CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 aprile 2014
221.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.20.

DL 34/2014: Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
C. 2208-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, osserva che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 34 del 2014, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 17 aprile 2014. In tale occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando, con riferimento all'articolo 5, comma 1, una condizione volta al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, successivamente recepita dalla Commissione di merito. Rileva, pertanto, che il Pag. 4testo all'esame dell'Assemblea non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Fa presente altresì che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala:
   l'articolo aggiuntivo Fedriga 2-bis.0300, che prevede una riduzione del cuneo fiscale, sia con riferimento agli oneri contributivi che alle aliquote IRPEF, per i rapporti di lavoro instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, senza tuttavia quantificare il relativo onere, cui si provvede mediante la fissazione al 15 per cento dell'aliquota del PREU, l'istituzione di un prelievo straordinario di 500 euro sulle unità immobiliari emerse con l'operazione «case fantasma», nonché mediante l'autorizzazione in capo all'ANAS S.p.a. ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi in gestione diretta della stessa società;
   l'articolo aggiuntivo Fedriga 2-bis.0302, che prevede una riduzione IRPEF per i soggetti neo-assunti di età inferiore ai trenta anni per 18 mesi, senza prevedere alcuna forma di copertura;
   l'articolo aggiuntivo Fedriga 2-bis.0301, che dispone una riduzione IRPEF del 50 per cento per 18 mesi e una decontribuzione totale per 24 mesi in favore dei soggetti ultracinquantenni assunti con qualsiasi tipologia contrattuale, senza prevedere alcuna forma di copertura;
   l'articolo Fedriga 2-bis.0304, che delega il Governo ad introdurre norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'IRPEF, senza tuttavia quantificare il relativo onere, alla cui copertura si provvede mediante la fissazione dell'aliquota del PREU al 15 per cento e l'istituzione di un prelievo straordinario di 1.000 euro sulle unità immobiliari emerse con l'operazione «case fantasma»;
   l'articolo aggiunto Fedriga 2-bis.0303, che esclude dall'ambito di applicazione dell'IRAP i professionisti e gli imprenditori senza autonoma organizzazione, senza tuttavia quantificare il relativo onere, alla cui copertura di provvede mediante la fissazione al 15 per cento dell'aliquota del PREU e l'istituzione di un prelievo straordinario di 500 euro sulle unità immobiliari emerse con l'operazione «case fantasma»;
   l'emendamento Mucci 4.38, che prevede, tra i criteri per l'adozione del decreto del Ministro del lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, che non costituisca causa di irregolarità contributiva l'eventuale scostamento, con riferimento a ciascun periodo di contribuzione, tra il dovuto e il versato pari o inferiore al 5 per cento (o maggiore percentuale), senza, tuttavia, specificare le modalità con le quali saranno recuperate le suddette somme;
   l'articolo aggiuntivo Fedriga 4.03, che prevede che, per gli anni 2014 e 2015, le persone fisiche esercenti le attività commerciali, che si avvalgono di un numero massimo di cinque lavoratori dipendenti o assimilati impiegando, anche mediante locazione, beni strumentali e che certificano un fatturato massimo annuo fino a 250.000 euro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, senza tuttavia prevedere alcuna copertura finanziaria;
   l'emendamento Brunetta 5.300, che modifica l'articolo 5, senza tuttavia tenere conto della condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere espresso in data 17 aprile 2014;
   gli emendamenti Airaudo 5.3 e Di Salvo 5.2, che rideterminano in aumento in 50 milioni di euro il limite di spesa previsto dall'articolo 5, comma 1, finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte Pag. 5di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Al relativo onere si provvede, sulla base della loro capienza, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, senza tuttavia indicare la relativa voce della quale è prevista la riduzione, e sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non reca, per l'anno 2014, alcuna disponibilità;
   l'articolo aggiuntivo Mucci 5.07, che prevede una serie di misure per società operanti nel settore del turismo, tra le quali l'esenzione dall'imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante il fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non reca, per l'anno 2014, le necessarie disponibilità.

  Si sofferma, quindi, sulle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'emendamento Ciprino 1.128, che prevede che, ai fini del monitoraggio dei contratti di lavoro a termine e flessibile, sia costituita presso l'INPS una banca dati online, e che i dati ottenuti attraverso il monitoraggio siano resi accessibili su internet, ritiene opportuno che il Governo confermi che possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente.
  Relativamente all'emendamento Tinagli 1.187, che prevede che, qualora il contratto a termine cessi senza che esso venga prorogato, o rinnovato, o convertito in contratto a tempo indeterminato, al lavoratore è dovuta un'indennità di cessazione del rapporto pari a due giorni di retribuzione per ciascun mese, o frazione di mese superiore alla metà, di durata del rapporto di lavoro e che la suddetta indennità sia esente da contribuzione previdenziale e sia soggetta allo stesso trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto, è a suo avviso opportuno che il Governo confermi che dalla disposizione non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Circa l'emendamento Cominardi 1.31, che prevede una indennità a favore del lavoratore a tempo determinato, a carico del datore di lavoro, sia per la durata sia in caso di proroga o cessazione del medesimo rapporto di lavoro, ritiene opportuno, in considerazione del fatto che la norma potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  In relazione all'emendamento Cominardi 1.30, che prevede una indennità per il lavoratore a tempo determinato, a carico del datore di lavoro, in caso di proroga del medesimo rapporto di lavoro, considera opportuno, in considerazione del fatto che la norma potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Relativamente all'emendamento Pizzolante 1.300, che prevede che, nel caso di superamento del limite percentuale del 20 per cento previsto dall'articolo 1, comma 1, il relativo contratto di lavoro a termine sia da considerarsi decaduto dal momento dell'accertamento dell'irregolarità e che al datore di lavoro sia comminata una sanzione pari al 50 per cento della somma corrispondente al valore economico del restante periodo previsto dal contratto, ritiene opportuno, in considerazione del fatto che la norma potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'emendamento Cominardi 1.29, che prevede una indennità per il lavoratore a tempo determinato, a carico del datore di lavoro, in caso di cessazione del medesimo rapporto di lavoro se non trasformato in rapporto a tempo indeterminato, considera opportuno, in considerazione del fatto che la norma potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, che il Governo confermi che Pag. 6dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Circa gli emendamenti Cominardi 1.28 e Baldassarre 1.20, che prevedono una indennità per il lavoratore a tempo determinato, a carico del datore di lavoro, per la durata del medesimo rapporto di lavoro, ritiene opportuno, in considerazione del fatto che la norma potrebbe trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, che il Governo confermi che dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Relativamente all'emendamento Baldelli 2.80, che prevede la possibilità di assumere con contratto di apprendistato, oltre i lavoratori in mobilità, anche quelli beneficiari di prestazioni di disoccupazione, assicurazione sociale per l'impiego ASpI e mini ASpI, nonché quelli in cassa integrazione guadagni straordinaria ed ordinaria a zero ore, anche in deroga, categorie di lavoratori per le quali è prevista inoltre l'applicazione di regimi contributivi agevolati, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Circa gli emendamenti Bechis 3.5 e 3.6, che, novellando l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 181 del 2000, prevedono rispettivamente che, nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi operativi delle azioni di competenza dei servizi per l'impiego, questi ultimi devono porre in essere i colloqui di orientamento entro quindici giorni, anziché tre mesi, dallo stato di disoccupazione, e che le proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, formazione o riqualificazione siano effettuate, senza più distinzione per categorie di lavoratori, entro quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione, ritiene opportuno che il Governo confermi che possa essere data attuazione alle proposte emendative nell'ambito delle risorse già previste a tal fine a legislazione vigente.
  In relazione all'emendamento Airaudo 4.6, che sostituisce l'articolo 4, prevedendo la costituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico di confronto per l'elaborazione di proposte di modifica dell'attuale documento di regolarità contributiva, ritiene opportuno, in assenza di una esplicita clausola di neutralità finanziaria, che il Governo confermi che possa essere data attuazione alla proposta emendativa nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente.
  Circa l'emendamento Mucci 4.37, che prevede che la regolarità contributiva sia verificata anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, demandando le modalità di attuazione della disposizione ad un decreto ministeriale in modo da assicurarne l'invarianza finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista.
  Con riferimento all'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.04, che prevede alcuni incentivi per i datori di lavoro che effettuano, a decorrere dall'anno 2014, assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato, provvedendo ai relativi oneri a valere sulle maggiori entrate derivanti, tra l'altro, dall'incremento dal 20 al 22 per cento delle imposte sui proventi derivanti da redditi da capitale, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura.
  Circa l'articolo aggiuntivo Rizzetto 5.08, che prevede la soppressione della società Italia Lavoro Spa e l'assegnazione delle relative funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che a tal fine, con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono trasferite al suddetto Ministero le risorse strumentali, umane e finanziarie della suddetta società, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa non derivino effetti negativi per la finanza pubblica.
  Relativamente all'articolo aggiuntivo Mucci 5.06, che prevede che il Ministro Pag. 7dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possa stipulare accordi o convenzioni con istituti d'istruzione, anche universitari, e con altri enti di formazione, per l'individuazione e lo svolgimento di corsi di preparazione agli studi propedeutici ai servizi alberghieri e alla ristorazione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa.
  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere favorevole sul testo del provvedimento in esame. Esprime inoltre parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore, oltre che sull'emendamento Rizzetto 1.104.

  Laura CASTELLI (M5S) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le motivazioni per le quali ha espresso parere contrario sulle proposte emendative Ciprini 1.128, Cominardi 1.31, 1.30, 1.29 e 1.28, Baldassarre 1.20, Bechis 3.5 e 3.6, Mucci 4.37 e 4.38, Rizzetto 4.04, Mucci 5.06 e 5.07 e Rizzetto 5.08.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) chiede al rappresentante del Governo di illustrare le ragioni per le quali è stato espresso parere contrario sull'emendamento Tinagli 1.187.

  Rocco PALESE (FI-PdL) evidenzia come le modifiche apportate al provvedimento in esame nel corso dell'esame presso la Commissione di merito abbiano, di fatto, stravolto il testo del decreto-legge rendendolo, a suo parere, inidoneo alla realizzazione degli obiettivi che il Governo si era proposto di perseguire attraverso la sua emanazione.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO evidenzia che il parere contrario sulle proposte emendative menzionate dai deputati Castelli e Mazziotti Di Celso deriva dall'impossibilità, al momento, di quantificare esattamente gli oneri che tali proposte emendative sono suscettibili di determinare e, conseguentemente, di valutare la congruità della loro eventuale copertura.

  Laura CASTELLI (M5S), nel dichiararsi insoddisfatta dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, chiede che venga riconsiderato il parere contrario sulle proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo parlamentare.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, rileva l'opportunità di sospendere brevemente la seduta, allo scopo di effettuare ulteriori approfondimenti in relazione alle questioni evidenziate dai colleghi nel corso del dibattito testé svoltosi.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, con riferimento all'emendamento Ciprini 1.128, evidenzia che lo stesso è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, non potendosi far fronte alla sua attuazione nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riferimento agli emendamenti Cominardi 1.31, 1.30, 1.29 e 1.28, Baldassarre 1.20 e Tinagli 1.187, osserva parimenti come le relative disposizioni, potendo trovare applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro pubblici, siano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'emendamento Mucci 4.37, non ritiene idonea la clausola di neutralità finanziaria ivi specificamente prevista. Con riferimento all'emendamento Mucci 4.38, conferma che lo stesso presenta problemi di carenza di copertura finanziaria. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Rizzetto 4.04, osserva che la quantificazione del relativo onere non appare congrua e Pag. 8che la copertura ivi prevista non può ritenersi idonea. In relazione all'articolo aggiuntivo Mucci 5.07, conferma che lo stesso presenta aspetti problematici sul piano finanziario, determinati da carenza di copertura. Conferma inoltre che l'articolo aggiuntivo Rizzetto 5.08 è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento alle proposte emendative Rizzetto 1.104 e Fedriga 2-bis.0300, 2-bis.0303 e 2-bis.0304, che prevedono di reperire fonti di copertura aumentando il PREU, precisa come gli ipotizzati aumenti di imposta in materia di gioco risulterebbero retroattivi, con decorrenza dal 1o gennaio 2014. Rileva pertanto che, data la retroattività e in considerazione del fatto che si è ormai quasi a metà anno, il previsto aumento del 15 per cento si dovrebbe tradurre, in sostanza, in un incremento sostanzialmente doppio in termini percentuali, con conseguente aumento del carico fiscale per l'intero settore, suscettibile di determinare un tracollo della raccolta del gioco attraverso apparecchi, così vanificando l'effetto finanziario prefigurato in termini di maggior gettito.
  Relativamente infine alle proposte emendative Bechis 3.5 e 3.6 e Mucci 5.06, ritiene, all'esito di un ulteriore approfondimento, di dover riconsiderare il parere contrario in precedenza formulato, esprimendo sugli stessi nulla osta.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2208-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 34 del 2014, recante Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.20, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.104, 1.128, 1.187, 1.300, 2.80, 4.6, 4.37, 4.38, 5.2, 5.3, 5.300 e sugli articoli aggiuntivi 2-bis.0300, 2-bis.0301, 2-bis.0302, 2-bis.0303, 2-bis.0304, 4.03, 4.04, 5.07 e 5.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012.
C. 2099 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT), modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di Note Pag. 9del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012 e che il disegno di legge, composto da 4 articoli, è corredato di relazione tecnica.
  Per quanto riguarda la verifica delle quantificazioni, rileva che effetto dichiarato delle norme è il trasferimento del contributo corrisposto dall'Italia in favore dell'UNIDROIT «dalle spese «volontarie» alle spese «obbligatorie» a carico del bilancio dello Stato». Rileva altresì che la misura del contributo, secondo quanto stabilito nelle Note verbali allegate al disegno di legge di ratifica, è determinata non sulla base di un ammontare fissato dalla stessa norma, ma facendo riferimento al «contributo ordinario di base previsto per i paesi di Categoria 1». Tanto premesso, ritiene che andrebbe chiarito se la misura del contributo prevista dal disegno di legge di ratifica debba essere intesa come tetto massimo di spesa, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale delle disposizioni, che prevedono un'autorizzazione di spesa. Andrebbe inoltre chiarito come si intenda fare fronte all'impegno assunto nel caso di un incremento della misura del contributo, da parte del Comitato finanze UNIDROIT, anche oltre la predetta autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 126.250 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, inoltre, autorizzato dal comma 2 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità. Giudica, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca se, anche in considerazione del fatto che la relazione tecnica specifica la natura obbligatoria del contributo, ma si limita ad indicarne l'ammontare solo per il triennio 2014-2016 senza tener conto di possibili successivi incrementi, l'autorizzazione di spesa prevista in termini di limite massimo debba essere riformulata come previsione di spesa, corredandola di una specifica clausola di salvaguardia come previsto dalla legislazione contabile vigente. Infine, con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria, segnala l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014, pari a 126.250 euro, sia annuale.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO si riserva di fornire gli elementi informativi richiesti dal relatore nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012.
C. 2081 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Città del Capo il 17 aprile 2012, e che il Pag. 10provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Circa la verifica delle quantificazioni, non ha osservazioni da formulare, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri (numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi) costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame. In ordine alla quantificazione delle spese di viaggio, ritiene che andrebbe peraltro precisato se il supplemento del 5 per cento riconosciuto per i viaggi in aereo corrisponda all'indennità – spettante ai funzionari destinatari di diaria in misura intera – prevista dall'articolo 14 della legge n. 836 del 1973. La precisazione appare opportuna tenuto conto che tale ultima indennità risulta soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge n. 266 del 2005.
  Con riguardo all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recante copertura finanziaria e clausola di salvaguardia, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in euro 18.322 a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di missione connesse alle attività di collaborazione indicate negli articoli 3 e 8 dell'Accordo. Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità. In merito alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo confermi che l'attuazione della suddetta clausola non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni medesime. Ritiene, inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, alle sole spese rimodulabili di parte corrente, come previsto dalla vigente disciplina contabile. Osserva altresì che gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 – piano di gestione 3 – e 2721 – piano di gestione 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria, segnala infine l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014, valutata in 18.322 euro, sia annuale.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO fa presente che l'attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni. Osserva altresì che appare necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2081, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni;Pag. 11
    appare necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    rilevata l'opportunità di integrare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014, valutata in euro 18.322, sia annuale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: euro 18.322 con le seguenti: 18.322 euro annui;
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
Nuovo testo C. 2215 Governo.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante norme urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale e che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica. Segnala che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul testo del decreto-legge, come risultante dalle modifiche approvate dalle Commissioni di merito nelle sedute del 16 e 17 aprile 2014.
  Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, osserva quanto segue.
  Circa gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni in materia di stupefacenti e di riabilitazione e cura dei tossicodipendenti, non ha osservazioni da formulare sul testo iniziale, dal momento che esse non apportano innovazioni sostanziali, per i profili finanziari, al quadro normativo vigente anteriormente all'emanazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, osserva che il nuovo testo dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 proposto dalle Commissioni prevede adempimenti di controllo dei quali non appare del tutto chiaro il possibile impatto amministrativo. Ritiene che andrebbe quindi acquisita una conferma circa l'effettiva possibilità, da parte del servizio pubblico per le dipendenze, di realizzare le verifiche previste dall'emendamento nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.
  In merito all'articolo 3, concernente l'impiego di medicinali meno onerosi da parte del SSN, con riferimento al comma 1, come modificato dalle Commissioni di merito, segnala che l'integrazione apportata all'articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003 non incide sull'entità del fondo Pag. 12alimentato dalle aziende farmaceutiche, ma ne consente un utilizzo ulteriore, in precedenza non previsto dalla legislazione vigente. Ritiene che andrebbe quindi confermato che tale nuova finalizzazione risulti compatibile con l'entità dei mezzi disponibili e, quindi, non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle medesime risorse. Non formula osservazioni con riferimento al comma 2, alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica e considerato che le Commissioni di merito hanno apportato al testo modifiche che non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO osserva che il servizio pubblico per le dipendenze verificherà l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 28, lettera a), del presente provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Evidenzia inoltre che l'articolo 3, comma 1, che destina le risorse finalizzate alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci nonché sui farmaci orfani e salvavita, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, anche all'ulteriore finalità della sperimentazione clinica su medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio, non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente.

  Cinzia Maria FONTANA (PD), relatore, in considerazione dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2215 Governo, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
    il servizio pubblico per le dipendenze verificherà l'efficacia del trattamento e la risposta del paziente al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122, comma 1, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, come sostituito dall'articolo 1, comma 28, lettera a), del presente provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 3, comma 1, che destina le risorse finalizzate alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci nonché sui farmaci orfani e salvavita, di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, anche all'ulteriore finalità della sperimentazione clinica su medicinali per un impiego non compreso nell'autorizzazione all'immissione in commercio, non pregiudica gli interventi già programmati a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

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AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno 2012.
C. 2082 Governo.