CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2014
240.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2014, e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva chiesto al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti in ordine alle ragioni per cui il trasferimento della sanità penitenziaria dall'Amministrazione penitenziaria ai servizi sanitari regionali, in attuazione del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 1o aprile 2008, non risulti ancora completato esclusivamente per la Regione Sicilia.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel ribadire che tutte le modifiche introdotte al testo del provvedimento in oggetto nel corso dell'esame presso il Senato risultano prive di effetti finanziari, con particolare riguardo al caso Pag. 56della Regione Sicilia, ricorda che con il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125, recante Norme in attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria, sono state trasferite alla predetta Regione le funzioni sanitarie relative ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti. Evidenzia quindi che lo schema di decreto legislativo necessario per disciplinare l'integrale trasferimento della medicina penitenziaria alla Regione siciliana è stato predisposto e sottoposto all'esame della Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, ma che il relativo iter legislativo non è stato ancora concluso. Fa presente, infine, che nelle more del citato trasferimento, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le funzioni oggetto del trasferimento stesso e che le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2325-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'articolo 1, comma 1-bis, lettera b), nel novellare l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, dispone esclusivamente una verifica da parte del competente Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, delle disposizioni concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici, nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria ai sensi della legislazione vigente, e non comporta pertanto effetti per la finanza pubblica;
    le previsioni di bilancio a legislazione vigente sono state effettuate tenendo conto della nuova dinamica della spesa ipotizzata per il completamento delle opere volte al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, alla luce del differimento del termine disposto dal presente provvedimento;
    tutte le modifiche introdotte al testo del provvedimento in oggetto nel corso dell'esame presso il Senato risultano comunque prive di effetti finanziari;
    con il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125, recante Norme in attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di medicina penitenziaria, sono state trasferite alla predetta Regione le funzioni sanitarie relative ai soli settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti;
    lo schema di decreto legislativo necessario per disciplinare l'integrale trasferimento della medicina penitenziaria alla Regione siciliana è stato invece predisposto e sottoposto all'esame della Commissione paritetica Stato-Regione siciliana, ma il relativo iter legislativo non è stato ancora concluso;
    nelle more del citato trasferimento, pertanto, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile continuano a svolgere le funzioni oggetto del trasferimento stesso e le corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali restano temporaneamente acquisite al bilancio del Ministero della giustizia fino all'avvenuto trasferimento;
   rilevata l'esigenza che il citato iter legislativo si concluda al più presto, analogamente a quanto accaduto per le altre Regioni, al fine di disciplinare compiutamente Pag. 57i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 14 maggio 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Per quanto attiene alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Rondini, che pospone dal 31 marzo 2015 al 31 dicembre 2017 il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ai relativi oneri, quantificati per i soli anni 2014 e 2015 e non anche per il 2016 e il 2017, in misura pari rispettivamente a 4,38 milioni di euro e a 1,46 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011;
   Cecconi 1.71 e 1.70 che, nel sostituire integralmente l'articolo 1 del decreto-legge, modificano il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari fissandolo rispettivamente al 30 giugno 2014 e al 30 ottobre 2014, senza tuttavia provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla individuazione della copertura finanziaria;
   Cecconi 1.72 che, pur mantenendo il termine del 31 marzo 2015 previsto dal provvedimento per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, non provvede alla quantificazione dei relativi oneri e alla individuazione della copertura finanziaria;
   Lorefice 1.6, Grillo 1.5, Colletti 1.126, 1.127 e 1.128, Silvia Giordano 1.4, che anticipano il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, fissandolo rispettivamente al 30 giugno, 30 settembre, 1o dicembre, 15 dicembre, 31 dicembre 2014, e 30 gennaio 2015, senza tuttavia ridurre il definanziamento del fondo sanitario nazionale di cui al comma 3, che invece in virtù dell'anticipo disposto richiederebbe di maggiori risorse;
   Molteni 1.251, 1.250 e 1.78, Dall'Osso 1.73 e Di Vita 1.74, che prorogano ulteriormente, rispetto alla data prevista dal provvedimento, il termine per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, senza tuttavia provvedere al conseguente adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3;
   Di Vita 1.21, che sopprime la clausola di neutralità finanziaria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), concernente l'organizzazione da parte delle regioni di corsi di formazione per gli operatori del settore;
   Cecconi 1.34 e Baroni 1.57, che, tra l'altro, prevedono l'istituzione, da parte delle regioni, di commissioni consultive di controllo, al fine di esercitare il controllo sulle attività di gestione degli immobili adibiti a case di cura e custodia, senza prevedere espressamente che i componenti delle stesse partecipino a tali commissioni a titolo gratuito;
   Colletti 1.125, che sopprime la clausola di copertura finanziaria di cui al comma 3;
   Rondini 1.0200, che introduce una serie di disposizioni in materia di prevenzione, trattamento e cura delle malattie mentali e di riabilitazione delle persone affette da malattia mentale, che innovano rispetto alla normativa vigente di cui alla legge n. 833 del 1978 sul Servizio sanitario nazionale, prevedendo ulteriori adempimenti e oneri a carico del medesimo Servizio, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo, fa presente che la proposta emendativa dispone, peraltro, l'istituzione di un Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di salute mentale, senza prevedere espressamente che i componenti dello stesso partecipino a tale Comitato a titolo gratuito.

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  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Baroni 1.262, volta, tra l'altro, a prevedere, nell'ambito del processo per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, la sola riconversione delle strutture esistenti e non anche la realizzazione di nuove strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, anche alla luce degli eventuali interventi già in corso di realizzazione;
   Baroni 1.263 e Dall'Osso 1.36, che prevede che le regioni, insieme ai servizi preposti, definiscano i percorsi di cura e assistenza per le persone internate in OPG con determinate diagnosi, e che le stesse regioni, in collaborazione con il DAP e tramite i servizi competenti, siano tenute al monitoraggio sia dello stato clinico sia delle condizioni di vita degli internati fino alle loro dimissioni. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente;
   Businarolo 1.96, che prevede che le regioni che non hanno ancora presentato un progetto definitivo devono provvedere alla ristrutturazione delle strutture sanitarie esistenti prima di realizzare nuove strutture. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Baroni 1.263, Dall'Osso 1.36 e Businarolo 1.96, sulle quali esprime invece nulla osta, in quanto prive di effetti finanziari. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative riferite al provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sul testo alternativo del relatore di minoranza, sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.21, 1.34, 1.57, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.78, 1.125, 1.126, 1.127, 1.128, 1.250, 1.251, 1.262 e sull'articolo aggiuntivo 1.0200, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
C. 831 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Barbara SALTAMARTINI (NCD), presidente e relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi, apporta una serie di modificazioni alla disciplina vigente in materia di scioglimento del matrimonio, allo scopo di anticipare il momento di possibile proposizione della domanda di divorzio, nonché il momento dell'effettivo Pag. 59scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. Ricorda che in data 15 maggio 2014 la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando alcune proposte emendative volte, tra l'altro, a recepire le osservazioni formulate nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Osserva che il testo all'esame dell'Assemblea si compone di quattro articoli e non è corredato di relazione tecnica.
  Ciò premesso, segnala che il provvedimento risulta privo di effetti finanziari. Fa presente inoltre che, in data 26 maggio 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala che le suddette proposte emendative non presentano profili di interesse finanziario. Formula pertanto la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 831 e abb.-A, recante Modifiche all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,
  esprime
sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

NULLA OSTA».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del decreto. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha trasmesso un'ulteriore documentazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 1, che reca disposizioni in merito al rinnovo del concorso per dirigente scolastico, segnala di non avere osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, relativamente ai commi 1 e 2, rispetto ai quali si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto successivamente precisato dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato. Con riferimento ai commi 2-bis e 2-ter, introdotti dal Senato, rileva che è stata recepita nel testo la condizione formulata dalla Commissione bilancio del Senato in merito alla riserva di posti nel nuovo concorso spettante ai ricorrenti che abbiano ottenuto una pronuncia favorevole in primo grado. Ulteriori riserve di posti sono previste dal testo con riferimento ad altre categorie di personale, fra cui i soggetti vincitori del precedente concorso. Poiché, peraltro, l'entità di tali riserve andrà fissata in sede di indizione del nuovo concorso, ritiene che andrebbe acquisita dal Governo una conferma che le complessive modalità di espletamento del Pag. 60concorso e il sistema delle riserve previste siano idonei a contenere il rischio legato ad eventuali successivi ricorsi.
  Passando all'esame dell'articolo 2, recante norme sull'affidamento dei servizi di pulizia negli istituti scolastici, con riferimento al comma 2-bis (introdotto dal Senato), osserva che la norma, pur disponendo che gli interventi andranno effettuati nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, non reca riferimenti ad uno specifico limite di importo, diversamente dai precedenti commi 1 e 2, che invece richiamano espressamente i limiti posti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. Rileva pertanto che andrebbe chiarito a quali risorse e a quali importi faccia specificamente riferimento il comma 2-bis, nel richiamare il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente, e se tali risorse siano effettivamente disponibili per le finalità in esame. Ciò al fine di verificare la neutralità finanziaria del predetto comma, considerato che la relazione tecnica riferita al testo iniziale dell'articolo 2 collega l'invarianza di spesa al rispetto dei citati limiti previsti dal decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene che tali chiarimenti appaiano necessari anche in considerazione del fatto che i contratti in questione riguardano interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, ossia attività diverse dai servizi ai quali fanno riferimento i precedenti commi 1 e 2. Poiché, inoltre, la conferma dei precedenti soggetti aggiudicatari non è circoscritta entro un termine temporale, fa presente che andrebbe acquisita una valutazione circa la compatibilità della norma rispetto alla disciplina europea.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 202/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
Atto n. 90.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo reca norme per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Il provvedimento si compone di 20 articoli e di 8 allegati ed è corredato di relazione tecnica, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013). Per la direttiva 2012/27/UE in esame (inserita nell'allegato B, ossia fra le direttive per le quali è richiesta l'acquisizione dei pareri parlamentari) viene confermato il meccanismo di copertura degli oneri previsto per la generalità delle norme di recepimento della disciplina europea. Fa presente che la medesima legge n. 96 del 2013, inoltre, reca, all'articolo 4, comma 1, un criterio direttivo specifico per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE. Tale criterio prevede il superamento, con appositi provvedimenti Pag. 61dell'Autorità per l'energia, dell'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi, per introdurre tariffe aderenti al costo del servizio. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 dispone, con riferimento a tale previsione, un obbligo di neutralità finanziaria.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, evidenzia che gli articoli da 1 a 3, che prevedono disposizioni in materia di obiettivo nazionale di risparmio energetico, non presentano aspetti rilevanti in relazione ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 4, recante disposizioni in materia di riqualificazione energetica degli immobili, osserva che alcuni contenuti delle proposte di intervento affidate all'ENEA sono espressamente indicati dal testo, al comma 2, e appaiono di carattere vincolante; essi sono inoltre riferiti anche agli edifici pubblici. Per una valutazione dei possibili effetti finanziari, ritiene che andrebbero meglio precisate le finalità applicative delle norme, con particolare riferimento alle nuove misure di incentivazione previste dal testo [comma 2, lettera c)] e alle misure di sostegno finanziario messe a disposizione di privati, enti ed imprese [comma 2, lettera f)].
  Riguardo all'articolo 5, sulla riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica stima oneri annui per la riqualificazione energetica degli edifici della PA che superano le risorse indicate dalla stessa relazione tecnica quali mezzi di copertura disponibili a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre che parte delle risorse previste a copertura (utilizzo proventi aste CO2 e utilizzo entrate annue Fondo teleriscaldamento) hanno carattere eventuale e non predeterminato nell'ammontare, in quanto la norma ne dispone l'utilizzo fino ad un massimo, corrispondente agli importi dalla stessa indicati. Ritiene quindi necessario che siano evidenziate le stime relative alle risorse effettivamente acquisibili con gli ulteriori sistemi di finanziamento previsti dalla norma (finanziamento tramite terzi, contratti di rendimento energetico), precisando altresì se dette fonti possano rivelarsi sufficienti anche nel caso in cui le risorse ottenute a valere sui proventi delle aste e sulle entrate dal Fondo teleriscaldamento dovessero rivelarsi inferiori rispetto agli importi necessari indicati dalla norma. Ritiene, inoltre, che andrebbe precisato se, in caso di insufficienza delle risorse acquisite con strumenti di coinvolgimento dei privati, gli interventi di riqualificazione debbano comunque essere realizzati, tenuto conto del vincolo normativo di una percentuale minima annua, nella misura e secondo la scansione temporale indicata dalla relazione tecnica. In tal caso, infatti, potrebbero configurarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Osserva inoltre che il Fondo di garanzia è comunque destinato, a legislazione vigente, a specifiche finalità, come il sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti chiarimenti al fine di escludere che gli interventi normativi disposti dall'articolo in esame possano pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle risorse del medesimo Fondo. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di garanzia per il teleriscaldamento; proventi delle aste delle quote di emissione di CO2), che in base al testo dovrebbero essere destinate ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici ed alla realizzazione di diagnosi energetiche, ritiene che andrebbe verificata la coerenza di tali nuovi utilizzi rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente. Ciò, al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Con riguardo all'utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO2, a parziale copertura degli oneri derivanti dal programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione, evidenzia che la relazione tecnica stima tali risorse, nel periodo 2014-2020, pari a circa 200 milioni di euro all'anno. Pur prendendo Pag. 62atto di quanto affermato nella relazione circa il fatto che tali risorse risultano ampiamente sufficienti, ritiene opportuno acquisire gli specifici elementi su cui si fonda tale stima, considerato che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 non riferiva alcunché in proposito. Ritiene che andrebbe inoltre confermato che detti proventi delle aste CO2 non risultino attualmente già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, tenuto conto che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 non scontava detti effetti. Infine, segnala che andrebbe precisato il coordinamento fra le disposizioni in esame e quelle dell'articolo 15, tenuto conto che quest'ultimo sembra fare riferimento, almeno in parte, ad interventi ricompresi anche nell'ambito applicativo dell'articolo in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 8 non indica esplicitamente l'aggregato al quale fa riferimento. La stessa andrebbe quindi riformulata indicando esplicitamente che la realizzazione degli interventi compresi nei programmi di interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale sia gestita dai provveditorati interregionali senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Osserva inoltre che il comma 12 destina risorse per la realizzazione del programma d'interventi di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, mentre il comma 13 destina risorse alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto. Tali risorse sono reperite, mediante assegnazione all'entrata, nella misura di 5 milioni di euro per il 2014 e di 25 milioni di euro per il 2015, delle disponibilità del Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, già istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si prevede inoltre che lo stanziamento così costituito possa essere integrato nel seguente modo per far fronte alle medesime finalità: fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, mediante utilizzo delle ulteriori risorse che affluiscono annualmente al predetto Fondo di garanzia (lettera a)); fino a 20 milioni di euro per il 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, destinati ai progetti energetico ambientali, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (lettera b)). Secondo quanto indicato nella relazione tecnica, considerato che alla data del 21 marzo 2014, sono stati accantonati presso l'apposito conto corrente bancario della suddetta Cassa, 62,8 milioni di euro, e che il gettito annuo del corrispettivo applicato al consumo del gas metano che affluisce al fondo stesso è stimato in circa 39 milioni di euro, ne consegue che gli stanziamenti istituiti a valere sul predetto fondo – pari complessivamente a 5 milioni di euro per il 2014 e a un ammontare massimo di 50 milioni di euro per il 2015 e di 25 milioni di euro annui per il periodo 2016-2020 – risultano coperti. Sempre secondo quanto risulta dalla relazione tecnica, posto che la quota disponibile dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali è di circa 200 milioni di euro annui, ne consegue che tali risorse sono ampiamente sufficienti alla copertura dello stanziamento massimo previsto dall'articolo in esame pari a 20 milioni di euro per 2014 e a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020. Inoltre la relazione tecnica, nel definire il quadro delle esigenze finanziarie, non sembra tenere conto della previsione di cui al comma 13 che, come detto, destina le risorse anche alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione delle Pag. 63riqualificazioni energetiche eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito delle attività di istituto. Su tale aspetto, pertanto, considera necessario un chiarimento da parte del Governo. Infine, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse previsto dall'articolo in esame non pregiudichi gli interventi a valere sulle medesime risorse previsti a legislazione vigente, posto che questi ultimi non appaiono integralmente sovrapponibili a quelli indicati dall'articolo stesso.
  In merito all'articolo 6, riguardante gli acquisti delle pubbliche amministrazioni centrali, rileva che la norma appare finalizzata a disporre l'acquisto di prodotti di migliore qualità da parte delle pubbliche amministrazioni. La relazione tecnica afferma, da un lato, che gli oneri da sostenere per l'attuazione delle norme sono ricompresi nell'ambito delle risorse destinate allo scopo a legislazione vigente, dall'altro, che il costo dei prodotti da acquistare andrebbe valutato durante l'intero ciclo di vita degli stessi, facendo in proposito riferimento ai risparmi derivanti dai numerosi consumi energetici. Tanto premesso, considera necessario chiarire se l'immediato adeguamento delle procedure per gli acquisti e le locazioni ai criteri di efficienza energetica delineati nel provvedimento sia o meno suscettibile di determinare, anche solo nel breve periodo, l'insorgenza di maggiori oneri. In tal caso, infatti, andrebbero indicate le risorse con le quali farvi fronte, tenuto conto che detti oneri, alla luce del principio di annualità del bilancio, non potrebbero essere compensati con i risparmi che l'acquisto di prodotti più efficienti è suscettibile di garantire negli anni successivi.
  Riguardo all'articolo 7, sul regime obbligatorio di efficienza energetica, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, in base alla quale, anche in caso di insufficienza dei risparmi ottenuti rispetto agli obblighi previsti, le misure di potenziamento dell'efficienza energetica dovranno comunque rispettare i vincoli di bilancio.
  In relazione all'articolo 8, in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia, rileva che le disposizioni in esame prevedono adempimenti a carico dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie (ENEA), cui sono demandati compiti di istituzione e gestione di una banca dati e lo svolgimento di controlli inerenti l'obbligo di diagnosi energetiche. Complessivamente a tali adempimenti sono connessi oneri nel limite massimo di 300.000 euro annui. In proposito evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i parametri sottostanti la quantificazione relativa agli oneri connessi alla banca dati e a quelli relativi allo svolgimento dei controlli. Osserva inoltre che la relazione tecnica precisa che le attività di cui ai commi 5 e 6 sono svolte dall'ENEA non oltre l'esercizio 2020, anno terminale dei proventi delle aste da CO2. Detta limitazione temporale non si evince peraltro espressamente e in forma diretta dal dettato della norma. Analogamente il carattere temporale delle attività di cui al comma 9 può evincersi solo indirettamente dalle disposizioni del comma 10 che ne prevedono l'attuazione nel limite di 15 milioni di euro a valere sulla quota del MISE dei proventi annui delle aste. In proposito ritiene quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo. Andrebbe altresì verificata l'effettiva compatibilità con un limite di spesa prefissato e di durata limitata, delle attività svolte dall'ENEL (commi 5, 6 e 4), con particolare riguardo alla creazione di una banca dati e alla realizzazione di controlli nella misura del 100 per cento per specifiche ipotesi indicate nel testo, posto che i predetti oneri non sembrano infatti comprimibili entro limiti predeterminati di spesa. Per quanto attiene infine al cofinanziamento di programmi presentati dalle regioni finalizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle piccole e medie imprese o l'adozione di sistemi di gestione energetica, non ritiene di formulare osservazioni, tenuto conto che, in base alla vigente normativa, detto cofinanziamento rientra nei limiti della patto di stabilità interno fatte salve le eccezioni già previste da norme vigenti Pag. 64entro specifici limiti di importo. Pertanto il finanziamento dei predetti programmi da parte delle regioni implica la rinuncia ad altre spese di corrispondente importo. In merito ai profili di copertura finanziaria (commi 10 e 11), segnala che le disposizioni pongono a carico della quota spettante al Ministero dello sviluppo economico dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali, rispettivamente, gli oneri derivanti dal cofinanziamento dei programmi presentati dalle Regioni per la concessione di incentivi finalizzati a sostenere la realizzazione di audit energetici presso le piccole e medie imprese, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui (comma 10), e gli oneri derivanti dall'istituzione e gestione di una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nonché dai controlli svolti dall'ENEA per accertare la conformità delle diagnosi effettuate dalle singole imprese alle prescrizioni di legge, nel limite massimo di 300 mila euro annui (comma 11). Al riguardo, premesso che entrambe le disposizioni non indicano la periodicità degli oneri, che invece come si evince dalla relazione tecnica sembrano riferibili al periodo 2014-2020, osserva che, mentre gli oneri derivanti dal comma 10, essendo riferiti al cofinanziamento di programmi di incentivazione destinati ad esaurirsi nel corso del tempo, potrebbero in effetti essere riferiti ad un determinato arco temporale pluriennale, gli oneri derivanti dal comma 12, essendo relativi all'istituzione e alla gestione di una banca dati da parte dell'ENEA nonché ai controlli svolti a regime da quest'ultima, si configurano potenzialmente come di carattere permanente, in assenza di una espressa previsione normativa in senso contrario. Al riguardo, considera pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  In merito all'articolo 9, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in ordine alla effettiva possibilità, per l'Autorità per l'energia, di adempiere ai compiti ad essa affidati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Riguardo alla fornitura dei contatori individuali, ritiene utile acquisire un chiarimento circa le modalità di finanziamento dell'intervento e circa i soggetti cui la relativa spesa sarà imputata.
  Riguardo all'articolo 10, recante disposizioni per la promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, segnala che andrebbero chiarite le modalità di finanziamento degli impianti di cogenerazione in esame, nel caso in cui le prescritte valutazioni costi/benefici dovessero dare esiti positivi. In particolare, andrebbero precisati i soggetti ai quali le relative spese debbano essere imputate, nonché la tempistica di emersione dei costi e dei relativi ricavi. Circa gli adempimenti previsti dal testo a carico di soggetti inseriti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per l'energia, regioni) e del GSE, società per azioni controllata dal Ministero dell'economia, non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che tali compiti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro specificato nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 11, che reca disposizioni in materia di trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia, ritiene necessario precisare le modalità di finanziamento degli interventi previsti dal testo per incrementare l'efficienza delle reti, per sostenere le fonti rinnovabili e per compensare le spese di fornitura elettrica per i clienti economicamente svantaggiati. Con riferimento ai compiti attribuiti all'Autorità per l'energia non ritiene di formulare osservazioni, nel presupposto che tali adempimenti siano svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, come peraltro specificato nella relazione tecnica.
  In relazione all'articolo 12, che reca norme sulla disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, ritiene che andrebbe confermato che, analogamente alla generalità degli adempimenti a cui fa riferimento la relazione tecnica, anche la realizzazione – da Pag. 65parte dell'ENEA – di appositi programmi di formazione possa avvenire nell'ambito delle risorse disponibili, senza quindi determinare effetti onerosi.
  Riguardo all'articolo 13, in materia di informazione e formazione, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell'onere. Circa la previsione in base alla quale il programma sarà attuato previa la verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente, ritiene necessario precisare la portata applicativa della disposizione, al fine di verificare la coerenza temporale fra il conseguimento delle risorse (proventi delle aste) e la programmazione finanziaria dell'ENEA per il loro utilizzo. In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 2), con riferimento all'utilizzo dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali, ricorda che tali proventi sono stimati in 200 milioni di euro annui e risultano pertanto congrui a garantire la copertura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anche alla luce degli ulteriori utilizzi previsti da altre disposizioni del presente provvedimento (articoli 5, 8, 13 e 15). Segnala inoltre l'opportunità, dal punto di vista formale, di modificare la disposizione che prevede che all'attuazione del programma triennale di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, previsto dall'articolo 13, comma 2, si provveda nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, anziché, come previsto dal testo, «nel limite massimo di 1 milione di euro all'anno, per il triennio 2015, 2016 e 2017».
  In merito all'articolo 14, recante norme sui servizi energetici ed altre misure per promuovere l'efficienza energetica, con riferimento al comma 2 (assistenza tecnica dell'ENEA alle pubbliche amministrazioni nella stesura dei contratti di rendimento energetico), considera necessario chiarire se tale attività di consulenza abbia carattere vincolante. In questo caso, ai fini di una valutazione circa la possibile onerosità dell'adempimento, andrebbe considerato che la richiesta di prestazione dipende dall'iniziativa dell'ente pubblico richiedente e non dall'amministrazione tenuta a svolgere la prestazione (ossia dall'ENEA). Non ha osservazioni da formulare in ordine al comma 4, nel presupposto che, per quanto attiene alle procedure autorizzative, i costi di istruttoria ed amministrativi a carico dei richiedenti assicurino il pieno rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle pubbliche amministrazioni interessate. Ritiene inoltre che andrebbero esplicitati gli elementi alla base dell'ipotesi di neutralità finanziaria della gestione delle predette procedure attraverso portali on line.
  Riguardo all'articolo 15, recante norme sul Fondo nazionale per l'efficienza energetica, rileva che il suddetto Fondo viene alimentato mediante il riversamento delle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011, nel quale confluisce anche parte dei proventi delle aste in base all'articolo 4-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2013, nonché mediante quota-parte dei proventi derivanti dalle aste di emissioni di CO2. Con riferimento al Fondo di garanzia, le cui finalità sono volte al sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, ritiene opportuno acquisire chiarimenti volti ad escludere che la nuova destinazione di risorse al Fondo per l'efficienza energetica possa pregiudicare la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse. Per quanto attiene all'utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle aste di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico-ambientali, che appare facoltativo e comunque vincolato alla verifica dell'effettiva disponibilità, evidenzia che la relazione tecnica ipotizza che le risorse possano essere stimate in circa 200 milioni di euro all'anno nel periodo 2013-2020. In proposito, considera opportuno acquisire dati ed elementi volti a suffragare detta stima, atteso che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 30 del 2013 nulla ipotizzava in proposito, non scontando i proventi nei Pag. 66saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle modalità di utilizzo delle risorse indicate dal testo (Fondo di garanzia per il teleriscaldamento; proventi delle aste delle quote di emissione di CO2), che in base al testo dovrebbero essere destinate ad alimentare flussi finanziari per l'attuazione di interventi per l'efficienza energetica, ritiene opportuno verificare la coerenza di tali nuovi utilizzi rispetto agli andamenti di cassa già scontati a legislazione vigente. Ciò al fine di escludere possibili effetti onerosi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. Relativamente ai contributi da parte di amministrazioni centrali, regioni e altri enti e organismi pubblici, non ha osservazioni da formulare, atteso che gli stessi sono di carattere facoltativo e potranno quindi essere erogati nell'ambito delle risorse disponibili. Infine considera necessario acquisire chiarimenti circa il coordinamento degli interventi a carico del Fondo per l'efficienza energetica e quelli previsti dall'articolo 5, tenuto conto che le tipologie indicate nei due diversi articoli appaiono in parte sovrapponibili. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la disposizione prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un fondo rotativo, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, articolato in due sezioni, finalizzate, rispettivamente, alla concessione di garanzie e all'erogazione di finanziamenti. Il fondo è alimentato con le modalità in precedenza descritte. Ciò premesso, rileva la necessità di indicare nel testo del provvedimento l'ammontare massimo delle risorse prelevabili dal Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, anche al fine di escludere che possa verificarsi l'integrale destinazione delle sue risorse alle finalità del presente provvedimento (articoli 5 e 15) con conseguente «spiazzamento» degli interventi previsti a legislazione vigente che, come detto in precedenza, non appaiono integralmente sovrapponibili a quelli previsti dal provvedimento in esame. Infine, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di inserire nell'articolo in esame, tra le fonti di alimentazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche i proventi delle sanzioni irrogate ai sensi del successivo articolo 16, coordinando conseguentemente le disposizioni dei due articoli. Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 16, che disciplina le sanzioni e il relativo procedimento, non ha osservazioni da formulare con riferimento all'apparato sanzionatorio, nel presupposto che lo stesso abbia natura aggiuntiva rispetto alla normativa vigente. Per quanto attiene agli adempimenti previsti per le amministrazioni interessate (Autorità per l'energia elettrica il gas ed i servizi idrici, Ministero dello sviluppo economico, regioni), prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di realizzare i medesimi nell'ambito delle risorse già disponibili a legislatura vigente.
  In merito all'articolo 17, che concerne il monitoraggio dell'attuazione del provvedimento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Non ha osservazioni da formulare anche in relazione all'articolo 19, che prevede le disposizioni finali e la clausola di invarianza finanziaria. Per la verifica della previsione d'invarianza finanziaria recata dalla norma con riferimento all'intero provvedimento, rinvia a quanto evidenziato a proposito dei singoli articoli.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

  Barbara SALTAMARTINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.10.