CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

  Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 9.35.

Comunicazioni del Presidente.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, comunica che, a seguito del parere espresso sul disegno di legge n. 1542-B, i rilievi formulati dal Comitato sono stati fatti oggetto di ampia discussione sia nel corso dell'esame referente presso la Commissione Affari costituzionali sia nel corso della discussione in Assemblea, con particolare riguardo alla condizione con cui il Comitato ha chiesto di chiarire se dal combinato disposto dei commi 14 e 82, che intervengono a disciplinare la durata in carica delle amministrazioni provinciali dopo la loro cessazione per l'ordinaria amministrazione, possa derivare o meno una scadenza degli organi elettivi anticipata rispetto a quella naturale. Nelle suddette sedi sia il sottosegretario Bressa sia il relatore onorevole Fiano hanno fornito una interpretazione delle disposizioni in questione secondo la quale, in assenza di chiara e opposta volontà del legislatore, l'elezione del consiglio provinciale con le nuove regole dovrà tenersi dopo la scadenza naturale degli organi provinciali eletti con il precedente regime normativo, mentre, per quanto riguarda i casi di province i cui organi scadano per fine mandato entro il 31 dicembre 2014, la dizione «restano in carica», in assenza di disposizioni espressamente contrarie, va intesa con riferimento alla scadenza naturale dei consigli. Pur prendendo atto di tali precisazioni, considerato che le disposizioni di cui trattasi non sono state comunque modificate al fine di renderle anche letteralmente conformi alla interpretazione che delle stesse è stata fornita, comunica che predisporrà un ordine del giorno, cui potranno aderire i colleghi che lo riterranno, volto a vincolare ulteriormente il Governo, impegnandolo ad adeguare ogni suo comportamento all'interpretazione del combinato disposto dei commi 14 e 82 nel senso dal medesimo indicato.

  Marilena FABBRI desidera sottolineare come nel caso in questione il relatore presso la Commissione di merito, onorevole Fiano, con atteggiamento sicuramente Pag. 4apprezzabile, abbia inteso fornire precisazioni analitiche riferite a tutti i rilievi contenuti nel parere del Comitato e quindi anche per quanto concerne le condizioni relative al corretto impiego delle fonti normative.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, nel concordare con la collega Fabbri quanto al giudizio da attribuire all'on. Fiano, che, discostandosi dalla prassi usuale, ha voluto interagire dialetticamente con il Comitato, osserva come vada anche ricordato che non tutte le precisazioni dallo stesso fornite appaiono pienamente convincenti. Non lo è, ad esempio, quella concernente il comma 90, lettera a), non potendosi ammettere che un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possa operare in maniera equipollente alla legge statale o regionale.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.
C. 2215 Governo.

(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere con condizione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nel riferire sui contenuti del decreto-legge all'esame, evidenzia che lo stesso è stato adottato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la quale ha dichiarato illegittimi due articoli del decreto-legge n. 272 del 2005, in quanto introdotti in fase di conversione in mancanza di un nesso logico-giuridico con il testo del decreto da convertire, integrando con ciò una violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Trattandosi, dunque, di vizio procedurale e non sostanziale, al Governo non era inibito riproporre la medesima normativa per decreto-legge: il decreto in esame, pertanto, ripristina la normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte, ad eccezione della disciplina sanzionatoria, e fa salvi gli effetti dei relativi atti amministrativi. Il decreto reca, altresì, disposizioni nella connessa materia dei farmaci off label.
  Passa quindi a formulare la seguente proposta di parere:
  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 2215 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità e dei limiti di contenuto dei decreti-legge:
   il decreto-legge, che si compone di 3 articoli recanti disposizioni di carattere sostanziale, e di un articolo relativo all'entrata in vigore, ripartiti in due capi – il primo dei quali recante disposizioni in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ed il secondo dedicato all'impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale – presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; dell'insieme delle misure contenute nel testo dà inoltre conto il corposo preambolo;
   il preambolo dà inoltre analiticamente conto del fatto che il decreto-legge è stato emanato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2014, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, “in riferimento all'articolo 77, secondo comma, Cost. per difetto di omogeneità, Pag. 5e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione” in quanto detti articoli, introdotti in sede di conversione del decreto “In difetto del necessario legame logico-giuridico, richiesto dall'articolo 77, secondo comma, Cost.,”, per l'assenza di ogni nesso di interrelazione funzionale tra le disposizioni impugnate e le originarie disposizioni del decreto-legge devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi, integrando con ciò un vizio procedurale. Il decreto in titolo ripristina, con modificazioni, mediante il metodo della novellazione, la disciplina normativa vigente alla data di pubblicazione della sentenza (ad eccezione di quella relativa all'apparato sanzionatorio, che resta pertanto quello risultante a seguito della richiamata sentenza della Corte costituzionale) facendo altresì salvi gli effetti degli atti amministrativi adottati in vigenza della stessa. Tenuto conto che la Consulta ha censurato solo vizi procedurali e non anche aspetti sostanziali delle disposizioni dichiarate incostituzionali, il contenuto del decreto rispetta i limiti posti dalla legge n. 400 del 1988, che, all'articolo 15, comma 2, lettera e), prevede che il Governo non possa, mediante decreto-legge, “ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento”;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   il decreto-legge, all'articolo 2, dispone che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a produrre effetti gli atti amministrativi adottati sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014”, individuando così una data di decorrenza (il 21 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto-legge) che sembra segnare una cesura rispetto alla data di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e che potrebbe apparire contraddetta dall'uso dell'espressione “continuano a produrre effetti”. L'uso di tale ultima espressione potrebbe infatti indurre a pensare che l'intento sia quello di salvaguardare anche il periodo antecedente, sia esso compreso tra l'acquisto di efficacia della sentenza della Corte costituzionale (6 marzo) e l'entrata in vigore del decreto, ovvero esteso sino a ricomprendere il tempo intercorso tra la data di efficacia di ciascun atto amministrativo e l'entrata in vigore del decreto-legge: sulla base di questa interpretazione, la disposizione in oggetto presenterebbe evidenti profili problematici alla luce del principio costituzionale della irretroattività della legge penale (articolo 25, secondo comma, della Costituzione);
   infine, il disegno di legge non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis, del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa e nel presupposto che l'intento perseguito con l'articolo 2 sia quello di agire esclusivamente pro futuro, si sostituisca l'espressione “continuano a produrre” con la seguente: “riprendono a produrre”».

  Renato BALDUZZI, nel dichiararsi d'accordo con la proposta di parere formulata dal relatore, richiama l'attenzione del Comitato sulla mancanza dell'AIR e dell'ATN, la quale, lungi dal costituire una mera trascuratezza, è invece a suo avviso interpretabile quale evidenza di un'impostazione secondo la quale l'urgenza dell'emanazione Pag. 6dei decreti-legge sarebbe erroneamente intesa quale giustificazione per l'inadempimento di queste prescrizioni. Ciò tanto più in un caso, come quello all'esame, nel quale l'ATN sarebbe stata agevole da redigere, quasi che l'atto «decreto-legge» fosse in quanto tale legibus solutus. Invita quindi la presidenza ad individuare gli strumenti che reputi più opportuni al fine di stigmatizzare la pervicacia dell'inadempimento.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, concorda con quanto rilevato dal collega Balduzzi e, ricordando che il Comitato per la legislazione ha già avuto, per il tramite del Presidente della Camera, uno scambio epistolare con il Governo sul punto, suggerisce, per maggiore efficacia, di formulare un ordine del giorno di istruzione al Governo – che condividerà preventivamente con i componenti del Comitato – inteso ad impegnare l'Esecutivo ad adempiere all'obbligo di corredare i disegni di legge di conversione con l'AIR e con l'ATN, richiamando altresì, a rinforzo dell'argomentazione dell'atto di indirizzo, il fatto che da oltre un anno il nuovo schema di regolamento in materia di AIR e di ATN, sul quale era stata svolta altresì una consultazione pubblica, è fermo e non vede la luce senza che ne siano note le ragioni.

  Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.50.