CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 281

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo TANCREDI.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI (NCD), presidente e relatore, ricorda che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009) che prevedeva, all'articolo 1, la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.
  L'Accordo del 26 novembre 2009 qui in esame si collega, inoltre, alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012. La Convenzione e i Protocolli sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l'Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013).Pag. 282
  Segnala che il Protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012, ha modificato la Convenzione del 2002 aggiornandola nel rispetto del modello OCSE 2005, che è il modello standard internazionale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni. L'articolo IV del Protocollo aggiuntivo, infatti, sostituisce l'articolo 26 della Convenzione del 2002 in materia di scambi di informazioni con una formulazione che mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale.
  La norma, infatti, prevede che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, esplicitando, anzi, che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. Inoltre, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non possa rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
  La ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali è stato un elemento determinante nella decisione, intervenuta con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, di espungere la Repubblica di San Marino dalla «black list» fiscale (ovvero dall'elenco contenuto all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni), come si evince dal comunicato stampa emanato dal MEF in quell'occasione. Nel comunicato si evidenzia, inoltre, la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani. Una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le «comunicazioni black list» obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell'elenco citato.
  L'Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
  L'Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli.
  L'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. San Marino si impegna a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di Pag. 283pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.
  Ai sensi dell'articolo 2 San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante:
   i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, in recepimento del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006 n. 1781/2006;
   i controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e Regolamento (n.1889/2005) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005;
   gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette (direttiva 2003/6/CE);
   i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

  L'articolo 3 stabilisce l'impegno reciproco a:
   garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera;
   assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo;
   assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti;
   assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
   assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione;
   assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità preposte: Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso – e Guardia di Finanza, per l'Italia.

  La norma prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni da essa, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente.
  Infine, purché siano attuate le forma di collaborazione previste dall'Accordo, le Parti potranno adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di Pag. 284determinati obblighi. In caso di sospensione di tali misure Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione.
  Con l'articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.
  L'articolo 5, infine, dispone che a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, firmato a Roma il 4 marzo 1994. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche che comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne ai due ordinamenti necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo e della Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 e Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012, con particolare riguardo al nuovo articolo 26 (scambi di informazioni) ora formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.
  L'Accordo avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per via diplomatica da ciascuna delle Parti, con effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, approvato con modificazioni dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. 1301) si compone di 3 articoli. Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Durante l'esame presso il Senato l'articolo 2 è stato modificato con l'inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio.
  Segnala che la neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge.
  Nella relazione tecnica, che è stata vistata con esito positivo dalla Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alle numerose attività previste dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo si afferma che esse rientrano tra le funzioni istituzionali che le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere già disponendo, pertanto, delle necessarie risorse umane, organizzative e tecniche. Quanto alla Commissione Mista istituita dall'articolo 4 dell'Accordo, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sostanzialmente in ragione del fatto che la nuova Commissione, per la partecipazione alla quale non sono previsti compensi, sostituisce analoghi organismi previsti dalla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 che cesserà di avere efficacia contestualmente all'entrata in vigore dell'Accordo in esame.
  L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato, inoltre, di un’ Analisi tecnico-normativa che evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in esame in base all'articolo 80 della Costituzione. L'ATN, inoltre, considera la Convenzione coerente con le linee prevalenti nella regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo
(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Gea SCHIRÒ (PI), relatore, ricorda che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame – in sede consultiva, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Cultura e Attività produttive – del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
  Il decreto-legge, di cui fornirà una breve illustrazione, è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (artt. 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (artt. 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (artt. 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (artt. 17-18).
  Ricorda che il provvedimento fa seguito al decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito in legge n. 112 del 2013 (c.d. valore cultura), concernente la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul quale incide, in maniera testuale o non testuale, in più punti.
  L'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (c.d. art-bonus). I contribuenti possono usufruire del credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50 per cento per il 2016. Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza, nonché la creazione all'interno del MiBACT di strutture per favorire la raccolta di fondi.
  L'articolo 2 prevede la semplificazione delle procedure di gare e altri interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei. A tal fine, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti e prevede la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione. Ulteriori disposizioni riguardano i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 91/2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata».
  L'articolo 3 contiene disposizioni relative alla tutela e valorizzazione della Reggia di Caserta. Si prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etno-antropologico e per il polo museale della città di Napoli e della Reggia di Caserta.
  Per la tutela del decoro dei siti culturali, l'articolo 4 integra il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004) prevedendo la possibilità, per i competenti uffici territoriali del Ministero e per i Comuni, di derogare alla legislazione regionale e ai criteri stabiliti in sede di Conferenza unificata, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico per le attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, ove le stesse risultino non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge 91/2013, prevedendo: la negoziazione e l'applicazione di nuovi contratti integrativi aziendali; una nuova disciplina per la gestione degli esuberi; la proroga al 31 dicembre 2014 del termine per l'adeguamento Pag. 286degli statuti; la modifica della disciplina per l'individuazione delle fondazioni dotate di forme organizzative speciali; l'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2014 della dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013; la modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale».
  L'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia, che prevedono l'aumento del limite massimo del credito di imposta – riferito alla singola impresa di produzione esecutiva – a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Inoltre, aumenta il limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, estesi anche ai produttori indipendenti di opere audiovisive dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013.
  L'articolo 7 prevede l'approvazione di un Piano strategico annuale, denominato «Grandi Progetti Beni culturali», da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, nel quale si individuano i beni o i siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Per attuare gli interventi del Piano è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa (euro 5 mln per il 2014, euro 30 mln per il 2015, euro 50 per il 2016). Dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali (articolo 60, comma 4, della legge n. 289/2002). Inoltre, dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Infine, prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015.
  L'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. La disciplina attuativa sarà definita con un D.P.C.M., da adottare sentita la Conferenza unificata. La stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione.
  L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, Pag. 287in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede, in primo luogo, l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica. In secondo luogo si prevede la convocazione a parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. Inoltre è prevista la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali ad imprese o altre forme associative composte in prevalenza da giovani, per la promozione di percorsi pedonali o ciclabili. Infine, si rinvia al 31 ottobre 2014 il decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali, per le guide turistiche, occorre una speciale abilitazione, demandando al medesimo decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa.
  L'articolo 12 dispone in materia di termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica e interviene sul procedimento per il rilascio della stessa autorizzazione, prevedendo che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi, ampliando le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali, prevedendo che alcune operazioni sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione), riducendo (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e, infine, prevedendo la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine.
  L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  L'articolo 14, relativo all'organizzazione del MiBACT, dispone che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MiBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Dispone, inoltre, la possibilità di riorganizzare temporaneamente gli uffici operanti nelle aree in cui si sono verificati eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza. Infine, estende la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. In tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico.
  L'articolo 15 ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MiBACT – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. L'ENIT viene trasformato da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e contestualmente viene liquidata Promuovi Italia S.p.A. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.
  L'articolo 17 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento e indica la relativa copertura finanziaria.

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  Paolo TANCREDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 73/2014: Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche.
C. 2447 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paolo TANCREDI, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 23 giugno e che la XIV Commissione è pertanto chiamata ad esprimersi al più tardi entro la prima mattina di domani.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, sottolinea come il provvedimento in esame rechi una serie di proroghe di varie gestioni commissariali e degli effetti delle relative ordinanze e sia stato modificato nel corso dell'esame al Senato.
  Passerà quindi alla illustrazione sintetica del contenuto del disegno di legge di conversione che si compone ora di cinque articoli.
   L'articolo 1, modificato durante l'esame al Senato, proroga dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2016 la durata della gestione commissariale istituita per fronteggiare le condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli». La disposizione modifica l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 43/2013, che prevedeva che la predetta gestione commissariale, disciplinata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3858/2010, operasse fino al 31 marzo 2014, in considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilità sismica della «Galleria Pavoncelli».
  Ricorda che la «Galleria Pavoncelli» costituisce il tratto iniziale del canale principale dell'acquedotto del Sele-Calore che convoglia le risorse idriche dell'Acquedotto pugliese in Puglia, Campania e Basilicata. Il Canale Principale versa in condizioni statiche precarie, sia a causa della sua vetustà e sia perché interessato dai fenomeni sismici del 1980, a seguito dei quali lo stesso, pur già oggetto di interventi di ristrutturazione nel tratto iniziale, continua a manifestare nuovi fenomeni di dissesto.
  Il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 nel corso dell'esame al Senato in quanto il vigente articolo 1 del decreto in esame prevede che la gestione commissariale si concluda il 31 dicembre 2015. Agli oneri derivanti dalla proroga disposta dalla norma in commento si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria della citata ordinanza stimate in 95 milioni di euro.
  Il comma 1-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che la relazione contenuta nel rapporto sulla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», inviato al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, contenga anche informazioni sull'entità dei lavori ancora da eseguire. Il comma 1-bis prevede inoltre l'invio del rapporto anche all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La norma modifica il comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 43/2013 ai sensi del quale il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli». Il Commissario riferisce altresì alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
  L'articolo 2, sostituito nel corso dell'esame al Senato, differisce sino al 31 Pag. 289dicembre 2016 l'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della predetta gestione commissariale rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.
  In particolare, il comma 1 modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 49 del decreto-legge 83/2012, al fine di differire al 31 dicembre 2016 il termine per la cessazione dell'incarico del commissario ad acta, nominato ai sensi dell'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle predette aree, previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (articolo 49, comma 1, del decreto-legge 83/2012); differire al 31 dicembre 2016 l'obbligo in capo al commissario ad acta, previa ricognizione delle pendenze, di provvedere alla consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto interministeriale, emanato di concerto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, e di presentare ai medesimi Ministri la relazione conclusiva dell'attività svolta (articolo 49, comma 2, del decreto-legge 83/2012); prevedere come per il biennio 2012-2013, fino al 2016, la copertura dell'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario ad acta, nel limite di 100.000 euro, gravante sulle disponibilità della contabilità speciale. Sono altresì dettate disposizioni per il monitoraggio delle attività del Commissario.
  Il comma 2 prevede infatti che il Commissario invii al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicità semestrale e al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attività svolte e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la rendicontazione contabile delle spese sostenute; riferisca alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicità almeno semestrale, sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate.
  Il nuovo testo approvato dal Senato modifica sostanzialmente la disposizione inizialmente prevista dal decreto-legge. Il testo originario prevede infatti che la citata gestione commissariale sia sostituita, al fine di consentire il completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda, da un Coordinatore di apposita struttura temporanea istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui viene disciplinata la nomina e gli oneri di funzionamento. Le modifiche apportate al Senato riprendono quasi integralmente il contenuto dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 150 del 2013, che era stato soppresso nel corso dell'esame parlamentare e che prevedeva una proroga fino al 31 dicembre 2014.
  L'articolo 3 (commi 1 e 1-ter) interviene in materia di gestione degli impianti di collettamento e depurazione in Campania con disposizioni di proroga degli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012.
  Il comma 1 – in relazione all'emergenza nella gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e dell'impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania – dispone che fino al 30 novembre 2014 continua a produrre effetti la citata ordinanza, ed i relativi provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi. La proroga, al fine di non determinare soluzioni di continuità nella gestione degli impianti suddetti, opera nelle more del completamento, da parte della regione Campania, delle attività avviate per l'affidamento delle gestioni degli stessi impianti. Segnalo che il termine del 30 novembre è stato inserito nel corso dell'esame al Senato, in luogo del termine del 31 luglio inizialmente contemplato dal decreto-legge.
  Sempre nel corso dell'esame al Senato è stato chiarito che la realizzazione dei Pag. 290citati impianti avvenga nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione europea in materia di gestione delle acque reflue e dei rifiuti (comma 1-ter).
  Il comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, prevede che il Commissario provveda a inviare, al termine del proprio incarico, al Parlamento, all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, una relazione sulle attività svolte e la rendicontazione contabile; riferire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento degli interventi nonché, in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse.
  Il comma 2 individua la copertura finanziaria per fronteggiare gli oneri recati dal comma precedente a carico delle risorse previste per la richiamata ordinanza n. 4022 del 2012, che sono stimate in 65 milioni di euro.
  L'articolo 3-bis, introdotto durante l'esame al Senato, proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale continuano a produrre effetti le ordinanze di protezione civile (nn. 3998 e 4023 del 2012) adottate per la prosecuzione dei compiti finalizzati alla rimozione del relitto della nave Costa Concordia dal territorio dell'isola del Giglio, e l'istituzione dell'Osservatorio di monitoraggio delle operazioni connesse al progetto di rimozione e recupero proposto dalla Costa Crociere S.p.A. Agli oneri conseguenti alla proroga si provvede, nel limite massimo di 5 milioni di euro, con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle citate ordinanze di protezione civile.
  L'articolo 4 reca l'entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Alla luce dei ristretti tempi a disposizione della Commissione e dei contenuti del provvedimento, formula sin dalla seduta odierna una proposta di parere favorevole.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) osserva come la figura del commissario straordinario non abbia mai consentito, nell'esperienza italiana, di risolvere effettivamente i problemi, ma sia solo servita a derogare alla normativa vigente. Si tratta peraltro di una prassi che non è vista di buon occhio in sede europea e che la XIV Commissione dovrebbe stigmatizzare con forza.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) condivide le osservazioni del collega Vignaroli, espressione di uno dei rari momenti di ragionevolezza del suo gruppo. In Italia è stato in effetti costruito un sistema che appare come una ragnatela piena di falle, nel quale le eccezioni sopravanzano di gran lunga la gestione ordinaria. L'unica nota positiva che si può evidenziare è che i commissari straordinari individuati nel provvedimento in esame non sono stati scelti – come è spesso accaduto – tra i responsabili medesimi del dissesto sul quale si intende intervenire !
  Conferma inoltre il fatto che l'uso eccessivo e reiterato dell'istituto del commissariamento straordinario non è apprezzato a livello europeo e riterrebbe pertanto opportuno integrare la proposta di parere che la XIV Commissione si accinge ad approvare con una osservazione, che inviti il Governo al superamento di questa prassi, anche mediante la revisione dei sistemi di norme eccessivamente complesse che affliggono il nostro ordinamento. Il sistema europeo ci chiede prevedibilità e affidabilità, non commissariamenti e deroghe.

  Vega COLONNESE (M5S) intende rispondere al collega Buttiglione ricordando che il M5S non esisteva ancora quando in Campania si gestivano le emergenze con i commissari straordinari e non attribuisce valore alle sue valutazioni ironiche sul M5S.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta di integrazione del parere avanzata dall'onorevole Buttiglione; occorre infatti cogliere l'occasione per sottolineare l'opportunità di non procedere sistematicamente con gestioni eccezionali.

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  Paolo TANCREDI, presidente, si associa alle considerazioni fatte dai colleghi sulla preferibilità della gestione ordinaria a quella commissariale, sulla quale non si può che convenire, benché il provvedimento in esame sia volto a prorogare gestioni commissariali già esistenti. Ritiene in ogni caso opportuno un richiamo alla questione nel parere della XIV Commissione.

  Tea ALBINI (PD) invita i colleghi a soffermarsi sulla distinzione, accennata dall'onorevole Buttiglione, tra commissari straordinari che hanno svolto un lavoro positivo, consentendo di superare situazioni emergenziali, e figure commissariali che invece coincidevano con i soggetti che la situazione emergenziale stessa avevano contribuito a determinare. Non si può dunque, nemmeno in questo caso, procedere con eccessive generalizzazioni.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come non fosse sua intenzione entrare nel merito delle caratteristiche dei singoli commissari straordinari ma richiamare piuttosto le criticità dell'istituto in generale.
  Nel preannunciare il voto contrario del M5S sul provvedimento in esame esprime comunque apprezzamento per la convergenza delle posizioni di tutti i gruppi sul tema in discussione.

  Luca PASTORINO (PD), relatore, condivide gli interventi svolti e formula quindi una proposta di parere che stigmatizza, in premessa, l'eccessivo ricorso all'istituto del commissariamento e la prassi della continua e reiterata proroga degli incarichi (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 205 del 25 marzo 2014, a pagina 122, ultima riga, dopo le parole «Urologia», a capoverso, inserire il seguente periodo: «Hrvatska Pulmologija Urologija», – nella tabella relativa a «Ortopedia» e «Anatomia patologica»: «Hrvatska Ortopedija i traumatologija Patologija».

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