CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 maggio 2014
241.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 17

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
  Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni Pag. 18di docenti universitari esperti della materia e di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.10

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.10

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 631-B, recante disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, di Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di Enrico Marzaduri, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe PIGNATONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Enrico MARZADURI, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Pisa, Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, e Valerio SPIGARELLI, Presidente dell'Unione camere penali italiane.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Tancredi TURCO (M5S), Carlo SARRO (FI-PdL), Anna ROSSOMANDO (PD), Vittorio FERRARESI (M5S) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe PIGNATONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e Valerio SPIGARELLI, Presidente dell'Unione camere penali italiane.

  Interviene il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo avere formulato alcune osservazioni, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.
  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 16.20

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in oggetto.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, osserva come il tema della prescrizione dei Pag. 19reati abbia assunto in questi ultimi anni un ruolo centrale nel dibattito parlamentare e politico, anche perché i frequenti casi di estinzione di processi per intervenuta prescrizione, con conseguente proscioglimento degli imputati prima di una pronuncia definitiva, hanno suscitato indignazione e polemiche soprattutto con riferimento a gravi reati contro la pubblica amministrazione.
  L'attuale disciplina della prescrizione del reato (articoli da 157 a 161 del Codice penale) è frutto dell'approvazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante Modifiche al Codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, nota anche come ex Cirielli.
  Le disposizioni in essa contenute hanno profondamente modificato l'istituto della prescrizione penale, prevedendo, al nuovo articolo 157 del Codice penale, che il tempo necessario a prescrivere non è più determinato in base a classi di reato individuate per fasce di pena, ma viene calcolato secondo il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere, al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando comunque che tale intervallo di tempo non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione. Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale si stabilisce, sempre nella disciplina vigente, che non vengano prese in considerazione né le circostanze aggravanti – salvo che quelle ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr. articolo 63, terzo comma, c.p.) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria – né le circostanze attenuanti. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'articolo 69 del Codice penale e, se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria, si prevede l'applicazione della sola pena detentiva mentre, in caso di pene di natura diversa, il termine di prescrizione è fissato in tre anni.
  Per alcuni particolari delitti (ad esempio omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex articolo 589 c.p., nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori), la normativa vigente prevede termini di prescrizione raddoppiati e che i reati per cui è prevista la pena dell'ergastolo sono in ogni caso imprescrittibili. Da ultimo, l'attuale articolo 158 stabilisce che il termine della prescrizione decorre: per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza; per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.
  Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
  Esaminando i dati statistici degli ultimi dieci anni, emerge che se da un lato la riforma della prescrizione del 2005 ha portato ad una riduzione del numero complessivo di provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione del reato, dall'altro essa non ha inciso sull'aspetto più preoccupante dell'operatività del meccanismo estintivo: il maturare del termine di prescrizione a processo inoltrato.
  Sul punto è utile osservare che a partire dalla riforma ex Cirielli sino al 2007 si è registrato un generale aumento del numero delle declaratorie e solo a partire dal 2008, vi è stata un'inversione di tendenza con la graduale riduzione dei provvedimenti dichiaranti l'avvenuta prescrizione del reato. Il dato relativo al primo periodo di applicazione della nuova normativa può essere interpretato come conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 393/2006 che ha modificato la disciplina transitoria prevista all'articolo 10, comma 3, della ex Cirielli. La pronuncia della Consulta ha, infatti, dichiarato Pag. 20costituzionalmente illegittima la previsione di irretroattività delle norme prescrizionali più favorevoli, introdotte dalla novella legislativa, rispetto ai casi di processi pendenti in primo grado ove fosse già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, con la conseguenza di rendere applicabili a tale categoria di giudizi i termini prescrizionali più brevi stabiliti dalla riforma e consentire la maturazione della prescrizione nel corso del giudizio di primo grado. Il dato che ha influito, invece, sulla riduzione complessiva delle declaratorie di estinzione del reato riguarda i decreti di archiviazione per prescrizione emessi dal GIP in relazione a reati con autore noto: mettendo a confronto i dati registrati pre e post riforma si constata, infatti, una drastica riduzione delle suddette pronunce, riduzione che arriva a toccare (se non a superare) il 50 per cento negli ultimissimi anni.
  Questi numeri sono stati oggetto della Relazione di inaugurazione dell'anno giudiziario tenuta lo scorso 24 gennaio 2014 dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, il quale, pur rilevando il miglioramento registrato, ha definito ancora «inaccettabile» il numero dei procedimenti conclusi per intervenuta prescrizione, pari a circa il 7 per cento dei giudizi pendenti. In quell'occasione il Presidente ha, altresì, affermato che «senza una riforma immediata delle regole di calcolo della prescrizione dei reati e senza una riforma del sistema delle impugnazioni continueremo ad assistere a un'attività di magistrati e avvocati che spesso non si conclude con un accertamento nel merito della responsabilità penale».
  Oggi la Commissione è chiamata ad accogliere questo appello e a portare a termine un lavoro più volte avviato nel corso delle passate legislature, ma mai completato.
  Al riguardo può essere utile ricordare che proprio nella scorsa Legislatura la cosiddetta Commissione Fiorella, istituita nel novembre 2012 dall'allora Ministro Severino, ha elaborato una proposta di riforma dell'istituto della prescrizione offrendo oggi a tutti noi degli interessanti spunti di riflessione. L'obiettivo principale individuato dalla Commissione era quello di contemperare «l'interesse a che i processi penali si concludano con un accertamento nel merito, con l'altrettanto irrinunciabile esigenza pratica di conservare alla prescrizione la sua attuale funzione di stimolo a una definizione in tempi non troppo estesi dei processi penali». In questo modo la proposta di riforma mirava a garantire un corretto funzionamento dell'istituto prescrizionale, rispondendo da un lato all'esigenza di effettività del sistema penale, che impone di individuare tempi di prescrizione del reato sufficientemente lunghi per non pregiudicare l'esercizio da parte dell'autorità giudiziaria dello ius puniendi che le compete, e dall'altro alla necessità di assicurare che il processo si concluda in tempi ragionevoli, secondo quanto enunciato dall'articolo 111 Costituzione e dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.
  Queste priorità sono state recepite e, seppur in modo diverso, applicate nelle tre proposte di riforma dell'istituto della prescrizione oggi in esame, a prima firma dei colleghi Colletti, Ferranti e Mazziotti di Celso.
  Con la correlatrice Amoddio si è pensato, per rendere più agevole l'illustrazione delle proposte, procedere all'esame dei tre testi in modo orizzontale, confrontandone i contenuti rispetto a ciascun elemento che caratterizza l'istituto della prescrizione.
  Inizia, pertanto, con le modifiche proposte all'articolo 157 del Codice penale che individua «il tempo necessario a prescrivere». Gli Atti Camera 1174 Colletti e 2150 Ferranti propongono entrambi un allungamento dei tempi di prescrizione dei reati e, mentre il primo stabilisce che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato della metà – che comunque non può essere inferiore a 8 anni per i delitti e a 6 anni per le contravvenzioni – il secondo prevede che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato di un quarto – che comunque non può essere inferiore a 7 anni per i Pag. 21delitti e a 4 anni per le contravvenzioni (come previsto dalla norma in vigore). Per entrambe le proposte, inoltre, il termine di prescrizione dell'articolo 157 del Codice penale opera fino all'esercizio dell'azione penale da parte del PM.
  La proposta 1528 Mazziotti di Celso ha, invece, recepito le soluzioni elaborate dalla Commissione presieduta dal Prof. Fiorella e rimodula i termini di prescrizione, introducendo cinque diverse fasce di gravità dei reati (da quella avente ad oggetto le contravvenzioni a quella relativa ai delitti puniti con la reclusione superiore nel massimo a 15 anni), in corrispondenza delle quali individua diversi termini di prescrizione.
  La proposta n. 1174 Colletti interviene anche sul quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale allungando a 5 anni (anziché 3) il tempo necessario a prescrivere i reati per i quali la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.
  L'Atto Camera 1528 del collega Mazziotti, sempre con riferimento all'individuazione dei termini di durata della prescrizione del reato, prevede invece l'abrogazione del quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale in quanto, anche alla luce della sentenza n. 2 del 2008 della Corte Costituzionale (secondo cui «il regime prescrizionale dei reati di competenza del Giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'articolo 157 c.p. anziché del quinto) sottolinea la mancanza di un'applicazione pratica della norma e, come si legge nella relazione introduttiva, demanda al «legislatore futuro che intenda introdurre una nuova tipologia di sanzione penale la regolamentazione della prescrizione per i casi in esame». Nel testo, quindi, il quinto comma dell'articolo 157 del Codice penale viene sostituito dalla previsione del raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.) e per tutti i reati connessi, nonché per i reati con finalità di terrorismo.
  La proposta di legge Mazziotti di Celso si caratterizza, infine, per l'inserimento al sesto comma dell'articolo 157 del Codice penale di un termine di prescrizione breve, collegato all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. La proposta stabilisce, infatti, che il reato si prescrive se il PM – decorso il doppio dei termini di durata delle indagini preliminari, comprensivo delle relative proroghe – non ha assunto le determinazioni relative all'inizio dell'azione penale, cioè non ha né richiesto l'archiviazione né formulato l'imputazione.
  Le altre due proposte di legge non prevedono, invece, modifiche al sesto comma dell'articolo 157; pertanto la disciplina del raddoppio dei termini di prescrizione resta confermata per particolari delitti quali l'omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada, ex articolo 589 del Codice penale, nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, o di sfruttamento sessuale dei minori.
  Per quanto concerne, da ultimo, l'individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale, la proposta 1174 Colletti interviene sul primo comma dell'articolo 158 del Codice penale, fissando il termine di decorrenza della prescrizione per il reato continuato, alla cessazione della continuazione. La proposta reintroduce dunque la formulazione in vigore prima della riforma del 2005: attualmente, invece, il termine decorre dalla consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati, come in un comune concorso materiale di reati.
  Nelle proposte di legge Ferranti e Mazziotti sul tema della decorrenza del termine di prescrizione viene mantenuta la disciplina vigente dell'articolo 158 del Codice penale, salvo per l'aggiunta di un nuovo terzo comma relativo alle ipotesi di reati di cui all'articolo 392 comma 1-bis del codice di procedura penale commessi a danno di minori (maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'articolo 572 c.p., riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all'articolo 600 c.p., prostituzione minorile di cui all'articolo 600-bis c.p., pornografia minorile di cui all'articolo 600-ter c.p., detenzione di materiale pornografico di cui articolo 600-Pag. 22quater c.p. anche relativamente a pornografia virtuale, turismo sessuale di cui all'articolo 600-quinquies c.p., tratta di persone di cui all'articolo 601 c.p., acquisto e alienazione di schiavi di cui all'articolo 602 c.p., violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis c.p., atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater c.p., corruzione di minorenne di cui all'articolo 609-quinquies c.p., violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies c.p., adescamento di minorenne di cui all'articolo 609-undecies c.p., atti persecutori di cui all'articolo 612-bis c.p.) per i quali il dies a quo è differito al giorno in cui le persone offese abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, prosegue l'illustrazione del contenuto delle proposte di legge in esame iniziata dal collega Dambruoso, soffermandosi in particolare sui profili della sospensione del corso della prescrizione nonché dell'interruzione del corso della prescrizione e dei suoi effetti. Si tratta, dunque, delle modifiche che si intendono apportare agli articolo 159, 160 e 161 del codice penale.
  La proposta di legge Colletti (AC 1174) prevede la sospensione del corso della prescrizione in caso di esercizio dell'azione penale, trasformando dunque la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa.
  In particolare, sostituendo l'alinea del primo comma dell'articolo 159, la proposta stabilisce che al momento dell'assunzione della qualità di imputato – ovvero, ai sensi dell'articolo 60 c.p.p., al momento dell'attribuzione del reato a una persona nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo – si sospende il corso della prescrizione.
  La proposta non specifica la durata di tale sospensione. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'articolo 60 c.p.p., la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.
  Tale intento – di mantenere la prescrizione sospesa sino alla sentenza definitiva – è confermato dalla relazione illustrativa della proposta, nella quale si legge che la modifica dell'articolo 159 del codice penale «introduce la sospensione generalizzata della prescrizione dal momento dell'assunzione della qualifica di imputato e fino alla irrevocabilità della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere».
  La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528), tanto in relazione all'autorizzazione a procedere, quanto in relazione al deferimento della questione ad altro giudizio – che già attualmente sono cause di sospensione del corso della prescrizione – specifica il momento in cui il periodo di sospensione termina, individuandolo, rispettivamente, nel giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta di autorizzazione a procedere e nel giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione.
  La proposta aggiunge alle ipotesi di sospensione il caso della richiesta di rogatoria all'estero, specificando che la sospensione cessa quando l'autorità riceve la documentazione richiesta e comunque trascorsi 6 mesi dalla rogatoria.
  Infine, con previsione di maggiore impatto, la proposta, mutuata dai lavori della Commissione Fiorella, prevede la sospensione del corso della prescrizione a seguito di una sentenza di condanna non definitiva, emessa tanto in primo grado quando in appello. Tale sospensione ha però una durata massima, individuata in 2 anni per consentire il giudizio d'appello e in un anno per consentire il giudizio di Cassazione.
  La proposta Ferranti (AC 2150) interviene sull'articolo 159 c.p. aggiungendo le seguenti tre ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione: per richiesta di rogatoria all'estero (la previsione è analoga a quella contenuta nell'AC 1528 e il termine massimo di sospensione è di 6 Pag. 23mesi), per perizie di lunga durata o di particolare complessità, disposte in udienza preliminare o in dibattimento (anche in questo caso la sospensione è concessa per massimo 6 mesi); per la presentazione di un'istanza di ricusazione del giudice ai sensi dell'articolo 38 c.p.p. (in tal caso la sospensione cessa alla comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della richiesta).
  Passando alle proposte di modifica che riguardano l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione, ricorda che la proposta Colletti (AC 1174) trasforma, come accennato, la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della prescrizione, fino alla sentenza definitiva.
  Conseguentemente, la proposta elimina dall'articolo 160 c.p. la previsione di interruzione della prescrizione in caso di sentenza di condanna o decreto di condanna (primo comma), nonché i riferimenti alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo, al decreto che dispone il giudizio immediato, che dispone il giudizio e al decreto di citazione a giudizio (secondo comma). Si tratta infatti di provvedimenti richiamati dall'articolo 60 c.p.p. e dunque ricompresi tra le ipotesi di sospensione per assunzione della qualità di imputato.
  In questa proposta di legge, dunque, le ipotesi di interruzione della prescrizione operano in una fase antecedente l'esercizio dell'azione penale. Vengono infatti confermati come momenti interruttivi: l'ordinanza che applica le misure cautelari personali; l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto; l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice; l'invito a presentarsi al PM per rendere l'interrogatorio; il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
  L'AC 1174 elimina infine dal terzo comma dell'articolo 160 la disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, a prescindere dal numero di interruzioni. Conseguentemente, elimina anche il secondo comma dell'articolo 161, che fissa in un quarto del tempo necessario a prescrivere il prolungamento consentito.
  La proposta Mazziotti di Celso (AC 1528) anzitutto sopprime il primo comma dell'articolo 160, che attualmente dispone l'interruzione della prescrizione con la sentenza di condanna e il decreto di condanna. Per quanto riguarda la sentenza di condanna, infatti, questa costituisce causa di sospensione della prescrizione, che può protrarsi per un massimo di 2 anni, tempo ritenuto congruo per svolgere il giudizio d'appello. Il decreto penale di condanna è spostato tra gli atti interruttivi della prescrizione elencati oggi al secondo comma, ai quali sono aggiunti anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria su delega del PM e il decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica.
  La proposta conferma, in caso di eventi interruttivi, la fissazione di limiti al prolungamento ammissibile del termine di prescrizione. Diversamente dall'ipotesi attuale, che sostanzialmente consente di superare i termini dell'articolo 157 c.p. per un quarto, l'AC 1538 collega il prolungamento alle fasce di gravità dei reati.
  La proposta – che coerentemente al disegno ispiratore abroga il secondo comma dell'articolo 161 c.p. – consente prolungamenti di durata inversamente proporzionale alla durata del termine di prescrizione. La relazione illustrativa giustifica questa scelta con l'esigenza di assicurare, dopo l'interruzione, un tempo minimo sufficiente per concludere il processo di primo grado.
  I profili maggiormente innovativi della proposta di legge Ferranti (AC 2150) Pag. 24riguardano proprio l'interruzione della prescrizione e gli effetti che questa produce.
  In primo luogo, per questa proposta il decorso dei termini di prescrizione fissati dall'articolo 157 è interrotto dall'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Dunque, o il PM esercita l'azione penale entro i termini dell'articolo 157 c.p. (leggermente aumentati rispetto agli attuali), o il reato si estingue.
  Dal momento della formulazione dell'imputazione cominciano a decorrere nuovi termini di prescrizione che prescindono dalla gravità del reato espressa dalla pena massima irrogabile, ma hanno come presupposto la complessità del rito di primo grado, diversa in ragione dell'autorità giudiziaria competente.
  Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. i termini sono aumentati di un anno.
  Se non si giunge alla sentenza di primo grado entro i termini prescritti, il reato si estingue.
  La sentenza di primo grado, pronunciata nel rispetto dei suddetti termini, impedisce l'estinzione del reato per prescrizione. Ciò a meno che nei gradi successivi non si annulli la sentenza di primo grado; in quel caso, infatti, il termine di prescrizione per lo svolgimento del giudizio di primo grado riprenderà a decorrere sommandosi a quello già impiegato.
  A partire dalla sentenza di primo grado decorrono nuovi termini – rispettivamente di due anni per la sentenza d'appello e di un anno per il giudizio di cassazione – il cui mancato rispetto comporta esclusivamente: una riduzione della pena detentiva inflitta pari a un terzo, se la sentenza è di condanna; un risarcimento, se la sentenza è di assoluzione.
  L'articolo 5 della proposta interviene sull'articolo 161 c.p., abrogando il secondo comma (sul prolungamento del termine di prescrizione fino a un quarto in presenza di eventi interruttivi) e specificando che la sospensione e l'interruzione hanno effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si procede cumulativamente.
  Come specificato dalla relazione illustrativa della proposta di legge, questa disciplina dei termini di fase presenta profili di sovrapposizione con l'indennizzo per violazione del termine di ragionevole durata del processo, disciplinato dalla legge Pinto (legge n. 89 del 2001). Per questa ragione, l'articolo 6 della proposta di legge AC 2150 delega il Governo a rivedere quella normativa alla luce delle previsioni della proposta in tema di prescrizione.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che dalle proposte di legge in esame emergono degli importanti punti di contatto. Ritiene quindi che la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni oppure concentrarsi sin da ora sulla predisposizione di un testo unificato.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), relatore, ritiene preferibile che siano svolte delle audizioni e che successivamente ci su concentri sulla scelta di un testo base.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, concorda con il correlatore Dambruoso.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le richieste di audizione potranno essere valutate nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.
C. 2344 Ermini.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio 2014.

Pag. 25

  Donatella FERRANTI (PD), presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame.
  Ricorda che è stato avviato l’iter per il trasferimento in sede legislativa e che si è in attesa del parere delle Commissioni I e V e dell'assenso del Governo, essendo stato già acquisito l'assenso di oltre i quattro quinti dei componenti la Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.35.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 28 maggio 2014.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
Esame emendamenti C. 831-892-1053-1288-1938-2200/A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 17.10 alle 17.50.