CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.55.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 1589-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Rileva che il provvedimento è corredato di relazione tecnica e che esso è stato modificato dalle Commissioni di merito, II e III, a seguito dell'approvazione di emendamenti nelle sedute del 10 e del 12 giugno 2014.
  Passando all'esame delle norme del disegno di legge di ratifica nonché delle previsioni della Convenzione considerate dalla relazione tecnica, in merito alla verifica delle quantificazioni, segnala quanto segue.
  Con riferimento agli articoli da 4 a 12 del disegno di legge di ratifica e agli articoli 38, 54 e 56 della Convenzione, concernenti la responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori, prende atto delle considerazioni formulate nella relazione tecnica, che peraltro si limita a considerare alcune previsioni della Convenzione aventi natura prevalentemente amministrativa, affermandone la neutralità finanziaria. Evidenzia che non sono, invece, considerate dalla relazione tecnica le disposizioni riportate nel disegno di legge di ratifica, potenzialmente rilevanti ai fini dell'analisi dei profili finanziari del provvedimento, in particolare gli articoli 4, 5 e 11. Osserva tuttavia che gli elementi informativi contenuti nella stessa relazione tecnica, secondo cui il Dipartimento per la giustizia minorile e la Commissione per le adozioni internazionali già svolgono, ognuno nel proprio ambito di competenza, compiti analoghi a quelli indicati nel provvedimento e che le predette strutture vi provvederanno con le risorse attualmente disponibili, consentono di superare, anche con riferimento ai citati articoli 4, 5 e 11, qualsiasi dubbio attinente ai profili di carattere finanziario.
  Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo.
C. 2426 Governo.
(Parere alle Commissioni VII e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo e che il testo è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.Pag. 142
  Con riferimento all'articolo 1, che introduce un credito di imposta per le erogazioni liberali a favore della cultura, osserva che, con riferimento agli effetti di competenza, la quantificazione appare corretta in virtù dei dati e delle ipotesi posti alla base della quantificazione stessa. Per quanto attiene invece agli effetti di cassa, ritiene invece che non appaiono chiari gli elementi e le ipotesi sottostanti la quantificazione riportata nella relazione tecnica né il raccordo con le suddette quantificazioni in termini di competenza. Ai fini della verifica degli oneri complessivi scontati ai fini dei saldi, che si basano sulla stima per cassa, ritiene che andrebbero quindi esplicitati i predetti elementi informativi, con particolare riguardo al profilo di spendibilità del credito d'imposta previsto e che nell'ambito di tali chiarimenti andrebbe precisato, tra l'altro, a cosa sia dovuto il recupero di gettito pari ad un milione di euro nell'anno 2020.
  Con specifico riferimento alla quantificazione degli effetti IRES, rileva che la relazione tecnica considera un ammontare di spese pari a 25 milioni di euro, corrispondenti a circa il 10 per cento di un totale di diverse voci di spese dichiarate dalle persone giuridiche, non meglio identificate dalla relazione tecnica. In proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi informativi volti a giustificare la prudenzialità del criterio di utilizzare la suindicata quota del 10 per cento.
  Infine, con riferimento al comma 6, rileva che andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti ivi previsti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 7, segnala che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa autorizzata, ma che questa può desumersi esclusivamente dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato, che quantifica gli oneri nella misura complessiva di 2,7 milioni di euro per il 2015, 11,9 milioni di euro per il 2016, 18,2 milioni di euro per il 2017, 14,6 milioni di euro per il 2018 e 5,2 milioni di euro per il 2019. In proposito, rileva l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione indicando esplicitamente la suddetta quantificazione degli oneri.
  Relativamente all'articolo 2, commi da 1 a 4, concernenti la realizzazione del Grande Progetto Pompei, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme in esame. In proposito, giudica comunque opportuno acquisire una conferma circa la conformità delle norme alla disciplina comunitaria di settore. Ritiene che andrebbe inoltre confermato che la previsione recata dal comma 2, ossia l'esclusione del nulla osta per il comando del personale presso la struttura di supporto al Direttore generale di progetto, non pregiudichi l'ordinario svolgimento delle attività nelle amministrazioni di provenienza.
  In ordine ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 2, riguardanti le assunzioni di 20 unità per il progetto «Unità Grande Pompei», rileva che l'onere connesso alla costituzione di una segreteria tecnica nell'ambito del Progetto Grande Pompei – 900.000 euro complessivi, di cui 400.000 euro nel 2014 e 500.000 euro nel 2015 – risulta configurato come limite di spesa. Analogamente, il numero di unità di personale reclutabili con incarichi di collaborazione e la durata complessiva di tali incarichi, 12 mesi, appaiono definiti all'interno di un limite normativamente determinato. Ciò premesso, osserva che, mentre per la copertura dell'onere per il 2015 si provvede nell'ambito dell'articolo 17, con corrispondente registrazione dell'onere stesso nel prospetto riepilogativo, per il 2014 si dovrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia. Al fine di escludere effetti onerosi non previsti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a chiarire la compatibilità della nuova finalità di spesa in Pag. 143esame rispetto agli equilibri di bilancio della Soprintendenza come definiti a normativa vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione delle disposizioni, segnala l'opportunità di procedere al coordinamento dei commi 5 e 6 dell'articolo 2, specificando che il limite massimo di spesa pari a 900.000 euro, previsto dal comma 5, è ripartito nella misura di 400.000 euro nell'anno 2014 e di 500.000 euro nell'anno 2015, come previsto dal comma 6.
  Con riguardo all'articolo 3, recante misure urgenti per il complesso della Reggia di Caserta, osserva che la previsione di utilizzo, da parte del Commissario, del «personale in servizio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» è contenuta nella relazione tecnica, ma non nel testo. Ritiene che sul punto andrebbe quindi acquisito l'assenso del Governo.
  Sempre con riferimento al Progetto di riassegnazione degli spazi della Reggia di Caserta, tenuto conto che le attività ad esso connesse risultano poste in capo ad amministrazioni pubbliche, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di svolgere i relativi adempimenti con le risorse disponibili in base alla legislazione vigente.
  Per quanto riguarda la possibilità di avvalersi dei giovani tirocinanti del progetto «Mille giovani per la cultura», ritiene che andrebbe confermato che le risorse a carico del relativo Fondo siano sufficienti a garantire l'esecuzione degli interventi previsti dalla norma in esame, nel limite delle risorse già ad esso assegnate in base alla vigente normativa, inclusa l'integrazione di 1 milione di euro per l'anno 2015 disposta dal successivo articolo 7, senza determinare i presupposti per un incremento della dotazione del Fondo.
  A proposito dell'articolo 4, recante misure urgenti per la tutela del decoro dei siti culturali, rileva preliminarmente la necessità di avviare una attenta riflessione sull'articolazione dei livelli di competenza tra lo Stato e le autonomie territoriali, come definita dal Titolo V della Costituzione, e sulle deroghe sovente introdotte nell'ambito dei provvedimenti all'esame del Parlamento, anche al fine di verificare in che misura le deroghe stesse possano sortire effetti negativi per la finanza pubblica. Ritiene inoltre opportuno acquisire chiarimenti circa l'effettiva portata innovativa delle predette disposizioni, tenuto conto che, da un lato, esse dispongono che gli uffici competenti «avviano» procedimenti di riesame delle concessioni di suolo pubblico, dall'altro, la relazione tecnica evidenzia l'assenza di effetti finanziari aggiuntivi rispetto a facoltà già attribuite alle amministrazioni interessate dalla vigente normativa. Osserva che detti chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere eventuali riflessi negativi sul conto della pubblica amministrazione connessi alla necessità di corresponsione degli indennizzi in favore dei titolari degli esercizi il cui titolo sia revocato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Quanto all'articolo 5, recante interventi concernenti le fondazioni lirico-sinfoniche, segnala quanto segue. Con riferimento all'assenza di effetti sul saldo di indebitamento netto in relazione all'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione, la norma non chiarisce con quali modalità verrà assicurato che l'utilizzo da parte delle fondazioni non determini effetti sul saldo di indebitamento netto. Tale possibilità è assicurata qualora l'utilizzo delle risorse riguardi unicamente il pagamento di debiti pregressi di parte corrente, ossia di poste comunque non suscettibili di generare effetti sul saldo di indebitamento al momento del pagamento, in quanto già computate al momento del relativo impegno di spesa. Infatti, in caso di utilizzo delle risorse in questione per il pagamento di debiti di parte capitale, le stesse sarebbero Pag. 144suscettibili di incidere negativamente anche sul saldo di competenza economica. Rilevato che le maggiori dotazioni del Fondo potranno essere utilizzate con i meccanismi previsti dall'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 91 del 2013, osserva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i possibili effetti riferiti agli interessi che le fondazioni pagheranno sui prestiti contratti a valere sulle risorse assegnate al Fondo stesso. A tal proposito, rammenta che le risorse finalizzate al pagamento dei debiti della pubblica amministrazione sono state di recente incrementate dal decreto-legge n. 66 del 2014 e che la relazione tecnica allegata agli articoli da 31 a 36 stimava, in conseguenza dell'incremento di dette risorse, effetti positivi sul saldo netto da finanziare per il riversamento allo Stato degli interessi dovuti dagli enti locali. Tale effetto positivo è stato contabilizzato anche sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno, in termini di minori spese, dal momento che, fermo restando, in forza del patto di stabilità, il livello complessivo di spesa degli enti locali, una quota di tali spese relativa al pagamento degli interessi, non avrebbe inciso negativamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento in quanto erogata in favore dello Stato. Ritiene che dovrebbe, dunque, essere chiarito se il passaggio delle somme dagli enti territoriali alle Fondazioni liriche, non soggette al patto interno di stabilità, consenta o meno di realizzare comunque il predetto effetto positivo.
  Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, Sezione Regioni e province autonome, osserva che, qualora la riduzione del Fondo per il rimborso dei debiti di fornitura degli enti locali non dovesse trovare fondamento in un eccesso di dotazioni del Fondo medesimo rispetto alle effettive necessità, la predetta riduzione lascerebbe inevaso parte del rimborso dei debiti di fornitura degli enti in questione. Ritiene che andrebbe pertanto chiarito se l'utilizzo previsto dal provvedimento in esame possa determinare l'esigenza di reperire ulteriori risorse finanziarie per le finalità originarie del Fondo.
  Con riferimento alla norma recata dal comma 1, lettera a) – che consente alle fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento di negoziare ed applicare nuovi contratti integrativi aziendali nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva, purché prevedano l'assorbimento, senza ulteriori costi a carico della fondazione, di ogni eventuale incremento del trattamento economico conseguente al rinnovo del CCNL – rileva che la stessa non appare incrementare le somme spendibili per rinnovi contrattuali, ma che, tuttavia, dovrebbe essere chiarito se la facoltà prevista possa determinare, in base alle regole del Sistema di contabilità europeo, la contabilizzazione degli effetti dei contratti in questione in anni diversi da quelli già previsti ai fini delle previsioni tendenziali di finanza pubblica, con conseguenti oneri sui saldi della pubblica amministrazione.
  Per quanto concerne la procedura di riassorbimento delle eccedenze di personale di cui al comma 1, lettera b), segnala che la stessa potrebbe avere un impatto finanziario neutrale, tenuto conto che: l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 è stata più volte disposta e le relazioni tecniche riferite a tali applicazioni hanno sempre ipotizzato l'invarianza di oneri, sostenendo che alla spesa per retribuzioni si sostituisce una spesa per pensioni, stanti le cautele previste dalla norma circa la liquidazione del TFR; le assunzioni da parte di Ales S.p.A. sono subordinate a precisi vincoli finanziari. Ritiene che, in ordine alle predette motivazioni e alla complessiva neutralità della procedura, andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 6, ricorda che il Fondo di rotazione per le fondazioni lirico sinfoniche, la cui dotazione è incrementata dalla norma di 50 milioni di euro per l'anno 2014, è stato istituito nello stato di Pag. 145previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7351), che la dotazione prevista a legislazione vigente, prima del predetto aumento, ammontava a 75 milioni di euro per l'anno 2014 e che, da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultano ancora disponibili. Giudica pertanto opportuno che il Governo chiarisca per quale ragione la dotazione vigente ancora utilizzata è stata sensibilmente incrementata.
  Riguardo al comma 7, con riferimento alla formulazione della clausola di neutralità finanziaria, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 6, concernente benefici fiscali nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva, rileva che la disposizione in esame incrementa il limite massimo di spesa fissato all'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 nella misura di 5 milioni di euro, e che l'onere appare, pertanto, limitato allo stanziamento previsto. Tuttavia, secondo quanto già evidenziato in sede di esame del citato articolo 8, rileva che il rispetto del limite di spesa complessivo, così come integrato dalla norma in esame, è condizionato dall'efficacia delle procedure di erogazione del beneficio che dovranno consentire un monitoraggio della sua fruizione, al fine di contenerne gli oneri nell'ambito del limite prefissato. Sul punto considera opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo, tenuto conto che l'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 non prevede espressamente tale procedura.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3, segnala che la norma non indica esplicitamente la spesa autorizzata, che è pari a 5 milioni di euro, come può desumersi dal comma 2, lettera a), oltre che dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato. Rileva quindi l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione in oggetto indicando espressamente la spesa autorizzata e l'anno a cui essa si riferisce.
  Osserva inoltre come l'aumento delle risorse da destinare al tax credit per il settore cinematografico e audiovisivo disposto dall'articolo 6, comma 2, lettera a), è effettuato in termini di novella all'autorizzazione di spesa già prevista per la medesima finalità dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013, a decorrere dal 2014, mentre lo stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, da 110 a 115 milioni di euro, decorre, come indicato dal successivo comma 3 dell'articolo in esame, solo dal 2015. Pertanto, al fine di evitare una discrasia tra la novella introdotta al comma 2, che aumenta il limite di spesa a decorrere dall'anno 2014, ed il successivo comma 3, che invece prevede l'incremento delle risorse a decorrere dal 1o gennaio 2015, giudica necessario riformulare la lettera a) nei seguenti termini: «al comma 3, le parole: “ di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014 ”  sono sostituite dalle seguenti: “ di 110 milioni di euro per il 2014 e di 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 ”»; conseguentemente al comma 3 dell'articolo 6 in esame andrebbe soppresso il primo periodo e andrebbe riformulato il secondo periodo nei seguenti termini: «3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, si provvede ai sensi dell'articolo 17».
  Quanto all'articolo 7, riguardante il Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e altre misure urgenti per i beni e le attività culturali, in merito ai profili di quantificazione, premesso che gli oneri derivanti dalle disposizioni in esame vengono configurati come limiti di spesa, ritiene che andrebbe chiarito se la destinazione, nella misura fissa del 3 per cento, delle risorse aggiuntive destinate ad infrastrutture ad interventi per i beni culturali possa influire sui saldi di cassa, anche Pag. 146tenuto conto delle modalità di realizzazione delle spese previste del decreto in esame.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 1, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014, di 30 milioni di euro per il 2015 e di 50 milioni di euro per il 2016, reca le necessarie disponibilità. Per quanto concerne la formulazione della disposizione, segnala che sembra ultroneo il riferimento alla tabella B della legge n. 147 del 2013 per indicare l'utilizzo del suddetto accantonamento dei fondi speciali, per cui andrebbero soppresse le parole: «di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, Tabella B», e che andrebbe inoltre corretto, in conformità alla prassi vigente, il riferimento al Ministero, anziché al Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione dei decreti di variazione al bilancio.
  Segnala di non aver nulla da osservare riguardo all'articolo 8, recante misure per favorire l'occupazione giovanile presso istituti e luoghi della cultura, essendo l'onere configurato come limite massimo di spesa.
  Per quel che concerne l'articolo 9, riguardante il credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, poiché l'onere è limitato allo stanziamento previsto, rileva di non aver osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 10, in materia di credito d'imposta per favorire la riqualificazione e l'accessibilità delle strutture ricettive, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto che le procedure da definire con apposito decreto ministeriale per l'ammissione al beneficio siano idonee a garantire il rispetto dei previsti limiti di spesa. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 11, recante disposizioni in tema di mobilità, accoglienza e guide turistiche, rileva di non aver nulla da osservare, nel presupposto che, tenuto conto della clausola generale di invarianza finanziaria di cui al comma 5, la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e moto-turistici, non determini la necessità per gli enti pubblici interessati di sostenere spese aggiuntive per interventi di riparazione, ristrutturazione e/o manutenzione degli immobili in questione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 5, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 12, recante semplificazione in materia di beni culturali e paesaggistici, fa presente di non aver nulla da osservare, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che, per quanto attiene alla semplificazione delle procedure per la riproduzione dei beni culturali, l'ampliamento delle ipotesi di mancata corresponsione di un canone non determini effetti apprezzabili rispetto ai flussi di entrate attese dalle amministrazioni concedenti. In merito ai profili di copertura finanziari, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 5, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare, anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 13, concernente la semplificazione degli adempimenti burocratici per favorire l'imprenditorialità turistica, Pag. 147segnala di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, stante il carattere ordinamentale della disposizione. Con riferimento ai profili di copertura finanziaria, in ordine alla clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 3, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito all'articolo 14, concernente la riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il rilancio dei musei, rileva di non avere osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 4, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 15, recante disposizioni sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per quanto concerne le norme recate dal comma 1, osserva che l'onere stimato dalla relazione tecnica sembra sostanzialmente congruo rispetto alla platea degli interessati individuata; tuttavia, ai fini di una verifica puntuale della stima, ritiene che andrebbero indicate le retribuzioni di base del personale docente e ATA e gli altri parametri utilizzati per effettuare la quantificazione. Riguardo agli eventuali effetti finanziari delle norme recate dal comma 2, osserva che il passaggio di personale soprannumerario al MiBACT avverrà sulla base di un decreto ministeriale che definirà, tra l'altro, i limiti numerici e finanziari di tali passaggi e che non si dispone quindi del complesso degli elementi necessari ad una valutazione dell'eventuale impatto finanziario delle disposizioni. A tal proposito, giudica utile che il Governo chiarisca se sussista la possibilità, non espressamente esclusa dal testo, che il nuovo inquadramento possa determinare un miglioramento del trattamento economico in godimento e, in caso affermativo, quali siano le risorse con le quali farvi fronte tenuto conto che non viene espressamente disposto dalla norma che tali eventuali occorrenze siano a carico delle facoltà assunzionali del MiBACT. In merito ai profili di copertura finanziari di cui al comma 3, segnala che la norma non indica esplicitamente l'ammontare della spesa autorizzata, che può desumersi esclusivamente dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari alla stessa allegato, che quantifica gli oneri sul saldo netto da finanziare nella misura di 1,05 milioni di euro per il 2014 e 2,10 milioni di euro per il 2015. In proposito, rileva l'opportunità, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, di modificare la disposizione indicando esplicitamente la suddetta quantificazione degli oneri.
  Quanto all'articolo 16, concernente la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e la liquidazione di Promuovi Italia S.p.A., evidenzia che la norma dispone la trasformazione dell'ENIT, configurata in base alla normativa vigente come «Agenzia nazionale del turismo» con personalità giuridica di diritto pubblico, in ente pubblico economico. Nel quadro di tale trasformazione viene, altresì, disposta la messa in liquidazione della società Promuovi Italia S.p.A., il cui capitale azionario è interamente controllato da ENIT. Nell'ambito di tale processo viene demandata ad un Piano di riorganizzazione la definizione della dotazione organica del nuovo ente e l'individuazione delle unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia S.p.A. da assegnare all'Ente medesimo. Nel Piano, in particolare, viene riconosciuto esclusivamente al personale a tempo indeterminato già in servizio presso ENIT ed assegnato al nuovo Ente la facoltà di optare per la permanenza in servizio presso lo stesso o per il transito, nei limiti Pag. 148delle relative dotazioni organiche e con il trasferimento delle relative risorse, al Ministero dei beni e delle attività culturali o ad altra pubblica amministrazione. Per il personale proveniente da Promuovi Italia S.p.A. si fa invece riferimento esclusivamente all'assegnazione presso l'ente risultante dalla trasformazione dell'ENIT.
  In proposito, osserva che Promuovi Italia S.p.A. – che al 31 dicembre 2012 impiegava 66 addetti a tempo indeterminato, tra i quali 6 dirigenti –, diversamente da ENIT, non è incluso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni che concorrono alla definizione del conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Pertanto il passaggio di tale personale al nuovo Ente è suscettibile, in linea di principio, di comportare oneri di carattere permanente per la pubblica amministrazione qualora le relative spese non trovino piena capienza nelle facoltà assunzionali già riconosciute all'ENIT in base alla vigente normativa, anche in considerazione del fatto che il personale ex-ENIT da ricollocare sarà assegnato ad altre amministrazioni, in base al comma 9, con contestuale trasferimento delle relative risorse. In proposito, ritiene che andrebbe quindi chiarito a valere su quali risorse ed entro quali limiti sarà determinato il numero di dipendenti di Promuovi Italia da assorbire nel nuovo Ente. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di verificare la neutralità dell'operazione, che, d'altro canto, il comma 12 prevede limitatamente al bilancio dello Stato e non, quindi, con riferimento all'intero comparto della pubblica amministrazione. Sottolinea, in proposito, che il transito ad altre amministrazioni del personale ex-ENIT sembra configurato dalla norma come di carattere opzionale e che gli effetti complessivi dell'operazione andrebbero pertanto valutati considerando anche l'ipotesi di eventuale mancato esercizio dell'opzione.
  Con riguardo all'istituzione nell'ambito dell'ente di un Consiglio federale rappresentativo degli organismi amministrativi regionali competenti per il turismo, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale giudica necessaria una conferma dal Governo, che tale organismo possa operare senza oneri per la finanza pubblica e che pertanto ai componenti dello stesso non venga attribuito alcun compenso, anche di natura non retributiva.
  Quanto alla complessiva procedura di liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. segnala di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che non si determinino riflessi negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che la liquidazione medesima avverrà secondo le ordinarie procedure civilistiche.
  Per quanto concerne, altresì, l'esclusione delle operazioni di liquidazione della società da ogni tributo e diritto, eccezion fatta per l'imposta sul valore aggiunto, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto evidenziato nella relazione tecnica circa il fatto che tali operazioni vengono disposte in regime di neutralità fiscale, in quanto, in assenza della norma in esame, la suddetta trasformazione non sarebbe avvenuta.
  Infine, ritiene che andrebbero esclusi eventuali oneri connessi alla nomina e all'attività del Commissario straordinario previsto dal comma 4.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla clausola di neutralità finanziaria, di cui al comma 12, segnala che la stessa andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo «non devono derivare», anziché «non derivano» come previsto dal testo in esame, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Considera, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, data la natura delle disposizioni che hanno ad oggetto la trasformazione di ENIT in ente pubblico economico, non sia preferibile riferire la clausola di neutralità finanziaria al più ampio aggregato della finanza pubblica.
  Con riguardo all'articolo 17, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, segnala che sia l'accantonamento del Pag. 149fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell'economia e delle finanze), dei quali è previsto l'utilizzo, recano le necessarie disponibilità.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, chiede un rinvio dell'esame per compiere gli opportuni approfondimenti istruttori sulle diverse questioni richiamate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
C. 1923 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in oggetto autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorative da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo.
  In particolare, osserva che l'Accordo consente ai familiari conviventi, coniugi o figli, di prestare attività lavorative autonome o subordinate nel paese ospitante, dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni ed aver espletato le necessarie pratiche amministrative.
  Rileva che l'Accordo garantisce ai familiari del personale diplomatico le tutele previste dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e le immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere. Tuttavia, in forza delle norme in esame, fa presente che le immunità dalla giurisdizione civile o amministrativa sono sospese con riferimento agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa autorizzata, mentre l'immunità penale, per reati commessi nell'esercizio della medesima attività, risulta regolata da specifiche procedure.
  Rammenta che l'Accordo prevede che i familiari autorizzati a svolgere attività lavorative siano assoggettati alla normativa vigente nello Stato ospitante in materia tributaria, di sicurezza sociale e di lavoro.
  Segnala che la relazione illustrativa riferita all'Accordo afferma che dalla sua esecuzione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dal momento che non sono previste nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni. Inoltre, fa presente che i benefici riconosciuti all'Accordo non comportano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica. Segnala, quindi, di non avere osservazioni da formulare per i profili di carattere finanziario.
  Alla luce delle considerazioni testé svolte, propone quindi di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 150

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
C. 2086 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, nel richiamare le osservazioni dianzi svolte con riguardo al disegno di legge di ratifica di cui al precedente punto all'ordine del giorno, avente contenuto analogo al provvedimento in titolo, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala che le disposizioni dell'Accordo sostituiscono integralmente l'applicazione tra l'Italia e la Repubblica di Turchia della Convenzione europea di sicurezza sociale, attualmente in vigore tra i due Paesi. In proposito osserva che l'invarianza finanziaria del nuovo Accordo è verificata nel caso in cui le prestazioni previdenziali, sanitarie e di integrazione al reddito concesse in base a detto Accordo risultassero equivalenti rispetto a quelle concesse in base alla Convenzione. Sul punto considera pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo.
  Per quanto attiene alle modalità di applicazione amministrativa delle norme, di cui all'articolo 28 dell'Accordo, ritiene che andrebbe altresì acquisita conferma che le stesse saranno sostenute dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore, conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni recate dall'Accordo oggetto di ratifica.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti del Governo, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 151

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche al Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento ai profili di quantificazione, rileva di non avere osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri – numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi – costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame.
  Per quanto riguarda l'articolo 3 del disegno di legge (copertura finanziaria), rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento, valutati in euro 72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per l'anno 2015 e in euro 72.482 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Il comma 2 prevede inoltre che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio dei predetti oneri. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle attività di collaborazione indicate negli articoli 3, 7 e 10 dell'Accordo, concernenti lo svolgimento di operazioni congiunte di polizia, corsi di formazione, riunioni bilaterali e consultazioni. In merito alla norma di copertura finanziaria, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale si prevede l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'attuazione della suddetta clausola non pregiudichi la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.
  Ricorda che in precedenti casi analoghi, la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, era stata riferita alle sole spese rimodulabili, come previsto dalla vigente disciplina contabile. Osserva, infine, che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624, Pag. 152piano di gestione 3, e 2721, piano di gestione 1, dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

  Il Viceministro Enrico MORANDO assicura che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima, anche tenuto conto, da un lato, della sufficiente capienza delle relative risorse e, dall'altro, della sostanziale esiguità degli oneri complessivamente derivanti dalla esecuzione dell'Accordo oggetto di ratifica. Precisa, inoltre, che le eventuali riduzioni delle dotazioni finanziarie, conseguenti all'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2276 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012;
   preso atto delle assicurazioni fornite dal Governo, secondo il quale l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non pregiudicherà la funzionalità delle amministrazioni interessate dalle riduzioni di spesa previste dalla clausola medesima e che tali riduzioni devono intendersi riferite alle sole spese rimodulabili;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante sgravi fiscali e sgravi contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti.
Atto n. 97.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 12 giugno 2014.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, non disponendo ancora dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.