CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 giugno 2014
249.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 87

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
Emendamenti C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 e gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 7.200 e 8.200 della Commissione, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
Emendamenti C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di sviluppo.
Emendamenti C. 2079-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo Pag. 88n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.
C. 1923 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, illustra il provvedimento in esame, l'Accordo del novembre 2008 tra Italia e Brasile all'esame della Commissione affari esteri, concernente (articolo 1) la possibilità, per i congiunti conviventi del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o – limitatamente al territorio italiano – presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.
  Le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati minori di 21 anni (o minori di 25 anni, se studenti a tempo pieno), ovvero affetti da disabilità fisica o mentale come definite dalla normativa locale.
  In base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Brasile presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al Cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta, da parte di un soggetto avente diritto in base al precedente articolo 1, di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma.
  Per quanto concerne la procedura da seguire in Italia, e con riferimento alle richieste di lavoro subordinato, a seguito dell'autorizzazione il soggetto interessato potrà iscriversi nelle liste di collocamento di uno dei Centri territoriali per l'impiego, riferendosi alle quali, e citando espressamente l'Accordo in esame, il datore di lavoro potrà procedere all'assunzione diretta del soggetto in questione.
  Le richieste riguardanti autorizzazione al lavoro autonomo dovranno contenere una descrizione della natura di tale attività. Previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere (articolo 6) il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo – in caso di improvvisa cessazione della missione verrà tuttavia concesso un periodo di grazia non superiore a tre mesi. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino perplessità con riferimento a profili di sicurezza nazionale.
  Le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro (articolo 4), incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi e le loro relazioni. Si conviene (articolo 5) che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad Accordi internazionali vengano meno per quanto concerne le giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti connessi con l'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo: per quanto riguarda le eventuali Pag. 89immunità di natura penale, il paese ricevente potrà richiederne la rinuncia – in mancanza della quale l'autorizzazione al lavoro potrà essere revocata – e la richiesta verrà seriamente e rapidamente presa in considerazione dal paese accreditante.
  La durata dell'Accordo, in base all'articolo 7, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto e per via diplomatica alla controparte, con effetto tre mesi dopo la data di detta notifica. Con il successivo Scambio di lettere del 2012 le Parti hanno concordato sull'interpretazione autentica di determinate disposizioni dell'accordo: in particolare, è stato precisato che l'età minima dei figli del personale diplomatico, consolare o tecnico-amministrativo di cui all'articolo 1 dell'accordo non sarà inferiore a 18 anni.
  Inoltre, l'Ambasciata competente informerà il Cerimoniale diplomatico del paese ospitante sull'eventuale cessazione di un'attività lavorativa autorizzata ai sensi del presente accordo. Per cambiare il tipo di attività lavorativa, o riprenderne una abbandonata, l'ambasciata competente dovrà presentare una nuova richiesta.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Poiché l'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.
  L'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge chiarisce come l'esercizio di attività lavorative nel paese ricevente comporti una limitazione ai privilegi e alle immunità che spettano ai familiari del personale diplomatico straniero, riconducendo nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività delle persone autorizzate a svolgere attività in base all'accordo in esame. Per il resto, l'ATN non rileva profili di incompatibilità con nessun livello del diritto interno, e nemmeno con le attribuzioni delle Regioni.
  Non comportando il disegno di legge in esame oneri finanziari, né tantomeno la necessità di istituire nuove strutture burocratiche, non è stata redatta l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), come risulta da apposita dichiarazione del Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero degli Affari esteri, allegata al disegno di legge.
  Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge relativo all'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-turco sulla previdenza sociale all'esame della Commissione affari esteri è stato approvato dal Senato senza modificazioni: l'Accordo, si osserva nella relazione introduttiva, è destinato a sostituire nei rapporti tra i due Paesi una Convenzione multilaterale del Consiglio d'Europa cui entrambi hanno aderito, ovvero la Convenzione europea di sicurezza sociale.
  Tuttavia, l'Accordo bilaterale in discussione intenderebbe rafforzare gli aspetti amministrativi, al fine di migliorare la Pag. 90tutela dei lavoratori dei due Paesi, in particolare con una semplificazione procedurale in ordine all'esonero contributivo dei lavoratori che seguono le imprese impegnate in lavori o con filiali distaccate sul territorio dell'altra Parte contraente. Si osserva inoltre che, stante il fatto che il sistema vigente in Turchia non prevede prestazioni familiari, l'Accordo in discussione non contempla tali profili.
  Per quanto concerne la struttura dell'Accordo, esso conta di 40 articoli raggruppati in 5 Parti: la Parte I riguarda disposizioni generali, e comprende cinque articoli, il primo dei quali è dedicato a una serie di definizioni necessarie alla corretta interpretazione del testo dell'Accordo.
  L'articolo 2 concerne il campo di applicazione dell'Accordo, elencando sia per l'Italia che per la Turchia i settori delle assicurazioni sociali interessati dall'Accordo medesimo. Viene altresì specificato che l'Accordo si applicherà anche a qualsiasi modifica, aggiornamento o sostituzione dei settori di legislazione in precedenza elencati, mentre per quanto concerne i nuovi regimi di sicurezza sociale o previdenziale si dovrà eventualmente dare corso alla stipula di un nuovo Accordo tra le Parti contraenti.
  È infine esclusa l'applicazione dell'Accordo alla legislazione delle due Parti contraenti nel campo delle prestazioni assistenziali e di altre prestazioni non contributive finanziate tramite fiscalità generale o inerenti alle integrazioni al trattamento minimo.
  Per quanto concerne le persone destinatarie degli effetti dell'Accordo in esame, esse sono individuate nelle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una o di entrambe le Parti contraenti, nonché nei loro familiari e superstiti (articolo 3).
  L'articolo 4 contiene la previsione della parità di trattamento tra le persone interessate dal presente Accordo residenti nel territorio di una delle Parti contraenti, e i cittadini di detto Stato, sia con riferimento ai diritti che agli obblighi.
  L'articolo 5 riguarda l'impegno delle due Parti contraenti a corrispondere le prestazioni erogate in base alla propria legislazione nella stessa misura anche a persone residenti nel territorio dell'altra Parte, mentre nel caso in cui si tratti di residenti nel territorio di un paese terzo le prestazioni verranno corrisposte in conformità alla legislazione della Parte contraente che deve procedere al pagamento di esse.
  La Parte II, sulla legislazione applicabile, comprende sei articoli. L'articolo 6 stabilisce l'applicabilità della legislazione vigente nell'effettivo luogo di lavoro, ad eccezione dei dipendenti pubblici, che saranno soggetti in ogni caso alla legislazione della Parte contraente cui appartiene la loro Amministrazione.
  L'articolo 7, sul distacco temporaneo, prevede che i lavoratori impiegati sul territorio dell'altra Parte contraente, così come i lavoratori autonomi in analoga situazione, vadano soggetti alla legislazione di detto Stato solo se il periodo di attività nel territorio di esso supera i 24 mesi. La persona invece che operi come lavoratore viaggiante nell'ambito di servizi di trasporto internazionale di cose o persone, anche per conto terzi, sarà soggetta alla legislazione del Paese in cui ha la sede legale l'impresa di riferimento (articolo 8).
  Particolari disposizioni riguardano, ai sensi dell'articolo 9, il personale marittimo. Al personale diplomatico e consolare delle due Parti (articolo 10) si applica la legislazione della Parte inviante, salvo che siano stati assunti localmente. Sono infine previste deroghe agli articoli da 6 a 10, che le Parti potranno eventualmente concordare tra di loro (articolo 11).
  La Parte III, di 16 articoli, contiene disposizioni speciali, a cominciare da quelle riguardanti (Sezione 1) le prestazioni sanitarie, di malattia e maternità, a proposito delle quali gli articoli 12 e 13, sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, prevedono che in base al quale ai fini del raggiungimento dei minimi contributivi si dovranno considerare anche i periodi eventualmente assicurati in base alla legislazione dell'altra Parte contraente – contemplando in dettaglio anche i casi di lavoro o soggiorno nel territorio di detta Pag. 91Parte. Gli articoli 14-18 regolano le prestazioni sanitarie per i familiari dei lavoratori e dei pensionati, nonché la concessione di presidi sanitari e ortopedici, l'erogazione di prestazioni in denaro e i rimborsi dovuti tra le Autorità competenti delle due Parti.
  La Sezione 2 è fondamentale, riguardando le prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità: l'articolo 19 ribadisce le norme sulla totalizzazione dei periodi assicurativi – ma il successivo articolo 20 precisa che essa riguarda periodi assicurati di almeno 12 mesi. Il calcolo delle prestazioni previdenziali da erogare (articolo 21), in caso di totalizzazione sarà effettuato mediante proporzione tra i periodi afferenti alla legislazione della Parte erogante la prestazione, e i periodi complessivi utili ai fini di essa. L'articolo 22, infine, esenta dalle norme sulla sospensione, riduzione o revoca delle prestazioni in caso di cumulo di prestazioni sanitarie delle due legislazioni.
  La Sezione 3, che comprende solo l'articolo 23, riguarda l'istituto prettamente turco della prestazione una tantum da erogare in caso di morte del lavoratore.
  La Sezione 4 (articoli 24-26) è dedicata agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, rispetto ai quali vengono stabilite norme riguardanti il diritto alle prestazioni mediche e a quelle in denaro.
  La Sezione 5, che comprende solo l'articolo 27, riguarda le prestazioni relative alla disoccupazione, rispetto alle quali parimenti è prevista la possibilità di una totalizzazione. La Parte IV, di 9 articoli, contiene disposizioni varie, a partire (articolo 28) dalle modalità di collaborazione tra le Parti per l'attuazione dell'Accordo, collaborazione che dovrà essere preceduta da apposite intese amministrative – ciascuna delle Parti utilizzerà senza pregiudizio la propria lingua ufficiale (articolo 30).
  In base all'articolo 29 le autorità diplomatiche e consolari di ciascuna Parte, senza necessità di procura, potranno farsi parte diligente nel rappresentare i propri connazionali interessati a prestazioni previste dall'Accordo in esame. Una domanda per l'ottenimento di prestazioni potrà essere presentata indifferentemente in Italia o in Turchia, e avrà effetto anche nell'altro Stato, e alle domande si applicheranno le esenzioni o riduzioni previste nel proprio ordinamento, oltretutto senza necessità di autentiche di documenti o legalizzazioni di atti (articoli 32 e 31). L'articolo 33 prevede la possibilità di surroga – se tale procedura è riconosciuta negli ordinamenti delle Parti contraenti – in caso di risarcimento per danni, indipendentemente dalla residenza dell'interessato in Italia o in Turchia. Somme che eventualmente siano state indebitamente erogate saranno recuperate mediante fattiva collaborazione tra le istituzioni interessate delle due Parti (articolo 34). Qualunque controversia sull'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta mediante negoziato tra le competenti Autorità delle due Parti, o, in caso di insuccesso, deferita ad una procedura di arbitrato tra di esse concordata (articolo 36).
  La Parte V, l'ultima, riporta in 4 articoli le disposizioni transitorie e finali dell'Accordo, iniziando (articolo 37) da una dettagliata regolamentazione delle date a partire dalle quali sarà possibile ottenere le prestazioni, per stabilire poi che la durata dell'Accordo è indefinita, salvo denuncia con preavviso di tre mesi di una delle due Parti (articolo 38), che tuttavia non pregiudica i diritti acquisiti in base all'Accordo, né fa decadere i procedimenti non ancora definiti ma ad esso correlati (articolo 40).
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che lo stesso si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Nella Relazione tecnica che accompagna il provvedimento si afferma che l'attuazione dell'Accordo in esame non prevede oneri, in quanto lo stesso costituisce mero aggiornamento di un altro Strumento – la Convenzione europea di sicurezza Pag. 92sociale – i cui effetti finanziari erano già acquisiti nell'ordinamento italiano. Il disegno di legge è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa (ATN), dalla non emergono profili di rilievo.
  Quanto alle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, è redatto in 12 articoli.
  L'articolo 1 sancisce l'obbligo alla cooperazione in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e ai trattati internazionali vigenti e specifica che l'Accordo non incide sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale.
  L'articolo 2, fornisce un elenco di minima dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e il traffico illecito di armi.
  L'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: lo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro modus operandi, strumenti per combattere il crimine; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte e di speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate e le operazioni sottocopertura; la formazione dei funzionari di polizia; lo scambio di informazioni di carattere operativo per l'identificazione e la localizzazione di persone, nonché sulle sostanze psicotrope e sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.
  L'articolo 4 disciplina le procedure per le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi del rifiuto È altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari.
  L'articolo 5 definisce i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti e dispone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo.
  L'articolo 6 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per la Turchia la Direzione generale della sicurezza del Ministero dell'interno. È data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due paesi, al fine di valutare lo stato della cooperazione (articolo 7).
  Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 8, per via diplomatica. Pag. 93
  L'articolo 9 precisa che quanto contenuto nell'Accordo non pregiudica diritti e obblighi derivanti da altri trattati internazionali stipulati dalle parti.
  L'articolo 10 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le parti, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio.
  L'articolo 11 stabilisce che le lingue di cooperazione prevista dall'Accordo sono l'italiano ed il turco, con relativa traduzione in lingua inglese.
  L'articolo 12 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore, alle modifiche, agli emendamenti e alla cessazione dell'Accordo. L'Accordo, che ha durata illimitata, entra in vigore il mese successivo alla ricezione dell'ultima notifica, può essere emendato con il reciproco consenso e denunciato con notifica scritta di una delle parti, con effetto dopo sei mesi.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, segnala che lo stesso consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 individua gli oneri del provvedimento in 72.482 euro per l'anno 2014, in 66.947 euro per l'anno 2015 e in 72.482 euro a decorrere dall'anno 2016. A tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2014, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Corrispondentemente è ridotto di pari importo, per il medesimo anno, il limite fissato dall'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
  Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).
  Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore, prevista il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
  Il disegno di legge è corredato della Relazione tecnica, dell'Analisi tecnico-normativa (ATN) e dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, evidenzia che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.55.

Pag. 94

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
Nuovo testo C. 2365 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, dopo aver sinteticamente illustrato il nuovo testo del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole che, nella parte in premessa, ribadisce le osservazioni di cui alle lettere b) e c) formulate nel precedente parere reso dal Comitato e sottolinea, altresì, che al nuovo comma 9-quater dell'articolo 1 andrebbe precisato che il Presidente della Regione Emilia Romagna trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori e sull'utilizzo delle risorse stanziate in qualità di Commissario delegato (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
Emendamenti C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, rileva che gli emendamenti 1.600, 3.600, 5.0600, 8.0600, 8.0601, 15.600, 16.600, 17.600, 27.600 e 32.600 della Commissione e 9.700, 10.0700 e 25.700 del Governo, non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo e C. 2376 Bianconi.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 95

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constatata l'assenza del relatore, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione nonché sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di identificazione ed espulsione e nei centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.
(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 maggio 2014.

  Gennaro MIGLIORE (SEL), relatore, facendo seguito a quanto emerso dal dibattito svolto nelle precedenti sedute e sulla base delle intese intercorse in via informale tra i Gruppi, chiede che sia costituito un comitato ristretto ai fini dell'elaborazione di una proposta di testo unificato da sottoporre all'attenzione della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone quindi di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame.

  La Commissione delibera di costituire un comitato ristretto per il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 10 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.25.

Relazione 2013 della Commissione sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
COM(2014) 224 final.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 giugno 2014.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede che, nella proposta di documento finale Pag. 96che sarà presentata dal relatore, sia contenuto anche un riferimento alla necessità che, sul tema della parità di genere, l'Italia metta in atto quanto prima le misure finalizzate ad abbandonare le ultime posizioni della classifica relativa all'effettiva parità uomo-donna raggiunta dagli Stati europei stilata dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi l'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 10 giugno 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

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