CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 14.

  Michele PELILLO, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di esaminare prima il disegno di legge C. 2498, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo e poi il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
C. 2498 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO, presidente, nel rilevare come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2498, approvato dal Senato, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo, come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione nel corso dell'esame in sede referente, avverte che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro la seduta odierna, dal momento che la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella mattinata di domani.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come il disegno di legge, che si compone di 34 articoli, suddivisi in 7 capi, rechi talune disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze. Si tratta, in particolare, di previsioni contenute negli articoli 5, 8, 21-bis, 25, 26, 27, 30, commi 4 e 5 e 31, comma 7.Pag. 139
  L'articolo 5 disciplina le iniziative in ambito multilaterale. In tale ambito segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, il quale stabilisce che rientra nell'ambito dell'aiuto pubblico allo sviluppo la partecipazione anche finanziaria dell'Italia all'attività di organismi internazionali e al capitale di banche e fondi di sviluppo multilaterali. La disposizione specifica che le modalità di tale partecipazione devono permettere il controllo delle iniziative, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi. In connessione con il comma 1, il comma 5 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi in materia stabiliti dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e dal Documento triennale di programmazione e di indirizzo sulle attività di cooperazione di cui all'articolo 12.
  Rileva quindi come, in base al comma 2, le iniziative in ambito multilaterale si possano realizzare, oltre che con contributi al bilancio generale di organizzazioni internazionali, anche mediante il finanziamento sia di iniziative di cooperazione promosse e realizzate dalle stesse organizzazioni sia di iniziative di cooperazione promosse dall'Italia e affidate per la loro realizzazione alle organizzazioni internazionali. In tale ultimo caso i contributi saranno disciplinati da uno specifico accordo che determini i contenuti dell'iniziativa, le rispettive responsabilità e le modalità per i relativi controlli. Il comma 3 ricomprende nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di APS concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale, mentre, ai sensi del comma 4, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale cura le relazioni con le organizzazioni internazionali e gli enti intergovernativi competenti in materia di cooperazione allo sviluppo e stabilisce l'entità complessiva dei finanziamenti annuali erogati a ciascuno di essi. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17 eroga invece i contributi previsti dal comma 2, previa approvazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito dall'articolo 21.
  Passando a illustrare l'articolo 8, rileva come esso preveda, al comma 1, la possibilità che il Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, e previa delibera del Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo istituito dall'articolo 21, autorizzi uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, crediti a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi partner a valere sul Fondo rotativo fuori bilancio per la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo. In tale ambito, il comma 2 specifica che tali crediti possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cooperazione.
  Segnala inoltre come l'articolo 21-bis, inserito dal Senato, stabilisca, al comma 1, il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, prevedendo che essa possa assolvere ai compiti di Istituzione Finanziaria per le predette attività di cooperazione.
  In tale contesto il comma 2 specifica che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e l'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo possono stipulare apposita convenzione con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per le finalità di erogazione dei crediti prevista dall'articolo 8, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione Pag. 140europea. Il comma 3 stabilisce che la Cassa depositi e prestiti può destinare risorse proprie ad iniziative rispondenti alle finalità della legge, anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali, previo parere favorevole del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo istituito dall'articolo 21.
  Con riguardo all'articolo 25, fa presente che esso disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali il comma 2 indica ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché le organizzazioni che godono dello status consultivo da almeno quattro anni presso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e che, in base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Il comma 4 specifica che i soggetti iscritti a tale elenco potranno usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di APS dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 4-bis, inserito dal Senato, ai sensi del quale le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 3 sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.
  L'articolo 26 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale indicati dal comma 1. In tale ambito, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, segnala i commi da 3 a 5. In particolare, il comma 3 prevede che una parte del fondo rotativo fuori bilancio per la cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo richiamato dall'articolo 8 sia destinata a:
   a) concedere a imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS;
   b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovono lo sviluppo dei Paesi partner;
   c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi ai sensi della lettera a).

  Ai sensi del comma 4 il CICS ha il compito di stabilire:
   a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità sopra ricordate;
   b) i criteri per la selezione delle iniziative che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri, privilegiando la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
   c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi i crediti.

  Il comma 4 prevede che agli istituti finanziari gestori individuati ai sensi dell'articolo 8 sono affidate, con convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei crediti previsti dall'articolo 26, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia, congiuntamente all'istituto gestore. Inoltre la disposizione estende alle iniziative di finanziamento indicate dal comma 3 le medesime procedure previste dall'articolo 8.
  In relazione all'articolo 27, fa presente come esso riguardi l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale e che, in seguito a una modifica apportata al Senato, il comma 1 Pag. 141prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sia convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale. Il comma 1-bis, introdotto dal Senato, riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione, stabilendo inoltre che il personale può essere impiegato anche a titolo volontario, senza istituzione di un rapporto di lavoro, mentre, ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, il comma 2 prevede il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta.
  In tale contesto il comma 3 specifica che il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 6, il quale precisa che gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto e il comma 8, il quale, nel medesimo contesto, precisa che gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi in capo alle organizzazioni della società civile e agli altri soggetti senza finalità di lucro indicati dall'articolo 25, derivanti dal contratto col personale impegnato all'estero in attività di operazione, sono commisurati a compensi convenzionali che saranno determinati annualmente con decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il comma 10, introdotto al Senato, stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato.
  Passando a illustrare l'articolo 30 segnala come esso, al comma 1, elenchi le abrogazioni espresse di una serie di atti normativi e singole disposizioni, abrogazioni che saranno in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e come, fra le norme abrogate, sia compresa la legge n. 49 del 1987, che reca la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
  I commi 2 e 3 recano inoltre alcune modifiche:
   al decreto legislativo n. 300 del 1999, relativamente ai compiti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
   al decreto legislativo n. 165 del 2006 (recante la disciplina dell'impresa sociale), inserendo tra i beni e servizi di utilità sociale quelli prodotti o scambiati nel settore della cooperazione allo sviluppo.

  In tale contesto segnala, per quel che riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, i commi 4 e 5, inseriti dal Senato. Il comma 4 interviene sull'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 (recante la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), inserendo tra i settori nei quali devono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) anche l'attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazione.
  Al riguardo rammenta che la qualifica di ONLUS comporta una serie di agevolazioni tributarie, relative. In estrema sintesi:
   ai fini delle imposte sui redditi:
    1) ai sensi dell'articolo 150 del TUIR, per le ONLUS, ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale e i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile; Pag. 142
    2) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS sono deducibili dal reddito imponibile;
    3) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 53, comma 2, e dell'articolo 85, comma 2, del TUIR);
    4) sui contributi corrisposti alle ONLUS dagli enti pubblici non si applica la ritenuta alla fonte cui all'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e sui redditi di capitale di cui all'articolo 41 del TUIR corrisposti alle ONLUS, le ritenute alla fonte sono effettuate a titolo di imposta;
   ai fini IVA:
    1) non sono imponibili le cessioni gratuite di beni fatte alle ONLUS;
    2) le derrate alimentari, i prodotti farmaceutici, nonché i beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto;
    3) non costituiscono operazioni imponibili le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle ONLUS;
    4) le ONLUS, limitatamente alle operazioni riconducibili alle attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
   le ONLUS concorrono alla ripartizione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF in ragione delle opzioni esercitate dai contribuenti in favore di ciascuna di esse;
   i trasferimenti a favore ONLUS sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni;
   gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da ONLUS sono esenti dalle imposte di bollo;
   gli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative;
   i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti;
   gli atti costitutivi e le modifiche statutarie concernenti le ONLUS sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa;
   l'imposta sugli spettacoli non è dovuta per le attività spettacolistiche svolte occasionalmente dalle ONLUS.

  Il comma 5 modifica l'articolo 5 del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di integrare le competenze della Cassa depositi e prestiti nel senso di comprendervi anche il compimento, attraverso la gestione separata di cui al comma 8 del medesimo articolo 5 (utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato, ovvero fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da Pag. 143altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato) di operazioni di cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali e/o sovranazionali, le quali possono essere svolte anche indirettamente, per il tramite di società partecipate dalla stessa Cassa depositi e prestiti.
  In tale ambito specifica come il comma 5 preveda inoltre è previsto che i criteri e le modalità per l'effettuazione delle predette operazioni di cofinanziamento siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Con riguardo all'articolo 31, rileva come esso rechi disposizioni transitorie al fine, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi e in corso di realizzazione ai sensi della legge n. 49 del 1987. In particolare il comma 1 specifica che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17.
  A decorrere dalla stessa data il comma 6 dispone la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare, ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
  In tale contesto richiama, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 7, inserito dal Senato, in base al quale le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo riconosciute idonee a svolgere tale attività ai sensi dell'articolo 28 della citata legge n. 49 del 1987 (ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla stessa legge n. 49), e che sono considerate ONLUS ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997, al momento dell'entrata in vigore della legge, sono iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS prevista dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 460. Ricorda, infatti, che, come illustrato in precedenza, il riconoscimento della qualifica di ONLUS comporta il riconoscimento di un articolato regime tributario di favore.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni del provvedimento estranee ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1, il quale definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, specificando, al comma 1, che la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, si ispira ai princìpi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui princìpi di interdipendenza e partenariato. Fa altresì presente che al comma 2 sono indicati gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, i quali, in conformità coi programmi e con le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali e dall'Unione europea, sono:
   a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile;
   b) tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i princìpi di democrazia e dello Stato di diritto;
   c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

  Il comma 3 specifica che l'aiuto umanitario è attuato secondo i princìpi del diritto internazionale in materia, mentre il comma 4 indica che l'Italia promuove l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale, alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile. Pag. 144
  In relazione all'articolo 2, segnala come esso indichi, al comma 1, che i destinatari dell'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo sono le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i princìpi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte e come, più in generale, il comma 2 indichi l'impegno che le politiche dell'Italia, anche non direttamente inerenti alla cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità ed i princìpi ispiratori della legge. Il comma 3 assicura che nella realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo l'Italia sia assicurato il rispetto dei princìpi di efficacia concordati a livello internazionale, in particolare quelli della piena appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner, dell'allineamento degli interventi alle priorità stabilite dagli stessi Paesi partner e dell'uso di sistemi locali, dell'armonizzazione e coordinamento tra donatori, della gestione basata sui risultati e della responsabilità reciproca, nonché di criteri di efficienza, trasparenza ed economicità. Inoltre il comma 4 prevede che nelle attività di cooperazione allo sviluppo si privilegi, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea e con standard di normale efficienza, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il comma 5 specifica che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento o lo svolgimento di attività militari. Ai sensi del comma 6, la politica di cooperazione italiana contribuisce a politiche migratorie condivise con i Paesi partner, ispirate alla tutela dei diritti umani ed al rispetto delle norme europee e internazionali.
  Rileva quindi come l'articolo 3 sostituisca, ovunque ricorra, la denominazione «Ministero degli affari esteri» sostituendola con quella «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
  L'articolo 4 definisce gli ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo, stabilendo che l'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, denominato «aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», si articola in:
   a) iniziative in ambito multilaterale;
   b) partecipazione ai programmi di cooperazione dell'Unione europea;
   c) iniziative a dono nell'ambito di relazioni bilaterali;
   d) iniziative finanziate con crediti concessionali;
   e) iniziative di partenariato territoriale;
   f) interventi internazionali di emergenza umanitaria;
   g) contributi ad iniziative della società civile.

  L'articolo 6 disciplina la partecipazione dell'Italia alla definizione delle politiche europee e ai programmi di sviluppo dell'Unione europea, imponendo, al comma 1, l'armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e prevedendo, al comma 2, la partecipazione alla cooperazione indiretta facendo ricorso di norma all'Agenzia per la cooperazione. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi contenuti nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo previsto dall'articolo 12.
  L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, che, ai sensi del comma 1, saranno finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia italiana Pag. 145per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17. La disposizione afferma inoltre il principio di appropriazione dei processi di sviluppo da parte dei Paesi partner (secondo il principio di ownership) e quello di coinvolgimento delle comunità locali. Il comma 2 prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati partner mentre il comma 3 ribadisce la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi, riconoscendo e valorizzando le espressioni della società civile operanti nei Paesi partner, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
  Rileva inoltre come l'articolo 9 disciplini la materia del partenariato territoriale, riconoscendo a tal fine il ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che, ai sensi del comma 2, possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo avvalendosi, di norma, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 17 e come, in tale ambito, il comma 1 specifichi che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relative alla cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge o in altre leggi dello Stato ovvero che da esse siano desumibili.
  L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori e stabilendo, ai sensi del comma 1, che tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche avvalendosi dei soggetti della cooperazione elencati al capo V che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia, nonché, ove possibile, di soggetti in loco per gli interventi di primissima emergenza. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile.
  L'articolo 11, comma 1, attribuisce al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, prevedendo che il Ministro ne stabilisce gli indirizzi e ne assicura l'unitarietà e il coordinamento. Allo stesso Ministro spetta inoltre il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione. Il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale conferisca in materia una delega a un Viceministro, il quale sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale.
  Ai sensi del comma 1 dell'articolo 12 viene introdotto il Documento triennale di programmazione e di indirizzo, che deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il Documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. In base al comma 2, tale Documento individua le linee generali d'indirizzo strategico triennale, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, le priorità geografiche e i settori in cui sarà attuata la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 3, prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo. In base al comma 4, al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze, una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, che dia conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali, quantificandone i relativi oneri, nonché rendicontando in modo dettagliato i progetti finanziati, con riferimento agli esiti, alle Pag. 146aziende o organizzazioni che hanno beneficiato delle erogazioni, nonché delle retribuzioni dei funzionari pubblici e dei collaboratori o consulenti coinvolti. Il comma 4-bis dispone inoltre che gli stanziamenti triennali per la cooperazione individuati nella legge di bilancio non possono subire riduzioni, al fine di garantire in tal modo l'assunzione di impegni internazionali certi
  Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 13, in base al quale le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente, nonché sugli schemi di regolamento di adozione dello statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e di riordino del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 14 prevede, al comma 1, che nello stato di previsione del Ministero degli esteri e della cooperazione sia inserito un Allegato che indichi tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento di politiche di APS. Il comma 2 prevede inoltre che al Rendiconto generale dello Stato sia allegata una relazione, curata dallo stesso Ministero degli esteri e della cooperazione, contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti, nonché i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.
  In tale contesto, segnala come l'articolo 15 istituisca, al comma 1, il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo e come, ai sensi del comma 2, facciano parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (che ne è vicepresidente) il Viceministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione. Ai sensi dei commi 3 e 4 il CICS, sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo, verifica la coerenza e il coordinamento delle attività di APS; inoltre il CICS, nel corso del procedimento di formazione del disegno di legge di stabilità, rappresenta le esigenze finanziarie necessarie per l'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e propone la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero, sulla base del predetto Documento triennale, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziate a tale fine. Ai sensi del comma 9 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fornisce supporto tecnico, operativo e logistico al CICS.
  L'articolo 16 prevede, al comma 1, l'istituzione, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte le principali reti di soggetti pubblici e privati, profit e non profit, della cooperazione, delle università e del volontariato. Specifica inoltre come il Consiglio, definito dal comma 2 quale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisca almeno una volta l'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione, o del Viceministro delegato, ed abbia funzioni consultive attinenti, in particolare, alla coerenza delle scelte politiche, alle strategie e alla programmazione della cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 17 istituisce, al comma 1, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, cui è riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico, che è sottoposta alla vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 2 precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale Pag. 147di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione, contribuendo inoltre alla programmazione annuale dell'azione di cooperazione.
  Il comma 4 dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni, mentre il comma 5 disciplina la procedura ad evidenza pubblica di nomina del Direttore dell'Agenzia, cui il comma 6 assegna il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità.
  In tale ambito, il comma 7 stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma e che altre sedi possono essere istituite – e soppresse – con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto e il comma 8 disciplina l'invio all'estero di personale dell'Agenzia. I commi da 9 a 12 attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico in conformità con quello del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. È inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti.
  Il comma 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto col quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, che vengono puntualmente elencate nella norma.
  Passando a illustrare l'articolo 18, segnala come esso, al comma 1, attribuisca autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ed elenchi, al comma 2, le risorse finanziarie ad essa attribuibili, tra le quali si prevede anche il ricorso a una percentuale pari al 25 per cento della quota statale dell'8 per mille dell'IRPEF, definendo inoltre, al comma 4, le risorse riservate ad attività di APS come impignorabili.
  L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ai sensi del comma 1 la definizione della dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del Consiglio o dal Ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi da 2 a 6 dettagliano le procedure di copertura dell'organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura.
  Specifica quindi, quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, come il comma 7 chiarisca che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, non sarà possibile ricollocare il suddetto personale in altro ufficio sito nello stesso o in altro Paese. Il comma 8, introdotto nel corso dell'esame al Senato, precisa che, dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale, coperti dall'articolo 32, comma 2.
  L'articolo 20 ridefinisce il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione rinviando, al comma 1, all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.
  Il comma 2 precisa l'ambito delle competenze della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo che, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, Pag. 148è chiamata a coadiuvare il Ministro e il Viceministro della cooperazione allo sviluppo.
  L'articolo 21 istituisce, al comma 1, il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, mentre, ai sensi del comma 2, il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Viceministro delegato, ed è composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal Direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Al Comitato partecipano anche, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno, i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza. Il comma 3 specifica le competenze del Comitato, cui spetta l'approvazione di tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a 2 milioni di euro, la delibera sulle singole iniziative da finanziare a valere sul Fondo rotativo per i crediti erogati ai sensi dell'articolo 8, nonché la programmazione annuale dei Paesi e aree di intervento della cooperazione.
  Rileva come, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, come riformulato in seguito all'esame del Senato, la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo, precisando che tale sistema è costituito da soggetti pubblici e privati e il comma 2 elenca i soggetti del sistema della cooperazione, che sono: amministrazioni dello stato, università ed enti pubblici, regioni ed enti locali, organizzazioni della società civile e altri soggetti senza fine di lucro, nonché, a seguito di un emendamento approvato al Senato, soggetti con finalità di lucro, qualora agiscano con modalità conformi ai principi della legge e aderiscano a determinati standard.
  L'articolo 23 disciplina nel dettaglio la partecipazione di amministrazioni, università ed enti pubblici alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, mentre l'articolo 24 disciplina la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, prevedendo in entrambi i casi il coinvolgimento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, anche attraverso la concessione di contributi.
  L'articolo 28 disciplina i partenariati internazionali, prevedendo che siano favorite collaborazioni istituzionali con governi dei Paesi partner, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, Unione europea, altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.
  L'articolo 29 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua un percorso di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo agli impegni assunti a livello internazionale.
  L'articolo 32 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento. In particolare, ai sensi del comma 1, agli oneri derivanti dall'articolo 17, pari ad euro 2.120.000 per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 2 prevede invece che agli oneri derivanti dalle spese di personale di cui all'articolo 19, pari a euro 5.309.466 per l'anno 2015 e euro 5.286.742 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge n. 49 del 1987 (recante la disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come determinati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità 2014.
  Sottolinea quindi come il comma 3 rechi invece la clausola sul monitoraggio degli oneri del comma 2, stabilendo, nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante Pag. 149dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui nel programma «Cooperazione allo sviluppo» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  L'articolo 33 disciplina l'entrata in vigore della legge.
  Sottolinea quindi come l'intervento legislativo intenda realizzare una riforma della cooperazione internazionale allo sviluppo attesa da molti anni, rilevando peraltro come al testo siano state apportate molte e positive modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Decreto-legge 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Federico GINATO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione Affari costituzionali, il disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, reca alcune disposizioni che interessano, a vario titolo, i profili di competenza della Commissione Finanze. Si tratta, in particolare, di alcune previsioni contenute negli articoli 21, 22, 28, 46, 49 e 53.
  Per quanto riguarda l'articolo 21, il quale unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni, segnala come la disposizione, al comma 1, sopprima la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, nonché l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale e assegni le funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti.
  Inoltre, il comma 2 introduce nel Comitato di gestione della Scuola nazionale rappresentanti delle Scuole soppresse, mentre i commi da 4 a 6 dettano disposizioni in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e del personale non docente degli organismi soppressi.
  L'articolo 22 reca una serie di disposizioni relative alle autorità indipendenti.
  In particolare, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità. Tale divieto di nomina vige per due anni dalla cessazione dell'incarico e, in caso di violazione, ne comporta la decadenza. Tale divieto riguarda, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, i componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché delle seguenti altre autorità:
   autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
   autorità di regolazione dei trasporti;
   autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEG);Pag. 150
   autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM);
   garante per la protezione dei dati personali;
   autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
   commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP);
   commissione di garanzia per l'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Rispetto alla classificazione tradizionale delle autorità indipendenti, sono escluse dalla norma l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) che, in seguito alla trasformazione in Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), non è più riconducibile al modello delle autorità, in quanto presenta i caratteri di ente pubblico strumentale, e l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che viene soppressa ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge.
  Fa presente come l'innovazione introdotta dal comma 1 si affianchi alla previsione, contenuta nel l'articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha uniformato la disciplina del mandato dei componenti di tutte le autorità indipendenti, escludendo la possibilità di essere confermati alla cessazione dalla carica. In tal modo, si è stabilito un divieto di rinnovo consecutivo della carica, ferme restando le disposizioni di settore che prevedono, per la Banca d'Italia, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero, la rinnovabilità non consecutiva dell'incarico.
  In tale contesto rammenta che il citato decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito la riduzione dei componenti di tutte le autorità indipendenti, ad eccezione della Banca d'Italia e dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali ed ha inoltre esteso a tutte le autorità il principio della prevalenza del voto del presidente in sede deliberante, nel caso in cui il numero dei componenti, incluso il presidente, risulti pari, principio fino a quel momento previsto solo per l'Autorità garante per la protezione dei dati personali.
  Anche per quanto riguarda la durata del mandato rileva quindi come l'articolo 47-quater del decreto-legge n. 248 del 2007 abbia realizzato una sostanziale «omogeneizzazione» del quadro normativo relativo sia alla durata in carica dei membri delle autorità sia alla possibilità di rinnovare l'incarico, nel senso indicato dall'Unione europea per alcuni settori. Pertanto, a decorrere dal 2008, la durata del mandato di tutti i componenti della CONSOB, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture è stata equiparata a quella già prevista per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pari a sette anni, senza possibilità di rinnovo. Con specifico riferimento alla CONSOB, il comma 2, inserendo un nuovo articolo 29-bis nella legge n. 262 del 2005, introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti a tempo indeterminato, nei quattro anni successivi alla cessazione dell'incarico, il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza, specificando che i contratti conclusi in violazione di tale norma sono nulli.
  In materia di incompatibilità ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, il presidente e i membri della CONSOB non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti Pag. 151statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.
  Ricorda che il Regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB (adottato con delibera CONSOB n. 8674 del 17 novembre 1994 e successivamente modificato) stabilisce che i componenti di nuova nomina, nella prima riunione cui partecipino, debbano dichiarare formalmente, assumendosi la responsabilità, di non versare in alcuna delle predette situazioni di incompatibilità; ove invece un componente incorra in una delle predette cause di incompatibilità la Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale il componente è tenuto ad esercitare l'opzione. Trascorso il termine, ove non sia cessata la causa di incompatibilità ovvero il componente non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri sulle cause di decadenza dall'ufficio sussistenti nei confronti del componente medesimo. La comunicazione predetta, salvo diversa deliberazione della Commissione, comporta la sospensione dalle funzioni del componente fino alla adozione del provvedimento di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri.
  In generale rammenta che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 14 del 1978, fatte salve le incompatibilità sancite da leggi speciali, le nomine alle cariche di presidenti e vicepresidenti di istituti e di enti pubblici, anche economici (effettuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri ed dai singoli Ministri) sono incompatibili con le funzioni di:
   membro del Parlamento e dei consigli regionali;
   dipendente dall'amministrazione cui compete la vigilanza o dei Ministeri del bilancio, del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali;
   dipendente dello Stato che comunque assolva mansioni inerenti all'esercizio della vigilanza sugli enti ed istituti;
   membro dei consigli superiori o di altri organi consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti degli organi degli enti ed istituti;
   magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
   avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;
   appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

  Ulteriori disposizioni relative alla CONSOB sono contenute nei commi da 13 a 16 i quali ripristinano il numero di cinque componenti dell'Autorità, in precedenza abbassato a tre per effetto del decreto-legge n. 201 del 2011.
  In tale contesto, rileva come, in analogia con quanto stabilito per la CONSOB, il comma 3 estenda ai dirigenti a tempo indeterminato delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità il regime delle incompatibilità successive, già previsto per i componenti delle medesime autorità dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 481 del 1995, la quale vieta (prevedendo come sanzione sanzioni amministrative pecuniarie) ai componenti, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Ai sensi della lettera b) del comma 3, sia per la CONSOB sia per le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità istituite ai sensi della legge n. 481 del 1995 (Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), viene introdotta la deroga in base alla quale il divieto introdotto non si applica ai dirigenti che negli ultimi quattro anni di servizio sono stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto.Pag. 152
  In riferimento all'uso dell'espressione «uffici di supporto», ricorda che, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle autorità, i diversi regolamenti interni disciplinano l'articolazione organizzativa delle stesse, prevedendo in alcuni casi anche uffici con funzioni di supporto al Presidente o ai componenti, denominati variamente a seconda della singola Autorità (uffici di diretta collaborazione, gabinetto, segreterie, ecc.).
  In merito alla formulazione dei commi 2 e 3, segnala l'opportunità, onde evitare incertezze in sede applicativa, di specificare più puntualmente gli uffici ai cui responsabili non si applica l'incompatibilità prevista dai medesimi commi 2 e 3, considerata la eterogeneità degli ordinamenti interni delle diverse autorità.
  Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie autorità indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni tra gli stessi organismi, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità delle procedure, mentre il secondo e il terzo periodo del comma sanciscono la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 e prima della stipula della convenzione, o in violazione degli obblighi indicati, nonché delle successive eventuali assunzioni, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014. Il comma 5 dispone che dal 1o luglio 2014, gli organismi richiamati – ad esclusione dell'Autorità di regolazione dei trasporti – provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
  Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1o ottobre 2014 le autorità di cui al comma 1 (CONSOB, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, servizi e forniture, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Garante per la protezione dei dati personali, Autorità nazionale anticorruzione e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali) riducono la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. La disposizione specifica che gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, al fine di rispettare tali limiti.
  Al riguardo rileva come l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 abbia già posto ulteriori limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'ISTAT, tra le quali sono già comprese quasi tutte le autorità indipendenti di cui al comma 1 dell'articolo 22.
  Il comma 7 prescrive che, entro il 31 dicembre 2014, le autorità di cui al comma 1 provvedano alla gestione unitaria per almeno tre dei seguenti servizi:
   affari generali;
   servizi finanziari e contabili;
   acquisti e appalti;
   amministrazione del personale;
   gestione del patrimonio;
   servizi tecnici e logistici;
   sistemi informativi ed informatici.

  Segnala inoltre come il comma 8 intervenga sulle procedure di acquisto delle autorità indipendenti, ricomprendendo queste ultime tra i soggetti per i quali è prevista:
   la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro della Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;Pag. 153
   l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

  Il comma 9 prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali), stabilendo inoltre che le predette autorità devono trasferire in tale sede comune i propri uffici entro il 30 giugno 2015. Il terzo periodo del comma prevede analoga procedura per le sedi in Roma della CONSOB, dell'Antitrust, del Garante della privacy e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni.
  In merito a tale tematica ricorda che la sede centrale in Roma della CONSOB, la quale ha 619 dipendenti, è ubicata in un immobile di proprietà. Vi è poi a Roma una locazione attiva di quota parte del lastrico solare, per la durata di sei anni, con scadenza ottobre 2019, per il quale il canone annuo di locazione percepito nel 2013 è stato di euro 44.199,16.
  Rammenta quindi che la sede secondaria operativa si trova a Milano presso un immobile concesso in uso gratuito dal Comune di Milano per 60 anni, decorrenza luglio 1999, a fronte dell'avvenuto sostenimento da parte della Consob degli oneri per il risanamento conservativo dell'immobile e che un secondo immobile a Milano è in locazione passiva, per la durata di sei anni, con scadenza agosto 2016, per il quale il canone annuo di locazione versato nel 2013 euro è stato di euro 446.869,50.
  Rileva come, in connessione con il comma 9, il comma 10 abroghi la norma secondo cui più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città e come il comma 11 preveda, al primo periodo, l'applicazione, a decorrere dal 1o ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti della disposizione del comma 9 che prevede l'individuazione di una sede comune, in uno o più edifici contigui, per diverse autorità indipendenti. Conseguentemente, il secondo periodo del comma 11 dispone la soppressione della previsione che aveva stabilito l'individuazione con DPCM, entro il 31 dicembre 2013, «in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino» della sede dell'Autorità dei trasporti.
  Segnala come il comma 12 attribuisca alla competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio – in luogo del TAR Lombardia – la competenza a conoscere delle controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mentre i commi da 13 a 16 recano disposizioni concernenti specificamente l'ordinamento della CONSOB. In primo luogo, il comma 13 abroga l'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011, che aveva disposto la riduzione dei componenti della CONSOB da cinque a tre membri, compreso il Presidente: in forza di tale abrogazione i componenti della CONSOB tornano ad essere cinque, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  In tale contesto, illustra il comma 14, il quale reca le modifiche di coordinamento all'ordinamento della CONSOB (contenuto nel decreto-legge n. 94 del 1974) conseguenti all'abrogazione recata dal comma 13, ripristinando le disposizioni (abolite dai commi 2-bis e 2-ter del richiamato articolo 23 del decreto-legge n. 201) che richiedevano una maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere. Pag. 154
  Più in dettaglio, specifica come sia di nuovo richiesta la maggioranza qualificata di almeno quattro voti favorevoli per l'adozione delle seguenti delibere:
   adozione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento della Commissione;
   deliberazioni relative alla nomina del direttore generale e del vicedirettore generale;
   nomina del segretario generale;
   deliberazioni relative all'assunzione di dipendenti con contratto a tempo determinato.

  Specifica inoltre come rimanga invece vigente la maggioranza semplice per l'adozione delle seguenti delibere:
   attribuzione di incarichi e qualifiche dirigenziali;
   delibere relative alla possibilità di avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato;
   delibere relative all'inquadramento in ruolo di determinate categorie di personale.

  Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della CONSOB in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa CONSOB. A tal fine viene disposto che l'Autorità effettui corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. Il comma 16 fissa la decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate di cui al comma 14 dalla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della CONSOB.
  L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio, che rappresenta la principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, in quanto costituisce circa il 70 per cento delle entrate di tali enti.
  Al riguardo ricorda che la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta è determinata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria, sulla base del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire, da cui viene detratta una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema. I diritti annuali sono stabiliti in misura fissa, per i soggetti iscritti al Repertorio Economico Amministrativo (REA) e per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, mentre sono commisurati al fatturato dell'esercizio precedente per gli altri soggetti.
  La misura del diritto annuale può essere incrementata dalle camere di commercio fino a un massimo del venti per cento per il cofinanziamento di specifici progetti aventi per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza.
  Per l'anno 2013, il totale dell'importo del diritto annuale è stato pari a 780,5 milioni di euro.
  Passando a illustrare l'articolo 46, segnala come esso modifichi in più parti la legge n. 53 del 1994, recando disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, il comma 1, alle lettere da a) a c), generalizza anche per queste notificazioni l'utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l'autorizzazione del consiglio dell'ordine.
  In tale contesto segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la modifica recata dalla lettera d) del comma 1, in base alla quale, in caso di impiego di questa modalità di notificazione, sull'atto notificato non è dovuto il pagamento delle imposte di bollo.Pag. 155
  Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.
  In relazione all'articolo 49 rileva come esso intervenga sulla disciplina del processo tributario relativamente all'utilizzo della posta elettronica certificata. In particolare, la lettera a) del comma 1, aggiungendo un periodo alla fine del comma 1-bis dell'articolo 16 (comunicazioni e notificazioni), chiarisce che nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente, e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, la stessa parte può indicare l'indirizzo di posta (certificata) al quale vuol ricevere le comunicazioni.
  Al riguardo segnala come l'ultimo periodo della norma sul quale incide la modifica in esame già chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
  In tale contesto ricorda che l'utilizzo della PEC nell'ambito del processo tributario è stato introdotto dall'articolo 39, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011, il quale, con riferimento alle problematiche concernenti l'attuazione dei principi previsti dal codice dell'amministrazione digitale, ha introdotto alcune disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza e celerità del processo tributario, stabilendo innanzitutto che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata ovvero nell'ambito del Sistema pubblico di connettività se si tratta di pubbliche amministrazioni. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.
  In tale contesto sottolinea come la previsione di cui alla lettera a) risponda all'esigenza di potenziare l'utilizzo della posta elettronica certificata nel processo tributario, anche nell'ottica di contenere i costi per la spedizione della comunicazione a mezzo raccomandata. La lettera b) del comma 1 dispone che, qualora la parte non abbia indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
  Il comma 2 prevede che l'invito al pagamento del contributo unificato possa essere notificato anche mediante PEC. In caso di mancata elezione di domicilio, l'invito è depositato presso l'ufficio.
  A tale proposito rileva come la disposizione faccia comunque salvo il contenuto della convenzione con cui il Ministero della giustizia affida ad Equitalia Giustizia la gestione del credito, mediante le seguenti attività: a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito; b) iscrizione a ruolo del credito; a tale fine, il titolare dell'ufficio competente delega uno o più dipendenti della società stipulante alla sottoscrizione dei relativi ruoli.
  Passando a illustrare l'articolo 53, fa presente come esso disponga, al comma 1, la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario (18 milioni di euro per il 2014 e 52,5 milioni a decorrere dal 2015) conseguenti all'attuazione delle disposizioni del Capo II del decreto-legge, volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico. Le previsioni onerose sono in particolare, recate dall'articolo 46, comma 1, lettera d), che esclude il pagamento dell'imposta di bollo quando gli avvocati procedano a notificazioni attraverso posta elettronica certificata; e dall'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), che escludono il pagamento di diritti di copia quando la copia sia estratta, da soggetti abilitati, dai fascicoli informatici. A tale riguardo segnala come le risorse necessarie siano reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, modificando gli importi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  Il comma 2 reca una clausola di salvaguardia finanziaria, demandando al Ministro della giustizia il monitoraggio degli oneri in termini di minori entrate recati Pag. 156dal provvedimento in esame, con l'obbligo di riferire in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto agli oneri previsti, si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvederà con proprio decreto all'aumento del contributo unificato, nella misura necessaria a garantire la copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dal monitoraggio.
  In merito al comma 2 rileva l'opportunità di valutare con attenzione tale disposizione, che demanda ad un atto ministeriale la determinazione dell'importo di una prestazione patrimoniale indicata dalla legge, operando, sia pure in presenza di alcuni presupposti, una delegificazione della materia, senza peraltro indicare un parametro o un limite massimo al possibile aumento di tali importi.
  Per quel che concerne le altre previsioni del decreto-legge estranee agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala che l'articolo 1, il quale detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.
  In particolare, il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010). Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.
  Il comma 3 prevede una deroga, per il personale delle varie magistrature, alla revoca dei trattenimenti in servizio di dipendenti delle pubbliche amministrazioni disposta dal comma 2, prevedendo che, per garantire la funzionalità degli uffici giudiziari possano essere trattenuti in servizio fino al 31 dicembre 2015 (o, se di data anteriore, fino alla data di scadenza) i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché gli Avvocati dello Stato. Il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare.
  Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che abbiano maturato i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Segnala come il comma 6 rechi la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018. In particolare, con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, la disposizione stabilisce l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014. In connessione ai maggiori obiettivi di risparmio, si provvede altresì ad aumentare il complesso degli accantonamenti indisponibili da costituire sugli stanziamenti rimodulabili del bilancio dello Stato, nelle more della definizione degli interventi correttivi di spending review. Gli oneri relativi all'anno 2014 sono posti a carico del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori Pag. 157portuali in liquidazione, di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva come esso intervenga, al comma 1, sulla procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione del relativo iter. A tal fine viene previsto che il CSM provveda al conferimento di detti incarichi: nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva, entro la data del relativo ufficio; entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.
  In caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta. La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  Il comma 3 riduce da quattro a due anni, in via transitoria (per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015), il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, mentre il comma 4 modifica il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, con una delimitazione dell'area del controllo del giudice amministrativo e alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza.
  Illustra quindi l'articolo 3, il quale contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubbliche amministrazioni.
  In particolare il comma 1 rimodula le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018. In particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale «di ruolo». Inoltre, viene eliminato il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (cosiddetto limite capitario).
  Il comma 2 dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca e il comma 3 stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2, mentre il comma 4 prevede al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse.
  In tale ambito, evidenzia come il comma 5 stabilisca un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquiennio 2014-2018. Il comma 6 dispone la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo, mentre i commi da 7 a 10 operano, a fini di coordinamento legislativo, l'abrogazione o la modifica di specifiche norme previgenti in materia.
  Rileva come l'articolo 4 introduca una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione.
  In particolare, è prevista la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che Pag. 158l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Viene stabilito, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa.
  In tale contesto, rileva come si istituisca altresì un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  Passando a illustrare l'articolo 5, segnala come esso rechi disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
  In particolare il comma 1, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore; si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.
  Il comma 2 introduce, per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, la possibilità, per il personale in eccedenza, di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.
  L'articolo 6 prevede, al comma 1, che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito. La norma esclude dal divieto, in ogni caso, gli incarichi o cariche presso organi costituzionali. Il comma 2 specifica che il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  In merito all'articolo 7 segnala come esso disponga, al comma 1, la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, nelle pubbliche amministrazioni, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti prevedendo al comma 3 che con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.
  L'articolo 8, ai commi 1 e 2 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari, prevedendo l'obbligatorio collocamento in «fuori ruolo» quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Al medesimo fine si vieta il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per aggirare il limite decennale al collocamento fuori dai ruoli nell'arco della carriera.
  Il comma 3 reca una disciplina transitoria per gli incarichi in corso e fa salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.
  Il comma 4 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.
  Segnala quindi l'articolo 9, il quale interviene sulla disciplina degli onorari degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici.
  Il comma 1 abroga in primo luogo l'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i compensi Pag. 159di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato – in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione, nonché l'articolo 21, comma 3, del regio decreto n. 1611 del 1933 che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della P.A., nel caso di transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione, nonché in caso di compensazione (sia integrale che parziale) delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti. Inoltre si prevede che, in caso di sentenza favorevole alla PA, solo il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali.
  Nell'ipotesi che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche) il comma 2 stabilisce che ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali. Sulla base della normativa abrogata, tali compensi dovevano essere corrisposti dall'Erario.
  Il comma 3 reca una norma transitoria secondo cui il comma 2, nonché la indicata disciplina derogatoria per gli avvocati non dirigenti della PA del comma 1 si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali, mentre l'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali, nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Il comma 1 aumenta dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre il comma prevede, nel caso in cui i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, che questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.
  Il comma 3 fissa un limite massimo (pari al 10 per cento della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 4 stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori).
  Illustra quindi l'articolo 12, il quale istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.
  L'articolo 13 dispone che gli incentivi e i compensi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici, non sono più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico.
  L'articolo 14 interviene anzitutto, sulla disciplina relativa all'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato. Pag. 160In particolare, il comma 1 differisce dal 31 maggio 2014 al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013, mentre il comma 3 sospende, per il 2014, dell'indizione della procedura annuale di abilitazione scientifica nazionale, nelle more della revisione della disciplina. Il comma 4 differisce dal 31 ottobre 2014 al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013.
  Riguardo all'articolo 15 segnala come esso rechi disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica. In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.
  Inoltre il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1o gennaio 2013, per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Il comma 3 prevede altresì che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione. A tal fine, viene stabilita l'applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura.
  L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società.
  L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema.
  Il comma 2 stabilisce inoltre che, entro il medesimo termine e con le stesse modalità, il Dipartimento della funzione pubblica predispone un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, in cui le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati.
  I commi da 3 a 5 riguardano l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni.
  Illustra l'articolo 18 che, ai commi 1 e 2, sopprime, con decorrenza 1o ottobre 2014, tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del TAR: Brescia, Catania, Catanzaro, Latina, Lecce, Parma, Pag. 161Pescara e Salerno. A partire dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del TAR del capoluogo di regione. Il comma 3 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Il comma 4 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.
  Con riferimento all'articolo 19, segnala come esso, ai commi da 1 a 4, preveda la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Contestualmente, è previsto il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM.
  Il comma 8 prevede che nelle more dell'approvazione di tale piano, il Presidente dell'ANAC provvede allo svolgimento dei compiti alla stessa attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa AVCP.
  I commi 5 e 6 ridefiniscono le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuisce all'Autorità: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti. Il comma 15 assegna alla medesima Autorità le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2012. Il comma 7 attribuisce al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015.
  I commi da 9 a 11 trasferiscono invece al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione. Ai sensi del comma 14 tale riordino è completato con la soppressione del Comitato tecnico-scientico per il controllo strategico che operava presso la Presidenza del Consiglio. In base ai commi 12 e 13 l'Autorità nazionale anticorruzione perde, altresì, le funzioni in materia di qualità dei servizi pubblici.
  L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario, il quale ha il compito di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione e la prosecuzione dei progetti in corso, presentare uno specifico piano per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione. A decorrere dalla nomina del Commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.
  L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014 in materia di città metropolitane e di province.
  In particolare la disposizione attribuisce alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che Pag. 162operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.
  L'articolo interviene altresì sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1o luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.
  Ricorda quindi che l'articolo 24 stabilisce, al comma 1, che il Consiglio dei ministri approvi entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, la quale contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata. Il comma 2 dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Ai sensi del comma 3, nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 25, il quale contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. In particolare i commi 1 e 2 semplificano le procedure necessarie per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici.
  Il comma 3 semplifica la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno. Il comma 4 opera lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità, con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori. I commi 5 e 6 garantiscono al disabile o all'invalido civile la continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio alla maggiore età.
  I commi 7 e 8 escludono, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, le visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante. Il comma 9 introduce la facoltà, per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento, di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
  L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare, prevedendo che in attesa della sostituzione della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. Si specifica che la durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.Pag. 163
  In riferimento all'articolo 27 rileva come esso rechi la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario. Il comma 1 interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria, dettando limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie. In tale ambito viene specificato che:
   la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso, anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari;
   la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.

  Il comma 2 elimina la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri. I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.
  Con riguardo all'articolo 29, il quale reca disposizioni sulle cosiddette white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati, segnala, in particolare, il comma 1, che prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per tali imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. Il comma 2 prevede, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti, ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Laddove la prefettura dovesse negare l'iscrizione, si stabilisce la revoca degli affidamenti, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
  L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015.
  Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta «legge Severino» in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012).
  In particolare è previsto che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denuncia, oltre che all'autorità giudiziaria Pag. 164e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
  Passando a illustrare l'articolo 32, sottolinea come, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, esso detti una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione. In tali ipotesi, il comma 1 stabilisce che il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. In base al comma 2 il Prefetto – fatte le proprie valutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge. Ai sensi del comma 4 l'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Il comma 5 prevede la revoca del decreto di nomina degli amministratori nel caso di adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. In base al comma 7 durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi, ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratoti via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo.
  In tale contesto sottolinea come, qualora le citate indagini penali riguardino membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, il comma 8 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa. Ai sensi del comma 10 le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto.
  L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 S.p.a., di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
  L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
  L'articolo 35, comma 1, vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Ai sensi del comma 2 tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.
  Rileva inoltre come, intervenendo sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi, l'articolo 36 preveda che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. Pag. 165
  L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici. A tal fine viene introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
  L'articolo 38 stabilisce un termine certo di sessanta giorni per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, prevedendo, al comma 1, sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Le modifiche recate dal comma 2 prevedono, da un lato, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, dall'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.
  Evidenzia quindi come l'articolo 40 rechi disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici. In particolare, le modifiche recate all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo dal comma 1 prevedono:
   alla lettera a), un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di TAR e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 giorni solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio);
   alla lettera b), termini più brevi per il deposito delle sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni);
   alla lettera c), la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 giorni.

  Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge.
  L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine viene stabilito che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste, e viene modificata la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.
  L'articolo 42 prevede l'applicazione anche nel processo amministrativo delle disposizioni relative: alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.
  Illustra quindi l'articolo 43, il quale reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi Pag. 166contabili dinanzi alla Corte dei Conti. Il comma 1, che non obbliga all'utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Rinvia inoltre ad un decreto del Presidente della Corte dei conti la definizione delle regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. Il comma 3 chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.
  L'articolo 44 riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare il comma 1 dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014, prevede che per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014 e che fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche, stabilendo in tal caso che il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. Il comma 2 precisa, alla lettera a), che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente, affidando inoltre, alla lettera b), al Ministro della giustizia il compito di individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. La lettera c) del comma 2 introduce, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina – analoga a quella dei procedimenti civili davanti al tribunale – sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.
  L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).
  Passando a illustrare l'articolo 47, evidenzia come esso rechi disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.
  L'articolo 48, comma 1, modifica l'articolo 530 del codice di procedura civile in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, prevedendo che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate (dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.
  In relazione al contenuto dell'articolo 50, rileva come esso introduca l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. A tal fine il comma 1 inserisce nel decreto-legge n. 179 del 2012 un nuovo articolo 16-octies, il quale prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta da personale di cancelleria e da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono Pag. 167presso detti uffici un tirocinio formativo di 18 mesi ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense. Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile; inoltre dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale). La norma affida al Ministero della giustizia e al CSM il compito di attuare l'ufficio del processo.
  Il comma 2 integra il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 con la previsione che l'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell'attestazione dell'esito positivo del tirocinio.
  L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, prevedendo che:
   anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi in giorno festivo o prefestivo;
   se il messaggio di posta elettronica è troppo «pesante» per le specifiche tecniche del sistema, il messaggio stesso può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.

  Con riferimento all'articolo 52, segnala come esso riguardi i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. In particolare, il comma 1, lettera a), prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice, nonché di provvedimenti di quest'ultimo presenti nei fascicoli informatici equivalgono all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice. È previsto inoltre che le copie analogiche e informatiche estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale. La disposizione esclude comunque l'applicabilità delle previsioni appena descritte per gli atti processuali contenenti provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La lettera b) del medesimo comma 1 disciplina il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Inoltre, il comma 2 interviene sul diritto di copia dovuto relativamente agli atti processuali, anche su supporto diverso da quello cartaceo. In particolare viene previsto che il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati e che, parimenti, il diritto di copia autentica non è dovuto per l'estrazione di copie informatiche di atti processuali da parte dei difensori e degli ausiliari del giudice.
  L'articolo 54 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Michele PELILLO, presidente, chiede al relatore di chiarire meglio il senso dell'articolo Pag. 16846 del decreto-legge, il quale, da un lato, al comma 1, interviene sulla disciplina delle notificazioni mediante la posta elettronica certificata degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, e dall'altro, al comma 2, esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.

  Federico GINATO (PD), relatore, si riserva di approfondire la questione sollevata dal Presidente.

  Marco CAUSI (PD), per quanto riguarda gli aspetti del decreto-legge attinenti ai profili di competenza della Commissione Finanze, valuta, in particolare, favorevolmente, le previsioni dell'articolo 22 che riportano da tre a cinque il numero dei componenti della CONSOB, rilevando come il rafforzamento di tale Autorità risulti fondamentale per consentirle di affrontare nel modo più efficace i suoi compiti, che comportano, assai spesso, un'operatività quotidiana pressoché continua.
  Ritiene invece opportuno valutare ulteriormente le previsioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 22, che intendono concentrare in una sede comune nella città di Roma la collocazione di più Autorità, tra le quali anche la CONSOB, verificando se tali misure comporteranno reali effetti di risparmio, del resto non quantificati nella stessa Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, atteso che, come è noto, il livello dei prezzi risulta a Roma più elevato di altre città.
  Reputa altresì opportuno approfondire il contenuto dell'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 22, il quale, nell'introdurre una nuova procedura unitaria per il reclutamento del personale di varie Autorità indipendenti, sancisce la nullità delle procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge) ma fa tuttavia salve le procedure concorsuali in corso alla stessa data. A tale proposito reputa infatti necessario verificare se le predette procedure risultino o meno congruenti con le nuove norme introdotte in materia dal citato comma 4.
  Valuta altresì favorevolmente le previsioni dell'articolo 21 le quali prevedono l'unificazione delle diverse scuole di formazione esistenti presso le pubbliche amministrazioni, coinvolgendo in tale riforma anche la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, che pure ha una storia assai rilevante. Ritiene, infatti, che tale processo di unificazione appaia ormai inevitabile, nel quadro di una più generale razionalizzazione delle strutture della Pubblica Amministrazione.

  Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'articolo 53, il quale individua la copertura finanziaria dei minori oneri derivanti dalle previsioni del decreto-legge per l'attuazione del processo telematico attraverso l'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo nel processo civile, rileva l'opportunità di valutare attentamente se sia opportuno ricorrere ad un aumento del predetto contributo, già recentemente innalzato, considerando che l'inasprimento dei costi del processo potrebbe costituire un ostacolo rispetto all'utilizzo degli strumenti di difesa giudiziaria da parte dei cittadini.

  Michele PELILLO, presidente, considera di notevole interesse la questione sollevata dal deputato Pesco, chiedendo al rappresentante del Governo di fornire alla Commissione, ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento, una simulazione circa gli effetti complessivi derivanti dall'esclusione dal pagamento dell'imposta di bollo per le notificazioni effettuate attraverso la posta elettronica certificata, dall'esclusione dei diritti di copia per le copie estratte dai fascicoli informatici e dall'incremento del contributo unificato per l'iscrizione al ruolo. Ritiene, infatti, che, per quanto riguarda le controversie di importo meno rilevante, il combinato disposto di tali misure dovrebbe avere effetti favorevoli per i cittadini.

  Sebastiano BARBANTI (M5S) ritiene che la previsione, recata dall'articolo 22, Pag. 169circa l'incremento da 3 a 5 del numero dei componenti la CONSOB dovrebbe indurre ad una più ampia riflessione circa le modalità di nomina dei componenti di tale Autorità, al fine di assicurare la massima trasparenza e correttezza rispetto a tali scelte. A questo proposito ricorda come recentemente il Tesoro britannico abbia fatto ricorso ad una procedura di selezione pubblica, anche attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sulla stampa per la nomina di componenti della Banca d'Inghilterra. Ritiene che tale esperienza possa essere considerata esemplare anche per il nostro Paese, ed invita quindi le forze di maggioranza a valutare l'opportunità di integrare il provvedimento, al fine di intervenire sulle procedure di nomina della CONSOB, anche prevedendo il coinvolgimento in tale ambito del Parlamento.

  Michele PELILLO, presidente, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Barbanti, ricorda che gli eventuali emendamenti al provvedimento avrebbero dovuto essere presentati presso la Commissione Affari costituzionali e che eventuali rilievi potranno essere inseriti nell'ambito del parere che sarà espresso dalla Commissione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI prende atto delle sollecitazioni e delle questioni emerse nel corso del dibattito, cui si riserva di replicare nel corso della prossima seduta di esame del provvedimento.

  Michele PELILLO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.35.