CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del Presidente.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, comunica che, secondo quanto già preannunciato nella seduta dell'11 giugno scorso, il collega Salvatore Cicu ha presentato il Rapporto sull'attività svolta dal Comitato nel periodo relativo al suo turno di presidenza, nel quale, secondo prassi consolidata, traccia un bilancio dei principali aspetti in cui si è articolata l'attività consultiva dell'organo nel periodo di riferimento. Il Rapporto verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato). Al riguardo precisa che il documento contiene rinvii ad ulteriori schede, concernenti la classificazione dei rilievi espressi in merito ai singoli provvedimenti esaminati, che verranno rese disponibili, unitamente al Rapporto, nell'apposita sezione del sito internet della Camera dei deputati dedicata al Comitato. Formula dunque i migliori auguri al collega Cicu per la sua elezione al Parlamento europeo.

  Salvatore CICU, dopo aver ringraziato sentitamente i colleghi componenti del Comitato per l'impegno, la continuità e la qualità che hanno caratterizzato il loro lavoro e gli uffici per l'opera di supporto e di impulso, illustra i principali temi trattati nel Rapporto.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, avverte che, non essendovi obiezioni, si procederà ad un'inversione dell'ordine del giorno, su richiesta del collega Turco avanzata in ragione di concomitanti impegni istituzionali, nel senso di procedere prima all'esame del decreto-legge n. 88 del 2014 (A.C. 2442) per poi passare all'esame del decreto-legge n. 73 (A.C. 2447).

Pag. 4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88, recante disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. C. 2442 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tancredi TURCO, relatore, fa presente che il decreto-legge all'esame riproduce integralmente un emendamento che è stato introdotto, al Senato, al decreto-legge n. 66 del 2014, che è oggi stesso in via di conversione in questo ramo del Parlamento. Ciò configura dunque un caso di intreccio, singolare, ma non privo di precedenti, tra due provvedimenti d'urgenza che recano una disposizione pressoché identica, fenomeno che è stato già oggetto di valutazioni critiche del Comitato per la legislazione in casi analoghi. Di conseguenza il provvedimento – che per i restanti aspetti di competenza del Comitato non presenta particolari criticità, fatta eccezione per l'affastellarsi di normative in materia di tassazione immobiliare, aspetto su cui anticipa che proporrà di formulare una raccomandazione ad hoc – va segnalato soprattutto perché la duplicazione di disposizioni in più provvedimenti legislativi d'urgenza si presta a configurare un uso anomalo dello strumento del decreto-legge.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2442 e rilevato che:
    il decreto-legge è composto di due articoli: uno, di carattere sostanziale, riguarda il versamento della TASI per il 2014, la predisposizione di modelli precompilati dal 2015 e l'erogazione di anticipazioni ad alcuni comuni, l'altro reca la clausola di entrata in vigore;
    esso reca un contenuto omogeneo, volto a disciplinare alcuni elementi della TASI per l'anno 2014 (scadenze per il versamento da parte dei contribuenti, in funzione delle pertinenti deliberazioni comunali, e anticipazioni ai comuni per i quali si applica il differimento dell'imposta) nonché la predisposizione, a regime, di modelli precompilati da parte dei comuni per semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
    nel fissare per l'anno 2014 delle scadenze unificate ed agevolmente conoscibili, valevoli per la generalità del territorio nazionale, il provvedimento interviene comunque ulteriormente – sia pure con disposizioni per lo più applicabili per il solo anno 2014 e riferibili alla sola TASI – sulla materia della tassazione immobiliare, oggetto di stratificazione normativa per effetto di numerose e ripetute modificazioni: infatti, dopo il complessivo riordino di tale tassazione disposto dalla recente legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014, articolo 1, commi 639 e seguenti), ulteriori modifiche (anche non testuali o comunque collocate in disposizioni che fanno sistema con quelle esaminate) ed abrogazioni sono state introdotte, in particolare, dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, nonché, in via del tutto transitoria, dal decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151 (non convertito in legge) e, in aggiunta, diversi presupposti rilevanti ai fini di tali tributi sono disciplinati mediante rinvio ad altre fonti normative. Per quanto riguarda, in particolare, la disposizione specificamente novellata, il provvedimento incide sul comma 688 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2014, di recente approvazione e già modificato sia dal decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014, sia dalla relativa legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, nonché, da ultimo, dall'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, circostanza che, Pag. 5come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
    il provvedimento in esame, più in dettaglio, riproduce integralmente (con lievi differenze testuali che non appaiono avere rilievo normativo) i contenuti del comma 12-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 – in via di conversione definitiva da parte della Camera – introdotto durante l'esame al Senato: da tale circostanza consegue una sovrapposizione di fonti normative non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti legge e che, inoltre, soprattutto nell'ipotesi di eventuali vicende modificative nel corso dell’iter parlamentare della conversione in legge, sarebbe suscettibile di generare incertezza sull'individuazione della disciplina concretamente applicabile, nonché di integrare un uso anomalo dello strumento del decreto-legge;
    nel titolo, nel preambolo e nella rubrica dell'articolo 1 (i quali fanno riferimento al “ versamento della prima rata [TASI] per l'anno 2014 ”) il provvedimento non reca alcun richiamo all'obbligo, per i Comuni, di rendere disponibili i modelli di pagamento precompilati a decorrere dal 2015, rendendo dunque opportuno valutarne un'integrazione onde favorire la conoscibilità del contenuto;
    il disegno di legge di conversione presentato dal Governo è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare il titolo del provvedimento e dell'articolo 1 con un riferimento all'obbligo, per i Comuni, di rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati a decorrere dal 2015.

  Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   abbia cura il legislatore di evitare sovrapposizioni normative ed intrecci tra disposizioni sostanzialmente identiche presenti in più provvedimenti d'urgenza, conseguenti anche a modifiche apportate nel corso dei relativi procedimenti di conversione, in quanto tale fenomeno è suscettibile sia di ingenerare incertezze interpretative ed applicative (soprattutto nell'ipotesi di modificazioni introdotte in fase di conversione) sia di determinare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge nonché un uso anomalo dello strumento del decreto-legge;
   per quanto detto in premessa, al fine di superare la stratificazione derivante da una sequenza di interventi normativi susseguitisi anche a scadenze molto ravvicinate, si valuti l'opportunità di coordinare e consolidare in un testo unico o comunque in un idoneo contesto normativo la complessiva disciplina della tassazione immobiliare, curandone in particolare una più stretta rispondenza ai princìpi di cui allo “ Statuto del contribuente ”, avendo particolare riguardo ai requisiti di stabilità, certezza e semplificazione della normativa vigente.».

Pag. 6

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
C. 2447 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, illustra il provvedimento in titolo, trasmesso dal Senato, finalizzato a prorogare gestioni commissariali e stati di emergenza.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2447, trasmesso dal Senato, e rilevato che:
    il decreto è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nelle riunioni del 31 marzo e del 30 aprile 2014, ed emanato e pubblicato il 12 maggio;
    esso reca un contenuto omogeneo, volto a prorogare i termini per il completamento di attività ed opere pubbliche affidate a Commissari straordinari, e si compone di cinque articoli (dei quali uno è stato introdotto al Senato): quattro di essi sono finalizzati a prorogare o differire le gestioni commissariali mentre uno reca la clausola di entrata in vigore;
    nel prorogare i termini delle gestioni, il decreto usualmente ricorre alla tecnica della novellazione, mentre in alcuni casi esso incide in modo non testuale su altre normative (per esempio all'articolo 3-bis, comma 1, introdotto al Senato e relativo al naufragio della nave Costa Concordia, si proroga il termine finale contenuto nel decreto-legge n. 150 del 2013 senza novellarlo), anche di rango subordinato (per esempio all'articolo 3, comma 1, relativo agli impianti di collettamento e depurazione della Regione Campania, è differito non testualmente il termine finale già stabilito nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 2012);
    la proroga di gestioni commissariali e di stati di emergenza avviene implicitamente in deroga al divieto di proroga di tali gestioni già disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, in base al quale “ [...] Le gestioni commissariali che operano, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 [...] ”;
    le rubriche degli articoli 2 (“ Proroga del Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ”) e 3-bis (“ Proroga di termine ”) non danno compiutamente conto dei rispettivi contenuti: la proroga del commissario ad acta nominato per la ricostruzione nei comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e la proroga dello stato emergenziale relativo alle operazioni di rimozione del relitto della nave Costa Concordia;
    il disegno di legge non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si riformuli l'articolo 3, comma 1 (che incide su un'OPCM in maniera non testuale), nel Pag. 7senso di autorizzare il Governo ad integrare la disciplina contenuta nella fonte secondaria mediante atto avente la stessa forza;
   si espliciti, in relazione a ciascuna proroga o differimento, il carattere derogatorio rispetto al divieto di proroga o rinnovo posto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59;

  il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   all'articolo 3-bis, comma 1, che incide su una fonte primaria in modo non testuale, la proroga dovrebbe essere riformulata in termini di novella;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, sia valutata dalla Commissione l'opportunità di integrare la rubrica degli articoli 2 e 3-bis al fine di esplicitare più chiaramente l'oggetto della disciplina normativa da essi prevista.».

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.25.

Pag. 8