CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2014
255.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 18 giugno 2014 — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.50.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Mario MARAZZITI (PI), rilevando come molte delle proposte di legge presentate in materia di cittadinanza siano volte al superamento del principio dello ius sanguinis, auspica che si pervenga celermente all'approvazione di una legge che sia coerente con gli standard europei, superando così le restrizioni presenti nell'ordinamento interno.
  A suo avviso, si tratta di un tema rispetto al quale occorre abbandonare i condizionamenti ideologici, assumendo piuttosto un approccio realistico e pragmatico.
  Evidenzia, quindi, come si ponga il problema della cittadinanza con riferimento al numero di minori residenti in Italia, pari a circa un milione, dei quali si stima che poco meno di 400.000 siano nati in Italia. Al riguardo, reputa che quello della cittadinanza sia un requisito fondamentale al fine di favorire una maggiore integrazione sociale.
  Fa presente, poi, che la proposta di legge di cui è primo firmatario – A.C. 525 – tiene conto sia dell'evoluzione culturale sia dei timori che sono stati espressi negli ultimi anni riguardo al tema in oggetto. In tal senso, la predetta proposta si basa sull'introduzione del principio dello ius soli temperato – prevedendo la cittadinanza per nascita da genitori già stabilmente soggiornanti – e dello ius culturae – prevedendo l'acquisto non tardivo della cittadinanza per i bambini e ragazzi nati all'estero, ma la cui formazione culturale avvenga in Italia. Ritiene che tale modello possa costituire una garanzia di fronte ai timori di coloro che obiettano che l'ampliamento della concessione della cittadinanza potrebbe corrispondere alla perdita dell'identità culturale nazionale.
  A questo proposito, fa presente che lo Stato italiano è nato su base volontaristica Pag. 96e che l'introduzione dello ius culturae va esattamente nella stessa direzione.
  Ribadisce, quindi, l'auspicio per cui si addivenga presto all'adozione di un testo base che tenga conto anche degli elementi contenuti nella propria proposta di legge, con riferimento non solo alle disposizioni concernenti i minori, ma anche a quelle riguardanti gli adulti, affinché sia superata l'attuale previsione del requisito della residenza legale ininterrotta per dieci anni, che costituisce la disciplina in assoluto più restrittiva tra i Paesi europei.

  Maurizio BIANCONI (FI-PdL), evidenziando che i tempi a disposizione per la discussione nella seduta odierna sono stati limitati a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, preannuncia l'intenzione di svolgere, in una prossima seduta, un lungo e complesso intervento sul tema della cittadinanza finalizzato a sottolineare, tra le altre, le questioni di costituzionalità relative ai provvedimenti in esame, i rapporti tra la disciplina da questi recata e la normativa comunitaria, le tematiche connesse alla tutela dei diritti soggettivi ed, infine, le problematiche sociologiche.

  Teresa PICCIONE (PD), condividendo le considerazioni svolte dal deputato Marazziti, rileva come la mancata approvazione di una legge innovativa in materia di acquisto della cittadinanza comporta problemi concreti nella vita quotidiana. A titolo di esempio, cita il caso delle associazioni sportive, facendo presente che l'attività sportiva di coloro i quali superino i sedici anni di età viene fortemente limitata, anche laddove si tratti di veri e propri campioni, che vivono tale esclusione in maniera drammatica.
  Ritiene, pertanto, che il problema vada affrontato in maniera risolutiva, essendo evidente che l'attuale legge sulla cittadinanza – legge n. 91 del 1992 – non corrisponde più alle esigenze di integrazione sociale di tanti, uomini e donne, che contribuiscono allo sviluppo e alla crescita del nostro Paese.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che i testi in discussione presentano molti punti critici ed evidenzia che, a suo avviso, problemi quale quello ricordato, ad esempio, dalla collega Piccione relativo all'esclusione di giovani stranieri dallo svolgimento dell'attività sportiva ovvero ancora quello legato alle gite scolastiche all'estero, non devono trovare soluzione attraverso l'attribuzione ai minori del diritto di cittadinanza.
  Sottolinea, inoltre, che, anche alla luce di esperienze a lui riportate dal sindaco di Pontida, Pierguido Vanalli, la scelta di attribuire a un bambino che non supera i 7 anni la cittadinanza italiana, senza quindi che quest'ultimo possa esprimersi con una scelta consapevole in tal senso, potrebbe avere conseguenze negative nel prosieguo della vita del soggetto. A suo avviso, occorre, poi, evitare che si realizzino abusi in materia di cittadinanza, come avviene, invece, ad esempio, nel caso dei cosiddetti matrimoni di comodo. Riterrebbe opportuno prendere a modello la disciplina in vigore in altri Paesi quali gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ricordando, quanto alla Gran Bretagna, che in quel Paese il riconoscimento della cittadinanza è condizionato al superamento di un esame costoso, non ripetibile in breve tempo in caso di bocciatura, finalizzato a verificare il grado di integrazione del soggetto attraverso la verifica di una serie di parametri quali la conoscenza della lingua e della Costituzione.
  Relativamente agli Stati Uniti, ricorda i problemi legati agli innumerevoli casi di donne incinte che affrontano pericolosi viaggi della speranza solo per partorire sul territorio americano per vedere così attribuita la cittadinanza ai loro figli. Ritiene, altresì, necessario prevedere modalità di revoca della cittadinanza.
  Auspica, infine, che un tema così delicato possa essere affrontato dalla Commissione senza condizionamenti ideologici ed in una prospettiva di lungo periodo non viziata da condizionamenti legati alle scadenze elettorali.

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  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

  Fabiana DADONE (M5S), sottolineando la ristrettezza dei tempi a disposizione per la discussione nella seduta odierna a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, preannuncia l'intenzione di svolgere un articolato intervento nella prossima seduta della Commissione dedicata all'esame della proposta di legge in esame.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
COM(2014)224 final.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

  Roberta AGOSTINI, presidente, constatata l'assenza del relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 18 giugno 2014.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.

  Il Comitato si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 18 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012.
C. 2086 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che l'Accordo del luglio 2003 tra Italia e Argentina disciplina (articolo 1) la Pag. 98possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente.
  Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati di età fra 18 e 26 anni, ovvero affetti da disabilità fisica o mentale.
  In base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Argentina presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma.
  Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali, e citando espressamente l'Accordo in esame, il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione. Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività.
  Lo Scambio di lettere del 2012 tra Italia e Argentina, anch'esso all'esame della III Commissione, precisa tra l'altro che in caso di intenzione, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di iniziare una nuova attività lavorativa o riprenderne una già conclusa; la competente ambasciata dovrà procedere all'inoltro di una nuova richiesta di autorizzazione alle Autorità del Paese ricevente. Dovrà altresì essere comunicata la conclusione di ogni attività lavorativa precedentemente autorizzata. Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere (articolo 6) il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo.
  L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le nome fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale. Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro (articolo 4), incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni. Si conviene (articolo 5) che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad Accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo: per quanto riguarda le eventuali immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata –, e la richiesta verrà seriamente e nel più breve termine (come specifica lo Scambio di lettere del 2012) presa in considerazione dal paese accreditante.
  La durata dell'Accordo, in base all'articolo 7, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto e per via diplomatica alla controparte, con effetto alla data di detta notifica.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Poiché l'esecuzione dell'Accordo in questione Pag. 99non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.
  L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge chiarisce come l'esercizio di attività lavorative nel paese ricevente comporti una limitazione ai privilegi e alle immunità che spettano ai familiari del personale diplomatico straniero, riconducendo nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività delle persone autorizzate a svolgere attività in base all'accordo in esame. Per il resto, l'Analisi tecnico-normativa non rileva profili di incompatibilità con nessun livello del diritto interno, e nemmeno con le attribuzioni delle Regioni. Stante la non onerosità del provvedimento, non è stata redatta l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo 2008.
Testo base C. 2080 Governo e C. 996 Bueno.

(Parere alla III Commissione)
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo brasiliano sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Brasilia il 17 maggio 2008, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.
  L'Accordo si compone di 19 articoli. L'articolo 1 è dedicato alle definizioni terminologiche, mentre l'articolo 2 esplicita i termini dell'Accordo, in base al quale una persona condannata nel territorio di uno Stato, potrà essere trasferita nel territorio dell'altro Stato per ivi scontare la condanna inflittale con la sentenza.
  L'articolo 3, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino dello Stato ricevente (o vi abbia la residenza permanente), che gli atti per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge dello Stato ricevente, che la sentenza sia definitiva, che il condannato debba scontare ancora come minimo un anno di pena privativa della libertà, che alla persona condannata non sia stata comminata la pena di morte, che via sia accordo in merito al provvedimento di trasferimento tra Stato mittente e Stato trasferente.
  L'articolo 4 che dispone in tema di obblighi di informazione, stabilisce che ogni persona condannata alla quale può essere applicato l'Accordo, deve essere informata del suo contenuto dallo Stato di condanna o dalla Parte ricevente, così come deve essere informata delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.
  L'articolo 5 individua le Autorità centrali di ciascuna Parte: per l'Italia è designata la Direzione generale della giustizia penale del Ministero della Giustizia.
  L'articolo 6 delinea la procedura per il trasferimento, che può essere richiesto da ogni persona condannata rivolgendo una petizione all'autorità competente della Parte mittente o di quella ricevente. Quest'ultima dovrà informare la Parte mittente sul proprio assenso. Pag. 100
  Ai sensi dell'articolo 7 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato.
  L'articolo 8 prescrive che le Autorità competenti, ai fini della decisione sul trasferimento, tengano in conto alcuni fattori tra i quali la gravità del reato, gli eventuali precedenti penali, le condizioni di salute e l'esistenza di rapporti socio-famigliari nel paese di origine.
  Per effetto del trasferimento, come chiarito all'articolo 9, l'esecuzione della pena è sospesa nella Parte mittente. Parallelamente, l'Autorità competente della Parte ricevente dovrà garantire l'applicazione della pena così come determinata dalla Parte mittente (articolo 10). Il trasferimento non potrà avere luogo, salvo il consenso delle due Parti, se la natura o la durata della pena siano incompatibili con l'ordinamento della Parte ricevente.
  L'articolo 11 prevede che la persona condannata non possa essere sottoposta a detenzione o ad altra misura limitativa della libertà da parte della Parte ricevente per reati commessi anteriormente a quello oggetto del trasferimento, salvo che la Parte ricevente non ottenga regolare estradizione.
  In base all'articolo 12, solo lo Stato di condanna potrà decidere in ordine a ricorsi per la revisione della condanna, mentre entrambe le Parti sono titolate a concedere misure di clemenza (amnistia, indulto o grazia). Nel caso in cui la Parte mittente abbia concesso una misura di clemenza la Parte ricevente adotterà le misure idonee a darvi esecuzione (articolo 13).
  Lo Stato ricevente fornisce informazioni alla Parte mittente in tre casi: quando la pena è stata eseguita, in caso di evasione del condannato e quando la Parte mittente richieda un rapporto speciale (articolo 14).
  L'articolo 15 regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, precisando che le spese derivanti dall'applicazione dello stesso sono a carico dello Stato ricevente, ad eccezione di quelle sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato trasferente.
  Ai sensi dell'articolo 16, l'Accordo è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte sia prima sia dopo l'entrata in vigore del medesimo. Salvo diverso accordo tra le Parti, tutta la documentazione scambiata sarà accompagnata dalla traduzione nella lingua dello Stato ricevente (articolo 17).
  L'articolo 18 prevede che le controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo siano risolte per via diplomatica.
  L'articolo 19, infine, detta le disposizioni finali dell'Accordo, che ha una durata illimitata, ma potrà essere denunciato con effetto a sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte abbia ricevuto la notifica.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, evidenzia che lo stesso reca l'autorizzazione alla ratifica del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il governo italiano e il governo brasiliano fatto a Brasilia il 27 marzo 2008. Si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, mentre l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
  In particolare, l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge governativo valuta tali oneri in euro 31.291 annui a decorrere dall'anno 2014, da ricondurre alle spese di missione, e ulteriori spese pari ad euro 6.000 annui a decorrere dal 2015. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta la consueta clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della Giustizia, che ne riferisce al Ministro dell'Economia e delle finanze. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure Pag. 101previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).
  Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica (C. 2080) fornisce una dettagliata quantificazione degli oneri derivanti da ciascun articolo dell'Accordo, riconducibili a spese di viaggio per il trasferimento di 10 detenuti italiani all'anno (euro 7.000), a spese di viaggio e missione per accompagnatori (euro 24.291,4) e spese per traduzione di atti e documenti (euro 6.000). Oltre alla relazione introduttiva e alla relazione tecnica, il disegno di legge è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità, fatto a Roma il 29 febbraio 2012.
C. 2271 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale, alla lotta al terrorismo internazionale, al traffico di migranti, al riciclaggio di denaro e al traffico illecito di stupefacenti.
  L'Accordo individua i settori in cui i Paesi collaborano, in conformità delle rispettive legislazioni, al fine di prevenire e contrastare il crimine organizzato transnazionale, con particolare riferimento alla criminalità informatica, al traffico illecito di armi e al riciclaggio. È previsto l'impegno alla reciproca assistenza e collaborazione per le operazioni speciali delle «consegne sorvegliate» e delle attività sotto copertura (articoli 1 e 2).
  L'Accordo disciplina, inoltre, le modalità della cooperazione e indica l'oggetto dello scambio di informazioni, che può riguardare, oltre ai reati previsti dall'Accordo, ogni altro elemento utile per l'attività di prevenzione generale e di controllo del territorio. Il testo pattizio rimanda a successive intese l'eventuale pianificazione di servizi misti mirati e l'individuazione degli Uffici di polizia autorizzati alla collaborazione.
  Al fine di accelerare lo scambio di informazioni è, inoltre, previsto un canale di comunicazione tra i punti di contatto nazionale (per l'Italia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione internazionale e di polizia) (articolo 3).
  L'atto normativo regolamenta, inoltre, il trattamento dei dati personali e delle informazioni di carattere sensibile, stabilendo che siano utilizzate esclusivamente per il raggiungimento delle finalità sottese all'Accordo nel rispetto della normativa interna e internazionale (articolo 4). Sono, altresì, disciplinati la presentazione, 1'esecuzione e il diniego di una richiesta di assistenza (articoli 5, 6 e 7). Le autorità responsabili dell'applicazione dell'Accordo Pag. 102sono il Ministero dell'interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, per l'Italia, e la Segreteria di Stato per gli affari esteri e politici – Dipartimento di Polizia allargato all'Ufficio Centrale Nazionale Interpol, per il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino (articolo 8).
  L'atto bilaterale prevede la possibilità di convocare riunioni e condurre consultazioni per discutere e migliorare la cooperazione (articolo 9) e stabilisce le modalità di risoluzione delle controversie (articolo 10) e della ripartizione delle spese connesse all'attuazione dell'Accordo (articolo 12).
  L'articolo 14 disciplina infine l'entrata in vigore, la durata e la modifica del testo pattizio.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che il disegno di legge contiene, rispettivamente agli articoli 1 e 2, le consuete previsioni circa l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo ed all'ordine di esecuzione. L'articolo 3, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, valuta gli oneri di attuazione, in euro 16.387 per l'anno 2014 ed in euro 17.363 a decorrere dall'anno 2015, ad anni alterni, cui si aggiunge un ulteriore onere di 1.000, per il solo anno 2014, per la trattazione delle richieste di cui all'articolo 12 dell'Accordo.
  La copertura di tale oneri è garantita mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Il comma 2 del medesimo articolo 3, dispone che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di attuazione dell'Accordo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  Il provvedimento è corredato dalla relazione tecnico-finanziaria, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.
C. 2273 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Pag. 103Londra il 13 marzo 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  La relazione tecnica che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list).
  L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.
  L'articolo 2 stabilisce che le informazioni siano fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di uno dei due Stati. L'articolo precisa inoltre che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per il Jersey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sui beni e servizi.
  Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.
  L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione previsti dagli ordinamenti delle Parti contraenti. L'Accordo avrà effetto retroattivo Pag. 104con riferimento ai reati tributari, mentre avrà effetto da tale data per tutte le altre questioni.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  La Relazione tecnica prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con Jersey in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE. Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l’ Analisi tecnico-normativa chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011.
C. 2274 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  La relazione tecnica che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83 ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list).Pag. 105
  L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.
  L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Isole Cook si fa invece riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle società, alla ritenuta alla fonte su dividendi, interessi e canoni e all'imposta sul valore aggiunto. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.
  Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8.
  L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che avrà effetto retroattivo con riferimento ai soli reati tributari, mentre avrà effetto da tale data per tutte le altre questioni.
  L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal 1o Pag. 106giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  La Relazione tecnica prevede che l'attuazione dell'Accordo in esame possa aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre eventuali costi straordinari della collaborazione con le Isole Cook in materia fiscale saranno coperti con appositi provvedimenti legislativi. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, sussistendo al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.
  Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emerge che l'Accordo è compatibile con l'attuale ordinamento dell'Unione europea, in quanto esso è basato sul modello TIEA dell'OCSE.
  Per quanto concerne poi l'ordinamento nazionale, l'Analisi tecnico-normativa chiarisce che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta white list dei paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia, come previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), articolo istituito in base alla delega contenuta nella legge finanziaria per il 2008.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.
C. 2278 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009 in esame è il risultato dei negoziati bilaterali Italia-San Marino condotti successivamente alla firma dell'Accordo di cooperazione economica (avvenuta il 31 marzo 2009).
  L'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, prevedeva infatti la stipula di un accordo ad hoc per la regolazione degli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria. L'Accordo del 26 novembre 2009 in esame si collega, inoltre, alla Convenzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ed al Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012; la Convenzione e i Protocolli sono in vigore dal 3 ottobre 2013 (per l'Italia la ratifica è intervenuta ai sensi della legge n. 88 del 19 luglio 2013). Il Protocollo aggiuntivo del 13 giugno 2012, ha modificato la Convenzione del 2002 aggiornandola nel rispetto del modello OCSE 2005, che è il modello standard internazionale, con particolare riferimento allo scambio di informazioni. Pag. 107
  L'articolo IV del Protocollo aggiuntivo, infatti, sostituisce l'articolo 26 della Convenzione del 2002 in materia di scambi di informazioni con una formulazione che mira a rendere più penetrante l'azione di raccolta delle informazioni in campo fiscale. La norma, infatti, prevede che lo Stato contraente oggetto di una richiesta utilizzi i poteri a sua disposizione anche qualora le informazioni in questione non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni, esplicitando, anzi, che tale ultima eventualità non possa essere invocata per rifiutare di fornire quelle informazioni. Inoltre, la nuova formulazione riduce la portata del cosiddetto segreto bancario, stabilendo che lo Stato richiesto non possa rifiutare di fornire le informazioni con la sola motivazione che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione finanziaria o da un mandatario operante in qualità di agente o fiduciario.
  La ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali è stato un elemento determinante nella decisione, intervenuta con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, di espungere la Repubblica di San Marino dalla «black list» fiscale (ovvero dall'elenco contenuto all'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e successive modificazioni), come si evince dal comunicato stampa emanato dal MEF in quell'occasione. Nel comunicato si evidenzia, inoltre, la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni nonché l'approvazione, da parte delle autorità sanmarinesi, di una importante riforma fiscale che persegue l'obiettivo di un recupero di efficienza nel prelievo tributario e lo avvicina a livelli congrui rispetto a quelli italiani.
  Una delle conseguenze di maggior impatto per gli operatori nazionali è quella di non dover più compilare, nelle transazioni con operatori della Repubblica di San Marino, le «comunicazioni black list» obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti con operatori di Paesi rientranti nell'elenco citato.
  Quanto al contenuto dell'accordo, segnala che lo stesso disciplina e rafforza la collaborazione tra le autorità finanziarie dei due Paesi, ridisegnando l'assetto delle relazioni bilaterali in materia finanziaria, e favorisce lo sviluppo delle stesse in un'ottica di stabilità, trasparenza ed integrità dei sistemi finanziari. Ciò, al fine di prevenire e reprimere ancor più efficacemente i fenomeni connessi agli abusi di mercato, al riciclaggio di denaro ed al finanziamento del terrorismo e garantendo, altresì, un adeguato sistema di controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante.
  L'Accordo si compone di un Preambolo e 5 articoli. L'articolo 1, che richiama esplicitamente gli obiettivi della cooperazione finanziaria enunciati dall'articolo 1 dell'Accordo del 31 marzo 2009, indica nella collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo il perimetro della collaborazione bilaterale. Le Parti collaboreranno, senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti, negli ambiti della vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, dell'analisi finanziaria, dell'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose, del finanziamento del terrorismo, degli abusi di mercato e del controllo dei movimenti transfrontalieri di denaro contante. San Marino si impegna a proseguire e rafforzare il recepimento degli standard internazionali e dei principi ed istituti rilevanti della normativa comunitaria. Agli enti finanziari e creditizi sanmarinesi può essere concesso di accedere ai sistemi di pagamento dell'area euro secondo condizioni determinate dalla Banca d'Italia con il consenso della BCE.
  Ai sensi dell'articolo 2, San Marino si impegna a dotarsi di una legislazione riguardante: i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, in recepimento del Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006 n. 1781 del 2006; i controlli sui movimenti Pag. 108transfrontalieri di denaro contante tramite sistema di dichiarazione obbligatoria scritta, in linea con la relativa raccomandazione del GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale) e con il Regolamento (n.1889 del 2005) del Parlamento Europeo e del Consiglio; gli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette (direttiva 2003/6/CE) i principi fondamentali e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali e comunitarie ai fini di contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
  L'articolo 3 stabilisce l'impegno reciproco a: garantire le condizioni che permettano alle Autorità di vigilanza di svolgere le loro funzioni su base transfrontaliera anche mediante scambio di informazioni riservate ed accertamenti ispettivi congiunti o diretti – alle Autorità di vigilanza dei due Paesi è rimessa la definizione, anche a mezzo di accordi scritti di cooperazione, delle modalità della collaborazione nella vigilanza transfrontaliera; assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie ai fini di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo; assicurare la collaborazione tra le rispettive Autorità nazionali ai fini del controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, anche tramite la conclusione di accordi scritti; assicurare, ai fini di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione delle operazioni sospette, nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni e la collaborazione tra la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino: assicurare la collaborazione tra l'Agenzia di informazione finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di informazione finanziaria (UIF) italiana in particolare attraverso lo scambio di informazioni e con modalità definite congiuntamente dai due organismi anche mediante accordi scritti di cooperazione; assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità preposte: Gendarmeria e Nucleo Interforze per San Marino, Direzione Investigativa Antimafia (DIA) – limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso – e Guardia di Finanza, per l'Italia.
  La norma prevede, inoltre, che nei casi di collaborazione previsti dall'Accordo le competenti autorità si scambino, su richiesta ed entro dieci giorni da essa, informazioni sull'esistenza, la tipologia e il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese intestati ad un determinato individuo o ente. Infine, purché siano attuate le forme di collaborazione previste dall'Accordo, le Parti potranno adottare misure per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi. In caso di sospensione di tali misure Italia e San Marino faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione.
  Con l'articolo 4 le Parti concordano di costituire una Commissione Mista, cui partecipano le Amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate, per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e la valutazione di eventuali aggiornamenti.
  L'articolo 5, infine, dispone che a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo cesserà di avere efficacia nei due Paesi la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991, con atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche che comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne ai due ordinamenti necessarie per l'entrata in vigore (rectius: per l'adeguamento ai rispettivi ordinamenti interni): del presente Accordo; della Convenzione tra Italia e San Pag. 109Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 21 marzo 2002 e Protocollo di modifica, firmato a Roma il 13 giugno 2012, con particolare riguardo al nuovo articolo 26 (scambi di informazioni) ora formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005 (al riguardo si veda quanto esplicitato in premessa).
  L'Accordo avrà durata illimitata ma potrà essere denunciato per via diplomatica da ciascuna delle Parti, con effetto trascorsi sei mesi dalla notifica alla controparte.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente che lo stesso, approvato con modificazioni dal Senato il 2 aprile 2014 (S. 1301) si compone di 3 articoli.
  Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e il secondo il relativo ordine di esecuzione. Durante l'esame presso il Senato l'articolo 2 è stato modificato con l'inserimento di un secondo comma contenente la clausola di invarianza finanziaria a seguito del parere espresso dalla Commissione bilancio. La neutralità finanziaria del provvedimento era stata evidenziata sia nella relazione illustrativa, sia nella relazione tecnica che corredano il disegno di legge.
  Nella relazione tecnica, che è stata vistata con esito positivo dalla Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alle numerose attività previste dalle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, si afferma che esse rientrano tra le funzioni istituzionali che le amministrazioni competenti sono chiamate a svolgere già disponendo, pertanto, delle necessarie risorse umane, organizzative e tecniche. Quanto alla Commissione Mista istituita dall'articolo 4 dell'Accordo, la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della disposizione sostanzialmente in ragione del fatto che la nuova Commissione, per la partecipazione alla quale non sono previsti compensi, sostituisce analoghi organismi previsti dalla Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari del 2 maggio 1991 che cesserà di avere efficacia contestualmente all'entrata in vigore dell'Accordo in esame. L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato, inoltre, di un'Analisi tecnico-normativa che evidenzia la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo in esame in base all'articolo 80 della Costituzione. L’ Analisi tecnico-normativa considera la Convenzione coerente con le linee prevalenti nella regolamentazione degli altri Stati membri dell'Unione europea.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento s'inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Emendamenti C. 1589-A Governo.

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