CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
COMUNICATO
Pag. 8

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del Presidente della V Commissione Francesco BOCCIA, indi del Presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2014.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente, avverte che sono state presentate circa 480 proposte emendative (vedi allegato 1), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». Pag. 9
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa Legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto – legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto – legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte Costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella Legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale Pag. 10cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, le Presidenze sono pertanto chiamate ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Con riferimento al contenuto proprio del provvedimento in esame, rileva innanzitutto come esso abbia natura piuttosto eterogenea, anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge:
   Migliore 1.11, Di Salvo 1.12 e 1.13 Paglia, di analogo contenuto, limitatamente ai seguenti commi, che sebbene abbiano finalità di copertura, recano disposizioni di carattere ordinamentale: comma 8, che introduce disposizioni in materia di contrasto all'abuso del diritto; comma 10, recante disposizioni in materia di responsabilità solidale negli appalti; commi da 11 a 14, in tema di adempimenti da parte dei soggetti titolari di partita IVA; comma 15, che disciplina un meccanismo di memorizzazione delle cessioni di beni e servizi tramite distributori automatici;
   D'Incà 1.7, limitatamente al numero 2) alla parte consequenziale, laddove, a fini di copertura, si estende l'obbligo per le regioni, di non erogare i vitalizi anche ai soggetti che siano stati condannati per taluni reati di particolare gravità sociale;
   Pesco 1.01, che istituisce e disciplina il reddito di cittadinanza con una serie molto articolata di previsioni (97 commi);
   Busin 2.01, che interviene sulla disciplina in tema di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia;
   Guidesi 3.11, che prevede modalità agevolate di assegnazione ai soci dei beni non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa, nonché di trasformazione della tipologia societaria;
   Guidesi 3.12, che disciplina modalità agevolate di scioglimento e assegnazione dei beni delle società di comodo;
   Fabrizio Di Stefano 3.13, volto a prorogare al 2018 la percentuale di detrazione al 50 delle spese per ristrutturazioni edilizie;
   Fabrizio Di Stefano 3.14, volto a modificare la percentuale delle spese detraibili dai contribuenti per le ristrutturazioni edilizie;
   Fabrizio Di Stefano 3.15, volto a introdurre una detrazione del 70 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici;
   Schullian 3.01, volto a prorogare i termini dell'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012;
   Busin 4.5, che esenta anche dall'IVA le operazioni di scioglimento o alienazione delle società controllata direttamente o indirettamente dalle amministrazioni locali, introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2014;
   Busin 4.7, che estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti alle fondazioni sanitarie assistenziali;
   Busin 4.8, che estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti alle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e del territorio;
   gli analoghi Schullian 4.26 e 4.31, volti a escludere dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi anche gli investimenti e le attività estere il Pag. 11cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro;
   Schullian 4.30, volto ad innalzare a 20.000 euro gli importi dei conti correnti bancari esteri che sono esclusi dall'indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi;
   Lavagno 4.35, volto a escludere dalle procedure di spending review concernenti il personale in esubero di cui al comma 565 della legge di stabilità 2014 le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni nelle quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;
   Losacco 4.36, che interviene sulle procedure di notifica all'Unione europea delle misure agevolative in materia di stabilizzazione nei call center previste dal comma 22 della legge di stabilità 2014;
   Paglia 4.40, volto a sopprimere i controlli preventivi dell'Agenzia delle entrate sui rimborsi IRPEF erogati dal sostituto d'imposta eccedenti i 4 mila euro di cui ai commi 586-589 della legge di stabilità 2014;
   Castelli 4.01 e 4.02, nonché Paglia 4.09, che recano norme interpretative delle disposizioni dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di impignorabilità della prima casa dei contribuenti;
   Castelli 4.03, che apporta numerose integrazioni al codice civile in tema di impignorabilità della prima casa e dei beni strumentali d'impresa in materia di impignorabilità della prima casa dei contribuenti;
   Dadone 4.05, che intende reintrodurre l'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a favore dei partiti politici;
   Castelli 4.06, che innalza da 2.100 a 9.000 euro l'importo delle spese detraibili dall'IRPEF sostenute per l'assistenza di soggetti non autosufficienti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del TUIR;
   Lavagno 4.07, che introduce modalità derogatorie alle ordinarie disposizioni in materia di pagamento della TARI;
   Marcon 4.08, che apporta numerose modifiche alla disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin Tax), di cui al comma 491 e seguenti della legge di stabilità 2013;
   Palese 5-bis.02, volto ad estendere alle province con popolazione superiore a 20.000 abitanti le procedure derogatorie alla disciplina per il raggiungimento del riequilibrio di bilancio già previste per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 16;
   Castelli 6.1, che introduce sanzioni penali per violazioni di norme in materia di prelievo fiscale sui giochi pubblici, ovvero per la violazione degli obblighi di legge concernenti il collegamento degli apparecchi di gioco alle reti pubbliche;
   Castelli 6.01, che apporta numerose modifiche ed integrazioni al codice civile ed a leggi speciali, volte a modificare la disciplina dei reati di false comunicazioni sociali e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;
   Castelli 8.20 e Fratoianni 48.20 i quali, diversamente dall'articolo 8, comma 11, che dispone la rideterminazione degli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, prevedono invece la revoca di uno specifico programma di armamento – Joint Strike Fighter (F-35) – destinando i conseguenti risparmi di spesa ad interventi per l'edilizia scolastica;
   Melilla 8.31, limitatamente alla parte consequenziale, concernente la copertura finanziaria dell'emendamento, che prevede un aumento del canone annuo dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private;Pag. 12
   Busin 8.01, il quale detta disposizioni concernenti la verifica del gettito IMU 2013 e il differimento del termine per la deliberazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2013 per i comuni;
   Busin 9.18, in quanto proroga il termine di decorrenza dell'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (POS) da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;
   Fedriga 11.1, il quale abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 che prevede il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate prima dell'erogazione di un rimborso di importo complessivo superiore a 4 mila euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d'imposta derivanti dalla precedente dichiarazione;
   Guidesi 11.2, che abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 la quale condiziona all'apposizione di un visto di conformità, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15.000 euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP;
   Cancelleri 11.01, che sopprime Equitalia e istituisce e disciplina la Direzione centrale per la riscossione presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   Brugnerotto 13.10, in quanto abroga la disposizione del Codice dell'ordinamento militare che prevede l'accesso al grado superiore del militare al momento del collocamento in congedo;
   Caso 13.02, che introduce modifiche all'articolo 52, comma 1, lettera b), del TUIR, al fine di assoggettare ad imposizione fiscale i rimborsi di spesa ai titolari di cariche elettive nonché ad altri soggetti, attualmente esclusi dall'imposizione in base alla suddetta norma del TUIR;
   Caso 13.03, che pone un limite massimo mensile di 5 mila euro per i trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali per il triennio 2014-2016;
   Prataviera 13.04, che pone un limite massimo mensile di 5 mila euro per i trattamenti pensionistici erogati dalle gestioni previdenziali pubbliche nonché di 8 mila euro in caso di cumulo di più trattamenti;
   Caso 13.05, che pone il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro dipendente ed autonomo e i trattamenti pensionistici nonché con i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche, differenziando inoltre il suddetto divieto di cumulo in relazione all'ammontare dei trattamenti pensionistici percepiti dagli interessati;
   Castelli 14.3, che prevede, nei territori in cui non è attiva la convenzione-quadro Consip, che le istituzioni scolastiche ed educative statali possano, al fine di assicurare l'acquisto dei beni e servizi e nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge in esame, procedere ad assunzioni di personale ATA;
   Prataviera 14.9, che esclude dal limite alle assunzioni a tempo determinato, stabilito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, gli enti locali che debbano procedere a tali assunzioni per garantire le funzioni di polizia locale e di istruzione pubblica;
   Cariello 16.4, che, modificando il decreto legislativo n. 228 del 2001, pone dei vincoli all'ammontare del canone di concessione o di affitto di beni e terreni agricoli per i giovani imprenditori agricoli, stabilendo che lo stesso non possa superare quello derivante dai regolamenti UE relativi alla politica agricola comunitaria;
   D'Incà 16.5 che, modificando il decreto legislativo n. 228 del 2001, include i giovani disoccupati tra i beneficiari delle assegnazioni dei terreni agricoli qualora gli interessati dimostrino di avere le competenze richieste all'esercizio dell'attività agricola;Pag. 13
   D'Incà 16.6, che modifica il decreto legislativo n. 228 del 2001 al fine di dare priorità nell'assegnazione dei terreni agricoli ai giovani agricoltori a realizzare coltivazioni biologiche;
   D'Incà 16.7 che, modificando il decreto legislativo n. 276 del 2003, attenua i requisiti previsti dalla vigente normativa al fine di procedere alle assunzioni di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende agricole;
   Schullian 16.13 che, abrogando l'articolo 36, comma 8-bis, del decreto-legge n. 179 del 2012, esclude i produttori agricoli che presentino un ridotto volume di affari dall'obbligo della comunicazione annuale delle operazioni rilevanti a fini IVA;
   D'Incà 17.1, che interviene sulla legge n. 1261 del 1965 per ridefinire, stabilendo limiti massimi, l'indennità e la diaria spettante ai membri del Parlamento;
   D'Incà 17.2 e Cariello 17.3, che escludono dall'erogazione di assegni vitalizi i deputati e senatori condannati in via definitiva per delitti di particolare gravità;
   D'Incà 17.01, che modifica la legge n. 1261 del 1965 per ridefinire, stabilendo limiti massimi, l'indennità, i rimborsi di spese e la diaria spettante ai membri del Parlamento;
   D'Incà 17.02 e 17.03, che modificano il decreto-legge n. 54 del 2013, in materia di compensi dei membri del Governo non parlamentari;
   Prataviera 17.04, che riduce il numero massimo dei componenti del Governo;
   Prataviera 17.05, che modifica il testo unico degli enti locali rendendo facoltativa la nomina dei segretari comunali e provinciali;
   Prataviera 17.010, che sopprime le prefetture-uffici territoriali del Governo;
   Prataviera 17.013, che disciplina il voto dei cittadini italiani all'estero;
   D'Incà 17.014, che esclude dall'erogazione del vitalizio i consiglieri regionali condannati per reati di particolare gravità;
   D'Incà 18.1 e D'Incà 18.01, di contenuto analogo, i quali abrogano la norma che disciplina il finanziamento ai partiti politici mediante la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
   Guerra 19.1, che ripristina le indennità e i permessi retribuiti per i consiglieri dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
   Melilla 19.7, che introduce agevolazioni fiscali su trasferimenti e retrocessioni di beni mobili e immobili a seguito di scioglimento di consorzi tra enti locali;
   Lavagno 19-bis.01, che reca modifiche all'articolo 110 del testo unico degli enti locali con specifico riguardo alla disciplina dei contratti a tempo determinato per i dirigenti negli enti locali;
   Caparini 21.4, 21.5, 21.7, 21.8, 21.11, 21.12, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16, 21.17, 21.18 e 21.21, concernenti l'emittenza locale;
   Caparini 21.3, in quanto concernente l'introduzione di nuove disposizioni «di sistema» finalizzate in particolare alla dismissione della partecipazione statale nella concessionaria del servizio pubblico e l'abolizione del canone RAI;
   Caparini 21.1 e 21.2, che prevedono l'abolizione del canone RAI;
   Caparini 21.9, 21.10, 21.19 e 21.20, che prevedono modifiche alla disciplina del pagamento del canone RAI;
   Prataviera 22.9, che posticipa al 1o gennaio 2015 la decorrenza dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, previsto dall'articolo 12, comma 1.1, del decreto-legge n. 201 del 2011;
   Sandra Savino 22-bis.01, che, diversamente dall'articolo 22-bis che provvede Pag. 14al finanziamento di zone franche urbane già esistenti, prevede l'istituzione di una nuova zona franca urbana nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria;
   Fraccaro 23.01, che prevede la giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità degli amministratori, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società partecipate da amministrazioni pubbliche;
   Businarolo 23.02, che modifica la disciplina sulle funzioni della Corte dei conti dettata dalla legge n. 20 del 1994, al fine di prevedere la giurisdizione della Corte medesima in ordine all'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, dei membri degli organi di controllo e dei dipendenti di società partecipate da amministrazioni pubbliche, nonché delle società controllate dalle stesse;
   gli identici Busin 24.3 e Lavagno 24.8, che modificano la procedura semplificata per il trasferimento di immobili agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale);
   Busin 24.4 e Busin 24.5, di contenuto analogo, che escludono dal patto di stabilità interno per il 2014 le spese sostenute dai comuni per gli interventi sulle cinte murarie urbane;
   Castelli 26.4, che prevede, a decorrere dal 1o settembre 2014, il dimezzamento delle indennità massime dei parlamentari nazionali ed europei;
   Busin 26.01, che prevede una deroga, fino al 30 giugno 2015, alla disciplina relativa alle modalità di erogazione dei pagamenti in corso d'opera, contenuta nel regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici;
   Busin 28.1 che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la realizzazione degli interventi di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta;
   Lavagno 29.01, che prevede la possibilità per gli enti locali che hanno deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del bilancio di procedere ad adeguamenti del piano stesso anche successivamente all'approvazione da parte della Corte dei conti;
   Matarrelli 32.01, che modifica la disciplina in ordine alla concorrenza nel mercato del gas naturale, dettata dall'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, affidando a tal fine alcune disposizioni attuative a decreti del Ministro dello sviluppo economico;
   Guidesi 33.8, che detta disposizioni in favore dei soggetti interessati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014, prevedendo la possibilità per gli stessi della sospensione del pagamento dei ratei dei mutui in corso, previa intesa con l'ABI;
   Prataviera 33.9, che autorizza una spesa volta al finanziamento degli interventi conseguenti ai danni causati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014;
   gli identici Matarrese 40.01, Busin 40.02 e Guidesi 40.03, che modificano alcuni termini della disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali;
   Paglia 41.3, che modifica, tra l'altro, l'articolo 41, rifinanziando il Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici previsto dall'articolo 1, comma 417, della legge n. 296 del 2006, autorizzando una spesa (105 milioni annui) alla cui copertura si provvede mediante un aumento del canone annuo dei titolari di concessioni radiotelevisive pubbliche e private;
   Capelli 46.1, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione Sardegna provvedano a modificare il patto di stabilità interno della regione Sardegna alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 118 del 2012;
   De Menech 47.2, che aggiunge il comma 5-bis, con il quale si garantisce alle province fondi statali per la gestione delle strade ex ANAS;Pag. 15
   Nicchi 47.01 e Guidesi 48.01, che intervengono sulla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, riformulando l'esclusione dal patto delle spese per interventi realizzati dagli enti locali in relazione a eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
   Lavagno 47.02, che dispone l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo alle regioni e agli enti locali delle spese per la bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN);
   Guidesi 48.6, che reca una modifica alla vigente disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011;
   Lavagno 48.17, che interviene sulla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, stabilendo una riduzione della sanzione che dovrebbe applicarsi in caso di mancato rispetto del patto, qualora lo sforamento sia dovuto al pagamento dei debiti pregressi da parte degli enti che non hanno beneficiato di spazi finanziari sul patto medesimo per tale finalità;
   Sandra Savino 48.02, che autorizza un contributo per l'anno scolastico 2014-2015 per l'attribuzione di benefici in favore degli studenti delle scuola paritarie;
   Brugnerotto 50.4, che reca disposizioni volte al recupero di risorse derivanti dall'attività di controllo sui titolari di invalidità civile, con contestuale riversamento delle risorse stesse al Fondo per le non autosufficienze;
   Lavagno 50.6, che interviene sulla destinazione del contributo previsto dal decreto-legge n. 120 del 2013 in favore delle unioni e fusioni di comuni, stabilendo che esso debba intendersi riferito a tali unioni esclusivamente per l'esercizio associato delle funzioni;
   Marcon 50.7, che esclude i piccoli comuni (da 1.001 a 5.000 abitanti) dalle regole del patto di stabilità interno e dispone che i comuni risultati da fusione a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti al patto decorsi cinque anni dalla loro istituzione;
   Lavagno 50.8, che esclude dalle regole del patto di stabilità interno i piccoli comuni (da 1.001 a 5.000 abitanti) facenti parte di unioni per la gestione associata delle funzioni.

  Guido GUIDESI (LNA) chiede quale sia il termine per la presentazione dei ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative testè pronunciati.

   Francesco BOCCIA, presidente, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, fissa il termine per la presentazione dei ricorsi ai giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative alle ore 14.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle ore 14.30.

  La seduta, sospesa alle 12.40, è ripresa alle 14.45.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative pronunciati nella seduta odierna.

  In merito a tali ricorsi le presidenze ritengono di poter rivedere i giudizi di inammissibilità precedentemente espressi sulle seguenti proposte emendative:
   Busin 4.7, in quanto estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, già oggetto dell'articolo 37, alle fondazioni sanitarie assistenziali;
   Busin 4.8, in quanto estende gli interventi di finanziamento della Cassa depositi e prestiti, già oggetto dell'articolo 37, alle fondazioni che perseguono scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico e del territorio;
   Caparini 21.3, limitatamente ai commi 1 e 2, in quanto intervengono sulla dismissione della partecipazione statale nella concessionaria del servizio pubblico;Pag. 16
   Sandra Savino 22-bis.01, in quanto prevede l'istituzione di una nuova zona franca urbana nelle aree di confine con la Repubblica di Slovenia e la Repubblica d'Austria, intervenendo sulla disciplina prevista dall'articolo 22-bis.

  Le presidenze ritengono invece di dover confermare i ricorsi su tutte le altre proposte emendative dichiarate inammissibili.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) chiede nuovamente alle Presidenze di rivedere i giudizi di inammissibilità pronunciati nei confronti dell'emendamento Fedriga 11.1, il quale è volto ad abrogare la norma della legge di stabilità per il 2014 che prevede il controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, prima dell'erogazione di un rimborso di importo superiore a 4 mila euro, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia, e dell'emendamento Guidesi 11.2, che abroga la norma della legge di stabilità per il 2014 la quale condiziona all'apposizione di un visto di conformità la compensazione di crediti e debiti fiscali di importo superiore a 15 mila euro annui in materia di imposte sui redditi e di IRAP, i quali risultano entrambi, a suo avviso, attinenti alla materia oggetto del decreto-legge.
  Sulla base delle stesse motivazioni contesta altresì l'inammissibilità dell'emendamento Busin 28.1, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per la realizzazione degli interventi di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Veneta, prevedendo una misura già adottata nel decreto-legge in esame per le spese sostenute dai Comuni per interventi a favore dell'edilizia scolastica.
  Chiede inoltre che sia valutata la riammissione dell'emendamento Guidesi 33.8, il quale detta disposizioni in favore dei soggetti interessati dagli eventi atmosferici nella regione Veneto del febbraio 2014, dell'emendamento Busin 8.01, nonché degli emendamenti presentati dal deputato Caparini all'articolo 21 del provvedimento, riguardante la RAI. Evidenzia infatti come quest'ultimo gruppo di emendamenti, rechi una proposta alternativa di riforma del sistema di finanziamento della RAI e di finalizzazione delle risorse trattenute dallo Stato a valere sulle somme del canone RAI riscosse, e sia quindi strettamente attinente alla materia oggetto del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, pur considerando rilevanti le tematiche affrontate dagli emendamenti segnalati dal deputato Prataviera, evidenzia come la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative non possa essere effettuata in termini ampi, ma debba far riferimento alle materie concretamente affrontate dal provvedimento, in senso stretto. Ribadisce, pertanto, il giudizio di inammissibilità già espresso sulle proposte emendative richiamate.

  Laura CASTELLI (M5S) ritiene necessario chiarire come si intenda proseguire nell'esame del provvedimento, verificando anche la disponibilità della maggioranza e del Governo a migliorare il testo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il tema posto dal deputato Castelli è già stato affrontato dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, ritenendo quindi opportuno, in questa sede, discutere le questioni politiche che i gruppi intendano porre sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede che le presidenze diano conto in maniera più specifica delle motivazioni che sono alla base della dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, il quale istituisce e disciplina il reddito di cittadinanza.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rispondendo al deputato Villarosa, fa presente come l'articolo aggiuntivo Pesco 1.01 miri a inserire una complessa riforma del welfare la quale non presenta quindi il carattere di attinenza specifica al provvedimento necessario affinché l'emendamento risulti ammissibile alla luce dei Pag. 17sopra citati criteri stabiliti dal Regolamento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) evidenzia come dallo speech recante i giudizi di inammissibilità delle proposte emendative letto dalle presidenze nella seduta odierna emerga come il motivo principale dell'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia l'eccessiva lunghezza delle previsioni che lo stesso proponeva di introdurre. Ritiene peraltro che la reale motivazione di tale giudizio sia essenzialmente politica, riguardando tale proposta un problema, quello del sostegno ai contribuenti incapienti e che quindi non possono avvalersi del bonus fiscale previsto dall'articolo 1 del decreto-legge, su cui il Presidente del Consiglio ha da tempo dichiarato agli organi di stampa che sarebbe intervenuto nell'arco di pochi giorni e sul quale, al contrario, il Governo non ha provveduto finora in alcun modo. Chiede quindi che l'articolo aggiuntivo 1.01 sia nuovamente ammesso e votato dalle Commissioni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce come il criterio adottato dalle presidenze per valutare l'ammissibilità di tutte le proposte emendative non sia certamente stato quello della loro lunghezza, bensì la stretta attinenza degli stessi alle disposizioni contenute nel decreto-legge.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ricorda alle presidenze come il contenuto dell'articolo aggiuntivo 1.01 sia stato presentato, con analoghe proposte emendative, ad altri decreti-legge riguardanti materie, a suo avviso, molto più distanti rispetto a quella oggetto del provvedimento in discussione, il quale risulta del resto particolarmente eterogeneo, e sia stato in quelle occasioni considerato ammissibile e posto in votazione.
  Ribadisce quindi la richiesta del suo gruppo di riammettere l'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, sottolineando come la maggioranza debba assumersi la responsabilità politica di votarlo ed eventualmente respingerlo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come, alla luce delle norme regolamentari, le presidenze non possano che confermare il giudizio di inammissibilità sull'articolo 1.01 Pesco, ferma restando naturalmente la possibilità, per i presentatori, di chiedere alla Presidenza della Camera una revisione di tale giudizio ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

  Daniele PESCO (M5S) contesta la dichiarazione di inammissibilità pronunciata sul proprio articolo aggiuntivo 1.01, evidenziando come esso sia pienamente attinente al contenuto del decreto-legge. Sottolinea, infatti, come esso proponga un concreto meccanismo di sostegno ai cittadini che si trovano al di sotto della soglia di povertà, dal momento che il reddito di cittadinanza costituisce l'unico strumento con il quale è possibile venire efficacemente incontro alle esigenze di quegli italiani che non beneficiano o non beneficeranno delle misure previste dall'articolo 1 del decreto-legge, anche perché, a causa della grave crisi economica, in un prossimo futuro numerosi soggetti potrebbero trovarsi in una condizione di incapienza.
  Auspica pertanto che la proposta emendativa sia riammessa e che ciascuna forza politica si assuma le proprie responsabilità.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce come le misure previste nell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01 abbiano natura strutturale e realizzino una riforma profonda del sistema del welfare, attraverso l'introduzione del reddito di cittadinanza, in alternativa alle misure adottate dal Governo con il bonus di 80 euro previsto all'articolo 1 del provvedimento.
  Sottolinea inoltre come la decisione delle presidenze di dichiarare inammissibile tale proposta emendativa palesi un modo di condurre i lavori che, a suo avviso, risulta molto diverso da quello adottato in occasione dell'esame di altri decreti-legge dalle stesse presidenze.

Pag. 18

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea come il giudizio di ammissibilità pronunciato dalle presidenze sulle proposte emendative non possa rispondere a valutazioni politiche, ma al rigoroso rispetto di norme regolamentari ben precise. Non considera pertanto possibile aprire in questa sede una sorta di trattativa tra le presidenze e i componenti delle Commissioni circa l'inammissibilità di singoli emendamenti, ribadendo comunque come le regole procedurali in materia consentano di proporre ricorso avverso le valutazioni di inammissibilità anche ai fini della discussione del provvedimento in Assemblea.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ribadisce la propria opinione circa il diverso atteggiamento tenuto dalle presidenze della V e della VI Commissione in precedenti occasioni, preannunciando la volontà del suo gruppo di comunicare formalmente al Presidente della Camera quanto accaduto nella seduta odierna, con particolare riguardo alla discrezionalità con cui gli uffici e le presidenze delle due Commissioni hanno svolto le proprie funzioni ai fini della valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate al decreto-legge in esame.

  Marco CAUSI (PD) ricorda innanzitutto come durante la riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite che ha avuto luogo nella giornata di ieri la maggioranza sia stata molto esplicita nell'indicare il proprio indirizzo circa il prosieguo dei lavori.
  Sottolinea infatti come si tratti di un provvedimento che, contenendo misure molto rilevanti che stanno in parte già incidendo sul reddito di molti cittadini, deve essere convertito in tempi brevissimi a causa del ritardo con cui esso è stato trasmesso dal Senato. Ritiene, pertanto, opportuno che le Commissioni utilizzino il limitato tempo a disposizione per esplicitare i temi politici che ritengono più rilevanti.
  Non ritiene invece utile sindacare le decisioni assunte dalle presidenze in ordine all'ammissibilità degli emendamenti, auspicando che dal dibattito possano emergere temi e aspetti su cui chiedere un impegno del Governo attraverso la presentazione di ordini del giorno da presentare in Assemblea, anche per stimolarlo all'adozione di ulteriori provvedimenti normativi correttivi di taluni aspetti del decreto in esame.
  Per quanto riguarda i temi affrontati dall'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, che riprende una proposta avanzata da tempo dal MoVimento 5 Stelle, auspica che su di essa sia predisposta una relazione tecnica, al fine di verificare l'adeguatezza della copertura finanziaria delle misure che esso vorrebbe introdurre in tema di reddito di cittadinanza. Nel ritenere infatti che i maggiori introiti derivanti, secondo il MoVimento 5 Stelle, dal blocco dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 5 mila euro non sarebbero affatto sufficienti a tale scopo, sottolinea che quello del reddito di cittadinanza costituisca un tema serio, da non utilizzare a fini strumentali.
  Chiede quindi, a nome del gruppo del PD, di stabilire un termine entro il quale le Commissioni concluderanno l'esame in sede referente, votando il mandato ai relatori a riferire all'Assemblea sul provvedimento.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene assolutamente arbitraria la dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, tornando a ribadire come tale giudizio sia motivato solo in base all'elevato numero di commi di cui l'articolo stesso si compone.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, chiarisce ulteriormente come il giudizio di inammissibilità della proposta emendativa non sia legato alla sua lunghezza, ma alla sua estraneità rispetto al contenuto proprio del provvedimento.

  Rocco PALESE (FI-PdL), a nome del gruppo Forza Italia, stigmatizza le modalità di gestione dell’iter di esame del decreto-legge in titolo, dal momento che la Pag. 19Camera, in ragione dell'imminente scadenza del termine di conversione, non è stata posta nelle condizioni di valutarne approfonditamente i contenuti e di apportare eventuali modifiche, limitandosi di fatto a ratificare quanto deciso dall'altro ramo del Parlamento. Nell'auspicare che si possa almeno svolgere un'approfondita discussione sui contenuti del provvedimento, evidenzia in particolare che gli uffici sia del Senato che della Camera hanno rilevato criticità relative alla copertura finanziaria di alcuni interventi previsti dal decreto-legge, in particolare il «bonus IRPEF», cui si provvede attraverso l'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, il cui previsto gettito presenterebbe profili di aleatorietà. Stigmatizza altresì il frequente utilizzo delle clausole di salvaguardia, evidenziando come la sola attivazione di quelle inserite nella legge di stabilità 2014 comporterebbe la necessità di reperire risorse per complessivi 7 miliardi di euro. Ricorda peraltro che il Governo è stato costretto a «chiedere l'elemosina» alle istituzioni europee per ottenere un differimento al 2016 della data inizialmente prevista per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio.
  Esprime inoltre perplessità sull'efficacia delle misure sinora adottate dal Governo, osservando come ancora non si sia ancora registrato alcun miglioramento del quadro economico, anche sul piano occupazionale. Ritiene invece opportuno intervenire in direzione dell'allentamento dei vincoli del patto di stabilità, che impediscono l'utilizzo dei fondi strutturali europei, che ammontano a ben 150 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, e che, sostanzialmente, rappresentano l'unica fonte di ammontare certo e disponibile per provvedere agli investimenti necessari.

  Daniele PESCO (M5S) ritiene «monca» la discussione sul complesso degli emendamenti, dal momento che è venuta meno la possibilità di discutere e votare l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.01, volto all'introduzione del reddito di cittadinanza, dichiarato inammissibile. La predetta proposta emendativa, a suo avviso, rientra a pieno titolo nell'oggetto del provvedimento, volto, tra l'altro, a perseguire obiettivi di giustizia sociale. Evidenzia come tali obiettivi non possano essere realizzati solo attraverso la riduzione del carico fiscale, della quale beneficiano esclusivamente coloro che già percepiscono un reddito, ma anche attraverso forme di sussidio a beneficio di soggetti sprovvisti di qualsivoglia forma di sostegno economico. Stigmatizza, infine, il fatto che la Camera non sia stata posta nelle condizioni di procedere a modifiche del testo del provvedimento.

  Giampaolo GALLI (PD), dichiarandosi complessivamente soddisfatto del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia come lo stesso contenga diverse misure volte a favorire la competitività, come ad esempio la riduzione del 10 per cento dell'IRAP. Con riferimento all'aumento della tassazione delle rendite finanziarie, ritiene la misura giustificata in relazione alla finalità di ridurre il cuneo fiscale. Giudica inoltre favorevolmente il «bonus IRPEF», in quanto l'intervento può determinare una forte iniezione di fiducia e di ottimismo in questo momento di fragile ripresa economica. Pur condividendo l'opinione di chi ritiene che le misure redistributive potrebbero essere estese ad una più ampia platea, rileva d'altro canto che, a tale scopo, sarebbero necessarie maggiori risorse economiche. Apprezza infine i tagli alla spesa pubblica, che migliorano la credibilità europea del nostro «sistema-Paese».
  Con riferimento all’iter di esame del decreto-legge in titolo, ricorda che il Senato ne ha ritardato l'approvazione sia in ragione della sospensione dei lavori in occasione delle recenti consultazioni elettorali, sia a causa della legittima richiesta delle opposizioni di esaminarne approfonditamente i contenuti. Pur riconoscendo che la Costituzione italiana prevede un bicameralismo perfetto, evidenzia che, per una naturale evoluzione del sistema, che tende a superare le inefficienze del bicameralismo stesso, i decreti-legge sono sempre più spesso modificati da un solo ramo Pag. 20del Parlamento, che, a seconda delle circostanze, può essere la Camera oppure il Senato. Evidenzia pertanto che le obiezioni delle opposizioni riguardo alla mancata introduzione di correzioni al decreto-legge in sede parlamentare, dal punto di vista sostanziale, considerate le modifiche e le integrazioni al testo apportate dal Senato, appaiono prive di fondamento e risultano incomprensibili all'opinione pubblica.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che le presidenze ritengono di poter concludere l'esame in sede referente entro le ore 17.30, e che entro quell'ora sarà posta in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), nel sottolineare l'importanza delle misure contenute nel provvedimento in esame, ritiene necessario rispettare i tempi stabiliti dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di convertire il decreto nei termini di legge, senza apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato. Pur rilevando come i tempi ridotti previsti per l'esame, in sede referente, del provvedimento abbiano inevitabilmente inciso sul lavoro svolto dalle Commissioni, segnala come, a suo avviso, il decreto, seppur perfezionabile in alcuni punti, preveda interventi normativi in grado di incidere positivamente sulla situazione economica esistente. Osserva poi come le modalità e i tempi in cui si è proceduto all'esame del decreto-legge presso i due rami del Parlamento mettano in luce l'esigenza di affrontare al più presto il tema delle riforme istituzionali, allo scopo di superare il bicameralismo perfetto.
  Relativamente alle questioni sollevate nel corso della discussione riguardo alle coperture finanziarie e alla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 50, comma 11, del provvedimento, segnala come il Governo abbia fornito in maniera esaustiva i relativi chiarimenti in sede di esame presso il Senato. Al riguardo, fa presente come non vi siano dubbi sulla idoneità di tali coperture e come la clausola di salvaguardia operi per importi molto ridotti rispetto all'ammontare degli oneri complessivi del provvedimento stesso, posto che verrebbe attivata solo qualora lo Stato non introitasse i 650 milioni di euro di maggiori entrate IVA a seguito del pagamento dei debiti commerciali pregressi della pubblica amministrazione.
  Sottolinea come il provvedimento, nel dare attuazione agli impegni assunti in sede di legge di stabilità per il 2014, realizzi interventi economici di significativa rilevanza, dando priorità a misure volte ad incentivare i consumi e a ridurre la tassazione sul lavoro. Segnala come, nei prossimi provvedimenti, il Governo provvederà ad assumere ulteriori iniziative nei confronti di categorie a cui il provvedimento in esame non si rivolge direttamente, quali i pensionati e gli incapienti.
  In risposta alle criticità avanzate dai deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle con riguardo al giudizio di inammissibilità formulato nei confronti dell'articolo aggiuntivo Pesco 1.01, osserva come il reddito di cittadinanza sia materia estranea rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame e come, in considerazione dell'importanza della questione, si debba discutere di tale argomento in altra sede. Sottolinea, inoltre, come le misure previste dal provvedimento rappresentino la realizzazione di obiettivi economici a cui il Governo e la maggioranza – e in particolare il Partito Democratico – lavorano da diverso tempo e che è stato possibile raggiungere solo in questa fase economica, salvaguardando la spesa sociale.
  Nel rilevare come alcune proposte emendative riferite al provvedimento, quali quelle in materia di TASI, affrontino questioni di particolare importanza, auspica che il Governo intervenga sulle stesse con successivi provvedimenti, apportando le opportune correzioni. Sottolinea come l'incentivo ai consumi che seguirà all'attuazione del decreto-legge sarà da stimolo anche alla crescita dell'occupazione che, a suo avviso, rappresenta un ulteriore tema Pag. 21su cui il Governo dovrà intervenire nei successivi provvedimenti al fine di consentire una ripresa dell'economia.
  Nel ribadire l'importanza delle misure previste dal decreto-legge in esame, ritiene che i recenti dati positivi sulla produzione industriale rappresentino il risultato dell'azione di Governo, che, a suo avviso, sta affrontando in modo risolutivo la difficile crisi economica e che, come dimostrato dall'esito delle recenti elezioni europee, è sempre più apprezzata dal Paese.

  Mauro GUERRA (PD) preliminarmente si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Marchi sia riguardo all'importanza delle misure contenute nel decreto-legge in esame ai fini della ripresa economica e della crescita dei consumi, sia riguardo all'esigenza di procedere in tempi brevi alle riforme istituzionali, allo scopo di superare il bicameralismo perfetto. Nel sottolineare come il provvedimento in titolo detti misure in grado di incidere sulla competitività e sulla giustizia sociale, osserva tuttavia come, a suo avviso, sia necessario procedere ad una maggiore riflessione in ordine ad alcune tematiche dallo stesso affrontate che interessano, in particolare, gli enti locali.
  Con riferimento alla disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 9, volta a modificare la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni, dettata dal comma 3-bis dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, evidenzia criticità in ordine alla previsione secondo cui tutti i comuni non capoluogo di provincia, a decorrere dal 1o luglio 2014, per qualunque tipo di beni e servizi e senza distinzione di soglie, dovranno procedere ad acquisti centralizzati, ricorrendo a soggetti aggregatori. Nell'osservare come, a suo avviso, l'introduzione di questo vincolo per tutti i comuni non capoluogo di provincia, senza limiti di importo, determini il rischio di bloccare le attività di acquisizione di lavori, beni e servizi, con evidenti conseguenze negative sull'attività degli enti locali interessati, auspica in proposito un intervento correttivo da parte del Governo.
  Con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 14, volta a porre a carico delle amministrazioni pubbliche limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per contratti di collaborazione, osserva come, a suo avviso, sia positivo che venga adottato un nuovo metodo di calcolo dei risparmi, basato sulla spesa per il personale sostenuta dall'amministrazione interessata e non più sulla riduzione lineare della spesa storica, che penalizza gli enti più virtuosi. Tuttavia, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito al rapporto tra la norma citata e la vigente disciplina che ha ad oggetto la spesa storica, in quanto l'eventuale applicazione dei due differenti criteri di contenimento della spesa darebbe luogo ad una riduzione drastica delle spese per incarichi di consulenza e contratti di collaborazione, che andrebbe ancora una volta a penalizzare gli enti che hanno già provveduto a razionalizzare la spesa nel corso degli anni. Osserva, inoltre, che il superamento definitivo dei tagli lineari alla spesa storica sarebbe in linea con i rilievi formulati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alle modalità di intervento sulla spesa degli enti locali, che devono essere tali da non compromettere lo svolgimento efficiente dell'attività svolta dagli enti stessi.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) rileva come la necessità di non modificare il testo in esame, richiamata dall'onorevole Marchi, comprima le prerogative e il lavoro cui sono chiamate le Commissioni di merito, anche alla luce della particolare rilevanza delle norme recate dal provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), traendo anche spunto dalle modifiche introdotte durante l'esame presso il Senato, richiama l'attenzione sul tema complessivo concernente le modalità e i tempi di adozione dei bilanci comunali, per la redazione dei quali è necessario disporre per tempo di una stima attendibile delle entrate che il singolo ente locale ritiene di potere incassare alla luce della disciplina vigente. In Pag. 22proposito, ricorda come in passato più volte, da ultimo nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, obiettivo del Parlamento sia stato quello di introdurre correttivi alla disciplina vigente, nell'ottica di consentire agli enti locali di disporre di un quadro di riferimento certo, anche sotto il profilo temporale, ai fini dell'adozione dei relativi bilanci previsionali, in modo da evitare il sorgere di equivoci sul piano interpretativo da parte degli amministratori locali.
  Osserva come un ulteriore tema di particolare rilevanza sia quello relativo alle disponibilità ed ai meccanismi di riparto del Fondo di solidarietà comunale, questione connessa peraltro ai profili applicativi dell'IMU e della TASI. A tale ultimo riguardo, fa presente come i criteri di ripartizione del contributo complessivo di 625 milioni disposto in favore dei comuni dall'articolo 1 del decreto-legge n. 16 del 2014, appaiano non sufficientemente chiari. Evidenzia, inoltre, come le disponibilità del suddetto Fondo di solidarietà siano state oggetto di riduzioni di carattere lineare, sulla cui entità è necessario assicurare una informazione tempestiva e certa agli enti locali interessati, proprio in funzione degli adempimenti connessi all'adozione dei bilanci di previsione. Sottolinea, altresì, come l'articolo 4, comma 12-quater, del provvedimento, fissando diverse scadenze per il pagamento della TASI da parte dei contribuenti, a seconda della tempestività del comune nell'adozione delle delibere e dei regolamenti relativi al tributo stesso, è suscettibile di determinare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile.
  Nel fare presente come nella giornata di ieri presso la Commissione finanze abbia avuto luogo lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata a sua firma, avente ad oggetto la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti tardivi della prima rata della TASI da effettuarsi entro il 16 giugno prossimo, purché gli stessi siano effettuati entro il 31 luglio 2014, ribadisce come occorra evitare che la situazione di incertezza normativa in tema di tributi comunali possa determinare effetti negativi proprio sui comuni che hanno adottato le delibere concernenti i bilanci di previsione 2014 e pubblicato le aliquote e le detrazioni relative alla stessa TASI entro il previsto termine del 31 maggio scorso. Sulla questione, auspicando l'adozione di interventi risolutivi di carattere normativo, preannunzia la presentazione in Assemblea di un apposito ordine del giorno.

  Marco CAUSI (PD) osserva come dagli interventi già svolti da taluni colleghi sul provvedimento in esame emergano alcuni rilievi, anche dei gruppi della maggioranza, rispetto a talune misure contenute nel provvedimento medesimo, sulle quali preannunzia la presentazione in Assemblea di appositi ordini del giorno. Rileva, anzitutto, come le modifiche apportate durante l'esame presso il Senato all'articolo 47, in materia di concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni agli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, rechino tuttora discutibili meccanismi di premialità. In secondo luogo, esprime perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 20, concernente la realizzazione, nel biennio 2014-2015, di una riduzione dei costi operativi da parte delle società partecipate o controllate dallo Stato. In terzo luogo, lamenta il mancato recepimento, nell'articolato del provvedimento, dell'accordo del maggio scorso tra lo Stato e le regioni, finalizzato a consentire un utilizzo ottimale delle risorse nella disponibilità della finanza regionale. Infine, richiama l'attenzione circa l'impatto negativo che l'applicazione delle norme in materia di riduzione della spesa pubblica potrebbe determinare sulla situazione dei comuni già in fase di risanamento finanziario o per i quali siano stati approvati i relativi piani di riequilibrio finanziario.

  Laura CASTELLI (M5S), nell'esprimere la propria contrarietà sui contenuti del decreto-legge in discussione, che avrà comunque modo di esplicitare in maniera più compiuta nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea, Pag. 23sottolinea come nel parere favorevole reso sul testo del provvedimento dalla Commissione affari costituzionali, sia contenuta una condizione volta a sopprimere l'articolo 41-bis, in materia di accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese, nel caso in cui il predetto articolo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, alla luce di quanto evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012. A tale ultimo proposito, ritiene pertanto necessario acquisire ogni utile documentazione da parte del Governo, al fine di evitare eventuali pronunce di incostituzionalità su parti del provvedimento, se del caso procedendo ad una breve sospensione della seduta.

  Claudia MANNINO (M5S), intervenendo in qualità di componente della VIII Commissione, evidenzia come nel provvedimento in esame siano presenti norme che bene rendono il senso della linea che il Governo in carica intende seguire nel campo delle politiche ambientali. In particolare, lamenta gli ulteriori tagli disposti a valere sul Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la non univoca formulazione dell'articolo 12-bis, introdotto al Senato, che fissa la data entro cui dovranno essere versati i canoni delle concessioni demaniali marittime.
  Con riferimento agli interventi in materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 48, osserva come tale articolo, disponendo l'esclusione dei predetti interventi dal patto di stabilità interno, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, andrebbe comunque riformulato tenendo conto del carattere triennale della programmazione degli interventi e destinando le risorse, come richiesto da un emendamento presentato dal M5S, alle scuole pubbliche statali e agli edifici nei quali è stata accertata la presenza di amianto. Ciò premesso, dichiara la propria contrarietà sul provvedimento in esame.

  Rocco PALESE (FI-PdL), preso atto dell'intenzione delle forze politiche di maggioranza di non consentire modifiche al testo del provvedimento in discussione, si riserva di adottare iniziative volte a sensibilizzare le Presidenze della Camera e del Senato in ordine al rispetto delle prerogative e dei tempi di esame dei disegni di legge di conversione da parte dei due rami del Parlamento.
  Il viceministro Enrico MORANDO fornisce anzitutto talune precisazioni in ordine alle valutazioni contenute nel dossier predisposto dal Servizio bilancio della Camera circa gli effetti di maggior gettito derivanti dall'aumento della tassazione sui redditi di natura finanziaria, di cui all'articolo 3 del provvedimento in esame. Osserva come, ai sensi del predetto documento, richiamato dal deputato Palese, il Governo avrebbe sovrastimato gli obiettivi di maggior gettito atteso, dal momento che un incremento dal 20 al 26 per cento del prelievo sui suddetti redditi potrebbe determinare effetti di sostituzione, in virtù dei quali i risparmiatori sarebbero indotti a spostare i propri investimenti dalle azioni e dalle obbligazioni verso i titoli di Stato. Reputa tuttavia improbabile il verificarsi di una simile circostanza, tenuto conto della differenza di rendimento, sempre più destinata ad accentuarsi, tra le azioni e le obbligazioni, da un lato, e i titoli di Stato, dall'altro, questi ultimi divenuti meno appetibili in seguito al costante, progressivo calo dello spread. Fermo restando il carattere aleatorio delle valutazioni concernenti in generale il comportamento dei risparmiatori, sottolinea come le stime del Governo, in termini di maggior gettito connesso alle misure di cui al predetto articolo 3, risultino improntate ad un criterio di sostanziale prudenza. Quanto invece ai rilievi mossi dal deputato Palese, a giudizio del quale il Governo italiano si sarebbe recato presso le istituzioni europee a «chiedere l'elemosina» per ottenere un differimento della data inizialmente prevista per il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio, precisa che intento dell'Esecutivo, attraverso le iniziative da esso poste in essere, è stato esclusivamente quello di partecipare in modo attivo, presso le sedi competenti, ad Pag. 24una ridefinizione degli attuali orientamenti di politica economica e fiscale a livello europeo. Ricorda altresì come il Governo, piuttosto che utilizzare – come pure da alcuni era stato sollecitato – gli eventuali spazi di manovra derivanti da un valore del deficit inferiore a quello richiesto dai parametri del Patto di stabilità, abbia consapevolmente scelto di sottoporre alle istituzioni europee una proposta, peraltro già approvata dagli organi competenti, essenzialmente volta a rimodulare il ritmo di miglioramento dell'indebitamento del nostro Paese rispetto agli obiettivi in precedenza concordati, passando dallo 0,5 per cento annuo allo 0,2 per cento annuo. Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 41-bis, nel segnalare come esso debba ritenersi applicabile esclusivamente ai pagamenti da effettuare nei confronti delle imprese da parte delle province di più recente costituzione, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno volto ad interpretare la disposizione nel senso testé indicato. Deposita, pertanto, agli atti delle Commissioni una documentazione contenente gli elementi di risposta ai rilievi formulati dai Servizi bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (vedi allegato 2).

  Francesco BOCCIA, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione e delle altre Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della Commissione giustizia che ha ritenuto di non esprimersi sul provvedimento.
  Con riferimento al quesito posto dal deputato Castelli in merito alla condizione contenuta nel parere espresso sul provvedimento dalla Commissione Affari costituzionali, rileva come tale condizione, la quale, peraltro, è formulata in termini analoghi ad un'osservazione, chiede alle Commissioni riunite di valutare se sopprimere l'articolo 41-bis del decreto-legge, inserito nel corso dell'esame al Senato, qualora esso non sia considerato attinente alle disposizioni relative ai pagamenti alle imprese contenute nel provvedimento, anche per tener conto della sentenza delle Corte costituzionale n. 22 del 2012, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, di una norma introdotta nel corpo del decreto-legge nel corso dell’iter parlamentare di conversione dello stesso decreto-legge, in ragione della disomogeneità della norma introdotta rispetto al testo originario del decreto-legge.
  A tale proposito, oltre a rilevare come la predetta condizione formulata dalla I Commissione presupponga una valutazione sul contenuto dell'articolo 41-bis che non viene considerato incostituzionale court dalla stessa Commissione, ricorda, sul piano procedurale, come, ai sensi dell'articolo 79, comma 8, del regolamento, nel corso dell'esame in sede referente non possano essere poste in votazione eccezioni pregiudiziali, anche di costituzionalità, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo, per la Commissione competente in sede referente, di riferire all'Assemblea. Tali questioni pregiudiziali possono invece essere presentate in occasione della discussione in Assemblea del provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, nel caso di specie entro il 14 giugno prossimo, dal momento che il disegno di legge di conversione del decreto-legge è stato trasmesso alla Camera il 9 giugno scorso.
  Rileva quindi come, ai sensi dell'articolo 79, comma 10, del regolamento, nonché dell'unanime prassi interpretativa in tal senso, i Presidenti delle Commissioni dispongano di ampi poteri ordinatori, anche alla luce del generale principio di economia procedurale che informa le norme regolamentari in materia, al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di tempestiva conclusione dell'esame in sede referente. In forza di tale previsione le Presidenze possono pertanto porre in votazione la proposta di conferire il mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea anche senza porre in votazione singolarmente le proposte emendative presentate.Pag. 25
  In tale contesto ribadisce come il ritardo con il quale il Senato ha trasmesso il provvedimento alla Camera abbia, di fatto, ridotto notevolmente le possibilità di esame in seconda lettura da parte di questo ramo del Parlamento, ma come, anche in questa condizione di oggettiva difficoltà, occorra garantire la conversione del decreto-legge, soprattutto al fine di assicurare la stabile applicazione delle misure di favore recate dal provvedimento nei confronti dei contribuenti, primo fra tutti il bonus fiscale contenuto nell'articolo 1. Evidenzia, peraltro, come il Governo si sia fatto carico, anche alla luce delle dichiarazioni testé rese dal Viceministro Morando, delle esigenze di approfondimento relative a taluni aspetti del decreto-legge, segnalate anche dal Servizio Bilancio della Camera, ritenendo a tale proposito che eventuali elementi di criticità potranno essere oggetto di correzione mediante successivi provvedimenti legislativi.
  Si riserva quindi, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di segnalare alla Presidente della Camera l'esigenza che, in occasione dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge assegnati in prima lettura al Senato, siano garantiti alla Camera adeguati tempi di esame, al fine di poter intervenire concretamente su provvedimenti spesso particolarmente complessi e rilevanti per il Paese.
  Avverte quindi che, conformemente a quanto preannunciato dal Presidente Capezzone, sarà ora posta in votazione la proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento, nel testo trasmesso dal Senato, risultando in tal caso respinte tutte le proposte emendative presentate e ritenute ammissibili.

  Rocco PALESE (FI-PdL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di conferire ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

  Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Deliberano altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

   Francesco BOCCIA, presidente, si riserva, d'intesa con il Presidente della VI Commissione, di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.

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