CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 10.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2273, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 13 marzo 2012, sia quasi del tutto identico agli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey e con Gibilterra, sui cui disegni di legge di ratifica consultiva la Commissione Finanze ha recentemente espresso parere favorevole, sia basato sul modello di accordo in materia (TIEA – Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti Pag. 50assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.
  Al riguardo, segnala inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire Jersey, la quale è la più grande delle isole del Canale della Manica, è sottoposta direttamente alla sovranità della Corona inglese e non è membro effettivo dell'Unione Europea, tra gli Stati cosiddetti white list, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.
  Evidenzia inoltre come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile e come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 13 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  In tale contesto la norma specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.
  L'articolo 2 prevede che le informazioni devono essere fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di una delle due Parti.
  Inoltre stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.
  L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.
  Per Jersey fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta su beni e servizi.
  Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.
  L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.
  In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.
  Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a Pag. 51sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.
  Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.
  Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo l'autorità di ottenere le informazioni richieste.
  In tale ambito la lettera a) prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Inoltre la lettera b) stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone e Anstalten, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di trust; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni; le quote o unità, nel caso di organismi di investimento collettivi.
  La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.
  Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.
  In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, al nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla, nonché alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione e sono presumibilmente rilevanti per l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente e una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.
  Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta.
  L'articolo 6 regolamenta la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio, richiedendo in tali casi il consenso delle persone da interrogare.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.
  In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, la Parte richiedente non abbia esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per acquisire le informazioni e la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico.
  Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a legal privilege o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.
  Il paragrafo 3 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia, mentre il paragrafo 4 specifica che la Parte interpellata non è obbligata a fornire le informazioni che la Parte richiedente non potrebbe tenere in base alla sua legislazione.
  Il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o Pag. 52di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.
  L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni.
  In particolare, il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.
  Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime, mentre il paragrafo 4 esclude che le informazioni possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.
  L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano significativi.
  L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano con modalità amichevoli eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. In tale contesto il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista quando le Parti si saranno notificate il completamento delle procedure interne di ratifica.
  In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri fiscali.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 3 mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.
  In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come siano ormai molto frequenti gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, richiamando quelli, di contenuto quasi del tutto identico, stipulati con l'Isola di Man, con l'Isola di Guernsey e con Gibilterra, recentemente esaminati in sede consultiva dalla Commissione Finanze. In tale contesto, pur considerando positivamente l'estensione di tale tipologia di accordi bilaterali a un numero sempre più ampio di Paesi, ritiene che, da qui a qualche mese, occorrerà compiere, anche con il contributo del Governo, una verifica Pag. 53circa l'effettiva efficacia dei predetti accordi a conseguire l'obiettivo di eliminare definitivamente i «paradisi fiscali».

  Daniele CAPEZZONE, presidente, concorda con la considerazione svolta dal deputato Paglia sull'opportunità di verificare nel tempo il reale impatto di tali accordi bilaterali nei rapporti tra l'Italia e le altri Parti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2278, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
  In primo luogo evidenzia come l'Accordo di cui si propone la ratifica sia il risultato dei negoziati bilaterali tra Italia e San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009), il quale prevede, all'articolo 1, la stipula di un accordo specificamente dedicato alla regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.
  Rileva inoltre come l'Accordo in esame si colleghi alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al relativo Protocollo di modifica firmato a Roma il 13 giugno 2012.
  Segnala al riguardo come le innovazioni apportate dal predetto Protocollo di modifica abbiano aggiornato la Convenzione sulle doppie imposizioni al modello OCSE 2005, il quale costituisce il modello standard internazionale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni.
  Ricorda, in particolare, che l'articolo IV del Protocollo di modifica ha sostituito l'articolo 26 della Convenzione del 2002 in materia di scambi di informazioni, riformulandolo al fine di rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale, prevedendo che lo Stato contraente oggetto di una richiesta di informazione utilizzi i poteri a sua disposizione per raccogliere tali informazioni anche qualora le informazioni stesse non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, esplicitando, anzi, che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. Rammenta inoltre, che la nuova formulazione del predetto articolo 26 ha ridotto la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non possa rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
  In tale contesto sottolinea come la ratifica della citata Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali (avvenuta con la legge n. 88 del 2013) sia stato un elemento determinante per la decisione, intervenuta con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, di espungere la Repubblica di San Marino da lista degli Stati cosiddetti «black list» (ovvero dall'elenco contenuto all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni, che indica gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato).Pag. 54
  Passando quindi ad illustrare il contenuto dell'Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fa presente come esso disciplini e rafforzi la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisca lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. L'Accordo ha la finalità di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
  In particolare, rileva come l'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo di cooperazione economica tra le Parti del 31 marzo 2009, indichi, al paragrafo 1, nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale.
  In dettaglio la disposizione specifica, al paragrafo 2, che le Parti favoriscono lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e di tutelarne la stabilità, l'integrità e la trasparenza.
  Il paragrafo 3 impegna le Parti a collaborare, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
  Segnala inoltre come, ai sensi del paragrafo 4, San Marino si impegni a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria.
  Il paragrafo 5 fa salve le disposizioni vigenti nei rispettivi ordinamenti relative all'accesso e all'operatività nei mercati finanziari, mentre il paragrafo 6 specifica che agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.
  Ai sensi dell'articolo 2 San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante:
   i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, in recepimento del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006 n. 1781/2006;
   i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale – consultabile all'indirizzo internet www.dt.tesoro.it/it/prevenzione– reati–finanziari/area–internazionale/Antiriciclaggio–Internazional) e con il Regolamento n. 1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
   gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette (direttiva 2003/6/CE);
   i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

  L'articolo 3, al paragrafo 1, stabilisce tra le Parti l'impegno reciproco a:
   garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti: in tale contesto la norma specifica che alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera;
   assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione Pag. 55e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
   assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;
   assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
   assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione;
   assicurare forme di collaborazione tra le autorità preposte nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari svolte dalle autorità medesime, che sono la Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso – e la Guardia di Finanza, per l'Italia.

  Il paragrafo 2 prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni da essa, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente. A tale riguardo i paragrafi 3 e 4 esplicitano l'impegno delle autorità competenti dei due Stati a rispettare il predetto termine di dieci giorni, anche avvalendosi, per quanto riguarda l'Italia, dell'anagrafe dei rapporti finanziari.
  Ai sensi del paragrafo 6, le Parti potranno altresì adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi, a condizione che siano attuate le forme di collaborazione previste dall'Accordo. Inoltre, in caso di sospensione di tali misure, è previsto che Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche attraverso la Commissione Mista istituita dall'articolo 4.
  L'articolo 4 impegna le Parti a costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, con il compito di verificare l'attuazione dell'Accordo e di valutare eventuali aggiornamenti dell'Accordo stesso.
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore dell'Accordo.
  In particolare, il paragrafo 1 dispone che, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo, cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale, firmato a Roma il 4 marzo 1994.
  Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo in esame entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche che comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne ai due ordinamenti necessarie per l'adeguamento ai rispettivi ordinamenti dell'Accordo e della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, e Protocollo di modifica, con particolare riguardo al nuovo articolo 26 (scambi di informazioni) ora formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.
  Il paragrafo 3 prevede inoltre che l'Accordo avrà durata illimitata ma potrà Pag. 56essere denunciato per via diplomatica da ciascuna delle Parti, con effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, come d'uso l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.
  Ricorda che durante l'esame presso il Senato il predetto articolo 2 è stato integrato inserendovi un comma 2, contenente la clausola di invarianza finanziaria, in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione Bilancio.
  L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In tale contesto sottolinea come l'Accordo di cui si propone la ratifica debba essere valutato unitamente alla citata Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, come da ultimo modificata nel 2012, in quanto tali due atti recano un vasto complesso normativo di grande rilevanza, che consentirà ai due Stati di collaborare in modo efficace nei settori della vigilanza finanziaria, del contrasto al riciclaggio e del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) chiede al relatore se l'Accordo in esame modifichi le disposizioni contenute nella suddetta Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

  Michele PELILLO (PD), relatore, con riferimento alla questione posta dal deputato Pesco, chiarisce come l'Accordo all'esame della Commissione, sebbene connesso in qualche modo alla richiamata Convenzione, il cui iter legislativo risulta peraltro già concluso, non apporti alcuna modifica a quest'ultima.

  Daniele PESCO (M5S) coglie l'occasione fornita dall'esame del provvedimento per chiedere al Sottosegretario un aggiornamento sullo stato di attuazione dell'ordine del giorno presentato al Senato dal gruppo del Movimento 5 Stelle, con cui si impegnava il Governo a verificare i rapporti finanziari di aziende italiane con San Marino, per scongiurare, in particolare, il pericolo che, in contrasto con la normativa in materia di collaborazione finanziaria, siano poste in essere triangolazioni verso i Paesi indicati nella cosiddetta «black list» dei paradisi fiscali.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire gli elementi di informazione richiesti dal deputato Pesco.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

TESTO AGGIORNATO AL 24 GIUGNO 2014

SEDE REFERENTE

  Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 10.45.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 maggio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda innanzitutto come, con riferimento alla proposta di legge C. 2247 Causi, adottata come testo base, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, siano stati fissati ampi termini, poi Pag. 57ulteriormente prorogati, sia per la presentazione degli emendamenti sia per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento del Relatore 1.1 integralmente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge.
  Avverte quindi che sono stati presentati circa 130 subemendamenti al predetto emendamento 1.1 del Relatore (vedi allegato).
  A tale proposito segnala come non siano stati inseriti nel fascicolo delle proposte emendative, in quanto irricevibili, un subemendamento soppressivo dell'articolo 1 della proposta di legge, che pertanto non può essere considerato come emendamento, ma come nuovo emendamento, ed un subemendamento soppressivo dell'emendamento 1.1 del Relatore, in quanto l'effetto di respingere il predetto emendamento può essere realizzato solo votando in senso contrario all'emendamento stesso.
  Segnala inoltre come alcuni subemendamenti, inclusi nel fascicolo, non siano ammissibili come subemendamenti in questa fase. Ricorda, infatti, che i subemendamenti devono presentare una connessione testuale diretta con la proposta emendativa cui essi si riferiscono: in caso contrario, essi devono essere considerati come nuovi emendamenti presentati oltre la scadenza del termine per la presentazione degli stessi.
  In base a tali considerazioni devono pertanto essere considerati inammissibili i seguenti subemendamenti:
   Colletti 0.1.1.102, il quale apporta una serie articolata di modifiche al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 ed al decreto legislativo n. 39 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, per quanto riguarda i reati di falso in prospetto, falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, impedito controllo della società di revisione;
   Colletti 0.1.1.104, il quale modifica una serie di articoli del codice civile (2621: false comunicazioni sociali; 2622: false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori; 2625: impedito controllo da parte dei soci o di altri organi sociali; 2626: indebita restituzione dei conferimenti ai soci; 2627: illegale ripartizione degli utili o delle riserve; 2628: illecito acquisto di azioni o quote sociali o della società controllante da parte di amministratori; 2629: riduzioni di capitale, fusioni o scissioni in danno dei creditori; 2629-bis: omessa comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori; 2630: omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese; 2632: formazione o aumento fittizio del capitale sociale; 2633: indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; 2634: compimento o concorso alla deliberazione di atti di disposizione di beni sociali che cagiona un danno alla società; 2635: compimento da parte degli amministratori ed esponenti societari di atti o omissioni in violazione di propri obblighi a seguito di dazione o promessa di utilità, rubricato come corruzione tra privati; 2636: illecita influenza sull'assemblea sociale; 2637: aggiotaggio), al fine di inasprire le sanzioni penali o amministrative ivi previste;
   Colletti 0.1.1.105, il quale sostituisce gli articoli 2621 (false comunicazioni sociali) e 2622 (false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.106, il quale sostituisce gli articoli 2625 (impedito controllo da parte dei soci o di altri organi sociali) e 2626 (indebita restituzione dei conferimenti ai soci) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.107, il quale sostituisce l'articolo 2627 (illegale ripartizione degli utili o delle riserve) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.108, il quale sostituisce l'articolo 2628 (illecito acquisto di azioni o quote sociali o della società controllante da parte di amministratori) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.109, il quale sostituisce l'articolo 2629 (riduzioni di capitale, fusioni Pag. 58o scissioni in danno dei creditori) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.110, il quale sostituisce gli articoli 2629-bis (omessa comunicazione del conflitto di interessi in capo agli amministratori) e 2630 (omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.111, il quale sostituisce l'articolo 2632 (formazione o aumento fittizio del capitale sociale) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.112, il quale sostituisce l'articolo 2633 (indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.113, il quale sostituisce l'articolo 2634 (compimento o concorso alla deliberazione di atti di disposizione di beni sociali che cagiona un danno alla società) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.114, il quale sostituisce l'articolo 2635 (compimento da parte degli amministratori ed esponenti societari di atti o omissioni in violazione di propri obblighi a seguito di dazione o promessa di utilità, rubricato come corruzione tra privati) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.115, il quale sostituisce l'articolo 2636 (illecita influenza sull'assemblea sociale) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.116, il quale sostituisce l'articolo 2637 (aggiotaggio), inserisce l'articolo 2637-bis (divulgazione di notizie sociali riservate) e sostituisce l'articolo 2640 (circostanze attenuanti applicabili alle disposizioni penali in materia di società e consorzi di cui al titolo XI del libro V del codice civile) del codice civile;
   Colletti 0.1.1.120, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del regio decreto n. 267 del 1942, recante la legge fallimentare: l'articolo 218 (ricorso abusivo al credito), l'articolo 219 (circostanze aggravanti e attenuante per i fatti previsti dagli articoli 216, 217 e 218 della citata legge fallimentare in materia di bancarotta fraudolenta, bancarotta semplice e ricorso abusivo al credito), l'articolo 220 (denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito), l'articolo 228 (interesse privato del curatore negli atti del fallimento) e l'articolo 229 (accettazione di retribuzione non dovuta da parte del curatore fallimentare);
   Colletti 0.1.1.121, il quale sostituisce l'articolo 216 (bancarotta fraudolenta) del regio decreto n. 267 del 1942, recante la legge fallimentare;
   Businarolo 0.1.1.122, il quale introduce una norma in materia di responsabilità di fronte alla Corte dei conti degli amministratori delle società, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società pubbliche e delle società da queste controllate o a queste collegate.

  Precisa, comunque, che l'inammissibilità dei predetti subemendamenti non è pronunciata per un profilo di estraneità di materia, ma per il fatto che i citati subemendamenti non sono formulati in termini congruenti con la loro natura di subemendamenti e costituiscono pertanto, di fatto, nuovi emendamenti.
  La Presidenza ritiene invece che, applicando in modo non restrittivo le regole in materia, siano ammissibili i seguenti subemendamenti, i quali, sebbene non incidano direttamente sul testo dell'emendamento 1.1, presentano comunque una connessione sostanziale con alcuni aspetti del testo, in quanto intervengono sul decreto legislativo n. 74 del 2000 e sull'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, richiamati dal predetto emendamento 1.1:
   Colletti 0.1.1.117, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: l'articolo 2 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'articolo 3 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), l'articolo 4 (dichiarazione infedele) e l'articolo 5 (omessa dichiarazione);Pag. 59
   Colletti 0.1.1.118, il quale sostituisce o modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 74 del 2000, recante la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: l'articolo 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), l'articolo 10 (occultamento o distruzione di documenti contabili), l'articolo 12 (recante disposizioni in materia di pene accessorie alla condanna per alcuni dei delitti previsti dal predetto decreto legislativo n. 74);
   Colletti 0.1.1.119, il quale modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000 (recante disposizioni in materia di circostanza attenuante per i delitti previsti dal predetto decreto legislativo n. 74);
   Schullian 0.1.1.128, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di escludere dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria gli investimenti e le attività estere di importo inferiore a 10.000 euro;
   Schullian 0.1.1.129, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di escludere dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e le attività patrimoniali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero;
   Schullian 0.1.1.130, il quale inserisce nella proposta di legge un nuovo articolo al fine di modificare l'articolo 4 del decreto – legge n. 167 del 1990, nel senso di innalzare da 10.000 a 20.000 euro il limite di valore fino al quale per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero sono esclusi dall'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria.

  Avverte inoltre che il deputato Pisano ha ritirato il proprio subemendamento 0.1.1.7, che il deputato Schullian ha ritirato il proprio articolo aggiuntivo 1.08 e che i subemendamenti Pisano 0.1.1.9, 0.1.1.12, 0.1.1.17 e 0.1.1.74, sono stati sottoscritti dai deputati Barbanti, Cancelleri e Ruocco.

  Daniele PESCO (M5S) chiede se, in considerazione del fatto che l'emendamento del Relatore 1.1 è completamente sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge, possa essere rivisto il giudizio di inammissibilità sui subemendamenti presentati dal suo gruppo che sono stati dichiarati inammissibili.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che il tema posto dal deputato Pesco possa essere ridimensionato, sottolineando come l'eventuale approvazione dell'emendamento 1.1 del relatore non dovrebbe comunque precludere tutte le proposte emendative, in quanto sarebbero mantenuti i numerosi articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 1 del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce il giudizio di inammissibilità sui subemendamenti di cui il deputato Pesco ha chiesto il riesame, in quanto gli stessi non presentano una connessione testuale, nemmeno indiretta, con l'emendamento 1.1. Avverte, peraltro, che eventuali ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità dei subemendamenti testé pronunciati potranno essere presentati entro le ore 10 di martedì 24 giugno prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.50 alle 11.05.

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