CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 aprile 2014
210.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 68

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazione della Commissione europea: «Per una rinascita industriale europea».
(COM(2014)14 final).

Comunicazione della Commissione europea: «Una prospettiva per il mercato interno dei prodotti industriali».
(COM(2014)25 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 marzo 2014.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta ha sottolineato la rilevanza delle Comunicazioni illustrate e l'opportunità per la Commissione di elaborare un documento finale che individui chiaramente le esigenze e le specificità dell'industria manifatturiera italiana rispetto alle politiche industriali europee. A questo fine, ribadisce l'opportunità di effettuare un breve ciclo di audizioni di soggetti particolarmente significativi nell'ambito della manifattura italiana.

  Luigi TARANTO (PD) esprime apprezzamento per la definizione degli obiettivi di politica industriale della Comunicazione sulla rinascita industriale, ma sottolinea che presenta numerosi limiti da superare e ambiguità da sciogliere. Osserva che si tratta di un documento mainstream che, da una parte, insiste sul carattere integrato che dovrebbe intercorrere tra politica industriale e le altre politiche dell'Unione, Pag. 69dall'altra, pur rilevando criticità nella costruzione di una politica industriale europea, non presenta proposte significative. La Comunicazione, nella prima parte, sottolinea quanto sia problematico il nodo della domanda interna rispetto alla possibilità di costruire politiche industriali in tempi di crisi; ricorda quindi la rilevanza della questione della stretta creditizia. Tuttavia, rispetto a questi elementi, nella Comunicazione manca un adeguato livello di consapevolezza e tutta la questione viene risolta sul terreno del coordinamento tra politiche industriali e politiche economiche con un minimo accenno ai partenariati per la crescita e lo sviluppo. Chiede quale sia praticabilità e la sostenibilità di una politica industriale europea all'interno del paradigma dominante che, in termini semplificativi, può essere definito mercantilista.
  In secondo luogo, ritiene si debba fare chiarezza sulla latitudine del concetto di politica industriale. Sottolinea che all'interno della Comunicazione si pratica una riduzione troppo rigida tra il concetto di politica industriale e l'area degli interventi a sostegno del sistema manifatturiero. Vi è necessità di approfondire il nesso tra sistema industriale e sistema dei servizi che rappresenta un punto molto importante per l'esperienza italiana. I processi di innovazione e la capacità di resistenza all'onda d'urto della recessione del nostro export sono notoriamente fondati su quello che gli analisti hanno definito una sorta di meticciato tra industria e servizi che è stato particolarmente analizzato nel caso delle cosiddette multinazionali tascabili. Le politiche industriali – come recentemente sostenuto dal Viceministro De Vincenti – hanno per oggetto la capacità di sostenere il ruolo propulsivo di un complesso produttivo che ricomprende industria, servizi e gli stessi sistemi di welfare. Si tratta, a suo avviso, di un punto che merita di essere approfondito. Ritiene infine che le due questioni da lui evidenziate potrebbero essere utilmente approfondite all'interno del ciclo di audizioni richiamato dal relatore Benamati.

  Mattia FANTINATI (M5S), come già sottolineato nella precedente seduta, ribadisce l'Europa presenta al proprio interno realtà industriali molto variegate con specificità all'interno dei singoli Paesi, cui difficilmente possono essere applicate regole omogenee. Lamenta che il fenomeno della delocalizzazione delle attività italiane si registra anche all'interno di Paesi europei che presentano livelli di imposizione fiscale e di costo del lavoro inferiori rispetto a quelli nazionali. Ritiene che il problema della contraffazione sia particolarmente pernicioso per l'industria italiana e, a questo riguardo, lamenta che non sia stato ancora costituito l'ufficio di presidenza della Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo. Concorda infine con la proposta del relatore di procedere ad un breve ciclo di audizioni qualificate.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, si riserva di segnalare in sede di ufficio di presidenza previsto al termine dell'odierna seduta della Commissione i soggetti da audire nelle prossime settimane.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 2 aprile 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 70

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, rileva preliminarmente che il disegno di legge in titolo dà forma concreta a quanto previsto dal Governo nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013, trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, laddove il Governo aveva «collegato» alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali, appunto, un disegno di legge in materia di green economy e di lotta agli sprechi ambientali («disposizioni volte a promuovere misure di green economy e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali»).
  Osserva che il 2014 è l'anno europeo per l'economia verde, proclamato dall'Unione europea. Nello stesso anno cade anche il semestre di turno italiano di presidenza del Consiglio dell'Unione europea. Si tratta di un'occasione straordinaria per rilanciare la competitività delle imprese italiane e l'economia a partire dalla green economy, e per offrire una prospettiva anche ai nostri giovani. Secondo il rapporto GreenItaly 2013 di Symbola e Unioncamere, esiste già un'Italia green composta dal 22 per cento delle imprese, che crea occupazione e ricchezza tanto che il 38 per cento delle assunzioni complessive programmate nel 2013 si deve alla green economy. Nel 2012 sono stati, infatti, prodotti oltre 100 miliardi di valore aggiunto e sono stati impiegati 3 milioni di green jobs.
  I lavori green rappresentano il 61 per cento delle assunzioni nei settori della ricerca e sviluppo nel 2013. Inoltre il rapporto Green Italy evidenzia che le imprese green sono quelle più competitive (esportano di più) e quelle più giovani (il 36 per cento delle assunzioni programmate nel 2013 dalle imprese green sono rivolte a under 30 contro il 30 per cento delle imprese «standard». Il tasso di assunzioni a tempo indeterminato è del 52 per cento, contro il 40,5 per cento per le figure non connesse al settore green. È chiaro che la green economy rappresenta una via fondamentale per uscire dalla crisi, e il semestre italiano alla presidenza del Consiglio Ue dovrebbe portare a svolte importanti per l'economia e l'occupazione del Paese nella direzione dello sviluppo verde. L'obiettivo che l'UE si propone di realizzare nel 2014 è quello di aumentare di 20 milioni i posti di lavoro legati all'ambiente, si tratta di un risultato chiave della strategia Europa 2020, che comporta un piano UE per la crescita e l'occupazione, dedicato alla necessità di uno sviluppo sostenibile e inclusivo, attraverso la promozione di un'economia competitiva e più verde. Una priorità sarà sostenere le imprese nella transizione, aiutandole ad acquisire le competenze e la formazione necessarie per lavorare nella green economy, permettendo loro di competere a livello globale.
  Anche alla luce dei dati dell'Eurobarometro 2013 su «PMI, efficienza delle risorse e mercati verdi», dai quali emerge quanto le piccole e medie imprese europee si stiano realmente impegnando a traghettare l'intero settore verso la green economy, è necessario che l'Italia faccia molto di più anche in termini di finanziamenti specifici. Nove imprese su dieci, in Europa hanno adottato almeno una misura di miglioramento della propria efficienza energetica o delle risorse ottenendo anche una notevole riduzione dei rifiuti (67 per cento), risparmio energetico (67 per cento) e dei materiali (59 per cento).
  Da aggiungere, poi, come la metà delle PMI sostengano il riciclo ed il risparmio di acqua per una percentuale che in entrambi i casi si aggira intorno al 51 per cento. Inoltre, la metà offre prodotti e servizi «green» come l'etichettatura ecologica, la progettazione ecocompatibile e la produzione biologica, mentre oltre un terzo di esse si occupa di materiali riciclati, un 6 per cento in più rispetto al 2012. Per ottenere questi risultati il 34 per cento delle PMI si affida ai contributi e alle sovvenzioni per sostenere gli investimenti sull'efficienza delle risorse. Contributi che, nell'anno a venire, la Commissione europea intende implementare attraverso, per esempio, il programma Cosme che, nel periodo 2014-2020, e con un budget di 2,3 miliardi di euro, sosterrà lo sviluppo competitivo e la cultura imprenditoriale Pag. 71delle PMI europee. Anche in Italia, non senza qualche ritardo e con alcune diffidenze residue, la green economy è considerata ormai ufficialmente la base principale dello sviluppo per i prossimi decenni.
  Illustra quindi il contenuto del provvedimento in titolo, sul quale è chiamata ad esprimere alla Commissione ambiente un parere rinforzato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento.
  Il disegno di legge si compone di 31 articoli che si configurano, in prevalenza come novelle al Codice ambientale (decreto legislativo n. 152 del 2006). Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'approfondimento analitico dei contenuti del provvedimento, darò conto, quindi, sinteticamente, dell'articolato, raggruppando, ove possibile, le diverse norme negli ambiti su cui le stesse incidono.
  L'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette. In tal senso, segnalo le disposizioni che, innovando rispetto alla disciplina attuale, prevedono che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome e che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente.
  Allo scopo di rinnovare l'azione del Governo a sostegno delle politiche di sviluppo sostenibile, l'articolo 2 del disegno di legge novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, viene stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Il successivo articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20 mila euro.
  Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.
  In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento. Segnalo che viene di fatto eliminata, nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale o di connessione con reti energetiche di altri Stati, la specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Ambiente (v. soppressione del comma 5 dell'articolo 109 del Codice ambientale).
  L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata «Commissione unificata» (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di Pag. 72valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC). L'articolo in esame, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC.
  L'articolo 6, integrando il comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (valutazione ambientale strategica) della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.
  Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra.
  Più specificamente, l'articolo 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di «riduzione sostanziale delle capacità»; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.
  L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, il rispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso. Restano altresì fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 284 del decreto legislativo n. 152/2006, ossia l'obbligo di trasmettere la dichiarazione di installazione degli impianti termici civili all'autorità competente per i controlli. Tale obbligo viene aggiunto al comma 2 dell'articolo 9, che prevede la conservazione della dichiarazione unica di conformità e della documentazione allegata presso la sede dell'interessato al fine di una eventuale esibizione, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli.
  Gli articoli 9 e 10 dettano norme a sostegno degli appalti verdi.
  In particolare, l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale Pag. 73rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del citato Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione. Con riferimento all'introduzione, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del criterio del costo del ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio, si segnala che tale criterio è previsto dall'articolo 67 della proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896), in corso di discussione presso le istituzioni europee.
  In particolare, i costi del ciclo di vita comprendono:
   costi interni, compresi i costi relativi all'acquisizione (ad esempio costi di produzione), all'uso (come il consumo di energia, i costi di manutenzione) e al fine vita, come i costi di raccolta e di riciclaggio;
   costi ambientali esterni direttamente legati al ciclo di vita, a condizione che il loro valore monetario possa essere determinato e verificato, che possono includere i costi delle emissioni di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.

  La proposta, approvata dal Consiglio l'11 febbraio 2014, è stata votata dal Parlamento europeo lo scorso 26 febbraio ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale europea.
  L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti «criteri ambientali minimi» (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. In particolare, il comma 1 prevede l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei «criteri ambientali minimi» (CAM), che individuano un set di criteri ambientali «minimi» ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 (indicato con l'acronimo PAN GPP), aggiornato dal DM 10 aprile 2013, riguardo ai seguenti prodotti o servizi:
   servizi energetici per gli edifici – servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento di edifici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 marzo 2012, e successivi aggiornamenti;
   attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (PC, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici), di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti;
   lampade HID e sistemi a LED, corpi illuminanti e impianti di illuminazione pubblica, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti.

  Il comma 2 del nuovo articolo 68-bis del Codice dispone che l'obbligo di cui al Pag. 74comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi oggetto dei decreti ministeriali definiti ai sensi del citato DM 11 aprile 2008, di seguito indicati:
   a) carta per copia e carta grafica di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, e successivi aggiornamenti;
   b) ristorazione collettiva e derrate alimentari, di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;
   c) affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 maggio 2012;
   d) prodotti tessili di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti;
   e) arredi per ufficio, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 febbraio 2011, e successivi aggiornamenti.

  Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 68-bis del Codice, l'obbligo di cui al comma 1 si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi, anche alle forniture di beni e servizi ed agli affidamenti di lavori aventi ad oggetto ulteriori categorie di prodotti o servizi indicate dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, approvato con il citato DM 11 aprile 2008, dal momento della adozione con decreto ministeriale dei relativi criteri ambientali minimi.
  L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale post consumo. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti automotive, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e di compost di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.
  I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti.
  Al riguardo, fa presente che l'articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti «regolamenti end of waste», ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi. Ulteriori modifiche sono volte a Pag. 75definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette «materie prime secondarie» da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i «regolamenti end of waste», definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.
  L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-bis del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.
  L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta. Il comma 3-ter dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all’ecotassa, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.
  L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale. Le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 16 modificano l'articolo 227 del Codice ambientale al fine di inserire i rifiuti di pile ed accumulatori nel novero delle particolari categorie di rifiuti per le quali il Codice rinvia alle disposizioni speciali, nazionali ed europee vigenti. Nel caso dei rifiuti citati viene fatto rinvio alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 188 del 2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.
  L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale. Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.
  L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.
  L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-bis, che prevede Pag. 76l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.
  L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA; è applicato dal produttore o importatore in base all'importo vigente alla data dell'immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio; rimane invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico; deve essere riportato in modo chiaro e distinto in fattura.
  L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Gli articoli 22 e 23 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.
  In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della governance in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee.
  L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-bis del decreto legislativo n. 152/2006).
  Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche.
  In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI).
  L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un DPCM volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.
  L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con DPCM su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa.
  L'articolo 27 inserisce quattro commi (da 1-bis a 1-quinquies) all'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dai soggetti pubblici competenti per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate Pag. 77di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e di determinate tipologie di impianti di cui agli articoli 87 e 87-bis del Codice medesimo.
  L'articolo 29 attribuisce ai comuni il potere di disciplinare con propria ordinanza, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, l'individuazione di aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152/2006 in piccoli cumuli e quantità ad alcune condizioni esplicitate nella norma. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.

  Davide CRIPPA (M5S) auspica innanzitutto che la Commissione possa utilizzare i contributi e le utili sollecitazioni fin qui raccolti nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla green economy che sta svolgendo in congiunta con la Commissione Ambiente, al fine di inserire ulteriori misure nel provvedimento in esame.
  Evidenzia l'insufficienza delle misure previste sulla mobilità elettrica. Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 14, che prevedono in materia di ecotassa un tributo speciale per il conferimento speciale in discarica dovuta dal comune in base alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal comune, paventa il rischio che il meccanismo previsto vada a premiare le regioni meno virtuose in termini di percentuali raggiunte nella raccolta differenziata. Sollecita quindi i colleghi ad approfondire la disposizione al fine di evitare le paventate distorsioni.
  Per quanto riguarda le norme a sostegno degli appalti verdi, di cui agli articoli 9 e 10, ricorda che tali disposizioni intervengono sulla normativa vigente che già prevede una disciplina a favore degli acquisti effettuati dagli operatori in possesso di certificazioni ambientali o marchi ecolabel.
  Chiede inoltre un chiarimento circa l'abrogazione disposta dall'articolo 21, in materia di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifero inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg e, in particolare, in quale altro provvedimento recentemente esaminato dalla Commissione fosse prevista tale disposizione. Sottolinea comunque l'opportunità di valorizzare la raccolta piuttosto che l'incenerimento.
  Evidenzia alcune perplessità su disposizioni contenute nell'articolo 23, che prevedono agevolazioni per la demolizione di immobili realizzati in aree a rischio idrologico elevato realizzate in totale assenza del titolo abilitativo a costruire. Chiede altresì un chiarimento e la possibilità di verificare i motivi dei tempi di rilascio dei marchi ecolabel che, in base alle informazioni in suo possesso, sembrano eccessivamente lunghi. Chiede infine di verificare la possibilità di snellire il procedimento di competenza di ISPRA in materia di rilascio del marchio ecolabel.

  Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal relatore circa l'importanza del provvedimento in esame, sottolineando che il nostro Paese, nel momento in cui si troverà a guidare il semestre europeo, avrà una straordinaria occasione di realizzare misure ed iniziative utili per il rilancio economico e sociale del Paese.
  Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal collega Crippa sulle disposizioni recate dall'articolo 21, precisa che il valore di a 13.000 kJ/Kg ricorre ogni anno nel cosiddetto mille proroghe al fine di una sua deroga. L'articolo 21 abroga questo limite. Ciò comporta due diverse interpretazioni: il materiale messo in discarica deve rappresentare la parte finale del recupero di materia o, come sosteneva il collega Crippa, che possa favorire l'attività Pag. 78dei termovalorizzatori. Ritiene che la questione sia meritevole di approfondimento.
   Per quanto riguarda gli incentivi previsti dagli articoli 11 e 14, ritiene che lo scopo di tali disposizioni sia il recupero delle materie e che quindi la ratio delle norme sia sufficientemente chiara, volendo penalizzate l'invio in discarica dei rifiuti non trattati. In conclusione, ritiene che il provvedimento affronti tematiche assai rilevanti che investono profili di competenza della X Commissione, quali il settore energetico, e che vi sia la possibilità di svolgere un lavoro approfondito anche nell'ambito della fase emendativa che si svolgerà presso la Commissione competente nel merito.

  Luigi TARANTO (PD) desidera svolgere alcune considerazioni puntuali riferite a specifiche disposizioni. In particolare, evidenzia il contenuto dell'articolo 18, che reca disposizioni relative agli obblighi di adesione al consorzio nazionale di raccolta degli oli vegetali ed animali esausti violando, a suo giudizio, il principio di responsabilità condivisa perché non tutte le imprese della filiera sono chiamate a condividere l'obbligo di partecipazione al consorzio come finora avvenuto. Ritiene al riguardo utile un ulteriore approfondimento al fine di valutare possibili modifiche di tali disposizioni. Ritiene inoltre opportuno svolgere alcune considerazioni anche sulle disposizioni previste dall'articolo 20, in materia di contributo ambientale per la gestione degli pneumatici fuori uso. In particolare, ritiene vada approfondito l'aspetto della sostenibilità di tale contributo ambientale che diventa parte integrante del corrispettivo di vendita e viene assoggettato ad IVA. Ritiene utile approfondire ratio e sostenibilità della misura. Evidenzia infine come l'articolo 15 preveda la costituzione di un consorzio tra i produttori di materie prime di plastiche compostabili e tra i produttori di imballaggi. Esprime al riguardo alcune perplessità sull'opportunità di tale previsione, dal momento che nel medesimo comparto sono già attivi numerosi consorzi.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni e giudica condivisibili le richieste di approfondimenti anche tecnici relativamente a un provvedimento ricco di norme di varia complessità.
  Condivide senz'altro le considerazioni svolte dal collega Crippa circa la necessità di evitare distorsioni nell'applicazione del meccanismo incentivante in tema di raccolta differenziata, ma sottolinea altresì l'opportunità che le regioni rimaste più indietro siano in ogni caso incentivate a fare meglio.
  Per quanto riguarda, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 23 in materia di rimozione e demolizione delle opere realizzate in assenza del permesso di costruire, condivide la perplessità circa l'inadeguatezza delle risorse finanziarie messe a disposizione. Ritiene infine condivisibili le richieste di approfondimento espresse dal collega Taranto e si impegna fin da ora a valutare tutte le sollecitazioni emerse dal dibattito al fine di esprimere un parere articolato.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Testo unificato C. 68 e abbinate.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo che riprende sostanzialmente il testo unificato delle proposte di legge C. 55 e C. 3271 approvato dalla Commissione Ambiente nella seduta del 17 luglio 2012 e non divenuto legge per l'intervenuta conclusione della XVI legislatura.Pag. 79
  Del nuovo Sistema fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, riconoscendo con ciò rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali (articolo 1).
  L'articolo 2 contiene una serie di definizioni funzionali alla miglior comprensione del testo. In particolare, viene puntualizzata la definizione di «Sistema nazionale (delle agenzie per la protezione dell'ambiente)», inteso come l'insieme ISPRA-ARPA-APPA, quale rete che attua i LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), disciplinati dall'articolo 9.
  Le funzioni del Sistema sono disposte dall'articolo 3, che contiene un dettagliato elenco dei compiti ad esso attribuiti: a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione; b) controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle «pressioni sull'ambiente»; c) attività di ricerca e sviluppo delle conoscenze e produzione; d) supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale; e) ed f) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente; g) collaborazione con istituzioni dell'istruzione e dell'università per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale; h) partecipazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai sistemi nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione civile, sanitaria e ambientale, nonché collaborazione con gli organismi aventi compiti di vigilanza e ispezione; i) capacità autorizzative e sanzionatorie autonome, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente; l) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti; m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione; n) funzioni di benchmarking su modelli e strutture organizzative, funzioni e servizi erogati sistemi di misurazione e valutazioni delle performance quale attività di confronto finalizzato al raggiungimento di migliori livelli prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il loro periodico popolamento, ivi inclusa la redazione di un rapporto annuale di benchmarking dell'intero sistema.
  L'articolo 4 reca la disciplina dell'ISPRA, attribuendole innanzitutto la personalità giuridica di diritto pubblico, disciplinandone i profili di autonomia e sottoponendola alla vigilanza del Ministero dell'ambiente (comma 1). Il comma 2 prevede che l'ISPRA adegui la propria struttura organizzativa e tecnica al perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge e, a tal fine, prevede l'emanazione, con decreto del ministro dell'Ambiente, dei nuovi regolamenti di funzionamento e di organizzazione dell'ISPRA. I commi 3 e 4 individuano le funzioni attribuite all'ISPRA (funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull'ambiente, sia a supporto del Ministero dell'ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, valutazione, controllo e gestione dell'informazione ambientale nonché di coordinamento del Sistema nazionale; adozione, anche con il concorso delle agenzie, di norme tecniche in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell'informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento Pag. 80delle modalità operative del Sistema nazionale e delle attività degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali). A tali funzioni si aggiungono le funzioni di indirizzo e di coordinamento affidate all'ISPRA dall'articolo 6. Il comma 5 dell'articolo 4, al fine di un più efficace espletamento delle proprie attribuzioni, dispone che l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con gli altri soggetti competenti e favorendo le più ampie sinergie. Il comma 6 reca invece disposizioni volte a disciplinare gli organi dell'ISPRA. Viene disposto che i componenti di tali organi durano in carica 4 anni e possono essere rinnovati per un solo mandato, analogamente a quanto disposto per il direttore generale.
  L'articolo 5 reca disposizioni al fine di adeguare lo statuto di ISPRA nel senso di ricomprendere tra le funzioni dell'istituto anche quelle degli organismi collegiali già operanti presso il ministero, di cui all'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  L'articolo 6 disciplina le funzioni di indirizzo e coordinamento affidate all'ISPRA al fine di rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale. Tali funzioni, che sono svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del sistema, ricomprendono: a) la definizione delle procedure tecniche per la determinazione dei LEPTA, che costituiscono parametro di riferimento obbligatorio per la definizione dei piani di attività delle agenzie al fine di garantire l'omogenea attività del Sistema nazionale; b) la definizione di procedure ufficiali, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, relative alle specifiche attività che l'ISPRA è chiamato a svolgere a supporto o in collaborazione con le agenzie, nel territorio di competenza delle agenzie stesse; c) la definizione degli strumenti e dei criteri operativi per l'esecuzione delle attività di controllo, raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali e per la valutazione degli stessi; d) la promozione e il coordinamento della rete nazionale dei laboratori accreditati; e) lo sviluppo e la gestione del sistema nazionale di qualità dei dati di monitoraggio ambientale; f) l'elaborazione di criteri e di standard uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della difesa del suolo e della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) il rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; h) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico, e per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e gestione dei rischi per la salute del mare e della fascia costiera; i) la realizzazione e la gestione del sistema informativo nazionale ambientale; l) la creazione di un legame diretto tra le esigenze delle amministrazioni pubbliche e le agenzie ambientali, che garantisca a tutti gli enti locali, a tutte le figure istituzionali, a tutte le associazioni di protezione ambientale, legalmente riconosciute, oltre che una fruizione libera dei dati ambientali, anche la possibilità di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali; m) le attività di coordinamento con l'Agenzia europea dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti in materia ambientale, con specifico riferimento all'attività di trasferimento dei dati ambientali e al fine di uniformarsi ai medesimi standard internazionali.
  L'articolo 7, comma 1, attribuisce, anche alle agenzie regionali e provinciali (ARPA-APPA) la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. Il comma 2 demanda alle leggi regionali (e delle province autonome di Trento e Bolzano) la disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della Pag. 81pianificazione delle attività delle agenzie, nel rispetto dei LEPTA e del programma triennale delle attività di cui all'articolo 8. I commi da 3 a 7 disciplinano lo svolgimento delle attività da parte delle agenzie, prevedendo che le agenzie: svolgano le attività istituzionali obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei rispettivi territori di competenza; possano svolgere ulteriori attività, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA. Nel caso di attività svolte in favore di soggetti pubblici o privati (sulla base di specifiche previsioni normative o di accordi o convenzioni e applicando tariffe definite con decreto del Ministro dell'ambiente), viene altresì previsto che tali attività devono in ogni caso essere compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo; in particolare, sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni di consulenza su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale.
  L'articolo 8 disciplina i requisiti del direttore generale dell'ISPRA e delle agenzie ambientali e prevede al comma 2 l'istituzione di un'anagrafe dei direttori generali dell'ISPRA e delle agenzie contenente le informazioni sui requisiti professionali e sulla retribuzione patrimoniale.
  L'articolo 9 disciplina la determinazione dei LEPTA, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività di cui all'articolo 3 che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di efficienza e avanguardia a livello nazionale, fissano gli standard funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie ambientali. I relativi aspetti organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a costi standard per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di un Catalogo nazionale dei servizi. I LEPTA e i criteri per il finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale del servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema Nazionale, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  L'articolo 10 prevede la seguente procedura di programmazione delle attività: predisposizione, da parte dell'ISPRA (previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale) del programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA sull'intero territorio nazionale; approvazione del programma triennale, con decreto del Ministro dell'ambiente, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che costituisce il documento di riferimento per la definizione dei piani delle attività delle singole agenzie. Il comma 3 dell'articolo 8 impone al presidente dell'ISPRA l'obbligo di rendicontazione annuale delle attività svolte dal Sistema nazionale, diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-Regioni.
  L'articolo 11 affida all'ISPRA, avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), il compito di provvedere alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti. SINA, SIRA e PFR costituiscono la rete informativa SINANET. È garantita, a prescindere dalla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, la divulgazione libera e accessibile, a tutti gli enti della pubblica amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti i professionisti ed in generale a tutti i cittadini, della rete SINANET. Pag. 82
  L'articolo 12 prevede la creazione di una rete nazionale di laboratori accreditati, tenuti ad applicare i metodi ufficiali di analisi approvati dal Sistema nazionale al fine di armonizzare i sistemi di conoscenza, monitoraggio e controllo delle matrici ambientali.
  L'articolo 13 istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA), con funzioni consultive (parere obbligatorio su tutti gli atti di indirizzo o coordinamento per il governo del Sistema, ivi compreso il programma triennale) e di segnalazione, al Ministero dell'ambiente e alla Conferenza Stato-Regioni, dell'opportunità di interventi, anche legislativi, per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla legge.
  L'articolo 14 demanda ad apposito regolamento l'individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema (nonché dei criteri di svolgimento delle ispezioni), favorendo il principio di rotazione del medesimo personale al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo. Con il regolamento sono individuate le modalità di segnalazione da parte dei cittadini di presunti illeciti ambientali. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 15 prevede le modalità di finanziamento dell'ISPRA e delle agenzie regionali. All'ISPRA viene concesso un contributo statale, per le spese relative alle funzioni previste dalla presente legge. Tale contributo, aggiuntivo rispetto a quello ordinario, è quantificato periodicamente in relazione alle previsioni del piano annuale delle attività.
  In considerazione del preminente concorso delle agenzie alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996 , n. 662, sulla base dei criteri fissati dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, vincola annualmente le regioni e le province autonome al finanziamento delle agenzie per una parte variabile tra lo 0,6 e lo 0,8 per cento della rispettiva quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in funzione dei LEPTA da garantire e dei relativi criteri di finanziamento stabiliti dal citato decreto di cui al comma 3 dell'articolo 9.
  Le attività istituzionali, obbligatorie o non obbligatorie, ulteriori rispetto a quelle necessarie per il raggiungimento dei LEPTA, sono oggetto di specifici finanziamenti da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in favore dell'ISPRA e da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in favore delle rispettive agenzie.
   Le spese relative al rilascio dei pareri sulle domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli programmati relativi a impianti e opere soggette alle vigenti tipologie di valutazione ambientale, compresi gli impianti a rischio di incidente rilevante, nonché alle convalide delle indagini analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati, sono poste a carico dei gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali si applicano le tariffe delle agenzie, approvate dalle rispettive regioni o province autonome.Pag. 83
  L'articolo 16 reca le disposizioni transitorie e finali prevedendo che, a ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge al Sistema nazionale con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti dei finanziamenti previsti dall'articolo 15. Sono fatte salve, sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della presente legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La vigente legge entra in vigore entro centottanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine, le regioni e le province autonome recepiscono le relative disposizioni.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea che il testo unificato in esame è stato adeguatamente approfondito presso la Commissione di merito. Ritiene pertanto che nella prossima si possa procedere all'espressione del parere.

  Andrea VALLASCAS (M5S) concorda con la proposta del presidente.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.45.