CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2014
259.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 77

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 24 giugno 2014.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2397 Capezzone, recante riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
Audizione di rappresentanti della Federazione italiana concessionari auto (FEDERAUTO).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.

Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale rappresentanti autoveicoli esteri (UNRAE).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.

  La seduta comincia alle 15.20.

Proposta di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Nomina n. 37.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere al Governo sulla proposta Pag. 78di nomina della professoressa Anna Genovese a componente della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (Nomina n. 37).

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, ricorda preliminarmente che le proposte di nomina del Presidente e dei componenti della CONSOB sono sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, del decreto-legge n. 95 del 1974, nonché ai sensi della legge n. 14 del 1978.
  Rammenta inoltre che il numero dei componenti della CONSOB, inizialmente fissato in 5 (il Presidente e 4 membri), è stato ridotto a 3 (il Presidente e 2 membri) ad opera dell'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 201 del 2011; in conseguenza di tale riduzione il comma 2 del predetto articolo 23 ha inoltre modificato l'articolo del decreto-legge n. 95 del 1974, istitutivo della CONSOB, eliminando le previsioni che stabilivano per le decisioni della stessa CONSOB un quorum deliberativo di quattro componenti. La durata dell'incarico dei predetti componenti, inizialmente stabilita in 5 anni, è stata ampliata a 7 anni dall'articolo 47-quater del decreto-legge n. 248 del 2007, il quale ha precisato che tali incarichi non sono rinnovabili.
  Segnala come al momento, la CONSOB sia composta di soli due membri: il Presidente, Giuseppe Vegas, e il commissario Paolo Troiano, entrambi nominati nel gennaio 2011, essendo terminato nel dicembre 2013 il mandato del terzo componente, Michele Pezzinga, nominato nel dicembre 2006.
  Passando al merito della proposta di nomina, rappresenta come il curriculum allegato alla proposta di nomina evidenzi, in sintesi, come, dopo gli studi giuridici svolti presso l'Università degli studi di Catania e il conseguimento dei titolo di dottore di ricerca in diritto commerciale, la professoressa Anna Genovese sia entrata nei ruoli dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per passare quindi all'insegnamento universitario, prima come ricercatore presso la Facoltà di Giurisprudenza di Catanzaro, quindi come Professore di diritto commerciale, prima associato e poi ordinario, presso l'Università degli Studi di Verona.
  Evidenzia inoltre come la professoressa abbia maturato significative esperienze di ricerca in diritto commerciale presso istituzioni accademiche nazionali e internazionali, in particolare presso il Max Planck Institut di diritto privato di Amburgo e presso la London School of economics and political science, segnalandosi anche come autore di numerose pubblicazioni, in particolare su tematiche relative al diritto societario ed aziendale, al diritto della concorrenza ed al diritto fallimentare.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza.
C. 2272 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sara MORETTO (PD) relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno Pag. 79di legge C. 2272, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010.
  Segnala innanzitutto, in linea generale, come l'Accordo, il quale si compone di 15 articoli, sia volto a rafforzare la collaborazione tra le Parti per fronteggiare la criminalità e i traffici illeciti (di esseri umani, di droga, di migranti), soprattutto al fine di rafforzare la capacità delle forze dell'ordine nigerine di fronteggiare i fenomeni criminosi che si realizzino nel territorio del Niger ad opera della criminalità organizzata transnazionale.
  Passando a illustrare nel dettaglio il contenuto delle singole disposizioni, fa presente come l'articolo 1 sancisca, al paragrafo 1, l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e specifichi, al paragrafo 2, che l'Accordo non include l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.
  Con riferimento all'articolo 2, rileva come esso individui, al paragrafo 1, le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per il Niger la Direzione generale della Polizia nazionale. In tale contesto il paragrafo 2 prevede consultazioni periodiche tra le predette autorità competenti.
  Illustra quindi il contenuto dell'articolo 3, che impegna le Parti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni nazionali come strumento contro la criminalità e dell'articolo 4, il quale rinvia a un successivo accordo tra le Parti la decisione sulle modalità in base alle quali saranno scambiate le informazioni inerenti la lotta contro la criminalità oggetto dell'Accordo.
  L'articolo 5 precisa, al paragrafo 1, le modalità della cooperazione per il contrasto alla produzione e al traffico di stupefacenti, ovvero:
   a) lo scambio di informazioni di carattere operativo in merito ad un ampio spettro di temi, tra i quali la localizzazione di persone, di oggetti e denaro riferibili a traffici illeciti, l'identificazione di luoghi e metodi di produzione di sostanze stupefacenti, i canali utilizzati dai trafficanti, nuovi tipi di sostanze psicotrope;
   b) la programmazione di corsi di addestramento di operatori di polizia e l'utilizzo di unità cinofile;
   c) lo scambio di esperienze per prevenire l'uso di sostanze stupefacenti.

  In tale contesto il paragrafo 2 prevede l'utilizzo delle tecnica delle cosiddette «consegne controllate».
  L'articolo 6 dettaglia invece le modalità della cooperazione nella lotta al terrorismo, che avverrà tramite:
   ai sensi della lettera a), lo scambio rapido di informazioni su tecniche, modus operandi e strutture riconducibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio delle due Parti, nonché sui soggetti che ne fanno parte;
   ai sensi della lettera c), lo scambio di esperienze in materia.

  In questo contesto segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la cooperazione riguarderà, ai sensi della lettera b), anche lo scambio di informazioni sui canali di finanziamento delle organizzazioni terroristiche e l'eventuale reimpiego dei capitali.
  In materia di contrasto all'immigrazione illegale e alla tratta di esseri umani, fa presente come l'articolo 7 precisi che le modalità della cooperazione comporteranno:
   a) lo scambio di informazioni sui flussi di immigrazione clandestina, gli itinerari, la produzione di documenti e l'attività delle organizzazioni criminali;
   b) lo scambio di esperienze nella gestione dei flussi migratori e per il controllo dei transiti, nonché lo scambio di modelli di documenti di viaggio e visti;
   c) l'organizzazione di seminari e corsi di formazione.

Pag. 80

  L'articolo 8 esplicita le modalità di cooperazione in materia di lotta alla criminalità organizzata. Al riguardo viene previsto che essa sarà realizzata tramite lo scambio di informazioni operative riguardanti in particolare:
   il traffico illecito di armi;
   i reati ambientali, tra i quali particolare importanza riveste il traffico di materiali radioattivi;
   il traffico di opere d'arte e di autoveicoli rubati;
   la falsificazione di documenti, di banconote e di brevetti;
   l'induzione alla prostituzione;
   i reati informatici.

  In tale ambito segnala, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, come la cooperazione riguarderà anche il riciclaggio di denaro e i reati commessi con l'utilizzo di mezzi di pagamento plastificati.
  L'articolo 9 prevede che le Parti si avvalgano della collaborazione dell'Interpol per la lotta alla criminalità, rafforzando inoltre la collaborazione tra gli uffici Interpol dei due Paesi.
  Rileva inoltre come l'articolo 10 precisi che tutte le richieste di informazioni dovranno essere motivate, mentre l'articolo 11 definisce i limiti relativi all'utilizzo dei dati personali e sensibili, disponendone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo e prevedendo che tali dati possano essere ritrasmessi ad altre persone ed istituzioni solo previa autorizzazione della Parte contraente che li ha comunicati.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 12, che stabilisce le ipotesi nelle quali le Parti possono rifiutare la collaborazione, individuandole nei i casi in cui la collaborazione possa compromettere la sovranità, la sicurezza della Parte richiesta, altri interessi nazionali di primaria importanza, ovvero sia in contrasto con la legislazione nazionale e l'articolo 13, con il quale si prevede che la risoluzione delle controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo avverrà in via diplomatica.
  L'articolo 14 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle Parti, mentre l'articolo 15 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà alla data della seconda ricezione con cui le Parti si comunicano l'espletamento delle rispettive procedure di ratifica interna. In tale ambito viene specificato che l'Accordo ha durata illimitata, salvo denuncia con notifica scritta di una delle Parti, con effetto dopo sei mesi.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca invece la norma di copertura finanziaria. In particolare, illustra il comma 1 che individua gli oneri del provvedimento in 56.846 euro a decorrere dall'anno 2014, ai quali si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
  In base al comma 2, il Ministro dell'interno è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai sensi del comma 3 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce Pag. 81tempestivamente alle Camere sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del disegno di legge.
  Evidenzia quindi come il provvedimento investa in modo solo molto marginale le competenze della Commissione Finanze.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in considerazione dell'imminente inizio delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

  Marco CAUSI (PD), intervenendo sui lavori della Commissione, invita il Presidente a farsi portavoce, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza che le Commissioni possano disporre di adeguati spazi di lavoro, senza essere eccessivamente compresse, come attualmente avviene, dai lavori dell'Assemblea. Rileva infatti come tale condizione costituisca un elemento di oggettiva difficoltà per l'efficace svolgimento delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse, le quali svolgono un ruolo fondamentale per il proficuo andamento dell'Aula.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, condivide pienamente le considerazioni espresse dal deputato Causi, ricordando di aver già segnalato la questione alla Presidenza della Camera, sia in forma scritta, sia in occasione della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni permanenti. Si riserva comunque di sollevare ulteriormente tale problematica, che riguarda non solo l'ampiezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, ma anche la loro prevedibilità.

  La seduta termina alle 15.35.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 255 del 18 giugno 2014, a pagina 88, seconda colonna, trentesima riga, la parola: «Rostellato» è soppressa.

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 256 del 19 giugno 2014, a pagina 129, prima colonna, trentanovesima riga, dopo le parole: «Marco Di Maio,», è aggiunta la seguente: «Marco».