CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione, osservazione e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, illustra brevemente i contenuti del provvedimento in esame, trasmesso dal Senato, il quale ha introdotto emendamenti al testo approvato dal Governo. Soffermandosi, in particolare, su un emendamento introdotto all'articolo 1, finalizzato a prevedere una riserva di posti per il prossimo concorso per dirigenti scolastici, il relatore, dando lettura del relativo testo, stigmatizza la formulazione impiegata, la quale non rende individuabile l'esatta platea dei beneficiari di tale riserva. Sottolinea, inoltre, che l'oscurità della disposizione sarà prevedibilmente foriera di ulteriore contenzioso amministrativo e che, forse, il legislatore avrebbe potuto semplicemente fare riferimento a tutti i concorrenti che hanno in corso un giudizio amministrativo.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2385, approvato dal Senato, e rilevato che:
    esso reca, nel testo originario licenziato dal Governo, un contenuto omogeneo finalizzato a garantire il regolare svolgimento dei servizi scolastici, in corrispondenza a quanto indicato nel titolo e come partitamente indicato nel preambolo, riguardante, in particolare, un recente concorso nazionale con graduatorie regionali per dirigenti scolastici, oggetto di diffuso contenzioso amministrativo, e la funzionalità dei servizi di pulizia e ausiliari delle scuole; nel corso dell'esame presso il Senato, sono stati approvati emendamenti sia in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici sia in materia di servizi scolastici, le cui previsioni, comunque, risultando propedeutiche e Pag. 4strumentali o comunque correlate sia alle finalità del provvedimento sia alle sue originarie disposizioni, non ne alterano il carattere di omogeneità;
    il comma 2-ter dell'articolo 1, introdotto al Senato, nel prevedere una riserva di posti valevole per il prossimo corso-concorso nazionale per dirigenti scolastici, individua le categorie beneficiarie con una formulazione, particolarmente ostica sul piano grammaticale, che appare idonea a ingenerare equivoci e dubbi interpretativi circa l'effettiva estensione soggettiva (laddove, ad esempio, fa riferimento a «soggetti ... che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto ... alcuna sentenza definitiva ..., contenzioso legato ai concorsi ...» ovvero a un «limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il medesimo corso-concorso», con riferimento – che tuttavia appare incerto – alla riserva «autorizzata» dal medesimo comma in esame il quale tuttavia non la quantifica, rimettendo pertanto in toto all'amministrazione la fissazione della quota);
    il decreto in esame, all'articolo 2 – laddove consente (nelle sole regioni in cui non sia ancora attiva la relativa convenzione Consip) di affidare in via transitoria, comunque non oltre il 31 dicembre 2014, i servizi di pulizia scolastica ai soggetti già fornitori alla data del 31 marzo – differisce ulteriormente, incidendovi in via non testuale, il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria prevista originariamente dall'articolo 1, comma 748, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per il 2014 (fino al 28 febbraio 2014) e già prorogato in via non testuale dall'articolo 19 del recentissimo decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (fino al 31 marzo 2014): su detta ultima proroga il Comitato aveva mosso un rilievo, osservando che essa avrebbe dovuto essere riformulata in termini di novella; per altro verso, il decreto-legge in esame è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri (nella seduta del 31 marzo) mentre era ancora in corso l'esame parlamentare del citato decreto-legge n. 16 del 6 marzo 2014 (ora convertito con legge 2 maggio 2014, n. 68), il quale, come detto, già prorogava il termine per tali affidamenti al 31 marzo; da tale circostanza consegue, per costante indirizzo del Comitato, una potenziale sovrapposizione di fonti normative, non conforme alle esigenze di riordino normativo e di razionale svolgimento delle procedure parlamentari di conversione dei decreti-legge;
    il medesimo articolo inoltre deroga, con modificazione non testuale, al complesso della normativa che prevede il ricorso alle convenzioni Consip: stanti tuttavia la natura del tutto transitoria e l'efficacia territorialmente limitata delle disposizioni in esame, anche legate all’iter amministrativo di procedure di evidenza pubblica e destinate a cessare la propria efficacia in breve tempo, non ne appare comunque necessario l'inserimento in un idoneo contesto normativo di riferimento;
    il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti – rispettivamente – dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
   sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
    si proceda a riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, in modo che risulti definito in termini univoci l'ambito soggettivo di applicazione della riserva di posti ivi prevista.

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  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
    si valuti l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che incidono in via non testuale sulla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) e sul decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, in termini di novella alle medesime.

  Il Comitato raccomanda infine quanto segue:
   sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
    con riferimento alla disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, intervenuta in modo non testuale su altra disposizione che nel medesimo periodo era oggetto di esame parlamentare, abbia cura il legislatore di evitare forme di sovrapposizione degli strumenti normativi in itinere.»

  Marcello TAGLIALATELA, Presidente, concorda pienamente con quanto esposto dal relatore, auspicando vivamente che la Commissione di merito recepisca i rilievi contenuti nel parere ed in particolare quello formulato come condizione. Con riferimento proprio alla disposizione investita da quest'ultima e afferente alla riserva di posti, evidenzia che essa, ove risultasse applicabile indistintamente ai concorrenti aventi un contenzioso in merito a questo e ad altri concorsi, sarebbe suscettibile, per il futuro, di incoraggiare il ricorso alla via giudiziaria, onde poter rientrare in eventuali analoghe riserve.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, condivide le preoccupazioni espresse dal Presidente, che gli appaiono tanto più fondate alla luce di una vicenda analoga verificatasi nel suo territorio e che ha generato contenzioso e strascichi protrattisi a lungo nel tempo.

  Tancredi TURCO dichiara di condividere le osservazioni critiche formulate con specifico riguardo alla disposizione oggetto della condizione e l'auspicio che la Commissione di merito intervenga per correggerne la formulazione, richiamando tuttavia l'attenzione sulla necessità che la valutazione del Comitato non coinvolga profili di merito, di pertinenza della Commissione VII.

  Marcello TAGLIALATELA, Presidente, nel ribadire la propria convinzione circa l'opportunità che la Commissione destinataria del parere presti specifica attenzione a questo punto, alla luce del dibattito svolto ritiene che a tal fine potrebbe essere opportunamente sensibilizzato il relatore di merito al quale lo stesso collega Sannicandro potrebbe rappresentare la questione e il dibattito che ne è scaturito in Comitato. Qualora le criticità rilevate dovessero poi permanere anche al termine dell'esame degli emendamenti, si può valutare l'eventuale presentazione di un ordine del giorno che impegni il Governo a individuare, in fase di attuazione, con chiarezza il nòvero dei soggetti destinatari della riserva.

  Dopo che Tancredi TURCO e Arcangelo SANNICANDRO, relatore, hanno aderito all'indicazione prospettata dal Presidente, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.25.