CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 giugno 2014
245.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 giugno 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 10.40.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in titolo.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che in data odierna l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. In proposito, segnala anzitutto le seguenti proposte emendative, la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea:
   Fedriga 1.86, che prevede, per i soggetti che abbiano svolto per almeno un triennio la funzione di dirigente scolastico incaricato e che non siano stati collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la possibilità di iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa, che subordina altresì lo scioglimento della riserva alla positiva partecipazione ad apposite procedure concorsuali, per titoli ed esami, da svolgersi su base regionale, provvede ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro, nonché del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e Pag. 50coreutica, di cui all'articolo 4, comma 82, della legge n. 183 del 2011;
   Sandra Savino 2.051, che autorizza la spesa di 800 mila euro per l'anno scolastico 2014/2015 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole paritarie della regione Friuli Venezia Giulia, provvedendo al relativo onere, a partire dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della tabella A della legge n. 147 del 2013, anziché dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

  Segnala altresì le seguenti proposte emendative in merito alle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo:
   Fedriga 1.83 e 1.87 e Giancarlo Giordano 1.52, che prevedono, tra l'altro, l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di un decreto volto a determinare le modalità di rinnovazione della procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, successivamente annullata in via giurisdizionale. In particolare, rileva che i predetti emendamenti dispongono, in caso di superamento di una prova scritta o orale, la conferma del rapporto di lavoro per i candidati che abbiano partecipato alla predetta procedura in seguito annullata ed abbiano prestato servizio con funzioni di dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato, nonché lo svolgimento di un apposito corso di aggiornamento o formazione per i candidati risultati idonei nella medesima procedura concorsuale annullata. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Fedriga 1.84, che anticipa al 31 agosto 2014 il termine entro cui il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, continua a svolgere le funzioni di dirigente scolastico, prevedendo inoltre la facoltà per i direttori generali degli uffici scolastici regionali di attribuire, a decorrere dal 1o settembre 2014, talune specifiche funzioni a dipendenti che abbiano ricoperto la funzione di dirigenti scolastici a seguito di procedura concorsuale successivamente annullata e fino alla avvenuta rinnovazione della procedura medesima. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Fedriga 1.88, che prevede, tra l'altro, lo svolgimento di una specifica sessione di esame per i soggetti che hanno partecipato alla procedura concorsuale di cui al decreto direttoriale 13 luglio 2011, successivamente annullata, provvedendo all'attuazione della predetta sessione d'esame nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Fedriga 1.91, che prevede la trasformazione in graduatorie ad esaurimento delle graduatorie di merito regionali dei concorsi a dirigente scolastico indetti rispettivamente con i decreti direttoriali del 22 novembre 2004 e del 3 ottobre 2006, per i quali non sia stata disposta una rinnovazione concorsuale, stabilendo altresì l'espletamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un corso di formazione per i soggetti per i quali è pendente un contenzioso giurisdizionale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa ed alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria dalla medesima prevista;
   Fedriga 1.89, che prevede, tra l'altro, l'incremento da 150 a 250 delle unità del contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui può avvalersi l'amministrazione scolastica centrale e periferica per i compiti Pag. 51connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, ai sensi dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 228 del 2012, provvedendo al relativo onere, pari a 827.650 euro per il 2014 e a 1,654 milioni di euro per il 2015, mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici e dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e alla idoneità della coperture finanziarie individuate;
   Centemero 1.10, che prevede, tra l'altro, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame siano indette le elezioni per la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Centemero 1.9 e Fedriga 1.050, che prevedono che, con apposito regolamento, siano definite le modalità di costituzione di aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stabilendo altresì l'assegnazione alle predette istituzioni scolastiche dei direttori dei servizi scolastici e amministrativi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalle proposte emendative;
   Centemero 1.11 e 1.12, volte a consentire l'iscrizione dei docenti che abbiano seguito i corsi di specializzazione universitari nell'ambito della terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Centemero 1.13, che è volta a prevedere l'autorizzazione all'assunzione, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, di docenti a tempo indeterminato a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale docente, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge n. 98 del 2011 e dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, recanti disposizioni in tema di razionalizzazione della spesa relativa al personale scolastico e delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Fedriga 1.85, che prevede la conferma del rapporto di lavoro per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento, che abbiano superato, in fase di rinnovazione della procedura concorsuale annullata, una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato, disponendo altresì l'indizione di una apposita procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata a soggetti che abbiano svolto, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico. Ai relativi oneri si provvede nell'ambito delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa ad escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Marzana 2.9, che sostituisce l'articolo 2 disponendo, tra l'altro, che a partire dall'anno scolastico 2014/2015 il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca preveda un piano triennale di assunzione di personale ATA per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle Pag. 52mansioni spettanti al suddetto personale ATA. Fa presente che, a tal fine, la proposta emendativa prevede la riduzione delle risorse destinate ai servizi esternalizzati in misura corrispondente a quelle utilizzate per il contingente stabilizzato. Al riguardo ritiene opportuno un chiarimento del Governo in relazione alla possibilità di garantire la neutralità finanziaria della proposta emendativa;
   Buonanno 2.1, che prevede che il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con proprio decreto, stabilisca una normativa che disciplini la materia dei servizi ausiliari e di pulizia e che non comporti, quindi, la riduzione dell'organico del personale ausiliario. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Fedriga 2.50, che prefigura, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari previo confronto tra le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni sindacali. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine alla compatibilità della programmazione di ulteriori acquisti di servizi di pulizia ed ausiliari con la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2-ter dell'articolo 2;
   Marzana 2.64, che sopprime il comma 2 dell'articolo 2, che reca un limite di spesa ai fini dell'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo riguardo alla possibilità che la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 2-ter, concernente l'intero articolo 2, sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle acquisizioni dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, pur in mancanza del limite di spesa soppresso dall'emendamento in esame;
   Marzana 2.65, che sostituisce il limite di spesa ai fini dell'affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari, di cui al comma 2 dell'articolo 2, con l'introduzione di una clausola di neutralità finanziaria, che peraltro si sovrappone a quella di cui al successivo comma 2-ter. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo riguardo alla possibilità che la clausola di invarianza finanziaria introdotta in sostituzione del limite di spesa concernente l'acquisizione di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari sia idonea a garantire la neutralità finanziaria delle predette acquisizioni;
   Vacca 2.74, che estende anche ai territori dove è già stata attivata la convenzione quadro CONSIP la possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali prevista al comma 2-bis dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare la predetta estensione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Luigi Gallo 2.51, che prevede, in luogo degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali prevista al comma 2-bis dell'articolo 2, alcune ispezioni che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve effettuare per verificare a campione le condizioni igienico sanitarie delle sedi scolastiche. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare le predette ispezioni nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2-ter dell'articolo 2;
   Vacca 2.72, che elimina il riferimento alla delibera CIPE ai fini della determinazione delle modalità con cui realizzare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in mancanza della delibera CIPE;Pag. 53
   Vacca 2.73, che elimina il riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente, ai fini dell'attuazione degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2-ter dell'articolo 2, in mancanza del riferimento alle risorse finanziaria disponibili a legislazione vigente;
   Luigi Gallo 2.53 e Marzana 2.67, che eliminano il riferimento ai parametri tecnico-economici nel rispetto dei quali devono essere effettuati gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, considera necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in mancanza dei parametri tecnico-economici previsti dal comma 2-ter dell'articolo 2;
   Marzana 2.68, che modifica i parametri economici nel rispetto dei quali devono essere effettuati gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali. Al riguardo, appare necessario un chiarimento del Governo in merito alla possibilità di effettuare gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente in presenza dei nuovi parametri economici previsti dall'emendamento;
   Marzana 2.02, che prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e nell'ambito delle risorse disponibili, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proceda ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzioni di assistente amministrativo o tecnico. A tal fine, sono corrispondentemente ridotte le risorse di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in relazione alla possibilità di garantire la neutralità finanziaria della proposta emendativa;
   Marzana 2.050, che reca disposizioni in materia di trattamento pensionistico per il personale della scuola che ha maturato i requisiti ai fini del collocamento in quiescenza entro l'anno scolastico 2011/2012, riconoscendo specifici benefici ad un numero massimo di 4.000 soggetti. Al relativo onere, valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede parzialmente utilizzando le risorse derivanti dalla modifica dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge n. 98 del 2011. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della quantificazione dell'onere e della copertura prevista.

  Fa infine presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il fascicolo n. 2 di emendamenti riferiti al disegno di legge C. 2385-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, recante Pag. 54misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.83, 1.84, 1.87, 1.52, 1.88, 1.85, 1.86, 1.91, 1.89, 1.10, 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.050, 2.9, 2.50, 2.64, 2.65, 2.1, 2.74, 2.51, 2.72, 2.73, 2.53, 2.67, 2.68, 2.051, 2.050, 2.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
C. 2344.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in esame, recante l'introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili, è volto ad evitare incertezze nell'applicazione della suddetta legge, che ha integralmente sostituito la precedente disciplina del processo in contumacia.
  Avverte che in data 27 maggio 2014 la Commissione giustizia ha concluso l'esame preliminare del provvedimento in sede referente e, acquisito l'assenso di oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione medesima, ha avviato l’iter per il trasferimento in sede legislativa, in attesa del parere delle Commissioni I e V e dell'assenso del Governo.
  Rileva che la proposta di legge si compone di due articoli e non è corredata di relazione tecnica. In particolare, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che le nuove disposizioni sulla sospensione del processo penale nei confronti degli irreperibili possano trovare applicazione nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 17 maggio 2014, solo se non sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Segnala, inoltre, che il successivo comma 2 dispone una deroga alla predetta previsione, nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, e che l'articolo 2 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Poiché il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2344, recante Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili,
   esprime

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.50.

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AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
Emendamenti C. 1864-A Governo.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo ed emendamenti.