CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 luglio 2014
264.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2014

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Testo unificato C. 303 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1o luglio 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata per il seguito dell'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio e abbinate «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», per il parere alla XIII Commissione (Agricoltura).
  Ricorda, altresì, che nella seduta di ieri, il relatore Fossati ha svolto la relazione ed è iniziato il dibattito.
  Chiede, pertanto, se ci siano altri colleghi che desiderano intervenire, altrimenti l'on. Fossati illustrerà la proposta di parere predisposta.

  Filippo FOSSATI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 1).

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  Pierpaolo VARGIU, presidente, osserva che il parere predisposto dal relatore recepisce molti degli spunti emersi nel corso dell'ampio dibattito svolto nella seduta precedente. Auspica pertanto un ampia condivisione del lavoro svolto dal relatore da parte della Commissione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata per l'espressione, in sede consultiva, del parere alla I Commissione Affari costituzionali sul disegno di legge C. 2486, di conversione del decreto-legge n. 90 del 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
  Fa presente che, a seguito di contatti informali, risulta che il termine degli emendamenti presso la I Commissione potrebbe essere fissato a giovedì 10 luglio, alle ore 16.
  Pertanto se la XII Commissione intende esprimere un parere prima di tale termine, l'esame in sede consultiva dovrà concludersi entro la giornata di mercoledì 9 luglio.
  Dà, quindi, la parola, al relatore Gelli per lo svolgimento della relazione.

  Federico GELLI (PD), relatore, ricorda che la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere sulle parti competenza del DL n. 90/2014, assegnato in sede referente alla I Commissione Affari costituzionali. Il testo si compone nel complesso di 53 articoli, solo alcuni dei quali incidenti su materie di interesse della Commissione.
  Per quanto di competenza della Commissione Affari sociali segnala le seguenti disposizioni.
  L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).
  Il comma 1, poi, abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio.
  Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.
  Per quanto di competenza della Commissione Affari sociali, fa presente che il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Finora, la risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti in possesso del requisito contributivo è stata disciplinata in via sperimentale, fino 31 dicembre 2014, dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Tale norma, nel riconoscere la facoltà per la PA di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro per il personale dipendente che avesse maturato l'anzianità massima contributiva di 40 anni – aumentata ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 cd. «riforma Fornero» a 42 anni e 3 mesi –, la aveva Pag. 278esclusa per i magistrati, i professori universitari e i dirigenti medici responsabili di struttura complessa.
  Segnala, quindi, che ai sensi del comma in esame, mentre i magistrati e i professori universitari restano esclusi, i dirigenti medici responsabili di struttura complessa sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma.
  Ritiene importante ricordare, infine, che l'applicazione dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della P.A. nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici è attualmente prevista per il triennio 2012-2014, per cui in assenza di ulteriori interventi legislativi volti a prorogarne l'efficacia, a decorrere dal 1o gennaio 2015 le P.A. non potranno più procedere a risoluzioni unilaterali dei contratti nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici.
  Fa presente, poi, che l'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2), nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).
  In sintesi, i commi 1 e 2 aumentano dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato. A bilanciamento di tale ampliamento, viene introdotto l'obbligo di selezione pubblica anche per tali incarichi. Sul punto, ricorda che, per giurisprudenza consolidata, le deroghe legislative al principio secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, seppure previste espressamente dallo stesso articolo 97, c. 3, Cost., sono sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale. In particolare, in base alla giurisprudenza costituzionale, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso». Le deroghe, cioè, sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle. In altre parole, la deroga al principio del concorso pubblico deve essere essa stessa funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.
  Osserva, poi, che tornando al comma 3, d'interesse specifico della Commissione, la disposizione fissa al 10 per cento il limite massimo dei posti di dotazione organica ricopribili tramite assunzioni a tempo determinato per la dirigenza regionale e per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  Anche in questo caso si prevede un ampliamento consistente rispetto alla normativa previgente, fissata dall'articolo 15-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992, recentemente modificato dal decreto legge n. 158 del 2012 (cd. decreto Balduzzi). Tale disposizione, al comma 1, consente la stipula di contratti a tempo determinato, entro i limiti del 2 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria e della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale per l'espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico. Al comma 2, invece l'articolo 15-septies si riferisce esclusivamente ad incarichi conferibili alla dirigenza sanitaria (con esclusione della dirigenza medica), professionale, tecnica e amministrativa. In questo caso, il numero degli incarichi conferiti non può superare il limite del 5 per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria (ad esclusione della dirigenza medica), professionale, tecnica e amministrativa. Anche i questo caso gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale.
  Per quanto attiene all'articolo 12 fa presente che, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.Pag. 279
  L'articolo 15 reca disposizioni relative alla riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica, alle risorse per il trattamento economico da riconoscere agli specializzandi e al contributo per la partecipazione alle prove di ammissione.
  In particolare, il comma 1 specifica che la riduzione della durata dei corsi delle scuole di specializzazione medica – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015. A tal fine, novella il primo periodo dell'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 368 del 1999. Non si registrano sostanziali variazioni rispetto alla formulazione previgente, che faceva riferimento all'anno accademico successivo all'emanazione del decreto.
  Segnala, tuttavia, che, a differenza della formulazione previgente, l'attuale imporrà un nuovo intervento legislativo qualora il decreto interministeriale non dovesse intervenire in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico 2014-2015.
  Come già evidenziato, il decreto, che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014, non è ancora intervenuto. Al riguardo ricorda che l'articolo 20, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ha previsto che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, la durata dei corsi di formazione specialistica è ridotta rispetto agli attuali 5 o 6 anni, rispettando i limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e si riorganizzano le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Ha, altresì, previsto che eventuali risparmi derivanti dalla riorganizzazione sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica.
  Inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 368 del 1999 ha disposto che la durata dei corsi di formazione specialistica si applica agli specializzandi che nell'anno accademico successivo all'emanazione del medesimo decreto sono immatricolati al primo anno di corso (primo periodo). Per gli specializzandi che nel medesimo anno sono iscritti al secondo o al terzo anno di corso, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, con decreto, ad adeguare l'ordinamento didattico alla nuova durata così. Per gli specializzandi che nel medesimo anno accademico sono iscritti al quarto o successivo anno di corso, resta valido l'ordinamento previgente (secondo e terzo periodo).
  Ricorda, poi, che il comma 2 autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Va infatti ricordato che la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) ha autorizzato per le medesime finalità la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
  La relazione illustrativa evidenzia che con le risorse disponibili, al netto dell'incremento disposto, per il prossimo anno accademico potrebbero essere finanziati circa 3.300 contratti, mentre con le risorse aggiuntive si garantisce la copertura di 5.000 contratti. Considerato che nei prossimi dieci anni sono attesi circa 100.000 pensionamenti tra i medici specialisti, preparare il ricambio attraverso la formazione dei giovani specializzandi appare funzionale al mantenimento della qualità della sanità pubblica.
  Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1o gennaio 2013, per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  Fa presente, poi, che il comma 3 prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le corrispondenti entrate sono versate all'entrata del bilancio Pag. 280dello Stato per essere riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
  L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di inutili duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
  Segnala che l'intervento di semplificazione riguarda le procedure per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici (commi 1 e 2); la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3); lo snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4); la garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6); l'esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8); la facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).
  Più in particolare, fa presente che il comma 1 modifica la composizione delle Commissioni mediche locali costituite presso le unità sanitarie di ogni capoluogo di provincia con il compito di accertare i requisiti fisici e psichici in caso di revisione o rinnovo della patente di guida richiesta da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale. Finora, in questi casi, la composizione della commissione veniva integrata con un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché con un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria.
  La disposizione in esame aggiunge ai componenti della Commissione anche un rappresentante designato dalle Associazioni di persone con invalidità, esperto in materia, che partecipa ai lavori della Commissione a titolo gratuito. L'intervento legislativo interviene integrando l'articolo 330, comma 5, del Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 495/1992).
  Il comma 2 semplifica le procedure relative al rinnovo della patente di guida per i mutilati e i minorati. Ricorda che le patenti speciali rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici prevedono termini di rinnovo inferiori rispetto a quelli delle patenti ordinarie: cinque anni, anziché dieci, ridotti a tre a partire dal settantesimo anno di età. Il rinnovo è subordinato all'accertamento dei requisiti fisici e psichici del conducente, effettuato dalle commissioni mediche locali.
  La nuova disposizione prevede che i rinnovi della patente di guida possano essere effettuati secondo le ordinarie procedure, cioè dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale e con la durata normalmente prevista per le diverse categorie. La norma prevede che ciò possa avvenire qualora le Commissioni mediche legali, all'esito della visita di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida da parte di mutilati e minorati, certifichino che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento, e in assenza di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto.
  Il comma 3 modifica la disciplina dedicata alla sosta degli invalidi muniti di specifico contrassegno. L'intervento di Pag. 281semplificazione obbliga i comuni a lasciare a disposizione degli invalidi muniti di contrassegno un numero di posti per la sosta gratuita superiore al limite minimo di un 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili, anche nell'ambito delle aree destinate al parcheggio a pagamento gestite in concessione. Visto l'incremento di posti disponibili per la sosta dei disabili che dovrebbe crearsi, passa invece da obbligatorio a facoltativo la decisione dei comuni di rendere gratuita, per gli invalidi muniti di contrassegno, la sosta nei parcheggi a pagamento qualora i posti singoli a loro riservati fossero occupati o indisponibili.
  Il comma 4 snellisce le procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori.
  In particolare la lettera a) porta da 90 a 45 giorni, il termine entro il quale gli accertamenti di invalidità, se non effettuati dalla Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità, possono essere effettuati, in via provvisoria, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.
  La lettera b) abbassa da 180 a 90 giorni il termine entro il quale le Commissioni mediche devono esprimersi in merito agli accertamenti relativi alla minorazione e alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua di cui all'articolo 4 della legge n. 104 del 1992. Infine la lettera c) specifica che, ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, e dall'articolo 42 del D.Lgs. n.151 del 2001, la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio al termine della visita. Il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS.
  Il comma 5 garantisce il riconoscimento provvisorio, ai minori già titolari di indennità di frequenza, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. La domanda in via amministrativa deve essere presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.
  Il comma 6 garantisce, nel passaggio dalla minore alla maggiore età, la continuità dell'erogazione delle prestazioni di invalidità civile. Ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore, previa domanda in via amministrativa e senza ulteriori accertamenti sanitari, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni sono direttamente attribuite ai minori titolari di: indennità di accompagnamento per invalidi civili, indennità di accompagnamento per ciechi civili, indennità di comunicazione e indennità di accompagnamento o di comunicazione erogata ai soggetti affetti da una delle patologie indicate nel Decreto del Ministero dell'economia 2 agosto 2007 (inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down) riconosciuti dalle Commissioni mediche.
  Il comma 7 esclude dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante i soggetti affetti da una delle patologie indicate nel Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 agosto 2007 (inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down), per i quali gli uffici competenti abbiano già accertato l'esistenza della patologia.
  Sopprimendo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 97, Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili, della legge finanziaria 2001 (legge 388 del 2000), il comma 8 lascia al solo D. M. 2 agosto 2007 l'individuazione delle patologie e delle menomazioni per le quali non sono richieste le visite mediche periodiche di accertamento della disabilità. Il Pag. 282decreto ministeriale del 2007 indica anche la documentazione sanitaria idonea a comprovare la minorazione.
  Il comma 9 stabilisce che la persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni.
  L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare. L'intervento di semplificazione è attuato attraverso modificando il DL n. 347 del 2001 «Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria».
  Ricorda che attualmente, ai fini dell'esenzione, sono individuate 56 malattie e condizioni croniche ed invalidanti, esenti ai sensi del decreto ministeriale n. 329 del 1999, e 284 malattie e 47 gruppi di malattie rare, esenti ai sensi del decreto ministeriale n. 279 del 2001. Finora, il numero massimo di confezioni per ricetta (a favore degli esenti per malattia) era pari a tre, e comunque la prescrizione non poteva superare i 60 giorni di terapia. La prescrizione fino a sei pezzi per ricetta (pluriprescrizione) era consentita soltanto per i medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, i medicinali a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica e i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi. Un ulteriore intervento di semplificazione in materia è stato stabilito dall'articolo 4 del decreto legge n.5 del 2012 «Semplifica Italia» che ha reso molto più snella, per malati cronici e i disabili, la procedura per i rinnovi degli attestati di esenzione dal ticket.
  La nuova disposizione stabilisce che, in attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
  L'articolo 27 detta alcune modifiche a disposizioni vigenti in ambito sanitario.
  Il comma 1 modifica la recente disciplina in materia di responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie. In particolare vengono modificate alcune delle norme relative al Fondo assicurativo istituito a garanzia delle professioni sanitarie. Viene inoltre ribadito che l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.
  L'intervento legislativo è attuato con una modifica all'articolo 3 del decreto legge n. 158 del 2012 (cd. decreto Balduzzi) che ha posto l'assicurazione obbligatoria in capo all'esercente le professioni sanitarie.
  Il comma 1, lettere a) e b), modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 proprio nella parte dedicata al contenuto minimo e ai requisiti delle polizze assicurative. In particolare: la copertura assicurativa è contenuta nei limiti delle risorse del Fondo – anche per assicurare il rispetto della clausola di invarianza degli oneri finanziari di cui al comma 6 dell’ articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012; la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo è determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva. A tale proposito la relazione illustrativa sottolinea che il ricorso alla contrattazione collettiva potrebbe allungare sensibilmente i tempi di emanazione del regolamento di attuazione, con il rischio che il mancato accordo delle OOSS interessate finisca per rendere inapplicabile il decreto.
  La lettera c) interviene sul comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012 il quale già prevedeva l'esclusione, a carico degli enti del SSN, di qualsiasi copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, Pag. 283per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente. Con l'integrazione proposta dalla lettera in esame viene ribadito che l'obbligo per qualunque professionista di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, non trova applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale. Conseguentemente, decade l'obbligo per gli esercenti sanitari dipendenti del SSN di sottoscrivere una polizza di Responsabilità Civile Professionale entro il termine ultimo del 15 agosto 2014.
  Il comma 2, semplifica le procedure necessarie per la realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie. Il comune non dovrà più acquisire la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione; verifica da effettuarsi in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture.
  L'intervento legislativo è attuato mediante la soppressione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 1992.
  I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, allo scopo di operarne un'ulteriore razionalizzazione, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto dell'organo (comma 3).
  Viene poi contestualmente previsto (comma 4) che, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che con decreto del Ministro della salute l'organo venga ricostituito nella nuova composizione prevista.

  Ileana ARGENTIN (PD) chiede al relatore chiarimenti in ordine alla nomina dei rappresentanti delle associazioni di persone con invalidità nelle commissioni mediche locali, sottolineando che spesso hanno interessi economici al riguardo, e circa la possibilità di estendere la semplificazione anche per la prescrizione di medicinali diversi rispetto a quelli per le patologie croniche, ad esempio di medicinali sperimentali dispensati dalle ASL.

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) ringrazia il relatore per la relazione puntuale e precisa che riguarda un provvedimento che incide notevolmente sul mondo della sanità. Ritiene che le norme sul trattenimento in servizio presentino una forte carica moralizzatrice ed auspica che il Governo mantenga il punto su questo aspetto e favorisca il ricambio generazionale. Sollecita però un'attenzione particolare rispetto alle regioni sottoposte ai piani di rientro per evitare che il blocco del turnover impedisca il ricambio soprattutto in relazione alle necessarie figure di coordinamento.
  Nel sottolineare che occorre una modifica dei criteri di selezione per l'accesso alle facoltà di medicina, come prospettato anche dal Ministro Giannini, senza perdere il necessario rigore, invita ad un revisione attenta dei programmi di studio delle scuole di specializzazione in relazione alla prospettata decisa riduzione degli anni di corso, anche attraverso un aggiornamento degli ambiti di specializzazione. Invita a non procedere ad un incremento elevato delle spese amministrative a carico degli studenti.
  Riconosce un intento moralizzatore anche alle semplificazioni per i soggetti con invalidità, ricordando in proposito le numerose battaglie condotte nel corso degli anni dalla Commissione affari sociali per contrastare pratiche umilianti per chi è vittima di menomazioni o patologie irreversibili.

  Daniela SBROLLINI (PD) presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

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INTERROGAZIONI

  Mercoledì 2 luglio 2014. — Presidenza del Vicepresidente Daniela SBROLLINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

5-01824 Grillo: Utilizzo della tessera sanitaria per archiviare i dati sull'esposizione alle radiazioni ionizzanti durante gli esami radiologici.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta delle risposta, manifestando apprezzamento per la conferma delle notizie in circolazione circa l'attivazione di un tavolo tecnico dell'area radiologica. Chiarisce che l'interrogazione si prefigge anche lo scopo di sottolineare la centralità di un uso appropriato delle indagini radiologiche per non pregiudicare la tutela della salute, in particolare in relazione a specifiche patologie, e non effettuare uno spreco di risorse.
  Stigmatizza in proposito la diffusa pratica, in contrasto con la normativa vigente, dell'effettuazione di esami radiologici nelle strutture di pronto soccorso in assenza del medico radiologo con inerenti rischi per i pazienti. Auspica una rapida conclusione dei lavori del tavolo tecnico menzionato dal rappresentante del Governo e che i suoi lavori possano concludersi con indicazioni di pratica attuazione anche in presenza di una scarsità di risorse umane e finanziarie.

5-01878 Covello: Interventi urgenti per far fronte alle criticità in cui versa l'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3), precisando in conclusione che la nomina di un Commissario per la regione Calabria e lo sblocco del turnover potranno contribuire a mettere in campo le risorse necessarie a dare risposte ad una struttura che negli ultimi anni non ha ricevuto investimenti e strumenti di programmazione idonei a sanare una situazione difficile che si protrae nel tempo.

  Stefania COVELLO (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario De Filippo per la puntuale e dettagliata risposta relativa al momento tragico vissuto dalla sanità in Calabria, peraltro in assenza dei vertici regionali.
  Ricorda che il cd. «Tavolo Massicci» è stato ingeneroso con la sua regione, che peraltro non ha nemmeno un Commissario per attuare le indicazioni ricevute, e che il piano di rientro appare strutturato in maniera illogica, soprattutto in relazione alla provincia di Cosenza, dove risiede circa il 40 per cento della popolazione calabrese e che presenta una orografia particolarmente complessa. Riconosce in ogni caso la grande attenzione che il rappresentante del Governo presta al Sistema sanitario nazionale e in particolare a quello del Mezzogiorno.
  Sottolinea che, come risultato di una spending review priva di razionalità, sono state depotenziate molte strutture minori che prestano ormai un servizio insufficiente, citando a titolo esemplificativo strutture di pronto soccorso aperte solo poche ore al giorno. Illustra poi i dati relativi alla drammatica carenza di organico dell'ospedale civile Annunziata di Cosenza per le diverse professionalità sanitarie, rilevando che senza uno sblocco del turnover ed un'adeguata mobilità si pregiudicano i livelli essenziali di assistenza.
  Ritiene non si possa attendere ulteriormente per affrontare la grave situazione di emergenza, riconosciuta anche dalla prefettura, causata anche dall'afflusso dei malati provenienti dalle zone limitrofe. Chiede quindi al Governo, anche a nome del Partito Democratico e dei deputati cosentini, di prendere in mano la situazione, anche in ragione del rischio di incorrere in una procedura di infrazione della normativa europea Pag. 285a causa dell'eccessivo carico di lavoro del personale sanitario.

  Daniela SBROLLINI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin e C. 2205 Miotto.

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