CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e X)
COMUNICATO
Pag. 69

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. – Interviene il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 83/2014: Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio di turismo.
C. 2426 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, precisa che nella seduta odierna, ai sensi di quanto concordato nello scorso Ufficio di Presidenza congiunto, saranno svolte le due relazioni sul provvedimento in titolo; quindi, a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 11, alle ore 8,30, avranno luogo una serie di audizioni informali.
  Preannuncia quindi che, nella seduta di giovedì 12, al termine dei lavori, si svolgerà un altro Ufficio di Presidenza congiunto, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per definire le modalità di lavoro della settimana dal 17 al 20 giugno.
  Da infine la parola alla collega Coscia, che svolgerà la relazione per le parti di competenza della VII Commissione, e alla collega Petitti, che svolgerà la relazione sugli articoli di competenza della X Commissione.

  Maria COSCIA (PD), relatore per la VII Commissione, preliminarmente segnala come il presente provvedimento rappresenti un approccio complessivo al mondo della cultura, teso alla sua tutela e valorizzazione, in modo tale che questo patrimonio sia da traino per lo sviluppo e la crescita del Paese. Ricorda quindi che il decreto-legge n. 83 del 2014, approvato dal Consiglio dei ministri n. 17 del 22 maggio 2014, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 31 maggio e, dunque, è in vigore dal 1o giugno scorso.
  Precisa che esso è composto da 18 articoli, suddivisi in 4 titoli, relativi, rispettivamente, alla tutela del patrimonio culturale (articoli 1-8), al supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico (articoli 9-11), all'amministrazione del patrimonio culturale e del turismo (articoli 12-16), alle norme finanziarie e all'entrata in vigore (articoli 17-18).Pag. 70
  Illustra quindi il contenuto degli articoli del provvedimento riguardanti la cultura.
  Ricorda anzitutto che, fra le ragioni di straordinaria necessità e urgenza indicate nella premessa del decreto-legge, è stata inserita quella di reperire risorse, anche mediante interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione. Precisa che a tal fine, l'articolo 1 introduce un regime fiscale agevolato per il triennio 2014-2016, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto ART-BONUS). In tal modo, si intende semplificare il sistema di agevolazioni per le erogazioni liberali riguardanti i beni culturali, prevedendo un'unica disciplina per le persone fisiche e le persone giuridiche, così superando l'attuale dicotomia che vede la detrazione del 19 per cento per le prime e la deduzione dalla base imponibile per le seconde. Sottolinea che, in particolare, le erogazioni devono perseguire i seguenti scopi: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica – vale a dire, musei, biblioteche e archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali – realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Aggiunge che i contribuenti potranno usufruire di tale credito nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e nella misura del 50 per cento per il 2016; i titolari di reddito di impresa potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione. Rileva poi che sono previste specifiche misure per garantire la pubblicità e la trasparenza e la creazione all'interno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di strutture per favorire la raccolta di fondi.
  Passando all'esame dell'articolo 2, rileva che lo stesso prevede interventi per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei e che, a tal fine, dispone varie deroghe al Codice dei contratti pubblici per gli affidamenti dei contratti. Aggiunge che, in particolare, consente al direttore generale di progetto, nominato ai sensi del decreto-legge n. 91 del 2013, di avvalersi dei poteri attribuiti ai commissari straordinari delle opere pubbliche di operare in deroga alla normativa vigente, di aggiudicare l'appalto in deroga alla disciplina sulla verifica dei requisiti, di revocare il responsabile unico del procedimento e di attribuire le relative funzioni ai componenti della segreteria tecnica di progettazione. Inoltre, prevede l'elevazione della soglia per il ricorso alla procedura negoziata per i lavori relativi ai beni culturali da 1 a 3,5 milioni di euro, l'applicazione di procedure d'urgenza per l'esecuzione dei contratti e l'elevazione al 30 per cento della soglia delle varianti in corso d'opera per i lavori previsti. Precisa che ulteriori misure riguardano il responsabile del procedimento, che può svolgere anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori e che, con un'attestazione, può sostituire la verifica dei progetti. Resta fermo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di contratti di sponsorizzazione. Aggiunge che il medesimo articolo prevede che il comando presso la struttura di supporto al direttore generale di progetto non è assoggettato ad alcun atto autorizzativo da parte dell'amministrazione di appartenenza. Al contempo, prevede la costituzione, presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti incarichi di collaborazione per la partecipazione alle attività progettuali «e di supporto» al Grande Progetto Pompei.
  Al riguardo, segnala che bisognerà chiarire il raccordo fra la segreteria tecnica Pag. 71di progettazione di cui ora si propone la costituzione e la struttura di supporto al direttore generale di progetto, composta, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 91 del 2013, da personale appartenente, fra l'altro, al profilo professionale tecnico, nonché da esperti in materia architettonica, urbanistica e infrastrutturale. Precisa che ulteriori disposizioni recate dall'articolo 2 riguardano i compiti e i poteri del Comitato di gestione, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 nell'ambito del processo di rilancio del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata». In particolare, si esplicita che la proposta del Piano strategico per lo sviluppo delle aree a cui si riferisce il piano di gestione del sito Unesco è redatta dal direttore generale di progetto e che il Comitato di gestione la approva ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, che reca la disciplina della conferenza di servizi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che questo prevede la nomina, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un commissario straordinario chiamato a predisporre, entro il 31 dicembre 2014, un Progetto di riassegnazione degli spazi dell'intero complesso della Reggia di Caserta, al fine di restituirlo alla sua destinazione culturale, educativa e museale. Specifica che in base a quanto comunicato di recente dal Governo in risposta ad una interrogazione, «nel Palazzo Reale, oltre alla Soprintendenza, sono presenti anche altri Enti pubblici (il Ministero della difesa con la Scuola allievi specialisti aeronautica militare, la Presidenza del Consiglio con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, l'Ente provinciale del turismo, i Corpi speciali dei ROSS e dei NAS, il rettorato della seconda Università degli Studi di Napoli)». Aggiunge che per la gestione ordinaria del sito restano ferme le attribuzioni della Soprintendenza speciale. In riferimento all'articolo 5 precisa che questo reca disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, modificando in più parti l'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013. Aggiunge che questo articolo prevede che le fondazioni che hanno presentato il piano di risanamento possano negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, «nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva». Al riguardo, segnala che occorrerà chiarire il significato di tale espressione, considerato che il nuovo contratto è intervenuto il 25 marzo 2014. Precisa che questo articolo, inoltre, reca una nuova disciplina per la gestione degli esuberi: in particolare, estende al personale delle fondazioni la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di pensionamenti attivabili nei casi di soprannumerarietà all'esito delle riduzioni di organico. Per il personale che risulti poi ancora eccedente, prevede l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, da parte della società ALES. Infine ricorda che questo articolo precisa che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul pubblico impiego per quanto concerne le verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico derivanti dalle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, per trattamento fondamentale dei dipendenti delle fondazioni si intende il minimo retributivo, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito e l'indennità di contingenza. Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni riguarda gli statuti e la governance delle fondazioni. In particolare, si proroga (dal 30 giugno 2014) al 31 dicembre 2014 il termine per l'adeguamento degli statuti e si specifica che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi. Precisa che per il collegio dei revisori si stabilisce che «continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14» del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Al riguardo, aggiunge che la relazione illustrativa specifica che l'intervento è necessario in quanto allo stato attuale sussiste un dubbio circa la procedura da adottare per conseguire la ricostituzione dell'organo di controllo, ben delineata, invece, dall'articolo 14 del decreto-legislativo n. 367 del 1996. Precisa che poiché, peraltro, nell'articolo 14 citato Pag. 72sono presenti ulteriori contenuti, se l'obiettivo è quello indicato dalla relazione illustrativa, occorre una apposita specifica. Sempre con riferimento alla governance, si dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria delle fondazioni lirico-sinfoniche che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non abbiano ancora adeguato i propri statuti, fino alla nomina dei nuovi organi. Rileva, inoltre, che si adegua la misura del trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori delle fondazioni, nonché – se previsto – di quello dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo, al limite massimo retributivo previsto per il trattamento economico annuo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni, quantificato, a decorrere dal 1o maggio 2014, in 240.000 euro. Evidenzia, quindi, che con ulteriori disposizioni, si modifica nuovamente la disciplina per l'individuazione delle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali, sostanzialmente superando le recenti innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 326 e 327, della legge n. 147 del 2013) e ripristinando, con alcune variazioni, le modalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 64 del 2010, che viene abrogato. Ricorda che, in particolare, si prevede che, entro il 31 luglio 2014, sono determinati, con decreto interministeriale di natura non regolamentare, i criteri per l'individuazione delle fondazioni che possono dotarsi di forme organizzative speciali. Ancora una volta si fa riferimento alla presenza di evidenti peculiarità concernenti la storia e la cultura operistica e sinfonica italiana, la funzione e la rilevanza internazionale, le capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, il significativo e continuativo apporto finanziario di privati. Ricorda che la concreta individuazione delle fondazioni in questione è affidata ad un decreto ministeriale, da adottare entro il 31 ottobre 2014 ed aggiornare ogni tre anni. Inoltre, le fondazioni in questione percepiscono una quota del FUS determinata percentualmente con valenza triennale (a decorrere dal 2015) e contrattano un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che – a livello generale – sono regolate dal CCNL di settore e dagli accordi integrativi aziendali.
  Evidenzia, inoltre, che si prevede che le fondazioni in questione adeguano i propri statuti in deroga alle disposizioni che regolano la partecipazione dei soci privati, il consiglio di indirizzo e il sovrintendente. Al riguardo, rileva che potrebbe essere utile chiarire se si possa derogare alla presenza di un organo di indirizzo, ovvero se la deroga possa riguardare solo la composizione dello stesso, e se si possa derogare alla presenza del sovrintendente, ovvero se la deroga possa riguardare solo la modalità di nomina. Evidenzia, infine, che si incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 la dotazione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti in favore delle fondazioni che erano in situazione di difficoltà alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2013. Rileva, inoltre, che, con ulteriore previsione inserita nell'articolo 5, si modifica il nome della «Fondazione Teatro dell'Opera di Roma» in Fondazione «Teatro dell'Opera di Roma Capitale». Osserva che l'articolo 6 reca disposizioni in materia di benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva finalizzati, in particolare, ad attrarre investimenti esteri in Italia. In particolare, rileva che aumenta (da 5) a 10 milioni di euro il limite massimo del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film o parti di film girati sul territorio nazionale utilizzando manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere. Ricorda che il limite massimo è riferito non più alla singola opera filmica, ma alla singola impresa di produzione esecutiva per ciascun periodo di imposta. Evidenzia, altresì, che aumenta (da 110) a 115 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2015, la misura del limite complessivo di spesa per la concessione dei crediti d'imposta per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico. Al riguardo, segnala che la decorrenza Pag. 73dell'aumento deve essere inserita nell'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2013 che, altrimenti, la riferirebbe a partire dal 2014. Rileva, infine, che differisce (dal 9 gennaio 2014) al 30 giugno 2014 il termine per l'emanazione del decreto interministeriale con il quale devono essere definite le disposizioni applicative della disciplina sui benefici fiscali per la produzione cinematografica e audiovisiva, anche con riferimento ai limiti da assegnare alle due tipologie di produzioni: con riferimento alla prima, introduce, inoltre, il riferimento ad un «particolare riguardo» ai benefici previsti per l'attrazione degli investimenti esteri. Ricorda che l'articolo 7, innanzitutto, dispone l'introduzione di un nuovo strumento di pianificazione strategica, denominato «Grandi Progetti Beni culturali», e che il Piano, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici. Osserva che, per attuare gli interventi del Piano, è prevista, per il triennio 2014-2016, una apposita autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2014, 30 per il 2015, 50 per il 2016. Rileva che dal 1o gennaio 2017 al Piano è destinato il 50 per cento della quota delle risorse per infrastrutture riservata a investimenti in favore dei beni culturali, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002. Sottolinea, inoltre, che quest'ultimo viene novellato, prevedendo che la quota delle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», iscritte nello stato di previsione del MIT, specificamente destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali, è individuata, dal 2014, in misura pari al 3 per cento. Segnala che, in sintesi, rispetto alla normativa previgente, diventa valida a regime la previsione di riservare una quota delle risorse suddette per investimenti in favore di beni culturali e la sua percentuale è univocamente fissata (e non più da individuare in misura «fino al 3 per cento»). Ricorda, altresì, che è eliminato il tetto massimo di 100 milioni di euro annui. Al riguardo, segnala che la disposizione in esame – come la norma previgente – fa generico riferimento alle «risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture», non specificando quali tipologie di risorse potranno effettivamente rendersi disponibili. Aggiunge che l'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi. Rileva, quindi, che, in sostanza, rispetto alla procedura stabilita dalla normativa previgente, non è più previsto il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Osserva, inoltre, che l'articolo 7 dispone che, per il triennio 2014-2016, 3 milioni di euro annui provenienti dalla quota riservata per investimenti in favore dei beni culturali sono destinati a finanziare progetti di attività culturali nelle periferie urbane, elaborati da enti locali. Evidenzia che nulla è specificato circa la procedura di individuazione degli interventi, né è specificato se la loro selezione competerà al CIPE. Ricorda che un secondo gruppo di disposizioni inserite nell'articolo 7 prevede il rifinanziamento del Fondo Mille giovani per la cultura, per un ammontare di 1 milione di euro per il 2015. Osserva che la disposizione fa seguito – limitatamente al 2015 – all'impegno assunto dal Governo durante la seduta dell'Assemblea della Camera del 7 agosto 2013, con l'accoglimento dell'ordine del giorno 9/1458/11, volto a prevedere l'adozione di ulteriori iniziative normative per strutturare e finanziare il Fondo su una dimensione triennale. Aggiunge che, con riferimento all'attivazione del Fondo, la relazione illustrativa evidenzia che, nonostante i reiterati sforzi congiunti delle amministrazioni competenti, si è rivelato impossibile attuare la previsione, «stante la inadeguatezza palese dello stanziamento disposto dal legislatore, che avrebbe reso inevitabile, alternativamente, o ridurre drasticamente Pag. 74il numero dei giovani coinvolti, o ridurre in modo socialmente inaccettabile la minima remunerazione per essi prevista». Segnala che, comunque, nel bilancio 2014 i fondi sono stati appostati, unitamente a quelli relativi al programma 500 giovani per la cultura, sul capitolo 1325 dello stato di previsione del MIBACT. Ricorda che l'articolo 8 prevede l'utilizzo di giovani fino a 29 anni, laureati o in possesso del diploma rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica, per far fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, mediante contratti di lavoro flessibile. Precisa che si tratta di una iniziativa finanziata per il (solo) 2015 nel limite di 1,5 milioni di euro. A tal fine, sottolinea che Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali predispongono elenchi nominativi, e che i titoli di studio effettivamente utili ai fini dell'inserimento negli elenchi, le modalità i tenuta e di aggiornamento degli stessi, di individuazione dei giovani da impiegare, nonché di riparto dello stanziamento, saranno definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentita la Conferenza unificata. Rileva, quindi, che i rapporti di lavoro in questione non possono costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, né pregiudicano le concessioni dei servizi per il pubblico nei luoghi della cultura. Sottolinea inoltre che la stessa finalità di miglioramento dei servizi di valorizzazione dei luoghi della cultura con l'impiego di giovani può essere conseguita attraverso la presentazione di appositi progetti nell'ambito del Servizio nazionale civile, relativamente al settore del patrimonio artistico e culturale. Aggiunge quindi che l'articolo 12 contiene, anzitutto, disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica. In particolare, stabilisce che il termine iniziale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio di quest'ultimo sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato. Inoltre, interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, sopprimendo le disposizioni che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni. Precisa quindi che il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In proposito, ricorda che, in base a quanto già disposto dal testo previgente del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, «in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione». Aggiunge che, inoltre, l'articolo 12 prevede l'emanazione di un regolamento di delegificazione finalizzato ad ampliare e precisare le ipotesi di interventi di lieve entità contemplate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010 – con cui è stato disciplinato il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi – e ad operare ulteriori semplificazioni procedimentali, ferme, comunque, le esclusioni relative all'inapplicabilità della SCIA nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente. Aggiunge che un ulteriore gruppo di disposizioni recate dall'articolo 12 intende semplificare la riproduzione dei beni culturali e la consultazione degli archivi. In particolare, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni di beni culturali quella in cui la richiesta sia avanzata da soggetti privati per finalità di valorizzazione. Precisa che, al contempo, dispone che tale richiesta, come anche quella, già prevista, proveniente da soggetti pubblici Pag. 75per la medesima finalità, non deve avere scopo di lucro, neanche indiretto. Il medesimo articolo prevede che sono libere (e, dunque, non necessitano di preventiva autorizzazione) alcune operazioni purché, anche in tal caso, attuate senza scopo di lucro. Specifica che si tratta della riproduzione di beni culturali attuata in modo che non ci sia alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a fonti luminose, né l'uso di supporti, e della divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittimamente acquisite, in modo che le stesse non possano essere ulteriormente riprodotte dall'utente, se non a bassa risoluzione digitale. Infine, riduce (da 40) a 30 anni il termine previsto per il versamento della documentazione degli organi dello Stato all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato e prevede la libera consultabilità dei documenti versati prima di tale termine. Con riferimento all'articolo 14, ricorda che questo riguarda l'organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Esso dispone, anzitutto, che il numero complessivo degli uffici dirigenziali generali, centrali e periferici, del MIBACT, incluso il Segretario generale, non può essere superiore a 24, dei quali non più di 2 presso il Gabinetto del Ministro. A tal fine, elimina il vincolo relativo al numero degli uffici dirigenziali generali periferici, fissato in 17. Al riguardo, segnala che nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riorganizzazione del Ministero, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 4 del 28 febbraio 2014, è prevista l'articolazione in 9 uffici dirigenziali generali centrali e 12 uffici dirigenziali generali regionali, coordinati da un Segretario generale, nonché in 2 uffici dirigenziali generali presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. In particolare, l'articolo 7 dispone che le Direzioni regionali di Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Molise, Umbria, siano uffici dirigenziali di livello non generale. In relazione all'articolo 14 in esame rileva che questo dispone che, a seguito del verificarsi di eventi calamitosi per i quali sia vigente o sia stato deliberato nei dieci anni antecedenti lo stato di emergenza, il Ministro può riorganizzare gli uffici del Ministero operanti nelle aree interessate, per un periodo non superiore a 5 anni, ferma rimanendo la dotazione organica complessiva. Infine rileva che questo articolo modifica la procedura per l'istituzione delle soprintendenze speciali, estendendo la possibilità di costituire soprintendenze speciali tramite «trasformazione» di tutti gli istituti e i luoghi della cultura statali – quindi, anche di aree e parchi archeologici e di complessi monumentali –, oltre che di «uffici» competenti su complessi di beni distinti da eccezionale valore. Inoltre, a tal fine prevede il coinvolgimento di altri due dicasteri (economia e finanze, semplificazione e pubblica amministrazione), oltre al MIBACT, e non fa più riferimento all'autonomia contabile. Rileva poi, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che sembrerebbe opportuno acquisire un chiarimento e che sembrerebbe opportuno chiarire se, effettivamente, in tutti i casi di attribuzione dell'autonomia, si intenda cambiare la denominazione dell'istituto in «soprintendenza». Aggiunge che il medesimo articolo dispone che, in tali strutture, invece del consiglio di amministrazione, è presente un amministratore unico, da affiancare al soprintendente, dotato di specifiche competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Rileva poi che lo stesso prevede che i poli museali e gli istituti e luoghi della cultura trasformati in soprintendenze dotate di autonomia, di regola, svolgano in forma diretta i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico concernenti i servizi editoriali e di vendita di cataloghi, sussidi audiovisivi e informatici, riproduzioni di beni culturali, nonché i servizi concernenti l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali e di iniziative promozionali. Con riferimento poi all'articolo 15, ricorda che questo ripristina la possibilità di proroga delle assegnazioni temporanee del personale non dirigente del comparto Scuola presso il MIBACT – fino al 31 agosto 2015 – e prevede la promozione, da parte dello stesso Ministero, di Pag. 76procedure di mobilità relative a personale non dirigente in servizio presso amministrazioni pubbliche. In riferimento, infine, all'articolo 17, rileva che lo stesso reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento – pari, per il primo triennio, a 1,1 milioni di euro per il 2014, 47,8 milioni di euro per il 2015, 81,9 milioni di euro per il 2016 – e indica la relativa copertura finanziaria.
  Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Emma PETITTI (PD), relatore per la X Commissione, osserva che la sua relazione si concentrerà sui profili di competenza della X Commissione e, in particolare, sulle disposizioni recate dagli articoli 4, 9, 10 11, 13 e 16 del provvedimento in titolo.
  L'articolo 4 integra l'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, al fine di contrastare l'esercizio – nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico – di attività commerciali e artigianali, in forma ambulante o su posteggio, non compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale.
  In particolare, le disposizioni introdotte dall'articolo 4 in commento aggiungono un periodo al descritto comma 1-bis (rinominandolo correttamente 1-ter e correggendo quindi anche un errore formale contenuto nel testo).
  A tal fine, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni sono autorizzati, nel riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico incompatibili con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, a derogare:
   alle disposizioni regionali che regolano le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche;
   ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche stabiliti nell'intesa in sede di Conferenza unificata, prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo n. 59/2010 attuativo della c.d. Direttiva «Servizi».

  Ricorda in proposito che la citata direttiva n. 2006/123/CE pur ponendosi, in via prioritaria, finalità di liberalizzazione delle attività economiche consente, comunque, di porre dei limiti all'esercizio della tutela di tali attività, nel caso che questi siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale come previsto, in termini generali, dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
  In particolare, l'articolo 16 specifica che nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario tra cui la salvaguardia del patrimonio culturale. Peraltro, l'articolo 70, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 59 del 2010 consente, a sua volta, espressamente di derogare alle regole dettate per tale regime autorizzatorio, proprio nel caso della regolamentazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche.
  Sulla base di tali disposizioni è stata adottata l'intesa in sede Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, n. 83/CU, volta a garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'applicazione dei criteri indicati e nella individuazione delle disposizioni transitorie per rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
  Dal punto di vista delle competenze si può dunque osservare che la previsione statale di una deroga alla disciplina regionale delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, nonché ai criteri per la concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche stabiliti in sede di Conferenza unificata, Pag. 77incide su materie diverse, coinvolgendo profili di tutela di differenti interessi.
  Da un lato viene in rilievo la tutela degli spazi urbani di interesse artistico e storico, fatta propria dal codice dei beni culturali e del paesaggio (v. decreto legislativo n. 42 del 2004), e dunque riconducibile alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione).
  Dall'altro invece, rileva la materia del commercio, che la Costituzione attribuisce alla competenza residuale delle regioni. Tra gli interessi tutelati dalla norma cui si intende derogare rileva peraltro anche la tutela della concorrenza, di esclusiva competenza statale. L'articolo in commento disciplina altresì la corresponsione dell'indennizzo al titolare da parte dell'amministrazione procedente in caso di revoca del titolo ed impossibilità di trasferimento dell'attività commerciale in una collocazione alternativa ugualmente remunerativa. L'ammontare dell'indennizzo deve essere fissato nella misura massima di un dodicesimo del canone annuo dovuto. Specifica infine che dall'attuazione delle disposizioni introdotte con l'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 9, con lo scopo di sostenere la competitività del sistema del turismo nazionale favorendo la digitalizzazione del settore, concede un credito d'imposta per i periodi di imposta 2015, 2016, 2017, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti ed attività di sviluppo. Più in dettaglio, per quanto riguarda i soggetti destinatari dell'agevolazione, il comma 1 specifica che essi sono gli esercizi ricettivi singoli o aggregati, che forniscano servizi extra ricettivi o ancillari. Il credito è riconosciuto nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo (elencati al comma 2), fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017 e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo di 15 milioni di euro (per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019), come fissato dal successivo comma 5. Detto credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Ai sensi del comma 2, il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative alla digitalizzazione a:
   1) impianti wi-fi;
   2) siti web ottimizzati per il sistema mobile;
   3) programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purché in grado di garantire gli standard di interoperabilità necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;
   4) spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;
   5) servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale;
   6) strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità;
   7) servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini previsti dalle norme in commento.

  Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale.
  Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite dalla Commissione UE regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione. Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, Pag. 78ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ma presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con successivo provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.
  Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di definire i seguenti aspetti:
   1) tipologie di spese eleggibili;
   2) procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di legge;
   3) soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   4) procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo le norme contenute nell’’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

  Il comma 5 rinvia all'articolo 17 del provvedimento in esame per la copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d'imposta in esame, fissando al contempo il limite massimo di spesa relativo ai predetti crediti: esso ammonta a 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.
  L'articolo 10, per migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, concede alle strutture ricettive, per il periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 e per i due successivi, un credito d'imposta nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.
  In particolare, ai sensi del comma 1 possono accedere all'agevolazione le strutture ricettive esistenti alla data del 1o gennaio 2012.
  Il credito d'imposta è riconosciuto, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi (comma 2), per un massimale di spesa pari a 200.000 euro per:
   interventi di ristrutturazione edilizia; si ricorda che per «interventi di ristrutturazione edilizia», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, si intendono, tra l'altro, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
   interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

  Si ricorda che il citato decreto legislativo n. 380 del 2001 prevede, tra l'altro che la progettazione della ristrutturazione deve comunque prevedere accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini (comma 2).
  Il comma 3 stabilisce che le disposizioni operino nel rispetto delle soglie di aiuto di minore importanza («de minimis») stabilite dalla Commissione UE regolamento Pag. 79(UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, sotto le quali non è necessaria autorizzazione della Commissione.
  Il credito in esame non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR.
  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le norme generali in materia di compensazione dei crediti tributari dettate dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1o giugno 2014 (data di entrata in vigore del presente decreto) è utilizzabile non prima del primo gennaio 2015.
  Il comma 4 affida a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il compito di stabilire le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare a:
   1) le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;
   2) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito della ristrutturazione edilizia e dell'abbattimento delle barriere architettoniche menzionati al già commentato comma 2;
   3) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nei limiti di spesa previsti dalla legge;
   4) le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta;
   5) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

  Il comma 5 rinvia all'articolo 17, che reca la copertura finanziaria complessiva del provvedimento, per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta in esame, nel limite massimo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.
  L'articolo 11 contiene disposizioni di diversa natura che mirano alla fruibilità del patrimonio culturale e turistico italiano, in assenza di oneri per la finanza pubblica. A tal fine si prevede:
   1) l'adozione di un piano straordinario della mobilità turistica;
   2) la convocazione da parte del MiBACT di apposite conferenze di servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza;
   3) la concessione ad uso gratuito di immobili pubblici a imprese o associazioni composte in prevalenza da giovani per la promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici;
   4) il rinvio al 31 ottobre 2014 dell'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali per le guide turistiche occorre una speciale abilitazione.

  Il Piano, ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, dovrà essere varato entro 180 giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il MiBACT, sentita la Conferenza Stato-Regioni. La finalità è il miglioramento della fruibilità del patrimonio culturale, con particolare attenzione alle destinazioni minori e al Sud Italia. La promozione della Pag. 80realizzazione dei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia e l'accelerazione del rilascio dei relativi atti autorizzativi da parte delle amministrazioni competenti sono le finalità del comma 2 dell'articolo in esame. Al riguardo, l'articolo in commento prevede che il MiBACT, in qualità di amministrazione procedente, convochi apposite conferenze di servizi per accelerare il rilascio da parte delle amministrazioni competenti dei relativi atti necessari per la realizzazione dei circuiti.
  La norma, dunque, coerentemente con lo spostamento delle competenze relative al turismo in capo al MiBACT, qualifica il Ministero stesso come «amministrazione procedente», senza peraltro intervenire sul Codice del turismo e sulla procedura di individuazione dei circuiti di eccellenza in esso contenuta.
  Il comma 3 prevede la possibilità della concessione in uso gratuito ad imprese, cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da giovani fino a 35 anni, di immobili pubblici, non utilizzati e non utilizzabili a scopi istituzionali, come case cantoniere, caselli, stazioni ferroviarie o marittime, fortificazioni e fari, con la finalità di realizzare circuiti nazionali di eccellenza nonché promuovere percorsi pedonali, ciclabili e mototuristici. La disposizione in esame si limita a stabilire che la manutenzione straordinaria è a carico del concessionario e la durata della concessione non può superare i sette anni, salvo rinnovo. Tale disciplina costituisce una deroga alla disciplina generale concernente i criteri e le modalità di concessione in uso dei beni immobili appartenenti allo Stato (contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 13-9-2005 n. 296) con particolare riguardo alla tipologia degli immobili, all'individuazione dei destinatari e alla durata della concessione. Al riguardo, osserva che nella disciplina introdotta non vi è invece alcuna indicazione in merito alla procedura per la selezione dei concessionari (esperimento di procedure ad evidenza pubblica) né in merito alla necessità della pubblicizzazione della procedura relativa al rilascio del titolo, né in merito alle condizioni per il rinnovo. Il comma 3 non prevede, inoltre, alcun coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei percorsi turistici da promuovere.
  Il comma 4 interviene sulla contestata norma della legge europea 2013 (articolo 3 della legge n. 97 del 2013) riguardante la validità in Italia dell'abilitazione alla professione di guida turistica conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro. In particolare, il comma 4 proroga al 31 ottobre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali cui la legge europea 2013 demanda il compito di individuare i siti nei quali, in ragione del loro peculiare interesse storico, artistico od archeologico, lo svolgimento dell'attività di guida turistica è riservata a coloro che abbiano acquisito una specifica abilitazione, valorizzando in tal modo le professionalità acquisite. La modifica introdotta non si limita alla proroga del termine per l'emanazione del decreto, ma incide altresì sul contenuto dello stesso, prevedendo che in esso siano stabiliti anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione e la relativa disciplina del procedimento di rilascio, d'intesa con la Conferenza Unificata. Alla luce di tale integrazione, il decreto relativo ai siti di particolare interesse nei quali occorre una specifica abilitazione per esercitare la professione di guida turistica dovrà individuare i siti, sentita la Conferenza unificata nonché stabilire i requisiti e disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione, previa intesa con la Conferenza unificata.
  Il comma 5 prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico.
  L'articolo 13 interviene in materia di semplificazione degli adempimenti burocratici per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, disponendo la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).Pag. 81
  L'intervento normativo previsto ripristina il principio e gli effetti di semplificazione previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010, attuativo della cosiddetta direttiva servizi (direttiva 20067123/CE) a seguito dell'annullamento della norma da parte della Corte Costituzionale. Per quanto riguarda le agenzie di viaggi è specificamente richiamato il rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia. Va rilevato che, nel disciplinare i procedimenti amministrativi relativi ad attività turistiche, così come ad agenzie turistiche, il legislatore statale interviene nella materia del turismo, riservata dalla Costituzione alla competenza legislativa residuale delle regioni. Al riguardo, l'articolo in esame (comma 1) richiama espressamente l'articolo 29-ter della legge n. 400 del 1988, secondo il quale la disciplina della dichiarazione di inizio attività attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19, comma 2 della legge n. 241 del 1990 è quindi prevista per l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive nonché per l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilità e finanziari previsti dalle leggi regionali in materia.
  Il comma 2 prevede l'adeguamento degli ordinamenti regionali ai principi di semplificazione introdotti con l'articolo in esame.
  Il comma 3 specifica che dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 16 provvede al riordino e alla razionalizzazione dell'ENIT-Agenzia nazionale per il turismo. Gli elementi maggiormente significativi della riforma sono la trasformazione dello stesso ENIT da ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la contestuale liquidazione di Promuovi Italia Spa. Conseguentemente vengono modificate le funzioni e le caratteristiche del nuovo ente, la composizione e le modalità di nomina dei componenti. La fase di transizione è affidata alla gestione di un commissario straordinario.
  La trasformazione dell'ente è effettuata al fine di assicurare risparmi di spesa pubblica e di migliorare la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica anche in occasione della Presidenza italiana nel semestre europeo e di EXPO 2015 (comma 1). Con riguardo alle funzioni del nuovo ENIT, viene ribadita la missione di promozione nazionale del turismo, specificandosi che gli interventi sono finalizzati all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei servizi, turistici e culturali e dei prodotti enogastronomici tipici in Italia e all'estero. Si fa inoltre riferimento agli investimenti nei mezzi digitali.
  L'ENIT conserva l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. La sua attività è disciplinata dalle norme di diritto privato e può stipulare convenzioni con le Regioni, gli enti locali ed altri enti pubblici (commi 2-3). Un punto significativo riguarda l'attività all'estero dell'ente, che sarà regolata da apposite intese stipulate con il Ministero degli esteri.
  Gli organi del nuovo ente restano tre: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. Cambia però significativamente la procedura di nomina e la composizione degli organi medesimi. Il presidente dell'ENIT è nominato con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Rispetto alla disciplina attuale non è prevista l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Il consiglio di amministrazione del nuovo ENIT è più snello di quello attuale (3 membri contro gli attuali 5) ed è composto dal presidente e da due membri nominati dal MIBACT di cui uno designato dalla Conferenza Stato-regioni e l'altro scelto tra gli imprenditori del settore, nel rispetto della disciplina in Pag. 82materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le PA. Anche in questo caso non è prevista, per la nomina, la previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
  Il processo di trasformazione dell'Enit passa attraverso il commissariamento dell'Ente stesso, che fino all'insediamento nei nuovi organi prosegue nel regime giuridico vigente.
  Le funzioni del consiglio di amministrazione fino all'insediamento dei nuovi organi sono infatti svolte da un Commissario straordinario, nominato, entro il 30 giugno 2014, con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 4). Tra i compiti più rilevanti affidati al Commissario vi è quello di adottare il nuovo Statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione. Inoltre, sentite le organizzazioni sindacali, adotta un piano di riorganizzazione del personale (comma 8). Infine pone in liquidazione Promuovi Italia Spa (comma 10). In sede di prima applicazione lo statuto è adottato dal Commissario e quindi approvato con DPCM su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (comma 5). Non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni. Lo statuto specifica i compiti dell'ENIT al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero; prevede l'istituzione di un consiglio federale con funzioni progettuali e consultive; disciplina compiti, funzioni e durata del consiglio federale, del consiglio di amministrazione, nonché dell'Osservatorio nazionale sul turismo.
  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, e il presidente dell'ENIT, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stipulano una convenzione con cadenza triennale, che può esser adeguata annualmente per ciascun esercizio finanziario. Nella convenzione sono definiti:
   gli obiettivi della convenzione medesima al fine di promuovere il turismo, commercializzare i servizi turistici, culturali ed i prodotti enogastronomici in Italia e all'estero;
   i risultati attesi in un arco temporale predeterminato;
   le modalità degli eventuali finanziamenti statali e regionali da accordare all'ENIT;
   le strategie per il miglioramento dei servizi;
   le modalità di verifica dei risultati;
   le modalità per conoscere il sistema gestionale interno dell'ENIT, tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse (comma 7).

  Nel periodo di transizione si applica il contratto collettivo di lavoro dell'ENIT. Il commissario straordinario adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e sentite le organizzazioni sindacali, un piano di riorganizzazione dove verranno individuate la dotazione organica dell'ente (come trasformato dall'articolo in esame) e le unità di personale a tempo indeterminato in servizio presso ENIT e Promuovi Italia Spa da assegnare al nuovo ENIT. Nella individuazione il Commissario dovrà tener conto di requisiti oggettivi e dei nuovi compiti dell'ENIT nonché dell'esigenza di migliorare la digitalizzazione del settore turistico e delle attività di promozione e commercializzazione. Infine, il piano provvede alla riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT. Il personale a tempo indeterminato assegnato al nuovo ENIT ha tre opzioni: decidere di rimanere, transitare al MIBACT o, infine, transitare ad altra amministrazione.
  Il personale a tempo indeterminato non assegnato al nuovo ENIT dal piano di riorganizzazione e quello interessato alla mobilità sono inseriti in un elenco che è trasmesso alla Presidenza del consiglio dei Ministri-Dipartimento per la funzione pubblica, che provvede alla collazione in altre amministrazioni, nei limiti della dotazione organica delle amministrazioni destinatarie Pag. 83e con contestuale trasferimento delle relative risorse. L'assegnazione del personale ad altre amministrazioni è effettuato con un decreto ministeriale e i lavoratori sono inquadrati sulla base di apposite tabelle di corrispondenza. Al personale trasferito, che mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza, si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti dell'amministrazione di destinazione (commi 8-9).
  L'articolo in esame provvede all'abrogazione della disciplina vigente sull'ENIT-Agenzia nazionale del turismo.
  Altro punto significativo è la messa in liquidazione della Società Promuovi Italia Spa da parte del Commissario entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico di ENIT e alla liquidazione di Promuovi Italia Spa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale, fatta eccezione per l'IVA (comma 11). Osserva infine che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio pubblico (comma 12).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.