CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 13.40.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele Pompeo META, presidente, comunica che il deputato Settimo Nizzi, appartenente al gruppo Forza Italia – Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente, è entrato a far parte della Commissione. Ha invece cessato di farne parte della Commissione il deputato Marco Martinelli, appartenente al medesimo gruppo.

Audizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nell'ambito dell'esame dei progetti di atti normativi dell'Unione europea compresi nel «quarto pacchetto ferroviario».
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Roberta OLIARO (SCpI) e Matteo MAURI (PD).

  Andrea CAMANZI, presidente dell'Autorità di regolazione dei trasporti, fornisce ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia il professor Camanzi per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.40.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Vincenzo PISO (NCD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2486 di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014 recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. Osserva che il provvedimento contiene numerose misure di razionalizzazione dell'attività delle pubbliche amministrazioni, con conseguenti effetti finanziari di risparmio. Segnala, tra le altre, l'abrogazione del trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, al fine di favorire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione (articolo 1); una nuova disciplina della mobilità volontaria e obbligatoria nella pubblica amministrazione (articolo 4); la soppressione, con l'eccezione di Bolzano, delle sezioni staccate dei TAR (articolo 18, commi 1 e 2); la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova (articolo 18, comma 3); la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il trasferimento delle sue funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione (articolo 19); la soppressione del FORMEZ (articolo 20); l'unificazione delle scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni (articolo 21). Il decreto reca altresì la riduzione del 50 per cento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio dalle imprese (articolo 28). Ulteriori disposizioni del decreto-legge riguardano la prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alla realizzazione delle opere per EXPO 2015 (articoli 29-35) e all'obbligo di trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione delle varianti in corso d'opera (articolo 37). Il Titolo III è dedicato a misure concernenti lo snellimento dei processi, anche mediante utilizzo degli strumenti informatici, per quanto riguarda in particolare il processo amministrativo e il processo contabile; il Capo II del medesimo Titolo è finalizzato all'attuazione del processo civile telematico.
  Per quanto concerne i profili di competenza della IX Commissione, segnala che il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. La normativa previgente individuava invece il presidente nel commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione. L'incarico di commissario straordinario e la struttura di missione vengono di conseguenza soppressi.
  In proposito, segnala dal punto di vista formale la necessità di correggere un evidente refuso: la disposizione si presenta infatti come una modifica del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 5 del 2012, mentre il testo oggetto di modifica si trova al quarto periodo di tale comma.
  Ricorda anche che la previsione della costituzione di un Tavolo permanente come organo consultivo permanente della Pag. 61cabina di regia per l'Agenda digitale (presieduta dal Ministro delegato e costituita dai Ministri interessati) era stata introdotta lo scorso anno dal cosiddetto decreto-legge «Fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 13); in particolare si prevedeva che alla costituzione del Tavolo si procedesse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che peraltro non risulta ancora emanato).
  Contestualmente all'emanazione del decreto-legge cosiddetto «del fare» si era provveduto alla nomina di Francesco Caio a commissario straordinario per l'attuazione dell'agenda digitale. In base a notizie di stampa, il commissario ha ritenuto esaurito il suo compito con la presentazione lo scorso gennaio del rapporto «Raggiungere gli obiettivi europei 2020 della banda larga in Italia: prospettive e sfide».
  Successivamente, il 3 giugno 2014 il direttore dell'Agenda digitale italiana, la struttura chiamata alla realizzazione dell'Agenda sulla base degli indirizzi della cabina di regia, Agostino Ragosa, ha rassegnato le dimissioni e risulta in corso la selezione per la nomina del suo successore.
  Rileva che d'interesse per la IX Commissione appaiono anche le disposizioni in materia di Autorità indipendenti, di cui all'articolo 22, in particolare per gli effetti che potranno determinarsi sul funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. L'articolo 22 prevede, al comma 1, il divieto per i componenti di nove Autorità indipendenti, tra le quali anche l'Autorità dei trasporti, di essere nominati presso altre Autorità nei due anni successivi la scadenza del mandato; il successivo comma 3 vieta a tutti i dirigenti a tempo indeterminato delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti. Conseguentemente si sancisce la nullità di tutte le procedure concorsuali avviate dopo il 26 giugno 2014, mentre restano valide le procedure concorsuali in corso alla data del 26 giugno 2014. Sottolinea che questa norma, come quella di cui al precedente comma 3, si applica anche all'Autorità dei trasporti. Per quanto concerne il ricorso a procedure concorsuali unificate, giudica necessario rilevare che gli organismi individuati dal comma 1 svolgono compiti diversi tra loro (in alcuni casi si tratta di autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, come l'Autorità dei trasporti, quella dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico, quella delle comunicazioni; in altri casi, di autorità di vigilanza, in altri di autorità di garanzia) e, soprattutto, operano in ambiti del tutto differenti. La previsione di procedure concorsuali comuni dovrebbe pertanto riferirsi esclusivamente ai servizi amministrativi, contabili e finanziari e tecnici, che hanno funzione di supporto, al fine di non pregiudicare la selezione delle professionalità necessarie nell'ambito specifico di attività di ciascuna Autorità (ad esempio, l'ambito dei trasporti o quello delle telecomunicazioni). Esprime perplessità infatti sul fatto che tale specificità professionale possa essere assicurata da concorsi unitari.
  Più in particolare giudica necessario valutare in modo approfondito l'impatto che le disposizioni del comma 4 potrebbero avere sull'Autorità di regolazione dei trasporti che, a differenza delle altre Autorità, si trova ancora nella fase di avvio della propria attività e, per quanto concerne in modo specifico il personale, è ancora in fase di primo reclutamento delle ottanta unità che, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011, ne costituiscono la pianta organica. Sono infatti in corso di svolgimento le selezioni di personale già dipendente di pubbliche amministrazioni, che dovrà ricoprire fino al 50 per cento dell'organico, mentre devono essere avviate le procedure di concorso, aperte a tutti, per la selezione del restante 50 per cento. Al riguardo giudica opportuno escludere Pag. 62espressamente l'applicazione delle disposizioni in materia di gestione unificata delle procedure concorsuali per quanto concerne il reclutamento iniziale delle ottanta unità sopra richiamate. Tali disposizioni, infatti, potrebbero determinare ritardi che pregiudicherebbero pesantemente il funzionamento dell'Autorità. Il successivo comma 5 stabilisce che le Autorità di cui al comma 1, dal 1o luglio 2014, provvedano ad una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.
  Sottolinea che si applicano altresì all'Autorità dei trasporti le disposizioni dei successivi commi da 6 a 11. Il comma 6, pone in capo alle Autorità indipendenti il compito di ridurre in misura non inferiore al 50 per cento rispetto alla spesa del 2013 la spesa per incarichi di consulenza, con rinegoziazione dei relativi contratti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il comma 7 stabilisce che le Autorità procedano alla gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità. In particolare si prevede che le Autorità, entro il 31 dicembre 2014 provvedano a gestire in comune almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio, servizi tecnici e logistici, sistemi informativi e informatici. Dall'attuazione di tali disposizioni dovranno conseguire, entro l'anno 2015, risparmi pari ad almeno il 10 per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i servizi in questione nell'anno 2013.
  Riguardo alle previsioni del comma 7, osserva che esse stabiliscono in modo estremamente dettagliato le modalità con cui le Autorità in questione, tra cui l'Autorità dei trasporti e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, devono raggiungere gli obiettivi di risparmio prefissati. Ritiene più rispettoso dell'autonomia organizzativa e gestionale delle Autorità lasciare ad esse l'individuazione e l'attuazione delle misure organizzative che permettano di raggiungere i medesimi risultati in termini di risparmio.
  Il comma 8 include le Autorità indipendenti tra le pubbliche amministrazioni che hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro Consip e alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali d'acquisto e l'obbligo, per gli importi superiori alle soglie di rilievo comunitario, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (sono «sopra soglia» gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi superiori a 137.000 euro e gli appalti e le concessioni di lavori pubblici superiori a 5.278.000 euro). Il comma 9 prevede che l'Agenzia del demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune per l'Autorità dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Entro il 30 giugno 2015 i suddetti organismi sono tenuti a trasferire i propri uffici negli edifici individuati dall'Agenzia del demanio. Analoghe previsioni si applicano, pur tenendo conto delle specifiche esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza, anche alla sede di Roma della Consob, alla sede dell'Antitrust, a quella del Garante della privacy e a quella dell'Autorità nazionale anticorruzione. In conseguenza di quanto disposto dal comma 9, il comma 10 sopprime la previsione, relativa alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, per cui tali Autorità non possono avere sede nella medesima città; il successivo comma 11 sopprime altresì la previsione per cui la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti è individuata in un immobile pubblico nella città di Torino.
  Anche con riferimento alle previsioni del comma 9, come già osservato per quanto concerne il comma 7, rileva che Pag. 63esse dettano disposizioni molto dettagliate sulle sedi delle Autorità, che non è detto che rappresentino il percorso più idoneo per conseguire risparmi, anche in considerazione dei vincoli derivanti dalla situazione esistente. Probabilmente anche per quanto riguarda il profilo della spesa per immobili, riterrebbe più opportuna una previsione che stabilisse gli obiettivi di risparmio, lasciando all'autonoma scelta delle Autorità l'individuazione dei modi per raggiungerli.
  In ogni caso giudica necessaria una valutazione approfondita anche in questo caso, con riferimento all'impatto che le disposizioni dei commi 9 e 11 possono determinare sul funzionamento dell'Autorità dei trasporti, imponendo il trasferimento della sede di tale Autorità da Torino a Roma. Andrebbero infatti valutati i risparmi effettivi ricavabili dalla disposizione, anche in considerazione delle spese già effettuate per la ristrutturazione dell'attuale sede, al Lingotto di Torino, presso il Politecnico.
  Segnala infine, anche se non di diretta competenza della IX Commissione, due disposizioni in materia di utilizzo della posta elettronica certificata. L'articolo 47 differisce dal 17 giugno 2013 al 30 novembre 2014 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni del processo civile per via telematica. L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato. In conclusione si riserva, nella seduta di domani, di formulare una proposta di parere, sulla base degli elementi segnalati nella relazione e di ulteriori rilievi che potranno emergere nel corso del dibattito.

  Michele Pompeo META, presidente, sottolinea la delicatezza delle disposizioni contenute nel decreto-legge che investono la competenza della Commissione, con particolare riguardo all'Autorità di regolazione dei trasporti, la cui attività ha preso avvio da soli cinque mesi. Segnala in particolare le difficoltà che potrebbero derivare da un mutamento di sede da attuarsi in tempi ristretti.

  Mario TULLO (PD) nel condividere le preoccupazioni rappresentate dal presidente riguardo al agli effetti delle disposizioni del decreto-legge sull'Autorità di regolazione dei trasporti, sottolinea anch'egli l'esigenza di valutare attentamente i contenuti del provvedimento in esame.

  Michele Pompeo META, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

  La seduta termina alle 15.