CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 69

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o luglio 2014.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale industria dell'autonoleggio e servizi automobilistici (ANIASA).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 13.35.

Audizione di rappresentanti di Assogasliquidi-Federchimica.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 14.

Audizione dei rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.15.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o luglio 2014.

Audizione della professoressa Anna Genovese, nell'ambito dell'esame della proposta di nomina a componente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Nomina n. 37).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che i deputati Luca Pastorino e Davide Zoggia entrano a far parte della Commissione, mentre cessano di farne parte i deputati Cristina Bargero e Roger De Menech.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.

(Parere alle Commissioni VII e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 giugno scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore, Marco Di Maio, aveva illustrato il contenuto del decreto-legge.

  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come le Commissioni riunite VI e X abbiano apportato, nel corso dell'esame in sede referente, alcune modifiche al testo del decreto-legge n. 83 del 2014, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, senza peraltro avere ancora concluso l'esame degli emendamenti.
  In relazione a tali modifiche, per quanto i profili di più diretta competenza della Commissione Finanze segnala innanzitutto come, nell'ambito dell'articolo 1, il quale introduce un regime fiscale agevolato temporaneo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della Pag. 70cultura e dello spettacolo, sia stato integrato il comma 1, nel senso di prevedere che il credito d'imposta è altresì riconosciuto laddove le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
  Inoltre è stato specificato, sempre al comma 1, che, ai fini della fruizione del predetto credito d'imposta si applica anche l'articolo 42, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2011, ai sensi del quale le somme elargite da soggetti pubblici e privati per uno scopo determinato, rientrante nei fini istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, versate all'erario sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero per i beni e le attività culturali e le predette somme non possono essere utilizzate per scopo diverso da quello per il quale sono state elargite.
  Nel contesto del comma 5, il quale dispone che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni ricevute nel mese di riferimento, è stato aggiunto che tale obbligo di comunicazione riguarda anche i soggetti concessionari o affidatari di beni culturali pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi.
  Nel medesimo comma 5 si è altresì specificato che la comunicazione circa le erogazioni liberali ricevute deve essere realizzata tramite il sito web istituzionale, in una pagina dedicata e facilmente individuabile e in un apposito portale, gestito dal Ministero del beni e delle attività culturali e del turismo, in cui si associano ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alle fruizione.
  In particolare, in base al comma 7, il quale dispone che ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta si provvede ai sensi dell'articolo 17, si è precisato l'ammontare dei predetti oneri, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2015, in 11,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 18,2 milioni di euro per il 2017, in 14,6 milioni di euro per il 2018 e in 5,2 milioni di euro per il 2019.
  È stato inoltre arricchito il contenuto dell'articolo 6, il quale reca alcuni benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva. In primo luogo è stato inserito un nuovo comma 1-bis, in base al quale le somme stanziate per riconoscere un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali in favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013, e non impegnate per l'anno 2014, sono utilizzabili per l'esercizio dell'anno successivo.
  Inoltre, attraverso l'inserimento dei commi da 2-bis a 2-septies, è stato introdotto, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta in favore delle imprese di esercizio cinematografico, che abbiano i requisiti della piccola e media impresa ai sensi della normativa comunitaria, per il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, limitatamente alle sale esistenti almeno dal 1o gennaio 1980, dotate di non più di due schermi. Nello specifico, segnala che il beneficio spetta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti fino ad un massimo di 100.000 euro, comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo indicato dal comma 2-sexies, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  In base al comma 2-ter il credito d'imposta non concorre alla formazione del Pag. 71reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR; esso è utilizzabile in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, ovvero è cedibile dal beneficiario, previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, quali possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.
  La norma precisa che anche a seguito della cessione, restano impregiudicati i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d'imposta di cui al periodo precedente.
  Passando al contenuto del comma 2-quater, segnala come esso demandi a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, la definizione dei criteri e delle procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori specificazioni ai fini del contenimento della spesa complessiva.
  Il comma 2-quinquies indica che l'agevolazione è alternativa e non cumulabile con i contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti o per l'installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale stesse (previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2004), nonché con il credito d'imposta concesso alle imprese di esercizio cinematografico per le spese sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale (di cui all'articolo 1, comma 327, lettera c), numero 1, della legge n. 244 del 2007).
  Il comma 2-sexies fissa il limite massimo degli oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, e istituisce presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo per il restauro delle sale cinematografiche storiche, il quale è destinato a far fronte al predetto onere, fino ad esaurimento delle risorse giacenti sul Fondo medesimo, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, il quale ha incrementato fino a 110 milioni di euro, dal 2014, l'ammontare di risorse finanziarie per la concessione dei crediti d'imposta in favore del settore cinematografico introdotti dai commi 325 e seguenti della legge n. 244 del 2007.
  In tale contesto il nuovo comma 2-sexies prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, una quota pari al sette per cento dell'IVA applicata al titolo d'ingresso a pagamento nelle sale cinematografiche o in altri luoghi per la visione di spettacoli cinematografici, è destinata al Fondo per le attività cinematografiche istituito dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2004, per le finalità di cui al comma 3 del medesimo articolo 12 (sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche; corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione; corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature; concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, Pag. 72per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche).
  Nell'ambito dell'articolo 9, il quale prevede la concessione di un credito d'imposta a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo e fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro, si è precisato, al comma 1, che il credito vale per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016 (e non dal 2015 al 2017, come nella versione originaria del decreto-legge) e che la prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge è utilizzabile non prima del 1o gennaio 2015.
  Inoltre si è specificato, sempre al comma 1, che una quota non superiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 9 è destinato alla concessione del credito d'imposta in favore delle agenzie di viaggi e dei tour operator che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012, che risultino appartenenti al cluster 10 (Agenzie intermediarie specializzate nel turismo incoming) o al cluster 11 (Agenzie specializzate in turismo incoming).
  Alla lettera c) del comma 2, il quale indica le tipologie di spesa ammissibili al credito d'imposta, è stato precisato, per quanto riguarda la digitalizzazione dei servizi di vendita diretta di servizi e pernottamenti, che tali interventi, per essere fiscalmente agevolati, devono riguardare programmi e sistemi informatici.
  Con riferimento al comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede la possibilità di concedere in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, quali case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, sottolinea come le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente precisano che la finalità di tale misura è quella di favorire la realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari e come sia stata inoltre innalzata da 35 a 40 anni l'età massima dei soggetti da cui devono essere costituite in prevalenza le imprese, le cooperative e le associazioni concessionarie dei beni.
  Rileva inoltre come, venendo incontro a un rilievo evidenziato in sede d'illustrazione della disposizione, siano stati specificati alcuni criteri per la concessione dei beni, la quale deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza agli elementi di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e valutazione dell'opportunità turistica e come sia stato anche specificato che al momento della restituzione del bene oggetto della concessione le eventuali migliorie apportate al bene nel corso della concessione stessa saranno acquisite dall'ente proprietario.
  La durata della concessione è stata quindi ampliata da sette a nove anni, rinnovabili per altri nove anni, e si è precisato che la durata della stessa dovrà essere stabilita tenendo in considerazione le spese d'investimento sostenute.
  Formula quindi, fin d'ora, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1), riservandosi di integrarla alla luce delle eventuali, ulteriori modifiche che dovessero essere apportate dalle Commissioni in sede referente relativamente alle parti di competenza della Commissione Finanze.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2274, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 17 maggio 2011, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey, con il Governo di Jersey e con Gibilterra, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole.
  L'Accordo è infatti basato sul modello di accordo in materia (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE e risulta in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Al riguardo rileva come, anche in questo caso, la stipula dell'Accordo costituirebbe il presupposto per inserire le Isole Cook tra gli Stati cosiddetti white list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.
  Inoltre sottolinea come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.
  Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte oggetto dell'accordo, incluse le informazioni per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali.
  In tale contesto viene specificato che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni, mentre l'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  L'articolo 3, paragrafo 1, indica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive, mentre per le Isole Cook viene fatto riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, alla ritenuta su dividendi, interessi e canoni e all'imposta sul valore aggiunto.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la Pag. 74data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  Rileva inoltre come l'articolo 4 rechi, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo e come, in tale contesto, il paragrafo 2 specifichi che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  Passando all'articolo 5, segnala come esso disciplini le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.
  In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.
  Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.
  Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.
  Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste.
  In tale ambito, sottolinea come la lettera a) preveda il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà di società di capitali e di persone, di trust, fondazioni e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, beneficiari e trustees di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.
  La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.
  Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto. In tale ambito, segnala come, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione e siano presumibilmente rilevanti per l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, sia necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alla prassi amministrativa della Parte richiedente e una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.
  Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto è previsto, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba Pag. 75informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  In particolare, il paragrafo 1 regolamenta la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate e i paragrafi 2 e 3 disciplinano il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate alla Parte interpellata.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito rifiutare una richiesta di informazioni.
  In particolare, fa presente che il paragrafo 1 contempla il caso in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, indicando inoltre che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla sua legislazione, mentre il paragrafo 2 consente di rifiutare le informazioni quando le informazioni potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali o un processo commerciale – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.
  Il paragrafo 3 precisa che l'Accordo non impone alla Parte interpellata di fornire informazioni che rivelerebbero comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, se le comunicazioni sono fornite per chiedere e fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.
  In tale ambito ricorda inoltre che il paragrafo 4 consente il rifiuto delle informazioni richieste qualora la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico e il paragrafo 5 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.
  Il paragrafo 6 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.
  L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni.
  In particolare viene stabilito che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute riservate, possono essere comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione di imposte previste dall'Accordo, nonché delle procedure, procedimenti o giudizi presentati per tali imposte e che le predette persone e autorità possono utilizzarle solo per tali finalità.
  Inoltre viene specificato che le informazioni non possono essere comunicate ad altre persone, enti, autorità o giurisdizioni, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.
  Passando a illustrare l'articolo 9, rileva come esso stabilisca che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie tra loro riguardanti Pag. 76l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista quando le Parti si saranno notificate il completamento delle procedure interne di ratifica.
  In tale contesto specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per tutte le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.
  In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, ricorda che l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato al Senato, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla XIII Commissione Agricoltura, il testo unificato delle proposte di legge C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale, come risultante dall'esame degli emendamenti in sede referente.
  Fa presente come l'articolo 1 individui le finalità dell'intervento legislativo, che intende promuovere l'agricoltura sociale, nel rispetto del principio costituzionale (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) secondo cui lo Stato ha legislazione esclusiva sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, nonché delle competenze regionali.
  Segnala quindi come, in tale ambito, venga affermato che l'agricoltura sociale costituisce un aspetto «della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate». Pag. 77
  Per quanto riguarda l'articolo 2, esso, al comma 1, comprende nella definizione di agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, dirette a realizzare:
   a) l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;
   b) le prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura; in tale ambito sono esplicitamente indicate le attività di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare (agrinido e agriasilo) e di accoglienza e soggiorno di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;
   c) le prestazioni e servizi terapeutici che affiancano e supportano le terapie della medicina tradizionale, anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
   d) i progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.

  Il comma 2 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali la definizione dei requisiti minimi e delle modalità relativi delle attività elencate dal comma 1.
  Il comma 3 specifica che attività di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono attività connesse a quelle agricole ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile.
  Al riguardo ricorda, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la comprensione delle citate attività di agricoltura sociale nell'ambito delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile possa avere ricadute anche sul regime tributario dei soggetti che le esercitano.
  In particolare, ai fini IRPEF, gli articoli da 32 a 34 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 recano la specifica disciplina del reddito agrario, la quale si applica, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera c) del TUIR, anche alle attività agrarie connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, ma limitatamente a quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Sono pertanto escluse dal novero del predetto 32, comma 1, lettera c), del TUIR le altre attività connesse indicate dal terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, cioè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità.
  Il regime del reddito agrario prevede, in estrema sintesi, che il reddito sia determinato, in base all'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo.
  Inoltre l'articolo 56-bis del TUIR stabilisce, al comma 3, che, per le attività agrarie connesse dirette alla fornitura di servizi, di cui al già citato terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento.
  A tale proposito, in considerazione del fatto che il citato articolo 32, comma 1, lettera c), del TUIR richiama esplicitamente solo alcune delle attività connesse indicate dall'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, tra cui non paiono poter Pag. 78essere ricomprese quelle di agricoltura sociale elencate dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame, rileva come non sembri applicabile a queste ultime il regime IRPEF del reddito agrario, considerando peraltro opportuno esplicitare maggiormente nel testo tale aspetto.
  Segnala come appaia invece possibile ritenere applicabili alle nuove attività di agricoltura sociale le previsioni dell'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR.
  Rammenta quindi che, ai fini IRAP, i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR con volume d'affari superiore a 7.000 annui assoggettati all'imposta sono inoltre destinatari (salva opzione contraria) della specifica disciplina di determinazione del valore della produzione netta stabilita dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ai sensi del quale la base imponibile dell'imposta è determinata dalla differenza tra l'ammontare degli corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione, in deroga alla regola generale (di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 446), secondo cui essa è determinata (in sintesi) dalla differenza tra il valore e i costi della produzione. Inoltre il comma 1.1 dell'articolo 11 prevede che le deduzioni forfetarie dalla base imponibile previste per ogni lavoratore impiegato a tempo indeterminato e le deduzioni degli oneri contributivi relativi al personale previste dallo stesso articolo 11 si applicano, per i produttori agricoli, nella misura del 50 per cento degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta purché abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale.
  Anche in questo caso, dal momento che l'articolo 3, comma 1, lettera d), e l'articolo 9 del decreto legislativo n. 446 richiamano i produttori di reddito agrario di cui l'articolo 32 del TUIR, nel cui ambito non paiono poter essere ricondotte, come indicato in precedenza, le attività elencate dalle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 2 del testo unificato in esame, rileva come non sembri applicabile a queste ultime tale speciale regime IRAP: ritiene pertanto anche in tal caso opportuno esplicitare maggiormente tale profilo.
  Per quanto riguarda l'IVA, ricorda altresì che l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 reca un regime speciale per i produttori agricoli, cioè per i soggetti che esercitano le attività indicate nel già citato articolo 2135 del codice civile, salva opzione del contribuente per l'applicazione del regime ordinario. In sintesi, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 34, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A) allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 effettuate dai produttori agricoli, la detrazione, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo sulle operazioni effettuate, dell'imposta assolta o addebitata dal medesimo soggetto passivo sugli acquisti da lui effettuati nell'esercizio di impresa, arte o professione, è calcolata in maniera forfettaria, in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.
  In tale contesto segnala inoltre come, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 34, i produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, siano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
  Il comma 4 dell'articolo 2 del testo unificato prevede che le attività di cui al comma 1 possono essere esercitate anche dalle cooperative sociali, il cui fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole Pag. 79svolte sia prevalente; nel caso in cui il suddetto fatturato sia superiore al 30 per cento, le medesime cooperative sociali sono considerate operatori dell'agricoltura sociale, ai fini della legge, in misura corrispondente al fatturato agricolo.
  Il comma 5 prevede altresì che le attività indicate dal comma 1 possano essere svolte in associazione con le cooperative sociali, con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale, nonché con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni e enti di patronato, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente.
  Ai sensi del comma 6 le predette attività sono realizzate, ove previsto dalla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio, secondo piani territoriali di sostegno e di promozione all'agricoltura sociale che gli enti pubblici competenti per territorio e i distretti socio-sanitari sono tenuti a predisporre, al fine di favorire processi di aggregazione tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale, prevedendo, al comma 1, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, adeguino, se necessario, le proprie disposizioni al fine di consentire il riconoscimento di tali operatori presso gli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni sociali e che le imprese riconosciute siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale.
  Ai sensi del comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano il riconoscimento provvisorio degli operatori che alla data di entrata in vigore della legge già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, fissando un termine non inferiore ad un anno per l'adeguamento di tali operatori ai requisiti previsti dalla normativa vigente.
  Il comma 3 specifica che, in caso di inadempienza alle previsioni del comma 1, si applicano i poteri sostitutivi del Governo previsti dall'articolo 120 della Costituzione, come attuato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003.
  L'articolo 4 consente agli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori (OP) di cui al decreto legislativo n. 102 del 2005, per i prodotti dell'agricoltura sociale.
  L'articolo 5 reca disposizioni relative ai locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale.
  In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 1, il quale specifica che i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 mantengono ovvero acquisiscono il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti. La norma è formulata in termini analoghi al comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 96 del 2000, il quale stabilisce che i locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.
  A tale proposito segnala come il riconoscimento del carattere di ruralità di tali immobili comporti effetti anche sul piano dell'imposizione locale immobiliare, in particolare per quanto riguarda l'assoggettamento di tali immobili all'IMU e alla TASI.
  In particolare rammenta che dal 2014 i fabbricati rurali ad uso abitativo scontano IMU e TASI secondo le ordinarie modalità di legge (dunque anche, ove ricorrano le condizioni di legge, secondo le disposizioni previste per l'abitazione principale).
  L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU al 31 dicembre 2013, vale a dire il 10,6 per mille (in caso di aliquota ordinaria), ovvero la minore aliquota prevista per le specifiche tipologie di immobili. Per il 2014, l'aliquota Pag. 80massima della TASI relativa all'abitazione principale non può eccedere il 2,5 per mille.
  Ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 16 del 2014 attribuisce ai comuni la possibilità di elevare l'aliquota massima TASI di un ulteriore 0,8 per mille (rispetto all'attuale 2,5) e che la facoltà di aumentare l'aliquota è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. Le nuove aliquote massime per la TASI sull'abitazione principale potranno essere, quindi, pari a 3,3 per mille. Tale limite riguarda il solo anno 2014, non avendo il legislatore introdotto analoga previsione per gli anni successivi. Per le altre tipologie di immobili, per cui l'aliquota massima fissata al 31 dicembre 2013 per l'IMU era 10,6 per mille, tale limite viene ora innalzato all'11,4 per mille.
  Ricorda inoltre, con riferimento al 2013, che il decreto-legge n. 102 del 2013 ha abolito per il medesimo l'anno 2013 la prima rata dell'IMU su abitazioni principali, terreni agricoli e fabbricati rurali, mentre il decreto-legge n. 133 del 2013 ha esentato dal pagamento della seconda rata dell'IMU 2013 le seguenti categorie di immobili: abitazioni principali e assimilati; casa coniugale assegnata al coniuge; immobili del personale in servizio permanente delle Forze armate; terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; fabbricati rurali ad uso strumentale.
  Per quel che attiene invece ai fabbricati rurali strumentali essi sono esenti da IMU dal 2014, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 708, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Dallo stesso anno 2014 i medesimi fabbricati sono assoggettati a TASI, con un'aliquota che non può superare l'1 per mille.
  Al riguardo fa presente come il Ministero dell'economia e delle finanze abbia chiarito che non è possibile in alcun caso aumentare l'aliquota TASI da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari all'1 per mille, né è possibile applicare la maggiorazione dello 0,8 per mille.
  In proposito rammenta che sono considerati fabbricati strumentali quelli diretti alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e come gli effetti finanziari dell'esenzione IMU in favore dei fabbricati rurali ad uso strumentale siano stimati dal Governo in 64 milioni annui. Tale gettito dovrebbe corrispondere a un'aliquota ordinaria dello 0,2 per cento. In merito ricorda che la stima del relativo gettito TASI (introdotta dalla legge di stabilità 2014) è stata effettuata applicando l'aliquota ordinaria TASI (1 per mille) alla base imponibile IMU, potendosi pertanto ritenere che il gettito ad aliquota ordinaria TASI dovrebbe essere stimato in misura pari a 32 milioni annui.
  L'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 (cosiddetto federalismo municipale) ha esentato dall'IMU i fabbricati rurali a uso strumentale nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Per il medesimo anno 2012 sono state previste deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell'IMU dovuta sui fabbricati rurali ad uso strumentale.
  Con riguardo agli anni 2012 e 2013, ricorda che nel 2012 i fabbricati rurali hanno scontato l'IMU con aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento (comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), mentre per l'anno 2013, i fabbricati rurali strumentali sono stati esentati dal pagamento dell'IMU (per effetto del decreto-legge n. 102 del 2012 e del decreto-legge n. 133 del 2012), fatta salva la cosiddetta «mini IMU».
  Per quanto attiene ai criteri attualmente vigenti per il riconoscimento del carattere di ruralità dei fabbricati, tale disciplina è sostanzialmente dettata dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993.
  In particolare, per quanto riguarda i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati Pag. 81a edilizia abitativa rileva come il comma 3 del citato articolo 9 indichi che ai fini del riconoscimento della ruralità di tali immobili agli effetti fiscali, essi devono soddisfare le seguenti condizioni:
   a) il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:
    1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
    2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
    3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;
    4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;
    5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
   a-bis) i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 5) della lettera a) devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese;
   c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed essere censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; qualora sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati;
   d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; se il terreno è ubicato in comune considerato montano, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente;
   e) i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso, non possono comunque essere riconosciuti rurali.

  Per quanto attiene invece alle costruzioni strumentali, specifica come il comma 3-bis del citato articolo 9 preveda che deve riconoscersi loro carattere di ruralità a fini fiscale se sono necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e sono in particolare destinate:
   a) alla protezione delle piante;
   b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
   c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
   d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
   e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 96 del 2006;
   f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
   g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
   h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
   i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi;Pag. 82
   l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

  Illustra quindi il comma 2 dell'articolo 5 del testo unificato, con il quale si prevede che le regioni promuovano prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli ai fini dell'esercizio di attività di agricoltura sociale.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, concernente ulteriori misure di sostegno, ai sensi del comma 1 le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, mentre, in base al comma 2, i comuni sono chiamati a definire modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che disciplina appunto il commercio su aree pubbliche.
  In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale stabilisce che nelle operazioni di alienazione e locazione dei terreni demaniali agricoli e di quelli appartenenti agli enti pubblici territoriali e non territoriali, previste dall'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012, devono essere previsti criteri di priorità per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, anche utilizzando i beni e i terreni confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.
  Al riguardo ricorda che il citato articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 prevede che entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, sono individuati i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio. Tale alienazione o locazione avviene mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro, e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.
  In connessione con il comma 3, sottolinea come il comma 4 integri l'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nel senso di prevedere che i beni immobili confiscati alle organizzazioni mafiose e trasferiti agli enti locali possono essere assegnati in concessione a titolo gratuito dai medesimi enti locali anche agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti.
  Il comma 5 rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la definizione di requisiti e criteri per l'accesso ad ulteriori agevolazioni e interventi di sostegno per le attività di cui all'articolo 2.
  Il comma 6 prevede che le regioni, nella predisposizione dei piani regionali di sviluppo rurale, possano promuovere la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole, basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale.
  Ai sensi del comma 7 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano appositi provvedimenti per la concessione di agevolazioni connesse alle attività di cui all'articolo 2.
  Passando all'esame dell'articolo 7, rileva come esso istituisca presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, al quale sono attribuiti i compiti di:
   a) definire linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche in materia di Pag. 83agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla proposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno alle imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti;
   b) monitorare ed elaborare le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio nazionale;
   c) raccogliere e valutare le ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale;
   d) proporre iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
   e) proporre azioni di comunicazione e animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative delle regioni e degli enti locali.

  Il comma 2 prevede che dell'Osservatorio facciano parte 20 componenti, di cui:
   a) cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, nominati rispettivamente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro della salute e dal Ministro della giustizia;
   b) cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
   d) due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale;
   e) due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
   f) due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale con riferimenti statutari all'ambito agricolo;
   g) due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione.

  Ricorda infine che il comma 3 specifica che l'Osservatorio può avvalersi del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale, mentre il comma 4 demanda a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, il compito di insediare l'Osservatorio e di definirne le modalità di organizzazione e funzionamento; in tale ambito si stabilisce che i componenti dell'Osservatorio non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.55.

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Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il Governo ha chiesto di poter ulteriormente approfondire il contenuto delle proposte emendative presentate alla proposta di legge C. 2247 Causi e abbinata, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché il contenuto della proposta di legge C. 2299 Cancelleri, recante soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate. Avverte pertanto che l'esame di tali provvedimenti, già previsto nella seduta odierna, si svolgerà a partire dalla seduta di domani.

Disposizioni in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario.
C. 1752 Causi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che sono stati presentati 25 emendamenti (vedi allegato al resoconto del 26 giugno 2014) alla proposta di legge in esame.

  Daniele PESCO (M5S) rileva, in linea generale, come la proposta di legge in esame intervenga in maniera molto incisiva sul regime della proprietà privata dei beni immobili, in grave contrasto con la disciplina della materia contenuta dal codice civile.
  Con riferimento, in particolare, a quanto previsto dal comma 1, capoverso comma 12-quater, denuncia come, in base a tale disposizione, il finanziatore possa direttamente vendere l'immobile per soddisfare il proprio credito, ove il rimborso non sia integralmente effettuato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che ne determinano l'obbligatorietà, così attribuendo illegittimamente il diritto di vendere il bene a un soggetto diverso dal proprietario, e che risulta titolare esclusivamente di un'ipoteca sul bene stesso.

  Paolo PETRINI, relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Carella 1.11, esprimendo invece parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Daniele PESCO (M5S), illustra il proprio emendamento 1.1, il quale intende sopprimere l'articolo unico del provvedimento, rilevando come l'impianto complessivo della proposta di legge appaia orientato all'introduzione di uno strumento finanziario che ha l'obiettivo di consentire agli istituti bancari di entrare in possesso dei beni immobili di proprietà dei cittadini più anziani e che si trovano in situazioni di difficoltà economica.
  Evidenzia infatti come in un momento in cui è molto difficile accedere al credito e a ottenere l'erogazione di mutui, tale prestito vitalizio finirà per trasformarsi in un ulteriore strumento a disposizione delle banche per chiedere garanzie immobiliari ai cittadini. In base a tali considerazioni, ritiene quindi che, a fronte dell'estrema debolezza del complessivo sistema di welfare del Paese, tale misura sembri un vero e proprio «atto di sciacallaggio» nei confronti dei cittadini che necessitano di liquidità per sostenere le loro primarie esigenze di vita.

  Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il suo voto contrario all'emendamento Pesco 1.1, ritenendo che l'introduzione dello strumento del prestito vitalizio ipotecario rappresenti un passo avanti rispetto allo strumento, avente finalità analoghe, della cessione della nuda proprietà, la quale presenta peraltro caratteristiche di minore trasparenza per i cittadini e si configura come una procedura spesso al di fuori di ogni valutazione di mercato. Auspica Pag. 85quindi che tale nuova forma di accesso al credito divenga la modalità standard utilizzata dai cittadini che hanno più di sessantacinque anni per ottenere tale forma di finanziamento, valutando positivamente il complesso delle misure contenute nella proposta di legge.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Pesco, rileva come l'istituto del prestito vitalizio ipotecario sia del tutto inadeguato a supportare l'esigenza di liquidità delle famiglie italiane in questo momento di congiuntura economica negativa e di forte debolezza del sistema di Stato sociale. Ritiene infatti che la misura prevista dalla proposta di legge costituisca la risposta sbagliata alla richiesta di liquidità delle famiglie, le quali finirebbero in tal modo per essere aggredite in un bene primario, come la casa di proprietà, acquistata spesso con notevoli sacrifici, e che andrebbero invece supportate attraverso l'introduzione di strumenti di sostegno sociale quale il reddito minimo garantito.
  Sottolinea pertanto l'esigenza di approfondire con grande attenzione tutti gli aspetti della proposta, che presenta profili di grande criticità.

  Filippo BUSIN (LNA) dichiara la sua valutazione favorevole sulla proposta di legge, ritenendo che essa introduca un ulteriore strumento per le famiglie che necessitano di liquidità, pur valutando positivamente taluni degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle a tutela dei diritti dei proprietari.

  Marco CAUSI (PD) stigmatizza come eccessivamente negativo il giudizio del Movimento 5 Stelle sulla proposta di legge di cui è presentatore, ricordando che la modifica della disciplina del prestito vitalizio ipotecario è stata richiesta da un'ampia schiera di associazioni rappresentative dei consumatori, cosa che rende evidente la rilevanza di tale strumento a sostegno dei cittadini. Rileva inoltre come tale strumento potrebbe risultare particolarmente efficace in Italia, dove oltre l'80 per cento degli immobili adibiti ad abitazione principale risultano di proprietà e costituiscono il principale asset finanziario a disposizione delle famiglie.
  In tale contesto, evidenzia come l'istituto della cessione della nuda proprietà presenti rilevanti profili di incertezza e di rischio per le parti contraenti, costituendo di fatto una scommessa sulla durata della vita del soggetto che aliena la nuda proprietà, mentre lo strumento del prestito vitalizio ipotecario costituisce un mezzo sicuro, oltre che più avanzato e moderno, per ottenere liquidità dalle banche. Ricorda inoltre che il contenuto della proposta di legge corrisponda ad alcune proposte emendative presentate da senatori di diversi gruppi in occasione dell'esame da parte del Senato nel corso della discussione del decreto-legge n. 47 del 2013 (cosiddetto «decreto-casa»), che non hanno tuttavia potuto trovare accoglimento in quella sede, in quanto dichiarate inammissibili.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea come lo strumento introdotto dalla norma debba essere comunque valutato positivamente, rappresentando uno strumento ulteriore a disposizione dei cittadini che vogliano ottenere un finanziamento da parte delle banche, portando in garanzia una proprietà immobiliare.

  Paolo PETRINI, relatore, nel concordare con le considerazioni del deputato Causi, invita i deputati del Movimento 5 Stelle a verificare come l'esito dell'introduzione dello strumento del prestito vitalizio ipotecario in altri Paesi abbia avuto ricadute decisamente positive in termini di maggiore liquidità a vantaggio delle famiglie. Porta, a tal fine, l'esempio della Gran Bretagna, ove risulta che uno strumento finanziario analogo al prestito vitalizio ipotecario ha consentito la smobilitazione di circa 5 miliardi di euro, che sono stati finalizzati, in gran parte, al finanziamento dell'acquisto di una propria abitazione da parte dei figli dei soggetti titolari del finanziamento.

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  Carla RUOCCO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Pesco 1.1.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.1 e 1.2.

  Daniele PESCO (M5S), in relazione al proprio emendamento 1.3, evidenzia come esso sia volto a evitare che venga sostanzialmente aggirato il divieto di anatocismo degli interessi stabilito dal codice civile, prevedendo la capitalizzazione annuale di interessi e spese. Sottolinea, peraltro, come il Governo abbia manifestato l'intenzione di reintrodurre in via generale la possibilità di far pagare gli interessi sugli interessi maturati, prevedendo, nell'ambito del decreto-legge n. 91 recentemente approvato, (cosiddetto «Decreto competitività») la sostituzione dell'attuale comma 2 dell'articolo 120 del TUB e affidando al CICR il compito di stabilire con regolamento le modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.3 e Barbanti 1.4.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore dell'emendamento Sottanelli 1.5; si intende vi abbia rinunciato.

  Daniele PESCO (M5S), con riferimento all'emendamento Barbanti 1.6, di cui è cofirmatario, evidenzia come esso intenda tutelare la posizione degli eredi del soggetto che chiede il prestito vitalizio, coinvolgendo i suddetti soggetti nella fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento bancario.

  Giovanni PAGLIA (SEL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Barbanti 1.6, ritenendo opportuno consentire che anche le persone con età superiore a 65 anni possano disporre liberamente dei propri beni.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), ricorda, in relazione all'intervento del deputato Causi, che, a fronte di tredici associazioni rappresentative dei consumatori che si sono dichiarate a favore dello strumento in esame, ve ne sono sette che, al contrario, non hanno condiviso i contenuti della proposta di legge, e cita in tal senso la posizione assunta dall'ABUSDEF.

  Daniele PESCO (M5S) ritira l'emendamento Barbanti 1.6, di cui è cofirmatario. Passando quindi ad illustrare il proprio emendamento 1.7, rileva come esso sia volto a rendere opzionale, a tutela degli eredi e al pari di quanto previsto per i contratti di mutuo ordinario, il rimborso integrale della somma finanziata, sia alla scadenza del prestito sia al momento della morte del soggetto finanziato sia negli altri casi previsti al comma 1, capoverso comma 12, della proposta di legge.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.7, Sottanelli 1.8, Pesco 1.9 e 1.10, e approva l'emendamento Carella 1.11 (vedi allegato 3). Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.12 e Sottanelli 1.13.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.14, il quale amplia da uno a cinque anni il termine entro il quale gli eredi hanno la possibilità di rimborsare integralmente il capitale finanziato al verificarsi degli eventi estintivi del finanziamento stesso, prima che il finanziatore proceda a mettere in vendita l'immobile ipotecato.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come l'emendamento Pesco 1.14 potrebbe risultare positivo anche per le banche, le quali potrebbero chiedere il pagamento di una commissione aggiuntiva in caso di esercizio della facoltà di fruire di tale più lungo termine entro il quale rimborsare il capitale finanziato.

  Paolo PETRINI, relatore, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento Pag. 87Pesco 1.14 sia dovuto al fatto che la seconda parte dello stesso introduce un'alea indeterminata a carico delle banche, prevedendo un'opzione dai contorni eccessivamente ampi, esercitabile dagli eredi del soggetto beneficiario, circa il termine entro il quale intendono rimborsare la somma finanziata.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come gli eredi, avendo normalmente un'età più giovane del soggetto proprietario dell'immobile, possano accedere ai mutui bancari e possano in tal modo finanziare l'acquisto da parte loro dell'immobile posto a garanzia del finanziamento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) preannuncia l'intenzione del proprio gruppo di ripresentare l'emendamento Pesco 1.14 ai fini della discussione in Assemblea del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, sottolinea il rischio che, ampliando a cinque anni il termine a partire dal quale il finanziatore può procedere alla vendita dell'immobile, le banche possano addebitare al soggetto finanziato ulteriori oneri che, complessivamente, potrebbero in alcuni casi risultare anche superiori al valore dell'immobile.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, in linea generale, potrebbe essere opportuno precisare che i soggetti che possono intervenire per il rimborso integrale del finanziamento, al verificarsi degli eventi estintivi dello stesso, possano essere non solo gli eredi diretti cui spetta il bene in successione, ma anche altri soggetti presenti nell'asse ereditario, in quanto spesso gli eredi diretti hanno un'età piuttosto elevata.

  Girolamo PISANO (M5S), in relazione a tale aspetto della questione, ritiene che potrebbe essere inserita altresì una norma che stabilisca il diritto di prelazione a vantaggio dei discendenti, prevedendo che gli stessi possano riacquistare il bene posto in vendita dalla banca. In tale contesto sottolinea, più in generale, come dovrebbe essere escluso il diritto del finanziatore di vendere un bene di cui non è proprietario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.14 e Barbanti 1.15.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.16, il quale amplia da 12 a 24 mesi il termine entro il quale l'erede può provvedere direttamente alla vendita dell'immobile, al fine di attenuare gli effetti di stravolgimento delle regole del codice civile in materia di proprietà che la proposta di legge rischia di realizzare.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.16.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.17, il quale interviene sulle modalità di determinazione del valore dell'immobile che sarà posto in vendita, eliminando il potere, per il soggetto finanziatore, di vendere direttamente l'immobile e sostituendolo con il potere di procedere all'espropriazione dell'immobile ipotecato ai sensi dell'articolo 2808 del codice civile.
  Si dichiara comunque disponibile a rivedere la formulazione dell'emendamento, qualora il relatore formulasse una proposta alternativa in materia.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore ed al rappresentante del Governo di esplicitare i motivi del parere contrario espresso sull'emendamento 1.17.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, con riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dal deputato Villarosa, rileva come il capoverso comma 12-quater già specifichi, a suo giudizio in modo del tutto soddisfacente, la procedura in base alla quale si procede alla vendita dell'immobile ipotecato, nel caso in cui il finanziamento non sia integralmente rimborsato entro dodici mesi dal verificarsi degli eventi che fanno scattare il diritto a tale rimborso.
  In particolare, sottolinea come, ai sensi del predetto capoverso comma 12-quater, Pag. 88l'erede abbia la possibilità di perfezionare la vendita dell'immobile entro 12 mesi, risultando pertanto tutelato.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni espresse dal relatore.

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea l'estrema pericolosità delle previsioni di cui al capoverso comma 12-quater, che conferiscono al soggetto finanziatore, cioè alla banca, il potere di procedere alla vendita dell'immobile ipotecato anche per un debito residuo inferiore al valore dell'immobile stesso.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che la problematica segnalata dal deputato Pesco risulti sostanzialmente insussistente, in quanto, nella pratica, nessuno avrà difficoltà ad ottenere un prestito per somme inferiori al valore dell'immobile portato a garanzia; evidenzia, inoltre, come il ricavato della vendita eccedente l'ammontare del debito residuo saranno attribuiti al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, nel concordare con le considerazioni del deputato Paglia, sottolinea come, rispetto ad ogni eventuale applicazione patologica di tali previsioni, rimanga comunque inalterata la tutela assicurata dall'ordinamento penale.

  Daniele PESCO (M5S) ribadisce la sua richiesta di correggere la formulazione della norma di cui al capoverso comma 12-quater, inserendo la previsione che, prima di procedere alla vendita, la banca deve acquisire un mandato in tal senso dal proprietario dell'immobile.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in riferimento alle osservazioni del deputato Paglia, sottolinea come i casi a cui si applicheranno le previsioni dell'intervento legislativo possano risultare molto vari, ribadendo pertanto la necessità di chiarire meglio tali previsioni, al fine di evitare applicazioni distorte della norma.

  Girolamo PISANO (M5S) esprime a sua volta perplessità circa la previsione che consente ad un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile di procedere direttamente alla vendita dello stesso, al di fuori degli istituti già contemplati dall'ordinamento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ricorda che previsioni analoghe in materia sono già previste nell'ordinamento dal 2005, e che esse sono già state applicate, sia pure in un numero non molto esteso di casi, senza che ciò abbia comportato conseguenze negative.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.17.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.18, il quale intende sostituire la previsione che attribuisce al soggetto finanziatore il potere di vendita dell'immobile con altra previsione che consente di avanzare agli eredi una richiesta di vendita dello stesso.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, ribadisce come l'attuale formulazione del capoverso comma 12-quater già consenta agli eredi di procedere direttamente alla vendita dell'immobile, e come sia difficile ipotizzare che gli stessi eredi, qualora non intendano procedere direttamente alla vendita, siano disposti ad autorizzare il soggetto finanziatore a procedere a tale alienazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.18.

  Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento 1.19, di cui è cofirmatario, il quale intende prevedere che il perito chiamato a determinare il valore dell'immobile oggetto della vendita sia nominato d'accordo tra le parti, onde evitare impropri condizionamenti sull'operato di tale soggetto.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Barbanti 1.19 e 1.20.

Pag. 89

  Daniele PESCO (M5S) illustra l'emendamento Barbanti 1.21, di cui è cofirmatario, il quale intende ridurre dal 15 al 10 per cento la decurtazione annuale del valore dell'immobile nel caso di mancato perfezionamento della vendita dello stesso, ritenendo che la percentuale attualmente prevista risulti eccessivamente elevata.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Barbanti 1.21 e 1.22.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.23, il quale sopprime il capoverso comma 12-quinquies, che prevede la fissazione con decreto ministeriale delle regole per l'offerta dei prestiti vitalizi ipotecari e per l'individuazione delle fattispecie comportanti una riduzione significativa del valore dell'immobile tale da giustificare la richiesta di rimborso integrale del finanziamento, sottolineando come questi delicati aspetti non possano essere demandati ad un atto di normativa secondaria, ma debbano essere definitivi per legge.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Pesco 1.23 e Sottanelli 1.24.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rivedendo il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Barbanti 1.25, esprime su di esso parere favorevole.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si rimette alla Commissione sull'emendamento Barbanti 1.25.

  La Commissione approva l'emendamento Barbanti 1.25.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa che il testo della proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, per l'acquisizione dei prescritti pareri.
  Avverte inoltre che, a seguito delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo della scorsa settimana, l'avvio della discussione in Assemblea sulla proposta di legge è stato fissato per la seduta di domani, mercoledì 2 luglio, ove concluso dalla Commissione. In considerazione dell'estrema brevità dei tempi per l'esame in sede referente, propone, concorde la Commissione, di chiedere alla Presidenza della Camera che tale data di avvio della discussione sia brevemente posticipata fino alla seduta di lunedì 7 luglio, anche per consentire alle Commissioni competenti in sede consultiva di esprimere il loro parere sul provvedimento.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Sui lavori della Commissione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) propone di procedere ad un ciclo di audizioni ai fini dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2299, la quale è iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 7 luglio prossimo.
  Ribadisce inoltre la richiesta del gruppo M5S di inserire all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge C. 1123 Artini, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario della banca Monte dei Paschi di Siena.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in riferimento alla richiesta di inserire all'ordine del giorno la proposta di legge C. 1123, ritiene che tale decisione debba essere assunta dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Per quanto riguarda invece l'organizzazione dei lavori sulla proposta di legge C. 2299, rileva come questa sia stata inserita all'ordine del giorno della Commissione non appena è pervenuta dalla Presidenza della Camera una sollecitazione in tal senso, a seguito della richiesta, avanzata dal gruppo M5S, di inserirla nel calendario dell'Aula. Successivamente all'avvio Pag. 90dell'esame della stessa proposta, la Conferenza dei Presidenti di Gruppo, nella riunione tenutasi nel pomeriggio di giovedì 26 giugno scorso, ha deciso di anticipare alla giornata di lunedì 7 luglio l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento, eliminando la clausola che subordinava l'inizio della discussione all'effettiva conclusione dell'esame in sede referente.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda che il proprio gruppo aveva chiesto, già da mesi, che la proposta di legge C. 2299 fosse discussa in Assemblea, ed alla luce di tale richiesta, il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Aula a partire dal 26 giugno, ove concluso dalla Commissione. Ritiene pertanto, in tale contesto, che la Presidenza della Commissione avrebbe dovuto attivarsi già da tempo per anticipare l'inizio dell'esame in sede referente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce che, nel precedente calendario dei lavori dell'Assemblea, la proposta di legge C. 2299 era stata inserita con la clausola che fosse terminato l'esame in sede referente, mentre la decisione della Conferenza dei Presidenti di Gruppo di anticiparne la calendarizzazione in Assemblea, a prescindere dalla conclusione dell'esame in sede referente, è intervenuta solo nel pomeriggio di giovedì 26, successivamente alla prima seduta di esame del provvedimento in Commissione, modificando in tal modo inopinatamente le prospettive per l'organizzazione dei lavori in Commissione della proposta stessa.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) stigmatizza il fatto che, mentre le proposte di legge segnalate da altri gruppi, quali la proposta di legge C. 1752 Causi e la proposta di legge C. 2397 Capezzone, hanno potuto essere esaminate in modo ampio ed approfondito, procedendo anche, nel secondo caso, ad un ciclo di audizioni, la proposta di legge C. 2299 rischi di dover essere esaminata in tempi molto ristretti, sia a causa dell'inerzia della Presidenza della Commissione, che l'ha tardivamente inserita all'ordine del giorno, sia a causa dell'atteggiamento del Governo che, nella seduta odierna, ha chiesto di rinviarne l'esame.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nell'assicurare come la Presidenza della Commissione si sia sempre adoperata per assicurare il pieno rispetto dei diritti di tutti i gruppi e di tutti i componenti della Commissione stessa, rileva come l'anticipo al 7 luglio dell'inizio della discussione in Assemblea della proposta di legge C. 2299, sia stata sollecitata dal gruppo M5S e come pertanto, alla luce di tale richiesta, appaia difficile prevedere di svolgere audizioni sul provvedimento. Si impegna, comunque, a compiere ogni sforzo per assicurare il massimo approfondimento possibile di tale intervento legislativo.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il gruppo M5S dovrebbe mantenere maggiore coerenza tra le posizioni assunte in Commissione e quelle espresse in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo, in quanto, se si ritiene necessario un approfondito esame in sede referente, non è possibile chiedere, al contempo, l'immediata calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Nel sottolineare il suo estremo rispetto per i diritti di tutti i gruppi e, in particolare, delle opposizioni, segnala, infatti, come tali esigenze siano tra loro incompatibili e come, qualora il gruppo M5S consideri prioritario analizzare attentamente tutti i profili della proposta di legge, occorra chiedere alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo di rivedere la data di avvio della discussione in Assemblea.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce che la Conferenza dei Presidenti di Gruppo aveva già previsto l'inserimento della proposta di legge nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 26 giugno, e che pertanto, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, la Presidenza della Commissione sarebbe stata tenuta, già in quella prospettiva temporale, ad Pag. 91organizzare i lavori della Commissione in modo tale che l'esame si concludesse almeno quarantotto ore prima di tale data.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda nuovamente che l'inserimento della proposta di legge nel calendario dell'Assemblea era previsto, fino alle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di Gruppo del 26 giugno scorso, solo subordinatamente alla conclusione dell'esame in sede referente: a tale proposito segnala come l'articolo 81 del Regolamento preveda che le Commissioni dispongano di due mesi di tempo, a decorrere dall'inizio dell'esame in sede referente, per concludere tale esame. Sottolinea, quindi, come l'improvvisa decisione della Conferenza di fissare l'inizio dell'esame per il 7 luglio, derogando anche a tale previsione circa la durata dell'esame in sede referente, abbia radicalmente cambiato gli spazi a disposizione della Commissione, in termini che non potevano essere preventivati dalla Presidenza della Commissione.
  Ribadisce comunque la sua estrema attenzione circa l'esigenza di rispettare le previsioni regolamentari e di garantire i diritti di tutti i gruppi.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
C. 219 Matteo Bragantini.
(Parere alle Commissioni I e VIII).

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
C. 2299 Cancelleri.

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