CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Renata POLVERINI.

  La seduta comincia alle 13.40.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessia ROTTA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata a esprimere un parere alle Commissioni riunite II e XII sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 52 del 2014, osservando come il provvedimento contenga alcune novelle e integrazioni alla disciplina sul completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, recata dall'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e successive modificazioni. Rileva, in proposito, che il decreto interviene su una materia delicata, dal momento che la garanzia di cura presso strutture adeguate di soggetti ammalati che hanno commesso reati richiama l'esigenza di coniugare i diritti fondamentali della singola persona con le esigenze di sicurezza della collettività.
  In primo luogo, osserva che il provvedimento proroga al 31 marzo 2015 il termine per la definitiva sostituzione degli ospedali psichiatrici giudiziari con le nuove strutture sanitarie, le quali dovranno essere conformi a requisiti ulteriori rispetto a quelli già previsti per le strutture residenziali psichiatriche. Fa presente che la proroga si rende necessaria in quanto lo Stato, le Regioni e le aziende sanitarie locali non sono ancora pronte ad accogliere in residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, cosiddette REMS, e in comunità alloggio gli attuali e futuri ospiti degli ospedali psichiatrici giudiziari. Per garantire un sollecito compimento di tale processo, il decreto-legge in esame prevede che le Regioni e le province autonome comunichino entro il 1o ottobre 2014 al Ministero della salute, al Ministero della giustizia ed al comitato paritetico interistituzionale in materia di sanità penitenziaria, istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Pag. 107province autonome lo stato di realizzazione, anche mediante riconversione, delle nuove strutture sanitarie, nonché le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Fa notare che si prevede, inoltre, un intervento sostitutivo del Governo in caso di inerzia regionale tale da non garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari entro il 31 marzo 2015, in linea con quanto già previsto dall'articolo 3-ter, comma 9, del decreto-legge n. 211 del 2011.
  Osserva che il provvedimento, in conformità con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale, restringe l'ambito di applicazione del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, ammissibile sono in caso di acquisizione di elementi che comprovino l'inadeguatezza di qualsiasi altra misura atta ad assicurare cure appropriate e a fare fronte alla pericolosità sociale dell'interessato, a favore di una diversa misura di sicurezza non detentiva. Rileva che la finalità del decreto-legge, infatti, è quella di svuotare gli ospedali psichiatrici giudiziari, da un lato impedendo ricoveri provvisori, dall'altro favorendo l'uscita degli attuali ricoverati che non presentino pericolosità sociale, senza recare alcun nocumento alla sicurezza pubblica. Si prevede, infatti, che le Regioni, attraverso i dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, predispongano, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari, programmi individualizzati di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
  Da ultimo, fa presente che il provvedimento in esame prevede che le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possano durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima.
  Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, anzitutto, che il comma 1-bis dell'articolo 1, introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che le Regioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse destinate alla formazione, organizzino corsi di formazione per gli operatori del settore, finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale.
  Segnala quindi, che il comma 2-bis dell'articolo 1, anch'esso introdotto durante l'esame presso il Senato, prevede che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in discussione, sia attivato presso il Ministero della salute un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, che appaiono limitati, si riserva di presentare una proposta di parere, che possa tener conto anche di eventuali suggerimenti che dovessero emergere dal dibattito.

  Renata POLVERINI, presidente, fa notare, anzitutto, che l'intervento normativo volto al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari scaturisce da un'iniziativa, che reputa geniale, dell'allora senatore Marino, attuale sindaco di Roma. A suo avviso, infatti, al di là delle buone intenzioni, non è facile predisporre interventi Pag. 108efficaci, considerata la difficoltà di individuare strutture disposte ad accogliere i soggetti destinatari delle misure di sicurezza, per i quali occorre mettere in campo complesse attività di recupero. Paventa il rischio, in particolare, che le misure in esame, peraltro difficilmente attuabili, finiranno paradossalmente per favorire la realizzazione di strutture analoghe agli stessi ospedali giudiziari che si intende superare.

  Marco MICCOLI (PD) ritiene che la presidenza della Commissione si dovrebbe astenere dal formulare giudizi politici, tenuto conto del suo ruolo di garanzia.

  Massimiliano FEDRIGA (LNA) fa notare che il presidente della Commissione, essendone un componente a pieno titolo, ha il diritto di esprimere le proprie opinioni, come testimonia, del resto, la prassi costantemente seguita in proposito. Entrando nel merito, osserva come il provvedimento ponga in capo agli enti territoriali gravosi oneri, imponendo vincoli la cui portata dovrebbe essere opportunamente approfondita.

  Renata POLVERINI, presidente, dichiara di condividere le considerazioni da ultimo espresse dal deputato Fedriga.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.