CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 aprile 2014
226.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 12.30.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e XII).
(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tancredi TURCO, relatore, dopo aver brevemente dato conto dei contenuti del decreto-legge all'esame, che non presenta particolari aspetti problematici in relazione agli aspetti di competenza del Comitato, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
  esaminato il disegno di legge n. 2325 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di due articoli, uno dei quali di carattere sostanziale e uno relativo all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo. Esso è volto – come indicato nel preambolo – a posticipare la soppressione definitiva degli ospedali psichiatrici giudiziari, a prevedere che, nelle more del loro superamento, l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in tali strutture abbia carattere meramente residuale, e ad attribuire al Governo poteri sostitutivi qualora dalle comunicazioni delle regioni risulti che lo stato di realizzazione e riconversione delle strutture sia tale da non garantire il completamento del processo di superamento entro il termine previsto. Nel corso dell'esame al Senato, tale nucleo originario di disposizioni è Pag. 4stato incrementato con l'introduzione di norme volte a prevedere che l'accertamento della pericolosità sociale avvenga unicamente sulla base delle qualità soggettive della persona; che la sola mancanza di programmi terapeutici individuali non costituisca elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale; che le misure di sicurezza provvisorie non possano durare oltre il tempo della pena detentiva; che le regioni predispongano programmi individuali di dimissione di ciascuna delle persone ricoverate, provvedano a riqualificare i dipartimenti di salute mentale e ad organizzare corsi di formazione per i percorsi terapeutici; un'ultima norma prevede, infine, l'attivazione di un tavolo con funzioni di monitoraggio e coordinamento ai fini del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il decreto-legge, che interviene a prorogare per la seconda volta – da quando è previsto in via legislativa – il termine per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari e ad introdurre disposizioni propedeutiche a tale scopo, reca disposizioni che fanno sistema con quelle contenute all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, che contiene la disciplina organica della materia; tuttavia, soltanto 2 dei 7 commi dell'articolo 1 – rubricato peraltro “Modifiche all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9” – sono correttamente formulati in termini di novella al succitato articolo 3-ter, mentre i commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis, pur integrando la medesima disciplina, intervengono su di essa in via non testuale;
   infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
  alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   al fine di mantenere l'unitarietà della disciplina contenuta all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, che interviene in modo organico in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, si dovrebbero riformulare le disposizioni contenute all'articolo 1, commi 1-ter, 1-quater, 2 e 2-bis, in termini di novella al succitato articolo 3-ter.».

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.40.