CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 giugno 2014
251.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 208

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO e del vicepresidente Roberta AGOSTINI.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 66/2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.
C. 2433 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 giugno 2014.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) fa presente che il decreto in discussione suscita numerose perplessità di natura tecnica e politica che, però, in gran parte esulano dalla competenza della Commissione in sede consultiva.
  Tra i rilievi che ritiene di formulare evidenzia che il testo della legge di conversione, a seguito delle modifiche apportate in Senato, contiene due disposizioni di delega legislativa al governo.
  Si dichiara consapevole che l'inserimento di norme di delega in una legge di conversione di un decreto non presenta profili di incostituzionalità, qualora sia rispettato il disposto dell'articolo 72, ultimo comma, della costituzione. In questo senso, ricorda la sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 2013 che non lascia adito a dubbi.
  Intende muovere un rilievo di natura politica, e sotto questo aspetto, ritiene sbagliata la scelta di inserire nella legge di conversione del decreto due deleghe legislative in materia di armonizzazione dei Pag. 209sistemi contabili e schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni, nonché di riordino della disciplina e gestione del bilancio dello stato.
  Seppure formalmente la legge di conversione di un decreto sia una legge ordinaria e la riserva di legge per la delega venga rispettata, è altresì, a suo avviso, evidente che l'inserimento delle deleghe in una legge di conversione dà vita ad una procedura rinforzata a tutto vantaggio del Governo e ai danni del Parlamento. Ricorda, al riguardo, che c’è da rispettare un tempo limite di 60 giorni per l'approvazione che in un disegno di legge delega ordinario non vi sarebbe. Esiste, a suo avviso, l'alta probabilità che il governo ricorra all'apposizione della questione di fiducia in una o in entrambe le Camere, eventualità meno scontata in un disegno di legge ordinario.
  Non vi è, in sostanza, quel tempo di approfondimento e riflessione ponderata, che ritiene indispensabile ogni volta che il Parlamento si appresta ad attribuire parte della sua potestà legislativa all'organo esecutivo. Ricorda che, proprio questa settimana, è in discussione in aula una mozione sulla semplificazione normativa e gli sembra che le scelte operate in merito al testo della legge di conversione di questo decreto vadano nella direzione esattamente opposta, perché i principi ai quali le deleghe dovranno fare riferimento non sono elencati, ma si rinvia alla legge n. 196 del 2009 in entrambi i casi. Sempre nel testo della legge di conversione di questo decreto si inserisce anche una novella ad una recentissima legge delega, quella dell'11 marzo 2013. Sottolinea, inoltre, come le disposizioni di delega inserite nella legge di conversione intervengano a procrastinare due deleghe legislative scadute e che il governo non ha provveduto ad attuare nei tempi previsti.
  Per quanto riguarda le parti di competenza, ai fini dell'espressione del parere sul decreto che pure non costituiscono quello che si potrebbe definire il core business del provvedimento, segnala che le stesse presentano, a suo avviso, gli stessi difetti che rimproverati al decreto nel suo complesso. In alcuni casi si tratta di norme generiche i cui effetti sono difficili da quantificare, in altri casi si è fatto meno di quanto era doveroso attendersi. Il capo relativo all'amministrazione sobria può, a suo avviso, certamente costituire una buon trovata dal punto di vista propagandistico ma è anche poco concreto come evidenziato dalla relazione tecnica e le relative coperture ascritte alle varie voci di questo capo.
  Tra le parti più deludenti, a suo avviso, vi è quella relativa alla spending review, che dopo mesi e mesi di ambiziosi obiettivi individuati tra la Presidenza del consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia, si è poi attestata al margine del livello minimo, quello dei 3 miliardi per il 2014. Ritiene che occorrerà verificare se questo livello sarà effettivamente raggiunto. Cita questo aspetto anche in vista dell'audizione del Commissario Cattarelli. È per questi motivi, e tenendo soprattutto conto di una valutazione più generale sul provvedimento nel suo insieme che, fin da ora, dichiara il dissenso del suo gruppo ad una proposta di parere favorevole anche sulle parti di competenza della I Commissione.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 1). Sottolinea che la condizione è volta a sopprimere l'articolo 41-bis, che interviene su una materia estranea rispetto al contenuto del decreto-legge in esame. Richiama a tal proposito quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012. Quanto alle osservazioni formulate alle Commissioni di merito, la prima è volta, con riferimento all'articolo 13, – nella condivisione dell'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, anche attraverso la previsione di misure da applicare alla generalità dei possibili destinatari – a sollecitare una riflessione delle Commissioni di merito a tener conto, nella definizione degli strumenti giuridici da Pag. 210adottare, della giurisprudenza costituzionale in materia di status economico, soprattutto con riferimento alla transitorietà delle misure applicabili. La seconda è finalizzata a chiedere alle Commissioni di merito di valutare la disposizione di cui all'articolo 16, comma 4, che, seguendo precedenti interventi del legislatore in tale direzione, introduce una ulteriore deroga, seppur temporanea, all'ordinario assetto delle fonti normative in materia di organizzazione dei ministeri, che comporta, tra l'altro, il mancato esame parlamentare dei relativi atti. La terza, riguardante l'articolo 17, sollecita una valutazione delle Commissioni di merito della compatibilità dell'articolo 17 con il principio di autonomia costituzionale degli organi in questione. La quarta, tenuto conto delle previsioni dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che prescrive che i decreti-legge devono contenere misure di diretta applicazione, e della giurisprudenza costituzionale in materia, mira a chiedere una valutazione delle Commissioni di merito in ordine all'opportunità di specificare che quanto stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 26, che prevede che le disposizioni di cui all'articolo 26 si applichino dal 1o gennaio 2016, sia riferito solo al terzo periodo del capoverso 7 del comma 1 della lettera a) (che stabilisce che la pubblicazione di informazioni ulteriori avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri per le stazioni appaltanti), in modo che tutte le restanti disposizioni entrino in vigore immediatamente. La quinta, riferita al medesimo articolo 26, è finalizzata a chiedere una riflessione delle Commissioni di merito circa l'opportunità di prevedere che la salvezza degli effetti di cui al comma 1-ter sia più congruamente inserita nel testo del disegno di legge di conversione anziché nel testo del decreto-legge. L'ultima osservazione, riferita all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è volta a sollecitare una valutazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 10 – che conferiscono deleghe legislative al Governo – e la disposizione di cui al comma 11 – che incide su princìpi e criteri direttivi di altra delega legislativa – alla luce della previsione costituzionale della decretazione di urgenza, che appare configurata come indicazione specifica di un procedimento la cui funzione si esaurisce nella conversione del decreto-legge.

  Emanuele FIANO (PD), nel ringraziare l'onorevole Balduzzi per il lavoro svolto, dichiara di condividere le osservazioni formulate nella sua proposta di parere relativamente agli articoli 13, 15 e 17. Quanto all'articolo 17, fa presente che condivide la necessità di tutelare l'autonomia degli organi costituzionali pur nell'auspicio che questi ultimi, partecipino agli obiettivi di risparmio per la finanza pubblica previsti dal provvedimento. Relativamente alla condizione che si riferisce all'articolo 41-bis, chiede al relatore di trasfondere il suo contenuto in una osservazione poiché, riprendendo le considerazioni svolte dall'onorevole Balduzzi in ordine alla sua condivisione politica del testo in esame, fa presente che, ove la Commissione bilancio recepisse la predetta condizione, il provvedimento dovrebbe tornare all'esame del Senato nell'imminenza della sua scadenza.

  Andrea GIORGIS (PD), intervenendo sull'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea che esistono due possibili interpretazioni della norma. La prima secondo cui la disposizione sarebbe palesemente incostituzionale perché lesiva delle prerogative del Parlamento. Rileva, al riguardo, che, ove si accedesse a tale interpretazione, le Camere dovrebbero sollevare un conflitto di attribuzione di fronte alla Corte costituzionale. Osserva che la seconda possibile interpretazione della norma implicherebbe che la stessa non sarebbe idonea a produrre effetti giuridici nei confronti delle Camere. Al riguardo fa presente, infatti, che, seguendo tale interpretazione, la disposizione costituirebbe un mero auspicio rivolto al Parlamento di adeguarsi alle esigenze di Pag. 211risparmio perseguite dal provvedimento. A suo avviso, questa interpretazione della norma sarebbe l'unica valida e da perseguire, poiché compatibile con i principi costituzionali.
  Sottolinea, infine, che occorre in ogni caso garantire le prerogative del Parlamento riconosciute dalla Costituzione nella consapevolezza che anche le Camere dovrebbero partecipare ai sacrifici che in questo momento il Governo chiede ai cittadini.

  Ettore ROSATO (PD), nel condividere le osservazioni dei colleghi Fiano e Giorgis, fa presente che, a suo avviso, l'articolo 41-bis è perfettamente omogeneo rispetto al contenuto dell'articolo 41 del provvedimento in esame che riguarda i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Chiede, pertanto, al relatore, onorevole Balduzzi, di trasformare la sua condizione in osservazione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Giorgis, rileva che la sua interpretazione dell'articolo 17, pur brillantemente argomentata, contrasta con il dato testuale di cui al comma 1 del medesimo articolo 17, ai sensi del quale, per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. Ritiene, pertanto, che intendere tale disposizione come una norma programmatica costituisce una sorta di escamotage interpretativo per negare l'illegittimità costituzionale di una norma con cui il Governo, in sostanza, mette a repentaglio le prerogative del Parlamento sancite dall'articolo 64 della Costituzione, intervenendo direttamente sulla formazione dei bilanci degli organi costituzionali. Nel condividere gli obiettivi della cosiddetta spending review, ricorda, tuttavia, che il rispetto della Costituzione deve sempre costituire la linea guida per il lavoro della I Commissione.
  Replicando al collega Fiano, ricorda che il compito della I Commissione, in sede consultiva, è quello di vagliare la costituzionalità delle leggi a prescindere dal fatto che sulle stesse sia stato raggiunto un accordo politico a sancirne l'immodificabilità.
  Invita i gruppi a superare la logica dell'appartenenza politica e valutare il contenuto dell'articolo 41-bis del provvedimento alla luce della sua rispondenza ai precetti costituzionali. Ove all'esito di tale valutazione si dovesse ritenere la norma incostituzionale andrebbe, a suo avviso, di certo mantenuta, nella proposta di parere formulata dal relatore, la condizione volta a sopprimere la stessa, lasciando poi alla Commissione di merito la decisione se recepirne o meno il contenuto. Nel rimettersi al relatore circa la decisione di accogliere la proposta del collega Fiano sulla trasformazione, nell'ambito della sua proposta di parere, della condizione riferita all'articolo 41-bis in osservazione, ribadisce la necessità di formulare una valutazione tecnica e non politica della questione ad esso sottesa.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) evidenzia che l'articolo 41-bis attribuisce, a suo avviso, una nuova facoltà di spesa alle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e non si riferisce, invece, come sembrerebbe dalla lettura della rubrica dell'articolo che reca misure per l'accelerazione dei pagamenti a favore delle imprese, a debiti specifici già esistenti in capo a tali organi nei confronti delle imprese stesse.

  Enzo LATTUCA (PD), intervenendo in merito alla osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, condivide le osservazioni svolte dal collega Giorgis ed evidenzia che, da una lettura attenta del comma 1, discende, con tutta evidenza, che la disposizione in esame è perfettamente compatibile con la Costituzione poiché, senza un apposito atto espressione Pag. 212dell'autonomia costituzionale delle Camere, non sarebbe possibile per il Governo incidere in alcun modo sui bilanci di tali organi costituzionali. Nel ribadire la legittimità costituzionale della norma in questione, ritiene che gli organi costituzionali risponderanno, in termini di credibilità, di fronte all'opinione pubblica, della decisione di aderire o meno all'invito del Governo di partecipare alle misure di contenimento della spesa contenute nel decreto.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, nel ritenere rilevanti le questioni sollevate dai colleghi Giorgis e Lattuca e dal presidente Sisto, ritiene che le fondate preoccupazioni circa la possibilità che il Governo possa ledere anche in futuro l'autonomia degli organi costituzionali potrebbero trovare rassicurazione nella circostanza che i singoli parlamentari, in sede di conversione dei decreti-legge immediatamente vigenti, quale ad esempio quello in discussione, ben potrebbero intervenire per impedire ogni possibile abuso e violazione della Costituzione. Ritiene, inoltre, importante mantenere l'attuale formulazione dell'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella sua proposta di parere.
  Relativamente all'osservazione del collega Rosato in merito all'articolo 41-bis, ribadisce che, a suo avviso, è di tutta evidenza che, a dispetto del tenore letterale della rubrica dell'articolo stesso, il suo contenuto non è attinente ai pagamenti relativi alle imprese e pertanto, alla luce della sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale, tale norma sarebbe illegittima.
  Nella sua qualità di relatore propone che la condizione riferita all'articolo 41-bis sia mantenuta e sia, altresì, riformulata, sostituendo le parole «si sopprima» con le parole «si valuti la soppressione». Ciò a suo avviso consentirebbe alle Commissioni di merito di approfondire la problematica sottesa alla norma.

  Ettore ROSATO (PD), nel ricordare che il Senato ha già votato il provvedimento valutando l'attinenza della norma in questione al contenuto del decreto-legge, ritiene che si tratti comunque di un problema marginale a fronte dell'importanza della finalità della norma, ossia quella di alleggerire i debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei cittadini.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, ribadisce la necessità di approfondire la questione relativa alla riconducibilità dell'articolo 41-bis alla materia relativa ai pagamenti alle imprese.

  Andrea GIORGIS (PD), nell'accogliere positivamente l'invito del presidente Sisto a valutare i provvedimenti a prescindere dall'appartenenza politica e nell'auspicare che tale invito costituisca l'apertura di una stagione nuova che connoti i lavori della Commissione sia in sede consultiva che in sede referente, evidenzia, quanto all'osservazione riferita all'articolo 17, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, che il suo intervento non era finalizzato a sminuire il problema di garantire l'autonomia degli organi costituzionali sancita dalla Costituzione poiché, invece, a suo avviso, tale norma, essendo inidonea a produrre effetti giuridici, giustifica che la problematica ad essa sottesa sia oggetto di una semplice osservazione. Quanto alla condizione riferita all'articolo 41-bis ritiene che la stessa andrebbe riformulata, nel senso di chiedere alle Commissioni di merito di valutare se le norme in esso contenute siano effettivamente attinenti alla materia disciplinata dal provvedimento poiché si tratta di una questione politicamente e tecnicamente delicata, come peraltro evidenziato anche dalle osservazioni svolte dal collega Rosato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Giorgis, fa presente che la I Commissione non può esimersi dal rilevare l'eventuale presenza di disposizioni completamente estranee al contenuto del provvedimento al proprio esame in sede consultiva, anche alla luce della giurisprudenza Pag. 213della Corte costituzionale formatasi in materia.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) evidenzia che il bilancio delle province di Monza e Brianza reca, tra le sue voci, quella relativa a 16 milioni di euro riferibili a trasferimenti dovuti dalla Provincia di Milano mai effettivamente erogati.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ribadisce la necessità che sia svolto un adeguato approfondimento da parte delle Commissioni di merito relativamente all'articolo 41-bis per verificare se le disposizioni in esso contenute siano effettivamente finalizzate al pagamento debiti preesistenti nei confronti di terzi da parte delle tre province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

  Giuseppe LAURICELLA (PD), nel condividere, in linea di principio, le osservazioni del presidente Sisto circa il ruolo della I Commissione in merito al vaglio, in sede consultiva, della costituzionalità dei provvedimenti, sottolinea che, nel caso in questione, sarebbe opportuno chiedere alle Commissioni di merito di approfondire quello che deve essere considerato un presupposto indefettibile per valutare la legittimità costituzionale della misura contenuta nell'articolo 41-bis del provvedimento. Evidenzia, infatti, che solo le Commissioni di merito possono stabilire se la norma in esame si riferisce o meno al pagamento di crediti esistenti a favore dei cittadini da parte delle province in questione.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD) sottolinea, con riferimento alle province di Monza e della Brianza, che esistono appalti di lavori già eseguiti senza che le imprese siano state ad oggi pagate a causa del mancato trasferimento delle necessarie risorse da parte della provincia di Milano.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) segnala, con riferimento alla provincia di Barletta-Andria-Trani, che, secondo il Presidente della predetta provincia, i trasferimenti alle stesse dovuti sono stati effettuati.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, alla luce del dibattito svolto formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 2) che sostituisce la condizione riferita all'articolo 41-bis con la seguente «si valuti la soppressione dell'articolo 41-bis ove questo non sia considerato attinente a pagamenti relativi alle imprese, tenendo conto di quanto da ultimo evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012».

  Emanuele FIANO (PD), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo alla nuova proposta di parere favorevole formulata dal relatore, sottolinea che sarebbe stato proferibile esprimere il rilievo sull'articolo 41-bis come osservazione, anche in considerazione del fatto che la condizione ha una natura per così dire «impositiva».

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Fiano, precisa che le condizioni apposte ai pareri approvati dalla I Commissione, in sede consultiva, hanno natura impositiva nel senso che qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore, sottolinea che il problema oggetto del dibattito non sarebbe esistito ove il Governo avesse corredato il testo del decreto-legge con la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), alla luce degli interventi svolti da alcuni deputati del Partito Democratico, ritiene che sarebbe stato opportuno conoscere, prima Pag. 214della votazione del parere, quali siano gli elementi in loro possesso che attesterebbero l'attinenza delle norme di cui all'articolo 41-bis con il contenuto del provvedimento in esame.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI

Audizione del Commissario straordinario Carlo Cottarelli sui contenuti dell'attività di revisione della spesa pubblica, con particolare riferimento ai settori di competenza della I Commissione.

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