CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 5 maggio 2014
227.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 5 maggio 2014. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Ferri.

  La seduta comincia alle 17.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, se non vi sono obiezioni, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Le Commissioni sono oggi convocate per iniziare l'esame del decreto-legge n. 52 del 2014, recante «Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (C. 2325 Governo, approvato dal Senato), iscritto nei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 12 maggio prossimo.
  Ricorda che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 30 aprile scorso, si è stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 della giornata di domani.
  Dà quindi la parola ai relatori per l'illustrazione del contenuto del provvedimento.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore per la II Commissione, ricorda come il superamento degli OPG sia avvertito come bisogno da decenni, ma si deve arrivare alla istituzione della Commissione di inchiesta sulla efficacia e la efficienza del Sistema Sanitario nazionale, presieduta dal Senatore Ignazio Marino, nella XVI Legislatura per osservare una svolta, che occorre rendere irreversibile.
  Osserva come in questi anni, finalmente, senza più reticenze e tentennamenti le più alte Istituzioni nazionali ed europee abbiano avuto parole inequivocabili di condanna nei confronti degli OPG, definiti indegni di un Paese civile, luoghi di degrado, luoghi di tortura, luoghi insensati. Pag. 3
  La Costituzione italiana, soprattutto nel combinato degli articoli 3 e 13 traccia il solco dentro il quale il Legislatore deve trovare le soluzioni che coniughino nella maniera più soddisfacente le esigenze di tutela sociale, quelle di cura della malattia mentale, quelle di risarcimento delle vittime di reato.
  Bisogna tenere pur sempre presente che l'ispirazione originaria sul piano giuridico-penalistico di questa materia rimanda ancora all'impostazione del Codice Rocco sulle «misure di sicurezza», a sua volta retaggio dell'impostazione ottocentesca, che attribuiva ampi poteri discrezionali alla Pubblica Autorità nel campo della prevenzione dei crimini e dei disordini sociali.
  Il Legislatore ha tracciato la linea dentro il solco costituzionale a partire dal decreto-legge 211 del 22 dicembre 2011, poi convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 17 febbraio del 2012, che stabiliva la chiusura degli OPG al 31 marzo del 2013, scadenza che venne procrastinata al 10 aprile del 2014 e che oggi stiamo ulteriormente procrastinando al 31 marzo del 2015.
  La linea che a mano a mano il Legislatore ha definito, fino alle ultime, preziose, modifiche votate dal Senato in conversione del decreto-legge 52 del 31 marzo 2014, stabilisce non soltanto che gli OPG vadano chiusi, ma che il sistema sanitario nazionale e in particolare le ASL e i Dipartimenti di salute mentale debbano d'ora innanzi farsi carico dei rei, mentalmente infermi, per lo più attivando percorsi di cura e inserimento sociale attraverso i servizi territoriali e le comunità protette, potendo comunque contare su nuove strutture di cura, contenimento e controllo, di pertinenza regionale, come estrema ratio: le così dette REMS (Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza Sanitaria).
  Gli autori di condotte che integrano fattispecie di reato, giudicati incapaci di intendere e di volere, per tanto non processabili o comunque non punibili, dei quali si accerti la pericolosità sociale, sono soggetti che da un lato vanno curati perché malati, dall'altra contenuti perché pericolosi. Ma con l'orizzonte della temporaneità sia della cura, che della custodia e quindi con la prospettiva della guarigione e del reinserimento sociale. L'unica prospettiva coerente alla Costituzione italiana.
  È opportuno quindi sul piano politico che anche i deputati, raccogliendo e condividendo lo spirito delle modifiche introdotte dal Senato, sottolineino che non intendono chiudere gli OPG per sostituirli con le REMS, con una operazione, diciamo, a «saldi invariati», ma che vogliono chiudere gli OPG, chiudendo contemporaneamente con una certa cultura che vede nella segregazione sociale degli infermi-rei, l'unica strada per il loro trattamento. Ritiene che in questa prospettiva vada letta e apprezzata in particolare la previsione introdotta dal Senato che consentirà alle Regioni di rivedere i piani di spesa su questa materia, approvando nuovi piani che riducano la spesa per la realizzazione delle REMS e la aumentino per la formazione del personale responsabile dei programmi di cura e reinserimento presso i Dipartimenti di Salute mentale.
  Tutto ciò considerato, sono questi i punti salienti della normativa che ci si accinge a discutere e votare.
  Entro 45 giorni dalla entrata in vigore delle norme le ASL devono presentare i programmi individualizzati per dimettere tutte le persone ancora detenute negli OPG. Questi piani dovranno considerare d'ora innanzi le REMS come soluzioni residuali, prediligendo percorsi di cura e reinserimento sociale gestiti dai dipartimenti di salute mentale sul territorio. Per questo le Regioni potranno rivedere i propri piani di spesa investendo una quota maggiore di quella prevista per la formazione del personale che si deve occupare di salute mentale e una quota minore nella costruzione di posti letto/REMS.
  I magistrati devono evitare fin da ora di inviare nuovi soggetti negli OPG, a meno che non si accerti che nessuna altra soluzione in questa fase sarebbe idonea.
  In ogni caso la permanenza in OPG e domani in REMS non può essere superiore Pag. 4nella durata al massimo della pena edittale prevista per il reato commesso dal soggetto.
  La «pericolosità sociale» della persona inferma di mente autrice di condotte che integrano fattispecie di reato, deve essere accertata soltanto in relazione alle qualità del soggetto stesso, prescindendo dalle condizioni socio-economiche o dalla mancanza di un progetto individualizzato da parte del DSM. Questa è la modifica più rilevante sul piano giudiziario, insistendo sull'articolo 133 del codice penale e sull'articolo 679 del codice di procedura penale. È la modifica che ha suscitato maggiori preoccupazioni: si lamenta una eccessiva compressione della autonoma valutazione da parte della magistratura sulla pericolosità sociale dell'infermo-reo. A questa preoccupazione rispondiamo che il Legislatore vuole piuttosto evitare che la pericolosità sociale dell'infermo-reo derivi dalla constatazione di un contesto sociale, economico e sanitario critico e inadeguato, il che rappresenta senz'altro un problema, che però non deve tradursi in un ulteriore gravame gettato sulle spalle di una persona evidentemente già vulnerabile. Inoltre riteniamo noi pure che siano maturi i tempi per una più ampia riflessione sull'istituto della «imputabilità» e su quello delle «misure di sicurezza», che ci impegniamo a tradurre in una prossima iniziativa politica.
  Entro 30 giorni si attiva il tavolo di coordinamento e monitoraggio presso il Governo.
  Come relatore per la II Commissione non può che auspicare che questo testo, già frutto di un lungo e complesso lavoro di confronto con i vari soggetti istituzionali e sociali impegnati su questo delicato fronte, venga al più presto votato senza ulteriori modifiche dalla Camera del Deputati.
  Passa, quindi, ad esaminare nel dettaglio le disposizioni del provvedimento più strettamente connesse agli ambiti di competenza della Commissione giustizia.
  Osserva, preliminarmente, come l'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento, modificando l'articolo 3-ter del decreto-legge 211/2011, proroghi dal 1o aprile 2014 al 31 marzo 2015 il termine per il definitivo superamento degli OPG e della conseguente entrata in funzione delle nuove strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione della misura di sicurezza (REMS).
  La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione esplicita le ragioni della proroga sottolineando come il termine del 1o aprile 2014 non risulti congruo per completare definitivamente il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, soprattutto in ragione della complessità della procedura per la realizzazione delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza. Sempre secondo la relazione «Le motivazioni d'urgenza che inducono a proporre una proroga contenuta in un anno nascono dalla necessità di contemperare, da un lato, le esigenze rappresentate dalle regioni di avere a disposizione un maggior lasso tempo per concludere i lavori per la realizzazione e la riconversione delle strutture sanitarie destinate ad accogliere i soggetti oggi internati negli OPG, e, dall'altro, l'esigenza di dar corso in tempi rapidi al definitivo superamento degli OPG».
  L'articolo 1, comma 1, lettera b), nel testo iniziale, modificando l'articolo 3-ter del decreto-legge 211/2011 e in parte esplicitando quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 253 del 2003), prevede che il giudice disponga, di regola, nei confronti dell'infermo di mente una misura di sicurezza diversa dal ricovero in OPG. Tale misura deve considerarsi, quindi, residuale e può essere disposta dal giudice solo quando siano acquisiti elementi tali da cui risulti l'inidoneità di ogni altra misura ad assicurare cure adeguate ed a far fronte alla pericolosità sociale del soggetto. Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza ex articolo 679 codice di procedura penale (in sede di accertamento della pericolosità sociale del soggetto cui applicare una eventuale misura di sicurezza).
  Il testo approvato dal Senato ha esteso tale disciplina ai seminfermi di mente e Pag. 5quindi anche alla misura di sicurezza del ricovero in casa di cura e di custodia.
  I seminfermi di mente sono destinati a tale misura, ex articoli 219-222 codice penale, dopo aver scontato la condanna o dopo l'estinzione della pena, previa valutazione della persistente pericolosità sociale. L'estensione della disciplina è giustificata anche dal fatto che le modalità esecutive delle misure di sicurezza della casa di cura e custodia e dell'ospedale psichiatrico giudiziario sono sostanzialmente coincidenti, non esistendo di fatto autonomi istituti denominati case di cura e custodia, ma soltanto sezioni di casa di cura e custodia presso gli O.P.G.
  Tra le misure di sicurezza diverse dall'OPG che il giudice può disporre, sono state aggiunte dal Senato anche quelle applicate in via provvisoria. La custodia cautelare nei riguardi dell'imputato infermo o seminfermo di mente nonché la verifica della sua pericolosità sociale potranno quindi essere disposte ed eseguite secondo le modalità di cui all'articolo 286 codice di procedura penale, ossia mediante ricovero provvisorio in idonea struttura di servizio psichiatrico ospedaliero e quindi non negli OPG; questi ultimi non potranno così ricevere nuovi ricoverati.
  Viene, inoltre, precisato che l'accertamento della pericolosità sociale del soggetto, che giustifica il ricovero in OPG (o casa di cura e di custodia), è effettuato solo in base alle qualità soggettive della persona e senza tener conto delle sue condizioni di vita individuali, familiari e sociali (ovvero le condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, n. 4), del codice penale). L'irrogazione della misura di sicurezza non potrebbe, quindi, essere conseguenza dello stato di marginalità socioeconomica in cui l'infermo o seminfermo di mente verrebbe a trovarsi a seguito della dimissione dall'istituto. La misura dovrebbe essere applicata o protrarsi solo in base alla specifica valutazione della situazione personale dell'infermo di mente; la nuova formulazione della norma consentirebbe, quindi, di orientare il giudizio di pericolosità sociale alla valutazione del caso singolo e delle condizioni psichiche dell'imputato infermo o seminfermo di mente.
  Un'ulteriore integrazione al testo introdotta dal Senato precisa che non si può basare la valutazione della pericolosità sociale della persona sulla sola mancanza di programmi terapeutici individuali. Finalità della modifica è quella di indurre i servizi di salute mentale a sviluppare piani terapeutici individualizzati e personalizzati, volti a garantire le dimissioni di soggetti spesso ricoverati in ospedale psichiatrico giudiziario solo per mancanza di concrete situazioni alternative.
  Rileva, infine, come il comma 1-quater dell'articolo 1, introdotto dal Senato, disponga che sia le misure di sicurezza detentive (provvisorie o definitive) che i ricoveri nelle REMS non possano protrarsi per una durata superiore al tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso avuto riguardo alla previsione edittale massima (fatta eccezione per i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo). La ratio della norma è di impedire che le misure di sicurezza possano avere durata superiore a quella della pena che sarebbe stata irrogata all'autore del reato nel caso in cui questo fosse stato ritenuto imputabile. La pena è determinata in base alla disciplina generale dell'articolo 278 codice di procedura penale.

  Edoardo PATRIARCA (PD), relatore per la XII Commissione, soffermandosi, in particolare, sulle disposizioni recate dal decreto-legge in oggetto che attengono più strettamente alle competenze della Commissione affari sociali, evidenzia innanzitutto il comma 1-bis dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, volto a modificare anch'esso l'articolo 3-ter del decreto legge n. 211 del 2011.
  La nuova disposizione stabilisce, alla lettera a), che le regioni e le province autonome possono modificare i programmi presentati in precedenza, impiegando le risorse destinate al superamento degli OPG per organizzare corsi di formazione per gli operatori del settore, finalizzati Pag. 6alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale (tale attività non deve generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma deve essere realizzata nell'ambito delle risorse destinate alla formazione). Inoltre, entro il 15 giugno 2014, le regioni possono modificare i programmi presentati in precedenza, impiegando le risorse loro assegnate per la riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, il contenimento del numero complessivo di posti letto da realizzare nelle REMS e la realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.
  La lettera b) stabilisce, invece, che fino al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l'attuazione delle disposizioni relative al superamento degli OPG costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  Fa presente, quindi, che il Senato ha introdotto anche il nuovo comma 1-ter dell'articolo 1, in base al quale i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, devono essere predisposti e inviati obbligatoriamente al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. I programmi sono predisposti dalle regioni e dalle province autonome attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, in accordo e con il concorso delle direzioni degli ospedali psichiatrici giudiziari. Inoltre, a sottolineare che il ricovero in OPG deve essere una misura eccezionale, per i pazienti per i quali è stata accertata la persistente pericolosità sociale, il programma documenta in modo puntuale le ragioni che sostengono l'eccezionalità e la transitorietà del prosieguo del ricovero.
  Si sofferma, quindi, sul comma 2 dell'articolo 1, ai sensi del quale, al fine di monitorare il rispetto del termine per il superamento degli OPG, le regioni comunicano al Ministero della salute, al Ministero della giustizia e al Comitato paritetico interistituzionale, costituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro l'ultimo giorno del semestre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture in questione nonché tutte le iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
  La disposizione, inoltre, conferma l'attribuzione di poteri sostitutivi al Governo qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto (disposizione introdotta dal decreto legge n. 24 del 2013).
  Evidenzia poi che il comma 2-bis dell'articolo 1, aggiunto dal Senato, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute e rende attivo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia, delle regioni e delle province autonome. L'organismo di coordinamento esercita funzioni di monitoraggio e di coordinamento delle iniziative assunte per garantire il completamento del processo di superamento degli OPG e si raccorda con il citato Comitato paritetico interistituzionale. La partecipazione alle sedute dell'organismo di coordinamento non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Ogni tre mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Pag. 7il Ministro della salute e il Ministro della giustizia trasmettono alle Camere una relazione sul superamento degli OPG.
  Fa presente, infine, che l'articolo 1, al comma 3, quantifica nella misura di 4,38 milioni di euro per il 2014 e di 1,46 milioni per il 2015 gli oneri finanziari derivanti dalla proroga di un anno della chiusura degli OPG, mentre l'articolo 2 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite era stata avanzata da parte di alcuni componenti del suo gruppo la richiesta di svolgimento di alcune audizioni sul decreto-legge in oggetto, a fronte della quale i presidenti delle Commissioni II e XII avevano reputato opportuno acquisire la documentazione già prodotta presso l'altro ramo del Parlamento. Al riguardo obietta che, non essendosi svolte audizioni al Senato, sarebbe necessario procedere in tal senso data la complessità e la delicatezza della materia, riguardando la vita di 1.500 persone costrette a vivere in condizioni assolutamente indecorose.
  Sottolinea, quindi, l'importanza di acquisire innanzitutto il punto di vista delle regioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che le Commissioni hanno predisposto un calendario dei lavori in base agli esiti dell'ufficio di presidenza svoltosi lo scorso mercoledì 30 aprile, nel presupposto che la Conferenza dei presidenti di gruppo – convocata per la stessa giornata – avrebbe calendarizzato il provvedimento per l'esame in Assemblea a partire da lunedì 12 maggio, come poi è effettivamente avvenuto.
  Precisa, quindi, che in sede di ufficio di presidenza non sono state formalizzate richieste di audizioni che, a questo punto, non possono realisticamente avere luogo vista la ristrettezza dei tempi e che, pertanto, avrebbero dovuto essere presentate la scorsa settimana, per consentirne lo svolgimento nella giornata odierna. Nondimeno, assicura che saranno messi a disposizione di tutti i componenti delle due Commissioni note e documenti che esperti del settore vorranno far pervenire.
  Ricorda, inoltre, che da parte dei presidenti delle Commissioni II e XII vi è stata disponibilità nel senso di assicurare tempi più ampi per il dibattito nonché per la presentazione degli emendamenti.

  Andrea CECCONI (M5S) insiste sulla richiesta di svolgimento di audizioni, che non hanno avuto luogo al Senato, chiedendo in particolare che siano sentiti, oltre che le regioni, anche il dipartimento per gli affari penitenziari.

  Donatella FERRANTI, presidente, a fronte di quest'ultima richiesta, fa presente che il decreto-legge in esame è stato emanato con il concerto del Ministro della giustizia, per cui il dipartimento per gli affari penitenziari è stato comunque coinvolto nell’iter.
  Per quanto riguarda le regioni, fa presente che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha elaborato un documento in materia di organizzazione regionale della salute mentale, acquisito il 25 marzo 2014 dalle Commissioni giustizia e sanità del Senato, peraltro citato nel dossier predisposto dal Servizio studi della Camera.

  Marco RONDINI (LNA), associandosi alle richieste formulate dal deputato Cecconi, obietta che il citato ufficio di presidenza delle Commissioni riunite ha avuto luogo mentre la Conferenza dei presidenti di gruppo era in corso, mentre in teoria avrebbe dovuto svolgersi successivamente, in modo da tenere conto delle esigenze rappresentate da parte dei gruppi presso le Commissioni di merito.
  Precisa, inoltre, che anche da parte del suo gruppo, in particolare dal deputato Molteni, era stata avanzata la richiesta di audizioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver precisato che la riunione della Conferenza Pag. 8dei presidenti di gruppo di mercoledì 30 aprile era stata anticipata rispetto alla previsione iniziale, fa presente come, tuttavia, tale circostanza sia del tutto ininfluente in quanto la programmazione dei lavori presso le Commissioni di merito è stata effettuata considerando come probabile per la calendarizzazione del decreto-legge in Assemblea la data del 12 maggio, effettivamente confermata dalla predetta Conferenza. Ovviamente, qualora quest'ultima avesse fissato l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea per la settimana successiva, le Commissioni avrebbero avuto la possibilità di organizzare diversamente i propri lavori.
  Fa presente, quindi, che le richieste del deputato Molteni hanno riguardato in realtà i tempi di esame del provvedimento in Commissione, tanto che si è deciso di iniziarne la discussione a partire da lunedì 5 maggio e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 16 – anziché alle 11, come era stato inizialmente proposto – di martedì 6 maggio.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) osserva che, non essendo previste forme di pubblicità delle riunioni dell'ufficio di presidenza delle Commissioni, non è possibile accertare se vi siano state eventuali dimenticanze.
  Ciò premesso, rileva che, trattandosi di una materia oggettivamente molto complessa, come attestato in maniera univoca da parte degli operatori del settore, pare assolutamente necessario garantire tempi adeguati per poter approfondire le numerose questioni che si pongono, ritenendo che sia possibile apportare modifiche migliorative al testo approvato dal Senato attraverso l'approvazione di emendamenti che, a loro volta, richiedono congrui tempi di elaborazione.

  Donatella FERRANTI, presidente, interviene per precisare, a fronte della richiesta di audizioni avanzata dal deputato Cecconi e supportata da altri deputati del MoVimento 5 Stelle e della Lega Nord, che presso l'altro ramo del Parlamento sono stati sentiti rappresentanti delle regioni sulla materia in oggetto e che la relativa documentazione, una volta acquisita, sarà messa a disposizione dei componenti delle Commissioni.

  Donata LENZI (PD) precisa ulteriormente che al Senato le regioni sono state sentite in sede di verifica sull'attuazione della normativa concernente il superamento degli OPG, tema sul quale si era incentrata l'attenzione della Commissione d'inchiesta sugli errori in campo sanitario nella passata legislatura. Pertanto, avendo già acquisito la posizione delle regioni sul tema, le Commissioni competenti non hanno ritenuto di dover replicare le audizioni già svolte una volta iniziato l’iter del decreto-legge in esame.

  Silvia GIORDANO (M5S) obietta che sarebbe necessario acquisire specificamente il punto di vista delle regioni sul contenuto del provvedimento in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che tale richiesta avrebbe dovuto essere esplicitata nel corso dell'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite delle scorso 30 aprile, laddove invece si è posta l'attenzione sui tempi del dibattito e sul termine per la presentazione degli emendamenti.

  Donata LENZI (PD), intervenendo sul merito del decreto-legge in oggetto, ricorda come esso affronti un tema sul quale il legislatore è già intervenuto nel corso del tempo e che coinvolge diversi aspetti, sia di carattere sanitario sia attinenti al campo della giustizia.
  Dopo aver ricordato l'intervento previsto dal decreto-legge n. 24 del 2013, poi convertito dalla legge n. 57 del 2013, nell'ambito del quale il tema è stato trattato probabilmente con eccessiva fretta visto che il predetto decreto-legge riguardava anche, all'articolo 2, il cosiddetto caso Stamina, rileva come il provvedimento in esame non si limiti a disporre una proroga, prevedendo anche disposizioni di carattere sostanziale, legate in particolare alla domanda di salute che è in aumento.Pag. 9
  Ritiene, pertanto, che si tratta di un intervento complessivamente positivo, evidenziando che il legislatore non poteva oggettivamente spingersi oltre un certo limite, per non rischiare di intaccare le competenze regionali.

  Paola BINETTI (PI), dopo aver premesso di aver seguito il trema in discussione fin dal momento in cui si è posto, osserva che, se non cambieranno alcune condizioni fondamentali, anche la proroga fissata dal decreto-legge in oggetto al 31 marzo 2015 per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari rischia di essere inutile.
  Al riguardo, fa presente che gli elementi di cui si dovrebbe tenere conto sono costituiti dalle condizioni in cui versano le carceri e dall'assistenza in termini di tutela della salute nei confronti dei detenuti, evidenziando che in certi casi il regime carcerario diventa un elemento di ulteriore complessità.
  Rileva poi che un'altra questione che va considerata attiene alle differenze esistenti tra i vari OPG, in quanto è noto che vi sono realtà che funzionano accanto ad altre che invece sono assolutamente critiche.
  Auspica, quindi, che l'anno previsto dal legislatore non trascorra invano, altrimenti si darà luogo all'ennesima proroga senza aver risolto concretamente nessuno dei problemi che si pongono.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda, come già evidenziato dai relatori, che il decreto-legge prevede specifici meccanismi di monitoraggio nonché strutture di raccordo e di coordinamento al fine di scongiurare il verificarsi dei pericoli paventati dal deputato Binetti nel suo intervento.

  Andrea CECCONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che sia convocato tempestivamente l'ufficio di presidenza delle Commissioni riunite.

  Marco RONDINI (LNA) si associa alla richiesta formulata dal collega Cecconi, evidenziando la necessità di procedere a maggiori approfondimenti stante la complessità della materia in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che i tempi di esame del decreto-legge in oggetto presso le Commissioni competenti sono determinati dalla calendarizzazione del provvedimento stesso per il successivo esame in Assemblea, previsto a partire da lunedì 12 maggio.
  Dopo aver ulteriormente ribadito che da parte dei presidenti di entrambe le Commissioni è stata fornita la massima disponibilità al fine di consentire tempi congrui per il dibattito e per la votazione degli emendamenti, fa presente che, pur ritenendo del tutto superflua una ulteriore convocazione dell'ufficio di presidenza dal momento che non sono intervenuti mutamenti in ordine all'inizio dell'esame in Assemblea, si adopererà comunque in tal senso, in accordo con il presidente Vargiu.

  Francesca BUSINAROLO (M5S) dichiara di non condividere le valutazioni della presidente Ferranti in ordine alle richieste di audizioni e ritiene che la documentazione posta a disposizione delle Commissioni. Ritiene, in particolare, necessario sentire il Commissario della Regione Veneto.

  Il Sottosegretario Cosimo Maria FERRI ricorda come l'atteggiamento del Governo al Senato sia stato estremamente collaborativo, avendo espresso parere favorevole su molti emendamenti la cui approvazione ha comportato una notevole estensione del testo originario del decreto, che prevedeva sostanzialmente la sola proroga. Ritiene particolarmente condivisibile la modifica apportata con l'introduzione del comma 1-quater dell'articolo 1. Nel corso dell'esame alla Camera il Governo manterrà un atteggiamento collaborativo ed anche propositivo, poiché è il momento di riflettere su ciò che si è fatto ma anche su cosa si deve concretamente fare durante il periodo di proroga per risolvere il complesso e delicato problema in questione.Pag. 10
  Precisa come il Governo abbia agito, anche esprimendo i pareri sulle proposte emendative, tenendo sempre in considerazione tutte le competenti articolazioni interne del Ministero della giustizia e quindi anche il Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria. Precisa, inoltre, che il Ministro della giustizia ha anche convocato e sentito tutti i direttori degli OPG per avere un quadro completo della situazione.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver espresso apprezzamento per il coraggio dimostrato dal sottosegretario Ferri nell'intervenire sul tema in discussione, precisa tuttavia che si tratta di un intervento insufficiente e che, quindi, il Governo dovrà fornire, nel prosieguo del dibattito, una risposta soddisfacente alle numerose e dettagliate questioni che saranno poste.
  Ciò premesso, ritiene che il decreto-legge in oggetto rechi la proroga di un'inadempienza dal momento che, sulla base della normativa vigente, ben cinquecento persone avrebbero dovuto essere dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari essendone venuta meno la pericolosità sociale, ma ciò non è avvenuto in base a una sorta di «tacito accordo», non essendovi strutture idonee ad assicurare la presa in carico di persone evidentemente prive di tutela, sotto ogni punto di vista.
  Se, dunque, un aspetto problematico è costituito dai detenuti che hanno cessato di essere socialmente pericolosi, l'altra questione è rappresentata dai soggetti ancora pericolosi, in quanto gli operatori socio-sanitari spesso non hanno gli strumenti per comprendere, ad esempio, se una persona è antisociale o se non lo è.
  Ritiene, inoltre, che vi sia molta confusione e che permangano numerosi dubbi circa le cosiddette REMS: non si comprende, infatti, secondo quali criteri saranno realizzate, come verranno gestite, sulla base di quali appalti se ne prevede la costruzione.
  Fa presente, quindi, che un ulteriore problema esistente in materia concerne le notevoli differenze ravvisabili nel funzionamento dei vari dipartimenti di salute mentale e dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
  Pertanto, se in linea di principio reputa opportuna la previsione di centri di salute mentale aperti ventiquattro ore su ventiquattro, evidenzia come si renda assolutamente necessario comprendere secondo quali modalità verrà concretamente attuato tale progetto.

  Paola BINETTI (PI) rileva che esiste un corso di laurea specifico per coloro che svolgono la propria attività presso gli ospedali psichiatrici giudiziari, per cui il personale preposto dovrebbe avere un'adeguata preparazione volta a fronteggiare le varie e difficoltose situazioni che possono presentarsi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.40.