CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 aprile 2014
211.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 14.55.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014.
Testo base C. 2213, approvata dal Senato, C. 792 Mosca, C. 1473 Bruno Bossio, C. 1878 Balduzzi, C. 1916 Pisicchio e C. 1933 Migliore.
(Seguito dell'esame e conclusione – Abbinamento delle proposte di legge nn. 144, 958, 1216, 1357 e 1545).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o aprile 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica preliminarmente che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha espresso, in data 2 aprile, parere favorevole sul provvedimento in oggetto. Avverte, inoltre, che la Commissione Bilancio esprimerà il proprio parere all'Assemblea.
  Propone di procedere, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, all'abbinamento delle seguenti proposte di legge, vertenti su materia analoga a quelle delle proposte di legge in esame: C.144 Cicu recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; C.958 Capelli recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo Pag. 13spettanti all'Italia»; C.1216 Marguerettaz recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; C.1357 Vargiu recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia»; C.1545 Francesco Sanna recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18. Istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

  La Commissione consente.

  Comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi alla proposta di legge C. 2213, approvata dal Senato ed adottata come testo base dalla Commissione.
  Con riguardo alle proposte emendative presentate al provvedimento in esame, fa presente che è da considerarsi inammissibile l'articolo aggiuntivo Pilozzi 1.05, che interviene in materia di elezioni amministrative.
  Passando all'esame delle proposte emendative, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

  Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento 01.01 di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta a prevedere un meccanismo più ragionevole di raccolta delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Al riguardo, fa presente di non condividere la disposizione di cui all'articolo 12, della legge n. 18 del 1979, che prevede che i sottoscrittori delle liste di candidati devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione elettorale per almeno il 10 per cento del minimo pari a 30 mila elettori, pena la nullità della lista. A suo avviso, infatti, tale norma impone ai presentatori delle liste di raccogliere un numero minimo di firme uguale in tutte le regioni che compongono la circoscrizione elettorale a prescindere dal numero di cittadini elettori di ciascuna di esse.

  La Commissione respinge l'emendamento D'Ambrosio 01.01.

  Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 01.02 di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad eliminare la richiesta di un numero minimo di firme da raccogliere per ciascuna regione per poter presentare una lista di candidati.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 01.02, Dieni 01.03, Nuti 01.04, D'Ambrosio 01.05, Fraccaro 01.06 e Toninelli 01.07.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, passando all'esame dell'emendamento Nuti 1.1, volto a sopprimere l'articolo 1 della proposta di legge in esame e conseguentemente l'articolo 2, avverte che l'eventuale approvazione dell'emendamento, soppressivo dell'articolo 1 e, nella parte consequenziale, del resto del testo del provvedimento in esame, esprimerebbe la posizione contraria della Commissione al testo della proposta nella sua complessità. L'eventuale approvazione dell'emendamento sarà pertanto intesa, senza la necessità di procedere a un'ulteriore deliberazione, come conferimento del mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso contrario sulla proposta di legge in esame.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nuti 1.1, Fraccaro 1.2, Dieni 1.3, Toninelli 1.4 e Cozzolino 1.5.

  Federica DIENI (M5S), intervenendo sull'emendamento Nuti 1.6, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione e fa presente che tutte le proposte emendative presentate dal suo gruppo sulla tematica Pag. 14della parità di genere sono finalizzate ad affermare che non è necessario tutelare le donne attraverso il meccanismo delle «quote rosa» e specialmente con il sistema dell'annullamento della terza preferenza. A suo avviso, infatti, l'annullamento della terza preferenza, da un lato, escluderebbe la possibilità di eleggere tre deputate donne, dall'altro, potrebbe prestarsi ad una manipolazione del voto.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, replicando alla deputata Dieni, sottolinea che la giurisprudenza costituzionale sulle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive ha sancito la necessità di raggiungere tale obiettivo attraverso azioni positive e non mediante il meccanismo delle cosiddette quote rosa. A suo avviso, l'annullamento della terza preferenza, in aderenza con il dettato della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2010, è uno strumento efficace poiché innalza, nel rispetto della libertà e dell'autonomia dei singoli individui, la soglia di partenza per le donne, al fine di assicurare effettivamente pari opportunità di accesso alle cariche elettive.

  Riccardo NUTI (M5S), intervenendo sul proprio emendamento 1.6, segnala che il meccanismo dell'annullamento della terza preferenza potrebbe determinare la riconoscibilità del voto.

  La Commissione respinge l'emendamento Nuti 1.6.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sul suo emendamento 1.7, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità volta ad evitare il fenomeno delle cosiddette liste civetta, incidendo sulla disciplina dei simboli delle liste. Fa altresì presente che la questione oggetto del suo emendamento è già nota al Governo ed auspica che il Governo stesso possa adoperarsi al fine di porvi rimedio.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, replicando all'onorevole Bragantini, sottolinea la rilevanza del tema affrontato nella proposta emendativa in discussione e preannuncia la disponibilità del Governo ad approfondire la questione ove fosse presentato un ordine del giorno sull'argomento nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 1.7.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14: s'intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 1.15, Pilozzi 1.16 e Migliore 1.17.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Lombardi 1.18, di cui è cofirmataria, teso a sostituire la previsione della proibizione di liste composte per più della metà da candidati dello stesso sesso con la proibizione di liste composte per più della metà solo da candidati di genere maschile.
  Si tratta di una norma che intende salvaguardare la partecipazione delle donne alla competizione elettorale, consentendo la presentazione di liste composte in maggioranza da sole candidate di genere femminile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.18 e D'Ambrosio 1.19.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) illustra l'emendamento 1.20, di cui è il primo firmatario. L'emendamento, con la finalità della salvaguardia della rappresentanza femminile, è volto ad allargare a tutta la lista l'obbligo dell'alternanza di genere, non limitandolo ai soli primi due candidati. Non comprende, infatti, la ragione di tale limitazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Bragantini 1.20.

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  Maria Edera SPADONI (M5S) intervenendo sull'emendamento Lombardi 1.21, osserva che si tratta di un emendamento di buon senso, in quanto è teso a consentire che nella lista le prime due posizioni possano essere occupate da candidate di genere femminile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lombardi 1.21, Fraccaro 1.22, Matteo Bragantini 1.23 e Cozzolino 1.24.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'emendamento Toninelli 1.25, di cui è cofirmataria, teso a prevedere che tutte le preferenze espresse da un elettore siano annullate nel caso che siano riferite a soli candidati di genere maschile. La ragione è sempre quella di salvaguardare la rappresentanza femminile, consentendo l'espressione delle tre preferenze anche a sole candidate di genere femminile.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Toninelli 1.25 e Migliore 1.26.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) presidente constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Pisicchio 1.27 e Zaccagnini 1.29: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.28.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) presidente constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Zaccagnini 1.30 e 1.31: si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Migliore 1.32.

  Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) presidente constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pisicchio 1.33; si intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Matteo Bragantini 1.34.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Dadone 1.01, volto a modificare l'impianto della legge prevedendo che il calcolo sia circoscrizionale, anziché nazionale, poiché quest'ultima impostazione ha dato luogo a grandi elementi di confusione. L'articolo aggiuntivo in questione dispone inoltre l'eliminazione delle soglie di sbarramento, in aderenza con quanto sancito dalla Corte costituzionale tedesca, che ne ha dichiarato l'illegittimità. Tale misura è quanto mai necessaria per assicurare che anche un partito che consegue l'1 per cento dei voti possa essere conseguentemente rappresentato. Afferma ciò nell'interesse della democrazia e non del proprio movimento.

  La Commissione, respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Dadone 1.01 e Migliore 1.02.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Fraccaro 1.03. Fa presente, in particolare, che il suo gruppo è favorevole alla tutela delle minoranze linguistiche ma ritiene opportuno assicurare che venga data un'impostazione corretta. In particolare, la modalità ripartizione dei seggi deve essere rivista in modo che rispetti le preferenze effettivamente ricevute.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fraccaro 1.03.

  Federica DIENI (M5S) illustra l'articolo aggiuntivo Dadone 1.04, volto a definire circoscrizioni più omogenee ai fini dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, anche sotto il profilo politico nella ripartizione dei seggi. L'articolo aggiuntivo in questione prevede dunque che vi siano otto circoscrizioni e supera l'incongruenza per cui le isole della Sicilia e della Sardegna rientrano nella medesima circoscrizione. La proposta formulata dal suo gruppo prevede, infatti, che vi sia la settima circoscrizione che riguarda la Sicilia e l'ottava circoscrizione che ha i confini della Sardegna.

  Francesco SANNA (PD) rileva come il tema della differente omogeneità delle circoscrizioni Pag. 16elettorali per il Parlamento europeo sia di grande rilevanza ed è ormai giunto il momento di affrontarlo anche alla luce di quanto convenuto nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia elettorale (C. 3 e abbinate). È necessario, infatti, che le circoscrizioni siano gestibili sotto il punto di vista della rappresentanza politica ed occorre superare l'attuale impostazione in base alla quale i territori distano centinaia di chilometri l'uno dall'altro, come avviene per la Sicilia e la Sardegna, e presentano delle spiccate disomogeneità sotto il profilo della densità della popolazione. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.
  Al contempo, richiama le previsioni degli articoli 1 e 21 della legge n. 18 del 1979 e ricorda come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 271 del 22 luglio 2010, ha ricostruito criticamente il sistema ed evidenziato elementi di contraddizione tra il criterio dell'assegnazione della rappresentanza parlamentare secondo il criterio della popolazione residente e la concreta attribuzione secondo il criterio dei voti validi espressi. La Corte costituzionale ha evidenziato quindi l'esigenza che la questione venga affrontata dal Parlamento mentre il Consiglio di Stato, successivamente a tale sentenza della Corte Costituzionale, ha statuito sul caso oggetto del giudizio «razionalizzando» il contrasto tra l'articolo 2 e l'articolo 21 della legge elettorale europea.
  Evidenzia dunque come non sia sufficiente separare in due distinte circoscrizioni la Sicilia dalla Sardegna se poi l'Ufficio elettorale centrale nazionale presso la suprema Corte di cassazione continua con l'applicazione data in questi anni. È invece quanto mai necessario cristallizzare quanto stabilito dal Consiglio di Stato sul punto.
  Ricorda che la questione è stata affrontata alla Camera ed è stata evidenziata l'esigenza di non intervenire nell'ambito di questo provvedimento, in ragione dell'esiguità dei tempi a disposizione considerato che il 25 maggio vi sarà l'elezione per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
  Chiede peraltro che la problematica in questione che sia oggetto di esame immediatamente dopo l'approvazione del testo in esame, calendarizzando quanto prima le proposte di legge presentate sulla materia.

  Marco MELONI (PD) si associa alle considerazioni svolte dal collega Sanna e dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Dadone 1.04.

  Maria Edera SPADONI (M5S) ricorda come la regione Sicilia sia molto diversa dalla regione Sardegna e nonostante questo siano accorpate nelle medesima circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Non si comprende per quali ragioni una regione debba essere penalizzata per il solo elemento demografico.

  Il sottosegretario Sesa AMICI ricorda come la questione in discussione sia stata più volte affrontata in sede parlamentare nel corso delle ultime legislature, dopo la sentenza della Corte costituzionale sul punto. Ricorda come storicamente solo alcune volte la regione Sardegna abbia potuto eleggere propri candidati per il Parlamento europeo ed è giusto chiedere al Governo un impegno reale e non rituale ad affrontare quanto prima la questione. Occorre dunque discutere del tema in modo quasi prioritario, pur nella consapevolezza che non è possibile affrontarla in questa sede, vista l'imminente scadenza del 25 maggio; fa in ogni modo presente che condivide l'invito a trovare rapidamente una adeguata soluzione alla questione posta dalla proposta emendativa. Ribadisce quindi l'invito al ritiro, in questa sede, per le ragioni esposte.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dadone 1.04.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto dell'assenza del presentatore Pag. 17dell'articolo aggiuntivo Capelli 1.06: s'intende che vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marco Meloni 1.07.

  Francesco SANNA (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per le parole espresse, che interpreta come sostanziale consenso a seguire con priorità questa questione. Se non si cristallizza bene il sistema di trasformazione dei voti in seggi, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, gli effetti potranno essere molto negativi e ricorda come anche in altre circoscrizioni, come quella Sud, la rappresentanza si è ridotta del 25 per cento.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Francesco Sanna 1.08, pur condividendone la finalità, evidenzia che, a suo avviso, la formulazione dell'analogo articolo aggiuntivo 1.04 Dadone, già respinto dalla Commissione, era da considerarsi preferibile poiché la divisione delle circoscrizioni operata nella citata proposta emendativa appariva più razionale ed omogenea.

  Marco MELONI (PD), nel sottolineare l'importanza del dibattito fin qui svolto sull'articolo aggiuntivo in esame, condivide la necessità di ridefinire il quadro complessivo delle circoscrizioni elettorali al fine di evitare fenomeni di assenza o alterazione della rappresentanza politica di talune regioni e nell'apprezzare la disponibilità rappresentata dal Governo a porre rimedio a tali problematiche, auspica un concreto impegno del Governo stesso, anche attraverso un parere favorevole.

  Emanuele FIANO (PD) conosce bene la volontà dei colleghi Marco Meloni e Francesco Sanna di affrontare e risolvere la questione in discussione, che ha una rilevanza per la democrazia. Tuttavia, in questa fase, sarebbe apprezzabile la scelta di ritirare gli emendamenti presentati sul punto.

  Marco MELONI (PD) mantiene, in questa fase, dell’iter il proprio articolo aggiuntivo.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Marco Meloni 1.08.

  Federica DIENI (M5S) illustra il proprio emendamento 2.1, volto ad evitare di apportare modifiche alla legge elettorale europea che operino già nella tornata elettorale di maggio.
  Rileva che, rispetto all'emendamento precedentemente discusso, si applica ancor più alla lettera quanto suggerito dalla «Commissione di Venezia». Com’è noto, infatti, la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, meglio nota come «Commissione di Venezia», organo del Consiglio d'Europa, composta di esperti di diritto costituzionale e internazionale, giudici di Corti supreme o costituzionali e membri di Parlamenti nazionali, nel suo parere n. 190/2002 ha varato un codice di condotta in materia elettorale che esplicitamente recita: «La stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale, ed è essa stessa essenziale al consolidamento della democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l'elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere complesso; a tal punto che potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell'elettore non è di conseguenza l'elemento che decide il risultato dello scrutinio. La necessità di garantire la stabilità, in effetti, non riguarda, tanto i principi fondamentali, la cui messa in causa formale è difficilmente immaginabile, quanto, alcune norme più precise del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni. Questi tre elementi appaiono di sovente – a torto o a ragione – come determinanti per il risultato dello scrutinio, ed è opportuno evitare, non solamente le manipolazioni Pag. 18in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze di manipolazioni. Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito. Uno dei mezzi per evitare queste manipolazioni è di definire all'interno della costituzione o in un testo superiore alla legge ordinaria gli elementi più sensibili (sistema elettorale propriamente detto, composizione delle commissioni elettorali, circoscrizioni o norme sulla suddivisione dei collegi). Un'altra soluzione, meno rigida, consiste nel prevedere all'interno della Costituzione che, nel caso di un cambiamento della legge elettorale, il vecchio sistema resti applicabile alla prossima elezione – nel caso in cui quest'ultima avvenga nell'anno immediatamente successivo –, e che il nuovo cambiamento intervenga soltanto per gli scrutini futuri. Per il resto, il diritto elettorale dovrebbe essere in linea di massima di rango legislativo. Le norme d'esecuzione, in particolare, le regole tecniche e di dettaglio, possono tuttavia essere di natura regolamentare».

  La Commissione respinge l'emendamento Dieni 2.1.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, Francesco Paolo Sisto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.50.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

  Giovedì 3 aprile 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 15.50

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.
(Rinvio dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento)

  La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo nella seduta del 27 marzo 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 3 aprile 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

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