CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 luglio 2014
263.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2014

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 17.25.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, illustra il testo unificato delle proposte di legge n. 303 e abbinate, approvato in sede referente dalla XIII Commissione Agricoltura il 26 giugno scorso, che si compone di sette articoli.
  In particolare, l'articolo 1 definisce le finalità dell'intervento normativo, individuate nella promozione dell'agricoltura sociale, quale aspetto del ruolo multifunzionale dell'impresa agricola, chiamata, in tale ambito, a fornire servizi socio-sanitari nelle aree rurali. Esso richiama inoltre il rispetto, oltre che delle competenze regionali, dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 2 introduce la definizione di agricoltura sociale. Ai sensi del comma 1, sono tali le attività svolte dall'imprenditore Pag. 36agricolo (di cui all'articolo 2135 del codice civile) volte a realizzare: l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, disabili e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale; servizi sociali per le comunità locali, tra i quali gli agriasili e servizi di accoglienza di persone in difficoltà fisica e psichica; prestazioni e servizi terapeutici, anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante; iniziative di educazione ambientale ed alimentare, di salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche.
  Un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a definire i requisiti minimi delle attività indicate (comma 2).
  Al riguardo, rileva che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione del suddetto decreto, alla luce delle competenze regionali in materia.
  Il comma 3, poi, qualifica le attività elencate in precedenza come attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Tali attività possono essere svolte anche dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991 purché il fatturato derivante dall'esercizio dell'attività agricola sia prevalente (comma 4).
  Il comma 5 prevede, inoltre, che l'imprenditore agricolo possa svolgere attività di agricoltura sociale in associazione con una serie di soggetti, tra cui le cooperative di cui alla legge n. 381 del 1991; le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006; le associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383 del 2000, nonché soggetti pubblici, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
  Il comma 6, infine, prevede che le attività di agricoltura sociale siano realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari.
  L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie disposizioni in materia al fine di permettere il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti, stabilendo che per coloro che già svolgono tali attività da due anni, le stesse regioni provvedono a un riconoscimento provvisorio. In caso di inadempienza, si applicano le disposizioni relative al potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.
  L'articolo 4 stabilisce che possano essere riconosciute organizzazioni di produttori (OP) per prodotti dell'agricoltura sociale.
  Passando poi all'articolo 5, esso dispone che acquisiscono il requisito della ruralità i fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati all'esercizio dell'agricoltura sociale. Le regioni sono chiamate a valorizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini di un recupero e di un'utilizzazione dello stesso per le attività in esame.
  L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno, che si sostanziano nella facoltà: per le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche ed ospedaliere, di inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura, la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale; per i comuni, di prevedere specifiche misure di valorizzazione dei prodotti in esame nel commercio su aree pubbliche; per gli enti pubblici territoriali e non, di prevedere criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività in esame nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli; per gli enti pubblici territoriali, di poter dare in concessione a titolo gratuito anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.
  Viene, poi, previsto (comma 5) che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, siano definiti i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno; anche le regioni sono chiamate ad adottare provvedimenti per la concessione di agevolazioni (comma 7).Pag. 37
  Anche con riferimento al predetto decreto ministeriale, rileva che occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'emanazione del decreto ministeriale.
  Al comma 6 viene stabilito che nei piani regionali di sviluppo rurale siano definiti specifici programmi finalizzati allo sviluppo dell'impresa di agricoltura sociale.
  Infine, l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, che avrà il compito di definire le linee guida delle attività in esame; di monitorare lo sviluppo delle stesse attività; di valutare le ricerche sull'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale; di predisporre iniziative di coordinamento tra l'agricoltura sociale e le politiche di sviluppo rurale; di definire azioni di comunicazione territoriale.
  L'Osservatorio è composto da: cinque rappresentanti delle amministrazioni dello Stato (in rappresentanza, rispettivamente, dei Dicasteri agricolo, del lavoro, dell'istruzione, della salute e della giustizia); cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente Stato-regioni; due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole; due rappresentanti delle reti nazionali di agricoltura sociale; due rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, nominati dalla Conferenza Stato-regioni; due rappresentanti delle associazioni di promozione sociale; due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione nominati dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, si provvede alla definizione delle modalità organizzative.
  Rileva, in generale, che il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano entrambe nella competenza legislativa residuale delle regioni.
  Peraltro, come già evidenziato, l'articolo 1 della proposta di legge in oggetto, nella definizione delle finalità, richiama inoltre il rispetto, oltre che delle competenze regionali, dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
  Ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (ex plurimis, sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008); dunque essa può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 222 del 2013, n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005, n. 423 del 2004).
  Non si tratta, quindi, di una «materia» in senso stretto, bensì di una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie. Siffatto parametro costituzionale consente, infatti, una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione (sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, esso, da un lato, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005). Dall'altro, può, invece, essere invocato anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili Pag. 38dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenze n. 62 del 2013 e n. 10 del 2010).
  Con riferimento a singole disposizioni possono essere richiamate altresì materie di competenza esclusiva statale. In particolare: l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, appare riconducibile alle materie tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 1, sul regime giuridico dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, è riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, è ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile. L'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, prevista dall'articolo 7, è infine riconducibile alla materia organizzazione amministrativa dello Stato. Intervenendo tale organismo in un ambito che incide su competenze regionali, è assicurato il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale istitutivo dell'osservatorio nonché attraverso la nomina da parte della Conferenza Stato-regioni di cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome e di due rappresentanti di organizzazioni del terzo settore.
  Fa presente, inoltre, che talune regioni hanno già legiferato in materia.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con due condizioni. La prima riferita all'articolo 2, comma 2, finalizzata a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali avente il compito di definire i requisiti minimi e le modalità relativi alle attività svolte dall'imprenditore agricolo. La seconda, riferita all'articolo 6, comma 5, mirata a prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata Stato-regioni e autonomie locali nell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro del lavoro, finalizzato a definire i criteri ed i requisiti per l'accesso ad ulteriori agevolazioni ed interventi di sostegno (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.
Nuovo testo unificato C. 224 Fedriga ed abb.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, ricorda che la I Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 224 Fedriga ed abb., recante «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico», come risultante dall'approvazione di un nuovo emendamento del Governo.
  Ricorda che nella seduta della XI Commissione del 26 giugno scorso è infatti intervenuto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il quale aveva preannunciato la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo unificato, che è stato poi presentato ed esaminato dalla Commissione Lavoro nella seduta del 1o luglio.
  La proposta emendativa è volta ad assicurare l'accesso al sistema previdenziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma Fornero, di un contingente di circa 8.000 ulteriori lavoratori.
  L'emendamento configura il sesto intervento di salvaguardia e, per la copertura degli oneri, consente di avvalersi, in buona misura, delle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate.
  L'emendamento, in particolare, è volto a prolungare di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all'entrata in vigore delle riforma Pag. 39Fornero) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già individuate nelle precedenti salvaguardie (alle quali si aggiungerebbe unicamente quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato) devono maturare i requisiti pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti alla cosiddetta legge Fornero.
  Nel ricordare che, sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionali dello Stato e delle regioni, le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «previdenza sociale», che la lettera o) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 17.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o luglio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 18.05.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge, di cui oggi inizia l'esame, costituisce un primo fondamentale tassello di una riforma che non esita a definire epocale. Tale riforma vuole finalmente dare concreta attuazione all'articolo 97 della Costituzione laddove si prevede che i pubblici uffici siano organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Si tratta, a suo avviso, inoltre, di una riforma che restituisce ai cittadini quel senso di legame e di fiducia nello Stato e nelle sue articolazioni, e la possibilità di una leale cooperazione; che condurrà ad una burocrazia non più percepita, come oggi troppo spesso avviene, in termini meramente negativi, bensì come una struttura amministrativa efficiente, al servizio innanzitutto dei cittadini e preposta alla realizzazione dell'interesse pubblico.
  Rileva che il provvedimento reca norme che costituiscono anche il frutto del lavoro di ascolto delle tantissime persone di qualità che lavorano quotidianamente nella pubblica amministrazione, e che fino ad oggi non sono mai state coinvolte nei processi di riforma, né tanto meno adeguatamente sostenute nel loro lavoro quotidiano.
  Fa presente che con questo intervento normativo si vuole, dunque, riconoscere il valore delle tante persone valide che oggi lavorano nella pubblica amministrazione, orgogliose di servire la propria comunità e che svolgono con entusiasmo il proprio lavoro; ma al tempo stesso si vogliono tagliare via le sacche di privilegio e gli sprechi, i doppioni e le duplicazioni, che talvolta ancora persistono nei diversi settori, quale retaggio di un tempo antico che non ci possiamo più permettere, anche e soprattutto per le future generazioni.
  Osserva che oggi prende formalmente avvio solo il primo passo di un percorso che sarà lungo e complesso, talvolta tortuoso, nel quale le resistenze ai cambiamenti non esiteranno a manifestarsi. Eppure, la scelta di affrontare i nodi alla base di questioni ferme da decenni, la Pag. 40scelta di incentivare anche nella pubblica amministrazione un ricambio che conduca ad una maggior occupazione giovanile, la trasparenza che si vuole imprimere all'azione amministrativa e la lotta ai privilegi costituiscono comunque un tassello fondamentale, assieme al disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri, di quel complesso mosaico di riforme istituzionali, economiche e sociali necessarie a costruire un Italia diversa.
  Passando al contenuto del provvedimento ricorda che esso è composto da 54 articoli, suddivisi in 4 titoli, riguardanti, rispettivamente: misure urgenti per l'efficienza della pubblica amministrazione e per il sostegno dell'occupazione (articoli 1-23); interventi urgenti di semplificazione (articoli 24-28); misure urgenti per l'incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei lavori pubblici (articoli 29-37); misure per lo snellimento del processo amministrativo e l'attuazione del processo civile telematico (articoli 38-54).
  L'articolo 1 detta norme per favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, disponendo l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio e l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici (requisito contributivo).
  Il comma 1 abroga tutte le disposizioni che disciplinano l'istituto del trattenimento in servizio, (ossia l'articolo 16 del decreto legislativo n. 503 del 1992, l'articolo 72, commi 8-10, del decreto-legge n. 112 del 2008 e l'articolo 9, comma 31, del decreto-legge n. 78 del 2010).
  Il comma 2 detta la disciplina transitoria, prevedendo che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trattenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto-legge sono revocati.
  Il comma 3 prevede che i trattenimenti in servizio per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 (o fino alla loro scadenza, se anteriore).
  Il comma 4, al fine di garantire la funzionalità dell'Amministrazione della Difesa, prevede che, fino alla data del 31 dicembre 2015, può essere trattenuto in servizio il personale militare collocato in ausiliaria che sia stato richiamato in servizio ai sensi degli articoli 992 e 993 del Codice dell'ordinamento militare (ausiliaria).
  Il comma 5 amplia l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici, estendendolo al personale delle autorità indipendenti e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2012.
  Il comma 6 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo in esame, quantificati in 2,6 milioni per il 2014, 75,2 milioni per il 2015, 113,4 milioni per il 2016, 123,2 milioni per il 2017 e in 152,9 milioni a decorrere dal 2018.
  Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri relativi agli anni 2015 e successivi, il comma 6 dispone l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla spending review a decorrere dal 2015, previsti dalla legge di stabilità per il 2014 (ai commi 427-428, come modificati dall'articolo 2 del decreto-legge n. 4 del 2014).
  L'articolo 2 disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi ai magistrati dal parte del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con misure dirette a favorire la conclusione dell’iter. Il CSM deve provvedere quindi: nel caso di collocamento a riposo del titolare per raggiunto limite di età o di decorrenza del termine di otto anni, previsto come limite massimo di Pag. 41permanenza nella funzione direttiva o semidirettiva; entro tre mesi dalla pubblicazione della vacanza, negli altri casi.
  In caso di ingiustificata inosservanza dei termini, il Comitato di presidenza provvede alla sostituzione del relatore della procedura con il Presidente della Commissione competente, il quale entro trenta giorni deve formulare una proposta. La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali relative a vacanze successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  È poi ridotto da quattro a due anni, in via transitoria (per il conferimento di funzioni relative alle vacanze pubblicate sino al 30 giugno 2015), il termine minimo in servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive e semidirettive.
  In fine è modificato il regime delle impugnazioni avverso i provvedimenti riguardanti i magistrati, con una delimitazione dell'area del controllo del giudice amministrativo e alcune eccezioni rispetto al regime ordinario del procedimento per l'ottemperanza.
  L'articolo 3 contiene nuove disposizioni in materia di turn over nelle pubblica amministrazione.
  In particolare: si rimodulano le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquiennio 2014-2018; in particolare, per quanto riguarda il criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20 per cento nel 2014, 40 per cento nel 2015, 60 per cento nel 2016, 80 per cento nel 2017, 100 per cento nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità assunzionali), che la base di calcolo è costituita dal solo personale «di ruolo», inoltre, il concomitante vincolo relativo alla percentuale di unità cessate nell'anno precedente (c.d. limite capitario) viene eliminato (comma 1); si dispone una analoga rimodulazione delle limitazioni al turn over negli enti di ricerca (comma 2); si stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzione di cui ai commi 1 e 2 (comma 3), prevedendo al contempo un monitoraggio delle assunzioni stesse (comma 4); si prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over (con conseguente incremento delle facoltà assunzionali (60 per cento nel biennio 2014-2015, 80 per cento nel biennio 2016-2017, 100 per cento nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquiennio 2014-2018 (comma 5); si prevede la non applicazione dei richiamati limiti assunzionali al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6); a fini di coordinamento legislativo, infine, si provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-10).
  L'articolo 4 introduce una nuova disciplina della mobilità nella pubblica amministrazione. In particolare, si prevede la pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, dei bandi volti a indicare i posti che le amministrazioni intendono coprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni; la possibilità, in via sperimentale, di operare trasferimenti tra sedi centrali di differenti Ministeri, Agenzie ed Enti pubblici non economici nazionali, anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza; l'istituzione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità. Si stabilisce, inoltre, che le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione costituiscono medesima unità produttiva, all'interno della quale i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa. Infine, si istituisce un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale pubblico, volto a favorire i processi di mobilità (con Pag. 42priorità per la mobilità verso gli uffici giudiziari), con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2015.
  L'articolo 5 reca disposizioni sulle gestione personale pubblico in eccedenza e sulla mobilità di personale tra diverse società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.
  In particolare, oltre a stabilire che gli elenchi del personale in eccedenza debbano essere pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni, introduce la possibilità per i dipendenti in disponibilità, al fine di ampliare le loro possibilità di ricollocazione, di chiedere la ricollocazione in una qualifica o in una posizione economica inferiore; si prevede, inoltre, che i dipendenti in mobilità possano essere comandati presso altre amministrazioni o avvalersi dell'istituto dell'aspettativa senza assegni presso organismi pubblici o privati.
  Per quanto riguarda la mobilità tra società partecipate, viene introdotta la possibilità per il personale in eccedenza di chiedere la ricollocazione in una qualifica inferiore nella stessa o in altra società controllata.
  L'articolo 6 prevede che le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e di consulenza, né conferire incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo di amministrazioni pubbliche, a soggetti collocati in quiescenza, a meno che non si tratti di incarichi o cariche conferiti a titolo gratuito.
  Il divieto trova applicazione agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e non riguarda, in ogni caso, incarichi o cariche presso organi costituzionali.
  L'articolo 7 dispone la riduzione del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali, come attribuiti dalle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti. Con le procedure contrattuali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti, come ridefiniti, tra le varie associazioni sindacali.
  L'articolo 8 rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l'obbligatorio collocamento in «fuori ruolo» quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Il decreto-legge vieta inoltre il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per arginare il limite decennale – introdotto dalla legge anticorruzione (legge n. 190 del 2012) – al collocamento fuori dai ruoli nell'arco della carriera.
  Introduce inoltre una disciplina transitoria per gli incarichi in corso e fa salvi i provvedimenti di aspettativa già concessi.
  Infine, l'articolo 8 prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.
  L'articolo 9 propone una sostanziale riforma della disciplina dei compensi professionali liquidati ad «avvocati pubblici» (avvocati dello Stato e degli enti pubblici) in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.
  Sono, a tal fine, abrogati: l'articolo 1, comma 457, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) che, per il triennio 2014-2016, aveva ridotto i compensi di dipendenti o dirigenti delle pubbliche amministrazioni – compreso il personale dell'Avvocatura dello Stato – in relazione ai successi nei processi in cui questi hanno rappresentato l'amministrazione; l'articolo 21, comma 3, del regio-decreto n. 1611 del 1933 (Testo unico sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) che prevede i compensi (a carico dell'Erario) in favore degli avvocati della pubblica amministrazione: per le transazioni che seguono a sentenze favorevoli alla pubblica amministrazione; in caso di compensazione Pag. 43(sia integrale che parziale) delle spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti.
  L'articolo 9 prevede che, in caso di sentenza favorevole alla Pubblica amministrazione, il 10 per cento delle spese legali recuperate e poste a carico delle controparti sia ripartito tra gli avvocati dello Stato o tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
  Una deroga esplicita alla disciplina descritta è prevista in favore degli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali (la deroga non riguarda quindi gli avvocati dello Stato).
  Nell'ipotesi, infine, che il giudice decida la compensazione integrale delle spese (comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche), ai dipendenti avvocati pubblici non sono corrisposti compensi professionali. Sulla base della normativa abrogata, tali compensi sarebbero dovuto essere corrisposti dall'Erario.
  Una specifica norma transitoria prevede che tale ultima disposizione nonché la indicata disciplina derogatoria per gli avvocati non dirigenti della pubblica amministrazione si applicano alle sentenze depositate dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge in esame
  L'articolo 10 abolisce l'attribuzione ai segretari comunali e provinciali delle quote loro spettanti dei diritti di segreteria e del diritto di rogito, che vengono così interamente acquisiti ai bilanci degli enti locali.
  L'articolo 11 modifica il sistema di conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato negli enti locali (commi 1 e 2) e nelle regioni e negli enti e nelle aziende del Servizio sanitario nazionale con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa (comma 3). Si interviene, inoltre, sugli uffici di supporto degli organi di direzione politica degli enti locali (comma 4).
  In sintesi, viene aumentato dal 10 al 30 per cento dei posti della pianta organica, la quota massima di incarichi dirigenziali che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato e si prevede l'obbligo di selezione pubblica per il conferimento di detti incarichi. Inoltre, se i contratti sono stipulati con dipendenti di pubbliche amministrazioni, questi sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, mentre la disciplina previgente prevedeva la risoluzione del rapporto di lavoro e l'eventuale riassunzione, subordinata alla vacanza del posto in organico.
  In secondo luogo, si fissa un limite massimo (pari al 10 per cento della dotazione organica) al numero di incarichi dirigenziali conferibili con contratti a tempo determinato dalle regioni e (con riferimento alla dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa) dagli enti e dalle aziende del Servizio sanitario nazionale.
  Infine, si stabilisce il divieto di effettuare attività gestionale al personale degli uffici di supporto agli organi di direzione politica locale (sindaci, presidenti di provincia e assessori).
  L'articolo 12 istituisce, in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, un apposito Fondo destinato a reintegrare l'INAIL dell'onere della copertura assicurativa contro le malattie e gli infortuni (nel limite di spesa di 10 milioni di euro) in favore dei soggetti beneficiari di misure di sostegno al reddito che svolgano attività di volontariato a beneficio delle comunità locali.
  L'articolo 13 dispone che gli incentivi relativi alla progettazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici – contemplati dai commi 5 e 6 dell'articolo 92 Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) – non vengano più corrisposti al personale con qualifica dirigenziale, in ragione dell'onnicomprensività del relativo trattamento economico (nuovo comma 6-bis dell'articolo 92 del Codice).
  L'articolo 14 riguarda, anzitutto, l'abilitazione scientifica nazionale, che attesta la qualificazione scientifica necessaria per l'accesso al ruolo di professore universitario ordinario e associato.Pag. 44
  In particolare, prevede: il differimento (dal 31 maggio 2014) al 30 settembre 2014 del termine di conclusione dei lavori delle commissioni riferiti alla tornata 2013, avviata con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013; la sospensione, per il 2014, dell'indizione della procedura annuale di abilitazione scientifica nazionale, nelle more della revisione della disciplina.
  Il termine del 31 maggio 2014 – oltre il quale si sarebbero dovute avviare le procedure di sostituzione della commissione – era stato fissato con decreto dirigenziale. 1236 del 1o aprile 2014.
  Per il secondo aspetto, si segnala che il 18 giugno 2014 la VII Commissione ha approvato la risoluzione 8-00064, che ha impegnato il Governo a migliorare, sotto vari aspetti, la normativa in materia.
  Inoltre, l'articolo 14 differisce (dal 31 ottobre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per procedere alle chiamate di professori associati per gli anni 2012 e 2013, previste dal piano straordinario di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 220 del 2010 e all'articolo 29, comma 9, della legge n. 240 del 2010.
  Il termine del 31 ottobre 2014 era stato fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
  L'articolo 15 reca disposizioni relative ai corsi delle scuole di specializzazione medica.
  In particolare, specifica che la riduzione della durata dei corsi – da disporre con un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro il 31 marzo 2014 e che al momento non è ancora intervenuto – si applica a decorrere dall'anno accademico 2014-2015.
  Inoltre, autorizza l'ulteriore spesa di 6 milioni di euro per il 2014, 40 milioni di euro per il 2015 e 1,8 milioni di euro per il 2016 per la formazione dei medici specialisti. Al relativo onere si provvede per il 2014 utilizzando quota parte delle entrate derivanti dalle contabilità speciali scolastiche non più alimentate dal 1o gennaio 2013 (articolo 7, comma. 39, decreto-legge n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012), per il 2015 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, per il 2016, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  Infine, prevede che anche per la partecipazione alle prove di ammissione alle scuole di specializzazione medica è dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura massima di 100 euro. Le entrate sono riassegnate al MIUR per la copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.
  A tal fine, si prevede l'applicazione della procedura già prevista per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche (articolo 4, comma. 54, della legge n. 183 del 2011), poi estesa ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura (articolo 4, comma 15, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013).
  L'articolo 16 interviene sulla disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate, ovvero totalmente partecipate, da parte delle amministrazioni pubbliche, eliminando l'obbligatorietà della presenza dei dipendenti pubblici e dei dipendenti delle società controllate nei consigli medesimi, ferma restando la necessità dell'intesa tra amministrazione pubblica e società interessata per nomina della maggioranza dei componenti i consigli; viene inoltre ribadito, ampliandone l'ambito di applicabilità, il vigente criterio di onnicomprensività del trattamento economico per i membri medesimi, se dipendenti dall'amministrazione pubblica o dalla società. Le norme si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo all'entrata in vigore del decreto legge.
  L'articolo 17, comma 1, prevede la creazione, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un sistema informatico, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui le pubbliche amministrazioni inseriscono i dati relativi agli enti pubblici e privati vigilati e le proposte di riordino e razionalizzazione degli stessi. Trascorsi 3 mesi Pag. 45dall'abilitazione all'inserimento, è fatto divieto a tali amministrazioni di compiere qualsiasi atto nei confronti degli enti rispetto ai quali i dati e le proposte non sono stati immessi nel sistema. Con le medesime modalità, il Dipartimento della funzione pubblica deve predisporre, ai sensi del comma 2, un sistema informatico di acquisizione dati sulle modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riguardo ai servizi esternalizzati, con la finalità di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali delle attività delle amministrazioni statali.
  Ai sensi del medesimo comma 2, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati nel sistema, entro il medesimo termine e con le stesse modalità di cui al comma 1; il mancato inserimento dei dati di cui al comma 2 rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente responsabile.
  I commi da 3 a 5 riguardano l'acquisizione delle informazioni relative alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, che vengono concentrate, a decorrere dal 1o gennaio 2015, in un'unica banca dati gestita dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di semplificare gli adempimenti in capo alle amministrazioni. È inoltre abrogata, a decorrere dalla medesima data, la normativa in materia di pubblicità delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, recate dai commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006).
  L'articolo 18 commi 1 e 2, sopprime – con decorrenza 1o ottobre 2014 – tutte le sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali, ad eccezione di quella di Bolzano. Vengono dunque soppresse le seguenti sedi del Tar: Brescia, Catania, Reggio Calabria, Latina, Lecce, Parma, Pescara e Salerno. Spetterà ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – da emanare entro il 15 settembre 2014 – definire le modalità attuative della soppressione, quanto al trasferimento del contenzioso pendente e al trasferimento del personale. A partire dalla entrata in vigore della legge di conversione, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del Tar del capoluogo di regione.
  Il comma 3 dell'articolo 18 prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova e il trasferimento delle sue funzioni al provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio.
  Il comma 4 dell'articolo 18 modifica l'organizzazione del Tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, mentre la norma previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di un'apposita struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione vengono così soppressi.
  L'articolo 19 prevede la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e la decadenza dei relativi organi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. Si prevede, inoltre, il trasferimento dei compiti e delle funzioni dell'AVCP all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); a tal fine, entro il 31 dicembre 2014, il Presidente dell'ANAC presenta un piano di riordino dell'Autorità stessa, che deve essere approvato con DPCM (commi 1-4).
  Inoltre, sono ridefinite le attribuzioni spettanti all'ANAC. In particolare, si attribuisce all'Autorità: il potere sanzionatorio in caso di omessa adozione da parte delle amministrazioni degli atti di pianificazione in materia di anticorruzione e trasparenza, nonché il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti (commi 5-6); le funzioni in materia di prevenzione della corruzione attualmente svolte dal Dipartimento della funzione pubblica (comma 15). Al Presidente dell'Autorità è assegnato il compito di formulare proposte per la gestione degli appalti dell'Expo 2015 (comma 7).
  Sono, invece, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica le funzioni, attualmente Pag. 46svolte dall'ANAC, in materia di misurazione e valutazione della performance, che dovranno essere riordinate con regolamento di delegificazione (commi 9-11).
  L'articolo 20 prevede che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione proponga all'assemblea dell'Associazione FORMEZ PA – entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di un commissario straordinario. A decorrere dalla data di nomina del commissario decadono gli organi attualmente in carica, ad eccezione dell'Assemblea e del collegio dei revisori.
  Compito del Commissario è di assicurare la continuità nella gestione delle attività dell'Associazione nonché la prosecuzione dei progetti in corso, nonché la presentazione di uno specifico piano al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione entro il 31 ottobre 2014 per salvaguardare i livelli occupazionali del personale in servizio nonché gli equilibri finanziari dell'Associazione.
  L'articolo 21 unifica le scuole di formazione delle pubbliche amministrazioni. In particolare, sopprime la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Istituto diplomatico «Mario Toscano», la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, il Centro di formazione della difesa, la Scuola superiore di statistica e di analisi sociali ed economiche, nonché le sedi distaccate della Scuola nazionale dell'amministrazione prive di centro residenziale ed assegna le funzioni degli organismi soppressi alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di cui si prevede una riorganizzazione per dipartimenti (commi 1 e 3). Inoltre, introduce nel Comitato di gestione della Scuola nazionale rappresentanti delle Scuole soppresse (comma 2) e detta disposizioni in ordine al personale docente della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e del personale non docente degli organismi soppressi (commi 4-6).
  L'articolo 22, al comma 1, esclude la possibilità che i componenti di un'autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra autorità nei due anni successivi. Il comma 2 introduce per i componenti degli organi di vertice ed i dirigenti a tempo indeterminato della Consob il divieto di intrattenere rapporti con i soggetti regolati, operanti nel settore di riferimento per i quattro successivi alla cessazione dell'incarico. Lo stesso divieto, che è già previsto dalla normativa vigente per i componenti delle autorità di regolazione dei servizi pubblici, viene esteso ai dirigenti a tempo indeterminato delle stesse autorità (comma 3).
  Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità amministrative indipendenti, previa stipula di apposite convenzioni. Il comma 5 prevede che dal 1o luglio 2014 le Autorità amministrative indipendenti richiamate (ad eccezione dell'Autorità di regolazione dei trasporti) riducano il trattamento economico accessorio di tutto il loro personale in misura non inferiore al 20 per cento.
  Il comma 6 dispone che a decorrere dal 1o ottobre 2014 gli organismi indicati al comma 1 riducano la spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organi collegiali non previsti dalla legge in misura non inferiore al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2013. Gli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge al fine di rispettare tali limiti.
  Il comma 7 prevede la gestione unitaria dei servizi strumentali mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni almeno tra due Autorità.
  Il comma 8 assoggetta anche le autorità amministrative indipendenti alle disposizioni in materia di acquisti centralizzati della pubblica amministrazione.
  L'articolo 22, commi 9 e 10, prevede che l'Agenzia del Demanio individui, entro il 30 settembre 2014, uno o più edifici contigui da adibire a sede comune di alcune autorità indipendenti (Autorità di regolazione dei trasporti, Autorità per Pag. 47l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Commissione di vigilanza sui fondi pensione e Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali). Tali Autorità vi devono trasferire i propri uffici entro il 30 giugno 2015.
  Una analoga procedura (individuazione entro il 30/09/14 da parte del Demanio di immobili contigui da adibire a sede comune e trasferimento degli uffici entro il 30/06/15) è prevista per le sedi in Roma della Consob, dell'Antitrust, del Garante della privacy e dell'Autorità anticorruzione, tenendo conto delle esigenze di riservatezza connesse alle loro funzioni di vigilanza e in modo da assicurare che le predette Autorità abbiano non più di due sedi comuni.
  È abrogata la norma che dispone che più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.
  Il comma 11 dell'articolo 22 prevede, al primo periodo, l'applicazione, a decorrere dal 1o ottobre 2014, anche all'Autorità di regolazione dei trasporti della disposizione del comma 9 dell'articolo 22 in ordine all'individuazione di una sede comune in uno o più edifici contigui per diverse autorità indipendenti. Conseguentemente si sopprime la previsione che la sede dell'Autorità sia individuata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino.
  L'articolo 22, comma 12, attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio (e non più del Tar Lombardia) le controversie relative ai poteri esercitati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  L'articolo 22, ai commi da 13 a 16, reca disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).
  Per effetto delle norme in esame i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011), a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento.
  Sono apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob, ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere. La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (comma 16) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.
  Il comma 15 quantifica gli oneri derivanti dall'innalzamento del numero dei componenti della Consob in 480.000 euro annui, cui si fa fronte nell'ambito del bilancio della stessa Consob mediante risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.
  L'articolo 23 interviene su alcune disposizioni della legge n. 56 del 2014, in materia di città metropolitane e di province.
  In particolare, la competenza ad approvare lo statuto delle città metropolitane, entro il 31 dicembre 2014, è espressamente attribuita alla conferenza metropolitana, anziché al consiglio metropolitano. Viene altresì disciplinato il subentro della regione Lombardia nelle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società che operano in relazione ad infrastrutture connesse all'EXPO 2015 (eseguendo gli adempimenti necessari per il trasferimento entro il 30 giugno 2014), ed i successivi passaggi finalizzati al trasferimento delle medesime partecipazioni alla città metropolitana ed alla nuova provincia di Monza e Brianza, da effettuare entro il 31 dicembre 2016. Contestualmente al subentro della regione Lombardia, viene disposta la decadenza (che ha effetto dal momento della ricostituzione dei nuovi organi) dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società coinvolte in tale procedura. Le medesime previsioni riguardanti la decadenza degli organi societari si applicano alla fase successiva.
  L'articolo interviene, infine, sulla disciplina della costituzione degli organi della provincia in sede di prima applicazione, stabilendo espressamente che le scadenze previste dalla legge per l'indizione e lo Pag. 48svolgimento delle elezioni riguardino il presidente della provincia oltre che il consiglio provinciale. Viene infine specificato che, nelle province commissariate, l'assunzione delle funzioni da parte dei commissari avviene dal 1o luglio 2014 e che gli incarichi commissariali sono svolti a titolo gratuito.
  L'articolo 24 stabilisce che il Consiglio dei ministri approvi entro il 31 ottobre 2014, previa intesa con la Conferenza unificata, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 che contiene le linee di indirizzo in materia di semplificazione amministrativa, comuni a Stato, regioni e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per l'attuazione delle relative misure. In particolare, l'Agenda contempla la sottoscrizione di accordi ed intese con le regioni e l'istituzione di un comitato interistituzionale presso la Conferenza unificata (comma 1). Inoltre, dispone che le amministrazioni statali adottano moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese (comma 2). Nei settori dell'edilizia e dell'avvio delle attività produttive l'adozione della modulistica è oggetto di accordo concluso in sede di Conferenza unificata (comma 3).
  L'articolo 25 contiene misure di semplificazione in materia di invalidità civile e disabilità. Le disposizioni sono finalizzate all'eliminazione di duplicazioni e alla riduzione dei tempi di risposta della pubblica amministrazione.
  Le disposizioni di semplificazione riguardano: le procedure necessarie per la revisione, il rinnovo o l'estensione della patente di guida richiesta dai mutilati e minorati fisici (commi 1 e 2); la regolamentazione della sosta/parcheggio degli invalidi muniti di specifico contrassegno (comma 3); snellimento delle procedure per l'accertamento della permanenza della minorazione civile o della disabilità con riduzione dei termini obbligatori entro i quali effettuare le visite di accertamento ordinarie e provvisorie e ampliamento delle fattispecie per cui possono essere effettuati gli accertamenti provvisori (comma 4); garanzia per il disabile o l'invalido civile della continuità dell'erogazione delle provvidenze economiche nel momento del passaggio dalla minore alla maggiore età (commi 5 e 6); esclusione, per i soggetti affetti dalle menomazioni o dalle patologie stabilizzate o ingravescenti elencate nel decreto ministeriale 2 agosto 2007, dalle visite INPS di verifica della permanenza dello stato invalidante (commi 7 e 8); facoltà per la persona disabile affetta da invalidità uguale o superiore all'80 per cento di non sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista per le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni (comma 9).
  L'articolo 26 semplifica le procedure prescrittive dei medicinali utilizzati per il trattamento delle patologie croniche e delle malattie rare.
  In attesa della sostituzione, sull'intero territorio nazionale, della ricetta cartacea con la ricetta elettronica, il medico può prescrivere fino ad un massimo di sei confezioni, per ricetta, di medicinali da utilizzare per le patologie croniche e per le malattie rare. I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente, da almeno sei mesi. La durata della prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia.
  L'articolo 27 reca la razionalizzazione e semplificazione di diverse disposizioni vigenti in ambito sanitario.
  Il comma 1, incidendo sull'articolo 3 del decreto-legge n. 158 del 2012, interviene in tema di responsabilità professionale dell'esercente la professione sanitaria. Vengono dettate limitate modifiche ai criteri cui è tenuto ad uniformarsi il provvedimento regolamentare – non ancora emanato – incaricato di disciplinare le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti di assicurazione degli esercenti le professioni sanitarie, specificando che: la copertura assicurativa, che sarà garantita da un apposito fondo di nuova costituzione, sia contenuta nei limiti delle risorse del fondo stesso – anche per assicurare il rispetto della clausola di Pag. 49invarianza degli oneri finanziari –; la misura del contributo dei professionisti al finanziamento del fondo sia determinata dal soggetto gestore del fondo anziché, come attualmente previsto, in sede di contrattazione collettiva.
  Il comma 2, mediante la soppressione del comma 3 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, elimina la necessità, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, dell'acquisizione, da parte del comune, della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione, da effettuarsi secondo determinati criteri.
  I commi 3 e 4 incidono sulla composizione del Consiglio superiore di sanità, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto, e prevedendo, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la decadenza automatica di tutti i componenti in carica e la ricostituzione dell'organo, con decreto del Ministro della salute, nella nuova composizione prevista.
  L'articolo 28 dimezza l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio. Si tratta della principale fonte di finanziamento per il sistema camerale, costituendo circa il 70 per cento delle entrate.
  L'articolo 29 reca disposizioni sulle cosiddetta white list, ovvero gli elenchi di imprese non soggette a rischio di infiltrazioni mafiose tenuti dalle prefetture e periodicamente verificati. In particolare, il comma 1 – novellando la legge anticorruzione (n. 190 del 2012, articolo 1, comma 52) – prevede l'obbligatoria iscrizione delle imprese che operano nei settori a rischio di infiltrazioni mafiose (si tratta ad esempio di attività di trasporto di materiali in discarica per conto terzi, noli a caldo e a freddo, guardianie di cantieri) nei suddetti elenchi (oggi l'iscrizione è facoltativa). Per quelle imprese l'iscrizione alla white list assorbe i contenuti della comunicazione e dell'informazione antimafia. In base al comma 2, in via transitoria, e per un massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge, si prevede che le stazioni appaltanti possano – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti ritenendo sufficiente la richiesta di iscrizione alla white list. Si presume, infatti, che l'obbligatorietà dell'iscrizione comporti un elevato numero di domande e dunque un rallentamento dei tempi per le verifiche prefettizie e si intende evitare che questo determini un rallentamento nelle procedure di affidamento dei lavori. Laddove la prefettura dovesse poi negare l'iscrizione, gli affidamenti saranno revocati, a meno che l'opera sia già in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.
  L'articolo 30 attribuisce al Presidente dell'ANAC una serie di compiti di alta sorveglianza al fine di garantire la correttezza e la trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere dell'EXPO 2015. Per tali finalità, nello svolgimento delle attività di verifica della legittimità degli atti relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti e di ispezione e di accesso alle banche dati, si prevede che il Presidente dell'ANAC si avvalga di una apposita unità operativa speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza. Alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili nel bilancio dell'ANAC.
  L'articolo 31 modifica l'articolo 54-bis del Testo unico sul pubblico impiego (Decreto legislativo n. 165 del 2001) relativo alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, disposizione introdotta dalla cosiddetta legge Severino in materia di anticorruzione (legge n. 190 del 2012). Viene previsto dall'articolo 31 che, in presenza di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico possa inoltrare denunciare, oltre che all'autorità Pag. 50giudiziaria e alla Corte dei conti, anche all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione).
  Tale disposizione ha natura di coordinamento con le nuove funzioni assegnate all'Autorità dal decreto-legge in esame dal comma 5 dell'articolo 19.
  L'articolo 32, nell'ambito dell'attività di prevenzione della corruzione, detta una serie di misure per la gestione di imprese aggiudicatarie di appalti pubblici indagate per delitti contro la PA, in relazione all'attività delle quali si registrino rilevanti anomalie o comunque situazioni sintomatiche di condotte illecite ovvero in presenza di fatti gravi e accertati, anche in seguito a denunce di illeciti da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.
  In tali ipotesi, il Presidente dell'ANAC può proporre al Prefetto competente o di assumere direttamente il controllo dell'impresa attraverso un'amministrazione straordinaria temporanea (fino all'esecuzione del contratto) oppure di imporre all'impresa di rinnovare gli organi sociali. Il Prefetto – fatte le proprie valutazioni – provvede con decreto alla rinnovazione degli organi sociali se l'impresa non si adegua spontaneamente entro 30 giorni; nei casi più gravi, entro 10 giorni, nomina fino ad un massimo di 3 amministratori in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.
  L'amministrazione straordinaria temporanea è considerata di pubblica utilità e gli amministratori rispondono per eventuali diseconomie solo in caso di dolo o colpa grave. Ipotesi di revoca del decreto di nomina degli amministratori sono l'adozione di provvedimento di sequestro, confisca o amministrazione giudiziaria dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto.
  Durante l'amministrazione straordinaria, i pagamenti all'impresa non sono sospesi ma l'utile d'impresa derivante dal contratto di appalto pubblico (determinato dagli amministratori via presuntiva) deve essere accantonato in un apposito fondo
  Se le citate indagini penali riguardano membri di organi societari diversi da quelli dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, l'articolo 32 prevede, anziché l'amministrazione straordinaria temporanea, la possibile nomina di tre esperti da parte del Prefetto per svolgere funzioni di sostegno e monitoraggio dell'impresa.
  Le misure di amministrazione, sostegno e monitoraggio introdotte dall'articolo 32 si applicano anche se l'impresa è oggetto di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto; quest'ultimo informa dell'adozione delle misure il Presidente dell'ANAC. Le misure sono comunque revocate o cessano di produrre effetti all'esito di procedimenti penali e di prevenzione.
  L'articolo 33 prevede la possibilità, per la società Expo 2015 di chiedere che l'Avvocatura generale dello Stato esprima il proprio parere, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta, sulla proposta transattiva relativa a controversie concernenti diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici, servizi e forniture.
  L'articolo 34 precisa che restano a carico della contabilità speciale intestata al Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 gli eventuali compensi o rimborsi spese dei componenti della segreteria del Commissario, nonché quelli per ulteriori incarichi per specifiche professionalità, individuate dal medesimo Commissario, di durata non superiore al suo mandato.
  L'articolo 35 vieta ogni operazione economica e finanziaria tra le pubbliche amministrazioni e società o enti esteri per i quali, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la sede, non è possibile identificare i soggetti che ne detengono quote di proprietà di capitale o il controllo. Tale divieto non opera qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente coinvolto nelle predette operazioni, previsti dalla vigente disciplina antiriciclaggio.
  L'articolo 36 interviene sulla disciplina del monitoraggio finanziario dei lavori relativi a infrastrutture strategiche e a insediamenti produttivi prevedendo che venga attuata secondo le modalità e le procedure, anche informatiche, individuate Pag. 51dalla delibera CIPE n. 145 del 2011 e che venga aggiornata con una nuova deliberazione del CIPE. La norma provvede, inoltre, alla copertura finanziaria degli oneri necessari per l'implementazione e la gestione del sistema di monitoraggio finanziario.
  L'articolo 37 sottopone al controllo dell'ANAC l'effettuazione di alcune tipologie di varianti consentite dal Codice dei contratti pubblici (articolo 132 del decreto legislativo n. 163 del 2006). Viene infatti introdotto l'obbligo di trasmissione all'ANAC, entro 30 giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante, di alcune tipologie di varianti in corso d'opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.
  L'articolo 38 stabilisce un termine certo (sessanta giorni) per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono stabilite le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico.
  L'articolo 39 interviene sulla disciplina dell'attestazione dei requisiti di ordine generale necessari per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici – di cui agli articoli 38 e 46 del Codice dei contratti pubblici – prevedendo sanzioni pecuniarie nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti medesimi e la possibilità di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni. Ulteriori modifiche prevedono, per un verso, la non applicazione della nuova disciplina nei casi di irregolarità non essenziali o nel caso di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili e, per l'altro, la non incidenza delle variazioni intervenute (relativamente alle dichiarazioni), anche a seguito di pronunce giurisdizionali, sull'individuazione della soglia di anomalia delle offerte successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte stesse.
  L'articolo 40 reca disposizioni volte ad accelerare i giudizi amministrativi in materia di appalti pubblici.
  In particolare, sono introdotte modifiche all'articolo 120 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che prevedono: un termine ordinario di 30 giorni per la pronuncia delle sentenze semplificate di Tar e Consiglio di Stato che definiscono il giudizio (il termine è di 60 giorni solo se sorgono esigenze istruttorie, concessione di termini a difesa e integrazione del contraddittorio); termini più brevi per il deposito delle sentenze dei Tar e del Consiglio di Stato (20 giorni) e per la pubblicazione del dispositivo (2 giorni); la subordinazione dell'efficacia delle misure cautelari alla prestazione di una cauzione nonché, in ogni caso, la decadenza delle stesse misure entro 60 gg.
  La nuova disciplina si applica ai giudizi introdotti con ricorso depositato in data successiva a quella dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame.
  L'articolo 41 introduce misure per il contrasto all'abuso del processo, modificando il codice del processo amministrativo. A tal fine: stabilisce che in ogni caso il giudice, anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste; modifica la disciplina della sanzione per lite temeraria prevedendo che, nelle controversie in materia di appalti, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'1 per cento del valore del contratto.
  L'articolo 42 prevede che si applicano anche nel processo amministrativo le disposizioni relative alle comunicazioni e notificazioni per via telematica a cura della cancelleria nel processo civile; alle notificazioni per via telematica a persona diversa dall'imputato nel processo penale; alle notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto Pag. 52indirizzo; alle comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 43 reca norme volte a consentire l'utilizzo di modalità telematiche anche nei giudizi contabili dinanzi alla Corte dei Conti. La disposizione, che non obbliga all'utilizzo di tali modalità, ma si limita a consentirle ed a salvaguardare gli atti compiuti per via telematica, prescrive il rispetto dei principi stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005) e rinvia, ove applicabile, alla disciplina introdotta per il processo civile dal decreto-legge n. 179 del 2012. Spetterà ad un decreto del Presidente della Corte dei conti stabilire le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte. La disposizione chiarisce che il pubblico ministero contabile potrà, sulla base di tali regole tecniche, procedere alle notificazioni per via telematica utilizzando gli indirizzi di posta elettronica certificata contenuti in elenchi pubblici.
  L'articolo 44 del decreto-legge riguarda l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali. In particolare dispone che l'obbligo del deposito telematico – oggi previsto a decorrere dal 30 giugno 2014 – interessa esclusivamente i procedimenti iniziati davanti al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014; per i procedimenti iniziati prima del 30 giugno 2014, l'obbligo del deposito telematico decorre dal 31 dicembre 2014; fino a tale data, gli atti processuali e i documenti possono essere depositati con modalità telematiche e in tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.
  È inoltre precisato che per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. Il Ministro della giustizia può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico.
  In fine è introdotta, a decorrere dal 30 giugno 2015, una disciplina – analoga a quella del procedimenti civile davanti al tribunale – sull'obbligo del deposito degli atti processuali in forma telematica nei procedimenti civili davanti alla corte d'appello.
  L'articolo 45 modifica il codice di procedura civile, escludendo che il processo verbale – compreso quello relativo all'assunzione dei mezzi di prova – debba essere sottoscritto da altri intervenuti oltre il cancelliere e richiedendo che la notizia alle parti costituite del deposito della sentenza abbia luogo mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza stessa (e non più il solo dispositivo).
  L'articolo 46, comma 1, modificando in più parti la legge n. 53 del 1994, reca disposizioni sulle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati. In particolare, la disposizione generalizza anche per queste notificazioni l'utilizzo della posta elettronica certificata; esclude che per procedervi sia necessaria l'autorizzazione del consiglio dell'ordine ed esonera, in caso di impiego di questa modalità, dal pagamento delle imposte di bollo.
  Il comma 2 esclude che la notificazione per via telematica da parte dell'avvocato possa applicarsi nel settore della giustizia amministrativa.
  L'articolo 47 reca disposizioni in tema di digitalizzazione della giustizia, fissando al 30 novembre 2014 il termine (originariamente individuato nel 17 giugno 2013 e dunque ampiamente scaduto) entro il quale le pubbliche amministrazioni devono comunicare al Ministero della giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al fine di poter ricevere le comunicazioni e notificazioni per via telematica.
  L'articolo 48 reca una disposizione in tema di espropriazione mobiliare presso il debitore: modificando l'articolo 530 del codice di procedura civile, il decreto-legge prevede che le vendite di cose mobili pignorate, disposte a decorrere da un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione, debbano essere interamente effettuate Pag. 53(dal deposito della cauzione, alla presentazione delle offerte, allo svolgimento della gara, al pagamento del prezzo) con modalità telematiche. L'eccezione a questa regola è consentita solo quando l'utilizzo delle modalità telematiche sia ritenuto dal giudice pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il celere svolgimento della procedura.
  L'articolo 49 consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria.
  L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.
  L'articolo 50 introduce l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari (e relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello. È, a tal fine, aggiunto al decreto-legge n. 179 del 2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito dalla legge n. 221 del 2012, un nuovo articolo 16-octies che prevede presso detti uffici una specifica struttura organizzativa composta: da personale di cancelleria; da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono presso detti uffici tirocinio formativo di 18 mesi (ex articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013) ovvero la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense (ex articolo 37, del decreto-legge n. 98 del 2011).
  Solo per le corti d'appello, detto ufficio è composto anche dai giudici ausiliari già previsti per lo smaltimento dell'arretrato civile (ex articolo 62 del decreto-legge n. 69 del 2013); dell'ufficio del processo presso i tribunali sono chiamati a far parte anche i GOT (giudici onorari di tribunale), previsti dall'articolo 42-ter dell'ordinamento giudiziario.
  Le disposizioni attuative dell'ufficio del processo sono si competenza del Ministero della giustizia e del CSM.
  Viene, poi, integrato il contenuto dell'articolo 73 del citato decreto-legge n. 69 del 2013 con la previsione che l'esito positivo del tirocinio formativo (come attestato dal magistrato formatore) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario. Analogamente, è riconosciuto come titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato, sempre in presenza dei requisiti di merito e dell'attestazione dell'esito positivo del tirocinio.
  L'articolo 51, comma 1, modifica la legge n. 1196 del 1960, sull'ordinamento delle cancellerie, per specificare che le cancellerie dei tribunali e delle Corti d'appello devono essere aperte al pubblico per almeno 3 ore ogni giorno feriale, rispetto alle 5 ore giornaliere prescritte per tutte le altre cancellerie e segreterie giudiziarie. La relazione illustrativa giustifica la riduzione nell'orario di apertura al pubblico di queste cancellerie con l'esigenza dedicare una parte dell'orario di ufficio allo svolgimento delle attività connesse con il deposito telematico degli atti.
  Il comma 2 specifica le modalità di effettuazione del deposito telematico degli atti processuali civili, intervenendo sull'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012, che ha previsto, con decorrenza 30 giugno 2014, il deposito obbligatorio per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite (in argomento vedi anche articolo 44 del decreto-legge in commento). Il decreto-legge specifica che: anche a tale deposito, che si considera avvenuto al momento in cui il gestore della posta elettronica certificata (PEC) del Ministero della giustizia genera la ricevuta di avvenuta consegna, si applicano le disposizioni sulla proroga di diritto della scadenza quando la stessa si verifichi Pag. 54in giorno festivo o prefestivo; se il messaggio di posta elettronica è troppo «pesante» per le specifiche tecniche del sistema, può essere suddiviso in diversi invii e sarà ritenuto tempestivo quando l'invio sarà completato entro la fine del giorno di scadenza del termine.
  L'articolo 52 riguarda i poteri di autentica dei difensori e degli ausiliari del giudice. In particolare, prevede che le copie informatiche di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché di provvedimenti di quest'ultimo – presenti nei fascicoli informatici – equivalgano all'originale, anche se privi della firma digitale del cancelliere. L'attestazione di conformità può essere effettuata dagli avvocati e dai professionisti nominati dal giudice; a tali soggetti l'articolo 52 attribuisce poteri di autentica con riguardo agli atti contenuti nel fascicolo informatico. L'articolo 52 disciplina poi il domicilio digitale, prevedendo la notificazione all'indirizzo PEC, quando il difensore ne è munito, con riguardo ai casi in cui la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario. Inoltre, si prevede che il diritto di copia (con o senza certificazione di conformità) non sia dovuto quando la copia è estratta dai fascicoli informatici dai soggetti abilitati.
  L'articolo 53 dispone la copertura finanziaria per le minori entrate per l'Erario conseguenti all'attuazione delle disposizioni del capo II volte a garantire l'effettività dell'attuazione del processo telematico (18 milioni per il 2014 e 52,5 a decorrere dal 2015). Le risorse necessarie sono reperite mediante un generalizzato aumento del contributo unificato per l'iscrizione a ruolo nel processo civile, amministrativo e tributario, all'occorrenza modificando gli importi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia).
  L'articolo 54 reca la consueta clausola di entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  Per quanto riguarda le motivazioni poste in premessa al decreto-legge, che argomentano la straordinaria necessità e urgenza, si ricorda: l'esigenza di emanare disposizioni per favorire la più razionale utilizzazione dei dipendenti pubblici, a realizzare interventi di semplificazione dell'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici ed introdurre ulteriori misure di semplificazione per l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi della pubblica amministrazione; l'esigenza di introdurre disposizioni volte a garantire un miglior livello di certezza giuridica, correttezza e trasparenza delle procedure nei lavori pubblici, anche con riferimento al completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire lo svolgimento dell'evento Expo 2015; l'esigenza di emanare disposizioni per l'efficiente informatizzazione del processo civile, amministrativo, contabile e tributario, nonché misure per l'organizzazione degli uffici giudiziari, al fine di assicurare la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e il più efficace impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
  Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le disposizioni del provvedimento intervengono, nel complesso, sulle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «organi dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», «previdenza sociale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui alle lettere f), g), l), o) e r) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Con alcune disposizioni (articoli 14 e 15) il provvedimento interviene sulla materia «università», che non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l'articolo 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università Pag. 55ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono, peraltro, essere ricondotte alla citata materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione).
  Alcune disposizioni (articoli 23 e 29) intervengono poi, rispettivamente, nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato «organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane» e «ordine pubblico e sicurezza» di cui alle lettere p) e h), secondo comma, articolo 117 della Costituzione.
  L'articolo 25 reca inoltre norme in parte riconducibili alla materia della «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Infine, le disposizioni di cui all'articolo 27 (norme di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) intervengono, in parte, sulle materie «tutela della salute» e «professioni», di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

  Rocco PALESE (FI-PdL) sottolinea la complessità e la delicatezza delle questioni regolamentate dal provvedimento e giudica positive le norme sulla semplificazione amministrativa, sul contrasto alla corruzione, sull'unificazione delle scuole di formazione e sull'associazione Formez P.A.
  Esprime, invece, perplessità relativamente ad altre disposizioni e si riferisce, ad esempio, alle norme sul personale delle pubbliche amministrazioni centrali e locali. Sottolinea che, relativamente a tali disposizioni, il Governo dovrebbe fare una riflessione finalizzata a verificare se il decreto in discussione abroga o meno la disciplina previgente. Rileva, infatti, che non è chiaro, a suo avviso, se debbano ritenersi tuttora in vigore i vincoli di spesa imposti agli enti territoriali per procedere alle assunzioni. Osserva, inoltre, che l'Esecutivo dovrebbe specificare, in sede di conversione del decreto-legge, se anche le disposizioni che impongono alle pubbliche amministrazioni di non procedere ad assunzioni a tempo determinato senza che, a monte, sia stata valutata la possibilità di procedere alla mobilità, siano da considerarsi superate dalla nuova disciplina recata dal provvedimento. Evidenzia, quanto al tema della mobilità volontaria nella pubblica amministrazione, che, a suo avviso, la soluzione adottata nel testo di affidare alla libera discrezionalità delle amministrazioni stesse la scelta di utilizzare tale istituto non è efficace perché di difficile applicazione.
  Ricorda che molti problemi di aumento della spesa pubblica nascono da un lato dal Testo unico sugli enti locali che ha moltiplicato gli incarichi e le relative indennità, dall'altro dalla riforma del Titolo V della Costituzione che, a suo avviso, ha portato alla nascita di una sorta di federalismo della corruzione. Osserva che l'aumento della spesa pubblica a livello territoriale è stato compensato solo da un corrispondente aumento delle tasse a carico dei cittadini.
  Quanto alle norme che prevedono l'abolizione delle sedi distaccate dei Tar, rileva che, pur condividendo l'obiettivo di realizzare un miglioramento della gestione della giustizia amministrativa, tale soluzione non può essere condivisa poiché non è stata preceduta da una verifica dei contenziosi pendenti presso i tribunali, con la conseguenza che, nella prima applicazione del decreto, potrebbe determinarsi una paralisi dell'attività degli uffici giudiziari. Si chiede, inoltre, relativamente all'articolo 11 che modifica il sistema di conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle aziende del servizio sanitario nazionale, se tale disposizione tenga conto dei vincoli già esistenti in capo alle regioni in materia di spesa sanitaria. Ritiene tale norma pericolosa Pag. 56specialmente con riferimento alle regioni che sono tenute ad osservare i cosiddetti piani di rientro dal debito. Auspica, infine, che nel corso dell'esame del decreto si possa lavorare al fine di superare alcune delle criticità contenute nel provvedimento e da lui sinteticamente evidenziate in questa sede.

  Nazzareno PILOZZI (Misto) interviene per sottoporre all'attenzione della Commissione e del Ministro alcuni aspetti critici del provvedimento, riservandosi di intervenire in modo più approfondito al termine dell'attività conoscitiva che auspica sarà svolta dalla Commissione.
  Riguardo alla questione della mobilità obbligatoria, osserva che nel provvedimento si prevede che due strutture pubbliche nell'arco di cinquanta chilometri costituiscano un'unica unità operativa. Norma che viene però derogata quando si sopprimono le sedi distaccate dei Tar; fa in proposito l'esempio di Latina che dista da Roma ben più di cinquanta chilometri. Si rischia così di penalizzare quei lavoratori che attualmente prestano servizio presso le sedi distaccate dei Tar.
  Un'altra questione riguarda i dipendenti pubblici che fanno parte dei consigli di amministrazione delle società partecipate, per i quali il decreto-legge prevede un'indennità onnicomprensiva. Rileva che con una norma recente è stato previsto che la partecipazione ai suddetti consigli di amministrazione dei dipendenti pubblici è prestata a titolo gratuito. Si tratta di un aspetto che a suo avviso va chiarito.
  Riguardo alla parte del provvedimento inerente alla riforma della giustizia amministrativa, ritiene che si tratti di un intervento di grande rilevanza che andrebbe, quindi, affrontato nel progetto complessivo di riforma della giustizia annunciato dal Governo.
  Altra questione che, a suo avviso, va esaminata con grande attenzione è quella del demansionamento che coinvolge aspetti rilevanti della vita dei lavoratori.
  In conclusione, apprezza le misure presenti nel decreto, preannunciate in audizione dal Ministro Madia, in materia di semplificazione nonché in materia di anticorruzione e di riforma della cosiddetta legge Merloni.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), riservandosi anch'egli di intervenire in modo più completo al termine dell'attività conoscitiva che sarà svolta dalla Commissione e nell'apprezzare la rilevanza di un provvedimento così corposo, evidenzia alcuni punti che potrebbero essere integrati in fase di conversione.
  Ad esempio, in relazione alle deroghe transitorie al divieto di mantenimento in servizio, ritiene che dovrebbe essere maggiormente rispettato il principio di eguaglianza. In base a tale principio la norma transitoria andrebbe estesa a quei dirigenti scolastici di regioni in cui è esaurita la graduatoria di concorso – non più di 150 – per evitare un blocco dell'attività scolastica.
  Sul piano della limitazione del compenso degli Avvocati dello Stato, ritiene che si poteva essere meno timidi, eliminandolo del tutto. Si tratta, infatti, di una categoria di soggetti che già percepiscono un compenso più che adeguato.
  Ritiene, infine, che andrebbe affrontata la questione delle parcelle delle assicurazioni obbligatorie spesso eccessive, come ad esempio nel caso dei medici, limitando così il potere delle società assicurative.
  In conclusione, infine, allo scopo di metterlo al riparo dalle consuete deroghe che si verificano nei casi di interventi di così grande portata, consiglia di attribuire al provvedimento la qualifica di grande riforma economica e sociale.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) interviene in quanto non concorda con le affermazioni del collega Lauricella in merito all'estensione ai dirigenti scolastici della norma transitoria sul trattenimento in servizio.
  Ricorda, infatti, che tale trattenimento viene attualmente deciso dagli uffici scolastici regionali e che, a fronte del trattenimento di persone estremamente valide, si corre però il rischio di innescare un circuito di altri tipi di favore. Rileva, poi, Pag. 57che attualmente le norme vigenti consentono la mobilità interregionale, proprio per evitare il blocco dell'attività scolastica. Ma, a suo avviso, l'unica soluzione, in caso di vacanza di posti, consiste nel bandire nuovi concorsi. Questo anche per ringiovanire un personale scolastico che, secondo i dati ISTAT e OCSE, è tra i più anziani d'Europa.

  La seduta, sospesa alle 19.30, riprende alle 19.35.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), condividendo nel merito alcune delle considerazioni critiche svolte da parte di colleghi intervenuti precedentemente nel dibattito, si sofferma in particolare sull'articolo 16 del decreto-legge in oggetto, evidenziando come la norma consenta di effettuare nomine di consiglieri di società controllate ovvero totalmente partecipate al di fuori dell'ambito della pubblica amministrazione. A suo avviso, si tratta di una scelta in controtendenza rispetto all'obiettivo, più volte annunciato, di ridurre i costi, paventando il rischio per cui le società partecipate diventino veri e propri centri di distribuzione di cariche.
  Osserva, poi, che un altro punto critico è costituito dalla differenza ravvisabile tra le norme tese a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'amministrazione statale e quelle relative, invece, agli enti locali, rilevando come solo nel primo caso si preveda espressamente che avvenga una penetrante raccolta di informazioni in merito alla gestione dei servizi.
  In considerazione degli sprechi che si verificano con riferimento alla gestione da parte delle società controllate dagli enti locali – come peraltro evidenziato anche dalla Corte dei conti –, ritiene che occorrerebbe maggior rigore al fine di garantire la massima trasparenza anche per quanto riguarda questi ultimi.
  Inoltre, per quanto riguarda i Tar, fa presente che, pur essendo favorevole in linea di principio alla loro riduzione, dubita tuttavia che la soluzione migliore sia quella per cui, a partire dalla entrata in vigore della legge di conversione, ogni ricorso dovrà essere presentato alla sede del Tar del capoluogo di regione – come stabilisce l'articolo 18 del decreto-legge –, ritenendo che sarebbe più opportuno procedere a una riorganizzazione complessiva, in modo da realizzare un'equa distribuzione dei carichi di lavoro.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) rileva innanzitutto la particolare complessità delle materie trattate dal decreto-legge in oggetto, in considerazione della quale ritiene che sarebbe stato preferibile se il Governo avesse presentato un disegno di legge ordinario, per il cui esame non sono previsti tempi contingentati.
  Preannunciando ulteriori interventi nel corso dell'esame preliminare da parte di deputati del suo gruppo, richiama alcuni temi che reputa particolarmente rilevanti, come quello dell'Agenda digitale, già affrontato dal cosiddetto decreto-legge «del fare» in maniera ritenuta insoddisfacente.
  Citando, poi, le norme che recano misure anticorruzione, ritiene che occorra verificare se si tratti di strumenti effettivamente idonei, ciò che potrà emergere anche dall'audizione di Raffaele Cantone, presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che richiede formalmente a nome del suo gruppo.
  Analogamente, fa presente che sarebbe opportuno prevedere un'audizione di rappresentanti dell'INPS, al fine di acquisire dati in ordine al numero dei pensionamenti attesi attraverso la disposizione che favorisce il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni.
  Per quanto riguarda, poi, la norma che prevede la soppressione del magistrato delle acque per le province venete, evidenzia l'opportunità di riformare tale organo, attribuendogli maggiori poteri.
  Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la presentazione di proposte emendative volte a fornire un contributo, nell'ottica di migliorare il testo di un provvedimento che presenta alcuni aspetti positivi.

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  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 1o luglio 2014.

   L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.45 alle 20.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 2 ottobre 2012.
Emendamenti C. 2089 Governo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.
Emendamenti C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

INDAGINE CONOSCITIVA

Deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

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