CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 maggio 2014
228.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 13.35.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
Emendamenti C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento trae origine dal regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-bis è dedicato ai blocchi funzionali di spazio aereo. Si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, causata dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica «cooperazione rafforzata» in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.
  L'articolo 9-bis prevede l'adozione, entro il 4 dicembre 2012, da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo: ove opportuno, la cooperazione tra gli Stati membri potrà estendersi alla partecipazione di paesi terzi. Caratteristiche e condizioni dei blocchi di spazio aereo saranno tra l'altro quelle di fondarsi su un'analisi dei valori di sicurezza, di consentire l'uso dello spazio aereo in coerenza con la rete europea delle rotte, di ottimizzare le attuali regioni di informazioni di volo assicurando la compatibilità tra le varie zone dello spazio aereo europeo, di conformarsi alle condizioni prescritte negli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
  Fa presente che un blocco funzionale di spazio aereo potrà essere istituito solo in base ad un Accordo tra tutti gli Stati membri – ed eventualmente tutti i paesi terzi – che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo in esso ricompreso.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo in esame, ricorda che consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Pag. 22Blue Med. Le disposizioni più rilevanti riguardano anzitutto l'articolo 2, sull'obiettivo dell'Accordo, nel quale, peraltro, viene precisato che esso non prevede la creazione di un'organizzazione con personalità giuridica internazionale.
  L'articolo 3 prevede l'applicazione delle norme dell'Accordo agli spazi aerei relativi alle Regioni di informazioni di volo (FIR) e alle Regioni di informazioni di volo superiori (UIR) assegnate agli Stati membri interessati dagli Accordi regionali dell'ICAO sulla navigazione aerea. Vi è inoltre una clausola di salvaguardia nei confronti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago e di ogni altro accordo internazionale vincolante. Un'altra salvaguardia è contenuta nell'articolo 4 nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo nonché sui requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, e le necessità di difesa nazionale. L'articolo 5 ribadisce sinteticamente gli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 6 riguarda gli impegni assunti con l'Accordo dagli Stati ad esso partecipanti. L'articolo 8 concerne il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti.
  In base all'articolo 9 gli Stati membri facilitano all'interno del blocco funzionale Blue Med la fornitura dei servizi di traffico aereo, di comunicazione, navigazione e sorveglianza, meteorologici e di informazioni aeronautiche. In base all'articolo 16, poi, gli Stati membri si sforzano di raggiungere la massima armonizzazione delle loro politiche tariffarie nazionali per il traffico all'interno dello spazio aereo interessato.
  L'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo Blue Med, come organo decisionale comune per la migliore applicazione dell'Accordo in esame. Nel Consiglio avrà diritto di voto un rappresentante autorizzato dello Stato, al quale può eventualmente aggiungersi – ma senza ulteriore diritto di voto – un rappresentante militare autorizzato. Ciascuno Stato membro potrà poi designare nel Consiglio, ma senza diritto di voto, un rappresentante del Comitato delle autorità nazionali di supervisione, un rappresentante del Comitato di coordinamento civile/militare e un rappresentante del Comitato dei fornitori di servizi alla navigazione aerea. Il successivo articolo 20 specifica in dettaglio le competenze del Consiglio di governo, mentre l'articolo 21 ne disciplina il funzionamento, prevedendo in particolare che le decisioni del Consiglio siano adottate all'unanimità, e che esso si riunisca almeno due volte l'anno. Secondo l'articolo 22, l'Accordo Blue Med comporta la costituzione dei tre Comitati anzidetti, ovvero il Comitato di coordinamento civile/militare, il Comitato delle autorità nazionali di supervisione e il Comitato dei fornitori di servizi di navigazione, i quali riferiscono direttamente al Consiglio di governo.
  Evidenzia che appositi piani coordinati saranno sviluppati all'interno del blocco funzionale Blue Med per i casi di emergenza, in ossequio alle norme della Convenzione di Chicago e tenendo in considerazione gli accordi civili e militari attualmente esistenti (articolo 23). Del pari, gli Stati membri dell'Accordo si impegnano (articolo 24) a cooperare in caso di necessità di ricerca e soccorso di aeromobili a livello transfrontaliero. Assai importante quanto previsto dall'articolo 25 in materia di responsabilità civile: all'interno dello spazio interessato, infatti, uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità, o per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile. Eventuali investigazioni su incidenti gravi sono disciplinate dal successivo articolo 26, mentre l'articolo 27 prevede adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti tra tutti gli Stati membri, nonché adeguata circolazione delle informazioni riguardanti la sicurezza all'interno del blocco funzionale Blue Med. In base all'articolo 28 l'Accordo in esame è aperto all'adesione di ciascuno Stato il cui spazio aereo sia adiacente a quello Blue Pag. 23Med: l'effettiva adesione è subordinata alla valutazione della domanda da parte del Consiglio di governo. È altresì previsto – articolo 29 – che uno Stato membro possa recedere dall'Accordo in esame, previa notifica per iscritto al Consiglio di governo e al Depositario (che, in base al successivo articolo 37, è il Governo della Repubblica italiana), con effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di detta notifica da parte del Depositario medesimo. Le modifiche all'Accordo in esame sono disciplinate dall'articolo 30 in base al quale ogni Stato membro ha facoltà di proporre una modifica al Consiglio di governo, che deve essere approvata all'unanimità e proposta alla ratifica di tutti gli Stati membri. Gli allegati all'Accordo sono invece modificati tramite accordo unanime di tutti gli Stati membri e successiva notifica al Consiglio di governo. In caso di decisione comune sulla risoluzione dell'Accordo, che sarà adottata all'unanimità e realizzata attraverso una dichiarazione scritta, resta inteso che gli Stati membri determinano congiuntamente i costi risultanti dalla risoluzione (articolo 31). L'applicazione dell'Accordo (articolo 32) può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato, e in caso di conflitti e tensioni internazionali: la decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario. Qualunque controversia sull'interpretazione dell'Accordo, sulla scorta dell'articolo 33, se non risolta in via amichevole entro sei mesi, è trasmessa al Consiglio di governo e, in caso anche questo non riesca a risolvere la disputa, devoluta all'arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano alla relativa procedura. La decisione del tribunale di arbitrato è vincolante per gli Stati interessati. L'articolo 34 riguarda la possibilità che all'Accordo Blue Med partecipino partner associati, previo parere positivo del Consiglio di governo e firma di uno specifico Accordo di associazione, da ratificare da parte di tutti gli Stati interessati. Il Consiglio di governo determina altresì (articolo 35) i costi comuni dell'istituzione del blocco funzionale, che sono ripartiti collettivamente. L'Accordo in esame è registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, in ossequio all'articolo 83 della Convenzione di Chicago (articolo 36). Infine, l'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il Governo italiano (articolo 38). Segnala che l'allegato 1, come già illustrato, riporta l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med: per l'Italia si tratta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  Relativamente al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 3 aprile scorso, sottolinea che lo stesso si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, per i cui oneri si rimanda alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV S.p.A.), ciascuno per le parti dell'Accordo di propria competenza. Pertanto, come evidenziato anche dalla relazione tecnica comunque allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la stessa non reca oneri per la finanza pubblica – la sola ipotesi della procedura arbitrale di cui all'articolo 33 dell'Accordo potrebbe coinvolgere lo Stato, ma si tratta di mera eventualità, alla quale si potrà eventualmente far fronte con i fondi esistenti a legislazione vigente. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda, infine, che l'Analisi tecnico-normativa (ATN), che accompagna anch'essa il disegno di legge, chiarisce la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica (articolo 80 della Costituzione) dell'Accordo in esame specificando che l'Accordo medesimo comporta limitazioni della potestà giudiziaria dello Stato a Pag. 24causa dell'eventuale deferimento ad arbitrato di controversie derivanti dall'applicazione dell'Accordo. L'Analisi tecnico-normativa ricorda anche opportunamente come la ratifica dell'Accordo in esame sia necessaria per poter replicare alla nota della Commissione europea che, in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha proceduto il 26 settembre 2013 a contestare all'Italia la mancata ratifica dell'Accordo, invitando il nostro Paese a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.
  Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, evidenzia che il Protocollo è finalizzato a dare continuità al partenariato UE-ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), stante la scadenza del precedente di tali Protocolli nel 2013: il nuovo Protocollo costituisce dunque il punto centrale dell'Accordo interno, volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES).
  Ricorda che l'Accordo di Cotonou appena citato si inserisce nel solco della ormai storica cooperazione europea con i paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). L'Accordo di Cotonou è stato a sua volta emendato una prima volta nel 2005 a Lussemburgo, e successivamente, nel 2010, nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou. Nonostante l'evoluzione degli strumenti istituzionali, è rimasto costante l'obiettivo della cooperazione UE – ACP, ovvero la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, contribuendo alla pace e alla sicurezza, nonché alla stabilizzazione del clima politico in senso democratico, con speciale attenzione allo sviluppo sostenibile. Lo strumento finanziario che costantemente ha reso possibile la realizzazione della cooperazione UE-ACP è rappresentato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione – attualmente – dell'Accordo di Cotonou.
  Segnala che l'Accordo interno è volto (articolo 1, comma 1) a istituire l'XI versione del FES ed è stato votato facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, che ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP (articolo 1, comma 2) – con un incremento lieve dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES. L'Accordo interno stabilisce una ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, come anche le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI). A tal proposito, evidenzia che la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro Pag. 25in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale – la percentuale di contribuzione italiana cala rispetto al 12,86 per cento del X FES. Rileva che l'articolo 1 dell'Accordo interno in esame prevede, altresì, che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES siano riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea (comma 7). Il Consiglio potrà altresì adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie (comma 8). È del pari prevista la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti (comma 9). Infine, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito (comma 10). Segnala che nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire, a determinate condizioni, anche risorse residue dei FES precedenti. L'XI FES avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020. La relazione introduttiva chiarisce, infine, che l'Accordo interno appare del tutto coerente con la Posizione comune dell'Unione europea adottata in vista del Quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi a Busan tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 2011. La citata relazione tecnica registra la ripartizione dell'importo complessivo di 30,5 miliardi, nei termini seguenti: 29.089 milioni assegnati al gruppo degli Stati Africa, Caraibi, Pacifico; 364,5 milioni ai paesi e territori d'oltremare del gruppo PTOM; 1.052,5 milioni assegnati (articolo 6 dell'Accordo interno) alla Commissione europea per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES. Una parte (1.134 milioni) delle risorse destinate ai paesi ACP è inoltre assegnata alla BEI (Banca europea degli investimenti) per il finanziamento del Fondo investimenti ad eccezione di tale ultimo Fondo, tutte le risorse destinate all'XI FES saranno gestite dalla Commissione europea. In base all'articolo 5, comma 3, proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES vengono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.
  Rileva che l'articolo 2 dell'Accordo interno concerne la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP: in particolare, 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati. Qualora gli Stati interessati siano numerosi, ad essi verranno destinati 3.590 milioni. Una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE. Sempre la Relazione tecnica riferisce che la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio (articolo 7 dell'Accordo interno), entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proiezione ai due esercizi seguenti.
  Ricorda che tali quantificazioni dipendono dallo stato di esecuzione dei vari progetti e programmi. Nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi (articolo 7, comma 5). Le contribuzioni previste dall'Accordo interno sono obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali pertanto, in caso di inadempienza, lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora, come previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo interno. Come si è visto, i contributi richiesti agli Stati membri sono basati su previsioni di spesa variabili effettuate dalla Commissione europea, ed è dunque impossibile conoscere anticipatamente lo stanziamento necessario per ciascuno Pag. 26Stato membro della UE – stanziamento che verrà parametrato sulle stime della Commissione europea, e deve essere pertanto quantificato con il disegno di legge di bilancio annuale. La Relazione si spinge tuttavia a ipotizzare uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni.
  Segnala che gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti (presso la BEI), delineandone le procedure di voto e la composizione. L'articolo 10 prevede l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, del regolamento di esecuzione dell'XI FES, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI; nonché, a maggioranza qualificata del Consiglio, di un regolamento finanziario, con il parere anche della Corte dei conti europea. L'articolo 11 prevede che, per ciascun esercizio finanziario, la Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti. Anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite. Su raccomandazione a maggioranza qualificata del Consiglio, il Parlamento europeo procede al discarico della gestione finanziaria del FES nei confronti della Commissione. Al discarico nei confronti delle operazioni gestite dalla BEI provvede la medesima Banca ai sensi del suo Statuto. La revisione di alcune parti dell'Accordo interno (articolo 12) può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI.
  L'Accordo interno, ai sensi dell'articolo 13, si applica in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Depositario dell'Accordo in esame è il Segretario generale del Consiglio UE: l'Accordo cesserà nel 2020, corrispondentemente al quadro finanziario pluriennale della UE e resterà tuttavia in vigore per il tempo necessario alla completa esecuzione di tutte le operazioni finanziate.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, per i cui oneri – come già osservato non preventivamente quantificabili – si rimanda alle risorse individuate in bilancio per la cooperazione UE-ACP, ai sensi della legge n. 81 del 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, capitolo 1647. Segnala a tale proposito che il capitolo 1647 risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008.
C. 2085 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), relatore, illustra il disegno di legge. Il Pag. 27Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (entrato in vigore nel 1976) è stato adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2008. A norma dell'articolo 18, il Protocollo è entrato in vigore internazionale il 5 maggio 2013. Segnalo che l'Italia è membro del «Gruppo di amici del Protocollo» e si colloca fra i principali sostenitori della sua adozione.
  Ricorda che il Protocollo si compone di un Preambolo e di 22 articoli. L'articolo 1 riconosce al Comitato sui diritti economici, sociali e culturali la competenza a ricevere ed esaminare le comunicazioni previste dal Protocollo. Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali è un organismo composto da 18 esperti indipendenti che monitora l'implementazione del Patto sui diritti economici, sociali e culturali. Il Comitato è stato istituito dalla risoluzione ECOSOC n. 17 del 28 maggio 1985. In base all'articolo 2 le comunicazioni possono essere presentate da individui o gruppi di individui o da soggetti in rappresentanza di individui o gruppi di individui, sottoposti alla giurisdizione di uno Stato Parte, che si ritengano vittime di una violazione, da parte dello stesso Stato parte, di uno dei diritti economici, sociali e culturali oggetto del Patto.
  Evidenzia che l'articolo 3 disciplina i casi di inammissibilità delle comunicazioni, che saranno esaminate solo dopo l'esaurimento dei ricorsi interni. Secondo l'articolo 4 il Comitato può rifiutare l'esame di una comunicazione qualora non risulti che l'autore abbia subìto un pregiudizio evidente, a meno che questa non sollevi una grave questione d'importanza generale. L'articolo 5 prevede che il Comitato possa sottoporre in ogni momento all'attenzione dello Stato Parte interessato una richiesta, affinché questo adotti le misure conservative necessarie al fine di evitare che alle vittime delle presunte violazioni siano causati danni irreparabili, senza che ciò pregiudichi la decisione del Comitato sulla ricevibilità o sul merito della comunicazione.
  L'articolo 6 prevede che il Comitato sottoponga in via confidenziale allo Stato interessato le comunicazioni pervenutegli. Lo Stato interessato, a sua volta, entro i successivi sei mesi dovrà far pervenire al Comitato ogni informazione utile ed eventuali chiarimenti sugli eventuali rimedi adottati. In base all'articolo 7 il Comitato può prestare i propri buoni uffici per raggiungere un accordo amichevole nel rispetto degli obblighi enunciati dal Patto.
  Le comunicazioni di cui all'articolo 2 vengono esaminate, ai sensi dell'articolo 8, tenendo conto di tutta la documentazione allegata e trasmessa anche alle parti interessate. L'esame avviene a porte chiuse. Il Comitato valuta la ragionevolezza delle misure adottate dallo Stato Parte conformemente alle disposizioni della parte seconda del Patto. Il Comitato formula delle osservazioni sulle comunicazioni che vengono trasmesse, con eventuali raccomandazioni, allo Stato parte interessato. Entro sei mesi, lo Stato parte fornisce per iscritto al Comitato le informazioni sulle azioni intraprese di conseguenza (articolo 9). L'articolo 10 disciplina nel dettaglio le comunicazioni interstatali che derivano dal riconoscimento da parte di uno Stato parte della competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte asserisca che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal Patto.
  L'articolo 11 disciplina la procedura d'inchiesta mentre l'articolo 12 stabilisce che, al suo termine, il Comitato ha la facoltà di invitare lo Stato interessato a dare notizia, nel successivo rapporto periodico, delle misure adottate a seguito dei risultati dell'inchiesta.
  L'articolo 13 impone agli Stati parte di tutelare da qualsiasi forma di maltrattamento le persone poste sotto la propria giurisdizione che abbiano inviato comunicazioni al Comitato. L'articolo 14 consente al Comitato, con il consenso dello Stato Parte interessato, di rivolgersi alle agenzie specializzate, a fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti per ottenere consulenza e assistenza Pag. 28tecnica circa comunicazioni ricevute e conseguenti indagini.
  Il Comitato redige un rapporto annuale (articolo 15) sulle attività svolte in ordine al Protocollo mentre gli Stati Parte, in base all'articolo 16, si impegnano ad assicurare un'ampia divulgazione delle osservazioni e raccomandazioni del Comitato oltre che del Patto e del Protocollo. Gli articoli 17 e seguenti contengono le clausole finali. Il Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell'ONU del decimo strumento di ratifica o di adesione (articolo 18). L'articolo 19 disciplina le modalità relative all'adozione di emendamenti al Protocollo. L'articolo 20 contiene le norme relative alla denuncia del Protocollo.
  Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, segnala che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo facoltativo relativo al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York il 10 dicembre 2008, consta di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Segnala che il Protocollo non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, né si ravvisano profili di incompatibilità delle disposizioni con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, né con le competenze regionali.
  Quanto, infine, al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 6 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial e C. 1269 Merlo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge nn. 606, 647, 836).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 luglio 2013.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che sono state assegnate alla I Commissione le proposte di legge n. 606 a prima firma del deputato La Marca recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti», n. 647 a prima firma del deputato Caruso recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» e n. 836 a prima firma del deputato Caruso, recante «Introduzione Pag. 29dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti».
  Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, svolge, anche a nome dell'altra relatrice, onorevole Calabria, la relazione integrativa sulle proposte di legge nn. 606 La Marca e altri, 647 e 836 Caruso e altri.
  Preliminarmente rileva che le proposte di legge n. 606 La Marca e altri, n. 836 Caruso ed altri e l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso ed altri intervengono, anche se in modo differenziato, sulla legge n. 91 del 1992 per inserire casi particolari di riacquisto della cittadinanza.
  In particolare la proposta di legge n. 606 La Marca e altri, di contenuto analogo alle proposte di legge nn. 604 Fedi, 794 Bueno e 1269 Merlo, modifica la legge n. 91 del 1992, al fine di consentire il riacquisto della cittadinanza italiana da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti.
  Osserva che l'articolo 1 della proposta di legge novella il comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992, con l'introduzione di un comma 1-bis che dispone che sono cittadini italiani: le donne che, già cittadine italiane iure sanguinis, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1o gennaio 1948; i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1o gennaio 1948.
  L'articolo 2 sostituisce il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Il comma 2 vigente fa salve le disposizioni sul riacquisto della cittadinanza sancite dall'articolo 219 della legge n. 151 del 1975, la riforma del diritto di famiglia. La modifica introdotta dalla proposta di legge n. 606 La Marca introduce una procedura di riacquisto della cittadinanza consequenziale al comma 1-bis introdotto con l'articolo 1, prevedendo la presentazione di una dichiarazione di volontà in tal senso alle autorità competenti.
  La proposta di legge n. 836 Caruso ed altri, che consta di un solo articolo, modifica la legge n. 91 del 1992 nel senso di prevedere il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti, mettendo così in risalto il tema fondamentale della migrazione.
  In particolare la proposta di legge prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. Tale comma dispone la possibilità di riacquistare la cittadinanza, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 91 del 1992, per chi l'aveva perduta in seguito alle disposizioni dell'abrogata legge n. 555 del 1912, vale a dire a causa dell'acquisto, volontario o meno, di una cittadinanza diversa, dello stabilimento della propria residenza all'estero. La proposta di legge n. 836 Caruso introduce poi un articolo 17-quater che riconosce il diritto alla cittadinanza ai cittadini italiani che l'hanno persa in base alle citate norme previgenti alla legge n. 91 del 1992, con l'esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause previste dal comma 1 dell'articolo 6 della medesima legge n. 91 del 1992 come ostative all'acquisto della cittadinanza, vale a dire: la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
  Sottolinea, inoltre, che l'articolo 17-quater, introdotto dalla proposta di legge Pag. 30n. 836, prevede che il diritto alla cittadinanza sia riconosciuto anche ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui sopra, purché dimostrino conoscenza della lingua e della cultura italiane.
  Infine viene disposta una procedura per l'esercizio del diritto alla cittadinanza mediante presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente con allegate certificazioni che attestino il possesso dei requisiti richiesti.
  Osserva che anche l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 Caruso che è, come illustrerà più avanti, una proposta di riforma organica della legge n. 91, analogamente a molte altre proposte di legge modifica l'articolo 17 della legge n. 91 del 1992. In particolare, al pari della proposta n. 200 Di Lello e anche della proposta n. 836 Caruso, novella il comma 1 rendendo permanente la facoltà di presentare domanda di riacquisto della cittadinanza per coloro che l'hanno persa per effetto degli articoli 8 e 12 della legge n. 555 del 1912 o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 123 del 1983, con l'abrogazione del termine di due anni successivi all'entrata in vigore della legge n. 91. Sottolinea come in questo modo la disposizione non sia più collegata a una finestra temporale. Inoltre l'articolo 14 della proposta di legge n. 647 sostituisce il comma 2 vigente e introduce un comma 2-bis che disciplina la facoltà di riacquistare la cittadinanza per le donne che, già cittadine italiane iure sanguinis, hanno perduto il loro diritto a seguito di matrimonio con un cittadino straniero contratto in data antecedente al 1o gennaio 1948, per i loro figli – anche nel caso che la madre sia deceduta – e per i figli di padri o di madri cittadini italiani, anche se nati in una data anteriore al 1o gennaio 1948.
  Passando ad illustrare nel complesso la proposta di legge n. 647 Caruso e altri, formata da 18 articoli, ribadisce che essa interviene, al pari di altre proposte di legge all'esame della Commissione (si vedano le proposte nn. 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa), in modo organico sulla disciplina dettata dalla legge n. 91 del 1992, modificandola in modo sostanziale.
  In particolare l'articolo 1, come quasi tutte le proposte di legge in esame, dispone in merito all'acquisizione della cittadinanza per nascita, introducendo due nuove ipotesi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 91 del 1992. La proposta di legge prevede infatti che siano cittadini per nascita quanti nascono nel territorio italiano da genitori stranieri dei quali almeno uno vi abbia trascorso un periodo di permanenza legale di cinque anni oppure da genitori stranieri dei quali almeno uno sia nato in Italia e vi risieda legalmente almeno da un anno. Viene disciplinata poi la procedura per il riconoscimento della cittadinanza acquisita per diritto di nascita nelle ipotesi anzidette, prevedendo a tal fine la dichiarazione di volontà di un genitore contestuale alla registrazione anagrafica e da inserire nell'atto di nascita e la facoltà per i soggetti interessati di acquistare la cittadinanza anche su loro richiesta, che va presentata entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, senza ulteriori condizioni. Anticipa che la proposta di legge detta, all'articolo 18, una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17. Inoltre si prevede che, entro un anno dal compimento della maggiore età, i soggetti che hanno ottenuto la cittadinanza italiana iure soli su richiesta di un genitore possano rinunciarvi, se in possesso di un'altra cittadinanza.
  L'articolo 2, che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, prevede la cittadinanza per i minori stranieri che siano o nati in Italia o vi siano entrati entro il quinto anno di età e che vi abbiano risieduto legalmente fino alla maggiore età, a meno che non esprimano esplicito rifiuto. Si prevede, inoltre, che il figlio minore di genitori stranieri possa acquistare Pag. 31la cittadinanza su istanza dei genitori una volta che abbia completato, presso istituti appartenenti al sistema scolastico nazionale, un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
  L'articolo 3 modifica l'articolo 5 della legge n. 91 del 1992 in materia di acquisizione della cittadinanza per matrimonio, sul quale intervengono altre proposte di legge in esame (nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 707 Gozi). In particolare la proposta di legge n. 647 prevede tra i motivi ostativi all'acquisto della cittadinanza la sussistenza di un precedente vincolo matrimoniale nel paese d'origine e introduce la previsione che i termini previsti (identici a quelli vigenti) non siano vincolanti in presenza di figli nati o adottati. Al pari delle proposte di legge nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi vengono introdotte disposizioni atte ad agevolare l'acquisizione della cittadinanza, quale la possibilità per l'interessato, in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione personale dei coniugi, di inviare al Ministero dell'interno documentazione idonea a dimostrare il possesso di un altro titolo per l'attribuzione o la concessione della cittadinanza. Al pari di molte altre proposte in esame, la proposta di legge n. 647 rende automatica l'acquisizione della cittadinanza del cittadino straniero maggiorenne adottato dopo due anni di residenza legale, senza interruzioni, nel territorio della Repubblica, successivamente all'adozione. Si ricorda che attualmente l'acquisizione della cittadinanza da parte dello straniero maggiorenne adottato è disciplinata dall'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge n. 91 che prevede un periodo di residenza di cinque anni dopo l'adozione quale requisito preliminare e, inoltre, la discrezionalità della concessione, che avviene con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno.
  Gli articoli 4 e 5, che inseriscono gli articoli 5-bis e 5-ter nella legge n. 91, prevedono nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza su richiesta che, al pari di alcune proposte di legge in esame (in particolare le proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, 273 Bressa e 494 Vaccaro) introducono una forma di attribuzione della cittadinanza che sostituisce o comunque rende superate le principali ipotesi di concessione della cittadinanza per cosiddetta naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. In particolare sono previste; l'attribuzione della cittadinanza allo straniero che risieda o soggiorni legalmente in Italia da almeno cinque anni – in luogo dei dieci anni previsti oggi dall'articolo 9 – e che sia in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; l'attribuzione della cittadinanza al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risieda legalmente in Italia da almeno tre anni, in luogo dei quattro attualmente previsti dall'articolo 9, nonché allo straniero regolarmente soggiornante da almeno tre anni cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato. Al pari delle proposte nn. 200 Di Lello e 273 Bressa è richiesto, inoltre, il superamento di una verifica sull'integrazione linguistica e civica.
  L'articolo 6 sostituisce l'articolo 6 della legge n. 91, integrando i motivi preclusivi all'attribuzione della cittadinanza con l'inserimento della dichiarazione di delinquenza abituale, della condanna per crimini di guerra comminata da tribunali penali internazionali ed escludendo la preclusione in caso di minori condannati a una pena detentiva non superiore a due anni.
  L'articolo 7 modifica l'articolo 7 della legge n. 91 nel senso di prevedere che le istanze proposte ai fini dell'attribuzione della cittadinanza siano presentate al Prefetto o alla competente autorità consolare.
  L'articolo 8 limita la procedura di reiezione delle istanze, prevista dall'articolo 8 della legge n. 91, all'accertamento delle Pag. 32cause ostative indicate all'articolo 6 della medesima legge n. 91, mentre con l'articolo 9 si introduce un articolo 8-bis dedicato specificatamente alla reiezione delle istanze per motivi di sicurezza della Repubblica, ipotesi attualmente ricompresa nell'articolo 8. Viene prevista in particolare la possibilità di sospendere il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, nel caso vi fosse l'esigenza dell'acquisizione di ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Inoltre viene diminuito da cinque a due anni il termine per la riproposizione dell'istanza.
  L'articolo 10 apporta modifiche parziali all'articolo 9 della legge n. 91, in materia di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, conseguenti in gran parte a modificazioni apportate ad altre parti delle legge. Infatti, al pari delle proposte nn. 9 di iniziativa popolare, 200 Di Lello, 250 Vendola, e 273 Bressa, vengono soppresse le previsioni contenute al comma 1 lettere d) e f), recanti rispettivamente l'accesso alla cittadinanza da parte di cittadini comunitari e di stranieri residenti da almeno 10 anni. La lettera b) del medesimo comma 1, che attualmente prevede la concessione della cittadinanza agli stranieri adottati nella maggiore età, è sostituita integralmente dall'introduzione (prevista anche dalle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) di una nuova categoria di soggetti cui è possibile concedere la cittadinanza ai sensi dell'articolo 9: i minori stranieri o apolidi che hanno frequentato integralmente un ciclo scolastico in Italia, al raggiungimento della maggiore età. Viene infine introdotta la previsione che l'istante non è tenuto a dimostrare alcun requisito di reddito.
  Gli articoli 11 e 15 modificano, al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi la disciplina sul giuramento prevista dagli attuali articoli 10 e 23 della legge sulla cittadinanza. In particolare si prevede che il decreto di attribuzione o di concessione della cittadinanza acquisti efficacia sin dal giorno successivo alla sua emanazione, mentre attualmente la legge n. 91 prevede che esso abbia effetto solo dal momento del giuramento. Si dispone inoltre che il giuramento avvenga entro un anno dalla emanazione del decreto, mentre attualmente è previsto un termine di sei mesi a decorrere dalla notifica all'interessato e che il rifiuto di prestare giuramento o l'assenza ingiustificata alla cerimonia costituisca motivo di revoca del provvedimento di attribuzione e di concessione della cittadinanza. Il giuramento avviene davanti al sindaco (anziché davanti all'ufficiale dello stato civile) del comune di residenza dell'istante, ovvero, in caso di residenza all'estero, dinanzi all'autorità consolare del luogo di residenza. È prevista la convocazione dell'interessato per il giuramento da parte della prefettura-ufficio territoriale del Governo secondo modalità che garantiscano il rispetto del termine previsto dalla legge. La proposta inserisce poi nella legge la formula del giuramento, cui viene attribuita maggiore solennità mediante una nuova formula, e prevede la consegna al nuovo cittadino di una copia della Costituzione.
  L'articolo 12 introduce un articolo 11-bis alla legge n. 91 nel senso di prevedere che non sia richiesta, ai fini dell'acquisizione della cittadinanza, la rinuncia a un'altra cittadinanza.
  L'articolo 13 abroga il comma 2 dell'articolo 16 della legge n. 91, che prevede l'equiparazione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della medesima legge n. 91, dello straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano all'apolide.
  Ricorda che l'articolo 14, già illustrato in precedenza, introduce casi particolari di riacquisto della cittadinanza.
  L'articolo 16, introducendo un articolo 23-bis alla legge n. 91, prevede, per quanto riguarda le modalità di computo del periodo di residenza legale (al pari delle proposte nn. 200 Di Lello, 273 Bressa e 707 Gozi) che tale periodo decorra dalla data di presentazione della dichiarazione anagrafica all'ufficio comunale, qualora ad essa consegua la registrazione all'anagrafe.
  L'articolo 17 prevede una disciplina di attuazione, incaricando il Governo a provvedere, Pag. 33entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
  L'articolo 18, infine, detta una disposizione transitoria, nel senso di consentire a coloro che abbiano già maturato i requisiti introdotti dalle modifiche apportate alla legge sulla cittadinanza, di acquistare la cittadinanza italiana, previa effettuazione di una dichiarazione in tal senso entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17.

  Roberta LOMBARDI (M5S) chiede se le relatrici abbiano preso in considerazione l'ipotesi di condurre un'attività istruttoria con lo svolgimento di audizioni che, a suo avviso, sarebbero di grande utilità per il prosieguo del lavoro della Commissione.

  Annagrazia CALABRIA (FI-PdL) relatore, risponde che le relatrici stanno valutando tale ipotesi.

  Roberta AGOSTINI, presidente, osserva che la questione andrà affrontata nella sede propria dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Andrea GIORGIS (PD), nel sottolineare la differenza tra le numerose proposte di legge all'esame, auspica che la Commissione, nel prosieguo dei suoi lavori, riesca a distinguere tra questioni giuridiche e tecniche e impostazioni politiche e culturali, al fine di arrivare alla elaborazione di un testo che sia inserito nel contesto socio-economico attuale, contesto caratterizzato da fisiologici flussi migratori dovuti a fattori di diversa natura, non solo economica.
  Se si procede avendo questo aspetto come punto di riferimento, non si può, a suo avviso, non prendere seriamente in considerazione sia il principio di uguaglianza davanti alla legge che parte dalla rivoluzione francese del 1789 (e non, si badi bene, il principio di uguaglianza sostanziale delle costituzioni democratiche del secondo dopoguerra) sia il principio di partecipazione alla definizione delle regole di uno Stato.
  Da qui deriva che oggi il principio di cittadinanza deve essere esteso a tutti coloro che vivono e lavorano stabilmente in un determinato territorio e che sono sottoposti alla sovranità di uno specifico Stato e che devono essere titolari di diritti fondamentali.
  Rileva, quindi, che le strade da seguire sono o quella dello scorporo dello status di cittadinanza dall'insieme dei diritti fondamentali o quella di ricondurre tale status tra i diritti fondamentali. Se si segue quest'ultimo indirizzo, ribadisce come vada attribuita la cittadinanza a tutti coloro che vivono stabilmente su un territorio sino a quando non se ne allontanano. Andrebbe, inoltre, anche riconsiderato il principio del riconoscimento della cittadinanza a coloro che non vivono e non lavorano in uno Stato specifico.
  Osserva, infine, che esiste il rischio che nell'ordinamento attuale si configuri un modello feudale, dove gli abitanti di un medesimo territorio siano sottoposti a ordinamenti differenti, piuttosto che un moderno ordinamento democratico.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE concorda con l'onorevole Giorgis sulle notevoli differenze tra le proposte di legge in esame e sulla necessità, quindi, di approfondire tali divaricazioni alla luce del rapporto tra diritti fondamentali e diritti di cittadinanza.
  Su questa strada anticipa che non è intenzione del Governo di intervenire con una propria proposta. Fa presente che il Governo seguirà con attenzione l'elaborazione di un testo da parte della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nel ribadire quanto già comunicato dalla vicepresidente Agostini a proposito dell'esame in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle richieste di audizioni, desidera osservare che, per quello che riguarda la sua Presidenza, nella legislatura corrente tutte Pag. 34le richieste di audizione sono state prese in considerazione, proprio per la rilevanza attribuita all'attività istruttoria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi per esigenze connesse allo svolgimento del mandato parlamentare.
C. 1761 Dadone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2014.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce al sottosegretario Scalfarotto la sua richiesta di conoscere quale sia la posizione del Governo in ordine alle tematiche oggetto della proposta di legge in esame.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando al deputato Cozzolino, segnala che il Governo condivide, in linea di principio, le esigenze di garanzia di trasparenza nonché la necessità di proseguire nell'opera di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e si riserva, nello specifico, di formulare le sue osservazioni all'esito degli ulteriori approfondimenti che saranno svolti dalla Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui centri di identificazione ed espulsione e sui centri di accoglienza per richiedenti asilo.
Doc XXII, n. 18 Fratoianni, Doc XXII, n. 19 Marazziti e Doc XXII, n. 21 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 aprile 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, fa presente che il relatore, deputato Migliore, ha chiesto, in considerazione della sua impossibilità a partecipare alla seduta odierna, di rinviare il seguito dell'esame dei provvedimenti ad altra seduta.

  La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati e C. 1969 Tinagli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda preliminarmente che la questione dei conflitti di interessi ha trovato una definizione legislativa nel nostro ordinamento per la prima volta nella XIV legislatura, con l'approvazione della legge n. 215 del 2004.
  Nel corso della scorsa legislatura il tema è stato oggetto di approfondimento da parte della I Commissione che ha svolto, in particolare, due audizioni – nelle sedute del 29 marzo 2012 e del 4 aprile 2012 – rispettivamente, del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, professor Giovanni Pitruzzella, e del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dottor Corrado Calabrò, sullo stato delle attività di controllo e vigilanza in materia di conflitti di interessi. Successivamente, nella seduta del 7 agosto 2012, ha preso avvio, presso la I Commissione, l'esame delle proposte di legge presentate sulla materia nel corso della XVI legislatura, che in parte riprendevano il lavoro già svolto in sede referente nel corso della XV legislatura. In particolare, la proposta di legge Bressa A.C. 442, presentata nella XVI legislatura, riprendeva esattamente il testo approvato Pag. 35in sede referente dalla I Commissione nella XV legislatura, e di cui iniziò la discussione in Assemblea.
  Passando all'illustrazione delle proposte di legge in esame, ricorda in primo luogo che vengono introdotti princìpi generali di correttezza dell'azione pubblica riferibili ai titolari di cariche pubbliche (A.C. 275) o ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche (A.C. 1832). Nello specifico, le suddette proposte recano disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse riferibili ai membri del Governo nazionale, agli esecutivi regionali e locali e, la proposta di legge A.C. 1832, anche ai membri del Parlamento.
  Le proposte di legge A.C. 1059 e A.C. 1969 prevedono l'applicazione dei princìpi generali ai membri del governo nazionale, ai titolari di cariche di governo regionali e locali nonché alle autorità indipendenti.
  I principi cui fanno riferimento le proposte di legge in esame riprendono, in alcuni casi integrandoli, quelli indicati all'articolo 1, comma 1, della legge n. 215 del 2004.
  In particolare, la proposta A.C. 275 fa riferimento, all'articolo 1, all'obbligo per i destinatari delle disposizioni di legge di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e a quello, conseguente, di astenersi da qualunque decisione che possa produrre un vantaggio rilevante nel loro patrimonio o in quello dei congiunti o di altri soggetti ad essi legati da rapporti di interesse. Viene ampliato, rispetto alla legge n. 215 del 2004, il novero di tali soggetti, comprendendovi oltre al coniuge non legalmente separato ed ai parenti o affini entro il secondo grado, anche le persone stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, e più in generale qualunque altro soggetto legato a loro da rapporti di interesse.
  Analoghi principi sono introdotti dalla proposta di legge A.C. 1969 (articolo 1, comma 1) che prevede, oltre all'obbligo di operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici, quello di evitare che i loro interessi privati, personali e familiari possano influenzare le loro decisioni e attività.
  La proposta di legge A.C. 1059 (articolo 1) include tra i principi generali, oltre all'obbligo della cura esclusiva degli interessi pubblici e quello di evitare l'insorgere dei conflitti di interesse, anche l'obbligo di adottare le misure previste per prevenire situazioni di incompatibilità.
  La proposta di legge A.C. 1832 (articolo 1, comma 1), a differenza delle due altre proposte, non riproduce i principi della legge 215, ma riprende testualmente il dettato costituzionale del secondo comma dell'articolo 54, che impone ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche il dovere di adempierle con disciplina ed onore, integrandolo con l'astensione dai conflitti di interesse.
  Segnala che tutte le proposte di legge individuano quindi i principali destinatari della disciplina di prevenzione del conflitto nei titolari di cariche di governo: Presidente del Consiglio, vicepresidenti del Consiglio, ministri, vice ministri, sottosegretari di Stato e commissari straordinari del Governo.
  Le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 (articolo 2) e A.C. 1969 (articolo 1, comma 2) vi comprendono le situazioni soggettive non solo dei titolari di cariche di governo statali, ma anche dei titolari di cariche di governo regionali e locali: il presidente di una regione; il componente di una giunta regionale; il presidente o il componente di una giunta provinciale (organo peraltro soppresso dalla recente legge n. 56 del 2014); il sindaco o il componente della giunta di un comune.
  Per quanto riguarda questi ultimi, la proposta A.C. 275 prevede l'applicazione delle disposizioni esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e la proposta A.C. 1969 ai comuni con più di 50.000 abitanti. Relativamente ai criteri appena esposti, segnala l'esigenza, a suo avviso, di svolgere un'adeguata riflessione.
  L'articolo 14 della proposta di legge A.C. 1059 prevede, peraltro, che le regioni e le province autonome disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e degli assessori regionali, uniformandosi ai principi generali Pag. 36desumibili dalle legge ed ai principi fondamentali già vigenti in materia di incompatibilità, ai sensi dalla legge n. 165 del 2004.
  La proposta A.C. 1059 estende l'ambito soggettivo di applicazione delle singole disposizioni anche al presidente e ai membri delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Anche su tale questione, sottolinea la necessità, a suo avviso, di svolgere un adeguato approfondimento.
  Per le cariche di governo negli organi degli enti territoriali le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 dispongono una delega al Governo al fine di disciplinare in modo analogo la materia. La proposta A.C. 1059 include nella delega anche la disciplina del conflitto di interessi dei membri delle autorità indipendenti. Entrambe le proposte introducono disposizioni di principio in materia di conflitto di interessi cui deve conformarsi la legislazione regionale.
  Con riferimento ad entrambe le disposizioni di delega relative al testo unico degli enti locali, appare opportuno, che siano indicati espressamente i soggetti cui applicare la nuova disciplina del conflitto di interessi.
  Inoltre, la proposta A.C. 1832, all'articolo 2, oltre ai predetti soggetti responsabili di cariche governative, insieme ai commissari straordinari, inserisce, tra i titolari di cariche rilevanti ai fini della proposta di legge, anche i parlamentari.
  Sottolinea che le proposte di legge introducono, seppur con definizioni in parte differenti, un nuovo concetto di conflitto di interessi, individuato dalla presenza (in capo al titolare o a un congiunto) di un interesse tale da condizionare e influenzare la sua attività pubblica.
  Segnala che per le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 sussiste conflitto di interessi qualora il soggetto sia titolare di un interesse privato – ed economico come chiarito dalle proposte A.C. 275 e A.C. 1832 –, tale da condizionare (proposte A.C. 275 e proposte A.C. 1832) l'esercizio delle sue funzioni pubbliche o, come specificato dalla proposta di legge A.C. 275, da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Evidenzia, al riguardo, che il problema di definire compiutamente il conflitto di interessi costituisce un passaggio fondamentale per disciplinare la fattispecie e sanzionare il caso in cui la stessa si verifichi.
  Il conflitto di interessi, per la proposta A.C. 1059, si realizza se il titolare di una carica di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria per l'adempimento dei compiti istituzionali.
  La proposta di legge A.C. 1969 fa discendere da particolari condizioni patrimoniali una situazione di conflitto di interessi in modo tale da definire in concreto l'ipotesi di conflitto.
  Va sottolineato quindi che, pur nelle diverse definizioni, il concetto di conflitto di interessi proposto dai progetti di legge in esame, di tipo per così dire preventivo, si differenzia nettamente da quello vigente, che prevede un intervento prevalentemente successivo. Infatti, ai sensi della legge n. 215 del 2004, sussiste conflitto di interessi nel caso di partecipazione all'adozione di un atto, od anche di omissione di atto dovuto, che arrechi un beneficio al titolare (o ad un congiunto), ovvero che sia compiuto in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
  Il sistema individuato dalle proposte di legge in esame è finalizzato ad impedire l'adozione (od omissione) di atti in presenza di situazioni di conflitto di interessi, che devono essere risolte prima della assunzione della carica pubblica.
  Ricorda poi che la proposta A.C. 275 prevede l'istituzione di una apposita autorità indipendente, denominata Autorità per la prevenzione dei conflitti di interessi e delle forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione. La previsione che l'autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, le modalità di nomina dei suoi membri e i poteri e funzioni ad essa assegnati consentono di configurare tale organismo come una autorità amministrativa indipendente.Pag. 37
  Alla nuova autorità sono attribuiti i compiti e i poteri previsti dalla proposta di legge al fine di prevenire, ed eventualmente sanzionare, i conflitti di interessi e che nella legge 215 sono in capo all'Autorità antitrust e alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fatte salve alcune specifiche competenze rimaste a quest'ultima. L'articolo 4, comma 2, prevede che la nuova Autorità sia destinata ad assorbire anche le competenze dell'Alto commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione, ora attribuite all'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC).
  La nuova Autorità è configurata come un organo collegiale composto da cinque membri, due dei quali eletti dal Senato, due dalla Camera e uno, il Presidente, nominato d'intesa tra il Presidente della Camera e il Presidente del Senato.
  Il mandato di ciascun membro è di 7 anni, non rinnovabile, e prorogato solamente per il tempo necessario fino all'elezione del nuovo membro.
  La proposta di legge prevede anche alcune cause di ineleggibilità a membro dell'Autorità o di inconferibilità della carica di presidente dell'Autorità. È definita anche una serie stringente di incompatibilità per i membri dell'autorità e sono introdotte anche una serie di incompatibilità ex post, nei due anni successivi alla cessazione della carica; sono infine disciplinate specifiche ipotesi di conflitto di interessi dei membri dell'Autorità.
  L'articolo 5 interviene in ordine al personale dell'Autorità istituendo un apposito ruolo del personale dipendente, alla stregua delle altre autorità indipendenti.
  Le spese di funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Autorità sono poste a carico di un fondo specifico, per il quale è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
  L'articolo 6 dispone in ordine ai ricorsi contro gli atti dell'Autorità.
  Evidenzia che, come la proposta A.C. 275, anche la proposta A.C. 1969 istituisce un nuovo organo, denominato Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi, con il compito di applicare le disposizioni della legge al quale sono trasferite le funzioni dell'Autorità antitrust. A differenza della proposta A.C. 275, non si tratta di una nuova autorità amministrativa indipendente, bensì di un organismo collegiale, di nomina presidenziale, operante in piena autonomia, che si avvale delle strutture e degli uffici della medesima Autorità antitrust.
  In particolare, la Commissione è composta da 5 componenti nominati dal Presidente della Repubblica, per 7 anni non rinnovabili, che li sceglie, con il parere dei Presidenti di Camera e Senato, tra persone di notoria e indiscussa indipendenza. Essi esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. La Commissione si avvale delle strutture e degli uffici dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  La Commissione esercita le seguenti funzioni: vigilare sull'applicazione della legge e sul rispetto degli adempimenti e dei divieti da essa previsti; applicare le sanzioni previste; approvare disposizioni, istruzioni o direttive per l'applicazione delle norme della legge; adottare, anche su richiesta degli interessati, pareri sull'interpretazione e applicazione delle norme stesse.
  Infine, la proposta A.C. 1969 disciplina la competenza e il procedimento dei ricorsi avverso gli atti della Commissione.
  A differenza delle proposte A.C. 275 e A.C. 1969, che istituiscono un nuovo organismo, le proposte di legge A.C. 1059 e A.C. 1832 mantengono in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i compiti in materia di conflitto di interessi, come previsto dalla normativa vigente, adeguandone funzioni e compiti alle nuove disposizioni introdotte dalle medesime proposte di legge.
  La proposta di legge A.C. 1059, peraltro, introduce una divisione di competenze tra l'Autorità antitrust e la CIVIT, ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), affidando alla prima le competenze nei confronti dei titolari di cariche di governo nazionali e regionali e alla seconda quelle Pag. 38nei confronti delle cariche di governo locale e dei membri delle autorità indipendenti.
  Segnala che tutte le proposte di legge pongono quindi in capo ai titolari delle cariche di governo e ai loro congiunti obblighi di dichiarazione funzionali a far emergere le situazioni di conflitto di interessi.
  Rispetto alla disciplina vigente, le proposte di legge confermano la previsione di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, stabilita attualmente dall'articolo 5 della legge n. 215 del 2004, che diventa però più dettagliata prevedendo un elenco tassativo di situazioni e di dati patrimoniali da dichiarare, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale.
  Inoltre, rispetto al quadro normativo vigente, viene esteso il novero dei soggetti obbligati, che comprende in tutte le proposte, oltre al titolare della carica, il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado: le proposte A.C. 1832 e A.C. 1969, per quanto riguarda il coniuge, limitano l'obbligatorietà delle dichiarazioni a quello non legalmente separato. Infine, tutte le proposte, con eccezione dell'A.C. 1969 includono tra i soggetti obbligati le persone stabilmente conviventi (categoria che, insieme con gli affini, la normativa vigente non ricomprende). A tale riguardo, le proposte A.C. 275 e A.C. 1059 specificano che deve trattarsi di conviventi non a scopo di lavoro domestico. Solo la proposta A.C. 1969 contempla l'ipotesi che tali soggetti non acconsentano a rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso l'obbligo per il titolare della carica di dichiarare alla Commissione, in forma riservata, tutti gli elementi utili a sua conoscenza creando, a suo avviso, un punto di equilibrio tra la necessità di garantire la trasparenza e quella di tutelare la privacy.
  In relazione al contenuto degli obblighi di dichiarazione, tutte le proposte prevedono che, entro venti (A.C. 275, A.C. 1832 e A.C. 1969) o dieci giorni (A.C. 1059) dall'assunzione della carica, vengano dichiarati all'Autorità competente i seguenti incarichi e le seguenti attività: le cariche e gli uffici pubblici ricoperti. La proposta A.C. 1059 specifica che sono ricomprese le cariche di natura elettiva; gli impieghi pubblici o privati; l'iscrizione in albi professionali (solo le proposte A.C. 275 e A.C. 1832); le cariche ricoperte in imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o enti di diritto pubblico, anche economici. Sul punto, la proposta A.C. 1832 limita l'obbligo di dichiarazione solo ove si tratti di cariche di vertice (presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o funzioni analoghe).
  La proposta A.C. 275 estende l'obbligo anche alle cariche cessate nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica, mentre la proposta A.C. 1059 lo estende agli incarichi e alle funzioni svolti in enti privati, senza fini di lucro, vigilati e controllati dal Governo; le attività professionali o di lavoro autonomo di qualsiasi natura, anche se gratuita o in forma associata, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati (solo la proposta A.C. 1059); la partecipazione a qualunque associazione (solo la proposta A.C. 1832).
  In base alle proposte A.C. 275 e A.C. 1059, le dichiarazioni riguardano anche gli incarichi e le attività svolte all'estero. Mentre la proposta A.C. 1832 obbliga a dichiarare tutte le attività indicate anche se cessate nei ventiquattro mesi precedenti l'assunzione della carica. Si distingue la proposta A.C. 1969 che, in via analoga alla normativa oggi vigente, prevede l'obbligo di dichiarare le cariche o attività ricomprese nelle incompatibilità derivanti da impieghi o attività professionali (elencate all'articolo 2 della medesima proposta).
  In secondo luogo, le proposte A.C. 275, A.C. 1059 e A.C. 1832 richiedono una nutrita serie di dati patrimoniali. La proposta A.C. 1969 prevede la dichiarazione di tutti i dati relativi ai beni e alle attività patrimoniali, senza descrivere le informazioni richieste. La dichiarazione deve essere corredata dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'elenco dei beni mobili o immobili che il titolare della carica dichiara Pag. 39essere destinato al godimento personale proprio e dei propri familiari.
  Fa presente che tutte le proposte di legge recano una disciplina in materia di obblighi di astensione.
  Le proposte A.C. 275, A.C. 1059 e A.C. 1969 prevedono sia un generale obbligo di astensione che grava sull'interessato, sia un potere di controllo da parte dell'autorità di vigilanza, mentre la proposta A.C. 1832 prevede solo un potere di accertamento in capo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Nello specifico, la proposta A.C. 275 conferisce all'Autorità per la prevenzione dei conflitti d'interesse il potere di individuare e comunicare ai titolari di cariche di governo, dopo l'esame delle dichiarazioni dell'interessato, i casi specifici di obbligo di astensione.
  In particolare, l'Autorità indica che il titolare di cariche di governo deve astenersi dal partecipare a decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni quando questi: pur destinati alla generalità o ad intere categorie di soggetti, siano tali da produrre nel suo patrimonio o nel patrimonio dei suoi familiari o congiunti un «vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo», rispetto a quello della generalità dei destinatari; siano destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali egli stesso rientri e tali da produrre nel suo patrimonio o in quello dei suoi familiari o congiunti un vantaggio economicamente rilevante.
  Nel caso in cui il titolare di cariche di governo manifesti invece un dubbio sulla sussistenza di un conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, questi è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità, la quale deve pronunciarsi entro cinque giorni.
  La proposta di legge A.C. 1059 dispone, all'articolo 7, che i titolari delle cariche di governo nazionali, regionali e locali e i componenti delle autorità amministrative indipendenti che versino in una situazione di conflitto di interessi hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto, incluse le attività preparatorie e consequenziali e ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  La proposta attribuisce inoltre all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un generico potere di verifica e controllo sull'azione del titolare delle cariche di governo, al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione. L'Autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, invita l'interessato ad astenersi dai relativi atti e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Agli atti compiuti in violazione dell'obbligo di astensione è comminata la nullità.
  La proposta di legge A.C. 1832, all'articolo 6, dispone che, entro 30 giorni dal ricevimento delle dichiarazioni dell'interessato, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta se i titolari delle cariche di governo si trovino in una situazione di conflitto d'interessi. In caso positivo, l'Autorità determina, con proprio provvedimento, le specifiche ipotesi in cui il titolare delle cariche è tenuto ad astenersi dall'adottare o dal concorrere ad adottare atti o provvedimenti o dal partecipare a deliberazioni collegiali.
  La proposta di legge A.C. 1969 prevede per i titolari di cariche di Governo un obbligo di astensione dalla partecipazione a qualunque decisione che possa specificamente incidere sulla situazione patrimoniale propria o del coniuge non legalmente separato o dei parenti o affini fino al secondo grado, recando a essi, anche indirettamente, un beneficio economico.
  Ricorda che tutte le proposte di legge recano disposizioni in materia di incompatibilità, con un diverso ambito soggettivo di riferimento. La proposta A.C. 275 prevede le incompatibilità esclusivamente con riferimento ai titolari di cariche di governo statali ed introduce un principio fondamentale in materia di incompatibilità dei Presidenti di regione e degli assessori regionali.
  La proposta A.C. 1832 disciplina incompatibilità riferite sia ai titolari di cariche di governo nazionali che ai parlamentari ed incompatibilità specifiche per i Pag. 40soli titolari di cariche di governo nazionali. La proposta A.C. 1969 riguarda incompatibilità relative ai titolari di cariche di governo statali, regionali e locali. La proposta A.C. 1059 ha un ambito soggettivo di applicazione più ampio, in quanto concerne i titolari di cariche di governo statali, regionali e locali e i componenti delle Autorità amministrative indipendenti.
  In particolare, la proposta di legge A.C. 275, prevede l'incompatibilità tra la titolarità di cariche di governo statali e: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta, fatta eccezione per il mandato parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato; attività professionali o di lavoro autonomo, comprese consulenze e arbitrati, anche non retribuite, con eccezione delle attività estranee all'incarico di governo; attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fatta eccezione per l'attività di piccolo imprenditore; cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici. L'incompatibilità vale per la durata dell'incarico e, limitatamente agli incarichi in enti e in società con fine di lucro in settori connessi con l'incarico di governo, per i dodici mesi successivi.
  L'articolo 22 della proposta di legge A.C. 275 introduce infine un nuovo principio fondamentale che le leggi regionali sono tenute ad applicare nella disciplina delle incompatibilità. In base al nuovo principio, deve essere riconosciuta una causa di incompatibilità in caso di possibile conflitto tra gli interessi pubblici da perseguire nell'esercizio delle funzioni di Presidente o di assessore regionale e gli interessi economici di cui i medesimi siano nella posizione di titolare, rappresentante, amministratore, curatore, gestore, procuratore o in altra posizione analoga o rispetto ai quali svolgano un'attività di consulenza.
  La proposta di legge A.C. 1059 (articolo 4) dispone l'incompatibilità tra le cariche di governo statali, regionali e locali e quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione con: qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva; unica eccezione prevista è la compatibilità tra le cariche di governo statali e la carica di deputato o senatore; qualsiasi carica o ufficio o funzione in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali degli enti locali o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte dello Stato, regioni o enti locali; qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati; qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.
  Il divieto di assumere cariche in enti e di svolgere attività professionale o di lavoro autonomo è valido per tre anni dalla cessazione della carica di governo, con eccezione di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  Per quanto riguarda le conseguenze dell'incompatibilità, la proposta di legge non prevede l'esercizio dell'opzione, ma l'obbligo del titolare di una carica di governo o del componente di autorità amministrativa indipendente di rinunciare agli incarichi e alle funzioni incompatibili con la carica, entro dieci giorni dall'assunzione della medesima. La proposta A.C. 1059 prevede altresì il divieto per il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado e le persone stabilmente conviventi, non a scopo di lavoro domestico, di rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.
  La proposta di legge A.C. 1832 prevede due diverse incompatibilità.
  Una prima forma di incompatibilità è riferita sia ai titolari di cariche di governo che ai parlamentari e riguarda: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in Pag. 41ragione della funzione svolta; il mandato parlamentare è comunque cumulabile con le cariche di governo e con la carica di sindaco o assessore o consigliere di un comune con popolazione non superiore a 5.000 abitanti; qualunque impiego pubblico o privato; cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici.
  La seconda forma di incompatibilità interessa i soli titolari di cariche di governo e riguarda: attività professionali o di lavoro autonomo (comprese consulenze e arbitrati), anche non retribuite; attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, fatta eccezione per l'attività di piccolo imprenditore. L'imprenditore individuale istituisce un trust o provvede alla nomina di un institore.
  La proposta di legge n. 1832 (articolo 5, comma 6) prevede inoltre per i soli titolari di cariche di Governo nei 24 mesi successivi alla cessazione dalla carica il divieto di: ricoprire le cariche di qualunque tipo presso imprese o società pubbliche o private, in fondazioni o in enti di diritto pubblico, anche economici; assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa, all'atto di assunzione della carica; svolgere attività professionali o di lavoro autonomo (comprese consulenze e arbitrati), anche non retribuite, in settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche; svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie, salvo che si tratti di piccoli imprenditori, nei settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
  La proposta di legge A.C. 1969 prevede l'incompatibilità tra la titolarità di cariche di governo statali, regionali e locali e: qualunque carica o ufficio pubblico non ricoperto in ragione della funzione svolta, fatta eccezione per il mandato parlamentare; qualunque impiego pubblico o privato.
  Ai titolari di cariche di governo (articolo 2, comma 3) è inoltre fatto divieto di: svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie; ricoprire cariche, di qualunque tipo, o svolgere consulenze o incarichi arbitrali, in enti di diritto pubblico, anche economici, o presso imprese o società pubbliche o private, o comunque in enti privati aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività patrimoniali.
  Il divieto vige anche nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico. I titolari delle cariche di governo statali, regionali e locali non possono inoltre svolgere attività professionali, nemmeno in forma associata.
  Evidenzia che la proposta di legge A.C. 1969 prevede infine una disposizione, all'articolo 15, in materia di conflitto di interessi per i componenti delle autorità indipendenti, prevedendo alcuni casi di inconferibilità dell'incarico. In particolare, non possono essere nominati Presidenti o componenti delle autorità indipendenti: i titolari di cariche elettive prima che siano trascorsi due anni dalla fine del mandato; i Presidenti e i componenti di un'altra autorità indipendente prima che siano trascorsi tre anni dalla fine del mandato.
  Osserva che tutte le proposte recano una specifica disciplina in caso di situazioni patrimoniali di particolare rilievo dell'interessato. Le proposte di legge A.C. 275 e A.C. 1059 fanno discendere dalla situazione patrimoniale dell'interessato una specifica forma di incompatibilità, mentre le proposte A.C. 1832 e A.C. 1969 trattano la questione in termini di conflitto di interessi.
  La proposta di legge A.C. 275 stabilisce un regime peculiare di incompatibilità vigente quando il patrimonio del titolare di cariche di governo abbia determinate caratteristiche: assuma un valore superiore a 15 milioni di euro in beni (ad esclusione dei titoli di Stato) che possano configurare situazioni di conflitto di interesse; il limite di 15 milioni di euro è incrementato ogni anno in misura equivalente all'aumento dell'indice del deflatore dei prezzi; consista nella proprietà o il controllo di un'impresa che svolga la propria attività in Pag. 42regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, fatta eccezione per i piccoli imprenditori.
  Anche la proposta A.C. 1059 prevede una particolare forma di incompatibilità derivante dalla situazione patrimoniale. L'articolo 5, comma 1, dispone infatti che le cariche di governo statali, regionali e locali, e quelle di componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono incompatibili con: la proprietà, il possesso o la disponibilità, anche all'estero, di un patrimonio immobiliare o mobiliare di valore superiore a 10 milioni di euro, ad eccezione dei contratti concernenti titoli di Stato; la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di imprese che operino nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, nonché di altre imprese di interesse nazionale.
  L'incompatibilità opera anche nel caso in cui le predette situazioni patrimoniali siano riferibili, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, al coniuge o ai parenti o affini entro il secondo grado o a persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico, con il titolare delle cariche.
  Ai fini della determinazione del patrimonio, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, anche indiretti, compiuti, a titolo oneroso o gratuito, nei 18 mesi precedenti l'assunzione della carica da parte del titolare della carica medesima nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado o di persone stabilmente conviventi, con l'eccezione del lavoro domestico. I titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della carica di governo con il ricorso all'istituto del mandato fiduciario ed il mantenimento della posizione incompatibile.
  La proposta C. 1832 disciplina invece una particolare forma di conflitto interessi di natura patrimoniale. Se l'Autorità antitrust dopo aver provveduto all'accertamento della sussistenza di una forma di conflitto di interessi rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, ritiene insufficiente l'obbligo di astensione provvede, sentito l'interessato, alla costituzione di un trust cieco.
  È in ogni caso presunta, la sussistenza di conflitto di interessi nel caso di proprietà, possesso o comunque disponibilità, anche attraverso interposta persona o società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese (a meno che l'Autorità ne rilevi, con provvedimento motivato, la posizione marginale) operanti nei seguenti settori: difesa; energia; credito e risparmio; opere pubbliche di preminente interesse nazionale; servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione; pubblicità.
  Anche la proposta di legge A.C. 1969 fa discendere da particolari condizioni patrimoniali una situazione di conflitto di interessi.
  La proposta distingue in proposito due forme di conflitto di interessi: una situazione di conflitto di interessi la cui sussistenza è valutata di volta in volta dall'autorità di vigilanza; una situazione di conflitto di interessi individuata direttamente dalla legge.
  Per quanto riguarda la prima ipotesi, sono suscettibili di dar luogo a conflitto di interessi la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche all'estero, di patrimoni immobiliari e mobiliari di valore complessivo superiore a 10 milioni di euro da parte del titolare delle cariche di governo o del coniuge non separato o dei parenti e affini entro il secondo grado. Sono comunque esclusi i beni mobili o immobili effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale del titolare della carica di Governo o dei suoi familiari.
  La Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi accerta caso per caso se, dati i poteri e le funzioni attribuiti ai titolari di cariche di Governo, la proprietà, il possesso o la disponibilità delle attività patrimoniali siano suscettibili di determinare conflitti di interessi. Determina Pag. 43invece in ogni caso un conflitto di interessi (seconda ipotesi) il possesso, anche attraverso interposta persona o società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti in imprese (a meno che la Commissione ne rilevi, con provvedimento motivato, la posizione marginale) operanti nei seguenti settori: difesa; energia; credito; opere pubbliche di preminente interesse nazionale; comunicazioni di rilevanza nazionale; servizi pubblici erogati in concessione o di autorizzazione; imprese operanti nel settore pubblicitario.
  La disciplina sui conflitti di interessi si applica, anche in caso di cessione a terzi dei beni e delle attività patrimoniali intervenuta dopo il conferimento della carica di Governo o nei tre mesi precedenti, quando il destinatario della cessione si trovi, riguardo al titolare della carica di Governo o a un'impresa da questi controllata in una delle seguenti condizioni: coniuge, parente o affine entro il quarto grado; società collegata; persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina ovvero società o altro ente comunque costituito o utilizzato allo stesso fine.
  Fa presente che tutte le proposte di legge disciplinano poi specifiche procedure per l'accertamento delle differenti situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità di vigilanza.
  Per quanto riguarda le fasi successive, la proposta C. 275 prevede una specifica procedura, disciplinata dagli articoli 12, 13, 14 e 15, nel caso in cui l'Autorità accerti: il possesso, anche per interposta persona, o tramite società fiduciarie, di partecipazioni rilevanti nei già indicati determinati settori ovvero una concentrazione di interessi patrimoniali e finanziari nel medesimo settore, superiore a 10 milioni di euro e tale da configurare il rischio evidente di turbative della concorrenza o di condizionamento dell'attività di governo.
  In tali casi l'Autorità, qualora ritenga che possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi, acquisisce i pareri della Consob, dell'AGCOM e delle competenti Autorità di settore; le stesse si pronunciano anche sulle misure a loro avviso necessarie per prevenire il conflitto di interessi e, nel caso in cui si debba procedere all'istituzione di un trust cieco, si pronunciano sugli interventi che il trustee deve adottare per garantire l'effettiva rispondenza del trust a quanto richiesto dalla legge. Viene precisato che all'alienazione si procede quando si tratta dell'unica misura possibile per evitare nella specifica situazione il conflitto di interessi. L'Autorità valuta quindi, nei casi previsti, le osservazioni dell'interessato, cui sono comunicati i pareri delle Autorità, e – se ritiene che si configuri il conflitto di interessi – delibera di invitare il titolare della carica di Governo ad optare tra: l'alienazione delle partecipazioni nella misura idonea a riportarne la consistenza al di sotto delle soglie di rilevanza, indicando tale misura; ovvero l'istituzione di un «trust cieco», definito dall'articolo 14 come «quella tipologia di trust ove il trustee ha la più ampia discrezionalità in merito alla consistenza qualitativa dei beni in trust, mentre i beneficiari ne possono avere solo una conoscenza quantitativa», e disciplinato in dettaglio dall'articolo 15.
  Il titolare della carica di governo può anche scegliere di procedere all'alienazione parziale dei propri beni e di istituire un trust su un'altra parte dei propri beni, oppure di procedere all'alienazione dei beni e al conferimento del ricavato in un analogo trust. È stabilito il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della deliberazione per comunicare all'Autorità le suddette opzioni. Successivamente: se l'interessato ha optato per l'alienazione totale o parziale, il completamento delle operazioni, secondo adempimenti necessari concordati con l'Autorità, deve avvenire entro i successivi 120 giorni prorogabili al massimo di ulteriori 90 giorni; se l'interessato ha optato per l'istituzione di un «trust cieco», nei successivi 60 giorni sottopone l'atto costitutivo all'Autorità per l'approvazione; se l'Autorità indica la necessità di procedere alla modificazione di clausole dell'atto istitutivo del trust ai fini del Pag. 44rispetto delle disposizioni della legge, il titolare della carica di governo vi provvede entro i successivi dieci giorni.
  Nel caso di mancato esercizio delle suddette opzioni entro il termine prescritto (15 giorni), salve le impugnazioni previste dall'articolo 6, si intende che l'interessato abbia optato per la disponibilità dei beni il cui possesso è incompatibile con la carica di Governo. L'Autorità ne informa i soggetti previsti al comma 20 e viene disposta la pubblicazione della notizia nella Gazzetta Ufficiale: a decorrere da tale data tutti gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli e inefficaci, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità.
  L'articolo 13 disciplina gli effetti che decorrono dalla data dell'invito all'opzione, tra cui la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto connessi alle partecipazioni, azioni o quote che fanno parte delle attività patrimoniali degli interessati. L'articolo 15 prevede che ai trust istituiti in attuazione dell'articolo 12 si applicano le disposizioni della legge regolatrice straniera scelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione dell'Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, fermo restando che la legge regolatrice deve essere compatibile con l'ordinamento italiano e che il trust istituito deve essere riconosciuto dallo Stato italiano. Per ottenere l'approvazione dell'Autorità, inoltre, i trust non devono essere idonei a eludere le disposizioni della legge e devono fornire adeguate garanzie per il perseguimento dei suoi obiettivi e il rispetto delle sue disposizioni.
  Al contempo, l'articolo 26 prevede che per le controversie nelle materie disciplinate dalla legge, la competenza esclusiva è dell'autorità giudiziaria italiana, anche quando il trustee ha sede o residenza al di fuori del territorio della Repubblica italiana, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 10. È altresì prevista l'applicazione, in ogni caso, della legislazione fiscale italiana per le materie disciplinate dalla legge.
  La proposta di legge reca quindi gli elementi che deve in ogni caso recare l'atto di istituzione del trust, i requisiti, gli obblighi e le facoltà del trustee. Il comma 10 prevede che il trustee risponda con tutti i suoi beni presenti e futuri ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, in materia di responsabilità patrimoniale.
  Sono attribuite all'Autorità le funzioni di vigilanza sul corretto adempimento del trust e, nel caso di violazione delle prescrizioni della legge, il trustee può essere revocato.
  Anche la proposta A.C. 1832 prevede che la costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dall'Autorità, avvenga in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento.
  Viene altresì specificato che il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Per la suddetta trasformazione viene previsto il termine di novanta giorni dal conferimento ed è stabilito che il disponente e i beneficiari possano essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
  Sono poi stabiliti gli elementi che deve in ogni caso recare l'atto di istituzione del trust i requisiti, gli obblighi e le facoltà del trustee.
  In caso di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, l'A.C. 1059 prevede l'obbligo del conferimento del patrimonio ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, mediante mandato fiduciario senza rappresentanza, secondo quanto disciplinato dall'articolo 11.
  La relazione illustrativa individua le ragioni della scelta relativa all'utilizzo dello strumento giuridico del mandato fiduciario rispetto al trust in particolare nei seguenti elementi: viene utilizzato uno strumento giuridico disciplinato nel diritto italiano, rispetto ad uno strumento, quale il trust, disciplinato solo da leggi estere; la separazione dei beni che si attua con il Pag. 45mandato fiduciario non richiede alcun passaggio della proprietà in capo alla società fiduciaria, a differenza del trust, così eliminando problematiche di carattere tributario; l'attività fiduciaria può essere esercitata in Italia esclusivamente da società in possesso di una specifica autorizzazione ministeriale.
  Viene stabilito inoltre che il mandato fiduciario deve prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui il comma 2 prevede la nomina. Sono previsti requisiti e obblighi relativamente alla società fiduciaria ed all'attività degli esperti. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza periodica, solo l'ammontare quantitativo dei beni conferiti e l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.
  Sono quindi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato compiti di vigilanza sull'attività della società fiduciaria e la facoltà di impartire le istruzioni che ritenga necessarie alle quali la società fiduciaria ha l'obbligo di attenersi.
  È stabilita l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti, ferma restando la possibilità per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato di imporre al conferente di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti.
  È infine prevista l'applicazione del principio della trasparenza fiscale – con la previsione per cui tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante – per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria.
  A sua volta, la proposta di legge A.C. 1969 prevede che, nel caso di beni suscettibili di dare luogo a conflitti di interesse, di cui all'articolo 3, e di quelli provenienti dalle operazioni di cui al comma 10 dell'articolo 8, la Commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interesse possa disporre che gli stessi siano affidati, entro un termine dalla stessa determinato, ad una gestione fiduciaria disciplinata dall'articolo 8.
  A tal fine, si prevede la sottoscrizione di un contratto di gestione – previa approvazione della Commissione di cui all'articolo 5 – con un «gestore», scelto tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare, con determinazione della medesima Commissione. Il contratto prevede che qualsiasi comunicazione relativa alla gestione avvenga esclusivamente in forma scritta tramite la Commissione.
  Al patrimonio affidato al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, in materia di separazione patrimoniale. L'articolo 8 specifica altresì che i creditori dei soggetti in questione possono far valere i propri diritti su tutto il patrimonio degli stessi, ivi compresi i beni affidati in gestione ed hanno la facoltà di richiedere al gestore, per il tramite della Commissione, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. Viene inoltre precisato che, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi ragione, il titolare della carica di Governo e i soggetti previsti dalla legge riacquistano di diritto la gestione del patrimonio, salvo diverso accordo tra le parti, ed entro trenta giorni dalla data di cessazione il gestore presenta al titolare della carica di Governo un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
  Riguardo all'attività del gestore, il comma 5 specifica che egli assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, ovvero prevenire conflitti di interesse rendendo progressivamente non conoscibile la composizione del patrimonio a tal fine rilevante, ed opera per la valorizzazione del patrimonio affidato in gestione disponendo dei beni che lo compongono, ad eccezione dei beni destinati al godimento o alla fruizione del titolare o dei propri familiari. Egli opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze. Il Pag. 46mandato di gestione comprende il potere di alienazione dei beni mobiliari e immobiliari affidati in gestione.
  I titolari non possono quindi chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione ma hanno diritto di conoscere, per il tramite della Commissione, con cadenza periodica, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione. Può essere anche chiesta la sostituzione del gestore se ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici.
  La Commissione istituita dall'articolo 5 della proposta vigila sull'osservanza, nella gestione del patrimonio, dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione. La stessa può altresì disporre – qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi – che i soggetti in questione procedano alla vendita, con il successivo affidamento del ricavato a gestione fiduciaria, nel caso in cui le attività patrimoniali concernono la proprietà di compendi immobiliari non destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei propri familiari, ovvero concernono la proprietà o il controllo di un'azienda o la proprietà o il possesso di partecipazioni rilevanti.
  Viene quindi definita la relativa procedura: si prevede la fissazione di un termine massimo per la vendita da parte della Commissione, ferma restando la possibilità, per il titolare della carica di Governo, di comunicare che non vi intende procedere. In tal caso, ove il titolare della carica di Governo non opti per le dimissioni dall'incarico, questi o il titolare del patrimonio possono conferire un mandato irrevocabile a vendere le attività interessate a favore della Commissione (che provvede tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita) o del gestore, se già nominato.
  Se entro il termine l'interessato non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Commissione o al gestore, si intende che il titolare della carica di Governo abbia optato per le dimissioni dalla carica di Governo e la vendita non ha luogo e la Commissione ne dà comunicazione, per ogni effetto di legge, ai soggetti interessati.
  Segnala che l'articolo 17 della proposta A.C. 275 reca disposizioni fiscali. In particolare, si intende prevedere la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla dismissione di strumenti finanziari, effettuate ai sensi delle norme in esame, con aliquota al 26 per cento. La proposta intende inoltre garantire la neutralità fiscale delle operazioni relative alla costituzione dei trust istituiti dalle norme in esame in materia di conflitto di interessi, nonché del trasferimento di beni nei medesimi trust.
  L'articolo 9 dell'A.C. 1969 reca disposizioni fiscali, di contenuto analogo a quanto previsto dall'articolo 17 del già commentato A.C. 275, con talune differenze. In particolare, il comma 1 dell'articolo 9 intende applicare l'aliquota del 26 per cento (relativa alle plusvalenze da partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche) alle operazioni di dismissione di soli valori mobiliari eseguite in ottemperanza alle disposizioni della proposta stessa mentre l'articolo 17 della proposta di legge A.C. 275 fa riferimento a tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2 del TUF. La proposta di legge A.C. 1969 dispone inoltre l'esenzione totale da imposte per gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento dei beni alla gestione fiduciaria e della successiva restituzione all'interessato.
  Alcune proposte di legge (A.C. 275 e A.C. 1969) prevedono poi disposizioni relative al settore delle comunicazioni. Si stabilisce anche in questo caso che i proventi derivanti dal patrimonio trasferito siano in tutto o in parte imputati al patrimonio stesso e sottoposti al regime fiscale relativo alla categoria nella quale rientrano; si incarica il gestore dell'applicazione di ritenute e imposte sostitutive dovute.Pag. 47
  Il Capo VI (articoli 23-24 dell'A.C. 275) e gli articoli 13 e 14 della proposta A.C. 1969, con formulazioni quasi identiche, intervengono in materia di «sostegno privilegiato» ai candidati o ai titolari di cariche di governo, da parte di imprese operanti nel settore delle comunicazioni, delle telecomunicazioni e dell'editoria, anche a mezzo Internet; sono definiti al riguardo i poteri di vigilanza e sanzionatori dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sia durante le campagne elettorali sia al di fuori di tali periodi.
  Tutte le proposte di legge prevedono poi sanzioni per la violazione delle regole sul conflitto di interessi. In particolare, l'A.C. 1832 dispone, all'articolo 9, che in caso di violazioni della legge l'Antitrust applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra il doppio e il triplo del vantaggio ottenuto.
  Le altre proposte di legge puniscono con diverse sanzioni amministrative pecuniarie le violazioni dell'obbligo di dichiarazione, le violazioni all'obbligo di astensione e il compimento di atti in conflitto di interessi in violazione delle misure preventive.
  Infine, recano disposizioni di copertura finanziaria l'articolo 25 della proposta di legge A.C. 275, che prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a valere sui fondi speciali di diversi Ministeri e l'articolo 15 della proposta di legge A.C. 1059, che prevede una copertura di 800.000 euro a decorrere dal 2014, a valere sul fondo speciale del Ministero dell'economia.
  L'articolo 27, comma 1, della proposta di legge A.C. 275 e l'articolo 10 della proposta n. 1832 recano poi la disciplina transitoria per coloro che ricoprono le cariche di governo al momento dell'entrata in vigore della legge, disponendo che i termini previsti dalla legge si intendono decorrere dall'entrata in vigore medesima.
  La proposta di legge A.C. 275 reca inoltre disposizioni in materia di sospensione feriale dei termini. Ricorda, poi, che nell'ultima Relazione semestrale sul conflitto di interessi (dicembre 2013), presentata dall'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ai sensi della legge n. 215 del 2004, si rileva come nel Report definitivo, approvato dal Group of States against corruption (GRECO) lo scorso giugno 2013, e che conclude il primo e secondo ciclo di valutazione riguardanti l'Italia, le risposte formulate dal Governo italiano sulle raccomandazioni XVI e XVII sono state ritenute soddisfacenti e, conseguentemente, le indicazioni del GRECO integralmente attuate. In particolare, come ricordato dall'Autorità nella suddetta Relazione, tra le richieste formulate all'Italia si auspicava (raccomandazione XVI) l'adozione di criteri chiari ed effettivi per la regolazione dei conflitti di interesse dei soggetti che svolgono funzioni nella pubblica amministrazione (inclusi dirigenti e consulenti ad ogni livello gestionale) e l'introduzione di un sistema di dichiarazioni patrimoniali trasparente o altra soluzione idonea a rilevare i casi in cui vi sia il maggior rischio di conflitti di interesse. Infine (raccomandazione XVII), si chiedeva la previsione di restrizioni appropriate concernenti i conflitti di interesse che possono prodursi in caso di passaggio di soggetti titolari di funzioni pubbliche da o verso il settore privato (cd. pantouflage).
  Nella suddetta Relazione dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato si evidenzia dunque come nel rapporto approvato dal GRECO è contenuto un espresso apprezzamento «all'attenzione prestata dalle autorità italiane, negli anni più recenti, ad un tema fonte di preoccupazione nel Paese» che induce ad accogliere con favore «le più recenti norme in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, nonché le decisioni assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza» finalizzate a fornire indirizzi nell'interpretazione delle previsioni normative vigenti.
  Viene ricordato come l'apprezzamento alle iniziative intraprese dall'Italia in tema di etica pubblica ha come destinatari le decisioni assunte dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza nonché una serie di provvedimenti normativi approvati tra il 2012 e il 2013, primi fra tutti la legge n. 190 del Pag. 482012 (cd. Legge anticorruzione) e i successivi decreti attuativi, questi ultimi entrati in vigore durante il primo semestre del 2013. Si tratta, in particolare: del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, che ha istituito un unico sistema di diffusione, applicabile ai componenti degli organi politici nonché a coloro che occupano posti dirigenziali (comprese le persone che rivestono tali incarichi in qualità di collaboratori o con altri tipi di contratto di consulenza); del decreto legislativo del 7 maggio 2013 n. 39, che ha introdotto ulteriori norme in materia di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali nel settore pubblico; del decreto legge n. 138 del 2011, e successive modificazioni, con cui è stata prevista una nuova causa di incompatibilità relativa alle cariche monocratiche elettive ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione superiore a un certo numero di abitanti.

  Federica DIENI (M5S) ribadisce la richiesta, già avanzata in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di abbinamento della proposta di legge n. 736 di cui è prima firmataria recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di introduzione del voto di preferenza per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di disciplina delle cause di incandidabilità».

  Fabiana DADONE (M5S) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge vertente sulla materia in esame di cui chiederà l'abbinamento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di valutare la richiesta di abbinamento della proposta di legge n. 736 avanzata dalla collega Dieni nonché l'eventuale abbinamento della proposta di legge la cui presentazione è stata preannunciata dalla collega Dadone.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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