CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2014
256.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.40.

DL 73/14: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, già approvato dal Senato, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario del decreto-legge e che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio una documentazione di risposta alle osservazioni formulate durante il dibattito, nonché una relazione tecnica riferita all'articolo aggiuntivo 3.0.800 del Governo successivamente approvato e confluito nel testo (attuale articolo 3-bis). Non risulta invece pervenuta la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche approvate dal Senato.
  Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e dalla Pag. 31documentazione richiamata, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 1, recante proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, osserva come la relazione tecnica ribadisca che agli oneri derivanti dalle norme in esame si provveda mediante utilizzo delle risorse già previste dall'ordinanza n. 3858 del 2010 e che le disposizioni non comportino oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e la finanza pubblica, in quanto continuano a gravare sulle disponibilità dell'ordinanza di nomina del Commissario ad acta.
  Ricorda quindi che nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che, alla data del 26 maggio 2014, le risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 3919 ammontano a euro 11.004.052,69. Tale somma è considerata congrua per il completamento della Galleria Pavoncelli.
  In merito agli oneri per il funzionamento della struttura e del Commissario, il Governo ha precisato che essi trovano copertura nell'ambito del finanziamento degli interventi, mentre al Commissario è riconosciuto un compenso pari allo 0,25 per cento dell'importo delle opere da appaltare.
  Circa il profilo di spendibilità per cassa delle risorse, il Governo ha fatto presente che – tenuto conto della precedente scadenza (31 marzo 2014) e dello stato di avanzamento dei lavori – la gestione commissariale non avrebbe potuto giungere al completamento delle opere. Ciò considerato, in fase di predisposizione del DEF, presentato nello scorso aprile, sono stati già scontati gli effetti della proroga. Al riguardo prende atto che, secondo quanto dichiarato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, le risorse disponibili per l'attività della gestione commissariale risultano congrue per il completamento della Galleria Pavoncelli, inclusi gli oneri per il personale della struttura di supporto. Riguardo al nuovo termine previsto dal testo iniziale del decreto-legge per l'operatività della gestione commissariale, ricorda che il Governo ha precisato che, in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori, gli effetti della proroga (con i relativi andamenti di spesa) erano già stati scontati nel DEF di aprile 2014. Poiché il Senato ha ulteriormente prorogato il predetto termine di un anno (dal 2015 al 2016), andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alle previsioni di cassa scontate in base alla normativa vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia come la norma preveda che agli oneri derivanti dall'attuazione della proroga dell'attività del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 2010. L'articolo 6 della suddetta ordinanza prevede uno stanziamento complessivo pari a 95 milioni di euro. Dai chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio del Senato del 10 giugno 2014, emerge che le risorse ancora disponibili sulla suddetta contabilità ammontano a circa 11 milioni di euro e risultano congrue per il completamento degli interventi previsti dalla disposizione in esame. Alla luce delle modifiche apportate durante l'esame presso il Senato, che hanno posticipato al 2016 la conclusione delle attività del suddetto Commissario, ritiene opportuno che il Governo confermi che le somme ancora disponibili sulla relativa contabilità speciale risultino comunque congrue.
  Con riferimento all'articolo 2, concernente la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, segnala che la relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che per la copertura delle spese di funzionamento della struttura temporanea (non più prevista nella nuova formulazione approvata dal Senato) si provvede utilizzando le risorse già iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728. Pertanto non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Pag. 32
  Al riguardo osserva che la relazione tecnica e la documentazione integrativa trasmessa dal Governo fanno riferimento ad una formulazione del testo che è stata poi modificata dal Senato, nel corso dell'esame in prima lettura. In particolare, le variazioni intervenute riguardano sia l'ambito degli interventi oggetto di proroga sia l'entità e la durata degli oneri di funzionamento delle strutture di supporto.
  In sintesi, stando al tenore letterale delle disposizioni, evidenzia le seguenti differenze fra le due formulazioni del testo: il testo iniziale prevedeva l'istituzione di una struttura temporanea con nuove modalità di reclutamento (dirigente in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e altro personale pubblico in posizione di comando), mentre il testo approvato dal Senato prevede la proroga di una struttura commissariale già operante, il cui vertice non deve necessariamente essere scelto fra i dirigenti in servizio; il testo iniziale indicava, come unico intervento da realizzare, il completamento delle opere per la viabilità su uno specifico asse stradale, invece il testo approvato dal Senato non sembrerebbe circoscrivere ad un unico intervento le residue competenze del Commissario; gli oneri per il funzionamento della struttura commissariale, in entrambe le formulazioni posti a carico delle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728, ammontano nel caso del testo iniziale a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nel caso del testo approvato dal Senato a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
  Andrebbero pertanto, a suo avviso, acquisiti elementi volti a chiarire l'equivalenza degli effetti finanziari fra l'istituzione di una nuova struttura temporanea, prevista dal testo iniziale, e la proroga della struttura commissariale, prevista dal testo in esame: ciò con particolare riferimento agli oneri per interventi – che nel testo iniziale appaiono finalizzati al solo completamento delle opere su uno specifico asse stradale – e agli oneri di funzionamento, che nel testo iniziale sono ripartiti fra due annualità, mentre nel testo modificato sono suddivisi fra tre esercizi.
  Riguardo, infine, al nuovo termine previsto per l'operatività della gestione commissariale (2014-2016), ribadisce la richiesta di chiarimenti già formulata con riferimento al precedente articolo 1. Infatti, poiché il Senato ha differito dal 2015 al 2016 il termine in precedenza individuato dal Governo sulla base dello stato di avanzamento dei lavori sulla tratta stradale indicata nel testo iniziale dell'articolo 2, andrebbero, a suo parere, acquisiti elementi volti a confermare la coerenza del nuovo termine rispetto alla dinamica della spesa per cassa già scontata in base alla normativa vigente.
  Circa l'articolo 3, riguardante gli impianti di collettamento e depurazione nella regione Campania, segnala che la relazione tecnica, riferita al testo iniziale – recante il termine di proroga del 31 luglio 2014 e non del 30 novembre 2014, come successivamente modificato – afferma che le norme non comportano oneri per il bilancio dello Stato e che alla loro attuazione, come stabilito dal comma 2, si provvederà con le risorse già previste dall'ordinanza n. 4022 del 2012.
  La relazione tecnica precisa, in proposito, che il meccanismo di finanziamento degli interventi e della struttura commissariale indicato dall'ordinanza prevede il versamento dei canoni dovuti ai comuni o ai gestori del Servizio idrico per i servizi di depurazione e di collettamento, nonché l'utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale della Campania (capitoli 1657, 1662 e 1663) nel caso in cui i predetti canoni non risultino sufficienti a coprire integralmente le spese.
  Al riguardo, a suo avviso, andrebbe chiarito se le risorse disponibili a normativa vigente (presenti sulle contabilità speciali indicate dal Governo) risultino sufficienti a completare gli interventi programmati e a dare copertura agli oneri derivanti dalla struttura commissariale. In relazione a ciò, ritiene che andrebbe anche chiarito se, per effetto della proroga dell'OPCM 4022/2012, continui ad Pag. 33applicarsi il meccanismo di finanziamento degli oneri per la gestione degli impianti previsto dalla medesima ordinanza: versamento dei canoni da parte dei soggetti obbligati ed eventuale integrazione delle risorse a carico della regione Campania. In ordine a quest'ultimo aspetto, andrebbe, a suo parere, valutato se gli eventuali residui versamenti a carico della regione Campania siano compatibili con il rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno senza pregiudizio per le attività inerenti la gestione ordinaria della regione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, in base al comma 2, all'attuazione delle norme in esame si provvederà con le risorse già previste nell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 2012. L'articolo 1, comma 8, della suddetta ordinanza prevedeva uno stanziamento pari a 65 milioni di euro. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora iscritte sulla suddetta contabilità speciale.
  Circa l'articolo 3-bis, concernente la gestione commissariale della Costa Concordia, evidenzia come la relazione tecnica, riferita all'articolo aggiuntivo approvato dal Senato, afferma che la norma è volta a consentire nel più breve tempo possibile il completamento delle operazioni di rimozione e di smantellamento della nave Costa Concordia in relazione al contesto emergenziale inerente al naufragio della citata nave nel territorio del comune dell'isola del Giglio.
  Per quanto concerne i profili finanziari, evidenzia che la relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come espressamente indicato dal testo, le spese necessarie graveranno sulle risorse individuate nelle ordinanze di protezione civile riguardanti la nave Costa Concordia. La relazione tecnica sottolinea, inoltre, che tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto, ivi comprese le attività di ricerca e soccorso o di assistenza ai naufraghi, sono stati finora sostenuti dalla società armatrice Costa Crociere SpA.
  Al riguardo, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'attribuzione alla Costa Crociere SpA di tutti gli oneri connessi agli interventi per la rimozione del relitto, ritiene comunque opportuno acquisire elementi in ordine agli eventuali oneri, per esempio, di carattere amministrativo, che, almeno al momento, non possono essere attribuiti direttamente alla società armatrice e quindi restano a carico dalla gestione commissariale. In tal senso, ritiene che andrebbe quindi chiarito quale sia l'ammontare delle disponibilità finanziarie esistenti per far fronte alla proroga in esame (dal 31 luglio al 31 dicembre 2014) e se tali risorse risultino congrue rispetto agli interventi ancora da effettuare da parte della gestione commissariale.
  In merito ai profili di copertura finanziaria osserva che, in base al testo in esame, agli oneri derivanti dalla proroga, al 31 dicembre 2014, del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, si dovrà provvedere con le risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012. Al riguardo, ritiene infine opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse ancora disponibili relative alle suddette ordinanze.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata (vedi allegato 1) e una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concernente la Galleria Pavoncelli (vedi allegato 2).

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2447 Governo, approvato dal Senato, di conversione Pag. 34del decreto-legge n. 73 del 2014, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:
    le risorse iscritte nella contabilità speciale del Commissario delegato nominato per fronteggiare la situazione di emergenza in relazione alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli di cui all'articolo 1 risultano congrue anche alla luce del nuovo termine fissato, al 31 dicembre 2016, per la scadenza dell'attività del suddetto Commissario;
    le risorse iscritte nelle contabilità speciali n. 3250 e n. 1728 utilizzate per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981 ai sensi dell'articolo 2, risultano congrue anche alla luce delle modifiche apportate durante l'esame in prima lettura presso il Senato della Repubblica;
    all'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, in materia di impianti di collettamento e depurazione nella Regione Campania, può provvedersi nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente a valere sull'ordinanza n. 4022 del 2012;
    agli oneri derivanti dalla proroga al 31 dicembre 2014 del termine relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio di cui all'articolo 3-bis, potrà provvedersi a valere sulle risorse già previste dalle ordinanze n. 3998 e n. 4023 del 2012;
  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  sul testo del provvedimento in oggetto».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Federico D'INCÀ (M5S) ricorda che le disposizioni di proroga della gestione commissariale per il superamento dello stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della Galleria Pavoncelli e di quella per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, già esaminate in occasione della conversione del decreto-legge n. 150 del 2013, cosiddetto «Milleproroghe», erano state soppresse mediante l'approvazione di proposte emendative presentate da parlamentari del MoVimento 5 Stelle. Osserva pertanto come il Governo, disponendo una proroga di tali gestioni con il provvedimento in esame, dimostri di non tenere nella dovuta considerazione le decisioni precedentemente assunte dal Parlamento.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, evidenzia come, in questa sede, la Commissione non sia chiamata ad entrare nel merito di disposizioni approvate, in piena autonomia, dall'altro ramo del Parlamento, che ha ritenuto di modificare norme approvate in precedenza.

  Maino MARCHI (PD), rilevando che gli aspetti di merito del provvedimento sono di competenza della VIII Commissione, che svolge l'esame in sede referente, evidenzia che la Commissione è tenuta a valutare i soli effetti finanziari del provvedimento stesso.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, fa presente che la discussione sui profili di merito del provvedimento potrà comunque essere svolta anche in Assemblea.

  Rocco PALESE (FI-PdL), ricordando che la Galleria Pavoncelli è indispensabile per il funzionamento del sistema idrico della regione Puglia, osserva che sarebbe opportuno svolgere un'audizione del Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza connesso alla vulnerabilità sismica della predetta Galleria, per Pag. 35comprendere esattamente lo stato di avanzamento dei lavori e i relativi tempi di ultimazione.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ribadisce che la Commissione non è competente sul merito del provvedimento in esame, ma solo sugli aspetti di carattere finanziario.

  Giuseppe DE MITA (PI) si dichiara contrario in linea di principio al ricorso a gestioni di tipo commissariale, in quanto i poteri straordinari affidati ai commissari rendono difficoltoso il ritorno alla gestione ordinaria. Con riferimento alla gestione commissariale per la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, evidenzia tuttavia come la proroga della suddetta gestione si giustifichi in ragione della necessità di utilizzare stanziamenti residui, appostati su contabilità speciali, che non potrebbero altrimenti essere impiegati dagli enti territoriali competenti.
  Quanto alla proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, osserva come la stessa si collochi nell'ambito di una complessa questione che riguarda anche problematiche di carattere ambientale. Evidenzia infatti come la predetta gestione commissariale renda più opache le modalità di erogazione delle acque dalla regione Campania alla regione Puglia, non ponendo, di fatto, gli enti locali nelle condizioni di esercitare alcuna forma di efficace controllo.

  Maino MARCHI (PD) ribadisce che le questioni cui si è fatto riferimento nel corso della discussione testé svoltasi sono attinenti ai profili di merito del provvedimento, di stretta competenza della VIII Commissione, che si occupa sia di tutela dell'ambiente e del territorio sia di opere pubbliche.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 11.05.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.
Atto n. 97.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2014.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3) e un appunto dell'Ufficio legislativo – finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (vedi allegato 4) relativi ai profili finanziari del provvedimento.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma Pag. 362, del Regolamento, lo schema di Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti (atto n. 97);
   preso atto della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, da cui si evince che:
    il regolamento in esame disciplina esclusivamente le fattispecie agevolative realizzatesi a partire dall'anno 2013;
    all'articolo 2 mancano disposizioni volte ad escludere espressamente l'attribuzione del credito d'imposta per le attività di formazione nel caso in cui il datore di lavoro non provveda all'assunzione dei detenuti o internati, a conclusione del periodo di formazione, per un lasso di tempo minimo corrispondente al triplo della durata della formazione;
    per quanto riguarda i costi sostenuti nell'anno 2014, si rileva una discrasia tra il comma 2 dell'articolo 6, che prevede che le istanze per accedere al credito d'imposta sono presentate entro la fine del secondo mese successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, e il successivo comma 8, che prevede invece che, per l'anno 2014, per l'attribuzione del beneficio continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso;
    al comma 2 dell'articolo 6 appare necessario chiarire che i soggetti che intendono fruire del credito d'imposta per l'anno successivo possono presentare le istanze «preventive» sia in riferimento ai rapporti di lavoro già instaurati sia in riferimento ai nuovi rapporti di lavoro che essi prevedono di instaurare nel corso del medesimo anno;
    al comma 4 dell'articolo 6 appare necessario esplicitare che il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione a partire dalla data di autorizzazione, ma non prima della sua «maturazione», cioè dell'effettivo sostenimento dei costi relativi alle assunzioni agevolabili;
    il riferimento all'anno 2013 contenuto nell'ultimo periodo del comma 8 dell'articolo 6, concernente il monitoraggio dei crediti maturati e non utilizzati, deve essere sostituito con quello all'anno 2014, in coerenza con il primo periodo del medesimo comma, che fa riferimento al 2014 come anno di applicazione delle disposizioni regolamentari;
    la rubrica dell'articolo 6 dovrebbe recare come decorrenza dell'utilizzazione del credito d'imposta l'anno 2014, anziché l'anno 2015;
    nell'anno 2013, 420 imprese hanno usufruito dei crediti di imposta concessi ai sensi della legge n. 193 del 2000 in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti, di cui al presente schema di regolamento, per un importo complessivo pari a 4.776.448 euro e, nel periodo gennaio-maggio 2014, hanno usufruito del medesimo beneficio 261 imprese, per un importo complessivo pari a 1.657.398,5 euro;
    le amministrazioni interessate dall'attuazione delle procedure previste dallo schema di regolamento in esame potranno far fronte alle stesse nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già disponibili;
    l'INPS procederà al monitoraggio delle agevolazioni di cui agli articoli 7 e 8 utilizzando le procedure già sviluppate e adottate per altre misure agevolative, comunque in modo da garantire il rispetto dei limiti finanziari predefiniti;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 2 sia precisato più puntualmente che la fruizione del credito d'imposta per le attività di formazione spetta solo subordinatamente all'assunzione dei Pag. 37detenuti o internati, a conclusione del periodo di formazione, per un lasso di tempo minimo corrispondente al triplo della durata della formazione;
   all'articolo 5 sia precisato che sia per i crediti d'imposta maturati precedentemente al 2013 – e non ancora utilizzati in compensazione – sia per quelli maturati nell'anno 2013, continuano ad applicarsi le disposizioni regolamentari previgenti, a prescindere dall'anno di utilizzazione in compensazione dei relativi importi;
   all'articolo 6 sia precisato se per l'anno 2014 occorre presentare l'istanza in base alla nuova procedura di accesso al credito, oppure se, come per l'anno 2013, si applica la procedura previgente;
   all'articolo 6, comma 2, aggiungere, dopo le parole: per cui si chiede la fruizione del beneficio, un'istanza, le seguenti:
relativa sia alle assunzioni già effettuate che a quelle che si prevede di effettuare;
   all'articolo 6, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: Le agevolazioni sono fruite, con le modalità di cui al comma 1, a seguito dell'avvenuta comunicazione di cui al precedente comma 3, nei limiti dell'importo del credito d'imposta complessivamente concesso e dell'importo maturato mensilmente sulla base dell'effettivo sostenimento dei costi relativi al personale che rientra tra le categorie agevolabili;
   all'articolo 6, comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: 2013 con la seguente: 2014;
   sia sostituita la rubrica dell'articolo 6 con la seguente: Utilizzazione del credito d'imposta a decorrere dall'anno 2014».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di rilievi formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Atto n. 98.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale in oggetto, emanato in attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro dell'amministrazione della giustizia, al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse ai servizi espletati. Fa presente che il provvedimento precisa i limiti e le condizioni nell'ambito dei quali la normativa generale in materia di sicurezza deve trovare attuazione. Osserva che lo schema di decreto fa riferimento, in particolare, alle esigenze connesse: alla vigilanza e ai sistemi di controllo negli edifici penitenziari e negli uffici giudiziari; all'esercizio della funzione giurisdizionale; all'incolumità del personale nell'esercizio delle sue funzioni; all'impiego di equipaggiamenti speciali e di armi; alla riservatezza delle informazioni connesse alla tutela della sicurezza pubblica.
  Evidenzia come, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, il servizio di prevenzione e la sorveglianza sanitaria previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 siano espletati, rispettivamente, da personale della stessa amministrazione e dal medico competente, che devono essere in possesso di specifici requisiti professionali, quali titoli di studio, frequenza di appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Fa presente inoltre che gli accertamenti sanitari non effettuabili dall'amministrazione devono essere eseguiti da enti esterni, con oneri a carico del datore di lavoro. Pag. 38
  Ricorda, quindi, che l'articolo 8 dello schema di decreto reca una clausola di neutralità finanziaria e che il testo in esame non è corredato di relazione tecnica. Al riguardo, fa presente di non avere osservazioni da formulare, tenuto conto dell'obbligo di provvedere ai prescritti adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a normativa vigente e considerato, altresì, il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame.
  Alla luce di tali osservazioni, propone quindi di esprimere una valutazione favorevole sulle conseguenze di carattere finanziario del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di rilievi formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di rilievi del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.20 alle 11.25.

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