CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 aprile 2014
225.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 29 aprile 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, fa presente che con il testo in esame si consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale competente, di avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio di attività di vigilanza ad essa attribuite, ai fini dell'esercizio di una valutazione approfondita condotto dalla Banca centrale europea. Più in dettaglio, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Banca d'Italia può avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica o dalla Banca Centrale Europea, per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui agli articoli 51, 54, 66 e 68 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB).
  Segnala che la Relazione illustrativa, riguardo alla nozione di soggetti terzi di elevata professionalità indicati dalla norma, precisa che con essa si intendono «consulenti (ad esempio revisori contabili e valutatori)». Tale specificazione non è presente nel testo. La Nota della Banca centrale europea del 23 ottobre 2013 fa riferimento ad «esperti del settore privato (consulenti, revisori e/o altri)». Riguardo invece ai soggetti terzi selezionati dalla Banca Centrale Europea, ricorda che la stessa Nota ha specificato che la Banca centrale europea si avvale dell'apporto del «gruppo di consulenza gestionale internazionale Oliver Wyman». La consulenza dei soggetti terzi avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e Pag. 12ispettiva sulle banche e sui gruppi bancari. Si riferisce all'articolo 51 (Vigilanza informativa sulle banche), che impone alle banche di trasmettere alla Banca d'Italia i bilanci, inviare le segnalazioni periodiche e ogni altro dato e documento richiesto, nonché comunicare le informazioni sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. All'articolo 54 (Vigilanza ispettiva sulle banche), che consente alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso le banche e richiedere l'esibizione di documenti e atti, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di banche italiane stabilite in detto Stato. All'articolo 66 (Vigilanza informativa sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di richiedere ad alcuni soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile. All'articolo 68 (Vigilanza ispettiva sui gruppi bancari), che consente tra l'altro alla Banca d'Italia di effettuare ispezioni presso i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata e richiedere l'esibizione di documenti e atti che ritenga necessari, nonché richiedere alle autorità competenti di altro Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i predetti soggetti stabiliti in detto Stato.
  Ricorda che nel corso dell'esame al Senato è stato approvato il comma 1-bis, all'articolo 1, il quale stabilisce che i suddetti consulenti in ogni caso non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività di cui al comma 1, in considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento della nomina. Qualora, nel corso del mandato loro affidato, dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi i soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico. Al riguardo segnala che potrebbe essere opportuno definire compiutamente le fattispecie che comportano una situazione di conflitto di interesse ai sensi della norma in discussione, nonché la procedura che disciplina la decadenza dall'incarico.
  Fa presente che la Banca d'Italia ha pubblicato un bando con procedura accelerata per la conclusione di un Accordo Quadro per l'acquisizione di servizi di supporto all'attività di Analisi della Qualità degli Attivi a livello nazionale nell'ambito della Valutazione approfondita dei gruppi bancari da effettuare in vista dell'avvio del Meccanismo di vigilanza unico presso la Banca Centrale Europea (BCE). Nei bandi di gara, la stipula dei contratti è necessariamente subordinata al superamento dei limiti normativi in materia di partecipazione dei soggetti terzi alle verifiche ispettive e di segreto d'ufficio. I servizi di supporto oggetto dell'Accordo quadro saranno forniti indicativamente nel periodo marzo – luglio 2014 e potranno essere svolti anche al di fuori dell'Italia. L'affidamento di un accordo quadro prevede al massimo cinque operatori economici che soddisfano specifici requisiti. Il valore stimato per l'intera durata dell'accordo quadro è di 7 milioni di euro. Gli operatori economici non potranno essere affidatari degli appalti specifici relativi ai gruppi bancari nei confronti dei quali si trovano nelle situazioni di conflitto d'interesse specificate nel disciplinare di gara.
  Ricorda che nel corso dell'audizione del 1o aprile al Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo, ha reso noto che la gara per i servizi di «revisione» a supporto all’Asset Quality Review si è conclusa; a seguito della pubblicazione del decreto legge n. 25 del 2014 gli accordi quadro e gli appalti sono stati stipulati con le società aggiudicatarie e i professionisti designati sono stati 12 aggregati ai team ispettivi. La gara per la selezione degli esperti di valutazione degli immobili è in corso. Il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha altresì precisato che nella selezione delle società per la revisione della qualità degli attivi è stata posta la dovuta attenzione a evitare potenziali Pag. 13conflitti di interesse. Tali società sono – per ciascuna delle 25 banche coinvolte – diverse da quelle che ne certificano i bilanci; gli esperti di valutazione immobiliari sono diversi da quelli che le banche utilizzano stabilmente per svolgere le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Non vi è, quindi, il timore da taluno avanzato che l'uso di esperti esterni possa tradursi in un circolo vizioso. Ai sensi del comma 2, tutte le notizie, le informazioni e i dati di cui tali soggetti terzi vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita sono coperti da segreto d'ufficio ai sensi dall'articolo 7, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Ricorda, altresì, che l'articolo 7 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, dedicato al segreto d'ufficio e alla collaborazione tra autorità, stabilisce al comma 1 che tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni (a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio). Esso prevede altresì l'inopponibilità del segreto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente. Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo per i soggetti terzi in parola di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro attività di vigilanza.
  Osserva che, nel corso dell'esame al Senato, il riferimento all'attività di vigilanza è stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1. La disposizione ricalca quanto previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con riferimento ai dipendenti della Banca d'Italia: costoro infatti, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali aventi l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore tutte le irregolarità constatate, anche quando assumano la veste di reati. Come evidenziato dalla Relazione governativa, i commi 2 e 3 – che assoggettano i soggetti terzi coinvolti nell'esercizio di valutazione approfondita a disposizioni equivalenti a quelle previste per la Banca d'Italia – sono diretti ad assicurare che informazioni, notizie e dati in possesso di tali soggetti godano del medesimo livello di riservatezza.
  Il comma 4 prevede che la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle informazioni relative all'esercizio di valutazione approfondita, anche in deroga a quanto disposto sul segreto d'ufficio dal già citato articolo 7 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La norma consente pertanto al Ministero dell'economia e delle finanze di acquisire notizie rilevanti per l'eventuale esercizio delle sue funzioni. Al riguardo il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha ricordato che – a valle del processo – alle banche che risulteranno più deboli saranno richieste misure correttive volte a rafforzarne la solidità patrimoniale. Eventuali fabbisogni di capitale dovranno essere soddisfatti innanzitutto attingendo alle risorse degli intermediari: evitando di distribuire dividendi, cedendo attività non strategiche, contenendo tutte le voci di costo, incluse le remunerazioni dell'alta dirigenza. Laddove necessario, le banche procederanno ad aumenti di capitale sul mercato. In ultima istanza, e in via puramente ipotetica, per far fronte a eventuali residue esigenze di ricapitalizzazione potrebbe essere necessario ricorrere all'intervento pubblico.
  Evidenzia che l'articolo 2 del testo in esame reca invece una clausola di salvaguardia finanziaria, secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Segnala, al riguardo, che la Relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal provvedimento – interamente Pag. 14sopportati dalla Banca d'Italia – in circa 25 milioni di euro; tali somme, in virtù dell'autonomia di bilancio e finanziaria dell'Istituto, non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nel corso dell'audizione del 1o aprile al Senato, il Capo del Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia ha affermato che la Banca d'Italia, data la sua tradizione ed esperienza, avrebbe, in linea teorica, potuto scegliere di non avvalersi di parti terze nell'espletamento dell'esercizio. Questa scelta si è rivelata non praticabile per due motivi. In primo luogo, l'impegno non ha precedenti per profondità ed estensione e comporta un simultaneo, massiccio impiego di risorse esperte mai verificatosi prima; se avesse scelto di operare da sola, non sarebbe riuscita a garantire il rispetto dei tempi previsti e degli standard richiesti. In secondo luogo, avrebbe potuto indebolire, agli occhi del mercato e degli investitori, la percezione di imparzialità dell'esercizio; è questa una ragione per la quale anche gli altri Paesi – compresi quelli dotati come il nostro di un adeguato corpo ispettivo – hanno deciso di avvalersi di esperti esterni indipendenti. Una diversa decisione, incidendo sulla credibilità dell'esercizio, avrebbe potuto indebolire le banche italiane riflettendosi sulla loro capacità di finanziare l'economia, cruciale per sostenere la ripresa. In sintesi, a giudizio della Banca d'Italia, la scelta di ricorrere a parti terze è dettata da motivi di opportunità e necessità operativa. La quantità di risorse esterne da coinvolgere è stata determinata sulla base di un'accurata pianificazione delle attività richieste e dei carichi di lavoro che ne derivano. Il rilevante impiego di risorse interne alla Banca d'Italia ha consentito di contenere il ricorso a terze parti, rispetto ad altre realtà europee. Per quanto specificamente attiene alla fase dell’Asset Quality Review, l'apporto dei revisori esterni è di circa un terzo (65 professionisti) delle risorse impiegate dalla Banca d'Italia (180 circa); per l'intero progetto, il numero di dipendenti della Banca d'Italia complessivamente mobilitati si ragguaglia a oltre 250; il numero complessivo delle terze parti non è al momento quantificabile, in quanto dipenderà dal numero di esperti immobiliari necessari per la redazione delle perizie (ad oggi previste in circa 18.000).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari», di competenza esclusiva statale ai sensi del comma secondo, lettera e), dell'articolo 117 della Costituzione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 29 aprile 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.55 alle 20.20.

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