CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento Pag. 108in oggetto, rinviato nella seduta del 28 maggio 2014.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che nella seduta del 28 maggio scorso erano stati chiesti chiarimenti al Governo con riferimento a talune delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2. Comunica, altresì, che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti, che contiene le seguenti proposte emendative non ricomprese nel fascicolo n. 2: Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, 12.500 e 12.0500 del Governo, Borghesi 13.114, gli identici Catanoso 15.103 e Pellegrino 15.104, Borghi 19.104, Sibilia 24.104, Gianluca Pini 26.110, 33.0500 del Governo ed il relativo subemendamento Agostinelli 0.33.0500.1. Con riferimento alle proposte emendative testé richiamate segnala che:
   l'emendamento Elvira Savino 3.150 è volto a sopprimere l'articolo 3, che modifica alcuni aspetti della legislazione italiana in materia di espulsione dello straniero irregolare, per adeguarla al diritto comunitario. Osserva che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.100, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione dell'articolo in oggetto;
   l'emendamento Elvira Savino 3.151 sopprime, direttamente o indirettamente, disposizioni volte ad adeguare la legislazione nazionale vigente in materia di esecuzione dell'espulsione dello straniero irregolare alla relativa disciplina comunitaria o all'interpretazione che di essa è stata fornita dalla Corte di giustizia dell'UE. Fa presente che la proposta emendativa è identica all'emendamento Borghesi 3.113, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie per possibile violazione della normativa comunitaria derivanti dalla soppressione delle disposizioni in oggetto;
   l'articolo aggiuntivo Elvira Savino 3.0103 prevede la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza per la sicurezza e la protezione dei confini territoriali, tra l'altro contemplando il ricorso all'utilizzo delle forze armate per una serie di operazioni volta al contrasto dell'immigrazione clandestina. Rileva che tale articolo aggiuntivo è identico alla proposta emendativa Borghesi 3.0102, già contenuta nel fascicolo n. 2 e sulla quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di far fronte a tale adempimento con le risorse previste a legislazione vigente;
   l'emendamento 12.500 del Governo, nel sostituire l'articolo 12 del provvedimento, introduce modifiche al decreto legislativo n. 298 del 1999 in materia di salute e sicurezza per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della modifica prevista dall'emendamento in esame ad adeguare la normativa interna ai rilievi emersi nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2098;
   l'emendamento Borghesi 13.114 specifica la nozione di «pubblico» ai fini dell'attuazione della direttiva del Parlamento europeo recante disposizioni per l'elaborazione di piani e programmi in materia ambientale. In particolare, rispetto alla suddetta direttiva, delimita il perimetro di riferimento delle associazioni di tipo ambientale, specificando che le stesse debbano risiedere o avere sede legale nel territorio interessato dal progetto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla compatibilità della modifica prevista dall'emendamento in esame con i rilievi formulati Pag. 109dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1484/10/ENVI;
   l'emendamento Sibilia 24.104 sostituisce l'articolo 24 del provvedimento, volto a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202 in materia di proprietà industriale. In proposito, segnala che il predetto emendamento è identico all'emendamento Brunetta 24.102, già contenuto nel fascicolo n. 2 e sul quale, nella seduta del 28 maggio scorso, era stato chiesto l'avviso del Governo. In particolare, ritiene opportuno un chiarimento del Governo riguardo alla idoneità del nuovo testo dell'articolo 24, come riformulato dall'emendamento in esame, a superare la predetta procedura di infrazione, posto che, in caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze finanziarie per violazione della normativa europea;
   l'emendamento Gianluca Pini 26.110, nel sostituire l'articolo 26 del provvedimento, è volto a prevedere la possibilità, da parte di chi abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario, posto in essere in violazione manifesta del diritto, con dolo o colpa grave o per diniego di giustizia, di agire contro lo Stato e contro il magistrato riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali derivanti da privazione della libertà personale. Osserva che ai relativi oneri, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca tuttavia le necessarie disponibilità per l'anno 2014.

  Segnala che le restanti nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 non sembrano, invece, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Avverte, infine, che gli emendamenti Gianluca Pini 26.101, Borghesi 13.102, Borghesi 14.101, Borghesi 15.100, Borghesi 20.100, Borghesi 23.100, Borghesi 25.100 e Borghesi 32.100, già contenuti nel fascicolo n. 2 degli emendamenti e sui quali, nella seduta del 28 maggio scorso, erano stati chiesti chiarimenti al Governo, sono stati ritirati.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore nella seduta del 28 maggio 2014, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo 11.0100 del Governo, sul quale esprime parere favorevole in considerazione della neutralità finanziaria delle disposizioni da esso recate, e degli emendamenti Gianluca Pini 26.102, 26.103, 26.104 e 26.105, sui quali esprime nulla osta in quanto non suscettibili di determinare effetti negativi a carico dei saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento alle nuove proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6 richiamate dal relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento 12.500 del Governo e parere contrario sugli emendamenti Elvira Savino 3.150, 3.151 e 3.0103, nonché sugli emendamenti Borghesi 13.114, Sibilia 24.104 e Gianluca Pini 26.110. Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 6.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il fascicolo n. 6 degli emendamenti al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.100, 2.100, 3.100, 3.150, 3.1, 3.101, 3.103, 3.9, 3.10, Pag. 1103.2, 3.104, 3.108, 3.7, 3.109, 3.110, 3.113, 3.151, 3.111, 3.112, 3.0100, 3.0101, 3.0102, 3.0103, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100, 8.5, 8.100, 9.100, 9.1, 10.100, 11.100, 11.106, 12.100, 12.102, 12.103, 12.104, 13.100, 13.114, 13.113, 13.0101, 13.0100, 16.100, 16.102, 16.104, 17.105, 21.100, 22.100, 24.103, 24.102, 24.104, 24.101, 26.100, 26.110, 26.4, 27.100, 28.100, 28.101, 29.100, 30.100, 31.100, 35.2, 35.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014, nonché delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'interno e della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), nelle quali sono contenuti i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 5;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'articolo 7, comma 2, appare suscettibile di determinare minori entrate contributive, giacché conferisce al Governo, ai fini della redazione di un testo unico in materia di asilo, anche una delega per il recepimento di aspetti rilevanti della citata materia non regolati dalla legislazione dell'Unione europea;
    tali minori entrate, peraltro prive di quantificazione, derivanti dall'inclusione dei beneficiari di protezione internazionale tra le categorie delle persone svantaggiate previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante disciplina delle cooperative sociali, appaiono altresì prive di copertura finanziaria poiché esse, non derivando dal recepimento di atti dell'Unione europea, non possono essere poste a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
    le spese legate all'attuazione dell'articolo 8, elencate nella relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'interno, non vengono espressamente contemplate dalla direttiva 2013/32/UE in materia di riconoscimento e di revoca dello status di protezione internazionale;
    analogamente, le spese elencate nella medesima relazione tecnica con riferimento all'attuazione di principi e criteri direttivi indicati all'articolo 9 non appaiono Pag. 111legate all'attuazione della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
    l'accantonamento dei fondi speciali di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzato per finalità di copertura dai citati articoli 8 e 9, a prescindere dalla corretta quantificazione degli oneri, non reca sufficienti disponibilità per far fronte agli oneri formalmente indicati dai medesimi articoli;
    in ogni caso, gli oneri derivanti dai predetti articoli 8 e 9, laddove non risultino direttamente riconducibili all'attuazione delle predette direttive, non possono essere posti a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
    la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 10, che conferisce una delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, appare idonea a garantire che dall'attuazione del suddetto articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  considerato che:
   la direttiva 2013/32/UE e la direttiva 2013/33/UE, in quanto elencate nell'Allegato B del presente provvedimento, pur in mancanza dei principi e criteri direttivi di cui agli articoli 8 e 9, saranno comunque recepite in sede di attuazione della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1;
   ai sensi dell'articolo 1, comma 4, eventuali spese occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle predette direttive saranno coperte, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
   gli effetti finanziari derivanti dal recepimento delle citate direttive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, saranno comunque verificati in sede parlamentare, posto che gli schemi di decreto legislativo concernenti l'attuazione delle direttive contenute nell'Allegato B saranno trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   sopprimere il comma 2 dell'articolo 7.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5;
   sopprimere l'articolo 8;
   sopprimere l'articolo 9».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 5 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame. Al riguardo propone di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.2, 1.50, 1.51, 1.72, 1.52, 1.73, 1.81, 1.53, 1.54, 1.80, 1.55, 4.3, 4.5, 4.6, 7.100, 7.101, 8.100, 8.104, 8.102, 8.105, 8.106, 9.51, 9.104, 9.105, 9.106, 9.100, 9.107, 9.101, 9.102, 9.63, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.62, 9.64, 9.71, 9.65, 9.66, 9.67, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72, 9.103, 11.052 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

Pag. 112

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.10.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 11.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 90.
(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

   Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 29 maggio 2014, deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato relativa ai profili finanziari (vedi allegato 2) e una nota predisposta dal Ministero dello sviluppo economico concernente i profili di merito del provvedimento (vedi allegato 3).

  Antonio MISIANI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (atto n. 90);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    per quanto riguarda le misure per stimolare la realizzazione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, l'articolo 4 prevede, oltre alle misure di sostegno già vigenti, anche la possibilità di indicare proposte di nuove misure, che non hanno carattere vincolante, ma solo propositivo e prevede altresì, al comma 2, lettera f), misure di sostegno finanziario attivabili dagli istituti finanziari privati;
    la relazione tecnica non quantifica gli oneri per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, prevista dall'articolo 5, ma ne fornisce una stima di massima, fermo restando che le amministrazioni competenti dovranno predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno a decorrere dal 2014, un puntuale programma che individuerà con precisione gli interventi da effettuare, gli oneri previsti e la loro articolazione temporale;
    tale programma per sua natura, non potrà autorizzare spese superiori ai previsti stanziamenti di bilancio, posto che, nell'ambito dell'obiettivo di efficientamento generale imposto dalla normativa europea, esso dovrà tener conto delle risorse stanziate dal decreto legislativo in oggetto e delle opportunità derivanti dagli altri sistemi di finanziamento che coinvolgono il settore privato (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico);Pag. 113
    il fondo di garanzia per il teleriscaldamento non è ancora stato attuato e, pertanto, il suo utilizzo non può pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati;
    i nuovi utilizzi del fondo di garanzia per il teleriscaldamento e dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui agli articoli 5 e 15, sono coerenti rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente, in quanto le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento sono allocate presso un conto corrente bancario intestato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico e sono destinate ad essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva rassegnazione della spesa, mentre i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 saranno utilizzate nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;
    il gettito derivante dalle aste delle quote di emissione di CO2 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi degli articoli 5, 8, 13 e 15 è stato stimato in via prudenziale sulla base del volume di quote assegnate all'Italia dalla Commissione europea, pari a 826 milioni di quote nel periodo 2013-2020, e su una previsione del prezzo di ciascuna quota pari a 5 euro, ed è idoneo a garantire la copertura degli oneri derivanti dai suddetti articoli;
    i proventi derivanti dalle suddette aste sono stati già scontati sui saldi di finanza pubblica nella misura del 50 per cento, dal momento che tale quota di gettito è già destinata, in conformità alla legislazione vigente, al ripianamento del debito dello Stato, mentre la restante parte, per precisa disposizione della normativa europea, è vincolata alla realizzazione di progetti energetico-ambientali – quali quelli previsti dal provvedimento in esame –, dunque non può essere ulteriormente decurtato per esigenze di riduzione del debito pubblico;
    gli oneri, di cui all'articolo 5, comma 13, derivanti dalla realizzazione delle diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche degli edifici della pubblica amministrazione, ove non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto, ammontano a circa 400 mila euro annui e possono quindi essere ampiamente ricompresi nell'ambito delle risorse stanziate ai sensi del precedente comma 12;
    l'articolo 15, recante l'istituzione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, presenta finalità e beneficiari più ampi di quelli di cui all'articolo 5, ed opera esclusivamente con modalità di carattere rotativo mediante la concessione di garanzie ed erogazione di finanziamenti;
    l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni a requisiti minimi di efficienza energetica, di cui all'articolo 6, non è suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri, quanto piuttosto un impulso alla selettività e alla riqualificazione della spesa pubblica;
    gli oneri derivanti dai compiti di istituzione e gestione di una banca dati e dallo svolgimento di controlli inerenti l'obbligo di diagnosi energetiche, di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, sono pari, rispettivamente, a 40.000 euro annui e a 260.000 euro annui, e quindi il loro importo complessivo rientra nel limite massimo di spesa di 300.000 euro annui di cui al comma 11 del medesimo articolo;
    il termine dell'esercizio 2020 per gli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 9 dell'articolo 8 deriva dalla circostanza che il 2020 è l'anno terminale dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 che ne rappresentano la copertura;
    i proventi che saranno assegnati alle predette finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013 rappresentano un limite massimo di spesa per le amministrazioni interessate;
    le spese relative alla fornitura dei contatori individuali, di cui all'articolo 9, saranno sostenuti dai clienti finali secondo criteri definiti dalla ripartizione degli Pag. 114oneri di sistema stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
    gli oneri connessi all'installazione di impianti di cogenerazione sottoposti ad analisi costi-benefici, compresi quelli relativi all'analisi medesima, sono da attribuirsi all'operatore che propone il progetto, conseguentemente la disposizione di cui all'articolo 10 non prevede finanziamenti in favore dei soggetti privati o pubblici che vogliano installare impianti di cogenerazione;
    gli interventi previsti dall'articolo 11 per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati non potranno che essere finanziati nell'ambito delle relative componenti della tariffa elettrica;
    con riguardo all'articolo 12, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione da parte dell'ENEA di appositi programmi di formazione può avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    il programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, di cui all'articolo 13, sarà attuato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di spesa all'anno, previa verifica dell'entità dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali disponibili annualmente (stimati in 200 milioni di euro annui), e i medesimi proventi saranno assegnati a tale finalità secondo le procedure del decreto legislativo n. 30 del 2013, che garantiscono gli equilibri di finanza pubblica;
    l'attività di consulenza dell'ENEA in favore delle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico, di cui all'articolo 14, comma 2, non presenta carattere vincolante;
    le linee guida per la semplificazione ed armonizzazione delle procedure autorizzative per l'installazione di impianti per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 14, comma 4, sono volte a semplificare l'attuale panorama procedurale e non prevedono variazioni dei costi di istruttoria;
    gli eventuali oneri legati alla gestione delle predette procedure attraverso portali on-line saranno più che compensati dai risparmi connessi alla dematerializzazione del materiale cartaceo legato alle attuali procedure autorizzative;
    ai sensi dell'articolo 15, comma 3, lettera b), le finalità del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non ancora attuato, devono ritenersi ormai assorbite tra le finalità proprie perseguite direttamente dal Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui al medesimo articolo 15, e pertanto appare corretto consentire che tutte le risorse del fondo di garanzia per il teleriscaldamento, non destinate agli interventi di cui all'articolo 5, possano essere riversate nel Fondo nazionale per l'efficienza energetica, previa determinazione degli importi con il decreto di cui all'articolo 5, comma 12, lettera a);

   considerato che, dal punto di vista formale:
    appare opportuna la precisazione, nella clausola di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 5, comma 8, dell'aggregato finanziario di riferimento;
    appare opportuno indicare esplicitamente la durata delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 8, al fine di allinearle alla relativa copertura finanziaria;
    sarebbe opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 13, comma 2, prevedendo che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia si provveda «nel limite massimo di 1 milione di Pag. 115euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017», anziché, come previsto dal testo, «nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017»;
    sarebbe opportuno coordinare le disposizioni di cui all'articolo 15 con quelle di cui all'articolo 16, comma 23, in particolare inserendo espressamente all'articolo 15, tra le fonti di alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo articolo 16,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 5, comma 8, primo periodo, dopo le parole: nuovi o maggiori oneri aggiungere le seguenti: per la finanza pubblica;
   all'articolo 8, commi 10 e 11, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: milioni di euro annui con le seguenti: milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020;
   all'articolo 13, comma 2, sostituire le parole: nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015-2017 con le seguenti: nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017;
   all'articolo 15, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La dotazione del Fondo è inoltre incrementata con i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 23».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro per l'economia e le finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di una proposta emendativa riferita al provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, nel comunicare che è stato chiesto il riesame dell'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, sul quale la Commissione ha espresso parere contrario nell'odierna seduta antimeridiana, ricorda che lo stesso è volto a conferire una delega al Governo l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, stabilendo che alle attività previste dalla disposizione si provveda nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Al riguardo, evidenzia l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla disposizione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, pur segnalando che la neutralità finanziaria della proposta emendativa, secondo la vigente disciplina contabile, dovrebbe essere comprovata da apposita relazione tecnica, esprime nulla osta sull'articolo aggiuntivo Garavini 11.052, poiché lo stesso non appare suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Pag. 116

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   riesaminato l'emendamento 11.052 al progetto di legge C. 1836-A, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

NULLA OSTA.

  Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario espresso in data odierna sull'emendamento 11.052».

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis .
C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600, 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700, 25.700 del Governo. Con riferimento alle proposte emendative che presentano rilievi finanziari, segnala le seguenti:
   1.600, che introduce ulteriori modifiche all'articolo 5 della legge n. 398 del 1989, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Al riguardo, dal momento che l'emendamento non riproduce il contenuto dell'attuale articolo 1, ritiene opportuno che il Governo confermi se lo stesso sia comunque idoneo a superare le contestazioni sollevate dalla Commissione europea;
   5.0600, che apporta modifiche al decreto legislativo n. 59 del 2010, recante l'attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, in particolare prevedendo che il Centro europeo dei consumatori per l'Italia riceva le segnalazioni dei consumatori, delle microimprese e delle associazioni dei consumatori e fornisca loro assistenza;
   8.0600, che reca, tra l'altro, disposizioni in materia di società cooperative di consumo e loro consorzi e di banche di credito cooperativo;
   8.0601, che reca alcune modifiche alla disciplina IVA di talune importazioni di merci di valore modesto, in particolare prevedendo che per le stesse, qualora riferite a specifiche tipologie di merci, siano ammessi alla franchigia dei diritti doganali anche i relativi servizi accessori a prescindere dal loro ammontare;
   9.700, il quale reca modifiche alla legge n. 228 del 2012, prevedendo che non si applichino ai crediti iscritti a ruolo, costituiti da risorse proprie tradizionali, e all'imposta sul valore aggiunto all'importazione, le disposizioni di cui ai commi 527, 528 e 529 della suddetta legge, recante disposizioni in materia di partecipazione agli equilibri di finanza pubblica da parte delle Regioni;
   27.600, che reca modifiche all'articolo 27, in particolare prevedendo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni vigili sul rispetto delle disposizioni relative alla parità di trattamento tra uomini Pag. 117e donne nei servizi assicurativi e altri servizi finanziari, in particolare al fine di garantire che le differenze nei premi e nelle prestazioni permangano qualora fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate, limitatamente ai contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012. Al riguardo ritiene opportuno che il Governo confermi che le modifiche previste dalla proposta emendativa rispetto alle disposizioni già vigenti siano coerenti con la normativa comunitaria di riferimento.

  Rileva invece che gli emendamenti 3.600, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 32.600 non appaiono presentare profili problematici sul piano finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti richiamati dal relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminate le proposte emendative 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 9.700, 10.0700, 15.600, 16.600, 17.600, 25.700, 27.600, 32.600 riferite al progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 8.0600 e 8.0601, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative in oggetto».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
C. 2079-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo per l'America latina e i Caraibi, è stato già esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 aprile 2014 e che in tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento, che si è concluso nella seduta del 9 aprile scorso, la Commissione di merito ha approvato una modifica di carattere formale relativa al titolo dello stesso. Evidenziando che la Commissione è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul testo del provvedimento, come modificato dalla Commissione affari esteri, propone di confermare sullo stesso parere favorevole, in quanto privo di profili problematici sul piano finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Pag. 118

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Sibilia 1.4, 1.6 e 1.8, volte a sopprimere le disposizioni recanti la copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del provvedimento, la clausola di salvaguardia di cui al comma 3, nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   Sibilia 1.9, che condiziona l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, conseguenti alla eventuale applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 3, alla previa verifica della fattibilità dei progetti finanziati nonché della trasparenza della spesa nella gestione degli interventi già effettuati, nonostante l'autorizzazione a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 1 del provvedimento.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Sibilia 1.3, che modifica le modalità di versamento delle somme dovute da parte dell'Italia per la sottoscrizione delle azioni connesse alla partecipazione all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi, prevedendo il versamento del relativo importo, peraltro complessivamente inalterato rispetto a quanto stabilito dal provvedimento, in un'unica soluzione entro il 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.
   Sibilia 1.5, la quale, fermo restandone l'importo complessivo, prevede una diversa distribuzione sul piano temporale degli oneri recati dal comma 1 del provvedimento rispetto a quanto previsto dalla relazione tecnica allegata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte alla diversa distribuzione temporale degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, destinate a finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche multilaterali di sviluppo.
   Amendola 1.050, che prevede la convocazione con cadenza biennale, da parte del Ministero degli affari esteri, della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, provvedendo alla copertura dei relativi oneri nei limiti delle risorse assegnate al predetto Ministero nel bilancio ordinario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero degli affari esteri.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Amendola 1.050, sul quale esprime invece nulla osta, in quanto privo di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge C. 2079-A Governo, recante Disposizioni Pag. 119concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo e contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8 e 1.9, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365 Governo.

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