tenuto conto che le relazioni sindacali sono state di fatto abrogate d'autorità. Ritiene poi paradossale parlare di ricambio generazionale all'interno della pubblica amministrazione, quando, in ambito privato, si continua a ritardare l'adozione di misure strutturali risolutive della questione degli esodati.
  Soffermandosi, poi, sulla questione della riduzione delle prerogative sindacali, fa presente i distacchi sindacali rappresentano il risultato finale di un negoziato che ha un suo costo: chiede, pertanto, che i risparmi di tale intervento di riduzione rimangano nel settore, permettendo quantomeno lo stanziamento delle risorse necessarie ad avviare il secondo pilastro della previdenza complementare.

  Tiziana CIPRINI (M5S), nel preannunciare la presentazione da parte del proprio gruppo di una proposta di parere contrario sul provvedimento, osserva come il decreto non configuri una reale riforma della pubblica amministrazione, recando solo disposizioni di carattere puntuale che non affrontano i veri nodi problematici della materia del pubblico impiego. In particolare, osserva come non vi sia traccia di una riapertura della contrattazione collettiva, sottolineando come negli ultimi anni si siano realizzati veri e propri furti ai danni dei lavoratori pubblici. Per altro verso, osserva come anche sui limiti al turn over si realizzi una semplice operazione di riordino, che tuttavia non risolvono i problemi derivanti dalla prolungata assenza di nuove assunzioni. Quanto ai processi di mobilità, sottolinea come il proprio gruppo abbia presentato, presso la Commissione di merito, emendamenti di buon senso, volti in particolare a prevedere incentivi fiscali per i lavoratori pubblici che devono affrontare spostamenti, che saranno resi più frequenti dalla nuova normativa, nonché a salvaguardare categorie di lavoratori più deboli, quali, in particolare, i lavoratori che usufruiscono di congedi parentali o si avvalgono dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992. Quanto alle disposizioni dell'articolo 5, ritiene necessario che il Governo chiarisca quali siano le amministrazioni che hanno collocato personale in disponibilità e quanti siano i lavoratori che attualmente versino in tale stato, osservando che solo in questo modo potranno valutarsi le disposizioni che consentono un demansionamento. Con riferimento all'articolo 6, ritiene che le disposizioni in materia di divieto di conferimento di incarichi dirigenziali o cariche retribuite ai pensionati dovrebbero applicarsi anche ai contratti in corso e agli organi costituzionali. Esprime, inoltre, un giudizio negativo sull'articolo 11, che consente agli enti locali di attribuire fino al 30 per cento degli incarichi previsti dalla dotazione organica a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, osservando altresì che le previsioni del medesimo articolo potrebbero, in alcuni casi, favorire la sanatoria di precedenti comportamenti amministrativi irregolari. Riservandosi di articolare più puntualmente le proprie osservazioni, ribadisce conclusivamente la valutazione contraria del proprio gruppo sulla proposta di parere.

  Sergio PIZZOLANTE (NCD), ad integrazione del suo precedente intervento, si ritiene preso in giro dal Governo, che da un lato, per motivi di risparmio di spesa, incide unilateralmente su materie di competenza della contrattazione collettiva, dall'altro, contraddicendosi, al comma 5 dell'articolo 3, prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018, anche in presenza di situazioni finanziarie di dissesto. Ritiene che l'Esecutivo, invece di ricorrere ad ardite argomentazioni concettuali – come quelle utilizzate nella precedente seduta dal sottosegretario Rughetti – debba avere il coraggio di affrontare la questione della razionalizzazione della spesa in maniera coerente e nell'ambito della normale dialettica sindacale, assumendosi la responsabilità delle sue scelte. Ribadisce la necessità che il relatore, in sede di formulazione Pag. 361della sua proposta di parere, indichi in maniera forte l'esigenza di far rientrare la disciplina del trattamento dei dipendenti nell'ambito della libera contrattazione tra le parti, menzionando anche le criticità testé rilevate con riferimento al comma 5 dell'articolo 3 del provvedimento.

  Titti DI SALVO (Misto-LED), nel riservarsi di valutare i contenuti della proposta di parere che sarà presentata dalla relatrice, auspica che in essa si rappresenti in modo chiaro l'esigenza che i processi di riforma nel settore dell'amministrazione pubblica, dei quali condivide la necessità e l'urgenza, si sviluppino attraverso un adeguato confronto con le organizzazioni sindacali. Ritiene, pertanto, necessario che, come proposto negli emendamenti presentati dalla propria componente politica, siano introdotti, nelle principali disposizioni del provvedimento in materia di pubblico impiego, precisi riferimenti alla contrattazione collettiva o al confronto con le organizzazioni sindacali.

  Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il collega Pizzolante per la sollecitazione, che affronta temi sicuramente importanti anche sul piano sistematico, ritiene opportuno che sottoponga alla relatrice le osservazioni e le condizioni che intende proporre al fine di verificare la possibilità di un loro inserimento nella proposta di parere.

  Carlo DELL'ARINGA (PD) osserva come l'orientamento emerso nel corso del dibattito sia stato generalmente favorevole all'inserimento di una considerazione di carattere sistematico relativa all'esigenza di preservare gli spazi demandati alle relazioni sindacali, mentre – con riferimento alle possibili osservazioni da inserire nel parere – a suo avviso, sarebbe preferibile individuare puntualmente le disposizioni rispetto alle quali richiedere un maggior coinvolgimento delle organizzazioni sindacali. Ritiene, in ogni caso, che si tratti di aspetti ben delimitati, che non fanno temere una rilegificazione della materia del pubblico impiego.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea, facendo presente che la relatrice si è impegnata ad anticipare ai componenti della Commissione i contenuti della proposta di parere che presenterà in quella seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che ha inizio oggi l'esame in sede consultiva del nuovo testo del disegno di legge n. 2498, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, già approvato dal Senato, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione.
  Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea di questa settimana, ove concluso dalla Commissione di merito, e che la III Commissione è convocata attorno alle ore 14 e 30 per la conclusione dell'esame in sede referente, propone che la Commissione esprima il proprio parere nella presente seduta.

  La Commissione concorda.

  Anna GIACOBBE (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul disegno di legge n. 2498, recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, provvedimento già Pag. 362approvato dal Senato, a seguito di un complesso iter di esame nel quale si è registrato un ampio consenso tra le forze politiche.
  Osserva, in via preliminare, che la cooperazione italiana allo sviluppo si occupa del trasferimento di risorse finanziarie, di assistenza tecnica, di servizi e beni da un governo o da un organo pubblico di un Paese sviluppato a favore di un paese in via di sviluppo. La materia è allo stato disciplinata dalla legge n. 49 del 1987, recante nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, con la quale si è provveduto a un riordino complessivo del settore e alla creazione dell'attuale Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri. Fa presente che l'assetto normativo delineato nel 1987, pur di largo respiro ed avanzato per l'epoca in cui era stato costruito, è stato però investito dai forti cambiamenti del quadro geopolitico, oltre ad essere stato intaccato da diversi interventi normativi di modifica, che hanno reso necessario un ripensamento complessivo del sistema. Rileva, quindi, che il testo in esame mira ad una riforma della cooperazione nel segno della coerenza delle politiche. A tal fine, si mantengono la responsabilità e la regia unica della politica di cooperazione in capo al Ministro degli affari esteri – che assume significativamente il nome di Ministro per gli Affari esteri e per la cooperazione internazionale – e al Viceministro delegato, che partecipa al Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che riguardino la cooperazione. Il coordinamento delle attività di cooperazione allo sviluppo e la coerenza delle politiche con i fini della cooperazione è assicurata dal Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), di cui fa parte anche il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si prevede per la gestione tecnico-operativa delle iniziative di cooperazione l'istituzione di un'Agenzia che opera sulla base delle direttive del Ministero degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi del CICS. Nel disegno di riforma, dunque, tale Agenzia rappresenta il braccio operativo delle scelte politiche della cooperazione prese dal Ministro degli affari esteri, coadiuvato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.
  Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, l'articolo 17, nella parte in cui, al comma 8, disciplina l'invio all'estero di dipendenti dell'Agenzia, nell'ambito della sua dotazione organica, e nel limite delle risorse finanziarie assegnate, stabilendo il periodo minimo di permanenza presso le sedi all'estero, le modalità di accreditamento e il ruolo di tale personale. Con riferimento alla formulazione della disposizione, andrebbe chiarito in modo univoco che – con le modifiche introdotte dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente – si intenda estendere le disposizioni in materia di invio all'estero previste per i lavoratori facenti parte della dotazione organica dell'Agenzia anche agli esperti di cui all'articolo 31, comma 4, che non abbiano optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fa presente che il medesimo l'articolo 17, al comma 13, prevede che nello statuto dell'Agenzia, da adottare con regolamento ministeriale, siano disciplinate le competenze e le regole di funzionamento dell'Agenzia, fra le quali vengono indicate le procedure di reclutamento per il direttore dell'Agenzia e per il restante personale nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19 della presente legge. Il regolamento deve altresì individuare, senza oneri per la finanza pubblica, le modalità di riallocazione, all'interno della struttura dell'Agenzia, del personale, dei compiti e delle funzioni dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, che sarà soppresso decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento. Sottolinea, quindi, che l'articolo 19 reca norme in materia di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, precisando nel dettaglio le procedure di copertura del suo organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili Pag. 363nella nuova struttura. Si fa riferimento, in proposito, all'inquadramento di personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, nonché all'inquadramento di dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, oltre che a procedure di mobilità, che prevedono un ricorso prioritario alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui al decreto-legge n. 95 del 2012. Tale articolo, poi, precisa che a regime, si fa ricorso alle ordinarie forme di procedure selettive pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Rileva che il testo poi precisa che, al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale, sono ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia. Si specifica, inoltre, che, in ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate e che il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza. Si prevede altresì che al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Tale articolo poi stabilisce che l'Agenzia può avvalersi di magistrati ordinari, amministrativi o contabili, nonché di avvocati dello Stato, collocati fuori ruolo con le modalità previste dagli ordinamenti loro applicabili, nel limite massimo complessivo di sette unità. Inoltre, si prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando. Evidenzia che è inoltre definita la disciplina dei rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, chiarendo che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il contratto di questo personale, quindi, si risolverà di diritto. Segnala, quindi, che l'articolo 27 detta disposizioni in materia di personale impiegato all'estero nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo. Tale articolo introduce, quindi, la possibilità, da parte delle organizzazioni della società civile, di impiegare personale qualificato – in possesso di adeguati titoli, delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie – sulla base di contratti di lavoro stipulati ad hoc, i cui contenuti sono disciplinati in sede di contrattazione collettiva (si prevede un apposito tavolo di contrattazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e siano conformi alla normativa italiana. Fa notare che, in sede di esame in sede referente, nell'ambito di tale articolo è stato introdotto il comma 1-bis, che riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevedendo che il personale possa essere impiegato anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro. Il trattamento giuridico ed economico è individuato in analogia a quello riconosciuto ai soggetti che svolgono attività di servizio civile. Osserva che il medesimo articolo 27 disciplina, inoltre, il collocamento in aspettativa dei pubblici dipendenti e del dipendente che segue il coniuge o convivente in servizio di cooperazione per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, la valutazione del servizio prestato a fini giuridici, l'assunzione degli obblighi previdenziali da parte dell'organizzazione della società civile che stipula il contratto. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al personale ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità Pag. 364di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. Sul punto ritiene sia necessario valutare l'opportunità di fare riferimento – anziché alle imprese – ai datori di lavoro, anche non imprenditori. Fa presente, infine, che, in base ad una modifica al comma 9, introdotta durante l'esame in sede referente, si è previsto che le organizzazioni della società civile organizzano contingenti di corpi civili di pace, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Segnala, infine, i commi 4 e 5 dell'articolo 31, che prevedono la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di esperti già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite massimo di cinquanta unità, che possono optare per il mantenimento in servizio presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si tratta di funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo con contratto di diritto privato. Al riguardo, si stabilisce che il contratto individuale di lavoro di tale personale resta regolato dalla normativa attualmente vigente, ivi inclusa quella relativa al servizio all'estero nel limite dei posti istituiti ai sensi dell'articolo 17, commi 7 e 8, ferma restando la possibilità per gli interessati in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza dell'Agenzia.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza della XI Commissione, considerato che si tratta di un intervento normativo largamente condiviso volto a rendere più efficace il ruolo del nostro Paese nella cooperazione internazionale, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), di cui dà lettura.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.

  La seduta comincia alle 20.35.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere (vedi allegato 2), che è in distribuzione. Avverte altresì che il gruppo del M5S e il gruppo SEL hanno presentato proposte alternative di parere (vedi allegati 3 e 4).

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole, soffermandosi sulle osservazioni da essa recate.

  Giorgio AIRAUDO (SEL) chiede al relatore se non sia opportuno trasformare le osservazioni in condizioni, al fine di incidere in termini più stringenti nei confronti della Commissione di merito. Fa presente che, qualora la proposta di parere fosse riformulata nei predetti termini, ritirerebbe Pag. 365la propria proposta alternativa di parere.

  Giovanna MARTELLI (PD), relatore, ritiene che le osservazioni contenute nella propria proposta di parere siano particolarmente puntuali e costituiscano, pertanto, una buona base di lavoro per la Commissione di merito.

  Tiziana CIPRINI (M5S) illustra la proposta alternativa di parere, di cui è prima firmataria, richiamando le numerose criticità del provvedimento. Richiama, in particolare, i profili problematici delle disposizioni dell'articolo 1, in materia di trattenimento in servizio, nonché dell'articolo 3, che non reca un reale sblocco del turn over. Nel sottolineare gli aspetti problematici dell'articolo 4, in materia di mobilità, rispetto ai quali occorrerebbe quanto meno adottare interventi correttivi, si sofferma sulle disposizioni dell'articolo 5, in materia di demansionamento, invitando la Commissione a valutarne la soppressione. Richiama, inoltre, le considerazioni contenute nel parere riferite agli articoli 6 e 7 del decreto, soffermandosi poi sulle gravi criticità dell'articolo 11, in materia di incarichi dirigenziali negli enti territoriali. Conclusivamente, raccomanda, quindi, l'approvazione della proposta di parere di cui è prima firmataria.

  Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la proposta di parere di cui è primo firmatario, evidenziando, in primo luogo, come la portata del provvedimento sia ampliamente sopravalutata, dal momento che esso reca disposizioni di scarsissimo impatto, che non promuoveranno la creazione di nuovi posti di lavoro, né assicureranno un miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. Osserva, del resto, che, in assenza di reali investimenti, difficilmente potranno realizzarsi miglioramenti nei servizi resi ai cittadini. Rileva criticamente, tuttavia, come il decreto, nonostante la sua scarsa efficacia, contribuisca alla progressiva distruzione della legislazione sul lavoro, attraverso la cancellazione del ruolo della contrattazione collettiva, importando nella pubblica amministrazione il «modello Marchionne» di relazione sindacali. Quanto alle disposizioni dell'articolo 7, ritiene che non risponda al vero affermare che la riduzione delle prerogative sindacali produca un risparmio di spesa. Preannuncia, infine, il suo voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Titti DI SALVO (Misto-LED) preannuncia che voterà a favore della proposta di parere formulata dalla relatrice, dal momento che essa reca osservazioni del tutto condivisibili che, peraltro, riprendono il contenuto delle proposte di modifica avanzate dalla sua componente politica. Segnala, peraltro, che tale voto non implica un voto favorevole sul provvedimento, in esame, rispetto al quale le valutazioni potrebbero cambiare solo qualora fossero accolte le osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore. Nel sottolineare l'esigenza di non fare un passo indietro rispetto al processo di delegificazione del rapporto di lavoro pubblico, osserva come non si possa immaginare che la modernizzazione della pubblica amministrazione passi per la vanificazione delle relazioni sindacali. Sottolinea, infatti, che, anche nell'ottica del rafforzamento della democrazia vada valorizzato il confronto con le organizzazioni sindacali, che può costituire la sede appropriate per elaborare in modo condiviso soluzioni più efficaci per la modernizzazione della pubblica amministrazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice, avvertendo che, in caso di sua approvazione, le proposte alternative di parere si intenderanno precluse.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 21.10.

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