CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 24 aprile 2014
223.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 24 aprile 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 10.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia.
C. 2309 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione VI).
(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Aniello FORMISANO, relatore, dà conto dei contenuti del decreto-legge all'esame, che si compone di tre articoli. L'articolo 1 reca le norme di carattere sostanziale: il comma 1 autorizza la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024 del 2013, mentre i commi 1-bis (introdotto nel corso dell'esame al Senato), 3 e 4 dettano disposizioni in materia rispettivamente di conflitti di interessi, di segreto d'ufficio e di condivisione di informazioni tra la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
  Nell'evidenziare come il provvedimento non presenti profili problematici dal punto di vista delle competenze del Comitato per la legislazione, passa a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2309 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   il decreto-legge, che si compone di tre articoli, uno dei quali di carattere sostanziale, uno di invarianza finanziaria e uno relativo all'entrata in vigore, presenta un contenuto omogeneo. Esso è volto – come indicato nell'ampio preambolo – ad autorizzare la Banca d'Italia ad avvalersi di soggetti terzi per l'esercizio dell'attività di vigilanza bancaria ai fini della valutazione Pag. 4approfondita prevista dall'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento UE n. 1024 del 2013;
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il decreto-legge, all'articolo 1, integra in più punti, senza novellarlo, il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Correttamente, sul piano della tecnica normativa utilizzata, si astiene dal ricorso alla novellazione, in quanto introduce una disciplina di carattere speciale e temporaneo, volta a intervenire su alcuni profili propedeutici all'avvio del meccanismo unico di vigilanza bancaria da parte della BCE, destinati a concludersi con l'entrata a regime delle procedure previste dal regolamento UE n. 1024 del 2013;
   infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
   ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.»

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.15.