CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 12 maggio 2014
232.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 4

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 12 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 15.50.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208-B Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, e che sul testo approvato dal Senato è stata presentata una nuova relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2-bis, recanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine, segnala che non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nella relazione tecnica.
  In merito all'articolo 2, recante modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato, per quanto attiene alla facoltà per regioni e province autonome di utilizzare contratti di apprendistato per lo svolgimento di attività stagionali, rileva che la ratio della norma sembra diretta ad estendere al sistema di alternanza scuola-lavoro il reclutamento di apprendisti nell'ambito dei lavoratori stagionali. Osserva, pertanto, che la disposizione non sembrerebbe determinare effetti di minor gettito contributivo in relazione alle agevolazioni previste per i contratti di apprendistato, anche tenendo conto che non vengono modificati i limiti riferiti ai contratti di apprendistato previsti dalla normativa in vigore. In proposito, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto attiene alla comunicazione da parte delle regioni, entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di apprendistato, delle modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, osserva che tale disposizione sembra introdurre per detti enti un obbligo di predisporre le attività volte alla formazione professionale degli apprendisti entro i termini indicati dalla disposizione medesima. Ritiene, quindi, necessario acquisire l'avviso del Governo sulla norma, al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria per le regioni.
  Con riferimento infine all'articolo 3, recante disposizioni in materia di elenco anagrafico dei lavoratori e stato di disoccupazione, segnala che andrebbe acquisita conferma che la modalità di attestazione dello stato di disoccupazione, prevista tramite posta elettronica certificata, non determini esigenze organizzative aggiuntive da parte dei servizi interessati, con conseguenti riflessi finanziari.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore, segnala che lo svolgimento dell'offerta formativa pubblica a favore degli apprendisti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni, giacché tale offerta è assicurata, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, recante testo unico dell'apprendistato, nei limiti delle risorse annualmente disponibili. Fa presente, altresì, che l'attestazione dello stato di disoccupazione, comprovato dall'interessato presso il servizio competente, in ogni ambito territoriale, anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non determina riflessi negativi per la finanza pubblica, posto che la predetta disposizione reca una misura di semplificazione amministrativa, già prevista, in linea generale, dalla normativa vigente.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2208-B Governo di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
   lo svolgimento dell'offerta formativa pubblica a favore degli apprendisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non determina nuovi o maggiori oneri a carico delle regioni, giacché tale offerta è assicurata, Pag. 6ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 167 del 2011, recante testo unico dell'apprendistato, nei limiti delle risorse annualmente disponibili;
   l'attestazione dello stato di disoccupazione, comprovato dall'interessato presso il servizio competente, in ogni ambito territoriale, anche mediante posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non determina riflessi negativi per la finanza pubblica, posto che la predetta disposizione reca una misura di semplificazione amministrativa, già prevista, in linea generale, dalla normativa vigente,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bechis 1.61 e Airaudo 1.202, che prefigurano, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, l'introduzione di un reddito minimo o di un reddito di cittadinanza, senza tuttavia prevedere alcuna forma di copertura;
   Di Salvo 1.321, che prevede, senza escludere gli enti pubblici, con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, che la retribuzione del ricercatore, a partire da un determinato momento, sia incrementata del 20 per cento fino al termine del contratto.

  Rileva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti richiamati dal relatore. Esprime altresì nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.61, 1.202 e 1.321, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e che sul testo approvato dal Senato è pervenuta una relazione tecnica che aggiorna quella allegata al testo originario del provvedimento.
  Fa presente che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, l'onere connesso Pag. 7alla proroga dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 del termine per la chiusura dei predetti ospedali psichiatrici giudiziari viene complessivamente quantificato in 5,84 milioni di euro, dei quali 1,8 relativi alla spesa sanitaria. A tale ultimo riguardo, ricorda che la relazione tecnica afferma che questa tipologia di spesa, a seguito del passaggio della sanità penitenziaria a carico dei servizi sanitari regionali, non è più a carico dell'Amministrazione penitenziaria. Segnala quindi che tale passaggio non risulta ancora completato per la sola Regione Siciliana.
  Per quanto concerne i profili di quantificazione rileva quindi che la proroga del termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici è già stata disposta con meccanismo normativo e finanziario sostanzialmente identico nel decreto-legge n. 24 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 57 del 2013, e che la disposizione di cui al comma 1-bis, lettera a), prevede espressamente che le regioni debbano organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione. Per i predetti profili non ha quindi osservazioni da formulare.
  Ritiene che andrebbero invece forniti elementi di valutazione in merito al complessivo impatto finanziario delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di valutazione da parte del giudice delle condizioni in presenza delle quali si fa luogo al ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia. Infatti l'estensione della disciplina ai seminfermi di mente e le ulteriori disposizioni introdotte se, per un verso, appaiono suscettibili di ridurre il ricorso al ricovero nelle predette strutture, con conseguenti risparmi, dall'altro, appaiono suscettibili di determinare maggiori spese per l'applicazione delle misure alternative di cura e riabilitazione.
  Per quanto riguarda il nuovo comma 8.1 introdotto all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, osserva che la legislazione vigente già prevede che le regioni, per il tramite delle ASL, debbano realizzare percorsi terapeutico-riabilitativi in favore delle persone ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ritiene peraltro che andrebbe chiarito se la previsione di cui al comma 1-bis, lettera b) – che stabilisce che l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza – sia effettivamente priva di effetti negativi per la finanza pubblica. Reputa altresì opportuno acquisire dal Governo una conferma in ordine al fatto che le eventuali spese di funzionamento dell'organismo di coordinamento di cui al comma 2-bis possano essere fronteggiate a valere sugli ordinari stanziamenti delle amministrazioni interessate.
  Per quanto concerne, più in generale, le implicazioni finanziarie del provvedimento, osserva che il differimento del termine per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è da porre in relazione con la mancata realizzazione delle strutture previste a supporto dei nuovi percorsi terapeutico-riabilitativi. A tal proposito rammenta che l'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 autorizzava la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e di 60 milioni di euro per l'anno 2013 anche per la realizzazione di nuove strutture o per la riconversione delle strutture esistenti. Segnala che lo slittamento nel tempo del completamento dei lavori previsti appare quindi suscettibile di incidere negativamente sui saldi di indebitamento e di fabbisogno, considerato che le spese in questione appaiono avere natura di conto capitale. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca se le attuali previsioni di spesa già scontino la nuova dinamica di spesa ipotizzata per il completamento delle opere.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 3 dell'articolo 1, riguardo all'utilizzo con finalità di copertura dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211 del 2011, relativa al finanziamento delle attività necessarie al superamento Pag. 8degli ospedali psichiatrici giudiziari, segnala che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, tali risorse sono confluite nel Fondo sanitario nazionale per un ammontare di euro 38 milioni per l'anno 2012 e di euro 55 milioni a decorrere dall'anno 2013, e non sono state ancora ripartite ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Secondo la relazione tecnica, quindi, la copertura finanziaria in esame può essere assicurata mediante l'ulteriore riduzione del Fondo sanitario nazionale, di un importo pari a 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e a 1,46 milioni di euro per l'anno 2015.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di consentire un approfondimento delle diverse questioni richiamate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2014.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore si era riservato di formulare una proposta di parere da sottoporre all'esame della Commissione.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 1864-A, recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, che prevedono il riconoscimento delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia ai non residenti purché tali soggetti non godano di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza, dovrebbero applicarsi dal periodo di imposta 2015 e non, come previsto dal testo in esame, dal 2014, dal momento che per tale esercizio finanziario le medesime misure sono già previste dall'articolo 9, commi 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalle legge n. 15 del 2014;
   la quantificazione delle minori entrate derivanti dalle citate disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, in seguito allo slittamento della loro decorrenza, risulta quindi pari a 1,3 milioni di euro nel 2015 e a 6 milioni di euro a decorrere dal 2016;
   l'Autorità per l'energia elettrica e il gas potrà provvedere ai nuovi adempimenti amministrativi ed ispettivi previsti dall'articolo 22, comma 11, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   l'introduzione di una puntuale disciplina classificatoria delle prassi inique, di cui all'articolo 25, recante disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, non determina effetti negativi per la finanza pubblica;
   l'estensione da tre a cinque anni del termine della prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, di cui all'articolo 26, comma 1, non è suscettibile di modificare la quantificazione dell'onere prevista dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato dal Governo,Pag. 9
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2014 con le seguenti: 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole da: articoli 5, 6 e 7 fino a: dall'anno 2016 con le seguenti: articoli 6, 7 e 8, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel far presente che sono ancora in corso verifiche sulla quantificazione e copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, si riserva di valutare la proposta di parere formulata dal relatore. Chiede pertanto che l'esame sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.
C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 maggio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel comunicare che da parte del Governo sono ancora in corso approfondimenti istruttori sulle questioni poste dal relatore nella seduta del 7 maggio scorso, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI segnala di non avere osservazioni da formulare circa l'indicazione espressa dell'onere complessivo derivante dal provvedimento in titolo, autorizzato nel limite massimo di 3.822 milioni di euro per il periodo 2014-2020, nell'articolo 3 recante la copertura finanziaria.
  Circa l'importo annuale del contributo che potrà essere richiesto all'Italia per l'attuazione dell'Accordo, fa presente che lo stanziamento sul capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è in linea con il massimale annuo stabilito dalle istituzioni europee per gli anni 2014 e 2015. Osserva, infatti, che il massimale del contributo da richiedere agli Stati firmatari viene stabilito con congruo anticipo dalle istituzioni europee secondo le regole di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'Accordo, di identico tenore delle regole già contenute nel precedente Accordo. Segnala, peraltro, Pag. 10che il predetto capitolo 1647 è ricompreso tra quelli indicati all'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per i quali è possibile valutare l'utilizzo del fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2083 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
   le richieste di contributo annuale del FES si basano sulle previsioni di spesa effettuate dalla Commissione europea nel rispetto del limite di spesa complessivo di 3.822.429.255 euro stabilito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e sono subordinate alla capacità concreta di erogare efficientemente il suddetto livello di risorse;
   lo stanziamento annuale può quindi essere quantificato solo in termini indicativi e, in base al trend storico di attuazione del FES, può essere ripartito su un arco temporale più ampio, stimato prudenzialmente in nove anni, al fine di tenere conto del possibile disallineamento tra il momento dell'Accordo ed il momento in cui vengono chiesti ed erogati i contributi;
   lo stanziamento di 470 milioni di euro previsto sul capitolo 1647 dello stato di previsione del Ministero e delle finanze è in linea con il massimale annuo richiesto dalle istituzioni europee per gli anni 2014-2015;
   il suddetto capitolo 1647 è ricompreso tra quelli indicati nell'elenco 1 allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per i quali è possibile ricorre all'utilizzo delle spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge 196 del 2009;
   qualora in futuro fossero richieste contemporaneamente quote di contributi relativi al FES X e al nuovo FES XI, sarebbe comunque garantito il rispetto del limite annuale di contribuzione indicato all'articolo 7 dell'Accordo;
  considerato, pertanto, che le risorse necessarie all'esecuzione dell'Accordo in oggetto sono già iscritte nel bilancio a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Estinzione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.
C. 1069 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

   Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che sul provvedimento in esame è pervenuta, in data 6 maggio 2014, la relazione tecnica Pag. 11richiesta dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta del 5 marzo scorso (vedi allegato 1).
  Segnala che la suddetta relazione tecnica elaborata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pur non consentendo di determinare con esattezza l'ammontare delle attività e delle passività dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense – e in quanto tali da trasferire al comune di Vico Equense – rispetto alle passività gravanti sullo stesso, conferma comunque che le passività superano le attività, come del resto si evince dalla necessità di procedere all'adozione del disegno di legge in esame.
  Rileva, altresì, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha restituito la suddetta relazione tecnica non positivamente verificata, evidenziando che la stessa non espone un'analisi sufficientemente esaustiva degli effetti finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame, in particolare con riferimento alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 2, e non fornisce, con riferimento al personale in forza all'istituto, elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli segnalati nella relazione economico-finanziaria redatta il 25 gennaio 2014 dal consiglio di amministrazione dell'istituto stesso. Al riguardo ritiene necessario, in particolare, chiarire se tale personale – due unità con contratto part-time – appartenga al comparto pubblico o privato, se sia stato assunto a tempo determinato o indeterminato e quale sia il relativo inquadramento.
  Fa presente altresì che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato segnala inoltre che nell'esposizione debitoria dell'istituto devono essere considerati anche 302.194,64 euro, relativi al mancato versamento di contributi previdenziali e relativi interessi e sanzioni, come reso noto da una lettera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmessa, in data 25 marzo 2014, al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Rileva infine che il suddetto Dipartimento ritiene che il peggioramento dei saldi di finanza pubblica derivante dal subentro del comune di Vico Equense alle attività e passività dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso», evidenziato nella relazione tecnica elaborata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, potrebbe essere sterilizzato qualora gli oneri che discendono da tale subentro fossero sostenuti nel rispetto del patto di stabilità interno.
  Alla luce delle predette considerazioni, avverte che si farà carico di comunicare al presidente della VII Commissione, a nome della Commissione bilancio, le criticità che il provvedimento in esame presenta dal punto di vista degli effetti finanziari, anche al fine di valutare l'opportunità di adottare un nuovo testo.

  Rocco PALESE (FI-PdL) ritiene debbano essere attentamente valutate le eventuali conseguenze di carattere finanziario derivanti dalle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), nel premettere come, da un punto di vista più generale, la valorizzazione dei beni culturali – quale l'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense – debba essere affidata alla competenza degli enti locali, osserva come taluni rilievi indicati nella relazione tecnica, come quello relativo al trattamento economico delle due unità di personale in rapporto di part-time, appaiano eccessivamente minuziosi e suscettibili di precludere una positiva conclusione dell’iter del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

  Lunedì 12 maggio 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 16.15.

Pag. 12

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.
C. 2256, approvata dalla 5a Commissione permanente del Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Fabio MELILLI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, approvata nella seduta del 27 marzo 2014 dalla Commissione bilancio del Senato in sede deliberante, reca alcune disposizioni contenute nei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi non convertiti in legge entro i termini di conversione.
  Ricorda che tali misure risultavano contenute, ovviamente con formulazioni non sempre identiche, ma comunque analoghe, nei testi dei suddetti decreti-legge, come risultanti anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dei rispettivi iter di conversione, di cui: per quanto concerne il decreto-legge n. 126 del 2013, approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, al disegno di legge C. 1906; per quanto riguarda il decreto-legge n. 151 del 2013, anch'esso prima approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, al disegno di legge C. 2121.
  Rileva che l'articolo 1 della proposta in esame interviene sulla disciplina delle sanzioni disposte per le violazioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, riducendo o eliminando alcune di tali sanzioni con una modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che reca la disciplina in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
  Osserva che l'articolo 2 apporta alcune modificazioni alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo. In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, vale a dire fino a prima delle modifiche apportate dalla legge di riforma del sistema elettorale n. 270 del 2005.
  Evidenzia che l'articolo 3 interviene in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella regione Calabria per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché per assicurare, per il biennio 2014-2015, un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale. Fa presente che, a tal fine, si autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014, di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013, e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale. L'autorizzazione è condizionata a specifici obblighi e procedure stabilite nell'articolo in esame.
  Rammenta che l'articolo 4 consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 64 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere nell'anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione Pag. 13per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'articolo 243-ter del TUEL, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell'ambito della procedura di dissesto. Fa presente che l'anticipazione, entro 30 giorni dal ricevimento, viene messa a disposizione dell'organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 120 giorni e che essa è concessa, nell'ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni di euro per l'anno 2014, con decreto non regolamentare del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 marzo 2014, termine che peraltro risulta ormai superato.
  In relazione a tale articolo, segnala che una disposizione di tenore analogo, priva però della predetta incongruenza dal punto di vista temporale, è contenuta all'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attualmente all'esame del Senato (A.S. 1465); segnala che la norma, peraltro, si rivolge ad una platea più ampia di soggetti, riguardando i comuni che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1o ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013. Rileva inoltre che, contestualmente alla nuova disciplina introdotta, l'articolo in esame, come già disposto dal citato articolo 33 del decreto-legge n. 66 del 2014, sopprime l'analoga disciplina già presente nell'articolo 1, comma 17-sexies, del decreto-legge n. 35 del 2013.
  Fa presente che l'articolo 5 prevede la stabilizzazione di personale artistico operante presso alcune fondazioni lirico-sinfoniche, sostanzialmente derogando in maniera implicita a quanto in materia stabilito dalle disposizioni vigenti. Sottolinea come, nello specifico, la disposizione riguardi il personale che abbia svolto la propria attività professionale per almeno 340 giorni nel precedente triennio e che sia stato selezionato in base a procedure ad evidenza pubblica.
  Rileva che essa è attivabile solo dalle fondazioni che versavano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale all'atto dell'intervento del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito dalla legge n. 112 del 2013: infatti, si prevede che la stabilizzazione debba essere operata in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, nell'ambito delle risorse ivi previste, e che la stabilizzazione medesima debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Attesa la contestuale vigenza delle disposizioni dettate sulla medesima materia dal decreto-legge n. 91 del 2013 sopradetto, ritiene che la norma necessiti di alcuni chiarimenti. In particolare, ritiene che dovrebbe essere chiarito: come si concilino la previsione di procedere alla stabilizzazione del personale artistico «in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91», nonché «entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», con la circostanza che i piani in questione dovevano essere presentati entro il 9 gennaio 2014; se, effettivamente, la procedura di stabilizzazione possa essere attivata solo dalle fondazioni che versavano nelle condizioni indicate dall'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013; se con l'espressione «selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica», si intenda fare riferimento a personale già, a suo tempo, selezionato con la modalità indicata, ovvero l'effettiva intenzione sia quella di indicare la modalità da seguire per la stabilizzazione, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 11, comma 19, del decreto-legge n. 91 del 2013. Evidenzia, inoltre, che la norma potrebbe risultare in contrasto con l'articolo 3 della legge n. 426 del 1997, la cui applicazione è riconfermata dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 64 del 2010, che vieta i rinnovi di rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato.
  Rileva che l'articolo 6 reca una disposizione di interesse per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti Pag. 14che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, finalizzata a posticipare al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento del riequilibrio del bilancio l'applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2012, prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, e consistente nella riduzione di risorse erariali.
  A tal fine, fa presente che la norma integra l'articolo 259 del TUEL, che reca la disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per gli enti in condizioni di dissesto finanziario, aggiungendovi i commi 1-quater e 1-quinquies.
  Al riguardo, osserva che l'articolo 6 appare superfluo, dal momento che il Ministero dell'interno non ha applicato le predette sanzioni sulla base dell'articolo 1, commi 12-14, del decreto legge n. 126 del 2013, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014, ossia la legge 2 maggio 2014, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2014. In altri termini, considerato che l'articolo 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011 prevede che le sanzioni si applicano solo per l'esercizio successivo a quello dello sforamento del patto e che la sanzione non è stata applicata nel 2013 dal Ministero dell'interno sulla base del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013, osserva come sembrerebbe essere sufficiente a perseguire le finalità del predetto articolo 6 la salvaguardia degli effetti del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 126 del 2013.
  Fa presente che l'articolo 7, modificando l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 9 del 1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata, contemplando che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata e prevedendo particolari modalità di comunicazione della citata delibera nonché particolari obblighi del tesoriere e dell'ente.
  Evidenzia che l'articolo 8 incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali. In particolare, ricorda che viene aumentata la misura massima dell'imposta, portata da 1 euro a 2,50 euro ed incrementabile sino a 5 euro per determinati periodi di tempo, e che vengono ampliate le finalità a cui può essere destinata, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti; sono dettate norme specifiche per i comuni che hanno sede giuridica in un'isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati e per le zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Quanto a tale ultimo aspetto, fa presente che si dispone la facoltà dei comuni di prevedere un'imposta fino ad un massimo di 5 euro in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. In tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. In proposito, osserva che non appare chiaro se la forma di prelievo introdotta si aggiunge alla già prevista imposta di sbarco ovvero se assorbe tale forma di prelievo.
  Rammenta che l'articolo 9 prevede che le regioni possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-Pag. 15legge n. 98 del 2011, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.
  Osserva che la norma in esame, in particolare, elenca il contenuto puntuale del Piano e dispone che le eventuali economie aggiuntive realizzate con il Piano, con riferimento a ciascuna voce di spesa, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del solo personale non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento; dispone inoltre che, nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui si è detto devono essere destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, come previsto dai piani di rientro. Al riguardo, evidenzia una possibile difficoltà applicativa della disposizione in esame in quanto, da un lato, andrebbe chiarito che cosa siano i «piani di rientro» previsti al comma 4 e, dall'altro, andrebbe coordinato tale comma 4 con l'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  Rileva che l'articolo 10 prevede che i manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili, in possesso di determinate caratteristiche – che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con contemporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto –, utilizzati per la sosta ed il soggiorno di turisti possano essere mantenuti dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2020, senza necessità di nuova istanza, se realizzati legittimamente e in conformità alla concessione. Rammenta che la data del 31 dicembre 2020 rappresenta il termine della proroga delle concessioni demaniali operata dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009. Deve essere comunque assicurato il pagamento dei relativi canoni concessori e i manufatti devono essere rimossi alla data di scadenza della concessione.
  Osserva come il testo della disposizione indichi come finalità dell'intervento la necessità di fronteggiare il grave stato di crisi e la tutela dei livelli occupazionali del settore turistico-balneare della regione Sardegna; esso, tuttavia, potrebbe prestarsi all'interpretazione secondo cui la norma trovi indistinta applicazione su tutto il territorio nazionale, nonostante l'indicazione della rubrica. Sul punto ritiene pertanto opportuno un chiarimento.
  Sottolinea che l'articolo 11 reca disposizioni in favore della regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Si prevede che i pagamenti dei tributi non versati e gli adempimenti sospesi, ai sensi del decreto ministeriale del 30 novembre 2013 che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari per i contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna, debbano essere effettuati entro il 30 giugno 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. I soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi. A tal fine, segnala che la norma prevede, al comma 2, che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, termine ormai trascorso, siano concesse le garanzie dello Stato e siano definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Ai fini del suddetto finanziamento ricorda che le banche sono autorizzate a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Sono quindi disciplinate le procedure per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio Pag. 16dei limiti di spesa. I finanziamenti devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  In ordine all'articolo in esame, segnala come il comma 4 prevede che, per poter accedere al finanziamento, i contribuenti interessati presentino ai soggetti finanziatori una autodichiarazione volta a attestare i danni subiti ed una copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi. Conseguentemente, il successivo comma 6 demanda ad un provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 aprile 2014, l'approvazione del modello per le relative dichiarazioni telematiche indicato al comma 5. Al riguardo, peraltro, segnala che, ai sensi di una identica norma contenuta nell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 151 del 2013, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2014, ha approvato il modello di comunicazione dei dati per l'accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna.
  Ricorda che l'articolo 12 prevede il trasferimento alla regione Sardegna di risorse pari a circa 5,837 milioni di euro per l'attività di bonifica dell’ex arsenale militare nell'isola de La Maddalena. Si tratta, come si evince dalla disamina delle norme che hanno stanziato fondi per la bonifica del sito, della quota di contributo statale di competenza del Ministero dell'ambiente, che è destinata agli interventi di completamento delle opere di bonifica dell’ex arsenale militare dell'isola de La Maddalena disciplinati nel relativo Protocollo.
  In particolare, sottolinea come la norma preveda che le risorse affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e successivamente trasferite alla regione Sardegna.
  Rammenta che durante l'esame al Senato, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha espresso parere contrario, in quanto l'importo può essere trasferito alla regione Sardegna utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente; pertanto, l'intervento appare ultroneo e comporterebbe un ritardo nella messa disposizione delle risorse per la regione Sardegna. Segnala che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha inoltre successivamente rappresentato che l'importo in oggetto risulta essere già stato trasferito alla regione Sardegna, peraltro utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente, consentite nel caso di specie. Ritiene, pertanto, che la disposizione andrebbe soppressa.
  Segnala che l'articolo 13 novella il codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia. In particolare, ricorda che il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all'articolo 48 del codice, con cui si prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti, per finalità istituzionali o sociali, prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni in ragione della localizzazione del bene. Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda.
  Osserva che sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, le modalità di attuazione della disposizione «che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi». Al riguardo, segnala che la norma non precisa se il trasferimento dei beni aziendali avvenga o meno a domanda degli enti territoriali.
  Rileva che le lettere b) e c) novellano l'articolo 117 del codice antimafia, che detta una disciplina transitoria. In proposito rammenta che attualmente il comma 8 dell'articolo 117 del codice consente all'Agenzia nazionale di sottrarre all'azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro Pag. 17trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali.
  Fa presente che la novella introdotta dalla lettera b) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell'ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell'azienda; la lettera c), inoltre, aggiunge un comma 8-bis all'articolo 117 del codice, che prevede una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni. Osserva che entrambe le novelle non contemplano alcuna clausola di salvaguardia della prosecuzione dell'attività aziendale, nonostante la sottrazione del bene immobile.
  Evidenzia che l'articolo 14 prevede la possibilità di prorogare fino a tre anni la restituzione del debito per quota capitale relativo ai finanziamenti agevolati disciplinati dal decreto-legge n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria precedentemente sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, per il quale la norma in esame prevede la possibilità di proroga per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile. Le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.
  In particolare, segnala che: il comma 1 individua i finanziamenti agevolati per i quali è possibile disporre una proroga fino a tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento; il comma 2 prevede che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1, pertanto anche tale rata viene inglobata nel nuovo piano di ammortamento; il comma 3 precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati è subordinata alla previa verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti da alcune decisioni della Commissione europea.
  Al riguardo, rileva che: l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha già previsto una proroga di un anno del periodo di rimborso dei finanziamenti in questione; il successivo articolo 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2014, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, ha previsto una proroga di complessivi due anni rispetto al periodo originario di rimborso; l'ulteriore allungamento a tre anni potrebbe comportare criticità sotto il profilo della compatibilità della misura con la normativa UE in materia di aiuti di Stato, in quanto l'allungamento del periodo comporta un aumento del monte interessi ed un conseguente aumento del rischio di sovracompensazione.
  Ricorda inoltre che, alla Camera, durante l'esame in sede consultiva in Commissione bilancio del testo del citato decreto-legge n. 4 del 2014, quale risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione finanze (C. 2012-A), nella seduta del 18 marzo 2014, il rappresentante del Governo aveva evidenziato come la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree delle tre regioni colpite dal sisma del 2012, tra le quali l'Emilia-Romagna, avrebbe potuto determinare la riclassificazione in sede europea dell'incasso Pag. 18dei tributi e dei contributi nei conti nazionali per effetto del marcato differimento dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. In particolare, il rappresentante del Governo aveva osservato che detto incasso avrebbe potuto non essere più imputato all'anno di competenza, ma in base al profilo dell'effettivo rimborso, ricordando che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole, non eccessivamente esteso. Proprio sulla base di tali considerazioni, la Commissione bilancio, nella seduta del 19 marzo 2014, nell'esprimere parere favorevole sul testo del predetto provvedimento, aveva posto una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, poi recepita dall'Assemblea della Camera, volta a ridurre da tre a due anni la predetta proroga.
  Segnala che l'articolo 15 dispone che il Ministero dell'economia e finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro, e di quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Fa presente che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.
  Rileva che l'articolo 16 reca diversi interventi sulla legge di stabilità 2014. In particolare, fa presente che:
   il comma 1, lettera a), modifica una disposizione della legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 91, della legge n. 147 del 2013) che consente la compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell'operazione militare internazionale in Libia del 2011. In base alla modifica viene chiarito che i diritti di approdo, di partenza, di sosta o ricovero introitati dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La disposizione appare volta a modificare il suddetto comma 91 della legge di stabilità 2014, in quanto la predetta norma non appare chiara nei suoi effetti poiché, se da un lato essa prevede come finalità dell'intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, dall'altro dispone che le somme in questione siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno, senza vincolo di destinazione nei confronti della citata società di gestione;
   il comma 1, lettera b), intende posticipare dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 a quello in corso al 31 dicembre 2014 la decorrenza delle nuove norme sul reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 160, lettera a), della legge n. 147 del 2013). Tali norme obbligano a computare in tale reddito, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall'atleta ai propri agenti;
   il comma 1, lettera c), interviene come novella al comma 550 della legge di stabilità 2014, il quale esclude gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia dall'applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e propri enti ed organismi partecipati, dettata nella medesima legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Tali intermediari risultano dunque esclusi in quanto enti di diritto privato partecipati da amministrazioni pubbliche locali (regioni ed enti locali inclusi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione). Pag. 19Con la novella in commento, si aggiungono per tali intermediari ulteriori esclusioni, prevedendosi che agli stessi non si applichino inoltre la disciplina che limita a non più di tre i membri dei consigli di amministrazione (CDA) di talune società pubbliche strumentali, recata dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2012, la disciplina che determina in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA delle altre, rispetto a quelle strumentali di cui al comma 4, società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, recata dal comma 5 dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 95 del 2012 e la disciplina sull'incompatibilità tra incarichi pubblici, recata dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
   il comma 1, lettera d), modifica il comma 573 della legge di stabilità 2014, recante i termini per la riproposizione nell'anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio da parte del proprio organo consiliare. Rileva che la modifica è volta a precisare che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali, province e comuni, che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano da parte del consiglio, non solo di quello comunale dunque, del piano di riequilibrio finanziario;
   il comma 1, lettera e), intervenendo sul comma 624 della legge di stabilità 2014, estende l'ambito di applicazione della definizione agevolata di cui al comma 618 della stessa legge anche al caso in cui il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale e agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Con riferimento a tale ultima disposizione, evidenzia che il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, all'articolo 2, comma 1, lettera d), prevede la proroga al 31 maggio 2014 del versamento delle somme dovute relative ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, e non anche alle ingiunzioni fiscali, ed al 15 giugno 2014 della sospensione della riscossione dei carichi. Fa presente che le due previsioni normative necessitano quindi di un coordinamento;
   il comma 2 rinvia al 30 aprile 2014 l'applicazione della disposizione che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni, di cui all'articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014. Invita a considerare che il termine previsto dal comma in esame risulta ormai superato e quindi dovrebbe essere aggiornato.

  Rileva che l'articolo 17 prevede che le amministrazioni pubbliche – Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali – possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso. Più in dettaglio, fa presente che esso sostituisce l'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, che consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali, di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, ossia al 15 dicembre 2013.
  Segnala che il testo vigente dell'articolo 2-bis prevede che tale facoltà, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa, debba essere esercitata dalle amministrazioni in parola entro il 31 dicembre 2014. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, è fissato in trenta giorni.
  Segnala che su tale quadro normativo la norma in esame interviene prevedendo che il preavviso di recesso deve essere comunicato entro il 30 giugno 2014 e che il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.
  Rileva che l'articolo 18 dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e Pag. 20degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione. Fa presente che tale disposizione appare superata, in quanto di tenore sostanzialmente identico a quella contenuta all'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una documentazione comprendente la relazione tecnica predisposta sul provvedimento in esame, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2). Rileva, inoltre, la necessità di svolgere un'approfondita analisi per verificare se vi siano nella proposta di legge in titolo disposizioni di contenuto analogo a quello di norme già presenti in altri provvedimenti legislativi recentemente approvati o da coordinare con i medesimi.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel chiedere chiarimenti in ordine alla programmazione dei lavori concernenti il provvedimento in titolo, sottolinea come il suo gruppo non sia favorevole al trasferimento del relativo esame alla sede legislativa.

  Vincenzo CASO (M5S), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Palese, manifesta la contrarietà del proprio gruppo al trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la proposta di legge in esame è già stata approvata all'unanimità, in sede deliberante, dalla Commissione bilancio del Senato. Rileva come, allo stato, non sembrano sussistere le condizioni per un trasferimento dell'esame di tale provvedimento dalla sede referente alla sede legislativa, atteso che i gruppi Forza Italia-Popolo della Libertà e MoVimento 5 Stelle hanno al riguardo espressamente manifestato la loro contrarietà. Fa presente, pertanto, che nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, anche in considerazione delle criticità emerse nel corso della discussione, sarà verificato se sussistono le condizioni per il prosieguo dell'esame del provvedimento. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.30.

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