CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 16 maggio 2014
236.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 5

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 16 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 47/2014: Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
C. 2373-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015, rilevando che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo iniziale del decreto. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari relativi al testo iniziale del decreto, nonché ulteriori documentazioni tecniche di risposta alle osservazioni formulate nel corso del dibattito e di analisi degli emendamenti presentati nelle Commissioni di merito.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, sull'articolo 1, relativo al finanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, non ritiene di dover formulare osservazioni, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, durante l'esame in prima lettura presso il Senato, circa il fatto che le risorse da destinare alle regioni e ai comuni dovranno essere utilizzate in assenza di deroghe e nei limiti dei vincoli del patto di stabilità interno.
  In merito all'articolo 2, recante modifica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in Pag. 6locazione, non ritiene di dover formulare osservazioni, preso atto di quanto affermato dal Governo, nel corso dell'esame presso l'altra ramo del Parlamento, circa la natura procedurale delle modifiche apportate alla disciplina del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e nel presupposto che le iniziative che verranno intraprese a tal fine saranno disposte nel limite delle risorse disponibili del Fondo medesimo, come incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame.
  Con riferimento all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, con riferimento al testo originario delle disposizioni ritiene opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modalità di contabilizzazione degli incassi derivanti dalle previste dismissioni di immobili degli ex IACP e delle spese, a valere sui predetti incassi, destinate alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Infatti, poiché gli IACP non rientrano nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che i predetti incassi e le relative spese non dovrebbero rilevare ai fini dei saldi di finanza pubblica. In proposito, ritiene tuttavia opportuna una conferma da parte del Governo. In merito alle modifiche apportate dal Senato, andrebbero valutati i possibili effetti negativi sui saldi – con particolare riferimento al saldo di indebitamento netto strutturale – dell'estensione a comparti di enti inclusi nel perimetro della pubblica amministrazione – comuni ed enti pubblici non territoriali – delle procedure previste dalla norma originaria per i soli immobili IACP, riguardanti l'alienazione degli immobili e le modalità di utilizzo delle relative entrate.
  Passando all'esame dell'articolo 4, relativo al programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso il Senato e nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che gli oneri previsti dalle disposizioni siano configurabili come limiti di spesa. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che, come risulta dalla relazione tecnica, il comma 6 consente l'utilizzo delle disponibilità giacenti presso la Cassa depositi e prestiti relative a quote non utilizzate di limiti di impegno destinati a programmi di edilizia agevolata. Osserva che tali disponibilità sono versate annualmente all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo destinato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari, istituito ai sensi del comma 5. Trattandosi di risorse inutilizzate giacenti in tesoreria, utili ai soli fini della compensazione in termini di saldo netto da finanziare, il successivo comma 7 prevede la compensazione degli effetti derivanti dall'istituzione del predetto fondo in termini di fabbisogno e di indebitamento netto mediante utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Segnala inoltre che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, l'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali, nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20 milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016 e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017, non pregiudica le finalizzazioni già previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  In riferimento all'articolo 5, riguardante la lotta all'occupazione abusiva di immobili, rileva che lo stesso non presenta profili problematici sul piano finanziario, stante il carattere ordinamentale della disposizione, non avendo peraltro nulla da osservare con riferimento alle disposizioni introdotte al Senato.
  In merito all'articolo 6, relativo all'imposizione sui redditi dell'investitore, fa presente che la relazione tecnica non fornisce sufficienti informazioni in relazione ai dati e ai parametri utilizzati ai fini della stima degli effetti di gettito. Ritiene in Pag. 7particolare che andrebbero forniti chiarimenti in merito al numero degli immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali, che la relazione tecnica indica in misura pari a 40 mila, ma del quale non viene specificato né la fonte né se si riferisca ai soli alloggi di nuova costruzione o ad una stima che comprenda anche gli alloggi oggetto di ristrutturazione. Rileva, inoltre, che ai fini della stima degli effetti di gettito risulta considerata una percentuale di non concorrenza del 60 per cento in luogo del 40 per cento indicato dalla norma e che, prudenzialmente, non sono stati ascritti effetti di maggior gettito alla conseguente indeducibilità delle spese sostenute a fronte dei redditi in esame. Sul punto ritiene quindi opportuno chiedere una conferma da parte del Governo.
  In merito all'articolo 7, sulle detrazioni IRPEF per il conduttore di alloggi sociali, con riferimento ai commi 1 e 2, osserva che, ai fini della stima degli effetti di minor gettito, la relazione tecnica utilizza un modello di microsimulazione. Non appare pertanto possibile verificare la quantificazione proposta dalla relazione tecnica, in mancanza dei dati e dei parametri ad essa sottostanti. In particolare ritiene che andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito all'aliquota media utilizzata nonché all'indicazione di un numero di immobili ad uso abitativo destinati ad alloggi sociali pari a 40 mila unità. Riguardo alla soppressione – prevista dal comma 2-bis – della disposizione che stabilisce che le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse al beneficio non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, ritiene opportuna una verifica circa la neutralità finanziaria della disposizione, tenuto conto che la soppressione di uno dei due limiti massimi di spesa – quello riferito alle spese di ristrutturazione effettivamente sostenute – potrebbe determinare un maggior ricorso al beneficio per le fattispecie in cui il rispetto del predetto limite avrebbe determinato un'esclusione dal beneficio medesimo – ipotesi di spese di ristrutturazione inferiori a 10 mila euro –, con conseguente incremento della relativa perdita di gettito. Ritiene quindi che andrebbe al riguardo acquisita una valutazione da parte del Governo. Infine, in merito al comma 2-ter, che non sembra essere considerato dalla relazione tecnica presentata presso il Senato, rileva che la disposizione appare avere come finalità quella di permettere di usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili anche prescindendo dalla pendenza di una pratica di ristrutturazione edilizia. Qualora venisse confermata tale interpretazione, andrebbe valutato se la stessa sia suscettibile di incrementare la perdita di gettito stimata in sede di relazione tecnica riferita alla legge di stabilità per il 2014.
  Riguardo all'articolo 8, concernente il riscatto a termine dell'alloggio sociale, osserva che la stima degli effetti di minor gettito attribuiti alla norma in esame dalla relazione tecnica non è supportata da elementi informativi che ne consentano una verifica sul piano finanziario. Ritiene pertanto necessario che siano illustrati i metodi, i criteri, i dati e le procedure di quantificazione utilizzate dalla relazione tecnica anche al fine di chiarire gli ulteriori aspetti di seguito indicati. Per quanto concerne la stima fornita dalla relazione tecnica, che assume un andamento costante degli oneri, andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti tale andamento, tenuto conto che la norma in esame si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 29 marzo 2014 e, pertanto, in ciascuna annualità – per un periodo di almeno 7 anni – dovrebbero risultare gli effetti cumulati dei nuovi contratti che si aggiungono a quelli stipulati negli anni precedenti; andrebbe inoltre chiarito se ed eventualmente in che modo sia stata considerata la possibile rinegoziazione dei contratti di locazione in essere, mediante nuova stipula, che potrebbe essere effettuata al fine di consentire anche agli attuali conduttori di fruire delle modalità di acquisto dell'immobile in esame. Reputa inoltre necessari ulteriori chiarimenti per quanto concerne le modalità applicative e i conseguenti effetti finanziari che ne derivano, in quanto la norma rinvia ad un decreto ministeriale la definizione di alcuni Pag. 8profili applicativi dai quali dipendono effetti a carico della finanza pubblica. Evidenzia, in particolare, che la norma non stabilisce alcun limite in merito alla quota del canone di affitto che dovrebbe essere imputata in conto del prezzo di acquisto dell'immobile. Tale aspetto appare rilevante in considerazione del meccanismo del credito d'imposta previsto per la quota imputata come anticipo del processo di acquisto. Osserva, inoltre, che andrebbe precisato se il conduttore possa, nel corso del periodo interessato dal contratto di locazione, rinunciare all'esercizio del diritto di riscatto. In tale ipotesi, ritiene che andrebbero chiariti quali siano gli effetti finanziari in termini di credito d'imposta in favore del locatore. Segnala, altresì, che non risulta chiara la tempistica relativa al credito d'imposta. Infatti, considerato che la relazione tecnica stima effetti negativi a decorrere dal 2015 in merito ad un diritto di riscatto da esercitare non prima del 2021 – 7 anni dal 29 marzo 2014 – e che gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo, uguali rispetto ai tre saldi di finanza pubblica, non sembrerebbero tenere conto delle modalità di effettiva fruizione del credito d'imposta, ritiene che andrebbe precisato se la fruizione del credito d'imposta da parte del locatore sia riconosciuta immediatamente in virtù della clausola sottoscritta dal conduttore circa l'intenzione di esercitare, dopo almeno i 7 anni richiesti, il diritto di riscatto. In caso di conferma di tale ipotesi interpretativa – che sembrerebbe giustificare l'iscrizione di effetti finanziari a decorrere dal 2015 – andrebbe, a suo avviso, chiarito come si faccia luogo al recupero del credito d'imposta già fruito nell'ipotesi in cui, trascorsi i 7 anni, il conduttore non dovesse esercitare il diritto di riscatto. Tale profilo dovrebbe essere considerato anche alla luce della necessità di escludere possibili comportamenti elusivi. Qualora, viceversa, la norma debba essere interpretata nel senso che il diritto al credito d'imposta e alla sua fruizione sorga nel momento in cui sia effettivamente riscattato l'immobile, con riferimento ai canoni già riscossi, segnala come non appaiano chiari i motivi sottostanti l'iscrizione degli effetti finanziari a decorrere dal 2015.
  Riguardo all'articolo 9, sulla riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato, segnala che, con riferimento al comma 1, la stima del valore imponibile per l'applicazione della cedolare secca è effettuata sulla base di dati relativi al 2011, nonostante siano disponibili dati più aggiornati. Segnala, in particolare, che in base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2013 per l'anno 2012 la base imponibile della cedolare secca ad aliquota agevolata – in quell'anno pari al 19 per cento – risultava pari a 778 milioni di euro e rappresentava il 12 per cento del gettito di competenza complessivo, e che in base ai dati pubblicati nel Bollettino delle entrate tributarie, riferiti al gettito effettivo, il totale dei versamenti della cedolare secca ammonta a 675 milioni nel 2011, a 1.020 milioni nel 2012 e a 1.516 milioni nel 2013. In proposito, pertanto, ritiene opportuno un chiarimento in merito al mancato utilizzo di dati più aggiornati, rispetto ai quali la perdita di gettito determinata dalla riduzione dell'aliquota risulta maggiore di quella stimata. Per quanto concerne le ipotesi adottate nella quantificazione degli effetti finanziari, ritiene opportuno specificare le ragioni alla base dell'ipotesi di un andamento costante, considerato che, invece, i dati registrati evidenziano un andamento crescente del gettito annuo, nonché chiarire se ed in quale misura sia stato considerato un possibile effetto di incentivazione per i locatori interessati, considerata l'elevata differenza tra aliquota ordinaria, al 21 per cento, e la nuova aliquota agevolata, al 10 per cento. Per motivi di prudenzialità, ritiene che andrebbe infatti considerata l'ipotesi che una quota dei contratti già registrati a canone libero possa essere trasformata in contratti a canone concordato al fine di fruire del beneficio fiscale introdotto dalla norma. Con riferimento al comma 2, rileva che la relazione tecnica non sembra perfettamente coordinata con il tenore testuale della norma. In particolare, la relazione tecnica considera come aliquota Pag. 9applicabile per effetto delle disposizioni in esame quella agevolata, pari al 10 per cento fino al 2017 e al 15 per cento dal 2018, anche se il comma 2 non riguarda specificamente i contratti a canone concordato. Il comma 2, infatti, estende a talune tipologie di locazione l'opzione per il regime della cedolare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011, che include anche l'aliquota ordinaria al 21 per cento. Considera pertanto opportuno chiarire se la platea considerata dalla relazione tecnica, pari a 1.200 unità, sia prudenzialmente riferita a tutte le tipologie di contratto, ivi incluse quelle che rientrerebbero nel regime ordinario della cedolare secca con l'aliquota del 21 per cento sopra richiamata. In caso contrario, ovvero se tale platea fosse riferita ai soli contratti a canone concordato, sembrerebbe necessario computare, ai fini della quantificazione della perdita di gettito, anche le minori entrate relative ai contratti a canone libero, ad aliquota ordinaria del 21 per cento, non considerate dalla relazione tecnica. Segnala infine che non si dispone dei dati e dei parametri sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni contenute nei commi 2-bis e 2-ter, valutati dal comma 2-quater in 1,53 milioni per il 2014 e in 1,69 milioni a decorrere dal 2015. Premessa la necessità di acquisire i predetti dati al fine di verificare la congruità della copertura, osserva che andrebbe in primo luogo esplicitato se l'aggiornamento dell'elenco CIPE dei comuni ad alta tensione abitativa previsto dal comma 2-ter sia finalizzato a ricomprendervi quei comuni, di cui al comma 2-bis, che attualmente non rientrano nel predetto elenco e per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di calamità. Tale interpretazione sembra, infatti, desumersi dal comma 2-quater che richiama congiuntamente i due commi precedenti ai fini della copertura. Qualora la predetta ipotesi interpretativa dovesse essere confermata, ritiene andrebbe altresì chiarito se, in virtù del combinato disposto del comma 2-bis e del comma 2-ter, ai comuni ivi individuati sia estesa l'aliquota ridotta della cedolare secca soltanto per il periodo 2014-2017, nella misura del 10 per cento, ovvero anche dal 2018, nella misura del 15 per cento. Tale chiarimento appare necessario, in quanto la disposizione di copertura di cui al comma 2-quater assegna alle predette disposizioni effetti finanziari di natura permanente. In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente al comma 2-quater, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze del quale è previsto l'utilizzo, nella misura di 1,53 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,69 milioni di euro a decorrere dal 2015, a copertura dell'onere derivante dall'estensione dell'applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza (comma 2-bis), nonché di quelli derivanti dall'aggiornamento da parte del CIPE dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (comma 2-ter), seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, segnala altresì che la disposizione è formulata in termini di previsioni di spesa, ma non è corredata di una esplicita clausola di salvaguardia. Peraltro rileva che, poiché gli oneri oggetto di copertura sono costituiti da minori entrate, tale clausola, come rilevato in passato per casi analoghi, risulterebbe di fatto inefficace in quanto ogni eventuale disallineamento tra oneri e coperture potrebbe essere verificato solo negli esercizi finanziari successivi al suo manifestarsi. Dal punto di vista formale, fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con riferimento all'articolo 9-bis, recante disposizioni sull'IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero, segnala che la norma non è corredata di relazione tecnica e, pertanto, non si dispone degli elementi e dei criteri sottostanti la quantificazione dei relativi oneri. Non risulta quindi possibile effettuare una verifica della stima del minor gettito indicato Pag. 10nel comma 3 in misura pari a 6 milioni di euro. Premessa la necessità di acquisire gli elementi utilizzati ed i parametri utilizzati per la predetta quantificazione, ritiene che andrebbe altresì indicata la ripartizione del minor gettito complessivo, pari a 6 milioni annui, tra IMU, TASI e TARI tenendo conto che la quota riferita ai comuni viene complessivamente indicata in 2 milioni di euro annui. Andrebbe infine chiarito quale sia il regime applicabile agli immobili in esame nell'anno in corso tenuto conto che l'assimilazione ad abitazione principale e la relativa copertura finanziaria sono previste a decorrere dal 2015. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 3, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è previsto l'utilizzo nella misura di 6 milioni di euro a decorrere dal 2015 a copertura degli oneri derivanti dalla disciplina concernente l'applicazione dell'IMU per gli immobili posseduti dai cittadini italiani all'estero, seppure privo di una specifica voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Dal punto di vista formale, fa presente che nel testo non figura la disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, nonostante l'utilizzo dei fondi speciali avvenga solo a partire dal secondo anno del triennio cui si riferisce il bilancio a legislazione vigente, rileva che non è previsto il richiamo alle proiezioni dei fondi medesimi.
  Per quanto concerne l'articolo 10, commi da 1 a 10, recante disposizioni sull'edilizia residenziale sociale, pur prendendo atto del carattere prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che l'accelerazione dell'utilizzo delle risorse indicata dal comma 2 possa comportare effetti negativi non previsti in termini di cassa con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 10, comma 10-bis, recante conferimento a fondi immobiliari di immobili residenziali realizzati con contributi pubblici, nonché all'articolo 10, comma 10-ter, recante Programmi di edilizia residenziale in favore di dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Per quanto concerne l'articolo 10-bis, recante definizione amministrativa e contabile degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 152 del 1991, fa presente di non avere osservazioni da formulare.
  Riguardo all'articolo 10-ter, recante semplificazione in materia di edilizia, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale chiede l'avviso del Governo – che la misura di semplificazione disposta dalla norma non determini effetti sul gettito eventualmente atteso a normativa vigente per l'appartenenza dei suddetti manufatti alla qualifica di interventi edilizi di nuova costruzione.
  Con riferimento all'articolo 11, recante verifica dell'attuazione del provvedimento, rileva che, in merito alla disposizione che prevede che le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto interministeriale, andrebbe acquisita conferma che dette procedure di riprogrammazione siano idonee ad evitare effetti negativi sui saldi rispetto alla dinamica di spesa scontata ai fini dei tendenziali.
  In merito all'articolo 12, recante qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma del Governo circa la compatibilità della nuova disciplina prevista dal testo rispetto alla normativa comunitaria in materia. Osserva inoltre che, in base al comma 10, la nuova disciplina sui requisiti di qualificazione prevista dai precedenti commi 8 e 9 sarà applicata anche ai contratti i cui bandi o avvisi di gara risultino – alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – già pubblicati, ovvero, per i contratti senza pubblicazione di bandi, alle procedure e ai contratti per i quali alla medesima data siano già stati inviati gli inviti a presentare offerte. Andrebbe Pag. 11inoltre acquisita una valutazione del Governo circa l'eventualità che tale previsione determini l'esigenza di rivedere procedure in corso, con effetti anche sui relativi costi complessivi.
  Per quanto concerne l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per Expo 2015, con riferimento al comma 1 evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti in merito ai profili di dequalificazione della spesa connessi alla possibilità di utilizzare entrate in conto capitale per finalità di spesa corrente. Con riferimento al comma 3, fermo restando che la norma recepisce nell'ambito della disciplina fiscale il contenuto di un accordo internazionale già ratificato, osserva che la valutazione della relazione tecnica, secondo la quale l'esenzione dall'imposta di registro degli atti transattivi posti in essere nell'ambito della realizzazione di Expo 2015 si configura come rinuncia a maggior gettito, assume implicitamente che tali atti transattivi siano per la loro totalità di carattere aggiuntivo rispetto a quelli che sarebbero stati stipulati in assenza dell'evento. Osserva in proposito che, nell'eventualità di un parziale fenomeno di spiazzamento, la predetta esenzione non si configurerebbe interamente come rinuncia a maggior gettito, ma, almeno parzialmente, come perdita di gettito, ritenendo opportuna una conferma circa l'esclusione del predetto fenomeno di spiazzamento. Con riferimento al comma 4, andrebbe chiarito in primo luogo se il contributo di 25 milioni per il 2014 in favore del comune di Milano, disposto dalla norma, risulti aggiuntivo o sostitutivo rispetto a quello già previsto per il 2013 dal decreto-legge n. 126 del 2013, provvedimento decaduto i cui effetti sono stati fatti salvi. In ogni caso, analogamente a quanto osservato in relazione al citato decreto-legge n. 126, segnala che, benché il contributo non rilevi ai fini del patto di stabilità interno, potrebbero comunque determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, non considerati dalla relazione tecnica. Infatti, le predette somme potranno trovare legittimo utilizzo per l'accelerazione del pagamento di spese di natura corrente, escluse in termini di cassa dai vincoli del patto, con conseguenti effetti negativi sul fabbisogno. In merito ai profili di copertura finanziaria, sempre relativamente al comma 4, segnala che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal riconoscimento al comune di Milano, a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015, di un contributo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nel medesimo anno, delle somme iscritte nel conto dei residui relative ad alcune autorizzazioni di spesa aventi ad oggetto fondi per assunzioni a tempo indeterminato (articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e articolo 3, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L'utilizzo dei suddetti residui, che in analogia con l'onere oggetto di copertura, produce effetti solo sul saldo netto da finanziare non pregiudica, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, l'adempimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate.
  Con riferimento all'articolo 14, comma 1, recante disposizioni sulla copertura finanziaria, rileva che la norma dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, comma 1, lettera b), 6, 7, 8 e 9, pari complessivamente a 97,71 milioni di euro per l'anno 2014, a 184 milioni di euro per l'anno 2015, a 152,70 milioni di euro per l'anno 2016, a 129 milioni di euro per l'anno 2017, a 86,85 milioni di euro per l'anno 2018, a 83,52 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,92 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
   quanto a 5,9 milioni di euro per l'anno 2014 e a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457 (capitolo 1701, piani di gestione 31 e 32, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Pag. 12trasporti – contributi agli interventi di edilizia residenziale che fruiscono di mutuo agevolato);
   quanto a 21,94 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016, a 8,19 milioni di euro per l'anno 2017 e a 8,2 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985 n. 118 (capitolo 1701, piani di gestione 38 e 39, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – programma straordinario di edilizia agevolata);
   quanto a 56,81 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2019 e a 28,4 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (capitolo 1701, piani di gestione 41 e 42, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – limiti di impegno per interventi di edilizia agevolata);
   quanto a 102,25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 73,95 milioni di euro per l'anno 2016, a 24 milioni di euro per l'anno 2017, a 5,94 milioni di euro per l'anno 2018, a 18,51 milioni di euro per l'anno 2019 e a 18,52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 40 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante Fondo da ripartire per le finalità previste dalle disposizioni legislative di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008, per le quali non si provvede alle riassegnazioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 1451 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
   quanto a 6,295 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive delle persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati di cui all'articolo 1, comma 515, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (capitolo 2870 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 1,765 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo da ripartire per il rimborso delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato per il biennio 2012-2013, da parte di enti ed organismi erogatori di prestazioni pensionistiche, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di restituzione del contributo di perequazione sulle pensioni di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (capitolo 3040 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 7.

  Al riguardo segnala che, secondo quanto chiarito nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio del Senato, le autorizzazioni di spesa utilizzate con finalità di copertura ai sensi del comma 1 recano le necessarie disponibilità e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente.
  Con riferimento all'utilizzo delle maggiori entrate relative alle detrazioni fiscali Pag. 13IRPEF per il conduttore di alloggi sociali di cui al comma 1 lettera h), rinvia alle osservazioni in precedenza formulate con riferimento all'articolo 7.
  Infine, con riguardo all'indicazione delle disposizioni onerose oggetto di copertura finanziaria, segnala che il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, posto che i commi 2-bis e 2-ter, introdotti durante l'esame al Senato, recano un'autonoma copertura al successivo comma 2-quater del medesimo articolo 9.
  Con riferimento all'articolo 14, commi 2 e 3, recante procedura di definanziamento dei programmi straordinari di edilizia agevolata, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 12 circa l'effettiva utilizzabilità delle risorse in questione anche con riferimento all'eventuale incidenza su procedure già avviate.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, depositando agli atti della Commissione una documentazione contenente la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e una nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze recante puntuale risposta a talune delle osservazioni richiamate dal relatore (vedi allegato), precisa che le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, come si evince dalla menzionata relazione tecnica, non determinano ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica, e che gli oneri derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, costituiscono limiti di spesa.
  Rileva, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, secondo cui le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse alle detrazioni previste non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, in occasione dell'introduzione dei predetti limiti a legislazione vigente, non erano stati prudenzialmente quantificati effetti di risparmio.
  Osserva, inoltre, che l'estensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della aliquota ridotta della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di emergenza è limitata al periodo 2014-2017, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 9.
  Fa notare che la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2-ter, che prevede la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa da parte del CIPE, non determina effetti finanziari negativi, in quanto la revisione dell'elenco sarà predisposta assicurando l'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica, e che il nuovo regime IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero, di cui all'articolo 9-bis, decorre dal 2015, in coerenza con la relativa quantificazione degli oneri e la corrispondente norma di copertura finanziaria.
  Sottolinea, inoltre, che la citata quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-bis è stata effettuata considerando che l'agevolazione riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che il versamento medio per le tipologie di immobili interessate dalla disposizione è di non rilevante entità, fermo restando che non si stimano effetti ai fini della TARI, considerando che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti.
  Rileva, altresì, che le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 10, hanno carattere ordinamentale e non determinano un'accelerazione della spesa per cassa di cui alle disposizioni a legislazione vigente, e che le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, che escludono dal novero degli interventi di nuova costruzione Pag. 14l'installazione di manufatti leggeri, non determinano effetti negativi sul gettito atteso a legislazione vigente.
  Fa presente, inoltre, che la destinazione delle risorse revocate e riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, per essere nuovamente destinate al contrasto del disagio abitativo, ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti finanziari negativi, e che le disposizioni di cui all'articolo 12, che modifica la disciplina in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, sono coerenti con la normativa europea.
  Osserva, infine, che l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per l'Expo 2015, come si evince dalla relazione tecnica, determina maggiori oneri soltanto limitatamente al saldo da finanziare, e che tra le disposizioni oggetto di copertura, indicate all'articolo 14, il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, giacché i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, introdotti durante l'esame al Senato, recano, ai sensi del successivo comma 2-quater, un'autonoma copertura.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2373-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 47 del 2014, recante Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015;
   visti gli ulteriori elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    le modifiche apportate dal Senato all'articolo 3, recante misure per l'alienazione del patrimonio residenziale pubblico, come si evince dalla menzionata relazione tecnica, non determinano ulteriori effetti negativi per la finanza pubblica;
    gli oneri derivanti dall'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari, di cui all'articolo 4, costituiscono limiti di spesa;
    le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter, secondo cui le spese per acquisto di mobili ed elettrodomestici ammesse alle detrazioni previste non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione, non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, giacché, in occasione dell'introduzione dei predetti limiti a legislazione vigente, non erano stati prudenzialmente quantificati effetti di risparmio;
    l'estensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, della aliquota ridotta della cedolare secca ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato negli ultimi cinque anni lo stato di emergenza è limitata al periodo 2014-2017, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
    la disposizione di cui all'articolo 9, comma 2-ter, che prevede la revisione dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa da parte del CIPE, non determina effetti finanziari negativi, in quanto la revisione dell'elenco sarà predisposta assicurando l'invarianza degli effetti sulla finanza pubblica;
    il nuovo regime IMU per gli immobili posseduti dai cittadini residenti all'estero, di cui all'articolo 9-bis, decorre dal 2015, in coerenza con la relativa quantificazione degli oneri e la corrispondente norma di copertura finanziaria;
    la citata quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 9-bis è stata effettuata considerando che l'agevolazione riguarda solo i pensionati nei paesi di residenza e che il versamento medio per le tipologie di immobili interessate dalla disposizione Pag. 15è di non rilevante entità, fermo restando che non si stimano effetti ai fini della TARI, considerando che i comuni dovranno comunque garantire la copertura integrale del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti;
    le disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 10, commi da 1 a 10, hanno carattere ordinamentale e non determinano un'accelerazione della spesa per cassa di cui alle disposizioni a legislazione vigente;
    le disposizioni di cui all'articolo 10-ter, che escludono dal novero degli interventi di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, non determinano effetti negativi sul gettito atteso a legislazione vigente;
    la destinazione delle risorse revocate e riprogrammate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 11, per essere nuovamente destinate al contrasto del disagio abitativo, ha carattere ordinamentale ed è priva di effetti finanziari negativi;
    le disposizioni di cui all'articolo 12, che modifica la disciplina in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, sono coerenti con la normativa europea;
    l'articolo 13, recante disposizioni urgenti per l'Expo 2015, come si evince dalla relazione tecnica, determina maggiori oneri soltanto limitatamente al saldo da finanziare;
    tra le disposizioni oggetto di copertura, indicate all'articolo 14, il riferimento all'articolo 9 deve intendersi limitato ai soli commi 1 e 2, giacché i commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo, introdotti durante l'esame al Senato, recano, ai sensi del successivo comma 2-quater, un'autonoma copertura;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Busto 1.1, Nardi 1.2, De Rosa 1.3, Busto 1.4, Pesco 1.8, Piazzoni 1.11, De Rosa 1.12 e 1.13, Busto 1.14, Busto 1.16, che dispongono l'incremento dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per gli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, disponendo l'incremento delle coperture previste dall'articolo 14, comma 1, lettera d), relativo al fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità, o prevedendo l'utilizzo del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, il quale reca tuttavia uno stanziamento solo in termini di cassa e non anche di competenza, e del fondo per lo sviluppo e la coesione, determinando in quest'ultimo caso una dequalificazione della spesa vietata dalla vigente normativa contabile;
   Busto 1.17, che dispone l'incremento del fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 1, comma 2, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Nardi 1.20, che stanzia 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 in favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del fondo per l'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del Pag. 162008, il quale reca tuttavia uno stanziamento solo in termini di cassa e non anche di competenza;
   Grimoldi 4.1, che sopprime tra l'altro il comma 2 dell'articolo 4, che reca le modalità di finanziamento del programma di recupero degli immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 1, senza prevedere la soppressione anche del medesimo programma;
   Daga 4.01, che dispone che i comuni provvedano al censimento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, che non reca le necessarie disponibilità;
   Daga 5.01, che è volta a istituire l'Anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale pubblica, provvedendo al relativo onere, valutato nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, che non reca le necessarie disponibilità;
   Caparini 6.01, che è volta a estendere la detrazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi anche ai mutui accesi per i lavori di costruzione e di completamento dell'abitazione principale eseguiti entro il periodo di validità del permesso di costruire, senza prevedere alcuna forma di copertura;
   Nardi 7.1, che estende la detrazione IRPEF di cui all'articolo 7 del provvedimento a tutti i contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, provvedendo al relativo onere, non quantificato, attraverso l'incremento dell'imposta sui redditi di capitale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011;
   Segoni 7.2, che estende la detrazione IRPEF di cui all'articolo 7 del provvedimento a tutti i contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e senza individuare alcuna copertura;
   Daga 8.8, che amplia l'ambito di applicazione delle agevolazioni previste dall'articolo 8 anche ai contratti di locazione stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del provvedimento, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Grimoldi 8.05, che reca, tra l'altro, modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, escludendo dalla fattispecie di cessione dei beni, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   Grimoldi 9.1, che estende, per il quadriennio 2014-2017, la riduzione dell'aliquota prevista per la cedolare secca a tutti i contratti di locazione, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Cancelleri 9.2, che prevede una riduzione dell'aliquota relativa alla cedolare secca a decorrere dal 2014 (quindi non limitatamente al triennio 2014-2017) – prevedendo al contempo una riduzione degli aggi riconosciuti ai concessionari dei giochi e un adeguamento del PREU –, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Nardi 9.3, che prevede la riduzione dell'aliquota della cedolare secca a decorrere dal 2014 (quindi non limitatamente al triennio 2014-2017), senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Grimoldi 9.01, che è volta a prevedere l'imposta di registro con aliquota agevolata all'1 per cento per alcune tipologie Pag. 17di trasferimenti immobiliari, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Grimoldi 9.02, che è volta ad attribuire agevolazioni fiscali in caso di acquisto di abitazioni da destinare a locazione per un certo periodo, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Grimoldi 9.03, che è volta ad estendere l'applicazione della cedolare secca al reddito da locazione percepito dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Grimoldi 9.04, che è volta a prevedere l'imposta di registro in misura fissa per alcune tipologie di trasferimenti immobiliari, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Rondini 13.3 e Grimoldi 13.4, che permettono alle regioni, con particolare riferimento alla regione Lombardia, e alle province autonome di derogare, per il 2014 e 2015, ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente per le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per le sole spese relative ad Expo 2015, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria;
   Grimoldi 13.9, che permette agli enti locali e territoriali coinvolti nell'organizzazione di Expo 2015, di derogare, per il 2014 e 2015, ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente per le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per le sole spese relative ad Expo 2015, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e all'indicazione della copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   De Rosa 1.9 e 1.10, che dispongono l'incremento dei fondi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e per gli inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 1, commi 1 e 2. Ai relativi oneri si provvede tra le altre cose mediante incremento dell'aliquota della accisa sui prodotti energetici usati come carburanti, ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Di Gioia 3.16, che prevede che, a determinate condizioni, siano assegnati in maniera definitiva gli alloggi concessi in locazione e in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'assegnazione in via definitiva dei suddetti alloggi possa determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Daga 4.7 e De Rosa 4.8, che prevedono che i comuni individuino le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio esistente anche prevedendo forme di auto recupero degli immobili tramite la costituzione di cooperative di assegnatari. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i comuni interessati potranno provvedere all'attuazione delle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Zaratti 4.16, che estende le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, in materia di riqualificazione energetica degli edifici, anche agli IACP. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede in parte mediante l'utilizzo del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e in parte mediante riduzione delle disponibilità Pag. 18delle spese iscritte in bilancio come consumi intermedi relativi a specifici stati di previsione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione e alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Rondini 9.10, che è volta sostanzialmente a precisare che si può optare per la cedolare secca anche nel caso di locazioni per la cui amministrazione il proprietario si affidi a professionisti o ad associazioni sindacali a cui sia iscritto. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica;
   Paglia 9-bis.02, che è volta ad estendere i casi in cui non si applica l'IMU, prevedendo che al relativo onere, nel limite di 50 milioni di euro dal 2014, si provvede mediante una riduzione delle disponibilità iscritte in bilancio delle spese per consumi intermedi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria previste dalla proposta emendativa;
   Nardi 10.26, che prevede che gli immobili pubblici in dismissione di enti e società partecipate, prima delle relative procedure di vendita, devono essere offerte ai comuni e alle regioni ove sono ubicati, ad un prezzo pari al valore di mercato ridotto del 30 per cento, per essere destinati ad alloggi sociali. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica;
   De Rosa 14.1, che prevede che, a valere sui fondi assegnati per la realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche, le somme non utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere stesse senza alcun limite di importo, sono destinate al finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge in esame. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.

  Infine, rileva che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17, 1.20, 3.16, 4.1, 4.7, 4.8, 4.16, 7.1, 7.2, 8.8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.10, 10.26, 13.3, 13.4, 13.9, 14.1 e sugli articoli aggiuntivi 4.01, 5.01, 6.01, 8.05, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

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