CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, comunica che entra a far parte della Commissione la deputata Daniela Garnero Santanchè mentre cessa di farne parte il deputato Francesco Saverio Romano.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che lo scorso 2 luglio la relatrice, on. Albini, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che nella giornata odierna la Commissione avvia il dibattito.
  Invita pertanto i colleghi ad intervenire.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 90

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva ai fini del parere da rendere alla Commissione Affari sociali, del testo unificato adottato, quale risultante dagli emendamenti approvati in XII Commissione, recante «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico».
  Ricorda che il tema delle ludopatie è stato affrontato nell'attuale legislatura anche con la legge n. 23 del 2014, «Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita», che all'articolo 14 – dedicato ai giochi pubblici – delega il Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi.
  Segnala che il modello italiano di esercizio del gioco pubblico con vincite in denaro si basa, da un lato, sulla riserva in favore dello Stato in materia di giochi e scommesse e, dall'altro, sulla concessione di servizio, mediante la quale l'Amministrazione affida ad un soggetto privato, prescelto sulla base di selezioni ad evidenza pubblica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria, l'esercizio del gioco, ampliando la sfera giuridica del destinatario e mantenendo sull'attività stringenti poteri di controllo.
  Anche sulla base della legislazione europea e degli interventi della giurisprudenza comunitaria è divenuta sempre più pressante l'esigenza di assicurare l'apertura della concorrenza tra gli operatori economici interessati alle concessioni. Al riguardo, richiama la sentenza della Corte di giustizia del 15 settembre 2011 (causa C-347/09) in cui vengono chiarite le condizioni alle quali le norme sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi consentono ad uno Stato membro di istituire un monopolio per la gestione di giochi con vincita in denaro. Si tratta, in particolare, di ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la tutela dell'ordine sociale, a condizione che le restrizioni alla libera prestazione di servizi soddisfino i requisiti di proporzionalità.
  Prima di procedere alla illustrazione del provvedimento, che si compone complessivamente di diciannove articoli, sottolinea che il tema della dipendenza da gioco d'azzardo patologico viene affrontato sia dal punto di vista sanitario e sociale, sia con disposizioni di natura finanziaria, nel tentativo di regolamentare l'attività del gioco d'azzardo, contenerne la diffusione e affrontare le conseguenze sociali e sanitarie della dipendenza.
  L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento contenente norme in materia di gioco d'azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei minori e dei soggetti vulnerabili. A tal fine l'articolo 2 fornisce una definizione di gioco d'azzardo patologico, considerando affetti da tale patologia i soggetti nei quali è ravvisabile, conformemente alla definizione fornita all'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), la perdita di controllo sul proprio comportamento da gioco, che induce i soggetti alla coazione a ripetere e a tenere condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità, assimilabile ad altre dipendenze.
  Con riguardo ai livelli essenziali di assistenza, l'articolo 3 assegna ai Servizi per le dipendenze istituiti dalle Regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi sanitari regionali, i compiti connessi alle attività di prevenzione della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP) e di cura e riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti. Spetta ai medesimi Servizi la promozione di interventi di prevenzione, cura e riabilitazioni ambulatoriale e residenziale, anche mediante gruppi di mutuo aiuto, nonché il rilascio della certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico che dà diritto all'esenzione della compartecipazione al costo della spesa sanitaria e all'accesso alle strutture dei presìdi regionali per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza Pag. 91psicologica e farmacologica e il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura della patologia.
  L'articolo 4 prevede l'adozione, mediante decreto di natura regolamentare del Ministro della salute, di un Piano nazionale per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da GAP. Spetta al Ministero della salute, come indicato all'articolo 5, il compito di informare i cittadini circa gli aspetti sanitari, sociali, legali ed economici in materia di gioco d'azzardo patologico, dedicandovi una specifica sezione del sito istituzionale. L'articolo 6 pone il divieto di introdurre nuovi apparecchi e piattaforme online per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi di azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
  All'articolo 7 si prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo patologico, presieduto dal Ministro o da un suo delegato, che svolge le sue attività in collaborazione con le Regioni. L'Osservatorio ha compiti di monitoraggio sul fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo, con particolare riferimento ai costi sociali, economici e psicologici e ai fattori di rischio e redige annualmente un rapporto sull'attività svolta con proposte per il miglioramento del sistema di interventi socio-sanitari e socio-assistenziali. Oltre a definire linee guida per la realizzazione di campagne informative e lo svolgimento di corsi di formazione sui rischi collegati al gioco d'azzardo, l'Osservatorio raccoglie osservazioni in merito al rispetto del divieto di propaganda pubblicitaria.
  L'articolo 8 prevede la promozione di campagne informative e di sensibilizzazione ai cittadini sui fattori di rischio del gioco d'azzardo, ad opera del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, inclusi progetti di educazione nelle scuole di ordine e grado. All'articolo 9 si estende ai soggetti affetti da dipendenza da gioco d'azzardo patologico l'applicabilità dell'istituto dell'amministratore di sostegno, disciplinato dal Codice civile.
  Le disposizioni di cui all'articolo 10 contengono misure di contrasto e azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili, tra cui si evidenzia la novità costituita dall'accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitaria, al fine di impedire l'accesso al gioco ai minori di età e per consentire ai giocatori di rilevare il numero e l'entità delle somme giocate, di autoescludersi dal gioco, anche temporaneamente, nonché di prevedere un eventuale limite alla somma giocata. Viene inoltre prescritto che ciascun apparecchio di gioco deve recare avvertenze sui rischi derivanti dal gioco d'azzardo patologico e che l'unica forma ammessa di pagamento delle prestazioni rese è quella elettronica, mediante carte nominative.
  L'articolo 11 detta norme concernenti l'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee assegnando al Ministero della salute il compito di definire, con decreto, sia i contenuti delle avvertenze – dirette ad evidenziare i rischi e i danni connessi al gioco d'azzardo – che le modalità con cui le stesse devono essere stampate sui tagliandi, stabilendo, in ogni caso, che le informazioni debbono essere ben visibili ai consumatori e contenere, almeno, le diciture elencate al comma 3.
  L'articolo 12 pone il divieto di propaganda pubblicitaria diretta e indiretta del gioco d'azzardo sul territorio nazionale, stabilendo, in caso di trasgressione, la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati al finanziamento del Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico presso il Ministero della salute, istituito all'articolo 16 del provvedimento in esame.
  La rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo viene incentivata, all'articolo 13, mediante la previsione di un apposito indennizzo economico a favore degli esercizi commerciali e ai circoli privati. Pag. 92L'entità e le modalità di indennizzo, nonché le procedure per effettuarne richiesta saranno definite con decreto ministeriale.
  Agli esercizi commerciali e ai circoli privati che non installano apparecchi per il gioco potrà essere rilasciato in uso il logo identificativo «no slot», come disposto all'articolo 14.
  L'articolo 15 attribuisce ai Comuni il compito di fissare con regolamento gli obblighi relativi ai luoghi per il gioco d'azzardo, stabilendo criteri di ubicazione, orari di apertura e caratteristiche dei locali in cui si svolge l'attività di gioco. Le violazioni di tali disposizioni comportano l'inabilitazione all'attività commerciale da 1 a 5 anni.
  L'articolo 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d'azzardo patologico, nonché, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da GAP.
  L'articolo 17 introduce disposizioni di natura finanziaria, prevedendo l'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2015 per l'attuazione del piano nazionale, a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per gli interventi in materia di informazione ed educazione, a 15 milioni di euro annui dal 2015 per gli indennizzi economici, e a 20 milioni di euro per il 2015 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, per il finanziamento del Fondo per le famiglie. A copertura degli ulteriori oneri derivanti dal provvedimento, si prevede l'incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, da determinarsi con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
  L'articolo 18 assicura ai familiari di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge n. 208 del 1996.
  Infine, ai sensi dell'articolo 19, il provvedimento entra in vigore il 1o gennaio 2015, ad eccezione delle norme riguardanti l'esclusività dei pagamenti in forma elettronica (articolo 10, comma 10) e l'applicabilità al gioco online delle misure di contrasto a tutela dei minori (articolo 10, comma 11), la cui decorrenza è fissata al 1o gennaio 2016.
  A livello europeo, ricorda che i servizi di gioco d'azzardo rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relativo alla libera prestazione dei servizi. In quanto tali essi, pur non essendo disciplinati da una normativa settoriale specifica, sono soggetti alle disposizioni delle direttive 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, 1997/7/CE sulla vendita a distanza, 2005/60/CE sul riciclaggio di proventi di attività criminose, 1995/46/CE sulla protezione dei dati personali, 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2006/112/CE sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
  Ai servizi di gioco d'azzardo non si applica invece la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, in quanto essi presentano numerose specificità rispetto alle altre tipologie di servizio, come rilevato in diverse occasioni dalla Corte di giustizia.
  La materia stata invece oggetto specifico di diversi atti di natura non normativa, alcuni dei quali concernono anche i profili direttamente connessi alla ludopatia.
  Il 9 luglio 2014 la Commissione europea adotterà una raccomandazione indirizzata agli Stati membri per contribuire a fornire un elevato livello di protezione ai propri cittadini nel settore dei servizi per il gioco d'azzardo online. Le principali finalità della raccomandazione della Commissione riguarderanno la garanzia che i cittadini dell'UE, in particolare i minori, siano consapevoli dei rischi associati al gioco d'azzardo e che gli operatori abbiano una serie obblighi da rispettare in materia di comunicazione commerciale responsabile; la garanzia ai consumatori di una maggiore chiarezza e rassicurazione Pag. 93che i siti autorizzati sui quali sceglieranno di giocare prevedano adeguate misure di salvaguardia (per esempio un'efficace verifica dell'età del giocatore, la registrazione e i controlli di identificazione); la previsione di misure idonee a prevenire i rischi connessi con il gioco d'azzardo, come la dipendenza o il gioco eccessivo.
  La raccomandazione era stata preannunciata nella comunicazione «Verso un quadro normativo europeo approfondito relativo al gioco d'azzardo on-line» (COM(2012)596), presentata dalla Commissione europea il 23 ottobre 2013. Nella comunicazione si illustrava un piano d'azione della Commissione articolato in una serie di iniziative da adottare nei due anni successivi dirette a precisare la regolamentazione dei giochi d'azzardo e a promuovere la cooperazione tra Stati membri. La comunicazione ha inoltre previsto l'istituzione un gruppo di esperti sul gioco d'azzardo, composto da rappresentanti degli Stati membri (per l'Italia ne fa parte l'AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).
  La comunicazione era stata adottata tenendo conto peraltro degli esiti di una consultazione svolta dalla Commissione sulla base del Libro Verde sul gioco d'azzardo online nel mercato interno (COM(2011)128), conclusasi il 31 luglio 2011, sui problemi specifici di ordine pubblico e i rischi sociali connessi alla crescita nell'UE dell'offerta di servizi di gioco d'azzardo online e sugli strumenti normativi e tecnici necessari per garantire la tutela dei consumatori. Sulla base delle risposte alla consultazione, si può stimare che una percentuale tra lo 0,5 e il 3 per cento della popolazione dell'UE soffra di patologie legate al gioco d'azzardo, ma che non sono disponibili dati certi sull'entità e sulla varietà di tali patologie. A tal fine, la Commissione sta cercando di ottenere informazioni pertinenti attraverso ALICE RAP, un progetto di ricerca cofinanziato dall'UE nell'ambito del VII Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Sulla base delle relazioni intermedie che saranno redatte nell'ambito del progetto, la Commissione valuterà l'opportunità di avviare iniziative per una ricerca sullo sviluppo delle patologie legate al gioco d'azzardo, compresi il rilevamento e il trattamento.
  A seguito dell'esame della comunicazione, il Parlamento europeo il 10 settembre 2013 ha approvato una risoluzione, in cui si sottolinea che il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale, e pertanto talune norme del mercato interno – tra cui la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e il principio del riconoscimento reciproco – non ostano a che gli Stati membri definiscano proprie misure supplementari per proteggere i giocatori. Vi è un pericoloso legame tra gravi difficoltà economiche e forte diffusione del gioco d'azzardo e il durissimo clima sociale ed economico attuale è stato determinante per l'enorme incremento della diffusione del gioco d'azzardo, soprattutto nei segmenti più poveri della società. È necessario pertanto uno stretto e costante monitoraggio dei fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e di gioco d'azzardo problematico e si invitano gli Stati membri e la Commissione a introdurre efficaci misure di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani, sui rischi di dipendenza dal gioco d'azzardo e a svolgere ulteriori studi per una migliore comprensione del fenomeno, azione nella quale devono essere coinvolti tutti gli operatori del gioco d'azzardo, i quali hanno la responsabilità di contribuire alla prevenzione di questo tipo di dipendenza.

  Vega COLONNESE (M5S) valuta positivamente l'esame del provvedimento svoltosi presso la Commissione di merito, con la configurazione della dipendenza da gioco d'azzardo come patologia definita.
  Riterrebbe utile, in tale quadro, richiamare nel parere della XIV Commissioni due specifiche questioni.
  La prima riguarda l'opportunità di prevedere forme di prelievo sui giochi d'azzardo online, con finalità di deterrenza di tale pratica. Pag. 94
  La seconda riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, il cui importo appare rilevante, e che dovrebbe ad avviso del suo gruppo essere anche garantita da una quota della raccolta dei proventi delle giocate.
  Auspica che le questioni richiamate, anche in considerazione dell’iter sostanzialmente condiviso del provvedimento, possano essere accolte nella proposta di parere che la relatrice formulerà.

  Tea ALBINI (PD) richiama in primo luogo la risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2013, che prevede che ciascuno Stato membro monitori i fenomeni di dipendenza dal gioco d'azzardo e adotti adeguate misure di contrasto.
  Tale invito non sembra tuttavia in linea né con le norme di copertura recate dall'articolo 17, né con le campagne pubblicitarie che invitano al gioco diffuse in televisione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  Esprime infatti perplessità sulla tipologia di prelievo ipotizzato nel citato articolo, di tipo erariale sugli apparecchi da intrattenimento – categoria che non appare peraltro di facile individuazione – e che dovrebbe inoltre essere determinata con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia, con procedure lunghe e complesse.
  Occorre pertanto a suo avviso accennare nel parere ai profili problematici delle norme di copertura.
  Esprime invece una valutazione positiva circa l'introduzione, che può definirsi rivoluzionaria, della norma che stabilisce l'accesso agli apparecchi di intrattenimento, ai videogiochi e ai giochi online esclusivamente mediante l'utilizzo di tessera sanitaria, al fine di controllare l'accesso al gioco ai minori di età.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, si riserva, alla luce del dibattito svoltosi, di formulare una proposta di parere.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma, il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Liliana VENTRICELLI (PD), relatore, ricorda che la XIV Commissione avvia oggi l'esame – ai fini del parere da rendere alla III Commissione Affari esteri – del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europea (IUE), con Allegato, firmato a Roma il 22 giugno 2011.
  L'Accordo è finalizzato ad ampliare le potenzialità organizzative dell'attività dell'IUE nonché a rafforzare ulteriormente il rapporto di collaborazione tra il nostro Paese e la prestigiosa istituzione accademica europea basata a Firenze.
  Rammenta che la Convenzione relativa alla creazione dell'Istituto universitario europeo, con allegato Protocollo, è stata firmata a Firenze il 19 aprile 1972; l'Accordo di Sede tra il Governo italiano e l'Istituto universitario europeo è stato stipulato il 10 luglio 1975 e ratificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 990 del 1976; la prima modifica dell'Accordo di Sede è intervenuta nel 1985 con un primo Protocollo aggiuntivo, ratificato ai sensi della L. n. 505/1988.
  La ratifica del Protocollo in esame, firmato in esito ad una fase negoziale tra l'IUE ed il Governo italiano avviata nel 2007, deriva dall'esigenza di dotare l'IUE di nuove e più adeguate strutture che lo pongano in condizione di intensificare le proprie attività, cresciute nel tempo parallelamente all'ampliamento della platea degli stati comunitari, nonché di accogliere in deposito, ed aprire alla consultazione, gli archivi storici dell'Unione Europea.
  Il protocollo si compone di un preambolo e di otto articoli.Pag. 95
  L'articolo 1 estende le disposizioni in materia di applicabilità delle leggi italiane all'interno della sede dell'Istituto e le modalità attuative del principio di inviolabilità dei relativi immobili (previste dagli articoli da 3 a 7 dell'Accordo di sede del 1975), anche agli immobili messi gratuitamente a disposizione dell'IUE dal Governo italiano che, come precisa la relazione illustrativa che correda il disegno di legge (S.1242) approvato dal Senato il 27 maggio 2014, ne ha anche sostenuto le spese di ristrutturazione.
  Gli immobili in questione sono enumerati al successivo articolo 2.
  L'articolo 3 rimanda ad una successiva intesa tra le Autorità italiane e l'IUE la disciplina applicabile ad ulteriori immobili, diversi da quelli menzionati nell'articolo 2, utilizzati dall'Istituto per esigenze istituzionali.
  Ai sensi dell'articolo 4 la sistemazione degli immobili ex articolo 2 e la fornitura di attrezzature ed arredi sono a carico del Governo italiano (conformemente alle disposizioni dell'Allegato all'Accordo di sede del 1975) cui è in capo anche la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili in questione.
  In materia di esenzioni fiscali, l'articolo 5 dispone l'applicazione delle disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 dell'Accordo di Sede, precisando che tale esenzione comprende le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le imposte di bollo su atti e contratti, le accise e le relative addizionali.
  Al Presidente dell'Istituto sono accordati i privilegi, le immunità, le esenzioni e le facilitazioni concessi agli ambasciatori ed ai capi di missione diplomatica (articolo 6).
  L'articolo 7 detta norme in tema di interpretazione del Protocollo in esame.
  L'articolo 8, infine, stabilisce l'entrata in vigore del Protocollo alla data in cui le parti si saranno reciprocamente notificate l'adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  Il disegno di legge si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
  L'articolo 3 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento autorizzando una spesa di euro 30.000 a decorrere dal 2014. La copertura di tale onere è reperita a valere sullo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2014, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce dei contenuti del provvedimento formula sin d'ora una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Vega COLONNESE (M5S) condivide la posizione della relatrice.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

  La seduta termina alle 14.30.