CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2014
267.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 10.30.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato esaminato da ultimo dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio 2014 e che in tale occasione, la stessa Commissione ha formulato numerose condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e una osservazione. Evidenzia altresì che le Commissioni di merito hanno concluso l'esame del provvedimento recependo, sostanzialmente, le suddette condizioni ed approvando, nello specifico, due ulteriori emendamenti, riferiti rispettivamente all'articolo 10 e all'introduzione dell'articolo 13-bis. Relativamente all'articolo 10, recante disposizioni per la concessione del credito d'imposta per le strutture ricettive, rileva che la modifica apportata al comma 1 appare conforme all'osservazione prevista dal parere della Commissione bilancio. Pag. 34Con riferimento all'articolo 13-bis, fa presente che lo stesso dispone l'istituzione di un gruppo di lavoro che individui principi e criteri direttivi per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria in materia di società Tax free shopping, al fine di individuare risorse da destinare alle attività di promozione del turismo. L'articolo in questione, nel prevedere che ai componenti del gruppo di lavoro non siano corrisposti compensi, rimborsi spese o altri emolumenti, reca una esplicita clausola di neutralità finanziaria e non sembra quindi presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Ciò premesso, propone di formulare una proposta di parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea il 7 luglio 2014 ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Rampelli 1.33, gli identici Antimo Cesaro 1.47 e Allasia 1.63, Galgano 1.45, Vargiu 1.46, gli identici Costantino 1.3 e Allasia 1.60, Costantino 1.4 e 1.5 Schirò 1.48 e 1.49, Bombassei 1.43, Battelli 1.102, 1.61, 1.62, 1.65 e 1.66, Gigli 1.103, 1.104 e 1.105, Di Lello 1.101 e Molea 1.100 che, essendo volte ad ampliare le fattispecie per le quali è concesso il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 1, sono suscettibili di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
   Dallai 1.7 che, essendo volta a riconoscere il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 anche ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, che erogano contributi o liberalità per iniziative di riqualificazione e recupero del patrimonio storico e artistico in favore dei consorzi volontari di tutela di cui all'articolo 53 della legge n. 128 del 1998, è suscettibile di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
   Rampelli che, essendo volta ad incrementare sino all'80 per cento la misura del credito di imposta di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1, con conseguenti maggiori oneri per i quali non è specificamente prevista alcuna copertura finanziaria;
   Rampelli 1.35 che, essendo volta a riconoscere il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 anche alle ONLUS private, è suscettibile di alterare la stima degli oneri di cui al successivo comma 7, con conseguenti maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
   Allasia 1.67, che incrementa il limite del reddito imponibile per il riconoscimento alle persone fisiche e agli enti non commerciali del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, di cui all'articolo 1, dal 15 al 30 per cento. A tale fine, è previsto un incremento della copertura, nella misura di 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 18,2 milioni di euro nell'anno 2017, di 14,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5,2 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, in particolare per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Allasia 1.68, che incrementa dal 15 al 20 per cento il limite del reddito imponibile per le persone fisiche e dal 5 all'8 per mille il limite dei ricavi annui per i soggetti titolari di reddito d'impresa ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostengo della cultura di cui all'articolo 1. A tale fine è previsto un incremento della Pag. 35copertura, nella misura di 3 milioni di euro per l'anno 2016, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 3,6 milioni di euro nell'anno 2018 e di 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta emendativa non reca, tuttavia, alcuna copertura finanziaria per l'esercizio 2015;
   Costantino 1.2, che estende a tutti i beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) gli interventi in relazione ai quali possono essere sostenute spese ammesse al credito di imposta di cui all'articolo 1, senza prevedere alcuna specifica copertura finanziaria;
   Costantino 1.1, che, nel sostituire l'articolo 1, amplia le tipologie di intervento per le quali è concesso il credito d'imposta di cui al comma 1 dello stesso articolo, provvedendo ai maggiori oneri, quantificati entro il limite massimo di 50 milioni di euro per i soli anni 2014, 2015 e 2016, attraverso l'incremento del canone annuo dovuto dai titolari di concessioni radio televisive pubbliche e private. La copertura finanziaria appare tuttavia inidonea in quanto limitata al solo triennio 2014-2016 a fronte di oneri che produrranno i loro effetti anche negli esercizi successivi;
   Costantino 1.14, che prevede il definanziamento delle quote allocate nell'ambito del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2013-2015 destinate al finanziamento del programma degli F-35, pari rispettivamente a 500,3 milioni di euro per l'anno 2013, 534,4 milioni di euro per l'anno 2014 e 657,2 milioni di euro per l'anno 2015, non impegnati entro la data del 26 giugno 2013, con riassegnazione delle relative risorse ad una apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato a finanziare interventi di manutenzione, protezione, restauro, promozione e valorizzazione dei beni culturali e a sostenere gli istituti e i luoghi della cultura per una quota pari a 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. L'anno 2016 non corrisponde, tuttavia, all'anno terminale delle risorse da ridurre previste dal suddetto piano programmatico;
   Costantino 1.10, 1.11 e 1.13, volte a prevedere la riassegnazione, fino all'importo massimo di 50 milioni di euro all'anno, a un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato al finanziamento di interventi di valorizzazione dei beni culturali, delle maggiori entrate che si dovessero realizzare negli anni 2015-2018 per utili e dividendi versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate o da istituti di diritto pubblico, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.
   Costantino 1.53, che introduce un ulteriore credito di imposta per le donazioni di opere d'arte da parte di persone fisiche o giuridiche a favore di musei pubblici d'arte contemporanea, senza tuttavia modificare la stima degli oneri prevista dal comma 7 per i crediti d'imposta di cui all'articolo 1;
   Battelli 1.03, volta a prevedere la realizzazione di una piattaforma nazionale telematica per la raccolta delle erogazioni liberali di cui all'articolo 1. Ai relativi oneri, pari a 500 mila euro per l'anno 2014, si provvede con una copertura non conforme alla vigente disciplina contabile, ossia formulata genericamente a valere sulle risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   Simone Valente 2.11, 2.31 e 2.32, che autorizzano la Soprintendenza speciale dei beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia al reclutamento di nuovo personale in deroga ai vincoli assunzionali della pubblica amministrazione, nonché l'istituzione di una scuola permanente di formazione delle maestranze necessarie alla manutenzione ordinaria dei predetti siti, impiegando parte degli introiti derivanti Pag. 36dalla vendita dei biglietti di accesso, già incorporati nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente;
   Giordano 2.48, che, allo scopo di accelerare i lavori di progettazione degli interventi relativi al grande Progetto Pompei, incrementa da 20 a 30 unità il numero dei componenti della segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 5, provvedendo ai relativi maggiori oneri, pari a 300 mila euro per il 2015, mediante corrispondente incremento del ricorso ai fondi speciali di conto capitale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), determinando, in tal modo una dequalificazione della spesa;
   Capelli 3.0100, che prevede, tra le altre cose, che le risorse destinate dalla Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito del proprio bilancio, per le misure di tutela e valorizzazione del sistema nuragico, previa intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'economia e delle finanze, non sono computabili per il calcolo dei limiti di spesa ai sensi del patto di stabilità e crescita, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   gli identici emendamenti Di Lello 3.0101 e Sgambato 3.0102, che prevedono che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si impegni ad avviare e concludere le procedure di istituzione di una fondazione di partecipazione aperta alle associazioni territoriali per il Complesso Reggia di Carditello, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Lacquaniti 4.1, volta a prevedere che, in caso di revoca della concessione dei posteggi per esercizio del commercio su aree pubbliche, sia corrisposto al titolare dell'attività un indennizzo, senza prevedere alcun limite massimo all'indennizzo stesso;
   Simone Valente 5.15, che sopprime il divieto per le fondazioni lirico-sinfoniche di procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;
   Chimienti 5.9, che prevede che a tutto il personale assunto a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche sia estesa l'applicazione della normativa in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anteriore alla cosiddetta riforma Fornero, senza prevedere al riguardo alcuna quantificazione degli oneri né la relativa copertura finanziaria;
   Abrignani 5.8, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere risorse in conto economico e in conto fondo di rotazione nonché a erogare finanziamenti in favore delle fondazioni lirico sinfoniche che non abbiano dichiarato lo stato di crisi, senza tuttavia individuare alcuna copertura finanziaria;
   Costantino 5.36 volta a prevedere l'impiego del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales Spa, in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni stesse e delle competenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. A tal fine, è prevista l'istituzione di un fondo, con stanziamento pari a 1 milione di euro annui, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;
   Costantino 5.38, che prevede, tra l'altro, che, per il personale in esubero delle fondazioni lirico-sinfoniche, sia applicata la normativa in materia pensionistica anteriore alla cosiddetta riforma Fornero, senza prevedere al riguardo alcuna quantificazioni degli oneri che ne derivano né la relativa copertura finanziaria;
   Costantino 5.22, volta a prevedere l'impiego del personale delle fondazioni lirico sinfoniche, posto in mobilità e non riassunto a tempo indeterminato dalla Ales Spa, in progetti da realizzarsi nell'ambito delle fondazioni stesse e delle competenze del Ministero dei beni e delle Pag. 37attività culturali e del turismo. A tal fine, è prevista l'istituzione di un fondo, con stanziamento pari ad 1 milione di euro annui. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente incremento della copertura finanziaria di cui all'articolo 17, comma 1, lett. a), a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che, per l'anno 2014, non reca le necessarie disponibilità;
   Di Lello 5.106, Chimienti 5.108 e Costantino 5.37, volte a prevedere che, in caso di ulteriori eccedenze del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, lo stesso sia comandato presso la società Ales Spa, continuandone, quindi ad imputare gli oneri alle fondazioni lirico-sinfoniche, con conseguenti effetti finanziari negativi non quantificati e non coperti;
   gli identici emendamenti Di Lello 5.103 e Costantino 5.40 che, nel sostituire la lettera g) dell'articolo 1, sono volte a prevedere che siano determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo i criteri e i parametri necessari per l'attribuzione dello status di fondazioni speciali alle fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando determinati requisiti, richiedono di dotarsi di forme organizzative speciali. Si prevede altresì che alle predette organizzazioni sia corrisposto, a decorrere dal 2015, un contributo aggiuntivo da parte dello Stato, peraltro non quantificato, rinviando lo stesso alla legge di stabilità ovvero al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013, in difformità alla vigente disciplina contabile;
   Taranto 5.101, che prevede l'istituzione, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di un tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la Cassa depositi e prestiti, senza prevedere alcuna clausola di neutralità finanziaria;
   Palmieri 6.03, che prevede, tra le altre cose, che il credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese operanti nel settore cinematografico relativamente ai costi sostenuti per la realizzazione di nuove sale e il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l'adeguamento tecnologico di sale esistenti, servizi accessori destinati al marketing, non concorra alla formazione del reddito imponibile e del valore della produzione ai fini dell'IRAP, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria;
   Costantino 7.4, che prevede un'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di progetti del Centro del libro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, nell'anno 2014, le necessarie disponibilità;
   Allasia 7.11, che incrementa da 3 a 10 milioni di euro le risorse destinate a finanziare progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane, a valere sulle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione della spesa del relativo Ministero, prevedendo tra l'altro una copertura formulata in maniera inidonea;
   De Rosa 7.12, che prevede che parte delle risorse di conto capitale destinate al piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali siano utilizzate per l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva mensile alle professionalità interne, con conseguente dequalificazione della spesa;
   Simone Valente 7.53, volta a prorogare per il 2016 il progetto Mille giovani per la cultura e a incrementare il relativo finanziamento. La copertura finanziaria prevista, appare tuttavia inidonea in quanto, da un lato, poiché è effettuata a valere sui fondi speciali di conto capitale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), determina una dequalificazione della spesa, e dall'altro risulta inferiore agli oneri previsti per l'anno 2016;
   Simone Valente 7.59, volta a incrementare il finanziamento del progetto Mille giovani per la cultura, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante Pag. 38utilizzo dei fondi speciali di conto capitale con conseguente dequalificazione della spesa;
   Rampelli 7.64, che incrementa da 1 a 3 milioni di euro il rifinanziamento del fondo Mille giovani per la cultura, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Prataviera 9.101, che prevede che il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi sia utilizzabile, per il periodo d'imposta 2014, anche prima del 1o gennaio 2015. Al relativo onere, valutato in 15 milioni di euro si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica che non reca le necessarie disponibilità nell'anno 2014;
   Allasia 9.117, volta ad ampliare alle attività di ristorazione, alle sale da ballo e agli stabilimenti balneari, le fattispecie alle quali è riconosciuto un credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi. A tale fine, si provvede all'incremento, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, delle risorse già previste all'articolo 9, comma 5. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017 le necessarie disponibilità;
   Allasia 9.102, 9.103 e 9.104, volte ad includere gli esercizi agrituristici, le imprese termali e i pubblici esercizi tra i soggetti a cui è riconosciuto il credito di imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9. A tale fine, si provvede all'incremento, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 9, comma 5. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017 le necessarie disponibilità:
   Allasia 9.105, che aumenta da 12.500 a 25.000 euro l'importo massimo complessivo del credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi di cui all'articolo 9. A tale fine è prevista una copertura, nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019, a valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, in particolare per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Allasia 10.101 e 10.152, che estendono il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche all'acquisito di grandi elettrodomestici. A tale fine, è prevista una copertura, a valere sulle risorse del fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Mucci 10.109 e 10.111, volte ad escludere dalla base imponibile IRAP il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 10, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri, né la relativa copertura finanziaria;
   Abrignani 10.113, che prevede che, con apposito decreto ministeriale, siano disposti sgravi fiscali per le strutture ricettive e le imprese turistiche che operano nell'ambito del turismo congressuale, senza prevedere alcuna quantificazione degli oneri, né alcuna copertura finanziaria;
   Mucci 10.103, che prevede che il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive non è soggetto al limite annuo di compensazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007;
   Prataviera 10.73, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2018. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi Pag. 39strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2014 e per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Prataviera 10.74, che sopprime la disposizione che prevede l'utilizzabilità della prima quota del credito di imposta relativo alla riqualificazione delle strutture ricettive per le spese effettuate nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, non prima del 1o gennaio 2015. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Allasia 10.69, che prevede, che le strutture ricettive turistico-alberghiere, con riferimento alle annualità 2014-2016, beneficino del credito di imposta per l'efficienza energetica di cui ai commi 344-349 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018. Ai relativi oneri, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2014 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2018, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2014 e per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Allasia 10.70, che prevede una detrazione IRPEF per le spese sostenute per il pernottamento in strutture ricettive turistico-alberghiere per gli anni dal 2014 al 2016, prevedendo l'istituzione di un apposito fondo con uno stanziamento annuo di almeno 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, nell'anno 2014, le necessarie disponibilità;
   Prataviera 10.66, volta ad incrementare l'importo massimo del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive concesso ad ogni singola impresa alberghiera, incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Allasia 10.68, che prevede un ulteriore credito di imposta per le strutture ricettive con riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Prataviera 10.67, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 20 milioni di euro per l'anno 2015 e in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Allasia 10.71, volta ad ampliare la tipologia di interventi di riqualificazione delle strutture ricettive per cui è previsto un credito di imposta, al contempo incrementando implicitamente le risorse a ciò destinate per 5 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2017, le necessarie disponibilità;
   Prataviera 10.77 e Rampelli 10.55, che rendono permanente il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e ne incrementano il limite massimo di spesa a 100 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di Pag. 40politica economica, che non reca, per l'anno 2017 e per gli anni successivi al 2019, le necessarie disponibilità;
   Rampelli 10.56, che prevede che, qualora l'insieme delle domande presentate entro il 30 novembre 2014 per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 10 in favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere ecceda i limiti di spesa previsti dal comma 7 per gli anni 2015-2019, il numero di quote annuali in cui è ripartito il credito d'imposta è elevato ad un massimo di sei, senza provvedere ad un prolungamento dell'autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria;
   gli identici emendamenti Abrignani 10.19 e Rampelli 10.46, che dispongono che il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 10 si applichi permanentemente alle spese sostenute a partire dal 1o gennaio 2013, anziché a quelle sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e per i due esercizi successivi, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Rampelli 10.54, volta a rendere permanente la concessione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive, provvedendo ai maggiori oneri, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante una maggiore corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Lacquaniti 11.8 e Rampelli 11.34 che, recando modifiche alla disciplina dell'esercizio della professione di guida turistica di cui all'articolo 11, comma 4, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa allegata al provvedimento, appaiono suscettibili di determinare un contenzioso in sede europea, con conseguenti effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
    Mucci 11.015, che reca misure per promuovere le imprese start-up nel settore del turismo, provvedendo ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca per l'anno 2014 le necessarie disponibilità;
   Taglialatela 13.101, volta ad inserire il comune di Caserta nelle Zone franche urbane, come disciplinate dalla legge n. 296 del 2006, precisando che le agevolazioni fiscali previste da tale legge si applicano esclusivamente alle imprese dei settori del turismo e della cultura, senza provvedere alla quantificazione delle minori entrate e della corrispondente copertura finanziaria;
   Schirò 15.4, che autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Al riguardo fa presente che la disposizione è stata soppressa nel corso dell'esame in sede referente, al fine di recepire una specifica condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, contenuta nel parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio scorso;
   Rampi 15.100, che autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad attingere a graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento di procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III area funzionale, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009. Si specifica altresì che la progressione verticale del predetto personale non dà luogo ad aggravio di spesa, in quanto i relativi maggiori oneri sono neutralizzati rendendo indisponibili nelle dotazioni organiche del personale dell'area di provenienza del medesimo Ministero un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. La proposta emendativa sembra, comunque, suscettibile di determinare nuovi o maggiori Pag. 41oneri per la finanza pubblica, in quanto la corrispondente copertura non sembra poter determinare effettivi risparmi di spesa;
   Fratoianni 15.9, che prevede che il passaggio tra aree funzionali o tra posizioni economiche del personale, con modifica del livello giuridico di inquadramento, comporta in ogni caso l'adeguamento economico del salario, anche di produttività, non rientrando tale fattispecie nel blocco degli automatismi stipendiali, senza quantificare gli oneri che ne derivano e la relativa copertura finanziaria;
   Rampelli 15.10, che prevede che le soprintendenze mantengano le azioni più rilevanti per la tutela e la vigilanza, lasciando l'attività ordinaria ai comuni che garantiscono livelli organizzativi adeguati, senza provvedere all'erogazione delle corrispondenti risorse a favore dei comuni medesimi;
   Tancredi 16.105 che, nel prevedere che le prestazioni di servizi effettuate dalla società Promuovi Italia Spa in favore di soggetti pubblici statutariamente previsti non siano considerate effettuate nell'esercizio di impresa, appare suscettibile di determinare minori entrate per la finanza pubblica;
   Tancredi 16.104, che trasforma da facoltà in obbligo la stipula degli accordi che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa dovrà porre in essere con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Costantino 1.12, volta a prevedere che le autorizzazioni di spesa, i cui stanziamenti annuali non risultino impegnati sulla base delle risultanze del rendiconto generale dello Stato per gli anni 2010-2013, siano definanziate con conseguente riassegnazione delle relative disponibilità al predetto fondo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'attuabilità della proposta emendativa e agli eventuali effetti finanziari negativi dalla stessa derivanti;
   Allasia 2.65, volta a prevedere che, nell'ambito delle risorse disponibili per la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, stipuli convenzioni con le Università al fine di favorire stage curriculari o post lauream di studenti per le attività di restauro e ricerca su materiali antichi al fine della conservazione del sito stesso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le suddette risorse disponibili la partecipazione alle attività di tutela e valorizzazione del sito Pompei siano idonee a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Galgano 3.6, che sopprime la figura del Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta ed attribuisce i relativi compiti alla Soprintendenza speciale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Soprintendenza possa far fronte ai compiti ad essa assegnati dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Di Benedetto 3.8, che sopprime la figura del Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta ed attribuisce i relativi compiti alla Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta. Essa prevede altresì che le maggiori risorse derivanti dalla predetta soppressione siano destinate in favore del fondo Mille giovani per la cultura, erroneamente procedendo alla soppressione del secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta Soprintendenza possa fare fronte ai compiti ad essa assegnati dalla proposta emendativa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;Pag. 42
   Di Lello 3.100, che prevede che il Commissario straordinario del complesso della Reggia di Caserta sia nominato tra dirigenti della pubblica amministrazione in deroga ai limiti percentuali fissati per la dotazione organica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, con particolare riguardo alla deroga ai limiti percentuali fissati per la dotazione organica;
   Pizzolante 4.100, che prevede che le autorità competenti assicurino un costante presidio delle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico ai fini del rispetto del divieto di vendita nelle suddette aree di merci usurpative o contraffatte. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Catalano 4.106, che prevede che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati, predisponga una piattaforma Open Data, interconnessa con la banca dati «dati.gov.it», nella quale, al fine di promuovere la cultura e i flussi turistici, sono raccolti e resi accessibili in più lingue tutti i dati relativi al patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico nazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Costantino 5.3, volta ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP, provvedendo al relativo onere, quantificato nella misura di 15 milioni di euro annui, attraverso l'incremento a decorrere dal 1o gennaio 2014 del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità e congruità della copertura finanziaria;
   Costantino 5.2, che autorizza la Cassa depositi e prestiti, nel limite di 50 milioni di euro, a concedere interventi in conto economico e in conto fondo di rotazione nonché a erogare finanziamenti, in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno dichiarato lo stato di crisi. Ai relativi oneri si provvede mediante l'incremento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private, di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Chimienti 5.111, volta ad escludere le fondazioni lirico-sinfoniche dal pagamento dell'IRAP, provvedendo al relativo onere, quantificato nella misura di 15 milioni di euro annui, attraverso l'incremento del canone gravante sui titolari di concessioni radiotelevisive private di cui all'articolo 27, comma 9, della legge n. 488 del 1999. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della copertura finanziaria;
   Chimienti 5.100, volta a prevedere che il personale delle fondazioni lirico-sinfoniche che risulti ancora eccedente alla data di entrata in vigore del provvedimento sia assunto a tempo indeterminato, anziché dalla società Ales Spa, da amministrazioni pubbliche per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nell'ambito delle rispettive vacanze di organico e facoltà assunzionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Piccoli Nardelli 5.102, che prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, la possibilità di accedere alla transazione fiscale di cui Pag. 43all'articolo 182-ter del Regio decreto n. 267 del 1942. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;
   Palmieri 5.47, che prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche, i cui comuni e regioni di riferimento abbiano ricostruito o abbiano programmato di ricostruire un nuovo teatro, il ripristino dei contributi erogati sulla base delle leggi speciali di riferimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo su eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;
   Abrignani 7.57, che autorizza la spesa, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, per la promozione del libro e della lettura, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2000, che dispone, a sua volta, che una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sia destinata ad investimenti in ambito culturale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa si possa far fronte nell'ambito delle suddette risorse e se il loro utilizzo non determini una dequalificazione della spesa, in considerazione del fatto che gli oneri sembrano avere natura corrente;
   Rampelli 7.63, volta ad incrementare, da 3 a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, le risorse destinate al finanziamento di progetti culturali elaborati da enti locali nelle periferie urbane, a valere sulla quota degli stanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 60 della legge n. 289 del 2000, che dispone, a sua volta, che una quota pari al 3 per cento delle risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo sia destinata ad investimenti in ambito culturale. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se le risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2000 siano sufficienti a garantire la copertura degli oneri derivanti dalla proposta emendativa;
   Taglialatela 10.102, che estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa e all'eventuale dequalificazione della spesa in considerazione del fatto che il credito d'imposta venga utilizzato per interventi di natura corrente;
   Allasia 10.11, che estende il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche a quelle a vocazione montana. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Crippa 10.112 e 10.120, che estendono il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 anche agli interventi di efficientamento energetico. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Prataviera 10.76 e Prodani 10.117, che sopprimono in tutto o in parte i criteri ai quali dovrà attenersi il decreto del Ministro dei beni delle attività culturali e Pag. 44del turismo ai fini della ripartizione del credito d'imposta per le strutture ricettive di cui all'articolo 10 tra i vari beneficiari. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventualità che le proposte emendative possano pregiudicare il rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 10, comma 7;
   Crippa 10.016, che prevede la facoltà per i titolari di esercizi ricettivi di poter utilizzare l'incentivo per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011, in alternativa alla detrazione per l'efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti negativi per la finanza pubblica della proposta emendativa;
   Allasia 10.0100, che reca misure urgenti per la digitalizzazione dei servizi di accoglienza turistica e per l'istituzione della Italy Tourist Card, prevedendo una esplicita clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino eventuali effetti finanziari negativi per la finanza pubblica;
   Prataviera 13.021, che prevede che i ricavi relativi alle attività turistico-ricettive non munite di partita IVA e gestite da soggetti non iscritti nel registro delle imprese siano soggetti ad un'imposta del 23 per cento nella forma di cedolare secca. Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Simone Valente 14.100, volta a prevedere che i poli museali e gli istituti e i luoghi della cultura statali devono provvedere a gestire in forma diretta il servizio di biglietteria allorché il relativo servizio sia in regime di proroga da più di un anno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare tale disposizione rispettando la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4 dello stesso articolo 14;
   Giordano 15.3, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dei beni delle attività culturali e del turismo promuova procedure di mobilità con il passaggio diretto a domanda presso il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del personale non dirigenziale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche che presentano situazioni di soprannumerarietà. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire che dalla stessa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Malpezzi 15.101, che fa salvi, anche per l'anno scolastico 2014-2015, i provvedimenti di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge n. 228 del 2012. Ai relativi oneri, quantificati nella misura di 3,3 milioni di euro, di cui 1,1 milioni di euro per il 2014 e 2,2 milioni di euro per il 2015, si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7, comma 39, del decreto-legge n. 95 del 2012, relative alle contabilità speciali scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della relativa copertura finanziaria, anche in considerazione del fatto che la medesima copertura è stata recentemente utilizzata dal decreto-legge n. 90 del 2014;
   Alfreider 16.6, che prevede, tra l'altro, che l'ENIT costituisca il registro digitale dell'offerta turistica. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12 dell'articolo 16 sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Allasia 16.30, che prevede che il consiglio di amministrazione dell'ENIT sia Pag. 45composto anche da un rappresentante delle regioni e da uno dei comuni. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 12 dell'articolo 16 sia idonea a garantire che dall'attuazione della proposta emendativa non derivino nuovo i maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Matarrelli 16.11 e Taglialatela 16.56, che prevedono che il liquidatore di Promuovi Italia Spa sia individuato tra i dirigenti in servizio presso la società alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere oneri aggiuntivi per l'incarico svolto. Si prevede, inoltre, che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sia disposto il trasferimento delle competenze di Promuovi Italia Spa, non coerenti con quelle dell'ENIT, e del relativo personale, anche a tempo determinato, alle società Italia Lavoro Spa e Invitalia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Cani 16.108, volta a prevedere, tra l'altro, che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa stipuli accordi con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia che prevedano il trasferimento presso queste ultime, oltre che delle unità di personale, anche delle commesse non assegnate all'ENIT. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte comunque nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 12 del medesimo articolo.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime altresì parere contrario sull'articolo aggiuntivo Abrignani 10.0102, relativo alla tassazione dei contratti di locazione ad uso turistico, e sull'emendamento Capelli 11.5, che dispone il trasferimento alle regioni dei beni di cui all'articolo 11, comma 3, poiché ritenuti anch'essi suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Esprime infine nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

   Francesco BOCCIA, presidente, chiede di effettuare un ulteriore approfondimento istruttorio con riferimento all'emendamento Taranto 5.101, in relazione al quale potrebbe essere introdotta un'esplicita clausola di neutralità finanziaria volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con le osservazioni del presidente.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   sull'emendamento 5.101 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 5.101 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

Pag. 46

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.33, 1.34, 1.35, 1.43, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.53, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 2.11, 2.31, 2.32, 2.48, 2.65, 3.6, 3.8, 3.100, 4.1, 4.100, 4.106, 5.2, 5.3, , 5.8, 5.9, 5.15, 5.22, 5.36, 5.37, 5.38, 5.40, 5.47, 5.100, 5.102, 5.103, 5.106, 5.108, 5.111, 7.4, 7.11, 7.12, 7.53, 7.57, 7.59, 7.63, 7.64, 9.101, 9.102, 9.103, 9.104, 9.105, 9.117, 10.19, 10.46, 10.54, 10.55, 10.56, 10.66, 10.67, 10.68, 10.69, 10.70, 10.71, 10.73, 10.74, 10.76, 10.77, 10.101, 10.102, 10.103, 10.109, 10.110, 10.111, 10.112, 10.113, 10.117, 10.120, 10.152, 11.5, 11.8, 11.34, 13.101, 14.100, 15.3, 15.4, 15.9, 15.10, 15.100, 15.101, 16.6, 16.11, 16.30, 16.56, 16.104, 16.105, 16.108 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 6.03, 10.016, 10.0100, 10.0102, 11.015 e 13.021, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n.  203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, ricorda che il nuovo testo della proposta di legge in esame, in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 luglio 2014 e che, in tale occasione, la stessa Commissione ha espresso parere favorevole.
  Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta modifiche rispetto a quello già esaminato dalla Commissione, fa presente che resta quindi fermo il parere favorevole precedentemente espresso.
  Evidenzia inoltre che in data 8 luglio 2014 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nessuno dei quali sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Propone pertanto di esprimere nulla osta su tutte le proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, avverte che l'Assemblea ha chiesto il riesame Pag. 47delle proposte emendative 5.102, 10.112, 10.120, 16.104 e 16.108 ed ha trasmesso una nuova formulazione dell'emendamento 1.102.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, con riferimento alle suddette proposte emendative, sulle quali la Commissione ha espresso un parere contrario nella seduta odierna, fa presente quanto segue:
   la proposta emendativa Piccoli Nardelli 5.102 prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, la possibilità di accedere alla transazione fiscale di cui all'articolo 182-ter del Regio decreto n. 267 del 1942. Con riferimento agli eventuali effetti finanziari negativi ribadisce la necessità di acquisire l'avviso del Governo;
   la proposta emendativa Crippa 10.120 fa riferimento, anche ai fini della concessione del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10, agli interventi di efficientamento energetico. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito di imposta di cui al comma 7, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   la proposta emendativa Crippa 10.112 specifica le finalità per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche a livello nazionale, includendovi l'efficientamento energetico. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo;
   la proposta emendativa Tancredi 16.104, trasformando da facoltà in obbligo la stipula degli accordi che il liquidatore della società Promuovi Italia dovrà porre in essere con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia, appare suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo;
   la proposta emendativa Cani 16.108 dispone, tra l'altro, che il liquidatore della società Promuovi Italia Spa stipuli accordi con le società Italia Lavoro Spa e Invitalia, che prevedano il trasferimento presso queste ultime, oltre che delle unità di personale, anche delle non meglio specificate «commesse» non assegnate all'ENIT. Al riguardo, osserva che non appare chiara la portata normativa della disposizione e gli effetti finanziari che ne derivano. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Infine, con riferimento alla nuova formulazione dell'emendamento Battelli 1.102, fa presente che la stessa prevede che, con regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano individuate le strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico anche mediante il portale di cui al comma 5, gestito dal medesimo Ministero. Al riguardo, stante la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 6, osserva che la riformulazione della proposta emendativa non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Su questo aspetto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in ordine al metodo con cui la Commissione intende procedere allo scopo di riesaminare le proposte emendative testé indicate dal relatore, osserva come, a suo avviso, una rivalutazione del parere già espresso possa trovare giustificazione esclusivamente in presenza di una riformulazione degli emendamenti per i quali è chiesto il riesame.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in risposta alle osservazioni dianzi svolte dall'onorevole Palese, fa presente che la Commissione, in sede di riesame delle proposte emendative, può modificare il parere precedentemente espresso, oltre che in presenza di riformulazioni, anche qualora siano emersi ulteriori elementi istruttori Pag. 48che giustifichino nuove valutazioni da parte del Governo e del relatore.

  Laura CASTELLI (M5S), nel concordare con l'intervento dell'onorevole Palese, rileva come, a suo avviso, prima di procedere al riesame delle richiamate proposte emendative, sarebbe stato opportuno affrontare le questioni emerse in seno al Comitato dei nove.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, segnala che le regole di contabilità pubblica, a cui deve attenersi la Commissione bilancio nell'espressione dei pareri di competenza, prescindono da eventuali valutazioni politiche che possono emergere in sede di Comitato dei nove.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente, preliminarmente, che il Governo non può entrare nel merito di questioni che riguardano esclusivamente l'organizzazione dei lavori parlamentari, essendo chiamato a valutare, sul piano finanziario, le proposte emendative delle quali l'Assemblea ha chiesto il riesame. Con riferimento alle suddette proposte emendative, esprime nulla osta sulla nuova formulazione dell'emendamento Battelli 1.102. Ribadisce il parere contrario sull'emendamento Piccoli Nardelli 5.102, in quanto prevede l'ammissione al beneficio della transazione fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche con piani di risanamento definitivi con pagamento dilazionato dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali, ai sensi dell'articolo 182-ter del regio decreto n. 267 del 1942, che si riferisce però ai soggetti che si trovano in procedura di concordato preventivo. Ritiene necessario riconsiderare il parere contrario precedentemente reso sugli emendamenti Crippa 10.120 e 10.112, in quanto le citate proposte emendative operano comunque nell'ambito del limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito d'imposta di cui al comma 7 dell'articolo 10. Sui predetti emendamenti esprime pertanto nulla osta. Ribadisce invece il parere contrario sugli emendamenti Tancredi 16.104 e Cani 16.108, in quanto suscettibili di determinare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Rileva, infine, la necessità di riconsiderare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Mucci 10.111, di cui per altro non è stato richiesto il riesame, in quanto anche tale disposizione opera nell'ambito del limite di spesa complessivo riconosciuto per il credito d'imposta di cui al comma 7 dell'articolo 10. Sul predetto emendamento ritiene quindi di esprimere, all'esito di una più approfondita valutazione, nulla osta.

  Rocco PALESE (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine alla rivalutazione del parere contrario precedentemente espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento Mucci 10.111, sul quale viene ora espresso nulla osta pur in assenza di una riformulazione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, con riferimento all'emendamento Mucci 10.111, osserva come la rivalutazione del parere precedentemente espresso si renda necessaria allo scopo di evitare possibili disallineamenti rispetto ad analoghe norme in materia di credito d'imposta contenute nel testo del provvedimento. In particolare, evidenzia che la suddetta proposta emendativa, volta ad escludere dalla base imponibile IRAP il credito di imposta di cui all'articolo 10, riproduce una disposizione di analogo tenore prevista all'articolo 9, comma 3, e non sembra pertanto presentare profili problematici sotto il profilo finanziario, fermo rimanendo il limite di spesa di cui al comma 7 del medesimo articolo 10.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede al rappresentante del Governo di procedere alla rivalutazione del parere contrario precedentemente reso anche su altre proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo, in particolare sull'emendamento Mucci 10.103, le cui disposizioni trovano anch'esse attuazione nell'ambito del complessivo limite di spesa di cui all'articolo 10, comma 7.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in risposta alla richiesta dell'onorevole Sorial, Pag. 49fa presente che la Commissione è chiamata a rivalutare le proposte emendative delle quali l'Assemblea ha chiesto il riesame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI evidenzia come, in ogni caso, l'emendamento Mucci 10.103, cui ha testé fatto riferimento l'onorevole Sorial, non operi nel rispetto del limite di spesa sopra richiamato, disponendo invece che il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del provvedimento non sia soggetto al limite annuo di compensazione fiscale previsto all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

  Rocco PALESE (FI-PdL), pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dal presidente, rileva come, a suo avviso, da un punto di vista procedurale, sarebbe stato opportuno prevedere uno specifico passaggio in seno al Comitato dei nove, prima di sottoporre alla Commissione il riesame di proposte emendative già valutate dalla Commissione stessa.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che la Commissione si è riunita per procedere al riesame delle richiamate proposte emendative a seguito della richiesta avanzata in Assemblea, per il tramite del relatore del provvedimento, proprio dal Comitato dei nove.

  Laura CASTELLI (M5S), nel richiamare l'attenzione sull'articolo 13-bis, volto a istituire un fondo per la promozione del turismo, che è stato soppresso dalle Commissioni di merito a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio nella seduta del 3 luglio scorso, chiede al relatore e al rappresentante del Governo ulteriori chiarimenti in merito.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, rileva come la questione richiamata dall'onorevole Castelli non sia più oggetto di esame da parte della Commissione, in quanto la disposizione non è contenuta né nel testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea né nel fascicolo degli emendamenti.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, evidenzia come la soppressione dell'articolo 13-bis dal testo del provvedimento sia stata necessaria, in ragione del fatto che il prelievo imposto ai sensi di tale disposizione alle società Tax free shopping, riferito a un solo settore commerciale, discriminando le suddette società in ragione del loro domicilio fiscale, avrebbe comportato criticità rispetto alla disciplina comunitaria, con conseguente rischio dell'attivazione di una procedura di infrazione da parte delle Commissione europea. Inoltre, sottolinea come il prelievo che era stato previsto a carico delle citate società era di entità tale che ne avrebbe comportato sicuramente la chiusura, con conseguente perdita di gettito.

  Maino MARCHI (PD), nel rilevare come il considerevole numero delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo renda inevitabile procedere a ulteriori approfondimenti istruttori, osserva come la Commissione sia tenuta a procedere al loro eventuale riesame a seguito di richiesta dell'Assemblea, sulla base delle valutazioni emerse in seno al Comitato dei nove.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   riesaminati gli emendamenti 5.102, 10.112, 10.120, 16.104, 16.108 ed esaminato l'emendamento 1.102 (Nuova formulazione) al disegno di legge C. 2426-A, di conversione del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;Pag. 50
   preso atto degli ulteriori elementi di valutazione forniti dal Governo, anche con riferimento all'emendamento 10.111,
  esprime

NULLA OSTA

   sugli emendamenti 1.102 (Nuova formulazione), 10.111, 10.112 e 10.120;

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 5.102, 16.104 e 16.108.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sugli emendamenti 10.111, 10.112 e 10.120».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.30.