CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 giugno 2014
250.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 115

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 8.55.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di due proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data 10 giugno 2014, le proposte emendative 15.601 e 24.600 della Commissione.
  Con riferimento alla proposta emendativa 15.601 della Commissione, fa presente che la stessa è volta a prevedere modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2014/2006. Al riguardo, segnala che il predetto emendamento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Con riferimento alla proposta emendativa 24.600 della Commissione, rileva che la stessa è volta a sopprimere l'articolo 24 del provvedimento. Al riguardo, ricorda che il suddetto articolo, recante modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto Pag. 116legislativo n. 30 del 2005, è finalizzato a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202 concernente la protezione del diritto d'autore dei disegni e dei modelli industriali. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventuale violazione della normativa comunitaria e alle conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dalla soppressione dell'articolo 24 del provvedimento.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, in risposta ai chiarimenti richiesti dal relatore sulla proposta emendativa 24.600 della Commissione, fa presente che l'articolo 24 del provvedimento in oggetto era stato predisposto quando ancora era in corso la proroga della sospensione della tutela del diritto d'autore nei confronti di coloro che avevano prodotto o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti conformi alle opere di design industriale di pubblico dominio o caduti in pubblico dominio. Essendo scaduto il periodo della predetta proroga il 19 aprile 2014, rileva che si può ritenere venuta meno la ragione giustificatrice della norma. Infine, osserva che, intervenire su questa materia dopo la scadenza della proroga, comporterebbe il rischio di introdurre ulteriori elementi di contrasto con il diritto dell'Unione europea. Alla luce di tali considerazioni, esprime nulla osta sulle due proposte emendative richiamate dal relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminata la proposta emendativa 15.601 della Commissione,
  esprime

NULLA OSTA

  esaminata altresì la proposta emendativa 24.600 della Commissione,
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    l'articolo 24 del provvedimento in oggetto era stato predisposto quando ancora era in corso la proroga della sospensione della tutela del diritto d'autore nei confronti di coloro che avevano prodotto o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti conformi alle opere di design industriale di pubblico dominio o caduti in pubblico dominio;
    essendo scaduto il periodo della predetta proroga il 19 aprile 2014, si può ritenere che sia venuta meno la ragione giustificatrice della norma;
    intervenire su questa materia dopo la scadenza della proroga, pertanto, comporterebbe il rischio di introdurre ulteriori elementi di contrasto con il diritto dell'Unione europea,
  esprime

NULLA OSTA».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Rocco PALESE (FI-PdL) stigmatizza il fatto che la Commissione di merito ha presentato numerose proposte emendative sui provvedimenti recanti Legge di delegazione europea e Legge europea 2013-bis, nell'imminenza dei lavori dell'Assemblea, pur avendo avuto la possibilità nelle scorse settimane di procedere a tale presentazione con ampio anticipo rispetto ai lavori dell'Aula. Nel sottolineare come questo modo di procedere abbia determinato non poche difficoltà ai lavori della Commissione bilancio, si riserva di segnalare tale questione nella prossima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

  La seduta termina alle 9.05.

Pag. 117

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 17.30.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato, nella seduta del 29 maggio scorso, l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione ambiente. Ricorda altresì di aver formulato in quella sede alcune richieste di chiarimento, in merito alle quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere in una successiva seduta. Tuttavia, poiché nel frattempo la Commissione ambiente aveva concluso l'esame, in sede referente, del provvedimento, apportando ad esso alcune modificazioni ed integrazioni, la Commissione bilancio è oggi chiamata ad esprimere il proprio parere sul testo elaborato dalla Commissione di merito direttamente all'Assemblea.
  Ciò premesso, con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, recante estensione dell'ambito applicativo delle disposizioni, rileva preliminarmente che le modifiche intervenute ampliano l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 in esame, con riferimento a talune località – inserite ex novo nel provvedimento – interessate dalla tromba d'aria del 30 aprile 2014, limitatamente a quelle nelle quali venga dichiarato lo stato di emergenza. In proposito, pur rilevando che le norme in esame specificano l'invarianza delle risorse di cui al successivo comma 5, destinate agli interventi di ricostruzione (210 milioni di euro, per gli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 intestata allo stesso presidente della regione) andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità di risorse per le misure aggiuntive poiché le somme in questione erano già destinate ad interventi di ricostruzione in base alla previgente normativa. La disponibilità di tali risorse per le predette nuove finalizzazioni potrebbe infatti essere suffragata soltanto nell'ipotesi di sopravvenuta eccedenza delle risorse presenti nella contabilità speciale rispetto alle finalità originarie previste dalla previgente normativa e quelle previste dal testo originario dell'articolo in esame.
  Andrebbe altresì confermato che la dinamica di spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni indicate dal decreto-legge in esame possa risultare compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle finalizzazioni già previste a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 1, comma 3, in materia di poteri del Commissario delegato, fa presente che andrebbe chiarito se l'eventuale proroga dei contratti in essere, per le finalità previste dalle norme in esame, essendo disposta a valere su risorse finalizzate agli interventi connessi alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, possa eventualmente pregiudicare il perseguimento delle finalità originariamente definite in forza dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012. Analogamente, con riferimento al personale assunto in forza di tali disposizioni e i cui Pag. 118contratti siano tuttora in corso, andrebbe escluso che le disposizioni in esame determinino la sottrazione di personale al perseguimento delle finalità già fissate in forza del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Con riferimento alla proroga dei medesimi contratti, a suo avviso andrebbe inoltre acquisita conferma che la stessa sia comunque disposta nel rispetto della normativa, di derivazione europea, volta a limitare la possibilità di proroga dei contratti a tempo determinato e che la proroga medesima non determini i presupposti per eventuali assunzioni a tempo indeterminato, con conseguenti oneri di carattere permanente.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 5-bis, recante benefici nei confronti delle aziende agricole colpite dagli eventi calamitosi, osserva che il profilo temporale delle agevolazioni previste dalla norma eccede quello delle risorse stanziate dal comma 5, peraltro non richiamate dalla norma in esame. A suo avviso, andrebbe pertanto chiarito se la disposizione sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica e a valere su quali risorse detti effetti possano trovare copertura.
  In merito all'articolo 1, comma 6-bis, recante normativa comunitaria in materia di acque e alluvioni, segnala che non appare del tutto chiara la portata applicativa delle disposizioni in esame. Infatti, qualora le stesse siano volte esclusivamente a confermare l'obbligo che gli interventi di messa in sicurezza idraulica siano conformi con quanto disposto nella normativa comunitaria di riferimento (direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE), non vi sarebbero osservazioni da formulare atteso che l'ordinamento italiano ha già recepito le predette normative europee (decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto legislativo n. 49 del 2010). In proposito, rileva che andrebbe comunque acquisita una conferma volta ad escludere eventuali profili di onerosità connessi alla realizzazione di obiettivi ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 7, in materia di armonizzazione dei comportamenti amministrativi, pur operando le disposizioni del comma 7 in esame nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5, segnala che andrebbe escluso che per effetto della semplificazione delle modalità di erogazione dei contributi possano determinarsi eventuali effetti sui saldi di finanzia pubblica anche in ragione di un'eventuale accelerazione nell'erogazione dei contributi.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 9-bis, in materia di tassi per andamento infortunistico, osserva che l'esclusione dal calcolo dei tassi per andamento infortunistico per gli eventi verificatisi in concomitanza degli eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro appare suscettibile di influire sulla determinazione dei relativi premi assicurativi. Andrebbe quindi verificato in quale misura ciò possa determinare una riduzione delle entrate a titolo di premi e di contributi per l'INAIL e incidere sul relativo equilibrio assicurativo. Sul punto è necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.
  In merito all'articolo 1, comma 9-ter, recante finanziamenti in favore delle imprese danneggiate dal sisma in Emilia-Romagna, rinvia, preliminarmente, alle osservazioni già formulate in relazione al comma 9 dell'articolo in esame sulla disciplina generale prevista in favore dei soggetti colpiti dal sisma e all'utilizzo di modalità di copertura a valere sulla contabilità speciale. Ciò premesso, ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni. In particolare, andrebbero forniti elementi relativi alle scadenze di pagamento per le quali è possibile richiedere la sospensione. Infatti, mentre l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2014 consente una rideterminazione dei piani di ammortamento, per un periodo non superiore a tre anni, per il rimborso del debito esistente al 1o gennaio 2014, la norma in esame prevede oneri, dovuti alla richiesta di sospensione dei pagamenti dovuti per il rimborso del predetto debito, per i soli anni 2014 e 2015. Pag. 119Segnala che ulteriori chiarimenti andrebbero forniti anche in merito al coordinamento delle disposizioni in esame con l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha rinviato di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine per la restituzione del debito esistente al 1o gennaio 2014.
  Con riguardo all'articolo 1, comma 9-quinquies, recante proroga termine per adibire l'immobile ad abitazione principale, rileva che i termini indicati nella nota II-bis della Tariffa I allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e alla lettera b) dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si riferiscono alla concessione di specifiche agevolazioni fiscali connesse al requisito di abitazione principale dell'immobile. In proposito, ritiene che la proroga dei suddetti termini, seppur limitata ai contribuenti proprietari di immobili posti nei comuni interessati dal sisma, sia suscettibile di estendere la platea dei beneficiari delle agevolazioni, con possibili effetti negativi in termini di gettito. Sul punto, a suo avviso, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 9-sexies, recante detassazione contributi, tenuto conto della natura straordinaria degli eventi calamitosi e delle provvidenze ad esse associate, ritiene che gli effetti della disposizione possano configurarsi come una rinuncia a maggior gettito senza quindi determinare effetti negativi rispetto al gettito fiscale atteso. Sul punto ritiene, comunque, opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 1-bis, in materia di CIG a favore di imprese e lavoratori sospesi dall'alluvione, tenuto conto che le risorse utilizzate riguardano l'esercizio 2012, osserva che andrebbe chiarito se e in quale misura le stesse risultino tuttora disponibili e scontate nei tendenziali di finanza pubblica nella misura necessaria all'attuazione delle disposizioni in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che le risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 74 del 2012 ammontano a 70 milioni di euro per l'anno 2012. Rileva che tali risorse sono iscritte nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (capitolo 2230 – stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca l'ammontare delle risorse ancora disponibili, anche in considerazione degli utilizzi già effettuati in forza delle domande presentate ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale del 17 settembre 2013. In proposito, segnala che il Governo dovrebbe assicurare che tali risorse siano ancora iscritte in bilancio nonostante risalgano all'anno 2012. Ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, le somme iscritte nel Fondo per l'occupazione non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, in materia di integrazione del Fondo per le emergenze nazionali, considerato che l'articolo 2 reca ulteriori disposizioni volte a integrare con risorse aggiuntive il Fondo per le emergenze nazionali, fa presente che andrebbe confermato che le risorse di cui si prevede l'utilizzo con il comma in esame saranno integralmente utilizzate nel 2014. Rileva che, diversamente, potrebbe verificarsi un disallineamento temporale fra la nuova destinazione di tali finanziamenti e le attuali previsioni di cassa (che – come indicato dal prospetto riepilogativo riferito alla legge n. 147 del 2013 – scontano l'integrale utilizzo delle risorse nel 2014). In merito ai profili di copertura finanziaria, considera opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino le risorse inutilizzate di cui all'articolo 1, comma 346, della legge n. 147 del 2013, relative al Fondo per interventi per la ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone interessate da eventi emergenziali pregressi (capitolo 7437 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate a confluire nel Fondo per le Pag. 120emergenze nazionali. Osserva che da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sul suddetto capitolo, che recava uno stanziamento di competenza pari a 26,5 milioni di euro nell'anno 2014, risultano ancora disponibilità pari a circa 12 milioni di euro.
  In merito all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, recante riassegnazione di somme al Fondo per le emergenze nazionali, fa presente che andrebbero forniti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
   comma 1-bis: con riferimento alla destinazione al Fondo per le emergenze nazionali di somme giacenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio, finalizzate al pagamento di mutui e non più necessarie a tale finalità, si osserva che la disposizione appare, in linea teorica, suscettibile di incidere negativamente sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto. Considera presumibile, infatti, che l'utilizzo delle predette somme per il rimborso di mutui sia già stato scontato negli andamenti tendenziali con riferimento ad esercizi pregressi ovvero secondo una proiezione temporale, che comunque non sembra coincidere con quella derivante dall'utilizzo delle stesse risorse per nuovi interventi di carattere emergenziale;
   comma 1-ter: con riferimento alla destinazione al Fondo per le emergenze nazionali degli interessi attivi derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari del Monte dei Paschi di Siena, eccedentari rispetto agli interessi passivi sui titoli pubblici emessi per la predetta sottoscrizione, osserva che la norma si configura come destinazione a nuova finalità di spesa di entrate derivanti dalla legislazione vigente, benché presumibilmente non iscritte nelle previsioni tendenziali. Osserva inoltre che non viene fornita alcuna informazione volta a dimostrare l'effettiva sussistenza di una eccedenza pari a 100 milioni di euro delle entrate per interessi, riferibili al solo esercizio 2014, rispetto alle correlate spese per interessi sul debito pubblico. In proposito, a suo avviso, andrebbero quindi acquisiti dal Governo dati ed elementi di valutazione.

  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare le modalità di alimentazione del Fondo per le emergenze nazionali previste dall'articolo 2, comma 1-bis (che novella l'articolo 5, comma 5-septies, della legge n. 225 del 1992), con quelle previste dal precedente comma 1 del medesimo articolo 2.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1-quater, recante impegnabilità del Fondo per le emergenze nazionali, rileva che la disposizione è volta a estendere ai trasferimenti destinati al Fondo per le emergenze nazionali la deroga già prevista dall'articolo 3, comma 12, per alcune tipologie di spesa – ad esempio accordi internazionali, rate di ammortamento mutui, limiti di impegno, regolazioni debitorie e contabili – concernente il vincolo relativo al divieto di assumere impegni sui relativi capitoli del bilancio dello Stato se non con cadenza trimestrale e per rate di pari importo. Ciò posto, osserva che l'estensione di tale deroga appare volta a garantire il tempestivo finanziamento di interventi destinati a fronteggiare eventi calamitosi che, per loro natura, non presentano un andamento costante nel corso dell'anno. Rileva che la norma non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario; in proposito, appare opportuna comunque una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1-quinquies, in materia di risorse regionali per finalità emergenziali, fa presente che andrebbe fornita assicurazione in merito all'assoggettamento ai fini dei vincoli del patto di stabilità interno delle risorse regionali in questione, anche nel caso di riversamento nelle apposite contabilità speciali. Rileva, infatti, che, ove tali contabilità speciali risultassero non soggette ai predetti vincoli, la norma risulterebbe suscettibile di determinare oneri aggiuntivi Pag. 121per la finanza pubblica, il cui impatto sui diversi saldi di finanza pubblica andrebbe espressamente quantificato.
  In merito all'articolo 2, commi 1-sexies e 1-septies, recante ripartizione risorse del Fondo per le emergenze nazionali, evidenzia che non appare chiara la portata normativa della disposizione in esame. Osserva che la norma, infatti, mentre al comma 1-sexies sembra limitarsi a demandare ad un DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, al fine di razionalizzarne l'impiego e quindi l'efficienza, al comma 1-septies ascrive a tale attività, apparentemente di contenuto ordinamentale, un effetto oneroso che viene indicato pari a 6 milioni di euro e la cui copertura è rinvenuta a valere su risorse finanziarie che sarebbero a tal fine accantonate a legislazione vigente nel Fondo nazionale di protezione civile. Sul punto, ravvisa l'opportunità di chiarimenti da parte del Governo volti a definire gli effetti finanziari delle disposizioni nonché a verificare l'effettiva disponibilità delle risorse con cui farvi fronte.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che sia prevista un'apposita autorizzazione di spesa finalizzata allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica e dei radar meteorologici di cui al comma 1-sexies dell'articolo 2, anche ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio che dovrà procedere, tra l'altro, alla ripartizione delle occorrenti risorse. Inoltre, posto che la copertura di cui al comma 1-septies dovrebbe essere riferita alla citata autorizzazione di spesa, considera opportuno che il Governo assicuri la congruità della copertura stessa, pari a 6 milioni di euro per il solo anno 2014, anche dal punto di vista temporale.
  A suo avviso, appare, infine, opportuno che il Governo chiarisca se il Fondo nazionale di protezione civile a cui vengono imputati gli oneri in esame (capitolo 7447 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) rechi le necessarie disponibilità, posto che le risorse necessarie ad assicurare le finalità della disposizione, stando almeno alla formulazione letterale della disposizione medesima, sembrerebbero già accantonate.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI fa presente che all'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, di cui all'articolo 1, comma 1, può farsi fronte nel limite delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo. Inoltre segnala che l'ampliamento della platea dei soggetti di cui può avvalersi il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con particolare riferimento al personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 avverrà nei limiti delle risorse a tal fine già previste a legislazione vigente. Tuttavia, al fine di garantire l'allineamento temporale delle suddette disposizioni con le risorse previste a copertura, appare necessario sopprimere il riferimento all'eventuale proroga dei rapporti contrattuali in essere, dal momento che già l'articolo 3-bis, comma 8, della legge n. 95 del 2012 prevede tale possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2014. Segnala altresì che agli adempimenti affidati alle amministrazioni pubbliche per la programmazione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, può farsi fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Evidenzia inoltre che l'estensione prevista dall'articolo 1, comma 5-bis, delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi per un massimo di 48 mesi elevabile a 60 mesi appare determinare un automatismo nell'accesso ai benefici indicati non conforme alle modalità e ai criteri stabiliti dal suddetto decreto legislativo. Le predette disposizioni devono essere pertanto riformulate facendo riferimento, ai fini dell'erogazione dei benefici, alle modalità e ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2004. Fa presente che la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui Pag. 122all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 1, comma 9, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2014, si è resa necessaria in quanto riguarda risorse ancora iscritte nel bilancio dello Stato e destinate dalla medesima normativa a confluire nella contabilità del commissario delegato. Segnala inoltre l'opportunità di procedere al coordinamento dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, specificando che l'onere complessivo di 210 milioni di euro va ripartito nella misura di 160 milioni di euro nell'anno 2014 e 50 milioni di euro nell'anno 2015. Evidenzia che la dinamica della spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni disposta dall'articolo 1, commi 5, 7 e 8 risulta compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni per la ricostruzione post sisma. Sottolinea inoltre che potrebbe essere opportuno sopprimere, all'articolo 1, comma 7, il riferimento al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato dal momento che la disposizione prevede contributi per autonoma sistemazione riconosciuti ai nuclei familiari. Fa presente che le risorse di conto capitale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono destinate alla ripresa dell'operatività economica delle aziende e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione. Rileva che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-ter, che prevedono la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale dei finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2014, devono essere riformulate chiarendo che la durata dei piani di ammortamento resti complessivamente pari al termine già previsto a legislazione vigente di quattro anni. Inoltre evidenzia che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-quinquies, che prorogano fino ad un anno i termini per adibire immobili ad abitazione principale, devono essere formulate più puntualmente con riferimento alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le suddette disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in considerazione del fatto che, pur in assenza della disposizione in esame, i contribuenti avrebbero in ogni caso usufruito delle agevolazioni già previste a legislazione vigente rispettando i termini previsti. Sottolinea che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-sexies, che prevedono che per i soggetti che hanno sede legale od operativa nelle zone già colpite dal sisma del 2012 e interessati dagli eventi atmosferici del 30 aprile 2014, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti concessi non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si configurano, tenuto conto della natura straordinaria degli eventi calamitosi e delle provvidenze ad esse associate, come rinuncia al maggior gettito e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica. Inoltre ritiene che potrebbe essere opportuno integrare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-sexies, specificando che le stesse siano subordinate alla preventiva autorizzazione comunitaria. Fa presente che i risparmi conseguenti alla mancata attivazione dei mutui concessi in virtù delle disposizioni adottate prima del 31 dicembre 2011 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, affluiranno al Fondo per le emergenze nazionali, ammontano complessivamente a euro 45.677.515,68. Ritiene che, al fine di una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies – che prevedono che le economie derivanti da eventi connessi a eventi calamitosi fino all'anno 2002 finanziati con provvedimenti statali possano essere utilizzati dalle regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 – sia necessario modificare la disposizione, specificando che le suddette risorse siano riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite. Ritiene altresì necessario specificare che le risorse economiche di Pag. 123cui all'articolo 2, comma 1-sexies, in materia di sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica e dei radar meteorologici, troveranno attuazione nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 1-septies. Infine ritiene opportuno modificare l'articolo 2, comma 1-septies, specificando che lo stesso reca la copertura degli oneri previsti dal comma 1-sexies, anziché dal comma 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta al fine di consentire alla Commissione di approfondire la documentazione informativa testé consegnata dal rappresentante del Governo.

  La seduta, sospesa alle 17.45, è ripresa alle 18.25.

  Maino MARCHI (PD), relatore, alla luce della documentazione depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2365-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 74 del 2014, recante Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, nonché le proposte emendative ad esso riferite contenute nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    all'ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali, di cui all'articolo 1, comma 1, può farsi fronte nel limite delle risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo;
    l'ampliamento della platea dei soggetti di cui può avvalersi il Commissario delegato, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, con particolare riferimento al personale assunto con contratti di lavoro flessibile, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012 avverrà nei limiti delle risorse a tal fine già previste a legislazione vigente;
    tuttavia, al fine di garantire l'allineamento temporale delle suddette disposizioni con le risorse previste a copertura, appare necessario sopprimere il riferimento all'eventuale proroga dei rapporti contrattuali in essere, dal momento che già l'articolo 3-bis, comma 8, della legge n. 95 del 2012 prevede tale possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2014;
    agli adempimenti affidati alle amministrazioni pubbliche per la programmazione degli interventi di ricostruzione di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, può farsi fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'estensione prevista dall'articolo 1, comma 5-bis, delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 102 del 2004 alle aziende agricole ricadenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi per un massimo di 48 mesi elevabile a 60 mesi appare determinare un automatismo nell'accesso ai benefici indicati non conforme alle modalità e ai criteri stabiliti dal suddetto decreto legislativo;
    le suddette disposizioni devono essere pertanto riformulate facendo riferimento, ai fini dell'erogazione dei benefici, alle modalità e ai criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 102 del 2004;
    la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, disposta dall'articolo 1, comma 9, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2014, si è resa necessaria in quanto riguarda risorse ancora iscritte nel bilancio dello Stato e destinate dalla medesima normativa a confluire nella contabilità del commissario delegato;
    appare opportuno procedere al coordinamento dei commi 5 e 9 dell'articolo 1, specificando che l'onere complessivo Pag. 124di 210 milioni di euro va ripartito nella misura di 160 milioni di euro nell'anno 2014 e 50 milioni di euro nell'anno 2015;
    la dinamica della spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni disposta dall'articolo 1, commi 5, 7 e 8 risulta compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni per la ricostruzione post sisma;
    potrebbe essere opportuno sopprimere, all'articolo 1, comma 7, il riferimento al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato dal momento che la disposizione prevede contributi per autonoma sistemazione riconosciuti ai nuclei familiari;
    le risorse di conto capitale di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, sono destinate alla ripresa dell'operatività economica delle aziende e delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-ter, che prevedono la sospensione per un periodo non superiore a 12 mesi del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale dei finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2014, devono essere riformulate chiarendo che la durata dei piani di ammortamento resti complessivamente pari al termine già previsto a legislazione vigente di quattro anni;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-quiquies, che prorogano fino ad un anno i termini per adibire immobili ad abitazione principale, devono essere formulate più puntualmente con riferimento alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le suddette disposizioni non determinano effetti finanziari negativi in considerazione del fatto che, pur in assenza della disposizione in esame, i contribuenti avrebbero in ogni caso usufruito delle agevolazioni già previste a legislazione vigente rispettando i termini previsti;
    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-sexies, che prevedono che per i soggetti che hanno sede legale od operativa nelle zone già colpite dal sisma del 2012 e interessati dagli eventi atmosferici del 30 aprile 2014, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti concessi non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, si configurano, tenuto conto della natura straordinaria degli eventi calamitosi e delle provvidenze ad esse associate, come rinuncia al maggior gettito e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica;
    potrebbe essere opportuno integrare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-sexies, specificando che le stesse siano subordinate alla preventiva autorizzazione comunitaria;
    i risparmi conseguenti alla mancata attivazione dei mutui concessi in virtù delle disposizioni adottate prima del 31 dicembre 2011 che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, affluiranno al Fondo per le emergenze nazionali, ammontano complessivamente a euro 45.677.515,68;
    al fine di una corretta applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-quinquies – che prevedono che le economie derivanti da eventi connessi a eventi calamitosi fino all'anno 2002 finanziati con provvedimenti statali possano essere utilizzati dalle regioni per assicurare l'avvio degli interventi conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 – appare necessario modificare la disposizione, specificando che le suddette risorse siano riversate nelle contabilità speciali all'uopo istituite;
    appare necessario specificare che le risorse economiche di cui all'articolo 2, comma 1-sexies, in materia di sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica Pag. 125e dei radar meteorologici, troveranno attuazione nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 1-septies;
    rilevata l'opportunità di modificare l'articolo 2, comma 1-septies, specificando che lo stesso reca la copertura degli oneri previsti dal comma 1-sexies, anziché dal comma 1,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 3, sopprimere le parole: eventualmente prorogando i rapporti contrattuali in essere;
   all'articolo 1, comma 5, sostituire le parole: per gli anni 2014 e 2015, con le seguenti: di cui 160 milioni nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015;
   all'articolo 1, sostituire il comma 5-bis con il seguente: Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi previsti dal presente articolo, possono accedere ai benefici di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, secondo criteri e modalità stabiliti dal suddetto decreto legislativo n. 102 del 2004;
   all'articolo 1, sostituire il comma 9-ter con il seguente: 9-ter. Ai soggetti che hanno contratto i finanziamenti di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, ferma restando la durata massima del piano di ammortamento per la restituzione del debito, ai sensi del citato articolo 3-bis, è concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per la restituzione del debito per quota capitale di cui al medesimo articolo 3-bis, comma 1, per un periodo di dodici mesi e con conseguente rimodulazione delle rate in quote costanti. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati;
   all'articolo 1, comma 9-quinquies, sostituire il primo periodo con il seguente: I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis) dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono prorogati fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   all'articolo 2, comma 1-quinquies, sostituire le parole: possono essere riversate con le seguenti: sono riversate;
   all'articolo 2, comma 1-sexies, sostituire le parole: le relative risorse economiche, quale cofinanziamento dello Stato con le seguenti: il contributo di cui al comma 1-septies;
   all'articolo 2, comma 1-septies, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-sexies;

  e con le seguenti osservazioni:
   si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 9-sexies, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria;
   si valuti l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 7, il riferimento al rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Pag. 126

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Ferraresi 1.19, volta a prevedere, al comma 5, che il Commissario delegato può destinare, per gli interventi previsti, quota parte delle risorse relative alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, facendo quindi venir meno il limite tassativo di spesa previsto dal medesimo comma in complessivi 210 milioni di euro;
   Dell'Orco 1.3, volta ad innalzare, da 210 a 410 milioni di euro, le risorse complessive che il Commissario delegato può destinare per gli interventi previsti dal comma 5. Conseguentemente, essa provvede a modificare la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 9 quantificando gli oneri in complessivi 410 milioni di euro e provvedendo alla copertura degli ulteriori 200 milioni stanziati, «per il periodo d'imposta 2013, utilizzando una quota non inferiore a 200 milioni di euro delle somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti» dell'otto per mille IRPEF. La clausola di copertura finanziaria, così come modificata, appare pertanto inidonea, anche per il riferimento all'annualità 2013;
   Ferraresi 1.120, volta a prevedere l'istituzione di zone franche urbane, della durata di cinque anni, in alcuni territori interessati da determinati eventi sismici, eventi alluvionali o altre calamità, prevedendo che in tali casi si applicano le esenzioni ed agevolazioni fiscali di cui ai commi da 340 a 343 della legge finanziaria 2007. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, di carattere pluriennale, la cui quantificazione appare carente, si provvede mediante un ridimensionamento dei programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale in maniera da ottenere un risparmio di 400 milioni per il 2014 e mediante una riduzione delle autorizzazioni di spesa iscritte sullo stato di previsione del Ministero della difesa per l'importo di 300 milioni di euro, senza tuttavia specificare l'anno di riferimento;
   Ferraresi 1.37, volta a prevedere l'istituzione di zone franche urbane, della durata di cinque anni, in alcuni territori interessati da determinati eventi sismici, eventi alluvionali o altre calamità, prevedendo che in tali casi si applicano le esenzioni ed agevolazioni fiscali di cui ai commi da 340 a 343 della legge finanziaria 2007. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, di carattere pluriennale, la cui quantificazione appare carente, si provvede, nel limite di 300 milioni di euro, senza tuttavia specificare l'anno di riferimento, mediante i risparmi derivanti da una riduzione dell'acquisto di F-35 o dal ridimensionamento del programma «Forza NEC»;
   Guidesi 1.122, volta a prevedere l'istituzione di zone franche urbane, della durata di cinque anni, nei comuni individuati ai sensi del comma 1, prevedendo che in tali casi si applicano le esenzioni ed agevolazioni fiscali di cui ai commi da 340 a 343 della legge finanziaria 2007. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame, di carattere pluriennale, la cui quantificazione appare carente, si provvede, nel limite di 300 milioni di euro, senza tuttavia specificare l'anno di riferimento, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Grimoldi 1.100, volta ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche alle regioni Lombardia e Veneto, prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dal nuovo comma 9-bis si provvede con apposita delibera del CIPE, nel Pag. 127limite di 200 milioni di euro da ripartire tra le due regioni di cui sopra sulla base della stima dei danni subiti, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Essa dispone, altresì, che i finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al medesimo comma 9-bis e le relative spese non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della relativa copertura finanziaria, nonché ai complessivi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei finanziamenti assegnati alle suddette regioni;
   Grimoldi 1.101, volta ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche alle regioni Lombardia e Veneto, prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti dal nuovo comma 9-bis si provvede, nel limite di 100 milioni di euro da ripartire tra le due regioni di cui sopra sulla stima dei danni subiti, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dal Monte dei Paschi di Siena, al netto di quanto necessario per pagare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico emessi ad hoc. Essa dispone, altresì, che i finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui al medesimo comma 9-bis e le relative spese non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della relativa copertura finanziaria, nonché ai complessivi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei finanziamenti assegnati alle suddette regioni;
   Grimoldi 1.104 e 1.105, volte ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche alla regione Veneto, prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti da tale estensione si provvede, nel limite di 100 milioni di euro da ripartire tra le due regioni di cui sopra sulla base della stima dei danni subiti, mediante i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse dal Monte dei Paschi di Siena, al netto di quanto necessario per pagare gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico emessi ad hoc. Esse dispongono, altresì, che i finanziamenti disposti sulla base delle risorse di cui alla disposizione in esame e le relative spese non sono considerati ai fini del patto di stabilità interno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della relativa copertura finanziaria, nonché ai complessivi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei finanziamenti assegnati alle suddette regioni;
   Zan 1.46, volta ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 anche alla regione Veneto, prevedendo, in particolare, che agli oneri derivanti da tale estensione si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli oneri e l'idoneità della relativa copertura finanziaria;
   Gianluca Pini 1.102 e 1.103, volte ad estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 1 ai territori della provincia di Ravenna colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni tra il 31 maggio e il 1o giugno 2014. Esse prevedono, altresì, al comma 5 l'incremento a 230 milioni di euro, rispetto ai 210 milioni di euro previsti dal testo, delle risorse che il Commissario delegato può destinare per gli interventi previsti a valere sulle disponibilità della contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-Pag. 128legge n. 74 del 2012, al comma 9 correlativamente adeguando la relativa clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria prevista dalle proposte emendative;
   Paglia 1.02, volto ad estendere i benefici di cui al decreto-legge n. 4 del 2014 ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013, provvedendo al relativo onere, quantificato nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2015, attraverso la corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri ed alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   1.500 della Commissione e Ferraresi 1.121, volte a modificare l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni per la sospensione delle rate dei mutui ipotecari o chirografari relativi ad edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolta nei medesimi edifici. Al riguardo, fermo restando che la disposizione ha ad oggetto rapporti economici tra privati, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla norma non discendano oneri per la finanza pubblica connessi alla modifica dei piani di ammortamento;
   il subemendamento Ferraresi 0.1.500.1, volto a prevedere che i maggiori interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui concessi ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono corrisposti mediante credito d'imposta. Al riguardo, fermo restando che la disposizione ha ad oggetto rapporti economici tra privati, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla norma non discendano oneri per la finanza pubblica connessi alla modifica dei piani di ammortamento;
   Grimoldi 1.124 e Zan 1.55, volte a prevedere che la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 9, recante la clausola di copertura finanziaria, si intendono a valere sulla parte di competenza della regione Emilia-Romagna. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria in oggetto, così come modificata dalle proposte emendative;
   1.502 della Commissione, che esclude dal patto di stabilità per l'anno 2014 le spese sostenute dai Comuni, con risorse proprie, finalizzate agli interventi per la ricostruzione. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro, si provvede a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1-ter. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la congruità della quantificazione degli oneri e l'idoneità della relativa copertura finanziaria;
   1.504 della Commissione, in relazione al quale rinvia alle considerazioni già svolte in sede di proposta del parere sul testo del provvedimento con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9-ter, del provvedimento;
   1.505 della Commissione, che modifica l'ambito di applicazione e il termine per la concessione del credito di imposta per attrezzature e macchinari in favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche previste dalla proposta emendativa alla normativa vigente garantiscano comunque il limite di spesa già disposto per la concessione del suddetto credito d'imposta;
   1.506 della Commissione, che proroga al 2015 e al 2016, nella misura di 2 milioni di euro, la spesa autorizzata per la stipula di una apposita convenzione con Fintecna o società da questa interamente controllata per il supporto necessario alle Pag. 129attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Zan 1.44, che prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno, per il 2014 e il 2015, delle spese sostenute dai comuni di cui all'articolo 1, per un importo massimo, per ciascun anno, di 5 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Zan 1.45, che stanzia 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 quale contributo per la messa in sicurezza dei territori colpiti da determinati eventi alluvionali nella regione Veneto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2014 e 2015, delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   2.500 della Commissione, che prevede che una quota pari a 50 milioni di euro dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione di nuovi strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1-ter, sia destinata al fondo regionale di protezione civile. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della relativa copertura finanziaria;
   Grimoldi 2.8 e 2.3, Gianluca Pini 2.6 e Fedriga 2.7, che prevedono l'assegnazione di risorse, nella misura rispettivamente di 200 milioni di euro alla regione Veneto e 20 milioni di euro alle regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 2, come integrato dal provvedimento in esame, al fine di ripristinare le normali condizioni di vita nei territori colpiti da eccezionali calamità naturali. È, altresì, prevista l'esclusione dei predetti finanziamenti e delle relative spese dal calcolo dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista, nonché ai complessivi effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dall'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno dei finanziamenti assegnati alle suddette regioni;
   Segoni 2.4, che destina per gli anni 2014 e 2015, le somme relative alle scelte non espresse dai contribuenti dell'otto per mille IRPEF, per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, al Fondo per le emergenze nazionali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi la possibilità di stornare le somme di cui sopra relative all'otto per mille.

  Segnala, infine, che le restanti proposta emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti 1.500, 1.505 e 1.506 della Commissione e dell'emendamento Ferraresi 1.121, sui quali esprime nulla osta. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 1.502 della Commissione, richiamato dal relatore, a condizione che, al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, il secondo periodo del comma 8-bis dell'articolo 1 del provvedimento, la cui introduzione è contenuta nella predetta proposta emendativa, sia sostituito dal seguente: Pag. 130«Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.» Esprime, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 1.503 e 1.504 della Commissione. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 1.502, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   al comma 8-bis sostituire il secondo periodo con il seguente: Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.19, 1.3, 1.120, 1.37, 1.122, 0.1.500.1, 1.44, 1.45, 1.46, 1.124, 1.55, 1.503, 1.504, 1.02, 2.8, 2.3, 2.6, 2.7, 2.500, 2.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 18.40.