CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 30 aprile 2014
226.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 61

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 30 aprile 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 8.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2013.
C. 2083 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, rileva che Protocollo in esame è finalizzato a dare continuità al partenariato UE-ACP (Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico), stante la scadenza del precedente di Pag. 62tali Protocolli nel 2013: il nuovo Protocollo costituisce dunque il punto centrale dell'Accordo interno attualmente all'esame della Commissione Esteri, volto all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo (FES).
  L'Accordo di Cotonou si inserisce nel solco della ormai storica cooperazione europea con i paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico, a partire dalla Convenzione di Yaoundé del 1963, seguita poi dalle cinque Convenzioni di Lomé (1975-1995). L'Accordo di Cotonou è stato sua volta emendato una prima volta nel 2005 a Lussemburgo, e successivamente, nel 2010, nella capitale del Burkina Faso, Ouagadougou.
  Nonostante l'evoluzione degli strumenti istituzionali, è rimasto costante l'obiettivo della cooperazione UEACP, ovvero la promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale dei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico, contribuendo alla pace e alla sicurezza, nonché alla stabilizzazione del clima politico in senso democratico, con speciale attenzione allo sviluppo sostenibile.
  Lo strumento finanziario che costantemente ha reso possibile la realizzazione della cooperazione UE-ACP è rappresentato dal Fondo europeo di sviluppo (FES), finanziato dagli Stati membri attraverso contributi obbligatori in ragione – attualmente – dell'Accordo di Cotonou, e rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM).
  L'Accordo interno in esame è volto (articolo 1, c. 1) a istituire l'XI versione del FES ed è stato votato facendo seguito alla Decisione del Consiglio europeo del febbraio 2013, che ha destinato nel periodo 2014-2020 l'ammontare di 30,5 miliardi di euro al finanziamento della cooperazione con i paesi ACP (articolo 1, c. 2) – con un incremento lieve dello 0,2 per cento rispetto alle risorse del X FES.
  L'Accordo interno stabilisce una ripartizione dei contributi a carico di ciascuno Stato, come anche le risorse messe a disposizione dalla Banca europea degli investimenti (BEI): a questo proposito, la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce come l'Italia manterrà la propria posizione di quarto contributore al FES dopo Germania, Francia e Regno Unito, con un esborso obbligatorio di circa 3.822,429 milioni di euro in sette anni, pari al 12,53 per cento del totale (la percentuale di contribuzione italiana cala rispetto al 12,86 per cento del X FES).
  L'articolo 1 dell'Accordo interno in esame prevede altresì che, in caso di adesione di uno Stato all'Unione europea, le quote di ripartizione dei contributi degli Stati membri all'XI FES siano riviste con Decisione del Consiglio, adottata all'unanimità su proposta della Commissione europea (comma 7). Il Consiglio potrà altresì adeguare con Decisione unanime l'ammontare totale delle risorse finanziarie (comma 8). È del pari prevista la possibilità di versare contributi volontari alla Commissione europea o alla BEI da parte di ciascuno Stato membro della UE, che potrà altresì cofinanziare progetti o programmi da esse gestiti (comma 9).
  Infine, su proposta della Commissione europea, tanto la UE quanto gli Stati membri verificheranno i risultati, con valutazione del grado di esecuzione degli impegni e degli esborsi, oltre che degli effetti dell'aiuto fornito (comma 10).
  Come nota la relazione tecnica, nella dotazione complessiva dell'XI FES potranno confluire a determinate condizioni anche risorse residue dei FES precedenti. L'XI FES avrà durata settennale, così da farne coincidere l'anno di scadenza con quello dell'Accordo di Cotonou, nonché con la cessazione del quadro finanziario pluriennale della UE per il 2014-2020.
  La relazione introduttiva chiarisce infine che l'Accordo interno appare del tutto coerente con la Posizione comune dell'Unione europea adottata in vista del Quarto Forum ad alto livello sull'efficacia degli aiuti, svoltosi a Busan tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre del 2011.
  La citata Relazione tecnica registra la ripartizione dell'importo complessivo di 30,5 miliardi, nei termini seguenti: 29.089 milioni assegnati al gruppo degli Stati Africa, Caraibi, Pacifico; 364,5 milioni ai Pag. 63paesi e territori d'oltremare del gruppo PTOM; 1.052,5 milioni assegnati (articolo 6 dell'Accordo interno)alla Commissione europea per le spese di supporto associate alla programmazione e all'esecuzione dell'XI FES.
  Una parte (1.134 milioni) delle risorse destinate ai paesi ACP è inoltre assegnata alla BEI (Banca europea degli investimenti) per il finanziamento del Fondo investimenti – ad eccezione di tale ultimo Fondo, tutte le risorse destinate all'XI FES saranno gestite dalla Commissione europea. In base all'articolo 5, c. 3 proventi e redditi derivanti dalla gestione del Fondo investimenti a titolo del IX, X e XI FES vengono utilizzati per ulteriori operazioni del Fondo.
  L'articolo 2 dell'Accordo interno concerne la ripartizione delle risorse per gli Stati ACP: in particolare, 24.365 milioni di euro sono destinati a programmi nazionali e regionali, questi ultimi miranti a potenziare la cooperazione e l'integrazione regionale tra gli Stati interessati. Qualora gli Stati interessati siano numerosi, ad essi verranno destinati 3.590 milioni. Una parte di tali risorse potrebbe poi riguardare interventi a carattere umanitario e di emergenza, qualora non finanziabili a valere sull'ordinario bilancio della UE.
  Sempre la Relazione tecnica riferisce che la Commissione europea stabilisce e comunica al Consiglio (articolo 7 dell'Accordo interno), entro il 20 ottobre di ciascun anno, lo stato degli impegni, dei pagamenti e delle richieste annuali di contributi da presentare nell'esercizio in corso e con proiezione ai due esercizi seguenti.
  Tali quantificazioni dipendono dallo stato di esecuzione dei vari progetti e programmi. Nel medesimo termine del 20 ottobre la Commissione trasmette al Consiglio uno schema di preventivo degli impegni, esborsi e contributi riguardanti i tre esercizi finanziari successivi (articolo 7, c. 5). Le contribuzioni previste dall'Accordo interno all'esame della Commissione Esteri sono obbligatorie, poiché derivano da accordi internazionali: pertanto, in caso di inadempienza lo Stato membro è tenuto al pagamento di interessi di mora, come previsto dal regolamento finanziario contemplato dall'Accordo interno. Come si è visto, i contributi richiesti agli Stati membri sono basati su previsioni di spesa variabili effettuate dalla Commissione europea, ed è dunque impossibile conoscere anticipatamente lo stanziamento necessario per ciascuno Stato membro della UE – stanziamento che verrà parametrato sulle stime della Commissione europea, e deve essere pertanto quantificato con il disegno di legge di bilancio annuale. La Relazione si spinge tuttavia a ipotizzare uno stanziamento medio di 425 milioni annui per circa nove anni.
  Gli articoli 8 e 9 riguardano rispettivamente il Comitato dell'XI FES – istituito presso la Commissione europea – e il Comitato del Fondo investimenti (presso la BEI), delineandone le procedure di voto e la composizione.
  L'articolo 10 prevede l'adozione all'unanimità, da parte del Consiglio, del regolamento di esecuzione dell'XI FES, su proposta della Commissione europea e sentita la BEI; nonché, a maggioranza qualificata del Consiglio, di un regolamento finanziario, con il parere anche della Corte dei conti europea.
  L'articolo 11 prevede che, per ciascun esercizio finanziario, la Commissione approvi i conti del FES, inviandoli altresì al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei Conti. Anche la BEI invia annualmente una relazione alla Commissione e al Consiglio sulle operazioni finanziate con risorse da essa gestite.
  La revisione di alcune parti dell'Accordo interno (articolo 12) può avvenire da parte del Consiglio – all'unanimità – su proposta della Commissione ed eventualmente della BEI. L'Accordo interno, prevede l'articolo 13 di esso, si applica in conformità alla Decisione 2010/427/UE, con la quale sono stati stabiliti organizzazione e funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, si compone di quattro articoli: il primo reca Pag. 64l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla copertura finanziaria del provvedimento, per i cui oneri – come già osservato non preventivamente quantificabili – si rimanda alle risorse individuate in bilancio per la cooperazione UE-ACP, ai sensi della legge n. 81 del 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, cap. 1647; si segnala a tale proposito che il cap. 1647 risulta finanziato, per ciascuna annualità del triennio 2014-2016, con 470 milioni di euro.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Gea SCHIRÒ (PI) sottolinea come all'istituzione dell'XI Fondo europeo di sviluppo richieda un ingente impegno di risorse, sebbene ripartite su una durata settennale. Ritiene in proposito di particolare importanza raccomandare alla Commissione di merito l'opportunità di garantire adeguate forme di vigilanza e di pianificazione delle spese, anche in considerazione della posizione di quarto contributore al FES dell'Italia.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta, fatto a Limassol il 12 ottobre 2012.
C. 2280 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Magda CULOTTA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame trae origine dal regolamento CE 550/2004 e successive modifiche, che riguarda la fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo. In particolare, l'articolo 9-bis di detto regolamento è dedicato ai blocchi funzionali di spazio aereo.
  Si tratta di una fattispecie volta a ridurre la frammentazione nell'utilizzazione degli spazi aerei, data dal fatto che ogni volta che un aereo entra in uno spazio aereo nazionale ricade nell'operatività di un diverso fornitore di servizi di navigazione, sulla base di differenti regole e requisiti operativi. Ognuno di questi fornitori dispone di particolari attrezzature, quando non addirittura di proprie sedi di formazione. Tale frammentazione ha impatto sulla sicurezza, limita le capacità e accresce i costi. Dando vita a blocchi funzionali di spazio aereo, gli Stati membri della UE contigui territorialmente, in una classica «cooperazione rafforzata» in base al diritto europeo, mirano ad accrescere la cooperazione per giungere ad una più le razionale organizzazione dello spazio aereo e della fornitura dei servizi inerenti.
  L'articolo 9-bis prevede dunque, entro il 4 dicembre 2012. l'adozione da parte degli Stati membri di tutte le misure necessarie per garantire nell'area di propria pertinenza l'attuazione di blocchi funzionali di spazio aereo: ove opportuno, la cooperazione tra gli Stati membri potrà estendersi alla partecipazione di paesi terzi. Caratteristiche e condizioni dei blocchi di spazio aereo saranno tra l'altro quelle di fondarsi su un'analisi dei valori di sicurezza, di consentire l'uso dello spazio aereo in coerenza con la rete europea delle rotte, di ottimizzare le attuali regioni di informazioni di volo assicurando la compatibilità tra le varie zone dello spazio aereo europeo, di conformarsi alle condizioni prescritte negli accordi regionali conclusi nell'ambito dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).
  Un blocco funzionale di spazio aereo potrà essere istituito solo in base ad un Accordo tra tutti gli Stati membri – ed Pag. 65eventualmente tutti i paesi terzi – che hanno responsabilità su una parte dello spazio aereo in esso ricompreso.
  Segnala che le previsioni del Regolamento CE 550/2004 sono state finora recepite in nove diverse iniziative regionali per la formazione di blocchi funzionali di spazio aereo: oltre al Blue Med – al quale peraltro partecipano come osservatori anche l'Egitto, la Tunisia, l'Albania e la Giordania – sono stati già legalmente stabiliti e notificati alla Commissione europea il blocco funzionale riguardante l'Irlanda/Regno Unito e quello tra Danimarca e Svezia. Vi sono inoltre ulteriori iniziative in corso.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo in esame, esso consta di 38 articoli e di un allegato contenente l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med.
  Le disposizioni più rilevanti riguardano anzitutto l'articolo 2, sull'obiettivo dell'Accordo, nel quale peraltro viene precisato che esso non prevede la creazione di un'organizzazione con personalità giuridica internazionale.
  L'articolo 3 prevede l'applicazione delle norme del presente Accordo agli spazi aerei relativi alle Regioni di informazioni di volo (FIR) e alle Regioni di informazioni di volo superiori (UIR) assegnate agli Stati membri interessati dagli Accordi regionali dell'ICAO sulla navigazione aerea; vi è inoltre una clausola di salvaguardia nei confronti della Convenzione sull'aviazione civile internazionale di Chicago e di ogni altro accordo internazionale vincolante. Un'ulteriore salvaguardia è contenuta nell'articolo 4 nei confronti della completa ed esclusiva sovranità di ciascuno Stato membro sul proprio spazio aereo; nonché requisiti nazionali inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, e le necessità di difesa nazionale.
  L'articolo 5 ribadisce sinteticamente gli obiettivi dell'Accordo, mentre l'articolo 6 riguarda gli impegni assunti con l'Accordo dagli Stati ad esso partecipanti. L'articolo 8 riguarda il coordinamento e la cooperazione tra l'aviazione civile e militare nell'uso dello spazio aereo, salvaguardando gli irrinunciabili diritti alla sicurezza e alla difesa degli Stati partecipanti. In base all'articolo 9 gli Stati membri facilitano all'interno del blocco funzionale Blue Med la fornitura dei servizi di traffico aereo, di comunicazione, navigazione e sorveglianza, meteorologici e di informazioni aeronautiche. In base all'articolo 16, poi, gli Stati membri si sforzano di raggiungere la massima armonizzazione delle loro politiche tariffarie nazionali per il traffico all'interno dello spazio aereo interessato.
  L'articolo 19 istituisce il Consiglio di governo Blue Med, come organo decisionale comune per la migliore applicazione dell'Accordo in esame. Il successivo articolo 20 specifica in dettaglio le competenze del Consiglio di governo, mentre l'articolo 21 ne disciplina il funzionamento.
  In base all'articolo 22, l'Accordo Blue Med comporta la costituzione di tre Comitati, ovvero il Comitato di coordinamento civile/militare, il Comitato delle autorità nazionali di supervisione e il Comitato dei fornitori di servizi di navigazione, i quali riferiscono direttamente al Consiglio di governo.
  Appositi piani coordinati saranno sviluppati all'interno del blocco funzionale Blue Med per i casi di emergenza, in ossequio alle norme della Convenzione di Chicago e tenendo in considerazione gli accordi civili e militari attualmente esistenti (articolo 23). Del pari, gli Stati membri dell'Accordo si impegnano (articolo 24) a cooperare in caso di necessità di ricerca e soccorso di aeromobili a livello transfrontaliero. Assai importante quanto previsto dall'articolo 25 in materia di responsabilità civile: all'interno dello spazio interessato, infatti, uno Stato membro si impegna a risarcire i danni causati da eventi occorsi nel proprio spazio aereo, sotto la propria responsabilità, o per colpa di un fornitore di servizi di navigazione aerea a quello Stato riconducibile. Eventuali investigazioni su incidenti gravi sono disciplinate dal successivo articolo 26, mentre l'articolo 27 prevede adeguati meccanismi di segnalazione degli inconvenienti Pag. 66tra tutti gli Stati membri, nonché adeguata circolazione delle informazioni riguardanti la sicurezza all'interno del blocco funzionale Blue Med.
  In base all'articolo 28 l'Accordo in esame è aperto all'adesione di ciascuno Stato il cui spazio aereo sia adiacente a quello Blue Med: l'effettiva adesione è subordinata alla valutazione della domanda da parte del Consiglio di governo. È altresì previsto – articolo 29 – che uno Stato membro possa recedere dall'Accordo in esame, previa notifica per iscritto al Consiglio di governo e al Depositario (che, in base al successivo articolo 37, è il Governo della Repubblica italiana), con effetto dopo un anno dalla data di ricevimento di detta notifica da parte del Depositario. Le modifiche all'Accordo in esame sono disciplinate dall'articolo 30. In caso di decisione comune sulla risoluzione dell'Accordo, che sarà adottata all'unanimità e realizzata attraverso una dichiarazione scritta, resta inteso che gli Stati membri determinano congiuntamente i costi risultanti dalla risoluzione (articolo 31). L'applicazione dell'Accordo (articolo 32) può essere sospesa in ogni momento da ciascuno Stato membro per salvaguardare l'ordine pubblico nazionale, gli interessi di sicurezza e difesa del proprio Stato, e in caso di conflitti e tensioni internazionali: la decisione è immediatamente notificata per iscritto al Consiglio di governo, agli altri Stati membri dell'Accordo, all'ICAO, alla Commissione europea e al Depositario. Qualunque controversia sull'interpretazione dell'Accordo, sulla scorta dell'articolo 33, se non risolta in via amichevole entro sei mesi, è trasmessa al Consiglio di governo e, in caso anche questo non riesca a risolvere la disputa, devoluta all'arbitrato, i cui costi sono sostenuti dagli Stati membri che partecipano alla relativa procedura. La decisione del tribunale di arbitrato è vincolante per gli Stati interessati. L'articolo 34 riguarda la possibilità che all'Accordo Blue Med partecipino partner associati, previo parere positivo del Consiglio di governo e firma di uno specifico Accordo di associazione, da ratificare da parte di tutti gli Stati interessati. Il Consiglio di governo determina altresì (articolo 35) i costi comuni dell'istituzione del blocco funzionale, che sono ripartiti collettivamente. L'Accordo in esame è registrato presso l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, in ossequio all'articolo 83 della Convenzione di Chicago (articolo 36). Infine, l'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica presso il Governo italiano (articolo 38). L'allegato 1, come già illustrato, riporta l'elenco delle Autorità nazionali di supervisione Blue Med: per l'Italia si tratta dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica – approvato dal Senato il 3 aprile scorso – si compone di quattro articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 contiene le disposizioni di carattere finanziario del provvedimento, per i cui oneri si rimanda alle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV S.p.A.), ciascuno per le parti dell'Accordo di propria competenza. Pertanto, come evidenziato anche dalla relazione tecnica comunque allegata al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, la stessa non reca oneri per la finanza pubblica – la sola ipotesi della procedura arbitrale di cui all'articolo 33 dell'Accordo potrebbe coinvolgere lo Stato, ma si tratta di mera eventualità, alla quale si potrà eventualmente far fronte con i fondi esistenti a legislazione vigente.
  L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Ricorda infine come la ratifica dell'Accordo in esame sia necessaria per poter replicare alla nota della Commissione europea che, in base all'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Pag. 67europea, ha proceduto il 26 settembre 2013 a contestare all'Italia la mancata ratifica dell'Accordo, invitando il nostro Paese a presentare le proprie osservazioni entro due mesi.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che potrà verosimilmente determinare un aumento di valore delle azioni dell'ENAV. Manifesta la preoccupazione che tale valorizzazione possa essere finalizzata ad intenzioni di vendita dell'Ente da parte dello Stato.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 25/2014: Misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, anche alla luce di quanto illustrato nella seduta di ieri, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato) che in premessa richiama la necessità per la Banca d'Italia di avvalersi di consulenze esterne, al fine di consentire l'esercizio di valutazione approfondita condotto dalla BCE ai sensi del regolamento n. 1024/2013; ciò al fine di procedere nella direzione della realizzazione dell'unione bancaria europea.

  Dalila NESCI (M5S) ribadisce le perplessità manifestate nella seduta ieri ed auspica che presso la Commissione Finanze possano essere apportate le necessarie modifiche al testo, al fine di garantire maggiore trasparenza e controllo circa il previsto obbligo dei soggetti terzi coinvolti di riferire delle informazioni e dei dati acquisiti esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia; almeno in caso di ipotesi di reato occorrerebbe prevedere la comunicazione alla autorità giudiziaria.
  Rileva inoltre che le disposizioni introdotte dal comma 1-bis dell'articolo 1, in materia di conflitto di interessi dei consulenti, per la loro genericità non significano nulla; auspica in proposito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze sappia individuare i casi specifici nei quali si configura il conflitto di interessi.
  Osserva infine che, come evidenziato dal relatore nell'illustrazione del provvedimento, laddove necessario, per far fronte a eventuali residue esigenze di ricapitalizzazione delle banche, potrebbe essere necessario ricorrere all'intervento pubblico. Osserva come sul punto sia già intervenuto il decreto-legge 133 del 2013, cd. Imu-Banca d'Italia, attualmente al vaglio della Commissione europea per dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Deve purtroppo rilevare in proposito come la XIV Commissione, per l'ennesima volta, si appresti a votare un parere favorevole senza preoccuparsi del contrasto che le disposizioni assumono rispetto al diritto dell'Unione europea e richiama al riguardo il Presidente alle responsabilità del ruolo ricoperto.

  Gea SCHIRÒ (PI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, che contribuisce a colmare un vulnus approvando, anche da parte italiana, la disciplina che consente di procedere verso una unione bancaria europea.

  Marina BERLINGHIERI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sul parere formulato. Il decreto-legge in esame si inserisce in un processo di straordinaria importanza nel cammino verso l'integrazione Pag. 68europea, che passa, oltre che da una unione bancaria, da un sistema comune di garanzia dei depositi bancari, sul quale si è purtroppo ancora in grave ritardo.

  Adriana GALGANO (SCpI) preannuncia il voto convintamente favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 9.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.05 alle 9.20.

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