CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 maggio 2014
237.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 4

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 20 maggio 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.35 alle 12.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 20 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.
C. 2385 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Ricorda, quindi, che il disegno di legge in esame di conversione del decreto-legge n. 58 del 2014, approvato, con modificazioni dal Senato, è stato assegnato alla Commissione in data 15 maggio 2014 e che l'avvio della discussione generale del provvedimento in Assemblea è fissata per il 28 maggio 2014. Informa, inoltre, che è stato fissato il termine per la scadenza degli emendamenti a lunedì 26 maggio alle ore 12.

  Mara CAROCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in esame, ricordando che il decreto-legge n. 58 del 2010, adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 marzo 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2014, reca misure per garantire la continuità del servizio scolastico in situazioni – come evidenzia la relazione illustrativa che lo accompagna – in cui si sono determinati contenziosi giurisdizionali, ovvero disfunzioni organizzative ed amministrative. Precisa poi che, durante l'esame al Senato, al provvedimento sono state approvate alcune modifiche.Pag. 5
  Ricorda, in particolare, che l'articolo 1, comma 1, come modificato dal Senato, è finalizzato a garantire la continuità dell'esercizio delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici, già in servizio a seguito del concorso indetto nel 2011, nelle sedi di assegnazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, e a far salvi gli atti da essi adottati, fino alla rinnovazione della procedura concorsuale annullata in sede giurisdizionale. Aggiunge che, una modifica apportata al testo durante l'esame al Senato, ha precisato che, qualora la medesima rinnovazione si concluda in corso d'anno scolastico, le funzioni sono esercitate fino a conclusione dello stesso. Specifica poi che, presso il Senato, il rappresentante del Governo ha precisato che i tempi di rinnovazione dipendono dai tempi con cui il Consiglio di Stato risponderà alle richieste di chiarimenti avanzate dal Ministero, evidenziando che tale parere rischia di non arrivare in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico. Aggiunge che quella in discussione consiste in una previsione – in larga parte – analoga a quella recata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 170 del 2009 – convertito, con modificazioni, dalla legge n. 190 del 2009 – per il personale in servizio con funzioni di dirigente scolastico, a seguito del concorso bandito nel 2004 e poi annullato in Sicilia. Aggiunge quindi che la relazione illustrativa fa presente che la soluzione proposta evita che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato siano rimossi dalle funzioni dirigenziali – ormai in corso di svolgimento – per essere assegnati in soprannumero agli istituti di provenienza, determinando la necessità di ricorrere al complesso e dispendioso istituto delle reggenze. Sottolinea inoltre che, come precisato dal MIUR in un comunicato stampa del 31 marzo 2014, la disposizione si riferisce alla situazione determinatasi in Toscana, regione nella quale il Consiglio di Stato ha parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011 e che essa potrà, peraltro, essere eventualmente utilizzata anche in altre regioni in cui la situazione di contenzioso non è ancora definita.
  Aggiunge, poi, che i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame al Senato, dispongono in ordine all'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 104/2013. Rileva, in particolare, che la nuova procedura concorsuale è indetta limitatamente alle esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali sia esaurita la graduatoria del concorso del 2011. Specifica poi che, a tal fine, il predetto comma 2-bis sopprime la previsione, contenuta nell'articolo 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, in base alla quale non si poteva dar luogo all'indizione del corso-concorso selettivo prima dell'assunzione di tutti i vincitori ed idonei presenti in tutte le graduatorie regionali del concorso del 2011, trasformate ad esaurimento dalla medesima disposizione. Ricorda quindi che, al riguardo, durante l'esame al Senato, il rappresentante del Governo ha fatto presente che la previsione per la quale per bandire il corso-concorso occorre attendere l'esaurimento di tutte le graduatorie regionali, non consentirebbe di emanare un nuovo bando per i prossimi 10-12 anni.
  Con riferimento, poi, al comma 2-ter dell'articolo 1, specifica che questo prevede che «la prima tornata» del corso-concorso nazionale sia bandita entro il 31 dicembre 2014, disponendo che una quota dei posti sia riservata: ai vincitori o idonei collocati nelle graduatorie di concorso, successivamente annullate in sede giurisdizionale, specificando che il riferimento è volto alle situazioni verificatesi in relazione al concorso del 2011 e che potrebbe, tuttavia, essere opportuno esplicitare le procedure alle quali si intende fare riferimento; ai soggetti «che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 6alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso concorso, contenzioso legato» ai concorsi per dirigente scolastico banditi, rispettivamente, con decreto direttoriale 22 novembre 2004 e con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, ovvero riferibile alle procedure di rinnovazione, in Sicilia, del medesimo concorso del 2004, avviate ai sensi della legge n. 202 del 2010; ai soggetti i cui incarichi di presidenza sono stati confermati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 7 del 2005 che ha sospeso, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, il conferimento di nuovi incarichi di presidenza, facendo salva la conferma degli incarichi già conferiti. Aggiunge che la riserva deve essere prevista «nel rispetto della normativa vigente» e che, al riguardo, potrebbe essere opportuno chiarire se si intenda fare riferimento all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il quale dispone che nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali – in favore di particolari categorie di cittadini – non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ricorda, infine, che il comma 2-ter del medesimo articolo 1 dispone che il bando individui i titoli valutabili, fra i quali si stabilisce, sin da ora, che sia ricompreso l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico.
  Specifica poi che, nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 15 maggio 2014, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G1.1000, G1.100 e G1.101: in particolare, con l'ordine del giorno G1.1000, il Governo si è impegnato a fissare le quote di riserva per le diverse categorie considerate, in misura proporzionale alla consistenza delle stesse, nonché a valutare la possibilità, all'atto dell'assunzione in ruolo conseguente alle nuove procedure concorsuali, di ridurre al minimo gli spostamenti di sede per coloro che già svolgono le funzioni di dirigente scolastico.
  Ricorda poi che l'articolo 2, così come modificato dal Senato, reca misure volte a garantire lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, nonché di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di scuole, nei territori nei quali non è stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari. Precisa che, in particolare, il comma 1 dell'articolo 2, così come modificato dal Senato, dispone che nelle regioni ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l'affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari – ossia, ad oggi, Campania e Sicilia – le scuole acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano al 31 marzo 2014, fino al 31 dicembre 2014 (e non fino al 31 agosto 2014, come prevedeva il testo iniziale del decreto). Aggiunge che, in base al comma 2 del medesimo articolo 2, gli acquisti dei servizi avvengono nel limite della spesa che si sosterrebbe espletando i servizi mediante esclusivo ricorso al personale dipendente (articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013), alle condizioni tecniche previste dalla convenzione CONSIP e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui la convenzione è attiva. Precisa poi che il comma 2-bis dell'articolo 2, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali nei medesimi territori considerati nel comma 1 sono effettuati acquistando il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014, alle stesse condizioni tecniche ed economiche già indicate nel medesimo comma 1, facenti riferimento alla convenzione CONSIP. Specifica che gli interventi devono essere definiti secondo le modalità individuate in una successiva delibera del CIPE, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pag. 7Ricorda, al riguardo, che il 28 marzo 2014 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato sottoscritto un accordo che prevede, fra l'altro, che, al fine di avviare a definitiva soluzione la problematica occupazionale conseguente alle riduzioni degli affidamenti derivanti dalle espletate gare Consip e riguardante i lavoratori ex LSU e quelli appartenenti alle ditte dei cosiddetti «appalti storici», il MIUR – nell'ambito del più ampio programma per l'edilizia scolastica facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – utilizzerà risorse complessive pari a 450 milioni di euro, a decorrere dal 1o luglio 2014 e fino al 30 marzo 2016, che saranno impiegate per lo svolgimento, da parte del personale adibito alla pulizia nelle scuole, di ulteriori attività consistenti in interventi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad edifici scolastici (quali, ad esempio, rifacimento di intonaci e tinteggiatura, piccole riparazioni, rifacimento di pavimenti, sostituzione di componenti di controsoffitti, tende e persiane, piccole opere in cartongesso, manutenzione delle aree a verde esterne, piccoli interventi sull'impianto idrico-sanitario). Precisa quindi che il MIUR individuerà gli istituti scolastici capofila per l'acquisto dei nuovi servizi e che l'importo complessivo degli ordini integrativi di fornitura sarà pari a 150 milioni di euro per il 2014 e a 300 milioni di euro per il 2015 e i primi 3 mesi del 2016; l'elenco degli interventi da realizzare sarà predisposto dal MIUR entro la fine del mese di maggio, sulla base delle richieste delle scuole. Rileva poi che, al fine di consentire l'effettiva implementazione delle attività a cui adibire il personale già impiegato nei servizi di pulizia, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è impegnato ad attivare percorsi di formazione e di riqualificazione professionale, impegnandosi, altresì, a garantire per il periodo 1o aprile 2014-30 giugno 2014 i necessari strumenti di ammortizzazione sociale in deroga, per un importo complessivo di 60 milioni di euro. Specifica, poi, che le parti hanno concordato sull'istituzione di tavoli a livello territoriale e nazionale volti a monitorare l'andamento e l'efficacia del sistema di pulizia nelle scuole e degli interventi ausiliari aggiuntivi, nonché le relative ricadute occupazionali. Aggiunge che, sulla base dell'accordo, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP è stata attivata, le istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche che saranno elaborate dal MIUR, dal 1o luglio 2014 potranno acquistare i servizi di ripristino del decoro e della funzionalità degli immobili dal soggetto aggiudicatario della gara CONSIP e che la disposizione in commento sembrerebbe, essere tesa a «legittimare» l'acquisto dei medesimi servizi, nelle regioni in cui la convenzione CONSIP non è ancora attiva, dalle ditte che assicurano i servizi di pulizia e quelli ausiliari. Ricorda, infine, che nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha accolto gli ordini del giorno G2.100 (testo 2), G2.101 e G2.102 che hanno impegnato l'Esecutivo, fra l'altro, a valutare l'opportunità di riconsiderare il meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari. Rimanda quindi alla documentazione degli uffici per ulteriori approfondimenti.

  Manuela GHIZZONI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.