CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 luglio 2014
269.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 195

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 10 luglio 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 luglio 2014.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni e si dichiara in ogni caso disponibile a recepire eventuali ulteriori suggerimenti e proposte di modifica che dovessero emergere dal dibattito (vedi allegato 1).

  Guido GALPERTI (PD), nel condividere l'impianto complessivo della proposta di parere predisposta dal relatore che giudica molto puntuale ed articolata, chiede se sia possibile rafforzare l'osservazione di cui alla lett. a), in materia di soppressione delle sezione staccate dei TAR trasformandola in una condizione e sottolineando in modo più marcato le perplessità circa l'effettiva possibilità che da tale riassetto siano conseguibili rilevanti risparmi finanziari. Esprime quindi un giudizio di sostanziale condivisione per la condizione di cui al punto 1, concernente la riduzione del diritto annuale dovuto alla camere di commercio.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), nel ringraziare il relatore per l'approfondita analisi del provvedimento in esame, svolge alcune considerazioni sulle norme relative alla riorganizzazione delle Pag. 196sedi delle Autorità indipendenti. In particolare, ritiene debba svolgersi una riflessione sulla compatibilità delle misure che si riferiscono all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con le norme del Terzo pacchetto Energia. Ribadisce quindi l'opportunità di un maggiore approfondimento sulle disposizioni che riguardano la razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti. Al riguardo, chiede al relatore di valutare un rafforzamento della condizione di cui al punto 2 della proposta di parere. Esprime infine un giudizio complessivamente favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'ottimo lavoro del relatore che coglie egregiamente gli spunti necessari da rivolgere alla Commissione di merito.
  Sottolinea, in particolare, l'efficacia della condizione di cui al punto 1 relativa al dimezzamento del diritto annuale di competenza delle camere di commercio, il cui ruolo va certamente difeso, rammaricandosi come in questa fase il Governo abbia scelto un modello economico differente. Evidenzia in ogni caso come il Parlamento non possa di certo propendere per una soluzione che possa presentare anche solo ipoteticamente i tratti di una difesa corporativa; occorre tuttavia al contempo garantire la sopravvivenza del tessuto produttivo delle imprese.
  Con riferimento alle disposizioni volte ad una razionalizzazione delle sedi delle Autorità indipendenti, ritiene che si debba certamente puntare ad un uso efficiente delle risorse finanziarie.
  Ribadisce quindi come il parere predisposto dal relatore, se reso in questa fase dell'esame di merito da parte della Commissione competente, risulterà certamente più efficace nell'evidenziare le questioni centrali di competenza della Commissione Attività produttive.

  Marco DA VILLA (M5S), nell'esprimere un orientamento non sfavorevole sul complesso delle questioni evidenziate dalla proposta di parere predisposta dal relatore mentre esprime perplessità sul complesso del provvedimento in esame in relazione al quale ritiene sarebbe stato preferibile un dibattito più approfondito.
  Desidera in ogni caso esprimere alcune perplessità circa le misure in materia di razionalizzazione delle autorità indipendenti e in particolare sullo spostamento della sede dell'Autorità indipendente sui trasporti da Torino a Roma. Il suo gruppo politico aveva già a suo tempo criticato la scelta di collocare la sede dell'Autorità a Torino, ma la maggioranza ha insistito per tale soluzione; ora che tale scelta è stata compiuta ed ha avuto i suoi effetti si chiede se lo spostamento della sede a Roma possa recare risparmi per la finanza pubblica.
  Stigmatizza, inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 24, in materia di città metropolitane ed in particolare il meccanismo che prevede un sistema di elezione dei rappresentanti di secondo grado; si tratta di una scelta che il M5S ha espressamente criticato in quanto limita di fatto il diritto dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti.
  Condivide, al contrario, la condizione formulata in riferimento all'articolo 28 del provvedimento in esame, che dispone il dimezzamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio, contributo che, come evidenziato anche da Unioncamere e da Rete Imprese in sede di audizione, rappresenta oltre un terzo delle risorse finanziarie delle camere di commercio.
  Condivide altresì l'osservazione relativa all'articolo 24 in materia di Agenda della semplificazione amministrativa, tema sul quale il suo gruppo ha anche presentato una mozione in Assemblea.
  Critica altresì l'abnorme aumento del contributo unificato previsto per i ricorsi innanzi al giudice amministrativo, che rappresenta un notevole deterrente e che certamente colpisce anche molte associazioni portatrici di interessi legittimi in settori delicati quali ad esempio la tutela dell'ambiente.
  Sottolinea infine la forte limitazione dei poteri prevista per la nuova Autorità anti-Pag. 197corruzione (ANAC), derivante dal ruolo riconosciuto al Prefetto, organo che di fatto dipende dall'esecutivo.
  In conclusione, dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore.

  Catia POLIDORI (FI-PdL) ritiene che il parere proposto dal relatore sia esaustivo e pienamente condivisibile. Sottolinea in particolare, con riferimento alla riduzione del diritto annuale dovuto alle camere di commercio a carico delle imprese, che sarebbe stato preferibile procedere prioritariamente ad una loro riforma organizzativa che auspica sia attuata in tempi brevi anche con il contributo della Commissione Attività produttive. Al riguardo, osserva che sarebbe interessante valutare i costi a parità di servizi offerti nelle diverse città.
  Chiede al relatore se sia possibile inserire nella proposta di parere un'integrazione alla lettera b) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli uffici di diretta interlocuzione con i regolati. Dichiara quindi voto favorevole sulla proposta di parere.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, accogliendo le sollecitazioni dei colleghi intervenuti nel dibattito, riformula la propria proposta di parere. Relativamente alla condizione n. 1 inserisce un richiamo alla metodologia dei costi standard. Con riferimento alla condizione n. 2 e alle osservazioni del collega Peluffo, aggiunge un'integrazione volta a tenere conto del quadro normativo europeo e delle ragioni del già operativo assetto territoriale delle sedi delle Autorità e dei connessi impegni finanziari già sostenuti. Quanto all'osservazione formulata dall'onorevole Galperti, propone di inserire alla lettera a) delle osservazioni un richiamo a valutare la profondità dell'impatto e la sostenibilità complessiva della scelta organizzativa di ridurre le sezioni distaccate dei TAR. In riferimento alla considerazione dell'onorevole Polidori, integra la proposta di parere aggiungendo alla lettera b) delle osservazioni un riferimento volto a considerare incompatibili anche gli uffici di diretta interlocuzione con i regolati (vedi allegato 2).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia il relatore per la proposta di parere che condivide pienamente nei contenuti. Osserva che le disposizioni in materia di TAR, authority e camere di commercio, pur ispirate a principi di risparmio di denaro pubblico, possono creare inefficienze. Invita a riflettere che le camere di commercio in diverse città hanno costruito e gestiscono aeroporti e che in questi giorni è stata siglata una convenzione tra Politecnico di Torino e Autorità dei trasporti: tornare indietro su queste scelte potrebbe comportare costi superiori ai risparmi attesi.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore come riformulata (vedi allegato 2).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abbinate.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge in titolo, adottato dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati.
  Il provvedimento si compone di 19 articoli e introduce misure volte alla tutela, la cura e la riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, e dei loro familiari; alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili; alla prevenzione della diffusione dei fattori di rischio del gioco d'azzardo patologico, anche attraverso l'affermazione di un approccio consapevole al gioco.
  Con riferimento ai profili di competenza della X Commissione, rilevano in particolare le disposizioni recate dall'articolo Pag. 1986 (divieto di introdurre nuovi apparecchi e nuovi giochi d'azzardo) dall'articolo 10 (disciplina delle misure di contrasto ed azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili), dall'articolo 11 (etichettatura dei tagliandi delle lotterie), dall'articolo 13 (incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo), dall'articolo 14 (logo identificativo «no slot») e dall'articolo 15 (obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo).
  L'articolo 6 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
  L'articolo 10 disciplina una serie di misure di contrasto e di azioni positive a tutela dei minori. In particolare si segnalano le disposizioni recate dal comma 2 che prevedono che l'accesso agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi previsti dall'articolo 100, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché ai giochi online è consentito esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria. I dati rilevati dal sistema tessera sanitaria privi di elementi identificativi diretti, sono trasmessi al Ministero della salute. Tali dati non possono in alcun modo essere utilizzati da parte dei concessionari, degli esercenti e dei gestori. Con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute sentita L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni. Ciascun apparecchio e videoterminale di gioco deve recare avvertenze generali e supplementari sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e concernenti i disturbi riconducibili a tale patologia (comma 3). Le avvertenze devono essere stampate in modo facilmente leggibile, inamovibile e indelebile su ciascun apparecchio o videoterminale di gioco. Chiunque installi in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali di gioco non conformi ai criteri di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000 a carico del trasgressore. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000, nonché il sequestro dell'apparecchio o del videoterminale. È fatto divieto ai concessionari di prevedere penalizzazioni od oneri a carico dei gestori e/o esercenti in caso di richiesta di rimozione degli apparecchi da gioco prevista dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
  L'articolo 11 prevede che i tagliandi delle lotterie istantanee devono contenere messaggi in lingua italiana su entrambi i lati, indicati a stampa e in modo da coprire almeno il 20 per cento della corrispondente superficie, recanti avvertenze relative ai rischi e ai danni connessi al gioco d'azzardo. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero della salute, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 7, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione del contenuto delle avvertenze e delle caratteristiche grafiche con cui deve essere stampato il relativo testo. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l'immediata visibilità, alcune diciture specificamente indicate.
  L'articolo 13 prevede che gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni successivi alla Pag. 199rimozione, di un apposito indennizzo economico. Si rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dell'entità e delle modalità dell'indennizzo di cui al comma 1, nonché delle procedure per effettuarne la richiesta.
  L'articolo 14 del testo unificato dispone che gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano apparecchi per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possono richiedere il rilascio in uso del logo identificativo «no slot». Il comma 2 stabilisce che con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, definisce le condizioni per il rilascio in uso del logo identificativo, nonché per la revoca del suo utilizzo. Il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del corretto utilizzo del logo identificativo «no slot», sulla base delle linee guida indicate nel decreto di cui al comma 2, sono effettuate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi commerciali e i circoli privati.
  Infine, ai sensi dell'articolo 15 in materia di obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo i comuni sono tenuti ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento comunale che stabilisce i criteri relativi all'ubicazione, agli orari di apertura, alle caratteristiche logistiche e di funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. L'esercizio di nuove sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, e l'installazione di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono vietati a una distanza inferiore a 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani, nonché banche e uffici postali. L'installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, all'interno di locali aperti al pubblico, può essere effettuata esclusivamente in spazi appositi e circoscritti, e comunque separati dal resto del locale, in cui si svolge l'ordinaria attività. È vietata all'interno delle sale gioco e dei locali l'installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti. Nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco d'azzardo è sempre vietato fumare, anche in presenza di impianti per la ventilazione e il ricambio di aria. Tale divieto è esteso anche alle sigarette elettroniche. All'interno delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi sono vietati la vendita e il consumo di bevande alcoliche. L'orario giornaliero di apertura delle sale da gioco e dei locali in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, nonché dei locali in cui sono installati apparecchi idonei per il gioco lecito previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non può comunque essere superiore alle otto ore. Per i locali in cui l'attività di gioco con vincita in denaro non rappresenta l'attività esclusiva o principale, il regolamento comunale può prevedere che tale limite orario valga esclusivamente per l'attività di gioco. Al fine di garantire che lo svolgimento delle attività di gioco d'azzardo non determini danni alla salute dei cittadini, con il medesimo regolamento di cui al comma 1, i Pag. 200comuni possono stabilire ulteriori misure per evitare che nei luoghi in cui si svolgono attività di gioco con vincita in denaro siano introdotti strumenti idonei a indurre la dipendenza dal gioco e a favorire la perdita dell'autocontrollo da parte dei giocatori, nonché le misure per prevedere un tempo minimo che intercorra tra una giocata e l'altra. La condanna del responsabile della sala giochi o del titolare dell'esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e della normativa vigente in materia comporta l'inabilitazione allo svolgimento dell'attività commerciale per una durata da uno a cinque anni.

  Ivan DELLA VALLE (M5S), esprime la condivisione del proprio movimento sul testo unificato in esame, sottolineando come una delle proposte confluite nel testo sia stata avanzata dal suo gruppo; segnala al relatore l'esigenza di tenere conto, nella predisposizione del parere, della situazione di alcuni locali, nei quali si trovano le apparecchiature da gioco, che per situazioni logistiche specifiche non sono in grado di adeguarsi alle disposizioni recate dalla proposta in esame (ad esempio collocare le macchine da gioco in un locale separato dal resto dell'esercizio). In relazione a tali specifiche situazioni riterrebbe essenziale prevedere soluzioni che consentano ai gestori di non dover pagare penali per la rescissione di contratti in essere.

  Catia POLIDORI (FI-PdL) osserva che il marchio «no slot» per gli esercizi commerciali e i circoli privati che non installano slot machines deve rappresentare motivo di orgoglio. Chiede se sia possibile individuare una denominazione più immediatamente comprensibile dai cittadini.

  Lorenzo BASSO (PD) sottolinea che la legge non può obbligare gli esercizi commerciali ad adeguare i locali a norme successivamente approvate. Pertanto, i locali esistenti che non hanno le caratteristiche richieste dal testo in esame non possono mantenere le macchine da gioco. Sarebbe opportuno prevedere meccanismi incentivanti la dismissione di questa attività. Lamenta che le sale giochi aperte negli ultimi anni nelle città hanno distrutto il tessuto commerciale e produttivo di molti centri storici. Nel prossimo futuro è prevedibile la chiusura di molte sale per effetto delle nuove disposizioni in esame e anche in relazione al fatto che il gioco d'azzardo è ormai effettuato online. Ritiene che si dovrà recuperare e restituire alle comunità il tessuto produttivo devastato dall'incontrollata diffusione delle sale giochi.

  Davide CRIPPA (M5S) sottolinea che la normativa in esame richiama per molti aspetti quella relativa al divieto di fumo che ha imposto agli esercizi commerciali di avere locali idonei per fumatori, in caso contrario il divieto vale senza eccezione alcuna. Ritiene che, in questo caso, a fronte di un cambiamento della normativa anche il fornitore deve essere responsabile e non pretendere penali in caso di rescissione del contratto.

  Lorenzo BASSO (PD) osserva che, dal punto di vista normativo, non è possibile applicare il modello della cosiddetta legge Sirchia al provvedimento in esame. Nel caso dei fumatori l'infrazione del divieto è infatti responsabilità del singolo, mentre la presenza della macchina da gioco in una situazione non più consentita è responsabilità del gestore dell'attività.

  Daniele MONTRONI (PD), ribadisce l'esigenza di porre un'attenzione particolare per le attività che non riescono ad adeguarsi alle nuove norme per vincoli strutturali.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 10 luglio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 15.

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