CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 luglio 2014
265.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 31 LUGLIO 2014

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
C. 360 Garavini, C. 1943 Nicchi, C. 2123 Governo, C. 2407 Gebhard e C. 2044 Carfagna.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

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  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 21 luglio prossimo. Avverte quindi che è stata presentata dal relatore una nuova proposta di testo unificato (vedi allegato).

  Michela MARZANO (PD), relatore, chiarisce che la nuova proposta di testo unificato presenta talune modificazioni rispetto alla proposta di testo unificato precedentemente presentata ed illustrata. La prima concerne l'eliminazione dell'articolo 1 che riguardava il cognome dei coniugi, in quanto si tratta di una materia che richiederebbe un autonomo esame ed approfondimento. Si è quindi delimitato l'oggetto dell'esame al solo cognome dei figli.
  Precisa, quindi, che le ulteriori modifiche sono state apportate all'esito dell'audizione, svoltasi ieri, della dottoressa Cinzia Torraco, Direttore della Direzione centrale dei servizi demografici del Ministero dell'interno. In particolare, si è soppresso l'articolo 5 della precedente proposta di testo unificato, volto a regolare l'applicazione delle disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli di italiani residenti all'estero, in quanto tale materia potrebbe porre delle delicate questioni anche di diritto internazionale. Si è poi elevato da sei mesi a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine per l'emanazione del regolamento destinato ad adeguare la disciplina dettata in tema di ordinamento dello stato civile. Infine, anche la disposizione sul cognome del figlio maggiorenne, così come tutte le altre, entrerà in vigore dopo l'emanazione del predetto regolamento.
  Consapevole della complessità della materia, si dichiara comunque disponibile a valutare con estrema attenzione tutte le proposte di modifica che dovessero essere avanzate nel corso della fase emendativa.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione adotta come testo base la nuova proposta di testo unificato del relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti, come concordato nell'ambito dell'ultima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, è fissato alle ore 15 di martedì 8 luglio prossimo.
  Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti, recanti modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
Audizione di Francesco Greco, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Andrea COLLETTI (M5S), Franco VAZIO (PD) e Antonio MAROTTA (FI-PdL).

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  Risponde ai quesiti posti Francesco GRECO, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Milano.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 12.45.

Indagine conoscitiva sull'efficacia del sistema giudiziario.
Audizione dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Fa presente che oggi, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'efficienza del sistema giudiziario, si avvia una serie di audizioni relative all'esame del disegno di legge C. 2486 Governo, di conversione in legge del DL 90/2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
  Considerata la rilevanza delle disposizioni in materia di Giustizia, si è ritenuto, pur esaminando in sede consultiva il disegno di legge, di svolgere una serie di audizioni in merito alle stesse.
  Le audizioni si svolgeranno nelle sedute di oggi e di lunedì 7 luglio prossimo, tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per esprimere il parere, atteso che la fase dell'istruttoria legislativa dovrà concludersi necessariamente entro la data prevista dalla Commissione Affari Costituzionali per la presentazione di emendamenti.
  Saranno sentiti rappresentanti dell'avvocatura, della magistratura ed esperti delle materie oggetto del provvedimento che rientrino negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia. L'istruttoria legislativa sarà, inoltre, arricchita dalle osservazioni scritte che sono state richieste, sempre in relazione alle disposizioni di competenza della Commissione Giustizia, in particolare, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e al Procuratore nazionale antimafia.
  Avverte che nella seduta odierna, in particolare, si procederà all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Roberto CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, Filippo PATRONI GRIFFI, Membro del Comitato direttivo dell'Associazione, Gabriella DE MICHELE, Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, Raffaele PROSPERI, Componente del direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, Sergio SANTORO, Presidente dell'Associazione Pag. 50nazionale magistrati della giustizia amministrativa, Giampiero LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi, Luca CESTARO, Componente della Giunta e del direttivo dell'Associazione e Savio PICONE, Componente del direttivo dell'Associazione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL), Antonio MAROTTA (FI-PdL), Alfredo BAZOLI (PD) e Tino IANNUZZI (PD).

  Rispondono ai quesiti posti Roberto CHIEPPA, Presidente dell'Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato, Gabriella DE MICHELE, Presidente del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, Raffaele PROSPERI, componente direttivo del Coordinamento nuova magistratura amministrativa, Sergio SANTORO, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati della giustizia amministrativa e Giampiero LO PRESTI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati amministrativi.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 92/2014: Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
C. 2496 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che oggi la Commissione inizia l'esame del disegno di legge C.2496, di conversione del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile.
  Ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario del lavori dell'Assemblea a partire dal 21 luglio prossimo.
  Ricorda, inoltre, che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 1o luglio scorso, si è concordato di organizzare i lavori della Commissione secondo il seguente programma di massima: i giorni 8, 9 e 10 luglio saranno dedicati all'esame preliminare ed allo svolgimento di eventuali audizioni; il termine per la presentazione di emendamenti sarà fissato alle ore 12 di lunedì 14 luglio; l'esame degli emendamenti potrà svolgersi il 15 e il 16 luglio; il mandato al relatore dovrà essere conferito entro la data del 17 luglio prossimo.
  In sostituzione del relatore, l'onorevole Ermini, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento.Pag. 51
  Osserva, quindi, come il decreto legge in esame introduca una serie di misure relative alla situazione carceraria.
  In particolare: prevede rimedi di tipo risarcitorio in favore di detenuti e internati che siano stati sottoposti a trattamenti inumani o degradanti, in violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo – CEDU; stabilisce che il magistrato di sorveglianza possa avvalersi dell'ausilio di personale volontario; introduce nuovi obblighi di comunicazione con riguardo ai provvedimenti degli uffici di sorveglianza, relativi alla libertà personale di soggetti condannati da corti internazionali; disciplina le modalità di esecuzione del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, compresa l'applicazione del controllo tramite il c.d. «braccialetto elettronico»; estende ai maggiorenni di età inferiore a 25 anni la disciplina dell'esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti dei minorenni; modifica l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, con misure concernenti l'organico, la disciplina della formazione del personale e il divieto per un biennio di ogni comando o distacco presso altre amministrazioni; amplia i presupposti che non consentono l'applicazione della custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari; introduce meccanismi di monitoraggio e salvaguardia della copertura finanziaria degli oneri.
  Ricorda che l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dedicato alla proibizione della tortura, stabilisce che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».
  La violazione dell'articolo 3 è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relative alle condizioni di detenzione.
  Con la sentenza-pilota «Torreggiani contro Italia» dell'8 gennaio 2013 la Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati.
  La Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in questione sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.
  Sulla questione carceraria, il 7 ottobre 2013, il Presidente della Repubblica ha quindi trasmesso alle Camere un messaggio sui cui temi la Commissione Giustizia ha presentato una Relazione sulla questione carceraria, che è stata discussa il 4 marzo 2014 dall'Assemblea. Quest'ultima ne ha condiviso i contenuti, approvando una risoluzione (6-0049).
  Successivamente, il termine annuale previsto dalla CEDU è spirato il 28 maggio 2014. Nelle more dell'adozione delle misure sul piano nazionale, la Corte ha però disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.
  Allo scopo di ridurre il sovraffollamento ed approntare una serie di misure organiche che potessero soddisfare le richieste della CEDU sono in particolare intervenuti i decreti-legge 78/2013 e 146/2013, nonché la legge legge n. 67 del 2014
  L'insieme di questi provvedimenti (uniti alle misure di edilizia penitenziaria previste dal Piano Carceri) ha portato il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, nella decisione del 5 giugno 2014 sull'esecuzione della citata sentenza Torreggiani, a valutare positivamente gli interventi del Governo italiano per migliorare la situazione carceraria, ed a rinviare al mese di giugno 2015 un'ulteriore valutazione sui progressi fatti nell'attuazione delle misure italiane per affrontare il problema del sovraffollamento.Pag. 52
  Il Comitato ha, tra l'altro, preso atto con interesse «del rimedio risarcitorio immaginato per mezzo di un «imminente» – perché non ancora licenziato dal Consiglio dei ministri – decreto-legge del governo in materia».
  Passando all'esame delle disposizioni del provvedimento, osserva che l'articolo 1, comma 1, inserisce nell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) l'articolo 35-ter, attraverso il quale si attivano, a favore di detenuti e internati, rimedi risarcitori per violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU.
  La nuova disposizione aggiunge alle competenze del magistrato di sorveglianza l'adozione di provvedimenti di natura risarcitoria e stabilisce che – quando l'attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto consista in condizioni di detenzione che violino l'articolo 3 della Convenzione EDU (si è, quindi, in presenza di condizioni inumane e degradanti) come interpretato dalla giurisprudenza CEDU – il magistrato di sorveglianza, su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale), debba «compensare» il detenuto con l'abbuono di un giorno di pena residua per ogni 10 giorni durante i quali vi è stata la violazione.
  Il magistrato di sorveglianza liquida invece il richiedente con una somma di 8 euro per ogni giorno trascorso in carcere in «condizioni inumane e degradanti» nei seguenti casi:
   a) il residuo di pena da espiare non permette l'attuazione della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da «abbuonare» a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare)
   b) quando il periodo detentivo trascorso in violazione dell'articolo 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni

  Per coloro che hanno trascorso il periodo di custodia cautelare non computabile nella pena da espiare (ad esempio, perché sono stati poi assolti) ovvero per coloro che hanno già espiato la pena carceraria, l'istanza risarcitoria può essere avanzata, entro 6 mesi dalla cessazione della custodia o della detenzione, davanti al tribunale del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Il tribunale distrettuale, con procedimento camerale, decide in composizione monocratica con decreto non reclamabile. Anche in tal caso, il quantum del risarcimento è di 8 euro per ogni giorno in cui si è subito il pregiudizio.
  Il comma 2 modifica l'articolo 68 dell'ordinamento penitenziario, con la finalità di consentire ai magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza di essere affiancati, con compiti «meramente ausiliari», da assistenti volontari, che svolgono l'attività a titolo gratuito.
  La disposizione, inserendo un ulteriore periodo al comma 4, ripropone nel settore della sorveglianza quanto già previsto dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario per gli assistenti volontari nelle carceri.
  L'articolo 2 detta disposizioni transitorie per l'applicazione della nuova disciplina risarcitoria introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.
  In particolare, il comma 1 disciplina il caso di coloro che abbiano già espiato la pena detentiva o che non si trovino più in custodia cautelare in carcere prevedendo che debbano – entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, proporre l'azione per il risarcimento davanti al tribunale del distretto di residenza.
  Si osserva che tale ipotesi sembrerebbe riguardare i casi in cui sia già spirato il termine semestrale per proporre l'istanza di risarcimento davanti al tribunale distrettuale (vedi articolo 35-ter, comma 3, OP; articolo 1,comma 1 del decreto-legge).
  Il comma 2 dispone in ordine a coloro che abbiano già presentato un ricorso alla CEDU per violazione dell'articolo 3 della Convenzione, dando loro sei mesi di tempo (dal 28 giugno 2014) per eventualmente presentare, prima che la CEDU stessa si pronunci sulla ricevibilità del ricorso, richiesta di risarcimento al tribunale distrettuale, ai sensi del nuovo articolo 35-ter dell'ordinamento penitenziario.
  Presupposto di ammissibilità della richiesta è l'indicazione della data di presentazione del ricorso alla Corte di Strasburgo Pag. 53(comma 3). Spetterà alle cancellerie dei tribunali distrettuali comunicare al Ministero degli esteri le domande presentate nel periodo di sei mesi indicato dal comma 2 (comma 4).
  L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 678 del codice di procedura penale, relativo al procedimento di sorveglianza, prevedendo – in relazione a provvedimenti che attengano a rapporti di cooperazione giudiziaria – specifici obblighi di comunicazione a carico degli uffici giudiziari di sorveglianza e del Ministro della giustizia.
  In particolare, il nuovo comma 3-bis dell'articolo 678 del codice di rito prevede che, se il magistrato o il tribunale di sorveglianza adottano provvedimenti che incidono sulla libertà di persone che siano state condannate da Tribunali o Corti penali internazionali, devono immediatamente comunicare la data dell'udienza e trasmettere la relativa documentazione al Ministro della giustizia. Quest'ultimo dovrà a sua volta informare: il Ministro degli esteri;
   la Corte che ha pronunciato la condanna, se previsto dagli accordi internazionali.

  La relazione illustrativa motiva questa disposizione con «alcune doglianze rappresentate da Tribunali e Corti penali internazionali e riguardanti la mancata comunicazione della pendenza di procedimenti incidenti sullo stato di libertà personale di soggetti condannati da questi organismi e detenuti in Italia».
  L'articolo 4 disciplina la procedura da seguire quando la misura della custodia cautelare in carcere viene sostituita dal giudice con la misura cautelare degli arresti domiciliari. Rispetto alle disposizioni previgenti, il nuovo articolo 97-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale: stabilisce come regola che l'imputato lasci il carcere e si rechi presso il domicilio senza accompagnamento (senza scorta); disciplina l'eccezione, ovvero l'accompagnamento, quando il giudice ritenga sussistere esigenze processuali o di sicurezza; stabilisce che, se sono prescritti strumenti di controllo elettronico (c.d. braccialetto elettronico), ma gli stessi non sono materialmente disponibili, l'indagato resta in carcere in attesa che la polizia li metta a disposizione (mancanza del dispositivo deve essere segnalata al direttore del carcere e, a seguito della segnalazione il giudice può differire l'esecuzione della misura).
  L'articolo 5 estende l'applicazione delle disposizioni sull'esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni anche a coloro che, pur maggiorenni, non abbiano ancora compiuto 25 anni.
  Attraverso la modifica dell'articolo 24 delle disposizioni di attuazione del procedimento penale minorile (decreto legislativo n. 272 del 1989), il decreto-legge prevede che tanto l'esecuzione di una pena detentiva quanto l'esecuzione di una misura di sicurezza o di una sanzione sostitutiva, ovvero l'esecuzione di una misura cautelare siano disciplinate dal procedimento minorile e affidate al personale dei servizi minorili se l'interessato – pur avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non ha compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva. La disposizione previgente consentiva il protrarsi della disciplina dettata per i minorenni fino al compimento dei 21 anni d'età.
  La relazione illustrativa motiva questa disposizione con esigenze sia di deflazione della popolazione carceraria che di differenziazione del trattamento rieducativo nei confronti di soggetti in giovane età.
  Non si tratta, infatti, di una mera esecuzione delle misure previste per gli adulti in strutture pensate per i minori, ma più in generale, in base al comma 2 dell'articolo 24, dell'applicazione a tutti coloro che non abbiamo compiuto 25 anni di istituti pensati esclusivamente per i minorenni.
  L'articolo 6 reca alcune specifiche modifiche in materia di ordinamento della polizia penitenziaria, contenute nel decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
  Il comma 1 riduce la dotazione organica del ruolo degli ispettori del Corpo di Pag. 54polizia penitenziaria e ad aumenta la dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti. Come precisato nella relazione illustrativa, con l'istituzione nell'anno 2000 del ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria i commissari hanno assunto funzioni che in precedenza erano svolte dagli ispettori. Tale circostanza rende opportuno rivedere l'organico del ruolo degli ispettori prevedendo la soppressione di 703 posti – numero corrispondente alla dotazione organica complessiva dei commissari – e, contestualmente, a parità di copertura finanziaria, aumentare la dotazione organica degli agenti e assistenti, per adeguare le piante organiche degli istituti penitenziari alle attuali, effettive esigenze.
  Il comma 2 modifica la durata del corso di formazione degli allievi vice ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, vincitori del concorso pubblico, prevedendo una riduzione dello stesso da diciotto mesi a dodici mesi e una correlativa, proporzionale riduzione del periodo massimo di assenze consentite. Correlativamente, viene previsto che gli allievi possano essere destinati a impieghi operativi dopo un periodo di corso proporzionalmente ridotto a otto mesi.
  Una specifica modifica interessa il comma 2 dell'articolo 27 e stabilisce che gli allievi ispettori di sesso femminile che si assentino dal corso per più di 60 giorni a causa di maternità sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri (la norma previgente prevedeva, a tali fini, un'assenza superiore a 90 gg).
  L'articolo 7 detta disposizioni in materia di comando e distacco presso altre amministrazioni del personale dell'amministrazione penitenziaria, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano l'attuale situazione carceraria.
  Più nel dettaglio, il comma 1 dispone che, per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non possa essere comandato o distaccato presso amministrazioni diverse da quella di appartenenza.
  Il successivo comma 2 prevede inoltre che i provvedimenti di comando o distacco già adottati e la cui efficacia termini nel predetto biennio non possono essere rinnovati.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere.
  In particolare, il provvedimento sostituisce l'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. che, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, vietava di disporre la custodia cautelare nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena.
  In base al nuovo comma 2-bis è esteso anche agli arresti domiciliari il divieto di disporre la custodia cautelare in carcere nel caso in cui il giudice ritenga che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena; l'esplicito riferimento alla custodia cautelare «in carcere» (non presente nel comma 2-bis previgente all'entrata in vigore del decreto-legge) fa sì che risultino escluse dall'ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (articolo 285-bis c.p.p.) e la custodia cautelare in luogo di cura (articolo 286 c.p.p.).
  È poi introdotto il divieto di applicazione della sola custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni.
  La relazione illustrativa precisa che la modifica dell'articolo 275, comma 2-bis, c.p.p. è «sistematicamente conseguente al vigente testo dell'articolo 656 del codice di procedura penale, il quale prevede la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia superiore a tre anni... Tale innovazione, oltre che a esigenze di coerenza, è anche ispirata dalla finalità di disporre rimedi strutturali idonei a prevenire ulteriori situazioni di Pag. 55sovraffollamento carcerario (in rispondenza con altre disposizioni contenute nel decreto)».
  Si ricorda che il tema trattato dall'articolo 8 del decreto-legge è affrontato anche dalla proposta di legge, approvata dalla Camera dei deputati e modificata dal Senato della Repubblica n. 631-B (Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera.
  L'articolo 9 prevede le disposizioni in materia di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, prevedendo altresì che il Ministro della giustizia provvede al relativo monitoraggio e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Viene altresì previsto uno specifico meccanismo di salvaguardia in ipotesi di scostamento in aumento rispetto alle previsioni di spesa.
  Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 2 luglio 2014:
   a) a pagina 31, prima colonna, seconda riga, la parola «Catanzaro» è sostituita dalle seguenti «Reggio Calabria»;
   b) a pagina 40, seconda colonna, quarta riga, la parola «contrario» è sostituita dalla seguente: «favorevole».

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