CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 luglio 2014
271.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 91

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (vedi allegato 1), la quale attesta che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, riguardanti la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito. Pag. 92Evidenzia, inoltre, la necessità di procedere ad una riformulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale. Rileva, altresì, che gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fa infine presente che l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, dovrebbe essere più opportunamente riformulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alle questioni attinenti ai profili finanziari del provvedimento in esame, osserva come le disposizioni del medesimo provvedimento, pur disciplinando per la prima volta l'agricoltura sociale, concernano in realtà soggetti già operanti nel campo dell'imprenditoria agricola, ai quali viene ora riconosciuta la possibilità di svolgere ulteriori attività di carattere sociale. Nel sottolineare con soddisfazione il positivo lavoro svolto dalla Commissione al fine di superare le problematiche di carattere finanziario che avrebbero potuto pregiudicare il successivo iter parlamentare del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 303 e abb.-A, recante Disposizioni in materia di agricoltura sociale, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 4;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'articolo 2, comma 1, lettera c), deve essere riformulato nel senso di escludere che le attività dell'agricoltura sociale possano riguardare prestazioni e servizi terapeutici, in modo da evitare che il riconoscimento degli operatori di cui all'articolo 3 possa essere configurato come accreditamento presso il Servizio sanitario nazionale;
    gli articoli 2, comma 6, 3, commi 1 e 2, 6, comma 5, e 7, concernenti, rispettivamente, la programmazione delle funzioni degli enti pubblici competenti per territorio, il riconoscimento degli operatori, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività inerenti all'agricoltura sociale e l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, richiedono l'inserimento di specifiche clausole di invarianza finanziaria al fine di escludere che dall'attuazione delle relative disposizioni derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 5, comma 2, recante disposizioni in materia di promozione del recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli, deve essere formulato in termini di facoltà riconosciuta alle regioni di procedere alla promozione medesima;
   preso atto della nota del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che gli articoli 2, comma 3, e 5, comma 1, che concernono la disciplina fiscale applicabile, rispettivamente, alle attività inerenti all'agricoltura sociale nonché ai fabbricati Pag. 93o alle porzioni di fabbricati destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle citate attività, non comportano sostanziali perdite di gettito;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole da: terapeutici fino a: medicina tradizionale, finalizzati con le seguenti: che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate;
   all'articolo 2, comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti pubblici competenti per territorio, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale;
   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: medesimo articolo 2, comma 1, fino alla fine del comma, con le seguenti: medesimo articolo 2, comma 1, e di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono altresì le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della presente legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore a un anno per l'adeguamento ai prescritti requisiti. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7. Dal riconoscimento degli operatori di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2;
   all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: promuovono prioritariamente con le seguenti: possono promuovere;
   all'articolo 6, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nell'ambito delle risorse previste dalla legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1, sopprimere le parole:
, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere il comma 4;
    al comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati».

  Maino MARCHI (PD), evidenziando la rilevanza del provvedimento in esame, non ultimo per le sue implicazioni di carattere sociale, esprime vivo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e dichiara il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, segnala che l'Assemblea, in data 15 luglio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 4 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa Pag. 94opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gagnarli 2.1, Binetti 2.54, Zanin 2.50 e 2.52, che sostituiscono il comma 1 dell'articolo 2, al fine di precisare i soggetti con cui le imprese agricole si possono associare nonché per ridefinire le attività caratterizzanti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Zolezzi 2.64 che, nel prevedere che le attività di cui al comma 1 devono prevedere l'utilizzo di ammendanti naturali consentiti dal disciplinare dell'agricoltura biologica, dispone che le predette attività possono utilizzare come ammendante i rifiuti umidi prodotti nell'ambito della medesima attività ottenendo uno sgravio della tariffa di gestione dei rifiuti proporzionato ai volumi e alla quantità dell'ammendante utilizzato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Russo 2.70, che è volta a sopprimere il comma 2, che affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione di requisiti minimi e modalità relativi alle attività inerenti l'agricoltura sociale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, atteso che la stessa potrebbe essere suscettibile di determinare un'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame;
   Russo 2.60 (nuova formulazione), Zanin 2.53 e Russo 2.61 (nuova formulazione), che modificano il comma 4, relativo ai presupposti per l'applicazione dell'articolo alle cooperative sociali, sostituendo il riferimento ad una percentuale di fatturato con quello ad un codice ATECO relativo all'agricoltura o la classificazione come cooperative agricole ai fini INPS. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Caon 3.51, che prevede che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento in coerenza con i compiti svolti dagli Osservatori regionali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, dal momento che gli osservatori regionali non risultano allo stato presenti in tutte le regioni;
   Zanin 6.51, che prevede che nelle gare concernenti i servizi di fornitura per le mense ospedaliere possano essere stabiliti criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dagli operatori dell'agricoltura sociale, in deroga alle disposizioni in materia di affidamenti pubblici, con una differenziazione dei prezzi rispetto ai prodotti provenienti dall'agricoltura biologica e dal mercato ordinario. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Per quanto riguarda l'emendamento Caon 5.50, che prevede che la promozione da parte delle regioni del recupero del patrimonio edilizio debba riguardare gli immobili utilizzati anche ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, esprime nulla osta sulla parte consequenziale subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento, in quanto tale condizione rende facoltativa la citata attività di promozione.
  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione Pag. 95dell'emendamento Zanin 2.50, sul quale, preso atto delle valutazioni acquisite per le vie brevi dal Dipartimento delle finanze, secondo cui dalla proposta emendativa non deriverebbero conseguenze negative sul piano finanziario, esprime nulla osta. Conformemente a quanto già rilevato dal relatore, esprime altresì nulla osta sulla parte consequenziale dell'emendamento Caon 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e contenuta nel parere favorevole testé deliberato sul testo del provvedimento. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), relatore, propone pertanto di esprimere, sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

«PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 2.1, 2.52, 2.53, 2.54, 2.60 (Nuova formulazione), 2.61 (Nuova formulazione), 2.64, 2.70, 3.51 e 6.51, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulla parte consequenziale dell'emendamento 5.50, subordinatamente all'approvazione della condizione riferita all'articolo 5, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cinzia Maria FONTANA, relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Evidenzia che il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Passando quindi ad esaminare le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 4, recante disposizioni sul ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni e disposizioni in materia di trattenimento in servizio, rileva che, posto che le norme dai commi 1 a 3, al fine di favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, prevedono l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio previsto a favore dei dipendenti che abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento in quiescenza, non appare chiara la portata applicativa della disposizione di cui al comma 4, che sembrerebbe escludere da tale abrogazione i richiami in servizio del personale militare in ausiliaria fino e non oltre il 31 dicembre 2015. Sul punto, ritiene opportuno un chiarimento in merito a tale disposizione che, da un lato, a decorrere dal summenzionato termine, non consente più alle pubbliche amministrazioni di effettuare – ai sensi dell'articolo 993 del codice dell'ordinamento militare (C.O.D.) – richiami in servizio di personale militare in ausiliaria e, dall'altro, non sembra intervenire sull'istituto del collocamento in ausiliaria del personale militare di cui all'articolo 992 del medesimo codice, istituto che dovrebbe essere preordinato e funzionalmente collegato ai summenzionati richiami. A tale riguardo ritiene, altresì, opportuna l'acquisizione di dati e di elementi informativi aggiornati in merito Pag. 96al numero e al grado delle unità di personale richiamate in servizio in virtù del citato articolo 993 del C.O.D. nonché del personale complessivo attualmente iscritto, ai sensi dell'articolo 992 del C.O.D., nel ruolo d'ausiliaria. Sul punto rammenta che l'articolo 992 del C.O.D. consente il collocamento in ausiliaria del personale militare che abbia raggiunto il limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda agli ufficiali che devono essere collocati in aspettativa per riduzione quadri (ARQ). La durata del servizio in ausiliaria può estendersi fino al compimento del 65o o del 67o anno di età e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni. Durante tale periodo al personale in riferimento, che continua a percorrere la relativa progressione di carriera, spetta (ai sensi dell'articolo 1870 del C.O.D.), in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria. Ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, il personale, all'atto della cessazione dal servizio, si impegna, previo richiamo, all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni. A tal fine l'articolo 993 del C.O.D. prevede che, sulla base delle richieste di impiego pervenute dalle amministrazioni pubbliche, vengano predisposti appositi elenchi di posti organici disponibili, per gradi o qualifiche funzionali, sulla base dei quali l'amministrazione interessa i militari in posizione di ausiliaria, che possiedono i requisiti richiesti, per l'assunzione dell'impiego nell'ambito del comune o della provincia di residenza. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria. Rammenta, altresì, che lo stato di previsione del Ministero della difesa allegato al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, reca sul capitolo 1392, uno stanziamento previsionale per cosiddette Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria pari a 449,1 milioni di euro.
  Per quanto attiene alla maggior spesa pensionistica e a quella relativa all'anticipo del trattamento di fine servizio, al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: all'anticipo medio del pensionamento rispetto a quanto previsto a legislazione vigente; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio. Con riguardo al trattamento pensionistico annuo ricorda che la relazione tecnica riferita all'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 98 del 2010, ipotizzava un esborso pensionistico medio per il personale non più trattenuto in servizio pari a 30.000 euro annui lordi e un'indennità di buonuscita media stimata pari in 80.000 euro lordi. In ragione della differente composizione dei soggetti interessati, appare ragionevole supporre un apprezzabile incremento di detti parametri.
  Per quanto attiene agli effetti finanziari relativi all'anticipo, rispetto a quanto previsto a legislazione vigente, dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, rileva che la relazione tecnica riporta che, a decorrere dal 2018, gli oneri registrano un andamento decrescente. In proposito, detto andamento sembra potersi collegare all'ipotesi, nel medio periodo, di una compensazione statistica tra i maggiori oneri derivanti dall'anticipo della liquidazione per i dipendenti che raggiungono i limiti di età e che non possono più essere trattenuti in servizio e i risparmi derivanti dalla mancata liquidazione dei trattamenti di fine servizio in favore dei soggetti che sarebbero cessati dal servizio in forza delle norme previgenti. Sul punto ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.
  In merito all'articolo 1, comma 5, che prevede la risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, rileva preliminarmente che la relazione Pag. 97tecnica appare riferita a un'ulteriore proroga, peraltro non determinata nella durata, dell'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti del personale in possesso dei requisiti contributivi per il pensionamento anticipato, come ridefiniti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011. Tale proroga non è tuttavia desumibile dal tenore delle disposizioni in esame, che sono volte invece a estenderne l'applicazione al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa. Al fine di verificare gli effetti finanziari derivanti dall'estensione in esame, ritiene necessario acquisire dal Governo i dati e gli elementi relativi ai soggetti interessati e agli importi annui dei flussi finanziari coinvolti. Fa riferimento, in particolare: ai soggetti annualmente interessati dalla disciplina; all'anticipo medio del pensionamento; al trattamento pensionistico medio annuo; all'importo medio del trattamento di fine servizio; all'eventuale impatto finanziario relativo agli oneri derivanti da lavoro dipendente; agli effetti fiscali complessivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che per la copertura delle minori entrate derivanti dalla particolare disciplina prevista per il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché per gli avvocati dello Stato, si provvede, tra l'altro, ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 6, mediante l'incremento degli accantonamenti delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato – come indicati dall'allegato 3 richiamato dall'articolo 1, comma 428, della legge n. 147 del 2013 – in misura pari a 75,2 milioni di euro per il 2015, a 113,4 milioni di euro per il 2016, a 123,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 152,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito al parziale ricorso all'utilizzo di risorse di conto capitale per la copertura di oneri di parte corrente, quali quelli derivanti dal trattenimento in servizio del suddetto personale, ancorché la relazione tecnica specifichi che si è tenuto conto del differente impatto in termini di fabbisogno e indebitamento netto della ripartizione derivante dai suddetti accantonamenti.
  Ritiene inoltre opportuno, anche in considerazione della natura permanente dei predetti ulteriori accantonamenti, che il Governo assicuri che gli stessi non pregiudicheranno la funzionalità delle pubbliche amministrazioni, pur considerando il fatto che le somme accantonate potranno essere rese nuovamente disponibili qualora gli interventi di spending review di cui all'articolo 1, comma 427, della legge di stabilità per il 2014 dovessero garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio già previsti a legislazione vigente.
  Per quanto riguarda la riduzione, nella misura di 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457 del 1997, concernente il completamento delle operazioni connesse alla liquidazione coatta amministrativa del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, prevista ai sensi della successiva lettera d) del citato comma 6, segnala che tale autorizzazione reca le necessarie disponibilità (capitolo 2871 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Riguardo all'articolo 1, che ai commi 6 e 7 prevede disposizioni in materia di trattenimento in servizio e di copertura finanziaria, ritiene che andrebbero acquisiti dal Governo ulteriori elementi informativi circa l'entità dei risparmi finora conseguiti, ascrivibili ai programmi di revisione della spesa, al fine di valutare la congruità dell'incremento degli obiettivi di risparmio stessi.
  In merito all'articolo 2, sugli incarichi direttivi dei magistrati, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme riguardano aspetti meramente organizzativi del personale di magistratura o attengono ad aspetti procedimentali concernenti le impugnazioni di atti amministrativi.
  Riguardo all'articolo 3, commi da 1 a 4 e da 6 a 10, in materia di semplificazione Pag. 98e flessibilità del turn over, premette che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni per le amministrazioni statali prevedeva un doppio limite (per la spesa e per le persone assunte) alle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate dalle disposizioni in esame. Il limite delle persone (o capitario) è eliminato nella formulazione recata dal comma in esame, mentre resta confermato il limite connesso alla spesa sostenuta per la remunerazione del personale cessato. A tal proposito osserva che, da un punto di vista oggettivo, la nuova formulazione è suscettibile di consentire l'effettuazione di un numero maggiore di assunzioni e che la neutralità delle norme appare giustificata – dalla relazione tecnica, che parla di «specifiche istruzioni» – solo in base a criteri soggettivi, ossia con riferimento alle modalità concrete applicative adottate fino ad oggi. Parallelamente rileva che la previgente normativa sui limiti alle assunzioni degli enti di ricerca prevedeva che il maturato economico (nel corso della carriera) dei cessati non fosse considerato ai fini della stima delle economie a cui commisurare il turn over autorizzato. Anche in tale ipotesi rileva che le modifiche normative sopprimono un ulteriore vincolo esistente nell'ordinamento previgente. Rileva, inoltre, a conferma della natura potenzialmente onerosa delle norme descritte, che i commi 3 e 4 hanno previsto un monitoraggio delle spese per assunzioni e l'attivazione di un eventuale meccanismo di salvaguardia nel caso in cui dal monitoraggio emergessero aggravi di spesa. Constata, infine, che le misure correttive, previste dal comma 4, si attivano qualora il monitoraggio rilevi «incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica». L'inciso evidenziato, dunque, intende sterilizzare incrementi di spesa solo se lesivi, appunto, degli equilibri di finanza pubblica e non se la spesa diverge dal livello che è stato stimato in relazione ai risparmi scontati per l'introduzione delle misure limitative del turn over: in tal modo sembrerebbe che sia consentito effettuare un numero di assunzioni superiori rispetto a quelle effettuabili sulla base del dettato letterale delle norme previgenti, a condizione che ciò avvenga nell'ambito di generiche disponibilità di bilancio. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca attraverso quali meccanismi possa essere garantito, in via preventiva, che il numero delle assunzioni effettuabili non possa essere incrementato rispetto a quanto previsto dalla legislazione previgente, dal momento che gli strumenti di salvaguardia previsti potranno operare solo dopo aver riscontrato lo sforamento delle previsione di spesa e non appaiono suscettibili di produrre effetti immediati in quanto operano su spese obbligatorie.
  Riguardo all'articolo 3, comma 5, recante modifiche ai limiti assunzionali delle amministrazioni locali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 4, riguardante la mobilità obbligatoria e volontaria, pur considerato che il maggior onere connesso alla nuova disciplina sulla mobilità del personale tra pubbliche amministrazioni risulta limitato all'entità delle risorse del fondo istituito a tal fine al comma 1, capoverso comma 2.3., rileva l'opportunità che vengano esplicitate le specifiche finalità di spesa di tale fondo, nel quale confluiscono anche le risorse corrispondenti al 50 per cento del trattamento economico del personale trasferito, e forniti i relativi elementi di quantificazione. In base al tenore letterale delle disposizioni, infatti, la nuova disciplina, al fine di consentire una gestione più razionale ed efficiente del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, sembrerebbe intervenire esclusivamente sugli aspetti organizzativi e tutt'al più contabili di tale materia, senza prevedere espressamente misure o strumenti di incentivazione, potenzialmente suscettibili di determinare effetti di maggior onere. La relazione tecnica fa peraltro riferimento genericamente a «finalità di incentivazione delle procedure di mobilità», per le quali sarebbero disponibili le risorse provenienti da precedenti autorizzazioni di spesa. Pag. 99
  Per quanto concerne le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione da parte del comma 1, capoverso comma 2.4, per finalità di copertura degli oneri connessi all'alimentazione del summenzionato fondo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa il fatto che tali autorizzazioni hanno avuto sinora solo parziale impiego e che, pertanto, recherebbero le necessarie disponibilità, evidenzia che tali risorse sono destinate a legislazione vigente a finalità che solo in parte afferiscono alla mobilità del personale pubblico, tramite il finanziamento di misure di incentivazione alla mobilità territoriale e che concernono, in massima parte, misure quali la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblico (articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007), l'attribuzione di incentivi all'esodo, l'erogazione di indennità di trasferta e il finanziamento di uno specifico programma di assunzioni di personale qualificato (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006), nonché la programmazione di assunzioni di personale a tempo indeterminato (articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006). Al fine di escludere effetti onerosi, ritiene, pertanto, opportuno un chiarimento del Governo volto ad escludere che alle finalità cui tali risorse erano originariamente destinate siano associate posizioni giuridiche soggettive da soddisfare o comunque impegni già assunti in base alla vigente normativa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, riferiti al comma 1, capoverso comma 2.4, rileva preliminarmente che la disposizione in esame prevede a copertura delle spese derivanti dall'istituzione del fondo per il miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, pari a 15 milioni di euro per il 2014 e a 30 milioni di euro a decorrere dal 2015, l'utilizzo di tre autorizzazioni di spesa. Si tratta, in particolare: dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 97, della legge n. 244 del 2007, capitolo 3033 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 9 milioni di euro a decorrere dal 2015; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, capitolo 3041 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 9 milioni di euro a decorrere dal 2014; dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, capitolo 3032 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, della quale è prevista la riduzione nella misura di 12 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  In proposito osserva che il rinvio alla tabella C allegata alla legge di stabilità, previsto dalla disposizione a decorrere dal 2015, non sembrerebbe necessario dal momento che sia l'autorizzazione di spesa che la copertura finanziaria sono a carattere permanente e puntualmente quantificati. Qualora si volesse mantenere il riferimento alla tabella C si potrebbe valutare l'opportunità di riferire l'autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria al solo triennio 2014-2016, rinviando per gli anni successivi alla tabella C della legge di stabilità.
  Riguardo all'articolo 5, in materia di personale in disponibilità e assegnazione di nuove mansioni, pur considerando il contenuto ordinamentale della disposizione, andrebbe valutato se la norma, che consente una ricollocazione del personale pubblico in disponibilità anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria rispetto a quelle originarie, possa dar luogo ad eventuali profili contenziosi, con connessi effetti onerosi. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo all'articolo 6, che prevede il divieto di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza, non ha osservazioni da formulare, non essendo alla novella in esame e a quella oggetto di modifica, ascritti effetti sui saldi di finanza di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 7, sulla riduzione di distacchi, aspettative e permessi sindacali nella pubblica amministrazione, Pag. 100non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione. Per quanto riguarda gli effetti ascritti alla norma sui saldi di finanza pubblica, evidenzia che l'impatto delle minori spese riferite al 2014 (4 milioni di euro) – e le correlate minori entrate tributarie ed extratributarie, relative agli effetti indotti – sembra essere proporzionato a 5 mesi – 4 mesi dell'esercizio finanziario 2014 interessati dalla norma più la tredicesima mensilità – laddove l'impatto riferibile a regime, a decorrere dal 2015, a ciascun esercizio finanziario (10,2 milioni di euro), appare altresì proporzionato a 13 mensilità (anche in tal caso, 12 mesi più la tredicesima).
  Riguardo all'articolo 8, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai commi da 1 a 3, stante il loro contenuto ordinamentale. Con riferimento agli adempimenti di cui al comma 4, relativi alla pubblicazione sui siti istituzionali degli uffici giudiziari e dell'avvocatura dello Stato, dei dati concernenti la produttività dei magistrati in servizio presso i medesimi uffici, nonché di quelli relativi ai periodi di assenza connessi all'assunzione di incarichi, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come affermato nella relazione tecnica, tali adempimenti potranno essere fronteggiati senza oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito ritiene opportuna una conferma.
  Riguardo all'articolo 9, che prevede la riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, non ha osservazioni da formulare, considerato cha la disposizione appare suscettibile di determinare effetti di risparmio rispetto a quanto previsto dalla previgente normativa, in tema di compensi spettanti ad avvocati dello Stato e di enti pubblici per effetto di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni. Segnala che alla norma di cui all'articolo 1, comma 457, della legge di stabilità 2014, abrogata dal comma 1, che ha previsto una meno incisiva riduzione dei predetti compensi, sono stati invece ascritti effetti di risparmio sui di saldi finanza pubblica pari a 7,3 milioni di euro (sul saldo netto da finanziare) e a 9,5 milioni di euro (su fabbisogno ed indebitamento netto) per ciascun anno del triennio 2014-2016.
  In merito all'articolo 10, che prevede diritti di rogito per i segretari comunali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.
  Sull'articolo 11, recante disposizioni sul personale di regioni ed enti locali, non ha osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 12, che prevede una copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione del reddito, rileva che l'onere derivante dalle disposizioni in esame si configura come un limite di spesa, pari a 5 milioni di euro per gli esercizi 2014 e 2015. Con riferimento all'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per la costituzione di un fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore di soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di sostegno al reddito coinvolti in attività di volontariato, ritiene opportuno che il Governo confermi che il suo impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 13, recante incentivi per la progettazione, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli eventuali risparmi derivanti dalle disposizioni in esame non sono scontati nei saldi di finanza pubblica.
  Sull'articolo 14, recante disposizioni in materia di conclusione delle procedure in corso per l'abilitazione scientifica nazionale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita posticipare il termine di conclusione dei lavori della Commissione.Pag. 101
  Riguardo all'articolo 15, che prevede borse di studio per le scuole di specializzazione medica, pur in considerazione del fatto che l'onere relativo all'incremento di spesa in favore delle scuole di specializzazione medica è qualificato come limite di spesa, ritiene utile acquisire maggiori dettagli circa la sua quantificazione: in particolare andrebbe chiarita la ragione alla base della differenza di incremento di spesa tra l'anno 2015, pari a 40 milioni di euro, e l'anno 2016, pari a 1,8 milioni di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione, ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle norme in materia di borse di studio per la specializzazione medica, pari a 6 milioni di euro per il 2014, a 40 milioni di euro per il 2015 e a 1,8 milioni di euro per il 2016, prevede distinte modalità di copertura a seconda dell'annualità di riferimento.
  Per quanto riguarda l'anno 2014, si prevede l'utilizzo di quota delle entrate, pari a 6 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, che stabiliscono, a decorrere dal 1o gennaio 2013, la chiusura delle contabilità scolastiche e il versamento all'entrata delle relative risorse. Tale versamento è previsto in una misura espressamente indicata, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, e in una misura indeterminata per l'anno 2016, ai fini della successiva riassegnazione ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ricorda che, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, le risorse delle suddette contabilità già versate all'entrata nell'anno 2014 ammontano al momento a 23 milioni di euro e risultano, quindi, idonee a garantire la copertura degli oneri in esame per il medesimo anno 2014 (capitolo 3369 – stato di previsione dell'entrata).
  Per quanto concerne l'anno 2015, si prevede invece l'utilizzo di 40 milioni di euro delle risorse iscritte nel Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che nell'anno 2015 reca le necessarie disponibilità.
  Per quanto riguarda, infine, l'anno 2016, si prevede l'utilizzo, nella misura di 1,8 milioni di euro, del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari relativo alle spese di funzionamento (capitolo 1694 – stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che tale utilizzo non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto fondo.
  In merito all'articolo 16, che prevede disposizioni sulla nomina dei dipendenti nelle società partecipate, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la norma si limita a definire i criteri per la scelta dei membri dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche.
  Sull'articolo 17, commi 1 e 2, in materia di ricognizione degli enti pubblici e razionalizzazione dei servizi strumentali, prende atto del fatto che la relazione tecnica afferma che gli oneri sono di modesta entità e che potranno essere fronteggiati nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Dipartimento della funzione pubblica. Tuttavia, anche per motivi di trasparenza, osserva che sarebbe utile che la relazione tecnica esplicitasse quali siano le caratteristiche del sistema informatico da realizzare, anche al fine di comprenderne l'eventuale complessità e rendere evidente che anche l'attività di immissione dati, che sembra dover riguardare anche le proposte provenienti dalla società civile e dovrà svolgersi in tempi stretti, possa essere adeguatamente svolta senza distogliere numerose unità di personale da altre attività, con possibile ricadute sulla funzionalità amministrativa degli enti coinvolti.
  Per quanto concerne la misura sanzionatoria prevista dal primo comma rileva Pag. 102che l'inerzia delle amministrazioni statali, fra l'altro, impedisce il corretto afflusso di risorse in capo ad enti «incolpevoli» e che svolgono anche attività nell'interesse pubblico. Non appare evidente come gli enti in questione potranno garantire la continuità dell'azione amministrativa in eventuale carenza di risorse pregiudicando, in tal modo, anche l'esercizio di funzioni pubbliche con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione agli eventuali disservizi resi.
  Riguardo all'articolo 17, commi da 3 a 5, in materia di acquisizione di informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, pur concordando che l'attività di razionalizzazione potrebbe favorire il conseguimento di future riduzioni di spesa, osserva che nel breve periodo la migrazione di più banche dati in un unico contenitore dovrebbe essere preceduta dalla realizzazione delle procedure informatiche di migrazione e dall'adeguamento delle procedure applicative già realizzate per la gestione e manutenzione della banca dati di destinazione dei dati migrati.
  In merito all'articolo 18, commi da 1 a 3, che prevede disposizioni per la soppressione delle sezioni staccate dei TAR e del Magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che le disposte soppressioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali e del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, possano essere disposte in assenza di oneri finanziari e che, pertanto, le strutture giurisdizionali ed amministrative (i TAR delle rispettive regioni, per le sezioni staccate, ed il provveditorato delle opere pubbliche competente per territorio, per il magistrato delle acque in riferimento) subentranti, per effetto di tali soppressioni, nello svolgimento delle relative funzioni, possano compiutamente svolgere le stesse nell'ambito delle risorse, finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 18, comma 4, che prevede un tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, non ha osservazioni da formulare in merito ai profili di quantificazione, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.
  Riguardo all'articolo 19, che prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, osserva che la relazione tecnica fornisce una stima complessiva dei risparmi che potranno derivare dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, pari a circa 1,5 milioni di euro all'anno, senza precisare le voci di costo che dovrebbero essere ridotte e l'entità dei possibili tagli. In proposito, ritiene utile acquisire dal Governo dati di maggior dettaglio. Ricorda che, secondo la stessa relazione tecnica, la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Tuttavia andrebbe chiarito se i predetti risparmi siano stati calcolati facendo riferimento al piano per il riordino dell'Autorità anticorruzione previsto dal comma 3, ossia sulla base di un'ipotesi di riduzione del 20 per cento dei trattamenti accessori del personale e delle altre spese di funzionamento. Segnala inoltre l'opportunità di acquisire una precisazione in ordine alla tempistica di contabilizzazione degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. In proposito, infatti, la relazione tecnica prevede che la quantificazione dei risparmi potrà essere effettuata solo a decorrere dal 2015. Non appare chiaro se gli eventuali effetti di risparmio saranno quindi incorporati nei tendenziali a decorrere dalle previsioni 2016, basate sulla rendicontazione delle spese 2015.
  Osserva altresì che la relazione tecnica esclude effetti onerosi con riferimento al complesso delle misure di riorganizzazione previste dall'articolo in esame, ma che non vengono tuttavia esplicitati gli elementi posti alla base di tale valutazione. Ritiene che l'acquisizione di tali elementi sia invece necessaria, in particolare per i trasferimenti di funzioni disposti dal testo rispetto ai quali non viene previsto il contestuale trasferimento delle necessarie risorse. Si tratta delle seguenti misure di riorganizzazione: trasferimento al Dipartimento Pag. 103della funzione pubblica delle funzioni in precedenza esercitate dall'Autorità anticorruzione in materia di misurazione e di valutazione della performance (comma 9); possibilità, per il medesimo Dipartimento, di avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento di tali funzioni (comma 11); trasferimento dei compiti di prevenzione della corruzione dal Dipartimento della funzione pubblica all'Autorità anticorruzione (comma 15). Ricorda inoltre che, diversamente dal comando o dal distacco, l'istituto del fuori ruolo lascia vacanti i posti nell'organico dell'amministrazione di provenienza, determinando un possibile onere per la sostituzione del dipendente collocato fuori ruolo. In ogni caso, anche riguardo all'istituto del comando andrebbero valutate le possibili implicazioni nell'amministrazione di provenienza. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo, tenuto conto che da tali previsioni potrebbero derivare effetti di carattere organizzativo suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni interessate.
  In ordine ai profili applicativi delle norme in esame, andrebbe precisato se, a seguito della soppressione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, si intendano trasferiti all'Autorità anticorruzione tutti i rapporti finanziari e patrimoniali in essere, sia quelli che danno luogo a poste attive di bilancio, per esempio, le entrate provenienti dai contributi dei soggetti vigilati, sia quelli che determinano poste passive, quali le eventuali obbligazioni di carattere vincolante. A tale proposito ricorda, a titolo esemplificativo, che in base all'articolo 1, commi 414 e 416, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) – l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è tenuta a corrispondere, a valere sui contributi ad essa dovuti dai soggetti vigilati una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 all'Autorità per la protezione dei dati personali, nonché una quota pari a 0,17 milioni in ciascuno degli anni 2014 e 2015 alla Commissione di garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici.
  Riguardo alla soppressione del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato (comma 14), osserva che la relazione tecnica non reca indicazioni in merito ad eventuali effetti di risparmio. Sul punto ritiene utile acquisire una valutazione del Governo.
  Non formula osservazioni, infine, con riferimento all'impiego degli introiti da sanzioni, di cui al comma 5, lettera b), per concorrere al finanziamento delle attività istituzionali dell'Autorità anticorruzione (comma 6). Ciò nel presupposto che tali utilizzi si configurino esclusivamente come una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di sanzioni applicate per illeciti altrimenti non previsti a normativa vigente. Sul punto ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.
  In merito all'articolo 20, concernente l'associazione Formez PA, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo circa gli eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario previsto dalla disposizione.
  Riguardo all'articolo 21, sull'unificazione delle scuole di formazione delle amministrazioni centrali, con riferimento al comma 1, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la coerenza fra la disposizione che riduce del 20 per cento le risorse già stanziate per le attività di formazione e l'altra che prevede il mantenimento, fino alla loro naturale scadenza, dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organismi soppressi. In particolare, rileva che andrebbe chiarito se le residue risorse a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione – ossia l'80 per cento dei finanziamenti in precedenza stanziati per le attività di formazione – siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione dei predetti rapporti di lavoro.
  Riguardo al comma 2 – che prevede l'incremento del numero dei componenti del Comitato di gestione della Scuola nazionale dell'amministrazione – non formula osservazioni, nel presupposto che le eventuali maggiori spese si intendano compensate Pag. 104dal venir meno delle spese connesse al funzionamento degli organismi direttivi delle Scuole oggetto di soppressione. In proposito, ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo.
  Sull'articolo 22, commi da 1 a 12, in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti, non ha osservazioni da formulare, considerato che le misure di armonizzazione e uniformazione della disciplina delle Autorità indipendenti con specifico riguardo alla materia delle incompatibilità, del reclutamento e del trattamento economico del personale, nonché in materia di gestione integrata di servizi strumentali e logistici, appare finalizzata a conseguire una maggiore efficienza operativa delle medesime e a conseguire risparmi di spesa, la cui valutazione, come affermato nella relazione tecnica, potrà essere valutata solo a consuntivo quando tali misure saranno operative.
  In merito all'articolo 22, commi da 13 a 16, che prevede disposizioni concernenti l'ordinamento della Consob, posto che la norma pone a carico del bilancio della Consob il maggior onere permanente derivante dall'incremento da 3 a 5 dei suoi componenti, escludendo la possibilità di incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati dalla Commissione, in assenza di un espresso vincolo di neutralità finanziaria, ritiene opportuno acquisire un chiarimento del Governo volto confermare la disponibilità nel bilancio della Consob, relativo all'esercizio in corso, di disponibilità non altrimenti utilizzate da destinare a copertura di tale onere; ciò al fine di escludere che siffatto maggior onere possa determinare il presupposto di eventuali richieste di contribuzione a carico del Bilancio dello Stato.
  Riguardo all'articolo 23, che disciplina interventi urgenti in materia di riforma delle province e città metropolitane, osserva che andrebbe valutata la compatibilità, rispetto ai vincoli posti dal patto di stabilità interno, delle disposizioni che incidono sui bilanci delle amministrazioni locali interessate, in particolare la regione Lombardia, e la città metropolitana e provincia di Monza e Brianza. In particolare, fa riferimento:
   agli oneri inerenti le perizie per la valutazione delle partecipazioni al momento del subentro della regione e del successivo trasferimento alle amministrazioni, subentranti alle soppresse province. Secondo la relazione tecnica, si tratta di oneri ordinari in caso di cessione, di fusione o di qualsiasi trasformazione societaria. Tuttavia tale valutazione non sembra considerare che, nel caso in esame, le operazioni in questione non sono liberamente deliberate, ma derivano da una disposizione di legge. In merito a tali oneri andrebbe inoltre chiarito se dal relativo riparto sia esclusa la provincia di Monza e Brianza, come sembrerebbe desumersi dal tenore letterale del testo;
   ai possibili riflessi indiretti conseguenti alla liquidazione degli organi amministrativi delle società partecipate, la cui decadenza è prevista dalle norme in esame.

  Con riferimento alla modifica apportata all'articolo 1, comma 143, della legge n. 56 del 2014 (gratuità degli incarichi commissariali), andrebbe precisato – per i profili applicativi – se la gratuità si riferisca agli incarichi conferiti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 o a tutti gli incarichi commissariali o, ancora, a tutti gli incarichi commissariali con riferimento alle nuove funzioni assegnate dalla legge n. 56 del 2014 (e quindi dal 1o luglio 2014).
  In merito all'articolo 24, sull'Agenda per la semplificazione amministrativa e moduli standard, prende atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa l'assenza di oneri connessi all'istituzione di un Comitato per l'Agenda di semplificazione amministrativa presso la Conferenza unificata in virtù della natura istituzionale del medesimo Comitato.
  Riguardo alla modulistica unificata prevista per le amministrazioni statali dal comma 2 e a quella oggetto degli accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi Pag. 105del comma 3, andrebbero forniti dati ed elementi in merito ai possibili costi per le amministrazioni interessate.
  Infine, in merito al comma 4, che qualifica gli accordi conclusi in sede di Conferenza unificata quali livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, andrebbe precisato a quali accordi tale previsione fa specificamente riferimento e quali siano gli effetti per la finanza pubblica derivanti da tale qualificazione.
  Riguardo all'articolo 25, recante norme per la semplificazione per i soggetti con invalidità, non ha osservazioni alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  Sull'articolo 26, in materia di prescrizione di medicinali per patologie croniche, rileva che, fermo restando il meccanismo di recupero di eventuali scostamenti dal tetto previsto per la spesa farmaceutica, in base alla norma in esame potrebbero determinarsi minori entrate per quelle regioni che attualmente prevedono una compartecipazione alla spesa anche da parte dei malati cronici. I ticket, infatti, sono commisurati alle singole confezioni, ma si prevede anche un tetto massimo per ciascuna ricetta: la possibilità di prescrivere un numero più alto di confezioni (da tre a sei) per ricetta riduce, quindi, l'importo dei ticket complessivamente pagati a parità di numero di confezioni acquistate da ogni singolo assistito. Sul punto ritiene opportuno un chiarimento del Governo.
  In merito all'articolo 27, recante norme sulla semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli interventi disposti appaiono perseguire finalità di semplificazione e di razionalizzazione.
  Sull'articolo 28, in materia di riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, tenuto conto che le camere di commercio rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche indicato dall'ISTAT, ritiene necessario che il Governo fornisca i dati e gli elementi volti a suffragare l'assenza di riflessi onerosi per la finanza pubblica dovuti alla riduzione al 50 per cento delle entrate del sistema camerale. In particolare, l'effettiva possibilità di compensare tali minori entrate attraverso riduzioni di spesa nell'ambito del sistema camerale – come affermato dalla relazione tecnica – richiede la sussistenza di spese, di pari entità, riguardanti interventi non obbligatori o non vincolati giuridicamente, tali da poter essere ridotti o soppressi. Andrebbe pertanto acquisita un'indicazione circa la quota degli introiti provenienti dai diritti annuali attualmente destinata ad interventi di carattere non obbligatorio. Ricorda, a titolo esemplificativo, che in base ad una recente norma di legge (articolo 1, comma 55, della legge n. 147 del 2013) il sistema delle camere di commercio è tenuto a destinare 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi.
  Riguardo all'articolo 29, che reca misure di contrasto all'infiltrazione mafiosa, osserva che con le modifiche in esame vengono introdotte le seguenti previsioni: acquisizione obbligatoria della comunicazione e dell'informazione antimafia da parte dei soggetti appaltanti; possibilità di consultare, anche in via telematica, l'elenco di fornitori istituito presso le prefetture.
  Ritiene quindi che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione ai conseguenti adempimenti senza nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
  Rileva inoltre che le norme in esame prevedono un'implementazione di adempimenti, a carico delle prefetture, già richiesti a legislazione vigente. Le modifiche apportate all'articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012 introducono la possibilità di consultare gli elenchi in questione, istituiti presso le prefetture, in modalità telematica. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa la necessità che le prefetture debbano aggiornare la dotazione informatica, con nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 30, che prevede norme sull'Autorità nazionale anticorruzione Pag. 106e sull'Unità operativa speciale per Expo 2015, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la sostenibilità, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, degli adempimenti aggiuntivi attribuiti dal testo all'Autorità anticorruzione. Tale valutazione appare opportuna anche alla luce dell'incremento delle funzioni previsto per la medesima Autorità dal precedente articolo 19 del testo in esame. Ricorda che, in base all'articolo 19, sono stati trasferiti all'Autorità anticorruzione (ANAC) i compiti e le funzioni (con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie) in precedenza esercitati dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, che è stata conseguentemente soppressa. All'ANAC sono state inoltre attribuite funzioni ulteriori, in aggiunta ai compiti della soppressa Autorità per i contratti pubblici. In ordine alla composizione dell'Unità operativa speciale con personale distaccato, comandato o fuori ruolo, andrebbero esclusi effetti negativi sul piano organizzativo e funzionale suscettibili di riflettersi sui fabbisogni finanziari delle amministrazioni cedenti. Andrebbero inoltre esclusi effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale corresponsione a detto personale di indennità o di altri emolumenti, anche a carattere non retributivo.
  Riguardo all'articolo 31, che reca norme sulla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, non ha osservazioni da formulare.
  Sull'articolo 32, che prevede misure straordinarie di prevenzione della corruzione, non formula osservazioni, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 33, che prevede un parere sulla transazione di controversie, andrebbe acquisito un chiarimento in ordine ai profili applicativi della previsione in esame. Secondo la relazione tecnica, infatti, la norma si configura come facoltativa, mentre in base al tenore letterale del testo il suo carattere facoltativo sembrerebbe limitato alla possibilità, per la società Expo 2015, di richiedere o meno il parere all'Avvocatura dello Stato. Non appare di carattere facoltativo, invece, la formulazione del parere, da parte dell'Avvocatura, «entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta». Nel caso in cui la norma andasse interpretata in tal senso, occorrerebbe acquisire una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità, per l'Avvocatura dello Stato, di dare attuazione agli adempimenti richiesti (aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a normativa vigente.
  Sull'articolo 34, che prevede una contabilità speciale per Expo 2015, appare opportuno acquisire conferma che le finalità di spesa introdotte dalle norme in esame, a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico, non pregiudichino programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 35, che disciplina le transazioni delle pubbliche amministrazioni con società estere controllate da soggetti non identificabili, non ha osservazioni da formulare. Sul piano applicativo, appare utile acquisire chiarimenti in merito agli effetti finanziari che potrebbero derivare in relazione ad eventuali contratti in corso stipulati prima della data di entrata in vigore della norma in esame.
  Riguardo all'articolo 36, che prevede un monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi, per quanto attiene ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, atteso che l'onere, limitato all'esercizio 2014, si configura come un limite di spesa e che gli oneri di gestione a regime si configurano parimenti nel limite di 617.000 euro annui.
  Per quanto attiene alle modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (onere 2014) e a valere sulle risorse di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del Codice dei contratti (oneri di gestione) appare utile acquisire conferma che le finalizzazioni introdotte dalle norme in esame non pregiudichino programmi e misure già avviate Pag. 107a valere sulle risorse in esame. Appare altresì utile acquisire chiarimenti circa l'eventualità che l'importo totale delle opere in esame risulti inferiore ai circa 100 miliardi di euro stimati dalla relazione tecnica. Tale eventualità, infatti, potrebbe comportare – a parità di aliquota, fissata dalle disposizioni in esame – un minor gettito da destinare alla gestione delle strutture informatiche da realizzare sulla base della disciplina in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla copertura degli oneri, pari a 1.321.000 euro per l'anno 2014, necessari per l'implementazione del sistema di monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui al comma 4, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito all'effettività della copertura finanziaria prevista per l'anno 2014, dal momento che le risorse utilizzate a copertura vengono attinte dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura (capitolo 2341 – Ministero dell'interno), che potranno essere effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell'esercizio finanziario, in conformità alle procedure previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012.
  Infine, con riferimento alla copertura degli oneri pari a 617.000 euro annui, derivanti dai costi di gestione per la manutenzione annuale di hardware e software nonché dal personale informatico di cui al comma 5, ricorda che la stessa è effettuata a valere sulle entrate derivanti dai contributi per il monitoraggio, la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e), ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, mediante l'applicazione di un'aliquota pari allo 0,0006 per cento da applicare ai suddetti contributi.
  Riguardo all'articolo 37, in materia di trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera, essendo le disposizioni in esame a carattere prevalentemente ordinamentale, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 38, sul processo amministrativo digitale, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita a fissare un termine per l'emanazione di un DPCM.
  Riguardo all'articolo 39, che reca norme in materia di semplificazione di oneri formali nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, non ha osservazioni da formulare, per quanto attiene ai profili di quantificazione, tenuto conto del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame e atteso altresì che il prospetto riepilogativo non sconta, ai fini dei saldi di finanza pubblica, gli eventuali effetti finanziari positivi che potrebbero derivare dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie.
  In merito all'articolo 40, che reca disposizioni per l'accelerazione dei giudizi in materia di appalti pubblici, prende atto che le norme sono sostanzialmente volte ad accelerare la risoluzioni di controversie giurisdizionali in materia di appalti. Appaiono peraltro opportuni chiarimenti in merito ai profili applicativi – non esplicitati dalle norme né definiti mediante rinvio ad altra fonte – della disposizione relativa alla prestazione di una cauzione cui è subordinata l'efficacia delle misure cautelari.
  Sull'articolo 41, che reca disposizioni per contrastare l'abuso del processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che la disposizione si limita ad ampliare i poteri sanzionatori del giudice amministrativo al fine di contrastare la proliferazione di controversie pretestuose o defatigatorie.
  In merito all'articolo 42, che prevede comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo amministrativo, osserva che la relazione tecnica sembra escludere occorrenze di spesa collegate all'estensione al processo amministrativo delle prescrizioni in materia di utilizzo delle modalità telematiche per le comunicazioni e le notificazioni. Ricorda in proposito che, contestualmente all'introduzione Pag. 108della nuova disciplina sulle comunicazioni telematiche (articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012), era stata disposta un'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento delle connesse finalità (adeguamento dei sistemi hardware e software; manutenzione dei relativi servizi; formazione del personale). Poiché tale autorizzazione, che non viene modificata dal testo in esame, era presumibilmente commisurata ad un ambito applicativo più ristretto (che non includeva il processo amministrativo), andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'ipotesi di neutralità finanziaria contenuta nella relazione tecnica. Ritiene che non sia chiaro, in particolare, se gli eventuali oneri derivanti dalla norma in esame trovino comunque capienza – mediante una compensazione fra diverse voci di spesa all'interno della medesima contabilità – nelle risorse già disponibili a normativa vigente, provenienti dall'incremento del contributo unificato. Segnala, in proposito, che una delle voci del contributo unificato oggetto di incremento ai sensi dell'articolo 28, comma 2, della legge n. 183 del 2011 è interessata anche dall'ulteriore aumento previsto dall'articolo 53, comma 1, del testo in esame.
  In merito all'articolo 43, che reca disposizioni in tema di informatizzazione del processo contabile, rileva che la norma, di carattere facoltativo, è volta ad agevolare l'attuazione di una disciplina legislativa già in vigore, alla quale non erano stati ascritti effetti finanziari. Si tratta dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione nelle attività giurisdizionali della Corte dei conti. Non ha pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'applicazione, ai sensi del comma 2, delle previsioni già dettate per le comunicazioni relative al processo civile sia comunque subordinata ad una verifica di compatibilità rispetto alle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 44, che prevede il deposito telematico degli atti processuali, non ha osservazioni da formulare, tenuto conto, fra l'altro, che in relazione all'introduzione delle norme sulla obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali non erano stati scontati effetti di risparmio.
  Sull'articolo 45, che prevede disposizioni sul contenuto e sulla sottoscrizione del processo verbale e sulla comunicazione della sentenza, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme hanno carattere ordinamentale e che sono volte a rendere più snella la procedura dei procedimenti svolti in sede civile.
  In merito all'articolo 46, che reca disposizioni sulle notificazioni eseguite da avvocati con modalità telematiche strumentali, prende atto della quantificazione ipotizzata dalla relazione tecnica, rilevando, tuttavia, che la stessa non fornisce alcun elemento informativo volto a suffragare la ragionevolezza della stima proposta. Rileva comunque che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tale questione ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni.
  Riguardo all'articolo 47, che reca disposizioni sulla comunicazione al Ministero della giustizia degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni, appare opportuno che il Governo chiarisca se il progressivo differimento dei termini previsti per adeguamento delle procedure amministrative alle nuove realtà tecniche non sia suscettibile di incidere sull'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa con possibili conseguenze finanziarie.
  In merito all'articolo 48, che reca norme sulla vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematiche, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme si limitano a definire le modalità di svolgimento di attività amministrative poste già in carico all'amministrazione pubblica. Pag. 109
  Riguardo all'articolo 49, sull'informatizzazione del processo tributario, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme appaiono oggettivamente introdurre elementi di razionalizzazione dell'attività amministrativa e considerato che i risparmi quantificati non sono stati contabilizzati.
  In merito all'articolo 50, che disciplina l'Ufficio per il processo, non ha osservazioni da formulare, dal momento che le norme trattano unicamente della organizzazione interna delle corti di appello, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari.
  Sull'articolo 51, che prevede disposizioni sull'apertura al pubblico delle cancellerie di tribunali e Corti d'appello e sulle notificazioni per via telematica, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 52, che reca norme sul potere di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta al fine di dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate. Rileva, inoltre, che, sebbene la relazione tecnica faccia riferimento alla progressiva introduzione del processo telematico, non appaiono evidenti le ragioni che hanno indotto a stimare l'onere per il 2014 pari al 30 per cento dell'onere a regime, invece del 50 per cento, tenuto conto che le norme sono vigenti per l'intero secondo semestre. Su tali questioni appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.
  Riguardo all'articolo 53, che reca disposizioni sulla copertura finanziaria e sull'incremento del contributo unificato per le spese di giustizia, rileva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce alcun parametro a suffragio della quantificazione proposta. Poiché il contributo unificato si sostanzia in un contributo obbligatorio da pagare per l'avvio del procedimento e che, pertanto, dovrebbero essere disponibili i dati necessari a dimostrare la correttezza delle ipotesi sottostanti la determinazione delle maggiori entrate, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati aggiornati circa l'andamento delle entrate ascrivibili al versamento del contributo unificato dei processi civili.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, mentre l'articolo 53 ascrive le minori entrate, coperte mediante l'incremento del 15 per cento del contributo unificato, all'intero Capo II, la relazione tecnica riferisce invece tali minore entrate all'attuazione dei soli articoli 46, comma 1, lettera d), e 52, comma 2, lettere a), b) e c), che prevedono, rispettivamente, l'abolizione della marca da bollo per alcuni atti civili, amministrativi e stragiudiziali e dei diritti di copia delle cancellerie.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, segnala che la stessa dovrebbe essere riformulata coordinando le disposizioni che prevedono che il Ministero della giustizia provveda al monitoraggio delle minori entrate derivanti «dalla presente legge» con quelle che, invece, correttamente dispongono l'attivazione della suddetta clausola di salvaguardia in relazione a eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, ossia alle previsioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione del solo Capo II. A tal fine, appare opportuno, quindi, sostituire al primo periodo le parole: «di cui alla presente legge», con le seguenti: «di cui al presente capo».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti in ordine alle questioni testé evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 110

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo e che il testo, già approvato, con modificazioni, dal Senato si compone di 33 articoli.
  Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge di iniziativa governativa S. 1326, e che tale relazione risulta parzialmente utilizzabile. Ricorda che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una documentazione tecnica e che oggetto dell'esame è il testo del provvedimento licenziato dal Senato, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione di merito della Camera nelle sedute del 2, 9 e 10 luglio 2014.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla richiamata documentazione, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 10, concernenti gli ambiti di applicazione della cooperazione internazionale allo sviluppo, al fine di meglio precisare i profili applicativi delle norme, con i relativi riflessi finanziari, ritiene opportuno acquisire i seguenti chiarimenti.
  Con riferimento all'articolo 8, in base al quale il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza uno o più istituti finanziari gestori, di cui almeno uno pubblico, a concedere crediti concessionali, andrebbe chiarito se la norma configuri una facoltà o un obbligo per l'istituto pubblico interessato; in quest'ultimo caso, andrebbero valutati i possibili effetti finanziari sugli equilibri di bilancio dell'istituto medesimo.
  In ordine all'articolo 10, comma 2, che consente di affidare gli interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie al Dipartimento della protezione civile, andrebbe precisato se, sulla base di tale norma, debba intendersi esteso alla cooperazione internazionale il meccanismo di finanziamento delle emergenze di protezione civile già vigente a livello nazionale.
  Con riferimento agli articoli da 11 a 16, riguardanti l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione allo sviluppo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla documentazione integrativa circa l'effettiva possibilità di provvedere all'attuazione delle norme nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Per quel che riguarda i profili di copertura finanziaria, osserva che in base all'articolo 12, comma 4-bis, gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possono subire riduzioni e che le risorse relative a ciascun esercizio finanziario, non impegnate nell'esercizio stesso, sono riportate per intero nell'esercizio successivo.
  Rileva che tali disposizioni presentano diversi profili problematici. Innanzitutto, fa presente che non appare chiaro se gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, che saranno individuati dalla legge di bilancio, potranno subire riduzioni per effetto di successivi provvedimenti legislativi, approvati nel corso dell'esercizio finanziario, oppure se, più in generale, essi non potranno subire alcuna riduzione neppure per effetto delle successive leggi di bilancio. Segnala che, in ogni caso, tale previsione sembra, di fatto, trasformare in oneri inderogabili tutti gli stanziamenti attinenti alla cooperazione allo sviluppo, compresi quelli al momento classificati come oneri rimodulabili.
  Rileva inoltre che la previsione secondo la quale le risorse non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono riportate per intero nell'esercizio successivo sembra riprodurre quanto attualmente stabilito dall'articolo 15, comma 9, della legge n. 49 del 1987, trasformando, tuttavia, in un vero e proprio obbligo quella che attualmente è una mera facoltà.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sull'opportunità di mantenere nel testo del provvedimento le citate disposizioni, posto che esse se, da un lato, sembrano comportare un irrigidimento delle previsioni di bilancio, Pag. 111dall'altro, sembrano suscettibili di essere derogate da successive norme di rango primario.
  In relazione all'articolo 17, concernente l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rileva che le norme in esame dispongono la riorganizzazione, mediante l'istituzione della predetta Agenzia, delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo. Osserva che, con riferimento alle dotazioni strumentali, la relazione tecnica circoscrive le spese derivanti dalla riallocazione fisica delle strutture amministrative ai soli costi di ristrutturazione degli immobili che saranno occupati dalla nuova Agenzia. Ritiene che tale ipotesi andrebbe tuttavia sottoposta a verifica, alla luce dei seguenti elementi:
   la soppressione delle strutture amministrative che hanno determinato la sottoscrizione di obbligazioni, talvolta a carattere pluriennale e continuativo, non implica l'estinzione delle obbligazioni finanziarie sottostanti;
   il trasferimento di personale tra amministrazioni diverse, non oggetto di soppressione, non sembra consentire, senza apposita disposizione di legge, il parallelo trasferimento delle dotazioni strumentali utilizzate dai singoli dipendenti;
   l'avvio delle attività di un nuovo ente implica la necessità di sostenere ulteriori costi una tantum, che si aggiungono agli oneri di ristrutturazione;
   secondo quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, e dall'articolo 31, comma 6, l'Istituto agronomico per l'oltremare cesserà di esistere cinque mesi dopo l'istituzione dell'Agenzia e, pertanto, le due strutture potrebbero coesistere per un breve tempo, annullando per quel periodo alcune economie di scala.

  Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alla modifica, approvata dalla Commissione affari esteri, che ha previsto la possibilità di inviare all'estero anche gli esperti individuati a norma dell'articolo 31, comma 4, rileva che la quantificazione degli oneri di personale stimati con riferimento all'articolo 19 non ipotizza spese di missione per il personale in oggetto. Pur considerando che l'invio è previsto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in proposito.
  In merito all'articolo 18, relativo alla disciplina di bilancio dell'Agenzia, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo circa gli effetti finanziari che potrebbero derivare dall'esercizio degli ambiti di autonomia previsti dal testo, inclusa l'autonomia regolamentare; ciò in quanto le norme in esame non prevedono meccanismi di finanziamento autonomi quantitativamente rilevanti, a valere su risorse proprie.
  Quanto ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 18, comma 2, lettere c) ed e), richiederebbe alcune modifiche volte a chiarire più puntualmente le modalità di iscrizione in bilancio delle risorse di cui disporrà l'Agenzia ovvero a precisare il rapporto tra le disposizioni in esame e la normativa vigente.
  Per quanto riguarda il primo aspetto, ritiene che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera c) (finanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), nel senso di prevedere che l'iscrizione coinvolgerà una pluralità di capitoli, anziché un unico capitolo, giacché l'iscrizione di un solo capitolo non consentirebbe di includere all'interno dello stesso le diverse tipologie di spesa riconducibili all'Agenzia, ossia spese di parte corrente e di conto capitale.
  Per quanto attiene al secondo aspetto, osserva che il testo dovrebbe essere modificato alla lettera e) (25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia), al fine di coordinare la disposizione sia con l'articolo 2-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, in base al quale la quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale è Pag. 112ripartita in quattro quote uguali per le quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, sia con l'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, che ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa al contributo, ossia la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l'adeguamento antisismico e l'efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica. In particolare, giudica opportuno escludere dal novero delle spese indicate nel citato decreto del Presidente della Repubblica quelle comprese nel presente provvedimento, ridisciplinando conseguentemente la ripartizione delle risorse tra le diverse finalità. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quel che concerne gli articoli 19 e 20, riguardanti il personale dell'Agenzia e della Direzione generale per la cooperazione, rileva preliminarmente che, dal 1o maggio 2014, in forza dell'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Osserva in proposito che il prospetto allegato alla relazione tecnica prevede invece una retribuzione lorda per il direttore generale di circa 342.000 euro e di circa 270.000 euro per i dirigenti di prima fascia. Inoltre anche i dirigenti di seconda fascia assegnati all'estero riceverebbero emolumenti per somme superiori ai 240.000 euro, considerando le indennità di servizio all'estero, di richiamo e di prima assegnazione, ma non le spese di trasloco, di viaggio ed altri contributi a ristoro di spese sostenute. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se i prospetti allegati alla relazione tecnica e la misura degli oneri recati dal provvedimento debbano essere rivisti alla luce dei nuovi limiti fissati per la retribuzione dei pubblici dipendenti e se le componenti indennitarie previste in caso di servizio all'estero debbano essere computate ai fini del raggiungimento dei limiti alle retribuzioni fissate a legislazione vigente.
  Rileva inoltre che, in base alle norme in esame, la dotazione organica potrà essere alimentata mediante le procedure di mobilità previste a legislazione vigente, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi in forza dell'articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, che ha ridotto le dotazioni organiche. Ricorda che la relazione tecnica allegata a tale ultima norma affermava che dalle misure di riduzione degli uffici e delle strutture previste sarebbero derivati effetti di riduzione della spesa verificabili a consuntivo, potendo conseguentemente le previste procedure di mobilità determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, sia pure non quantificati. Su tale aspetto reputa necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Osserva, inoltre, che la quantificazione degli oneri di personale considera, in applicazione delle norme recate dal testo, una dotazione organica di fatto di 250 dipendenti, di cui 200 reclutati in forza dell'articolo in esame e 50 eventualmente trasferiti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'Agenzia in forza dell'articolo 31, comma 4. Fa presente che tali ultime unità generano posizioni soprannumerarie di cui dovrebbe essere disciplinato l'assorbimento anche al fine di chiarire se la dotazione finanziaria dell'Agenzia (o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo) sarà destinata a ridursi a seguito della loro cessazione. Ritiene che tale chiarimento risulti necessario anche considerata l'autonomia contabile dell'Agenzia, che le consentirebbe di utilizzare per altra finalità le somme eventualmente resesi disponibili all'atto della cessazione dal servizio dei singoli esperti.
  Riguardo all'articolo 21, concernente il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, rileva di non avere osservazioni da formulare.
  In ordine all'articolo 21-bis, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo, pur rilevando il carattere facoltativo delle norme, ritiene che andrebbero acquisiti elementi informativi circa le modalità di finanziamento e le risorse utilizzate dalla Pag. 113Cassa depositi e prestiti per il sostegno delle iniziative in materia di cooperazione; ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi di carattere indiretto, tenuto conto che la Cassa può utilizzare risorse provenienti dalla raccolta postale che sono assistite dalla garanzia dello Stato.
  Con riferimento agli articoli da 22 a 28, concernenti i soggetti della cooperazione allo sviluppo, rileva che, in base alla norma in esame, viene attribuito carattere non commerciale alle attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, comma 3. Poiché tale previsione appare suscettibile di ridurre le entrate fiscali, sul punto giudica necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alla clausola di invarianza, introdotta nell'articolo 27, ritiene che andrebbero indicati gli adempimenti suscettibili di recare oneri e che andrebbe inoltre chiarito di quali mezzi dispongano le amministrazioni interessate per farvi fronte.
  Per quanto concerne l'organizzazione di contingenti di corpi civili di pace da impegnare in azioni di pace nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, di cui all'articolo 27, comma 9, giudica necessario che sia chiarito se l'organizzazione del contingente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 77 del 2002, implichi un coinvolgimento, anche finanziario, delle amministrazioni statali per le spese da sostenere.
  Per quanto attiene all'articolo 29, riguardante il riallineamento dell'Italia agli impegni assunti in materia di cooperazione, rileva di non avere osservazioni da formulare atteso che, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, la norma assume una valenza programmatica.
  Con riguardo all'articolo 30, commi da 1 a 4, recante abrogazioni e modifiche di disposizioni vigenti, osserva che l'attribuzione dello status di ONLUS agli enti e alle associazioni i cui statuti prevedono espressamente lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale appare suscettibile di recare oneri stante il trattamento fiscale di favore spettante a dette organizzazioni. Sul punto considera necessario acquisire l'avviso del Governo.
  In relazione all'articolo 30, comma 5, concernente le operazioni finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, ritiene che andrebbero acquisite indicazioni circa l'esatta portata applicativa della norma, anche al fine di escludere che l'attività di finanziamento che sembrerebbe autorizzata per legge possa implicare una riclassificazione dell'intervento nell'ambito della pubblica amministrazione. Evidenzia, inoltre, che i fondi sui quali è disposto il cofinanziamento sono assistiti anche dalla garanzia dello Stato.
  In merito all'articolo 31, recante disposizioni transitorie, fa presente di non avere osservazioni da formulare.
  Per quel che concerne l'articolo 32, riguardante la copertura finanziaria, con riferimento all'utilizzo, nella misura di 2.120.000 euro per l'anno 2014, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), giudica opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle relative risorse.
  Per quanto concerne, invece, l'utilizzo, nella misura di 5.309.466 euro per l'anno 2015 e di 5.286.742 euro a decorrere dall'anno 2016, degli stanziamenti autorizzati in favore della cooperazione allo sviluppo ai sensi della tabella C allegata alla legge di stabilità per il 2014 (capitoli 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 7168, e 7169 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), ricorda che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, l'idoneità della copertura prevista. Tuttavia, in considerazione della natura di parte corrente degli oneri oggetto di copertura, ritiene che dovrebbe essere precisato che gli stanziamenti della tabella C dei quali si prevede l'utilizzo sono solo quelli di parte corrente, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una dequalificazione della spesa. Inoltre, ritiene che dovrebbe essere Pag. 114precisato che gli oneri valutati in 5.286.742, a decorrere dal 2016, ai sensi del comma 2, sono annuali.
  Infine, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 3, rammenta che il Governo ha confermato, durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato della Repubblica, che la stessa risponde pienamente ai criteri di effettività e di automaticità di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, ed incide sugli stanziamenti classificati come rimodulabili in maniera compatibile con la programmazione effettuata degli interventi del programma «Cooperazione allo sviluppo», al quale la clausola si riferisce.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni testé evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 20.45.

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Generoso MELILLA (SEL) chiede al rappresentante del Governo se, nella riforma disciplinata dal provvedimento in esame, la Cassa depositi e prestiti svolga, nei confronti dell'Agenzia, una funzione simile a quella svolta dallo specifico istituto finanziario nei confronti dell'analoga Agenzia francese.

  Francesco CARIELLO (M5S) segnala che, come già evidenziato dal relatore nella precedente seduta, l'articolo 18 del provvedimento fissa al 25 per cento la quota a diretta gestione dell'otto per mille da destinare all'Agenzia. A tal riguardo osserva che la legge di stabilità per l'anno 2014 ha aggiunto un'ulteriore tipologia di intervento ammessa a contributo, per cui, essendo cinque le complessive tipologie di intervento, la percentuale relativa ad ognuna dovrebbe essere fissata al 20 per cento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle richieste di chiarimenti avanzate dal relatore nella precedente seduta, e a quelle formulate dai deputati testé intervenuti, nel depositare la relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), evidenzia quanto segue:
   al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;
   l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo Pag. 1155 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;
   le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;
   le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
   la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;
   appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera c), specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   appare necessario coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;
   alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1o maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;
   le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;
   le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-bis, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscettibili Pag. 116di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;
   le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;
   le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
   il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità.

  Osserva poi che sarebbe opportuno apportare le seguenti modifiche al testo del provvedimento:
   all'articolo 21, comma 2, prevedere, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;
   all'articolo 21-bis, prevedere esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e specificare che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5.

  Infine segnala che appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, all'esito dei chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, si riserva di formulare una proposta di parere, chiedendo una breve sospensione della seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 21, è ripresa alle 21.40.

  Sergio BOCCADUTRI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2498 Governo, recante Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 nonché dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    al fine di evitare duplicazioni nella gestione del fondo di cui all'articolo 8, appare necessario che la disposizione sia modificata prevedendo un solo istituto finanziario gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti SpA;
    l'articolo 10, comma 2, in materia di interventi di soccorso internazionale per emergenze umanitarie, richiama le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2005, che prevede l'applicazione delle disposizioni di cui l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;Pag. 117
    le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4-bis, che prevedono che gli stanziamenti triennali per la cooperazione allo sviluppo, individuati nella legge di bilancio, non possano subire riduzioni, e che le medesime risorse, qualora non impegnate nell'esercizio finanziario di riferimento sono riportate per intero nell'esercizio successivo, non risultano compatibili con la vigente disciplina contabile;
    le spese di cui all'articolo 17, relative alla riallocazione fisica delle strutture amministrative preposte alla gestione degli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, come quantificate nella relazione tecnica allegata all'originario disegno di legge, tengono conto degli oneri complessivamente necessari per l'operatività della nuova sede dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
    la previsione di cui all'articolo 17, comma 8, introdotta dalla Commissione di merito, che prevede la facoltà per il Direttore dell'Agenzia di inviare all'estero, oltre che il personale in organico di cui all'articolo 19, comma 2, anche gli esperti della cooperazione di cui all'articolo 31, comma 4, concernente esperti della cooperazione, non consente di determinare in modo univoco il numero di posti in servizio all'estero ed il personale da inviare con conseguenti difficoltà applicative e possibili nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura;
    appare necessario modificare l'articolo 18, comma 2, lettera c), specificando che il finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo avverrà, tra l'altro, attraverso appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
    rilevata la necessità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206 della legge n. 147 del 2013;
    alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014, in vigore dal 1o maggio 2014, che fissano il limite massimo retributivo per i pubblici dipendenti in euro 240.000 euro annui, risulta necessario adeguare il prospetto allegato alla relazione tecnica per quanto concerne la retribuzione del direttore generale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19, riducendola nella misura di 6.821 euro annui;
    le 50 unità di personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo eventualmente trasferite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 31, comma 4, stabilizzate per effetto del decreto ministeriale 29 novembre 2011, n. 223, costituendo una categoria ad esaurimento determineranno una progressiva riduzione della dotazione finanziaria necessaria per il funzionamento dell'Agenzia stessa;
    all'articolo 21, comma 2, sia previsto, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;
    all'articolo 21-bis, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti S.p.A., coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;
    le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4-bis, che prevedono che le attività di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco dei soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui al comma 3 del medesimo articolo siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura Pag. 118non commerciale, appaiono conformi alla legislazione vigente e non determinano, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-bis, che prevedono la possibilità di ricorrere e promuovere il volontariato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, riconoscendo al personale volontario un trattamento giuridico ed economico analogo a quello previsto per i volontari del servizio civile, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e relativa copertura;
    le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 9, secondo periodo, che prevedono che le organizzazioni di cui all'articolo 25 organizzino contingenti di corpi civili di pace da impegnare in specifiche azioni nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, avverrà nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2002, in conformità alla clausola di neutralità finanziaria di cui al successivo comma 10;
    le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4 non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica giacché, a legislazione vigente, sono già considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale, gli enti e associazioni, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;
    il fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, reca le necessarie disponibilità;
    appare necessario precisare, all'articolo 32, comma 2, che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 8, comma 1, sia previsto un solo istituto gestore e che lo stesso sia rappresentato dalla Cassa depositi e prestiti;

   all'articolo 12, sopprimere il comma 4-bis;
   all'articolo 17, comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: del personale di cui all'articolo 31, comma 4,;
   all'articolo 18, comma 2, lettera c), sostituire le parole: in apposito capitolo con le seguenti: in appositi capitoli;
   siano coordinate le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), che destinano al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo il 25 per cento della quota complessiva delle somme a diretta gestione statale relativa all'otto per mille, con quelle del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, nonché con quelle di cui all'articolo 1, comma 206, della legge n. 147 del 2013;
   all'articolo 21, comma 2, sia prevista, nell'ambito del Comitato congiunto, l'attribuzione del diritto di voto del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per le questioni di competenza del ministero medesimo;
   all'articolo 21-bis, sia previsto esplicitamente il parere del Ministero dell'economia e delle finanze e sia specificato che le risorse proprie di cui al comma 3 siano riferite alla gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti SpA, coordinando conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 5;
   all'articolo 27, sopprimere il comma 1-bis;
   all'articolo 32, comma 2, sia precisato che gli oneri valutati in 5.286.742 euro a decorrere dal 2016 presentano cadenza annuale Pag. 119e che gli stanziamenti della legge n. 49 del 1987, rideterminati dalla tabella C allegata alla legge di stabilità, dei quali è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, sono solo quelli di parte corrente;
   sia adeguata la quantificazione degli oneri di cu all'articolo 32, comma 2, riducendola nella misura di 6.821 euro annui. ».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921.
C. 1092-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è stata già esaminata dalla Commissione bilancio, ai fini del parere alla VII Commissione, nella seduta del 5 febbraio 2014. In tale sede la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rileva che la Commissione di merito, nel conferire mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, nella seduta del 25 marzo 2014, ha recepito le predette condizioni. Il provvedimento pertanto, a suo avviso, non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Ciò premesso, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Grimoldi 4.50, che incrementa il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di un importo pari a 2,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, provvedendo al relativo onere a valere sulle disponibilità del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che, a decorrere dal 2017, non reca le necessarie risorse. Ritiene invece che i restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea non presentino profili problematici sul piano finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con i rilievi formulati dal relatore.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1092-A, recante Istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il potenziamento della biblioteca e dell'archivio storico della Fondazione Di Vagno, per la conservazione della memoria del deputato socialista assassinato il 25 settembre 1921 e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 4.50, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori Pag. 120oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 21.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.
Atto n. 92.

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