CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2014.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (vedi allegato).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) dichiara di ritirare i suoi articoli aggiuntivi 4.02, 4.03, 4.04 e 27.01.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che non possono essere ripresentate in Assemblea le proposte emendative ritirate, quelle decadute e quelle dichiarate inammissibili in Commissione.
  Ricorda poi che la valutazione di ammissibilità degli emendamenti si basa, ai sensi dell'articolo 123-bis del regolamento, sui criteri dell'estraneità di materia e della compensatività finanziaria.
  In particolare, ai sensi del comma 3-bis, dell'articolo 123-bis, l'estraneità di materia va definita in relazione al contenuto proprio del disegno di legge collegato, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato. Pertanto, la riconducibilità Pag. 182delle proposte emendative al contenuto proprio del disegno di legge collegato procede sulla base:
   a) delle indicazioni di contenuto recate dal documento di economia e finanza e dalla relativa risoluzione programmatica approvata in sede parlamentare;
   b) dell'omogeneità di contenuto come individuata sulla base della pronuncia del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del regolamento.

  Sulla base di tali premesse, ritiene che possono conseguentemente individuarsi i seguenti criteri di ammissibilità: per quanto concerne l'estraneità di materia, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non possano ricondursi ad ambiti relativi alla tutela dell'ambiente e comunque finalizzati alla promozione di misure di green economy e di lotta agli sprechi ambientali; per quanto concerne l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, devono ritenersi inammissibili gli emendamenti che, comportando appunto maggiori spese o minori entrate, non rechino al contempo misure idonee a compensarne gli effetti finanziari, ai sensi della legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato.
  Alla stregua di tali considerazioni, ritiene inammissibili, in quanto estranee per materia, le seguenti proposte emendative: Cera 1.34, in quanto finalizzato a disciplinare l'attività venatoria nei parchi naturali; Pellegrino 3.02, in quanto reca una serie di norme relative al prelievo venatorio, con particolare riguardo all'uso di richiami vivi; Scotto 3.03, in quanto interviene sulla disciplina vigente per il superamento della situazione di criticità in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio della Regione Campania;Terzoni 3.04, in quanto modifica la disciplina vigente in materia di incendi boschivi, finalizzata all'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco; gli identici Braga 4.6, Castiello 4.21, Manfredi 4.8 e Abrignani 4.18, volti ad includere le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, tra le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione;De Rosa 4.01, in quanto reca il divieto di sviluppare attività minerarie in zone protette; Catalano 6.03, in quanto istituisce un fondo per le popolazioni colpite da calamità naturali; Zanin 6.06, volto a modificare la legge 101/2011 recante l'istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali; Schullian 7.01, in quanto modifica una tabella dell'allegato I parte V del d.lgs. 152/2006 riguardante in particolare i valori di emissione per specifiche tipologie di impianti; gli identici Grimoldi 12.04, Cera 12.07 e Matarrese 12.08, in quanto recano disposizioni in materia di procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza; Grimoldi 21.022, che reca modifiche alla legge di stabilità 2014 relativamente alla tassa sui rifiuti urbani; Paolo Russo 22.01, 22.02, 22.03 e 22.04, in quanto recano modifiche alla disciplina del codice dell'ambiente in materia di bonifica dei siti inquinati; Caon 22.06, che reca un piano di azioni per mitigare il rischio idraulico nella regione Veneto; Caparini 22.07 e 22.09, recanti modifiche sulla disciplina delle derivazioni idroelettriche; Caparini 22.010, che reca la soppressione dei consorzi di bonifica di cui al regio decreto n. 215 del 1933; De Rosa 23.10, in quanto reca la soppressione dell'articolo 30 del decreto-legge n. 69 del 2013 che ha introdotto semplificazioni in materia di edilizia; Mannino 23.12, che integra le disposizioni dell'articolo 31 del testo unico delle disposizioni in materia di edilizia relativo agli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; De Rosa 23.01, che reca modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 relativamente all'individuazione dei beni di interesse paesaggistico; Manfredi 23.02, che interviene sulla normativa vigente in materia di «clausola di salvaguardia» in relazione alla realizzazione di opere di pubblica utilità; Manfredi 27.04, che reca disposizioni in ordine alla semplificazione della procedura autorizzativa nel caso di costruzione di opere per la rete elettrica di Pag. 183trasmissione nazionale; Manfredi 27.05, che reca modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003 relativamente alle infrastrutture elettriche; Dorina Bianchi 27.02, che integra l'articolo 149 del decreto legislativo n. 42 del 2004 inserendo gli impianti radioelettrici di accesso alle reti di comunicazione elettronica tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione; Dorina Bianchi 27.03, che reca disposizioni volte alla semplificazione del procedimento di realizzazione di elettrodotti interrati; Mannino 30.5, che inserisce tra gli strumenti della programmazione economica il rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese; Grimoldi 31.011, che reca modifiche al codice dei beni culturali relativamente alle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi di lieve entità; Braga 31.012, che reca disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IRAP per le società che hanno ottenuto la registrazione secondo il Regolamento 1221/2009 in materia di ecogestione e audit; Carrescia 31.07, in quanto modifica l'articolo 146 del codice dei beni culturali in materia di autorizzazione paesaggistica; Di Lello 31.08, in quanto istituisce un elenco di professionisti presso l'ISPRA ai quali affidare incarichi peritali nell'ambito delle indagini per reati ambientali; Di Lello 31.09, in quanto reca modifiche al decreto legge n. 136 del 2013 in ordine alle competenze della Commissione istituita ai sensi del medesimo decreto legge al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania; Terrosi 31.010, in quanto interviene sulla disciplina vigente in materia di detrazioni delle spese per interventi di miglioramento ambientale; Pastorelli 31.014, in quanto reca disposizioni in materia di benefici per i lavoratori esposti all'amianto; Paolo Russo 31.02, 31.03 e 31.01 che intervengono sulla disciplina in materia di bonifiche di siti inquinati.
  Dichiara quindi inammissibili per carenza di compensazione le seguenti proposte emendative: Terzoni 1.01; Braga 2.03; Scotto 3.03; Braga 4.6; Manfredi 4.8; Abrignani 4.18; Castiello 4.21; Grimoldi 5.5; Marzana 8.2; Marzana 8.4; Schullian 8.03; Braga 8.09; Segoni 9.36; Realacci 10.1; Cominelli 10.11; Zaratti 11.37; Carrescia 12.37; Pastorelli 12.06; Carrescia 13.11; Carrescia 14.4; Mannino 14.10; Vignaroli 14.12; Pastorelli 14.08; Schullian 15.01; Braga 22.6; Caon 22.06; Caparini 22.08; Grimoldi 23.1; Mariani 24.3; Daga 25.5 e 25.6; Terrosi 31.010; Braga 31.012 e Pastorelli 31.014.
  Dichiara poi inammissibili per inidoneità di copertura le proposte emendative Catalano 6.03e Daga 24.6.
  Infine dichiara inammissibile per carenza di compensazione e inidoneità di copertura l'emendamento Pellegrino 25.8

  Alberto ZOLEZZI (M5S) invita il presidente a riconsiderare la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento Vignaroli 14.12.

  Claudia MANNINO (M5S) invita il presidente a riconsiderare la valutazione di inammissibilità per carenza di compensazione dell'emendamento a sua firma 14.10.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime perplessità sulla valutazione di inammissibilità dell'emendamento a sua prima firma 23.10, sottolineando l'ampiezza dei temi trattati nel provvedimento.

  Ermete REALACCI, presidente, nel sottolineare l'esigenza che l'esame degli emendamenti presentati si concluda entro la pausa estiva, propone di fissare alle ore 19 della giornata odierna il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame della valutazione di inammissibilità testè formulata.

  La Commissione concorda.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.20.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo CERA (PI), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il nuovo testo del disegno di legge C. 2498 recante la disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo come risultante al termine dell'esame degli emendamenti da parte della III Commissione.
  Fa notare che il disegno di legge è stato già approvato dal Senato ed è frutto di un lungo confronto e di ampie riflessioni tra i diversi attori coinvolti nella cooperazione internazionale, oltre ad essere stato oggetto di un'ampia condivisione tra le diverse forze politiche sia al Senato che presso la Commissione di merito alla Camera.
  Il disegno di legge in esame prova a riformare la legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvata in un contesto in cui la realtà della cooperazione allo sviluppo era ben diverso ed è andato modificandosi negli anni a livello di attori, di interlocutori, di Paesi partner, per cui è divenuta ormai un'esigenza imprescindibile adattare lo strumento normativo a una visione della cooperazione quale investimento strategico nell'interesse del Sistema Italia, cioè quale strumento di promozione della pace e dello sviluppo internazionale.
  La riforma della disciplina sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo recata dal disegno di legge in esame, che consta di 33 articoli, presenta diversi punti qualificanti. In primo luogo segnala che all'articolo 1 si stabilisce che la cooperazione non è solo parte «integrante» delle politica estera nazionale, ma diventa parte «qualificante» della presenza internazionale.
  La promozione della coerenza delle politiche e del coordinamento delle stesse è affidata al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), disciplinato all'articolo 15, che assume un ruolo chiave volto ad assicurare quella coerenza delle politiche internazionali dell'Italia che risolva ogni contraddizione tra le finalità perseguite dalla cooperazione e quelle azioni di governo che pure hanno un impatto internazionale, ma che non si caratterizzano tecnicamente quale cooperazione allo sviluppo. Il CICS svolgerà il suo ruolo di coordinamento sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione approvato entro il 31 marzo di ciascun anno dal Consiglio dei Ministri e sottoposto al parere preventivo delle Commissioni parlamentari competenti.
  Degno di particolare considerazione è il nuovo ruolo del Ministero degli affari esteri, che assume la denominazione di Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), e che resta attore centrale, ma non esclusivo, dell'azione di cooperazione.Viene prevista la possibilità per il Ministro degli affari esteri di conferire la delega in materia di cooperazione allo sviluppo ad un vice ministro; viene ribadita l'azione di preparazione, istruttoria e orientamento delle scelte di politica internazionale propria del Ministero degli affari esteri; viene rafforzata la posizione di interlocuzione nei confronti delle altre amministrazioni centrali, delle regioni e degli enti locali.
  Il MAECI concentra le proprie prerogative sulla dimensione strategica e politica dell'azione di cooperazione rimettendosi invece gli aspetti attuativi all'Agenzia della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 17.Pag. 185
  L'Agenzia si colloca sotto il potere di vigilanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione con una larga capacità di azione grazie a una personalità giuridica autonoma, a un proprio bilancio e a una propria organizzazione, nonchè a un regolamento contabile più snello. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 l'Agenzia, nel quadro degli indirizzi politici recati dal citato Documento e del coordinamento del CICS, svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione; inoltre, su richiesta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, essa contribuisce alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione allo sviluppo. La norma stabilisce che per la realizzazione delle singole iniziative, l'Agenzia, salvo quando si richieda il suo intervento diretto, operi o attraverso i soggetti individuati al successivo capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente e con i princìpi stabiliti dall'Unione europea, o attraverso partner internazionali.
  Ciò premesso sull'impianto generale del provvedimento in esame, fa notare che esso investe le competenze della VIII Commissione in quanto la cooperazione internazionale allo sviluppo ha tra i suoi obiettivi fondamentali la promozione di uno sviluppo sostenibile che è indubbiamente uno dei temi di stretto interesse della Commissione Ambiente.
  Ritenendo che l'esplicita menzione di tale forma di sviluppo tra i fini della cooperazione internazionale allo sviluppo non possa che essere oggetto di condivisione, considerato che la riduzione delle disuguaglianze e il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni non possa prescindere da uno sviluppo che si fondi su un utilizzo sostenibile delle risorse naturali, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, precisando che la Commissione di merito non ha ancora concluso l'esame degli emendamenti presentati al decreto legge in questione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 260 del 10 luglio 2014:
   a pagina 183, allegato n. 4, prima riga, le parole: «5-02302» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «5-02918».

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