CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 29 maggio 2014
242.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 10

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio aveva avviato l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto nelle sedute del 27 e del 28 maggio 2014, ai fini del parere alla VII Commissione, e che tuttavia non aveva potuto concludere il relativo iter in quanto il provvedimento stesso era pervenuto medio tempore all'esame dell'Assemblea, alla quale, nella seduta odierna, la Commissione è chiamata quindi a esprimere il parere di competenza. Ricorda altresì che in tale occasione il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti in merito ai quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), evidenzia in particolare che, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2 del provvedimento, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei predetti servizi fino al 31 dicembre 2014 dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Precisa, inoltre, che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, saranno effettuati utilizzando le risorse della delibera CIPE n. 6 del 2012, attualmente disponibili nella misura di 40 milioni di euro, secondo criteri e parametri da definire, come previsto dal medesimo comma 2-ter, con successiva delibera CIPE.

  Giuseppe DE MITA, relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2385-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;
   preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   come stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei predetti servizi fino al 31 dicembre 2014 dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014;
   gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sedi di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, saranno effettuati utilizzando le risorse della delibera CIPE n. 6/2012, attualmente disponibili nella misura di 40 milioni di euro, secondo criteri e parametri da definire, come previsto dal medesimo comma 2-ter, con successiva delibera CIPE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 74/2014: Misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali.
C. 2365 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 12

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  In merito all'articolo 1, recante misure in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, rileva che gli oneri previsti dai commi 5 e 9 appaiono circoscritti entro i limiti massimi di spesa desumibili dal testo, vale a dire 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015. In particolare, la ripartizione dell'onere complessivo per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015 non è indicata dalla norma di spesa (comma 5), ma è desumibile dalla norma di copertura (comma 9). Circa i mezzi da destinare al finanziamento degli interventi indicati dal testo, ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito sulla base di quali elementi le norme, da una parte, al comma 5, autorizzano l'utilizzo di somme già disponibili su una contabilità speciale, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, dall'altra, al comma 9, provvedono ad una specifica copertura delle medesime spese mediante la riduzione di ulteriori, diversi stanziamenti. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti. A suo avviso, andrebbe confermato in ogni caso, sotto il profilo della equivalenza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che la dinamica di spesa prevista in base alle nuove finalizzazioni disposta dal decreto-legge in esame possa risultare compatibile con gli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente sulla base delle precedenti finalizzazioni. Per quanto attiene alle risorse utilizzate a carico delle disponibilità della contabilità speciale prevista dal decreto-legge n. 74 del 2012, considera opportuno acquisire elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità di dette somme per gli interventi previsti dal decreto-legge in esame, tenuto conto che le somme in questione erano già destinate ad interventi di ricostruzione in base alla previgente normativa. La neutralità finanziaria di tale nuova finalizzazione potrebbe infatti essere suffragata soltanto nell'ipotesi di totale coincidenza territoriale e quantitativa dei nuovi interventi rispetto a quelli già programmati ovvero in caso di sopravvenuta eccedenza delle risorse presenti nella contabilità speciale rispetto alle finalità originarie previste dalla previgente normativa. Quest'ultima ipotesi sembrerebbe accreditata da alcune indicazioni della relazione tecnica, nonché dall'inserimento della nuova finalità di spesa delle opere di messa in sicurezza idrogeologica. In proposito ritiene comunque opportuno acquisire un chiarimento. Non ha osservazioni da formulare, infine, per quanto attiene agli adempimenti affidati alle amministrazioni pubbliche interessate, nel presupposto, su cui considera opportuno acquisire la conferma del Governo, che gli stessi siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia altresì l'opportunità di disporre, a due anni dal verificarsi degli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, di un quadro degli effettivi utilizzi finora realizzati delle risorse destinate alle popolazioni colpite dal sisma; ciò anche in considerazione del fatto che alcune modifiche di carattere oneroso, già introdotte rispetto alla disciplina originaria, non sono state corredate di specifica copertura finanziaria, in quanto, secondo quanto affermato dalle relazioni tecniche allegate alle modifiche, le risorse stanziate risultavano sufficienti anche per la copertura degli ampliamenti introdotti.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, premesso che l'autorizzazione di spesa di cui al comma 5 destina complessivamente 210 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015 per le finalità ivi indicate, segnala che la disposizione dovrebbe essere coordinata con la copertura finanziaria prevista dal comma 9. Tale norma infatti specifica che le predette Pag. 13risorse, in conformità a quanto indicato dalla relazione tecnica, sono stanziate nella misura di 160 milioni di euro nel 2014 e di 50 milioni di euro nell'anno 2015. Per quanto concerne la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, segnala che la stessa prevedeva un credito di imposta e finanziamenti agevolati per la ricostruzione, le cui risorse sono iscritte nel capitolo 7810 del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, tenuto conto della natura di conto capitale delle predette risorse, ritiene opportuno che il Governo confermi che esse saranno utilizzate per interventi della stessa natura contabile. Con riferimento all'utilizzo, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2015, delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, recante il fondo per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012 (capitolo 7452 – Ministero dell'economia e delle finanze), rileva che la relazione tecnica chiarisce che tali somme sono già state versate e rese disponibili sulla contabilità speciale del Commissario delegato. Si potrebbe quindi valutare l'opportunità di fare riferimento esclusivamente alla contabilità speciale e non anche all'autorizzazione di spesa, posto che essa è ormai confluita nella predetta contabilità. Al riguardo, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. A tale proposito, rileva che un'analoga disposizione è già stata prevista dall'atto Camera 2012, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2014 in tema di disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di coordinare il comma 5, che prevede l'utilizzo delle risorse relative alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 5, 7 e 8, con il successivo comma 9, prevedendo che le risorse derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 confluiscano, come già previsto per quelle di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 174 del 2012, nella contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012. Con riferimento ai commi 7 e 8, tenuto conto che la spesa autorizzata di cui al comma 5 è destinata a molteplici interventi, ritiene opportuno riformulare i suddetti commi laddove prevedono, per le relative finalità, l'utilizzo «delle risorse disponibili di cui al comma 5» nel seguente modo: «a tale scopo destinate ai sensi del comma 5».
  In merito all'articolo 2, in materia di integrazione del Fondo per le emergenze nazionali, ritiene necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata e all'applicazione delle disposizioni di cui all'ultimo periodo, tenuto conto che non appaiono espliciti i collegamenti delle stesse rispetto alle ulteriori disposizioni recate dall'articolo in esame. In particolare, andrebbe chiarito quale sia la specifica destinazione dei risparmi conseguenti alla mancata attivazione dei mutui concessi in virtù di disposizioni adottate prima del 31 dicembre 2011, specificando se dette somme affluiscano anch'esse al Fondo per le emergenze nazionali oppure vadano a migliorare i saldi di finanza pubblica. In quest'ultima ipotesi, ritiene utile un'indicazione circa i possibili risparmi realizzabili. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la disposizione prevede l'integrazione della dotazione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, il quale, come si desume dalla relazione tecnica, ha già esaurito, con riferimento all'anno 2014, la relativa dotazione per effetto delle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri Pag. 14il giorno 15 novembre 2013 e nel mese di gennaio 2014. La disposizione non indica, tuttavia, esplicitamente l'ammontare dell'integrazione del suddetto fondo per le emergenze nazionali, ma si limita a prevedere che tale integrazione avverrà nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri che risultano ancora disponibili in relazione alla mancata attivazione degli interventi previsti da specifiche disposizioni legislative a seguito di calamità naturali. A tale proposito, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quanto ammontino tali risorse, dal momento che a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-quinquies, quinto periodo, della legge n. 225 del 1992, gli utilizzi delle risorse finanziarie del fondo per le emergenze nazionali saranno resi noti solo al termine di ciascun anno attraverso un allegato al conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a fornire adeguata risposta alle richieste di chiarimento del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 29 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.
Atto n. 93.

(Rilievi alla III Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica all'esame reca modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante a sua volta la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (Comites). Il provvedimento si compone di 18 articoli ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.
  Nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che queste ultime, interessano il sistema di voto e che la relazione tecnica individua le singole voci di costo, descrivendo le relative tipologie di spesa (dotazioni hardware, sicurezza informatica, licenze d'uso, consulenze per la stesura dei capitolati e assistenza legale per la gara, progettazione e svolgimento dei test). Al riguardo, prende atto delle stime esposte nella relazione tecnica, nel presupposto che le stesse siano basate sui requisiti tecnici ed operativi del sistema da realizzare e dei prodotti di mercato disponibili.
  Ciò premesso, osserva che la suddetta relazione non fornisce esplicita indicazione circa la copertura degli oneri permanenti correlati all'acquisito di prodotti software, ossia le spese che dovranno essere Pag. 15sostenute per la manutenzione correttiva ed evolutiva dei programmi applicativi e per la gestione e manutenzione dell’hardware. Su tali aspetti ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Infine, riguardo all'acquisto – prospettato dalla relazione tecnica – di un prodotto software di mercato, andrebbe, a suo avviso, verificata la congruità della spesa, pari a 20.000 euro, per la fase di test, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che occorreranno «alcune missioni tecniche di sperimentazione in sedi strategiche opportunamente selezionate», mentre la medesima relazione non menziona espressamente oneri per missioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il provvedimento, all'articolo 18, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che le Amministrazioni pubbliche coinvolte provvedono all'attuazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque nel limite della somma autorizzata dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, pari a 2 milioni di euro nel 2014.
  In proposito, posto che la relazione tecnica non reca indicazioni in tal senso, ritiene opportuno che il Governo chiarisca su quale capitolo siano state allocate le suddette risorse.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in riferimento alle richieste di chiarimento del relatore fa presente che non sono previsti oneri permanenti correlati all'acquisto di prodotti software poiché, a causa dei tempi ristrettissimi e del limitato budget a disposizione, s'intende acquisire una licenza temporanea d'uso di una soluzione informatica per la gestione del voto elettronico dei cittadini italiani residenti all'estero, da utilizzarsi nell'ambito delle prossime elezioni dei «Comitati degli italiani all'estero» (COMITES). Per le successive tornate elettorali, le licenze potranno essere rinnovate, anche con l'eventuale acquisizione di soluzioni più avanzate che dovessero emergere a seguito dell'evoluzione tecnologica. Non ritiene pertanto necessario contemplare oneri per manutenzione correttiva e/o evolutiva. Segnala, altresì, che le risorse per il rinnovo dei Comites sono allocate, per la parte necessaria a coprire le spese per il programma informatico di gestione delle elezioni, sul capitolo 7240 (spese per lo sviluppo del sistema informativo) e, per tutte le restanti spese (ivi incluse l'organizzazione dei seggi e la campagna informativa), sul capitolo 1613 (dotazioni per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria) del bilancio del Ministero degli affari esteri. Rileva, infine, che gli oneri per le missioni tecniche di sperimentazione in alcune sedi pilota, scelte in modo da rappresentare ciascuna una diversa consistenza della collettività italiana residente, sono stati analiticamente quantificati (vedi allegato 2).

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, di attuazione della legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero (atto n. 93);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   non sono previsti oneri permanenti correlati all'acquisto di prodotti software, dal momento che, a causa della ristrettezza dei tempi e delle risorse a disposizione, si intende acquisire una licenza temporanea per la gestione del voto elettronico Pag. 16dei cittadini italiani residenti all'estero da utilizzarsi solo nell'ambito delle prossime elezioni dei COMITES;
   le spese per le attività inerenti alla fase di test sono riconducibili unicamente agli oneri per le missioni tecniche di sperimentazione previste in alcune sedi pilota (Bruxelles, Lisbona, Madrid e Charleroi) e ammontano a circa 20.000 euro, come indicato nella relazione tecnica;
   le risorse necessarie per il rinnovo dei COMITES, previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012 sono iscritte, per la parte necessaria a coprire le spese per il programma informatico di gestione delle elezioni, sul capitolo 7240 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e, per tutte le restanti spese, quali quelle relative all'organizzazione dei seggi e della campagna informativa, sul capitolo 1613 del medesimo stato di previsione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Atto n. 94.

(Rilievi alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Federico FAUTTILLI (PI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo – composto da 2 articoli e 2 allegati – reca modifiche e integrazioni alla parte V (Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), titolo III (Combustibili), del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), e nello specifico a tre norme (articolo 292: Definizioni; articolo 295: Combustibili per uso marittimo; articolo 296: Controlli e sanzioni). Viene inoltre modificato l'allegato X della parte V del Codice (Combustibili consentiti). Il testo è corredato di relazione tecnico-finanziaria, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala, inoltre, che l'articolo 2 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria. Nel passare all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che la predetta relazione afferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le attività attribuite alle pubbliche amministrazioni sono sostanzialmente quelle già previste dalla normativa vigente. Pertanto le competenti amministrazioni provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente. Nello specifico, la relazione tecnica rileva che sia la normativa vigente sul tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo (articoli 292, 295 e 296 Codice dell'ambiente e relativo allegato X, parte I, sezione 3), sia le nuove disposizioni in esame determinano in capo al Ministero dell'ambiente obblighi esclusivamente informativi nei confronti della Commissione europea. Agli oneri connessi all'espletamento delle richiamate attività informative la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente farà fronte con le risorse umane disponibili, nonché con i mezzi finanziari già presenti sul capitolo 2630 piano di gestione 1 (Stipendi e assegni fissi al personale, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi Pag. 17a carico del lavoratore). Per tale capitolo lo stanziamento iniziale di bilancio 2014 per competenza e cassa ammonta a 2.703.323 euro.
  In ordine alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di controllo, fa presente che l'articolo 2 dello schema prevede che la relativa spesa sia posta a carico dei soggetti interessati mediante l'applicazione di specifiche tariffe, come già in precedenza disposto dal decreto legislativo n. 205 del 2007, richiamato dal testo in esame. Quest'ultimo aveva demandato l'individuazione di dette tariffe ad un apposito decreto ministeriale, che – tuttavia – non risulta allo stato emanato. Andrebbe, a suo avviso, pertanto acquisita una conferma da parte del Governo circa l'idoneità della procedura di fissazione delle tariffe a garantire l'effettiva ed integrale copertura dei costi connessi all'espletamento delle procedure di controllo, anche sotto il profilo della coerenza temporale fra l'insorgenza degli oneri e l'acquisizione dei relativi introiti. Analoga conferma ritiene che andrebbe acquisita con riferimento alle attività connesse alle funzioni autorizzative.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire chiarimenti sulle questioni sollevate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in relazione al provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede di disporre di tempo ulteriore, per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

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